Equitalia nel Processo Tributario

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1 Equitalia nel Processo Tributario Torino, 26 febbraio 2014

2 Il Gruppo Equitalia Oggi La Capogruppo svolge attività di direzione e coordinamento Agenti della riscossione (3 società) Nord Centro Sud Giustizia Svolge attività di supporto agli Uffici Giudiziari e di gestione del Fondo Unico Giustizia su tutto il territorio nazionale Svolgono attività di riscossione mediante ruolo ed altro su tutto il territorio nazionale con esclusione della sola Regione Sicilia

3 I obiettivo Costruire con l'agenzia delle entrate un governo unitario dell'azione di accertamento e di riscossione, che garantisca: uniformità di indirizzi, massimizzazione dell'efficacia della riscossione ottimizzazione del rapporto con il contribuente. II obiettivo Armonizzare le procedure e i comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale nell'attività di riscossione coattiva. III obiettivo Introdurre un approccio al contribuente basato anche sulla possibilità di utilizzo di più efficaci strumenti di relazione, focalizzato sulla riscossione, orientato all'ascolto dei cittadini e all'efficacia dei risultati.

4 I fondamenti dell imposizione Art. 23 Cost. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 53 Cost. I comma Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Art. 97 Cost. I comma I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

5 Riscossione Spontanea ADEMPIMENTI SPONTANEI - AUTOTASSAZIONE Imposte su reddito e patrimonio Entrate del Ministero della Giustizia Imposte sui consumi Tributi e altre entrate locali Contributi e altre entrate di enti pubblici Altri soggetti minori (ad es. tesorerie comunali, società concessionarie della riscossione locale)

6 Riscossione coattiva - DA RUOLO Ente impositore/creditore titolare dell entrata Ruolo Il ruolo consiste in un elenco che contiene, per ciascun contribuente, i dati anagrafici, il codice fiscale, l'ammontare del tributo, il periodo di imposta. Il ruolo è compilato dall ente creditore. Rileva le posizioni per le quali i contribuenti non hanno provveduto al corretto versamento al termine delle attività di liquidazione e accertamento Agenti della riscossione

7 Cos è il ruolo? E lo strumento principale che la legge prevede per la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (art. 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) E strumento mediante il quale si esercita la potestà di autotutela della Pubblica Amministrazione E un titolo esecutivo collettivo dotato dei requisiti degli atti amministrativi Rende e rappresenta un credito certo, liquido ed esigibile E un titolo esecutivo tipico a contenuto e forma determinati dalla legge (artt del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e D.M. 3/9/1999, n. 321 e 11/11/1999) Contiene l elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall Ente impositore ai fini della riscossione a mezzo dell Agente della riscossione (art. 10 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) La riscossione a mezzo ruolo è quella effettuata sulla base della notifica di una cartella di pagamento.

8 L avvio della riscossione coattiva Cartella di pagamento Art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e Provv. Dir. AE 3/7/2012 Notifica al contribuente

9 La cartella di pagamento costituisce un estratto del ruolo riferito al singolo contribuente; riproduce il titolo esecutivo e contiene l atto di precetto; Con il Provv. Dir. Ag Entrate del 3/7/2012 è stata rinnovata per garantire maggiore facilità di lettura e comprensione delle informazioni, anche nel senso di meglio precisare le competenze; dopo la notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare le somme indicate; scaduti i termini, l Agente della riscossione può avviare le azioni di recupero.

10 L accertamento esecutivo (art. 29 del D.L. 78/2010). A cosa si applica A cosa NON si applica Dal 1 ottobre 2011 Accertamenti imposte sui redditi, Iva e Irap dell Agenzia delle Entrate relativi al periodo d imposta 2007 (dichiarazione dei redditi 2008) e anni successivi Dal 1 gennaio 2011 Crediti contributivi Inps Dal 1 maggio 2012 Accertamenti dell Agenzia delle Dogane Dalla notifica dell accertamento, il contribuente ha 60 giorni per ricorrere o pagare. Trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia, che lo esercita con le regole relative ai ruoli. Da questo momento, per 180 giorni è sospesa ogni azione esecutiva. A conti fatti, passano =270 giorni (9 mesi) tra l accertamento e la riscossione. La sospensione non si applica alle azioni cautelari (ipoteca e fermo amministrativo) e conservative, nonché in presenza di fondato pericolo per la riscossione. Controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/73) Incrocio informatico tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi e quelli in possesso dell Amministrazione finanziaria Controlli formali delle dichiarazioni (36-ter DPR 600/73) Riscontro tra i dati riportati in dichiarazione e la documentazione in possesso del contribuente, per esempio: scontrini, ricevute mediche, ecc., nonché le informazioni inviate all Amministrazione fiscale da altri enti e soggetti (per esempio l Inps e il datore di lavoro) Crediti degli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione L Agente della riscossione (limitatamente agli accertamenti di agenzia delle entrate e dogane), invia al debitore una comunicazione a mezzo raccomandata dove conferma di aver preso in carico il credito.

11 Termine di 60 giorni Notifica della cartella 60 giorno Dal 61 giorno Contribuente moroso Ricorso Sospensione L Ente concede lo sgravio Dilazione di pagamento L agente della riscossione ricerca nelle banche dati, informazioni su reddito e patrimonio del contribuente moroso

12 Il contenzioso La Commissione tributaria è competente a giudicare sui ricorsi proposti avverso (estratto dall art D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546): Il ruolo e la cartella di pagamento L avviso di mora L iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Il fermo dei beni mobili registrati ex art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Il diniego o la revoca di agevolazioni (ivi compreso il diniego di concessione di dilazione ex art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Ogni altro atto per il quale la legge preveda l autonoma impugnabilità. Gli atti sopra elencati devono, ovviamente, riferirsi a pretese aventi natura tributaria Il Giudice dell esecuzione giudica, invece, sulle opposizioni agli atti esecutivi.

13 Alcune precisazioni in merito alle opposizioni all esecuzione DPR 602/ Articolo 57 - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi 1. Non sono ammesse: a) le opposizioni I regolate dall'articolo 615 del Cpc, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Cpc relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se é proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione. DPR 602/ Articolo 58 - Opposizione di terzi 1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del Cpc deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto. 2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati. 3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si é verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non é comunque stata presentata; c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

14 Il contenzioso tributario Il comma 3 dell art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Gli atti diversi dai precedenti non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione degli atti adottati precedentemente all atto notificato ne consente l impugnazione unitamente a questo.

15 Il contenzioso tributario Alcuni orientamenti della Suprema Corte in merito all applicazione dell art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n Sono impugnabili gli atti con i quali l Amministrazione Finanziaria richiede il pagamento di una pretesa tributaria ormai definita, anche senza intimare (invito bonario al pagamento) (Cass. Sent / / /2012). E consentita un interpretazione estensiva dell art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento agli atti che, pur non rivestendo l aspetto formale proprio di quelli espressamente elencati, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitando nel medesimo, interesse (Cass. Sent / / / / / /2012). E possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo. Diversamente, mancherebbe un interesse concreto e attuale. Il Processo tributario ha struttura oppositiva di manifestazioni di volontà fiscali esternate al contribuente, senza che si possa far luogo a preventive azioni di accertamento negativo del tributo. L estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato solo unitamente alla cartella che sia stata notificata (Cass. Sent. 1630/ / / /2013).

16 Il contenzioso tributario La competenza per territorio nell impugnazione di atti dell Agente della riscossione Nel caso di impugnazione di atti emessi dall Agente della riscossione, per determinare la competenza per territorio occorre fare riferimento ad un complesso normativo costituito da: Art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Atti impugnabili (fra questi quelli emessi dall Agente della riscossione). Art. 4 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Agenti della riscossione che hanno sede nella circoscrizione delle Commissioni Tributarie Provinciali. Articoli del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e atti demandati: mediante i quali si è, a suo tempo, determinata la competenza a livello Provinciale degli Ambiti della riscossione. Ad oggi non risulta mutata la struttura del servizio di riscossione nazionale, nonostante tutti gli ambiti provinciali (ad esclusione della Sicilia) siano gestiti dal Gruppo Equitalia.

17 Il contenzioso tributario I soggetti legittimati al contenzioso nell impugnazione di atti dell Agente della riscossione Non sempre, anche per gli atti da esso emessi, l Agente della riscossione deve essere chiamato in giudizio. L art. 10 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 individua, quale parte del giudizio, anche l Agente della riscossione «che ha emanato l atto impugnato». Giurisprudenza consolidata, peraltro, sottolinea come considerata la particolarità degli atti emessi dal medesimo, anche le censure oggetto del contenzioso debbano essere prese in considerazione per individuare la controparte in giudizio, dovendosi indirizzare all Agente solamente le censure relative ad attività a lui direttamente riferibili, secondo il complesso normativo in vigore. Occorre quindi distinguere fra censure formali verso il documento impugnato, irregolarità inerenti la notifica dell atto e censure relative al contenuto sostanziale, dovendosi, queste ultime, controvertire eslcusivamente con l Ente titolare del potere impositivo.

18 Il contenzioso tributario I impugnazione di atti dell Agente della riscossione Alcuni orientamenti della Suprema Corte in merito all applicazione dell art. 10 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n Sent. n del In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore (nella specie l'agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell art Codice civile, il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento. Sent. n del Nel processo tributario regolato dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il concessionario del servizio di riscossione è parte (art. 10) quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, come quando quest'ultimo non sia stato preceduto da rituale notifica della cartella esattoriale. Il concessionario per la riscossione dei tributi, infatti, prima di emettere l'avviso di mora deve accertarsi dell'esistenza e della ritualità della notifica della cartella, in mancanza delle quali l'avviso stesso è illegittimo, almeno con riguardo alla richiesta di interessi e accessori secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va impugnato dinanzi al giudice tributario nel termine di decadenza previsto, chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario.

19 L attuale modello di cartella di pagamento evidenza, ancora di più che in passato, la circostanza che l Agente della riscossione emette formalmente un documento che è espressione di volontà impositiva che promana sostanzialmente dall Ente impositore. Occorre pertanto, ancor più che in passato, porre attenzione a chi sia il reale interlocutore nei confronti del quale far valere le censure oggetto del giudizio, chiamandovi l Agente della riscossione solo se queste siano a lui direttamente riferibili secondo i suoi poteri e le sue competenze fissate dalla legge.

20 La sospensione La sospensione della riscossione può essere concessa: dal Giudice competente, nelle more del giudizio (art. 47 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). dall Ente impositore (art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). La concessione della sospensione è subordinata alla rilevazione dell esistenza di due presupposti: il rischio di danno grave e irreparabile al contribuente; una fondata motivazione giuridica.

21 Il reclamo e la mediazione Con l art. 17-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è stato introdotto nel Processo tributario l istituto del Reclamo. Per controversie di valore sino a ,00 relative ai soli atti emessi dall Agenzia delle entrate, il ricorrente è tenuto a presentare preliminare Reclamo. La presentazione del Reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. Il Reclamo è presentato alla Direzione Provinciale che ha emesso l atto. La stessa procede all esame attraverso apposite strutture diverse da quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili. Il Reclamo può contenere una proposta di Mediazione. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato accoglimento del Reclamo o che sia stata conclusa la Mediazione, il Reclamo produce gli effetti del Ricorso. La riscossione resta sospesa dalla data di presentazione del Reclamo alla data per la costituzione in giudizio del ricorrente. La sospensione non si applica in caso di improcedibilità. Dettagli operativi nelle Circolari dell Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19/3/2012 e 1/E del 12/2/2014.

22 La riscossione frazionata in pendenza di giudizio Norme per l Ente impositore D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Art Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati Le disposizioni precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi. Art. 15-bis. - Iscrizioni nei ruoli straordinari In deroga all articolo 15 nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.

23 La riscossione frazionata in pendenza di giudizio Norme processuali D.lgs. 31 dicembre 1992, n Art Pagamento del tributo in pendenza del processo 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. 3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

24 Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate dalla Suprema Corte Corte di cassazione, sentenza 15 marzo 2013, n Impugnabilità dell estratto di ruolo L estratto di ruolo è atto interno all Amministrazione e non può essere oggetto di autonoma impugnazione innanzi al giudice tributario in quanto, in assenza di notifica di un atto impositivo, non vi è alcun interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella di pagamento che sia stata notificata. Ciò è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo. Corte di cassazione, sentenza 31 gennaio 2011, n Sottoscrizione della cartella di pagamento La cartella di pagamento prevista dall art. 25 D.P.R. 602/1973, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché l indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.

25 Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate dalla Suprema Corte Corte di cassazione, sentenza 15 aprile 2011, n Diritti di notifica ed interessi di mora Attesa la fonte legale dell afferente obbligo, la cartella di pagamento deve solamente indicare l importo del diritto di notifica, senza nessuna ulteriore specificazione e/o precisazione. Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch essi fissati in elementi cronologici ben individuati (giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e data di consegna dei ruoli). Corte di cassazione, sentenza 1 marzo 2010, n Diritti tabellari per spese esecutive ed aggio a titolo di compensi per l attività espletata All agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del MEF, con il quale sono stabilite le modalità di erogazione del rimborso che è a carico dell ente creditore in caso di provvedimento di sgravio o in presenza di comunicazione di inesigibilità, mentre negli altri casi è a carico del debitore. L agente della riscossione ha diritto, a titolo di remunerazione del servizio di riscossione, ad un aggio.

26 Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate dalla Suprema Corte Corte di cassazione, sentenza 5 marzo 2013, n Iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale L agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l agente procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Il soggetto che ha costituito un fondo patrimoniale deve allegare e provare che il debito per cui è stata iscritta l'ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza, non potendosi limitare ad una contestazione ed allegazione generica. Corte di cassazione, ordinanza 21 marzo 2013, n Ipoteca iscritta dall agente della riscossione In tema di riscossione coattiva delle imposte, l ipoteca prevista dall art. 77 D.P.R. 602/1973 può essere iscritta senza la necessità di procedere a notifica dell intimazione ad adempiere di cui all art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R. 602/1973, prescritta per il caso che l espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. L iscrizione ipotecaria, in effetti, non può essere considerata quale mezzo preordinato all espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell art. 77 citato.

27 Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate dalla Suprema Corte Corte di cassazione, sentenza 17 gennaio 2013, n Notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte dell agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

28 Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate dalla Suprema Corte I giudizi per impugnazione di fermo Fare amministrativo clic per modificare lo e stile ipoteca del sottotitolo dello schema Il D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all art. 19, individua gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie e l oggetto del ricorso in materia tributaria. Con le modifiche apportate dal D.L. 223/2006 sono stati inseriti nell elenco degli atti impugnabili: l iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77 del D.P.R. 602/1973) il fermo di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. 602/1973) La Corte di Cassazione ha affrontato in più occasioni la questione relativa a quale giudice spetti la giurisdizione nelle controversie riguardanti l impugnazione di fermo amministrativo ed ipoteca. L orientamento consolidato prevede che il Giudice innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento cautelare deve accertare quale sia la natura dei crediti posti a fondamento dello stesso, trattenendo presso di sé o trasmettendo la causa ad altro giudice competente (interamente o parzialmente nel caso di posizioni contenenti pretese tributarie e non) in applicazione del principio di translatio iudicii.

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