COMUNE DI GROTTE. Capitolato d'oneri Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per: Responsabilità civile verso terzi;
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1 COMUNE DI GROTTE Capitolato d'oneri Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per: Responsabilità civile verso terzi; Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Art.1 OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE La Società aggiudicataria garantisce il Comune di Grotte - di -seguito indicato per brevità assicurato - dai rischi per la responsabilità civile contro terzi che può allo stesso derivare dalla proprietà e uso di fabbricati, e beni immobili, nonché di tutte le strutture, infrastrutture,macchinari,impianti e attrezzature utilizzati per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis, con esclusione di quelle esercitate dalle USL, dalle Aziende municipalizzate Aziende speciali e Consorzi intercomunali. A titolo esemplificativo e non limitativo, vengono qui di seguito riportate alcune delle principali attività e competenze dell'ente assicurato: Esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza urbana, igiene sanitaria, consultori, servizi sportivi e/o culturali e simili, annonari mortuari, proprietà delle piante, alberi, giardini, parchi pubblici pubblici mercati, uffici comunali, proprietà di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente all attività comunale, comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di quartiere, gestione di scuole ed asili, proprietà e conduzione di colonie soggiorni palestre e campi polisportivi, teatro comunale, piscine, palacongressi, parcheggi pluripiano e a raso. Si intendono comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto. A questo proposito, la Società concorderà con l Amministrazione le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto. Art. 2 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI L'oggetto dell'assicurazione è integrato da quanto segue: Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i rischi conseguenti a: Esposizioni in genere partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
2 Mensa aziendale proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali m conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi. Servizio di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani. Distributori automatici di bevande e simili proprietà e gestione, nell'ambito degli uffici e dei servizi comunali, di distributori automatici di bevande e simili. Trasporto e consegna merci effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico. Magazzini - uffici e depositi esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta m polizza. Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'intemo dei locali dell'ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati m luoghi all'aperto ed al coperto. Art. 3 CONDIZIONI PARTICOLARI ^ Responsabilità civile personale La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell Ente nonché di ciascun dipendente dell'assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi venfìcatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati alle persone considerate terzi in base alle condizioni che seguono, entro il limite del massimale pattuito per la RCT. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R C personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi della Legge 626/94. \ Responsabilità civile verso i dipendenti non INAIL Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti m occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti ali obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio. Persone considerate terze Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fìsiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali). Non sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio. Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'assicurato.
3 Precisazioni ulteriori La garanzia comprende, altresì, l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite : persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche; obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; lavoratori socialmente utili, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale, appartenenti ad associazioni di volontariato. Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Lavori presso terzi La garanzia è estesa ai danni alle cose presenti nell'ambito dei luoghi di esecuzione dei lavori Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di.200,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di ,00 per annualità assicurativa. Committenza, lavori e servizi Premesso che l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori. b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti m occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato. Rete fognaria Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture. '* Inquinamento accidentale La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10 per ogni sinistro col minimo di.2,500,00 e col massimo risarcimento di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Danni a cose di terzi (causale incendio ) a garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di ,00, per i danni a cose di terzi derivanti da incendio, nonché a cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai mlassimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica a garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione. Danni a veicoli di dipendenti e di terzi a garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di Proprietà di terzi, di dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di.250,00 per ciascun veicolo danneggiato.
4 Committenza auto L 'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell art del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R-A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione i una franchigia assoluta di.250,00 per sinistro. Fabbricati L assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati..l assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, agli alberi di alto fusto, alle attrezzature sportive e per giochi, alle strade private e alle recinzioni in muratura. L assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall l'assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente. La, garanzia non comprende i danni derivanti: da attività esercitate nei fabbricati, all infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione; da stillicidio; rigurgito di fogna. La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture: il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di.250,00 per ciascun sinistro. Danni a condutture ed impianti sotterranei La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e con il minimo di.250,00 per sinistro. II Limite di esposizione della Società aggiudicataria per questa estensione di garanzia viene fissato in ,00 per sinistro e ,00 per anno assicurativo. Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute si conviene di comune accordo tra le parti che la presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l Assicurato/Contraente abbia in consegna:custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della Sezione R-C.T. fino alla concorrenza di per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per sinistro di.250,00. Danni a mezzi sotto carico e scarico La garanzia della presente assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile dell- Assicurato/Contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta ne ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Tale estensione viene prestata con la franchigia assoluta di.250,00 per ogni mezzo danneggiato.
5 Danni da cedimento o franamento del terreno La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni, a persone e cose dovute a cedimento o franamento del terreno. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il il minimo assoluto di.1.500,00 ), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per i danni a persone e ad altre cose in genere si applica la franchigia di.250,00 per ogni sinistro Scavi reinterri Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo,il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia viena prestata con una franchigia assoluta di.250,00 per sinistro e nel limite del massimale stabilito m polizza per danni a persone e cose, con la massima esposizione di ,00 per ogni annualità assicurativa Danni da interruzione di attività La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o. parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10 per ogni sinistro con il minimo di.1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa. Buona fede INAIL Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l INAIL l del personale dell'assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Esonero denuncia posizione INAIL L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l INAIL, fermo l'obbligo, m sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate Resta convenuto di elevare il termine per la denuncia dei consuntivi a 90 giorni. Art.4 VALIDITÀ' TERRITORIALE La validità della presente polizza è estesa ai danni che si verificheranno nel mondo intero. Art.5 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società aggiudicatana dovrà assumere fino a quanto ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a cario della Società aggiudicataria le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società aggiudicataria e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società aggiudicatana non è tenuta a riconoscere eventuali spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati ed a rispondere di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.
6 Art. 6 REGOLAZIONE DEL PREMIO Poiché il premio è convenuto m tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto m polizza, e viene regolato allarme di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto l'assicurato contraente si impegna a fornire per iscritto alla Società aggiudicataria, in relazione a quanto previsto dal contratto: l'ammontare delle retribuzioni lorde composte al personale, compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni. Le differenze passive risultanti dalla regolazione, verranno pagate dalla Società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della regolazione medesima, mentre le differenze attive a favore della Società dovranno essere composte dall'assicurato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice di incasso. Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto m via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75 di quello dell'ultimo consuntivo. Art. 7 SOMME ASSICURATE Le garanzie prestate dalla Società aggiudicataria in base alle condizioni di cui agli articoli della presente sezione operano a secondo rischio qualora l'assicurato abbia stipulato altri contratti assicurativi per lo stesso rischio, e fino alla concorrenza delle seguenti somme: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): ,00 per sinistro, ,00 per persona, ,00 per danneggiamenti a cose. Art. 8 FRANCHIGIA TOTALE La garanzia R.C.T. opera con l applicazione di una franchigia frontale, operante sia per i danni a persona, sia per i danni a cose di. 250,00; pertanto si intendono elevate a tale importo eventuali scoperti e/o franchigie di importo minore, fermo restando scoperti e/o franchigie di importo superiore Fermo il resto.
7 Norme comuni a tutte le sezioni. Art.9 TERMINI DENUNCIA SINISTRO II termine previsto per la denuncia del sinistro è di giorni trenta. Art.10 TERMINI PAGAMENTO PREMIO II pagamento del premio deve avvenire in manierà anticipata non oltre 10 giorni dopo la scadenza annuale. Art.11 COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO Si prende atto che le eventuali comunicazioni dei Contraenti possono essere fatte a mezzo raccomandata del servizio postale, raccomandata a mano, telefax o altro idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Art. 12 VARIAZIONI DEL RISCHIO BUONA FEDE Si conviene che l omissione della dichiarazione da parte dell Assicurato e/o Contraente di una circostanza aggravante del rischio come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l intesa che il Comune avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Art.13 FORO COMPETENTE Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le parti eleggono come foro compatente quello di Agrigento. Art.14 DURATA DELL ASSICURAZIONE L aggiudicazione della fornitura della copertura assicurativa avrà durata di anni due con decorrenza dalle ore 24,00 del e sino alle ore 24,00 del Art.15 SPESE CONTRATTUALI Tutte le eventuali spese del contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Art.16 NORMA DI RINVIO per quanto non espressamente presto nel presente Capitolato si fa rinvio alle norme del C.C. e alle disposizioni legislative m materia.
8 . Art. 17 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL ANDAMENTO DEL RISCHIO La società aggiudicataria si impegna a fornire al Contraente con periodicità annuale, l elenco dei sinistri cosi suddivisi: sinistri denunciati; sinistri riservati; sinistri liquidati; sinistri respinti; i suddetti elenchi dovranno essere corredati dalla data di apertura del sinistro, dall indicazione dell importo luquidato, dal motivo del rigetto del sinistro e dalla data di chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Art. 18 CLAUSOLA BROKER A Rotolo Alessandro, è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker di assicurazioni, ai sensi del Dlgs n. 209 La società aggiudicataria riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell Assicurato da Rotolo Alessandro Il compenso del Broker è a carico della Società aggiudicataria nella misura del 15% del premio Imponibile e si intende come parte dell aliquota riconosciuta dalla società aggiudicataria alla propria rete di vendita ART. 19 PREZZO A BASE D ASTA Il prezzo a base d asta è di ,00 Per il calcolo del premio annuo si è tenuto conto che trattasi di Comune non sede di azienda autonoma di soggiorno e turismo con popolazione di abitanti, con retribuzioni annue preventivate al personale dipendente di ,48. CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di assicurazione : Art. 8 Franchigia totale Art. 6 Regolazione del Premio Art. 9 Termini denuncia sinistro Art. 10 Termini pagamento premio Art. 13 Foro Competente Art. 14 Durata del Contratto Art. 17 Obbligo di fornire i dati del rischio Foro competente
9 MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL OFFERTA (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) CONTRAENTE : COMUNE DI GROTTE (AG) DURATA DEL CONTRATTO : dalle ore 24,00 del al GARANZIA ASSICURATA : RESPONSABILITA CIVILE VERSO TRZI E VERSO PRESTATORI D OPERA MASSIMALE , ,00 per sinistro ,00 per danneggiamenti a cose. Importo annuo lordo a base d asta ,00 Importo del premio lordo annuale compreso di imposte offerto. La Società autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, i capitolati e quant altro ad essi allegati, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. Data Timbro e firma della Società
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