COMUNE DI OZZANO DELL EMILIA Provincia di Bologna
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- Martino Perri
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1 COMUNE DI OZZANO DELL EMILIA Provincia di Bologna G.C. NR. 59 DEL 18 GIUGNO 2014 OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE L anno 2014 addì 18 del mese di Giugno, alle ore 9:00 in OZZANO DELL EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l intervento dei Signori: Presente LELLI LUCA Sindaco Presidente SI NERI CRISTINA Vice Sindaco Assessore esterno SI CORRADO MARIANGELA Assessore SI CAVINA MARIKA Assessore SI MUNNO MARIANNA Assessore SI Partecipa l infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa. Assume la Presidenza LELLI LUCA. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.
2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 59 DEL 18 GIUGNO 2014 OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO LA GIUNTA COMUNALE VISTI: l art. 42 del D.Lgs , nr. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell Ente (salva l ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell attività dell Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi; l art. 48 del D.Lgs , nr. 267, che disciplina le competenze della Giunta; l art. 53, comma 16, della Legge , nr. 388, come sostituito dall art. 27, comma 8, della Legge , nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall 1 gennaio dell anno di riferimento; l art. 1, comma 169, della Legge , nr. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; il Decreto Ministero dell Interno del di ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del termine già differito al e precedentemente al per le deliberazioni dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali; l art.1, comma 444, della Legge , nr. 228, che aggiunge le seguenti parole al comma 3 dell art. 193 del D.Lgs , nr. 267: Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (entro il 30 settembre di ciascun anno); l art. 52 del D.Lgs , nr. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; l art. 50 della Legge , nr. 449; la Legge , nr. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 138 del e successive Consiglio Comunale nr. 118 del , Consiglio Comunale nr. 127 del , Consiglio Comunale nr. 28 del , Consiglio Comunale nr. 16 del , Consiglio Comunale nr.81 del , Consiglio Comunale nr.32 del e Consiglio Comunale nr. 33 del di modifica, esecutive; la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del : "Documento unico di programmazione 2014/2016, bilancio armonizzato 2014/2016 (ex D.Lgs. 118/2011 Schemi sperimentali ex D.P.C.M. 28/12/2011 e allegati) Approvazione", esecutiva; PREMESSO CHE: l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge , nr. 147 Legge di stabilità 2014 ha
3 istituito, a decorrere dall 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito da possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; VISTI: il Regolamento comunale per l applicazione dell imposta unica comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI), adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 36 del ; la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 38 del avente ad oggetto: Imposta unica comunale (IUC) Componente tassa sui rifiuti (TARI) Determinazione delle tariffe per l'anno Determinazione del numero di rate e delle scadenze di versamento per l anno 2014, pubblicata nel sito del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 21 maggio 2014; RICHIAMATO il Regolamento comunale per l applicazione dell imposta unica comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI) e dato atto che: ai sensi dell articolo 32 Riscossione : il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. nr. 504 del 1992, suddividendo l ammontare complessivo in tre rate, con scadenza il 16 maggio, il 16 settembre e il 16 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui modello F24, in quanto compatibili. In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata; ai sensi dell articolo 40 Disposizioni per l anno 2014 : per l anno 2014 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2014, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui modello F24, in quanto compatibili; in caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata; RICHAMATA la propria deliberazione nr. 58, adottata nella presente seduta, con oggetto: Disposizioni in merito al versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l anno 2014., mediante la quale, per le motivazioni esposte, restando confermata la scadenza del 16 giugno 2014 per il pagamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l anno 2014, si è provveduto a disporre che non saranno applicabili sanzioni ed interessi ai contribuenti che provvederanno al versamento della prima rata della TASI entro il termine del 31 luglio 2014; CONSIDERATO CHE nella situazione di incertezza per i contribuenti che si è determinata ai fini del versamento della prima rata TASI per l anno 2014, per semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti in un periodo di scadenze tributarie ravvicinate, nonché per le ripercussioni sull attività del servizio comunale preposto alla gestione di tutti i tributi comunali delle attività intraprese per semplificare gli adempimenti dei contribuenti per la TASI, incluso il supporto per il calcolo del tributo per l abitazione principale e l intensificarsi della contestuale
4 attività propedeutica all emissione degli avvisi e modelli di pagamento per la Tassa sui rifiuti per l anno 2014, di individuare un termine unico entro il quale i contribuenti possano regolarizzare e/o provvedere ai versamenti della prima rata di TASI e di TARI per l anno 2014; VISTO l articolo 18, commi 1 e 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 138 del e successive modificazioni, in base ai quali: con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima e Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi ; DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale di Ozzano dell Emilia, nella seduta dell , con deliberazione nr. 41, ha preso atto della comunicazione dell avvenuta nomina della Giunta Comunale e che la prima seduta della Giunta Comunale è stata convocata per il 18 giugno 2014; RITENUTO, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per il buon andamento dell attività dell ente, di stabilire nel 31 luglio 2014 il termine ordinario di versamento della prima rata per l anno 2014 della Tassa sui rifiuti (TARI), avvalendosi della facoltà dettata dall articolo 18, comma 4, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e differendo il termine ordinario dal 16 luglio al 31 luglio 2014, per tutte le categorie di contribuenti interessati; DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta , ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell Ente, come segue: 1) trattasi di entrata prevista al seguente capitolo di bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del , il cui gettito di entrata, in termini di cassa, verrà in parte posticipato per il differimento dal 16 al 31 luglio 2014 del termine ordinario di versamento per l anno 2014 della prima rata della TARI: (Categoria) capitolo e articolo Descrizione articolo (110161) art TASSA SUI RIFIUTI (TARI) VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr ed allegati al presente atto ai sensi dell art. 49 del T.U. nr. 267/2000; CON votazione così espressa nelle forme di legge: presenti nr. 5 voti nr. 5 favorevoli nr. 5 contrari nr. 0 astenuti nr. 0 D E L I B E R A 1. per le motivazioni in premessa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di stabilire nel giorno 31 luglio 2014 il termine ordinario di versamento per l anno 2014 della prima rata della tassa sui rifiuti (TARI), avvalendosi della facoltà dettata
5 dall art.18, comma 4, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e differendo il termine ordinario dal 16 luglio al 31 luglio 2014, per tutte le categorie di contribuenti interessati; 2. di dare atto che la disposizione di cui al precedente comma 1. non determinerà criticità nella situazione di liquidità del Comune, poiché l attuale fondo di cassa è ampiamente sufficiente per fronteggiare le necessità di pagamento previste; 3. di dare immediata diffusione del contenuto del presente provvedimento ai contribuenti e ai soggetti preposti alla all assistenza fiscale ai contribuenti; 4. per le motivazioni esposte in premessa e fermo restando le specifiche competenze, di autorizzare il funzionario responsabile dell imposta unica comunale (IUC), componente tassa sui rifiuti (TARI), a dare applicazione a quanto disposto al precedente punto1.; 5. per le considerazioni premesse, di dare atto che con successiva deliberazione, entro i termini di legge, si provvederà ad adottare eventuali deliberazioni di adeguamento del presente atto conseguenti ad eventuali modificazioni legislative o regolamentari inerenti alla applicazione del tributo comunale di cui trattasi per l anno SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del : presenti nr. 5 voti nr. 5 favorevoli nr. 5 contrari nr. 0 astenuti nr. 0
6 Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente LELLI LUCA Il Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa
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