Modulo I. - Gestione dei rifiuti. Aggiornata 2013

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1 Modulo I - Evoluzione storica della normativa ambientale - Gestione dei rifiuti

2 Evoluzione storica della normativa ambientale

3 L Ambiente nella Costituzione italiana: art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività art. 9: La repubblica tutela il paesaggio eil patrimonio storico e artistico della Nazione

4 Giurisprudenza Ambientale La lacuna della Costituzione italiana è stata colmata dalla dottrina ovvero dalle interpretazioni degli studiosi ed esperti del settore, ma in principal modo dalla giurisprudenza ovvero dalle sentenze dei giudici, con le quali sono state date le definizioni di ambiente e tutela ambientale. Nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell ambiente è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32) ed assurge a valore primario ed assoluto (sent. Corte Costituzionale , n. 614)

5 PRODUZIONE NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI DIRITTO AMBIENTALE - È stata t praticamente t assente fino agli anni 70-80, fino alle cosiddette Leggi Speciali degli anni Le poche leggi emanate in quegli anni erano: 1) caratterizzate da una visione antropocentrica e utilitaristica dell ambiente: La protezione dell ambiente in sé non era la vera finalità ma la tutela t dell uomo come soggetto economico che sfrutta le risorse naturali

6 2) Costruite nell ottica della riparazione del danno prodotto La logica era quella di intervenire una volta che il danno si era manifestato, ovvero l opposto della logica prevenzionistica basata su interventi mirati a diminuire la probabilità di accadimento del danno - Questi due aspetti non caratterizzano più le Leggi in campo ambientale che sono state emanate dagli anni 90 in poi, essendo cambiato totalmente l approccio della politica ambientale, che si basa attualmente su alcuni principi tra cui quello della prevenzione e dello sviluppo sostenibile.

7 - A partire dagli anni 60, per contrastare i primi gravi fenomeni di inquinamento che si verificarono, i giudici, non avendo gli strumenti appropriati per contrastarli, cominciarono ad utilizzare estensivamente alcune norme del Codice Civile e Penale, in particolare due articoli riportati di seguito, utilizzati contro episodi di inquinamentoi acustico, atmosferico, idricoi e elettromagnetico.

8 Utilizzo di norme del Codice Civile e del Codice Penale Inq. Atmosf. art. 844 c.c. (Immissioni) Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dal inq. fondo del vicino se non superano la normale acustico tollerabilità Nell applicare questa norma l autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà... p

9 art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose) Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o privato ma di comune uso cose atte ad Inq. Idrico Acustico Elettrom. offendere o imbrattare o molestare persone ovvero provoca emissioni di gas di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti è punito

10 POLITICA AMBIENTALE INTERNAZIONALE Si è sviluppata attraverso le Conferenze di: Stoccolma, 1972 Rio de Janeiro, 1992 Kyoto, K t 1997 Johannesburg, 2002 All interno di queste Conferenze, a cui hanno partecipato la maggior parte dei capi di Stato, si è focalizzata l attenzione sui gravi problemi ambientali da affrontare a livello internazionale: effetto serra, desertificazione, buco dell ozono, scomparsa di specie animali e vegetali, sovrappopolazione, disparitàità di utilizzo delle risorse, risorse primarie sempre più scarse,

11 1) Sono problemi planetari e in tale contesto vanno affrontati: non è possibile cercare di risolvere tali problematiche con approcci locali, dei singoli Stati, ma è necessario un approccio globale, ovvero l impegno concreto di tutti gli Stati. 2) Gli effetti economici, politici e sociali di certe scelte devono essere condivise, sottoscritte ed applicate da tutti i soggetti in campo: tuttitti gli Statiti devono avere stessi obblighi e doveri nei confronti della sicurezza, della salute e dell ambiente, anche con riferimento alla concorrenza sul mercato internazionale.

12 Messa a punto di una strategia a scala planetaria Pi Principio i i cardine: SVILUPPO SOSTENIBILE: Se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità per le generazioni future Questo concetto riconosce che le decisioni assunte in una parte del mondo possono avere effetto su popolazioni in altre regioni, e richiede che vengano prese delle iniziative lungimiranti per promuovere delle condizioni globali che favoriscano progresso e benefici per tutti.

13 POLITICA AMBIENTALE EUROPEA 25 Gennaio 1957: Trattato t di Roma che ha istituito it la Comunità Economica Europea (CEE), in cui non si fa alcun riferimento alla tutela ambientale 1986: AttoUnicoEuropeo con cui viene inserito nel Trattato di Roma un apposito titolo (XIX) dedicato all Ambiente. con il quale veniva delineato l obiettivo lobiettivo della Comunità al riguardo e precisamente: salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell ambiente; contribuire alla protezione della salute umana; garantire un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

14 POLITICA AMBIENTALE EUROPEA Dal 1972 ad oggi: sono stati adottati sei programmi d azione comunitaria in materia ambientale Attualmente ci troviamo sotto la vigenza del VI Programma , le cui aree prioritarie sono 4: cambiamento climatico natura e biodiversità ambiente, salute e qualità della vita risorse naturali e rifiuti

15 Principi giuridici alla base della politica ambientale Europea 1. Chi inquina paga 2. Principio di prevenzione (Riduzione inquinamento alla fonte) 3. Principio di precauzione

16 Principio di chi inquina paga Gli oneri relativi alle attività di risanamento ambientale sono a carico degli inquinatori Principio di prevenzione Presuppone una programmazione preventiva nei confronti di un fenomeno inquinante o danneggiante certo o comunque prevedibile, al fine di prevenire il rischio ambientale Principio di precauzione Si applica in assenza di certezza scientifica, adottando tutte le possibili misure per prevenire i rischi ambientali

17 Gestione dei rifiuti

18 NORMATIVA Cenni storici Legge 20/3/41 n. 366: E stata la prima legge di disciplina dei rifiuti, e prendeva in considerazione solo i rifiuti provenienti dalle civili abitazioni D.P.R n. 915 Tale DPR era incentrato t sul concetto di smaltimento t del rifiuto. Classificava i rifiuti in urbani, - speciali, - tossico/nocivi. Ha introdotto il formulario di Identificazione del rifiuto

19 Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n.22 o Decreto Ronchi abrogato espressamente dal D. lgs 152/2006 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 ATTUALMENTE VIGENTE In vigore dal 29/04/2006 Riformula l intera legislazione sull ambiente PARTE PRIMA Disposizioni comuni PARTE SECONDA VAS/VIA/IPPC PARTE TERZA Difesa del suolo/tutela acque e gestione risorse idriche PARTE QUARTA Gestione rifiuti/bonifica siti inquinati PARTE QUINTA Tutela aria e riduzione emissioni in atmosfera PARTE SESTA Tutela risarcitoria contro i danni all ambiente ambiente

20 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Parte Quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati La parte quarta del Decreto 152/2006 disciplina la GESTIONE DEI RIFIUTI conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione edi cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, ib i nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario chi inquina paga di

21 Principio di precauzione Anche in assenza di certezza scientifica, si devono adottare le possibili misure per prevenire i rischi Ambientali. Principio di prevenzione Le misure devono essere finalizzate in via prioritaria a prevenire il rischio ambientale. Principio di proporzionalità L intensità delle misure da adottare deve essere proporzionato al rischio. Principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. Principio Pi i i di chi hii inquina i paga Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico di chi produce i rifiuti.

22 Per GESTIONE DEI RIFIUTI si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura Quindi la GESTIONE DEI RIFIUTI comprende le attività di : o raccolta o trasporto o recupero o smaltimento

23 CRITERI DI PRIORITA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: La normativa vigente è mirata a privilegiare prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, in modo tale da ridurre lo smaltimento finale degli stessi. Quindi in ordine decrescente di priorità, si ha: 1) Prevenzione della produzione dei rifiuti 2) Recupero dei rifiuti 3) Smaltimento dei rifiuti

24 1) Prevenzione della produzione dei rifiuti Significa attuare tutte le misure/tecniche possibili per diminuire la produzione dei rifiuti (a monte, per esempio modificando un ciclo produttivo) e la loro pericolosità. 2) Recupero dei rifiuti Per recupero si possono intendere più operazioni: RIUTILIZZO REIMPIEGO RICICLAGGIO (RECUPERO PER PRODURRE MATERIA) RECUPERO PER PRODURRE ENERGIA

25 Propedeutico al recupero è la Raccolta Differenziata, definita come di seguito: RACCOLTA DIFFERENZIATA: La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al momento della raccolta, al fine di indirizzare tali rifiuti a recupero.

26 3) Smaltimento t dei rifiuti -E lafase residuale della gestione dei rifiuti. - Il rifiuto non è più ulteriormente valorizzabile. - I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di recupero.

27 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATENEO Dal 2000 ad oggi, sono stati distribuiti in tutto l Ateneo Ferrarese circa 150 contenitori per la raccolta differenziata di: CARTA VETRO/ALLUMINIO PLASTICA

28 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AL POLO TECNOLOGICO SCIENTIFICO All interno dell area scoperta del Polo dietro il Corpo E è presente una piazzola denominata ISOLA ECOLOGICA in cui sono presenti: 1 cassonetto per la plastica 1 cassonetto per la carta 2 cassonetti per i rifiuti solidi urbani All interno del Polo sono dislocati inoltre presso le varie strutture dei contenitori per la raccolta differenziata della: CARTA PLASTICA VETRO/ALLUMINIO

29 GLI STUDENTI SONO TENUTI AD UTILIZZARE I CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SECONDO LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO CHE SONO DETTAGLIATE DI SEGUITO UN NON CORRETTO UTILIZZO DEI CONTENITORI DELLA CARTA, PLASTICA E VETRO/ALLUMINIO DETERMINA: 1) l inefficacia della raccolta differenziata in quanto il rifiuto del contenitore viene considerato un rifiuto solido urbano indifferenziato; 2) la sospensione del servizio di raccolta da parte di Hera, al perdurare di dei comportamenti tidi conferimento non corretti; 3) un grave ostacolo al perseguimento dell obiettivo di sostenibilità ambientale prefissato da questo Ateneo.

30 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA NO Bicchieri e palette del caffè Piatti, bicchieri e posate CD, DVD, e loro custodie Penne SI Bottigliette di acqua Polistirolo Chips da imballaggio Buste di merendine e patatine Barattoli di yogurt

31 RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA NO Piatti e bicchieri di carta Carta oleata e plastificata Carta sporca di alimenti Elementi di rilegatura tipo spirali, dorsini, ecc SI Giornali, riviste e opuscoli Libri e quaderni Sacchetti di carta Cartoni,scatole Tetrapack

32 RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO e ALLUMINIO NO Lampadine e neon Specchi Oggetti in metallo SI Bottiglie e bottigliette Flaconi e barattoli Lattine per bevande

33 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI RIFIUTI secondo la provenienza URBANI SPECIALI secondo le caratteristiche di pericolosità PERICOLOSI NON PERICOLOSI PERICOLOSI NON PERICOLOSI

34 2. Sono RIFIUTI URBANI: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamentoamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

35 3. Sono RIFIUTI SPECIALI: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività ità di demolizione, i costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; Rifiuti speciali prodotti in Ateneo g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione i e daaltri trattamentitt ti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività ità di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

36 Definizione di rifiuto Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (o elenco CER ) edi cui il produttore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi.

37 CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI Tale Catalogo riporta un elenco di rifiuti, ognuno contrassegnato t da un Codice CER (Codice Europeo Rifiuti) asei cifre, che viene utilizzato per codificare i rifiuti. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco in alto a destra (Es *) *).

38 Significato del codice CER CODICE C. E. R. (Codice Europeo Rifiuti): è composto da tre coppie di cifre: 1) La prima coppia (da 01 a 20) identifica il macro-processo da cui deriva il rifiuto 2) La seconda coppia specifica l attività da cui proviene il rifiuto 3) La terza coppia (da 01 a 99) identifica univocamente il rifiuto.

39 Esempio: CER * (Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri) 1) 07 rifiuti provenienti da processi chimici organici 2) 07 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti 3) 03 nome del rifiuto

40 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE del RIFIUTO Il Formulario di Identificazione è un documento che deve accompagnare il trasportot di qualunque tipo di rifiuto. (esclusi i rifiuti urbani raccolti dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e i rifiuti non pericolosi- che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 litri - trasportati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario)

41 Dal Formulario devono risultare almeno i seguenti dati: nome e indirizzo del produttore e relative autorizzazioni nome e indirizzo del trasportatore e relative autorizzazioni nome e indirizzo dell impianto relative autorizzazioni di destinazione CER, descrizione, caratteristiche di pericolo e quantità del rifiuto e

42 Il formulario deve essere redatto in 4 esemplari e deve essere: -datato e firmato su tutte e quattro le copie dal produttore o detentore dei rifiuti - controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore - la prima copia resta al produttore o detentore -lealtretrecopie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, di queste tre copie: -una copia resta al destinatario -due copie sono acquisite dal trasportatore, di queste due copie: -una copia resta al trasportatore -una copia (la cosiddetta 4 copia) deve ritornare al produttore per garantire il destino a norma di legge del rifiuto (che così resterà in possesso di due copie del formulario) entro i tre mesi successivi alla data del conferimento

43 Se entro 3 mesi il produttore non riceve la 4 copia del Formulario, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia. Al ricevimento della quarta copia è esclusa la responsabilità del produttore. L altro caso in cui è esclusa la responsabilità del produttore è il conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico

44 Schema del percorso del Formulario, redatto in quadruplice copia FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE: deve essere redatto in 4 copie PRODUTTORE (2 copie) TRASPORTATORE (1 copia) DESTINATARIO (1 copia) (smalt. o recup.)

45 Registri di carico e scarico Sui registri si devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale-mud al Catasto dei Rifiuti. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

46 I registri integrati con i Formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell attività devono essere consegnati all autorità che ha rilasciato l autorizzazione. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta

47 Tempistica annotazioni registro c/s: Produttori: entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto stesso, Raccoglitori e trasportatori: entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto, Commercianti, Intermediari e i consorzi: entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa, Recuperatori e smaltitori: entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

48 MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale E una comunicazione annuale alle Camere di Commercio, relativamente ai rifiuti gestiti l anno precedente. I dati più importanti da comunicare riguardano: - quantità rifiuti - CER e caratteristiche rifiuti - dati dei produttori, trasportatori e destinatari

49 DEPOSITO TEMPORANEO Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. NON è un operazione di GESTIONE DEI RIFIUTI ma un operazione preventiva e distinta rispetto alla gestione, rientra nel ciclo produttivo aziendale Può essere condotto solo dal PRODUTTORE NON abbisogna di alcuna AUTORIZZAZIONE

50 Il deposito temporaneo - Deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche. - Per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. - Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi.

51 DURATA dello STOCCAGGIO in deposito temporaneo: Modalità alternativa, ti a scelta del produttore: - Rifiuti pericolosi: 2 mesi o 10 mc - Rifiuti non pericolosi: 3 mesi o 20 mc - In ogni caso i rifiuti non devono essere depositati ti temporaneamente per più di un anno

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