Cass Sez. 1, Sentenza n del 03/09/2010 est Dogliotti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. Sentenza n.

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1 Nel sistema di redistribuzione il Comune delle deve attribuzioni essere in ; considerato pertanto, materia di nel assistenza tenuto caso in alla cui agli il erogazione Tribunale enti territoriali, per delle i minorenni alla prestazio luce d Nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti territoriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell'omni; del d.p.r. n. 616 del 1977 e della legge 6 novembre 2000, n.328, il Comune deve essere considerato tenuto alla erogazione delle prestazioni di assistenza ; pertanto, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'affidamento di un minore ad una casa famiglia, prevedendo l'accoglienza anche della madre, tale ente locale è obbligato al pagamento delle somme relative alle spese di vitto e alloggio per entrambe. Cass Sez. 1, Sentenza n del 03/09/2010 est Dogliotti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Sentenza n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente - 1 / 8

2 Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 23339/2005 proposto da: COMUNE DI xx ricorrente - contro COOPERATIVA xxxx S.R.L., - controricorrente - 2 / 8

3 avverso la sentenza n. 301/2005 della CORTE D APPELLO di LECCE, depositata il 11/05/2005; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; udito, per il ricorrente, l Avvocato COGO (con delega) che ha chiesto l accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con atto di citazione notificato in data , la Cooperativa sociale xxxx A.r.l., conveniva in giudizio il Comune di xx per sentirlo condannare al pagamento di somma relativa alle spese di vitto ed alloggio di M.L., madre della minore O. A., affidata alla casa-famiglia (OMISSIS) con provvedimento de Tribunale di Lecce del che pure aveva disposto la permanenza della madre in detta casa famiglia. Il Comune di xx non si costituiva, nonostante regolare notifica, e se ne dichiarava la contumacia. Il Tribunale di Brindisi, Sez. distaccata di Francavilla Fontana, con sentenza depositata il 18 febbraio 2003, accoglieva la domanda. Con citazione notificata il , il Comune di xx interponeva appello. 3 / 8

4 Costituitosi il contraddittorio, la Cooperativa xxxx chiedeva rigettarsi l appello. La Corte d Appello di Lecce, con sentenza 14-4/ , rigettava l appello. Ricorre per cassazione il Comune di Oria, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa Oasi. Le parti hanno depositato memorie per l udienza. Diritto Va dapprima esaminata l eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente per violazione dell art. 365 c.p.c., non essendo il difensore munito di procura speciale, ma soltanto di mandato a margine del ricorso, da parte del Sindaco e del Direttore Generale, senza che sia indicata, con data e numero, la delibera di giunta, necessaria per la rappresentanza in giudizio, delibera che non risulta neppure allegata al ricorso. L eccezione è infondata. Questa Corte, a Sezione Unite (Cass. n del 2002) ha precisato che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo necessaria l autorizzazione della giunta municipale, posto che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell ente, mentre la Giunta Comunale ha una competenza residuale, sussistente soltanto nei limiti di cui norme legislative o statutarie non la riservino al Sindaco. 4 / 8

5 Con il primo motivo, il ricorrente Comune lamenta violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 23 lett. c); violazione di principi in tema di legittimazione ed interesse ad agire; erronea, omessa od insufficiente motivazione. Con il secondo, il ricorrente lamenta violazione del R.D. n del 1923, artt. 16, 17; della legislazione in materia di contabilità degli enti locali, trasfusa nel D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché del vigente Regolamento Comunale di contabilità; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione. Con il terzo motivo, il Comune lamenta violazione dei principi e della normativa codicistica sull onere e sull acquisizione della prova; omessa ed insufficiente motivazione. Sostiene il Comune l eccezionalità della previsione di cui al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 23 lett. c), che si riferisce agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell autorità giudiziaria minorile nell ambito della competenza amministrativa e civile, necessariamente di stretta interpretazione e insuscettibile di procedimento analogico o di estensione; l intervento si dovrebbe effettuare, a carico del Comune, soltanto, (a favore di minorenni), e non dei loro genitori. Va osservato che la predetta norma non appare affatto eccezionale. Essa si inserisce nell ambito del generale trasferimento di funzioni amministrative, esercitate dallo Stato, nella sua articolazione centrale o periferica, e da enti pubblici nazionali o interregionali, ai sensi dell art. 117 Cost.. Si parla di ordinamento ed organizzazione 5 / 8

6 amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico, assetto ed utilizzazione del territorio. Si precisa ulteriormente che la nozione di beneficenza pubblica concerne tutte le attività relative, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento, di prestazioni economiche a favore di singoli e di gruppi, escluse le sole funzioni relative a prestazioni di natura previdenziale. Assai opportunamente si fa riferimento specifico ad alcune funzioni che, in quanto relative a soggetti destinatari di provvedimenti dell autorità giudiziaria, difficilmente avrebbero potuto considerarsi, per sola via interpretativa, rientranti nel generale trasferimento: in particolare la previsione, già indicata, relativa agli interventi in favore di minori soggetti a provvedimenti dell autorità giudiziaria minorile nell ambito della competenza civile ed amministrativa. Alla Regione compete la potestà legislativa sulle materie trasferite e la funzione generale di indirizzo, programmazione, controllo; ai Comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative di carattere operativo, relative all organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza. Va altresì osservato che gran parte delle funzioni assistenziali alle famiglie e ai minori, erano in passato controllate e/o direttamente esercitate dall Opera Nazionale Maternità e Infanzia, disciplinata dal T.U. n del In particolare l Opera provvedeva per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali (art. 4) alla protezione e all assistenza delle gestanti e delle madri bisognose e abbandonate, nonché dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non potevano prestare loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento. I Comitati di patronato, a base comunale, organizzavano e attuavano l assistenza alla maternità, con ambulatori specializzati, adoperandosi perché le madri allattassero i loro figli, e questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell allattamento e dopo il divezzamento (art. 13). E il regolamento di esecuzione (R.D. n. 718 del 1926) della L. n del 1925, rimasto in vigore, dopo l abrogazione di essa, ad opera del predetto T.U. Del 1934, prevedeva, all art. 136, che fosse disposta dai Comitati di patronato l ammissione della madre del bambino in un laboratorio nido o in un albergo materno, precisando che la separazione del bambino dalla madre, mediante il suo ricovero in un asilo per lattanti o divezzi, non poteva essere consentito che in casi assolutamente eccezionali. L UNMI fu sciolta con L. n. 698 del 1975 (anteriormente quindi al D.P.R. n. 616 del 1977): ai Comuni vennero trasferite le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori familiari; alle Province furono attribuite le funzioni amministrative esercitate di fatto dai Comitati Provinciali OMNI (art. 2). Il D.P.R. n. 616 del 1977, sopra ricordato, all art. 2 precisava bensì che a Comuni e Province residuavano le funzioni amministrative, già loro spettanti, secondo la legge, ma la successiva L. n. 328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all art. 6, stabilisce che ai Comuni spetta l erogazione delle attività assistenziali, già di competenza delle Province. 6 / 8

7 Si può considerare quindi il Comune, a buon diritto, come successore dell articolazione locale dell Opera Nazionale Maternità e Infanzia, nell attività di erogazione delle prestazioni di assistenza. Venendo al caso di specie, il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, chiarisce che il Tribunale Minorile aveva disposto l affidamento di una minore di mesi diciotto, all istituto di casa famiglia (OMISSIS), prevedendo che avrebbe dovuto essere accolta pure la madre, nell ambito di un contesto familiare degradato e caratterizzato altresì da inadeguatezza economica. Il provvedimento non prevedeva come precisa la pronuncia impugnata una presenza meramente facoltativa della madre; al contrario, la continua presenza della M. era indispensabile per il buon esito dell affidamento nell interesse esclusivo e diretto della minore, considerata, tra l altro, la sua tenerissima età. In tal senso, di fronte all ordine del Giudice e all obbligo ope legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra Cooperativa e Comune, né si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione. né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege. Quanto all affermazione che la Cooperativa xxxx non avrebbe fornito prova in ordine all an e al quantum della prestazione in esame, si tratta di eccezione, proposta per la prima volta in appello (in primo grado il Comune risultava contumace, che amplierebbe illegittimamente il thema decidendum, e, in ordine alla conguità della prevenzione, svolta de tutto genericamente. Vanno dunque rigettati i primi due motivi del ricorso, in quanto infondati, e dichiarato inammissibile il terzo. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. 7 / 8

8 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese de presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per onorari di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 aprile Depositato in Cancelleria il 3 settembre / 8

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