Cass Sez. 1, Sentenza n del 03/09/2010 est Dogliotti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. Sentenza n.
|
|
- Cesarina Meli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Nel sistema di redistribuzione il Comune delle deve attribuzioni essere in ; considerato pertanto, materia di nel assistenza tenuto caso in alla cui agli il erogazione Tribunale enti territoriali, per delle i minorenni alla prestazio luce d Nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti territoriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell'omni; del d.p.r. n. 616 del 1977 e della legge 6 novembre 2000, n.328, il Comune deve essere considerato tenuto alla erogazione delle prestazioni di assistenza ; pertanto, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'affidamento di un minore ad una casa famiglia, prevedendo l'accoglienza anche della madre, tale ente locale è obbligato al pagamento delle somme relative alle spese di vitto e alloggio per entrambe. Cass Sez. 1, Sentenza n del 03/09/2010 est Dogliotti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Sentenza n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente - 1 / 8
2 Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 23339/2005 proposto da: COMUNE DI xx ricorrente - contro COOPERATIVA xxxx S.R.L., - controricorrente - 2 / 8
3 avverso la sentenza n. 301/2005 della CORTE D APPELLO di LECCE, depositata il 11/05/2005; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; udito, per il ricorrente, l Avvocato COGO (con delega) che ha chiesto l accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con atto di citazione notificato in data , la Cooperativa sociale xxxx A.r.l., conveniva in giudizio il Comune di xx per sentirlo condannare al pagamento di somma relativa alle spese di vitto ed alloggio di M.L., madre della minore O. A., affidata alla casa-famiglia (OMISSIS) con provvedimento de Tribunale di Lecce del che pure aveva disposto la permanenza della madre in detta casa famiglia. Il Comune di xx non si costituiva, nonostante regolare notifica, e se ne dichiarava la contumacia. Il Tribunale di Brindisi, Sez. distaccata di Francavilla Fontana, con sentenza depositata il 18 febbraio 2003, accoglieva la domanda. Con citazione notificata il , il Comune di xx interponeva appello. 3 / 8
4 Costituitosi il contraddittorio, la Cooperativa xxxx chiedeva rigettarsi l appello. La Corte d Appello di Lecce, con sentenza 14-4/ , rigettava l appello. Ricorre per cassazione il Comune di Oria, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa Oasi. Le parti hanno depositato memorie per l udienza. Diritto Va dapprima esaminata l eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente per violazione dell art. 365 c.p.c., non essendo il difensore munito di procura speciale, ma soltanto di mandato a margine del ricorso, da parte del Sindaco e del Direttore Generale, senza che sia indicata, con data e numero, la delibera di giunta, necessaria per la rappresentanza in giudizio, delibera che non risulta neppure allegata al ricorso. L eccezione è infondata. Questa Corte, a Sezione Unite (Cass. n del 2002) ha precisato che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo necessaria l autorizzazione della giunta municipale, posto che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell ente, mentre la Giunta Comunale ha una competenza residuale, sussistente soltanto nei limiti di cui norme legislative o statutarie non la riservino al Sindaco. 4 / 8
5 Con il primo motivo, il ricorrente Comune lamenta violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 23 lett. c); violazione di principi in tema di legittimazione ed interesse ad agire; erronea, omessa od insufficiente motivazione. Con il secondo, il ricorrente lamenta violazione del R.D. n del 1923, artt. 16, 17; della legislazione in materia di contabilità degli enti locali, trasfusa nel D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché del vigente Regolamento Comunale di contabilità; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione. Con il terzo motivo, il Comune lamenta violazione dei principi e della normativa codicistica sull onere e sull acquisizione della prova; omessa ed insufficiente motivazione. Sostiene il Comune l eccezionalità della previsione di cui al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 23 lett. c), che si riferisce agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell autorità giudiziaria minorile nell ambito della competenza amministrativa e civile, necessariamente di stretta interpretazione e insuscettibile di procedimento analogico o di estensione; l intervento si dovrebbe effettuare, a carico del Comune, soltanto, (a favore di minorenni), e non dei loro genitori. Va osservato che la predetta norma non appare affatto eccezionale. Essa si inserisce nell ambito del generale trasferimento di funzioni amministrative, esercitate dallo Stato, nella sua articolazione centrale o periferica, e da enti pubblici nazionali o interregionali, ai sensi dell art. 117 Cost.. Si parla di ordinamento ed organizzazione 5 / 8
6 amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico, assetto ed utilizzazione del territorio. Si precisa ulteriormente che la nozione di beneficenza pubblica concerne tutte le attività relative, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento, di prestazioni economiche a favore di singoli e di gruppi, escluse le sole funzioni relative a prestazioni di natura previdenziale. Assai opportunamente si fa riferimento specifico ad alcune funzioni che, in quanto relative a soggetti destinatari di provvedimenti dell autorità giudiziaria, difficilmente avrebbero potuto considerarsi, per sola via interpretativa, rientranti nel generale trasferimento: in particolare la previsione, già indicata, relativa agli interventi in favore di minori soggetti a provvedimenti dell autorità giudiziaria minorile nell ambito della competenza civile ed amministrativa. Alla Regione compete la potestà legislativa sulle materie trasferite e la funzione generale di indirizzo, programmazione, controllo; ai Comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative di carattere operativo, relative all organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza. Va altresì osservato che gran parte delle funzioni assistenziali alle famiglie e ai minori, erano in passato controllate e/o direttamente esercitate dall Opera Nazionale Maternità e Infanzia, disciplinata dal T.U. n del In particolare l Opera provvedeva per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali (art. 4) alla protezione e all assistenza delle gestanti e delle madri bisognose e abbandonate, nonché dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non potevano prestare loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento. I Comitati di patronato, a base comunale, organizzavano e attuavano l assistenza alla maternità, con ambulatori specializzati, adoperandosi perché le madri allattassero i loro figli, e questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell allattamento e dopo il divezzamento (art. 13). E il regolamento di esecuzione (R.D. n. 718 del 1926) della L. n del 1925, rimasto in vigore, dopo l abrogazione di essa, ad opera del predetto T.U. Del 1934, prevedeva, all art. 136, che fosse disposta dai Comitati di patronato l ammissione della madre del bambino in un laboratorio nido o in un albergo materno, precisando che la separazione del bambino dalla madre, mediante il suo ricovero in un asilo per lattanti o divezzi, non poteva essere consentito che in casi assolutamente eccezionali. L UNMI fu sciolta con L. n. 698 del 1975 (anteriormente quindi al D.P.R. n. 616 del 1977): ai Comuni vennero trasferite le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori familiari; alle Province furono attribuite le funzioni amministrative esercitate di fatto dai Comitati Provinciali OMNI (art. 2). Il D.P.R. n. 616 del 1977, sopra ricordato, all art. 2 precisava bensì che a Comuni e Province residuavano le funzioni amministrative, già loro spettanti, secondo la legge, ma la successiva L. n. 328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all art. 6, stabilisce che ai Comuni spetta l erogazione delle attività assistenziali, già di competenza delle Province. 6 / 8
7 Si può considerare quindi il Comune, a buon diritto, come successore dell articolazione locale dell Opera Nazionale Maternità e Infanzia, nell attività di erogazione delle prestazioni di assistenza. Venendo al caso di specie, il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, chiarisce che il Tribunale Minorile aveva disposto l affidamento di una minore di mesi diciotto, all istituto di casa famiglia (OMISSIS), prevedendo che avrebbe dovuto essere accolta pure la madre, nell ambito di un contesto familiare degradato e caratterizzato altresì da inadeguatezza economica. Il provvedimento non prevedeva come precisa la pronuncia impugnata una presenza meramente facoltativa della madre; al contrario, la continua presenza della M. era indispensabile per il buon esito dell affidamento nell interesse esclusivo e diretto della minore, considerata, tra l altro, la sua tenerissima età. In tal senso, di fronte all ordine del Giudice e all obbligo ope legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra Cooperativa e Comune, né si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione. né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege. Quanto all affermazione che la Cooperativa xxxx non avrebbe fornito prova in ordine all an e al quantum della prestazione in esame, si tratta di eccezione, proposta per la prima volta in appello (in primo grado il Comune risultava contumace, che amplierebbe illegittimamente il thema decidendum, e, in ordine alla conguità della prevenzione, svolta de tutto genericamente. Vanno dunque rigettati i primi due motivi del ricorso, in quanto infondati, e dichiarato inammissibile il terzo. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. 7 / 8
8 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese de presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per onorari di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 aprile Depositato in Cancelleria il 3 settembre / 8
Cass. civ. Sez. I, Sent., , n. 8594
Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-04-2014, n. 8594 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE
DettagliCass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata in tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica
DettagliCessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata
Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Sentenza n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 10.9.201 n. 19365 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. Fogliari Raffaele - Consigliere - Dott. DI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21641 Anno 2017 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 19/09/2017 SENTENZA sul ricorso 21098-2013 proposto da: GIAB IMMOBILIARE DI GIUSEPPE ABBATELLI
DettagliORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5802 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 23/03/2016 ORDINANZA sul ricorso 22951-2014 proposto da: GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato
DettagliCass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.
Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta
DettagliL'assoggettabilità Irap del consulente informatico
L'assoggettabilità Irap del consulente informatico di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 5 dicembre 2014 la Cassazione analizza il caso dell assoggettabilità ad Irap del professionista
DettagliCorte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
foriginale1 REPUBBLICA ITALIANA 3, 7 6 8 / 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI
DettagliCass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio
E' territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, secondo comma, del codice della strada - sanzionante il comportamento del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE 1 1 9 5. i8 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANTONIO DIDONE MASSIMO FERRO ALBERTO PAZZI EDUARDO CAMPESE GIUSEPPE
DettagliLavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità
Lavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16/05/2017 n 12106 La scrittura con la quale sia intimato il licenziamento
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,
DettagliCass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale
Il termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
5946-11 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14338/2010 cron.59w')
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Cassazione Civile, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. Poste italiane s.p.a., rappresentata e difesa dagli
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 20 742 / Udienza pubblic in data 16/9/2015 OGGETTO Azione di
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Notificazioni e comunicazioni in materia civile Notificazione A mezzo posta Perfezionamento Consegna al destinatario Prova Necessità della produzione dell'avviso di ricevimento Sussistenza Conseguenza
DettagliCass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54
Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 24739 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPPI ANIELLO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso proposto da SENTENZA Marco Mazzi, domiciliato in Roma, via Ugo de
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 17084 Anno 2015 Presidente: SALVAGO SALVATORE Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO Data pubblicazione: 24/08/2015 SENTENZA sul ricorso 22509-2009 proposto da: REGIONE CALABRIA (c.f. 020205340793),
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17
La corte di Cassazione, consolidando un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo il quale tutte le parti processuali sono tenute, solidalmente tra loro, al pagamento del compenso al
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. MARTIGNETTI S.R.L. (C.F ), in persona
9730/14 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 8006/2012 PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Rep. C.L Dott. UGO VITRONE
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
205 9318 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FELICE MANNA - Presidente *COMUNIONE E CONDOMINIO R.G.N. 4753/2013 ELISA PICARONI - Consigliere
Dettagli18455/11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
18455/11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO PROTO - Presidente Oggetto Opposizione
DettagliCorte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 30 maggio 2016, n
Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 30 maggio 2016, n. 11158 SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall Avv.
DettagliPATENTE A PUNTI I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l obbligo della preventiva comunicazione.
PATENTE A PUNTI I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l obbligo della preventiva comunicazione. Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 16/04/2018 n 9270. Dott. Giuseppe Aiello Il provvedimento
Dettagliavverso la sentenza n. 64/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/02/2012 R.G.N. 1280/2011;
Largo F. Richini, 2-20122 Milano Tel. +39.02.87212139 - Fax. +39.02.58437596 Info@dnlex.com - www.dnlex.com LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto - Presidente Dott. FILADORO Camillo -
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Azione contro il FGVS: la mancata identificazione del veicolo deve dipendere da impos
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei
DettagliCassazione civile 3 novembre 2014 n
Cassazione civile 3 novembre 2014 n. 23381 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido Presidente
Dettagli15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -
15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Dott. ANTONIO
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14561 Anno 2014 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 26/06/2014 * SENTENZA sul ricorso 14916-2011 proposto da: R.G. (c.f.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 8884 Anno 2015 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 04/05/2015 SENTENZA sul ricorso 22156-2008 proposto da: COMUNITA' MONTANA ZONA ALTO E MEDIO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto 2~5' 4.4 ve, R *nmedwr--e ocu=nletri i"z",mmr.e R.G.N.
DettagliPRIMA SEZIONE CIVILE Cron.Z," Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere PU. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - SENTENZA
%,CONTRir, REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME rum Pcamo ITALIANO e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 26 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron.Z," Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 46 Dott. SALVATORE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
Dettagli34 72 REPUBBLICA ITALIANA
34 72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 18253/2011 cr on. 34-2 Rep.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d
1 31 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 12771/2012 Cron. -143 10) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C Dott. CORRADO
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 17297 Anno 2016 Presidente: NAPPI ANIELLO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 24/08/2016 SENTENZA sul ricorso 19556-2013 proposto da: BENOCCI MAURILIO (c.f.
DettagliGiurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n del 16 aprile 2018 Pres. Giusti, Rel. Scalisi.
Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n. 9270 del 16 aprile 2018 Pres. Giusti, Rel. Scalisi. Provvedimento di revisione della patente di guida Non necessaria preventiva comunicazione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
18057 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Dott.
Dettagli- Malattie Professionali REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia professionale ( Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia
DettagliSENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1656 Anno 2016 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 29/01/2016 SENTENZA sul ricorso 14738-2014 proposto da: EQUITALIA SUD SPA 11210661002, quale
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA
15316/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Dott. ULI_ANA ARMANO - Consigliere
DettagliGiurisprudenza. Corte di Cassazione Sezione II Civile - sentenza 20 maggio 2019, n Pres Felice
Giurisprudenza Corte di Cassazione Sezione II Civile - sentenza 20 maggio 2019, n. 13508 Pres Felice Guida in stato d ebbrezza revoca patente di guida conseguimento nuova patente di guida - decorrenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. SEZIONE TRIBUTARIA crviie. Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere - SENTENZA
10997 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME ram POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA crviie Oggetto *SANZ I ON/ AMMINISTRATIVE IN MATERIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4255 Anno 2017 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Data pubblicazione: 17/02/2017 SENTENZA sul ricorso 18408-2012 proposto da: SERENA WALTER SRNWTR67R14A952R,
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliPer essere un buon genitore non basta voler bene al figlio, ma bisogna garantirgli un sano sviluppo psicofisico
Per essere un buon genitore non basta voler bene al figlio, ma bisogna garantirgli un sano sviluppo psicofisico a cura dello Studio Legale Campanelli La situazione di abbandono è ravvisabile solo quando
DettagliCass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice
In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliSanzioni amministrative ambientali: primi bilanci sull appellabilità delle sentenze nei giudizi di opposizione tra nomofilachia e esigenze di celerità processuale A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta
DettagliAPR. 2015
AULA 'B' 06 944.15-7 APR. 2015 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18211/2008 Cron. Rep.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22102 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 28320-2016 proposto da: SAMPEI S.R.L. C.F.07346830156,
DettagliCONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4
CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8889/2007 Cron.
DettagliCASSAZIONE. Rei. consigliere Rep. elettivamente MRNVCN66A70B118P, CASSAZIONE, domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI. dall'avv.
0003560/12 SESTA SEZIONE CIVILE - L CASSAZIONE oggetto :Indennità maternità di composta dagli Illmi Siggri Magistrati: RGN 15457/2010 Dott BRUNO BATTIMIELLO Dott PAOLO STILE presidente Cron Rei consigliere
DettagliT.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANCO MARZIO 13 - OSTIA, dell'avvocato GALIANI FABIO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato
Cass. civ. Sez. lavoro, 03/03/2011, n. 5136 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. ROSELLI Federico - Presidente Dott. DE RENZIS
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 24853 Anno 2016 Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO Relatore: RAGONESI VITTORIO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso 9597-2015 proposto da: PUTORIT FOWFUNATA, elettivamente domiciliata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Consigliere
,14' v 95930 \* REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CSENTE DA RF.,m,' ki SENSI DEL 0.1? n,93 N. I3I TAB. ALL. s. - N. MATERIA TRIBUTARIA Oggetto *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
Dettagli5 REPUBBLICA ITALIANA I i 03pggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - urd.
- asentedareg1strazione AdSENSIDELEIYA.26144946 N131TAILALL.B.-N.5 NWERWROWANA 5 REPUBBLICA ITALIANA I i 03pggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA
1 7 1 4 I. 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Opposizione progetto di riparto. R.G.N.
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1.1032/17 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGI..,10TH - Presidente - Oggetto FALLINIENTO Dott. VITTORIO RAGON1',SI - Consigliere
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -
Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17179 Anno 2017 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 12/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 4260-2016 proposto da: LA.SA. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D ANTONIO Enrica - Presidente - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
21440.15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 29989/2014 Cron.2/ Rep. Dott. FEDERICO ROSELLI
DettagliCass. civ. Sez. II, Sent., 09/01/2017, n. 188 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 09/01/2017, n. 188 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE Fatto DirittoP.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA
DettagliSentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco - Presidente - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Dott. Triola Roberto Michele - Presidente - Dott. Goldoni Umberto - Consigliere - Dott. Nuzzo Laurenza -
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti
Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV. SESTA SEZIONE CIVILE - i ORDINANZA
4 rì i a LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV SESTA SEZIONE CIVILE - i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGLIOTTI Dott. VITTORIO RAGONES1 FRANCESCO Dott. ANTONIO GENOVESE Dott.
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario MORELLI Presidente Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
REPUB ; A,1-25 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - Oggetto LEGITTIMAZIONE DEL
DettagliGiurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777
Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777 In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell evento dannoso, a norma dell articolo
DettagliSEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Cassazione civile sez. I 30/06/2014 n. 14790 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato - Presidente - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 ORDINANZA. contro
11689-1 B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADELAIDE AMENDOLA Dott. ENRICO SCODITTI Dott. LINA RUBINO Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 674 Anno 2016 Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 18/01/2016 SENTENZA sul ricorso 4527-2013 proposto da: CARDULLO GIUSEPPE CRDGPP24M061420L,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16740 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 13358-2010 proposto da: COMUNE DI CAPURSO in persona
Dettagli, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente -
, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2102/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2014; udita la
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 30873 Anno 2017 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 22/12/2017 SENTENZA sul ricorso 1417-2012 proposto da: COMUNE DI SAPONARA, in persona
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6589 Anno 2017 Presidente: MIGLIUCCI EMILIO Relatore: CORRENTI VINCENZO Data pubblicazione: 14/03/2017 SENTENZA sul ricorso 23579-2012 proposto da: CONDOMINIO CENTRO AFFARI 81011380409,
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE
ESTREMI: Corte di Cassazione Sesta civile Data: 28.11.2012 Numero: 21199 In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di La predetta norma non prevede un
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. Ceccherini Aldo - Presidente - Dott. Didone Antonio - rel. Consigliere - Dott. Di Virgilio Rosa Maria
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: concordato preventivo - liquidatore giudiziale - compenso finale - inferiore al compenso del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 13415 Anno 2015 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: ORICCHIO ANTONIO Data pubblicazione: 30/06/2015 SENTENZA sul ricorso 6924-2010 proposto da: VIGNA FABBRI SPA 02124311008,
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 1566
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 27 01 2014 N 1566 Imposte e tasse riscossione decadenza e prescrizione errata qualificazione giuridica da parte del contribuente esatta qualificazione giuridica da parte del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2078 Anno 2016 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/02/2016 SENTENZA sul ricorso 8199-2013 proposto da: BIANCO BRUNA nq di titolare dell'omonima
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 22007 Anno 2015 Presidente: SALVAGO SALVATORE Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 18673-2012 proposto da: BANCO DI NAPOLI S.P.A., in
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -
Se la notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, si applica il principio secondo il quale ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LINA MATERA - Presidente SERGIO GORJAN Consigliere - GUIDO FEDERICO Consigliere ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 08 10 2014, n. 21150 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario
Dettagli