COMUNE DI VALVERDE Provincia di Catania

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1 COMUNE DI VALVERDE Provincia di Catania Allegato 2 Ufficio Tributi REGOLAMENTO COMUNALE Per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

2 INDICE CAPO I ISTITUZIONE DELLA TASSA Art. 1 Istituzione della tassa Art. 2 Servizio di nettezza urbana Art. 3 Oggetto della tassa CAPO II APPLICAZIONE DELLA TASSA Art. 4 Superfici tassabili Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo Art. 6 Tassa giornaliera di smaltimento Art. 7 Deliberazione di tariffa Art. 8 Commisurazione e determinazione delle tariffe Art. 9 Classificazione delle superfici tassabili Art. 10 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione Art. 11 Esenzioni Art. 12 Tariffe per le aree scoperte Art. 13 Tariffe per particolari condizioni d'uso Art. 14 Agevolazioni CAPO III DENUNCIA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARSU E RISCOSSIONE COATTIVA Art. 15 Denunce Art. 16 Gestione della TARSU Art. 17 Riscossione ordinaria della TARSU Art. 18 Attività di verifica e riscossione coattiva Art. 19 Lotta all'evasione Art. 20 Controllo dei dati Art. 21 Accesso agli immobili Art. 22 Accertamento per presunzione semplice Art. 23 Funzionario responsabile Art. 24 Rimborsi CAPO IV CONTENZIOSO SANZIONI Art. 25 Contenzioso Art. 26 Sanzioni CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 27 Norme abrogate Art. 28 Pubblicità del regolamento Art. 29 Casi non previsti dal seguente regolamento Art. 30 Entrata in vigore

3 CAPO I ISTITUZIONE DELLA TASSA Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA E' istituita nel Comune di Valverde la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art.2, terzo comma, n.1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengono adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa dei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del D.Leg. vo 507 del La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposite tariffe da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui medesimi sono destinati. Per le are scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo, ecc.), cosi come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni previste dalla legge. La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situate nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso. Art. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni de equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed atri nuclei abitati, compresi i centri produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n.915 del 1982, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana. Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare viene esteso il servizio medesimo. Art. 3 OGGETTO DELLA TASSA La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art.58 e segg.del D.L.eg.vo 507 del Sono soggetti alla tassa: CAPO II APPLICAZIONE DELLA TASSA ART. 4 SUPERFICI TASSABILI

4 1. Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere,sale, cucine, ecc.), quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge; 2. Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazioni, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari; 3. Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene, e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di autovetture ubicate in luoghi coperti; 4. Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti all'esercizio di albergo e casa di cura; 5. Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie di gelaterie e simili; 6. Tutti i vani principali di accessori, destinati a teatri cinematografi circoli di ritrovo sale da ballo ed a locali di divertimento in genere; 7. Tutti i vani, principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ed attività sindacale e politica; 8. Tutti i vani, principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ai cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo; 9. Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione degli ospizi, delle caserme nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie; 10. Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili; 11. Tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge. Art. 5 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABALI DEL TRIBUTO La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'articolo 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria. Per le abitazioni la tassa e accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare. Per gli esercizi di attività economica di qualsiasi natura la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione. Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

5 Per le parti comuni del condominio che possono produrre rifiuti, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, determina la tassa Aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte di uso comune per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare al competente ufficio del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. Art. 6 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubbliche o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio. La tassa giornaliera, determinata ai sensi dell'art.77, comma 2 del D.Leg.vo n.507 del 1993, con la maggiorazione del 50%,è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge. Art. 7 DELIBERAZIONE DI TARIFFA Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa, secondo il disposto dell'art.61,comma 1, del D.Leg.vo n.507 del 1983,ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinato in base al disposto dell'art 61, comma 2, del D.Leg.vo n,507 del In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producono rifiuti urbani, spese questo dedotto con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art. 61, comma 3. Art. 8 COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE La tassa corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto, altresi' conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione. Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori a mq 0.50 verranno arrotondate al mq per eccesso quelle interiori saranno trascurate.

6 Art. 9 CLASSIFICAZIONI DELLE SUPERFICI TASSABILI In via transitoria, nelle more della classificazione delle categorie, da adottare a norma dell'art,79 2 comma entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996,resta vigente l'attuale classificazione di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n.32 del 2 marzo CATEGORIA - Locali destinati ad uso di abitazione; e relative dipendenze 2. CATEGORIA - Locali destinati ad uso di pubblici uffici, a studi professionali, ad agenzie di viaggio e di rappresentanza, ad istituti di credito e di assicurazione; 3. CATEGORIA - Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere, 4. CATEGORIA - Locali destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, circoli, istituti privati, associazioni, società, comitati ed enti non previsti nelle altre categorie; 5. CATEGORIA - Locali destinati ad alberghi, ristoranti, pensioni; Art. 10 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia. Il cambio di alloggio e di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio o al conguaglio, a termini di legge, sempre che sia presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio. Art. 11 ESENZIONI Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto: 1) Gli stabili e le relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune; 2) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; 3) I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della G.M., che dovrà prevedere l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione, e che l'esenzione avrà validità fino a revoca. 4) La parte di superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi. Di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del

7 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a propri spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Art. 12 TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE 1) Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al successivo punto 2; 2) Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa; 3) Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti punti 1 ) e 2 ) sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nelle denunce originali, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Art. 13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto: % riduzione 1 Abitazione con unico occupante 30 2 Abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso 30 limitato o discontinuo a condizioni che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. 3 I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 30 stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultando da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. 4 Utente che, versando nelle circostanze di cui al n. 2 risieda o 30 abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale. 5 Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. 30 Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione dall'art.76 del D.Leg.vo n.507 del Art. 14 AGEVOLAZIONI Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una

8 accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero,la tariffa unitaria sviene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute propone alla Giunta Municipale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria. Si procede ad analoga riduzione e col le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscono rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che anno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza. CAPO III DENUNCIA, GESTIONE ORDINARIA TARSU E RISCOSSIONE COATTIVA, LOTTA ALL EVASIONE ART. 15 DENUNCE I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme,ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale,degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza o l'amministrazione, dell ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. La dichiarazione e sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma del presente articolo. Art. 16 GESTIONE DELLA TARSU 1. La gestione della Tarsu viene curata dall Ufficio Tributi mediante le seguenti operazioni

9 preordinate alla riscossione diretta: a) formazione dell elenco dei contribuenti Tarsu sulla base del ruolo dell esercizio precedente, delle nuove iscrizioni, delle cancellazioni e degli accertamenti d ufficio ascrivendo ad ogni contribuente l importo del tributo e delle addizionali; b) visto di esecutività a cura del Funzionario Responsabile del tributo sul frontespizio riepilogativo dell elenco formato; c) stampa ed invio ai contribuenti interessati, almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata, di una comunicazione di pagamento con allegati n. 5 bollettini di conto corrente postale personalizzati e precompilati con gli importi da versare e le scadenze (n. 4 bollettini per il versamento rateale e n. 1 bollettino per l eventuale versamento in soluzione unica); d) acquisizione dei versamenti, man mano che gli stessi pervengono, al fine di tenere costantemente aggiornate le posizioni di ogni singolo contribuente e trasmettere all Ufficio di Ragioneria le risultanze contabili complessive; e) verifica dei versamenti ed applicazione degli interessi legali, calcolati giornalmente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere effettuati, sugli importi versati oltre i termini di cui al precedente art. 6, da addebitare al contribuente in occasione della notifica della comunicazione di pagamento per il successivo periodo d imposta. Art. 17 RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TARSU 1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall art. 52 del D.Lgs. n 446/1997 l ufficio competente provvederà a curare l invio ad ogni singolo contribuente di una comunicazione di pagamento contenente l importo dovuto, l ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d uso dichiarata od accertata, le tariffe applicate, l importo di ogni singola rata e la scadenza, con allegati i relativi bollettini precompilati. 2. Per la riscossione ordinaria della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sono previste n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: - la prima rata entro il 30 marzo - la seconda rata entro il 30 maggio - la terza rata entro il 30 luglio - la quarta rata entro il 30 settembre 3. L eventuale versamento in soluzione unica deve avvenire entro il termine di scadenza della prima rata. 4. I contribuenti possono effettuare i versamenti relativi alla Tarsu con le seguenti modalità: a. Versamento sul conto corrente postale intestato al Comune; b. Versamento diretto alla Tesoreria Comunale; c. Il sistema della domiciliazione bancaria; d. Il sistema POS pago-bancomat e carte di credito; e. Il sistema di versamento F24. I sistemi di pagamento di cui alle lettere b), c) e d) sono utilizzabili solo se specificatamente definiti negli aspetti tecnico/procedurali con apposite convenzioni previamente approvate dal Comune. Art. 18 ATTIVITÀ DI VERIFICA E RISCOSSIONE COATTIVA 1. Ai contribuenti che non abbiano provveduto al pagamento o vi abbiano provveduto parzialmente, a seguito dell invio della comunicazione di cui al precedente art. 17, l Ufficio Tributi notifica, con mezzi idonei a dimostrarne l avvenuto recapito, una cartella di

10 pagamento con cui richiede il versamento degli importi scaduti con pagamento in soluzione unica entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; 2. Nei casi di mancato pagamento della cartella di pagamento di cui al precedente comma l Ufficio procederà alla emissione delle ingiunzioni fiscali di cui al RD 14 aprile 1910 n Art. 19 LOTTA ALL'EVASIONE Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue: A) UFFICIO TRIBUTI Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 15 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente", che dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppate per via ed in rigoroso ordine crescente per numero civico. In apposita sezione del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo. I ruoli dovranno essere gestiti anche con l'ausilio di mezzi informatici. Per il raggiungimento degli scopi della lotta all'evasione l'ufficio tributi può utilizzare dati e informazioni acquisiti legittimamente da altri uffici ed enti: dati sulle utenze elettriche, dati del Catasto urbano, anagrafe contribuenti ICI,ecc. B) UFFICIO TECNICO: Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione. C) UFFICIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI: Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza o modifiche a quelle esistenti. D) UFFICIO ANAGRAFE: Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa. E) UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: Dovrà assicurare la massima collaborazione negli accertamenti o controllo relativi alla tassa. Tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti. Art. 20 CONTROLLO DEI DATI Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.17, l'ufficio tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero di chiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

11 Art. 21 ACCESSO AGLI IMMOBILI In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'art. precedente nel termine concesso, gli Agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'ufficio ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.17, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Art.22 ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo del codice civile. Art. 23 FUNZIONARIO RESPONSABILE La Giunta Municipale designa un funzionario cui sono attributi la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interi; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina. Art. 24 RIMBORSI Per rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Leg.vo 15 novembre 1993 n CAPO IV CONTENZIOSO-SANZIONI Art. 25 CONTENZIOSO Avverso la notifica dell ingiunzione di pagamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale di Catania e contro la decisione di questa alla Commissione tributaria regionale di cui all'art.1 del D.Leg.vo 31 dicembre 1992 n.546, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso giusta disposizioni sul processo tributario contenute dei D.Leg.vo 31 dicembre 1992, n Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art.62 del predetto D.Leg.vo n.546 del1992) o per revocazione ( art. 64 successivo). Per le violazioni seguenti: Art. 26 SANZIONI

12 1) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione; 2) denuncia originaria o di variazione risultata infedele; 3) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari; 4) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell 'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Leg.vo 15 novembre 1993 n.507; trova applicazione l'art.76 del detto D.Leg.vo n.507 del Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art.106 e seguenti del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689. CAPO V NORME TRANSITORIE FINALI Art. 27 NORME ABROGATE Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari con esso contrastanti. Art. 28 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990n.244,sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 29 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia. Art. 30 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

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