COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato n SA (2013/N) Italia Regime di aiuti per la costruzione e l ampliamento di impianti di biogas in Alto Adige
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2014) 939 final VERSIONE PUBBLICA Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo. Oggetto: Aiuto di Stato n SA (2013/N) Italia Regime di aiuti per la costruzione e l ampliamento di impianti di biogas in Alto Adige Signora Ministro, ho il piacere di comunicarle che la Commissione europea ha valutato la misura in oggetto, notificata dall'italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea ( TFUE ), e ha deciso di non sollevare obiezioni in merito poiché la misura in parte non costituisce aiuto di Stato e in parte costituisce un aiuto di Stato considerato compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 1. PROCEDIMENTO (1) L'11 settembre 2013 l'italia ha notificato alla Commissione un regime di aiuti agli investimenti per la costruzione e l'ampliamento di impianti di biogas nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (di seguito: Alto Adige ) a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. (2) Al termine di una prima analisi, l'11 novembre 2013 i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni complementari. S.E. On. Emma Bonino Ministro degli Affari Esteri P.le della Farnesina Roma RM Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0)
2 (3) L'Italia ha fornito tali informazioni il 9 dicembre DESCRIZIONE DELLA MISURA 2.1 Basi giuridiche e obiettivo (4) La base giuridica di questa misura nel diritto nazionale è costituita dai seguenti atti giuridici regionali: (a) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi; (b) (c) Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile, che definisce l'obiettivo da perseguire e i tipi di investimenti da sostenere nel campo del risparmio energetico e dell'energia rinnovabile, delegando al governo locale l'adozione delle relative misure di attuazione; Delibera della Giunta provinciale del 26 agosto 2013, n (di seguito: delibera ), che contiene le disposizioni di attuazione adottate dal governo locale per definire i criteri di ammissibilità e la procedura amministrativa per il regime in oggetto (investimenti per la costruzione e l'ampliamento di impianti di biogas). (5) Secondo l'alto Adige, cioè l'autorità che concede l'aiuto, la misura in oggetto mira a promuovere lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (biogas/biomassa) e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso di effluenti di allevamento. 2.2 Durata e bilancio (6) Nell'ambito di questa misura, l'alto Adige intende erogare un importo complessivo di 9 milioni di EUR nel periodo (7) L'aiuto è finanziato dal bilancio generale della Provincia. (8) La delibera comprende una clausola di sospensione fino all'approvazione della Commissione e pertanto non è stata attuata. 2.3 Cumulo (9) Secondo le informazioni comunicate, gli aiuti concessi nell'ambito del regime in oggetto non possono essere combinati con altre forme di sostegno di origine nazionale o UE. (10) I richiedenti devono firmare un'autocertificazione in cui si impegnano a non richiedere nessun altro tipo di aiuto previsto dalla normativa UE o italiana per lo stesso progetto. 2.4 Disposizioni specifiche della delibera n
3 (11) La delibera n riguarda aiuti a favore della costruzione e dell'ampliamento di impianti di biogas per il trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento. (12) Secondo la delibera, il gas ottenuto dall impianto di biogas deve essere utilizzato per almeno il 70% per finalità elettriche e/o termiche. (13) Un contributo a carico del bilancio provinciale per impianti di biogas può essere concesso soltanto se il calore prodotto viene immesso nella rete di teleriscaldamento. (14) L'Alto Adige ha confermato che gli aiuti concessi nell ambito del regime in oggetto saranno destinati esclusivamente alla promozione del biogas quale fonte energetica rinnovabile ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 1. (15) A norma dell'articolo 5 dell'allegato A della delibera, i costi ammissibili per la costruzione e per l ampliamento di impianti di biogas sono quelli relativi a: impianto di rifornimento ed estrazione, agitatore, deposito gas (esclusi lavori edili), impianto per il trattamento e la distribuzione del gas con dispositivi di sicurezza, impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore, impianto termoidraulico, impianto elettrico inclusa alimentazione di riserva, impianto di regolazione, prestazione di lavoro per la realizzazione di quanto descritto sopra, spese tecniche fino a un massimo dell 8% delle spese ammissibili (progettazione, direzione lavori, perizie tecniche, studi di fattibilità tecnicoeconomica, coordinamento della sicurezza, progetto antincendio e collaudo). (16) Conformemente all'allegato A della delibera, gli aiuti possono essere concessi solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica. Non vengono concessi aiuti per la sostituzione di parti di impianto già sovvenzionate. (17) L'Alto Adige dichiara che i beneficiari della misura sono i privati, le imprese, gli enti pubblici, le cooperative agricole, ecc. che costruiscono o ampliano impianti di biogas sul territorio della Provincia. (18) Conformemente all'allegato A della delibera, le domande di aiuto devono essere presentate prima dell'inizio del progetto. (19) Lo stesso allegato specifica che le domande per la costruzione di impianti di biogas presentate da grandi imprese devono essere corredate da un analisi economica dell investimento in assenza del contributo provinciale redatta da un esperto abilitato indipendente. Calcolo dell intensità dell aiuto (20) I progetti conformi alle condizioni di cui all'allegato A della delibera riceveranno aiuti per gli investimenti sotto forma di una sovvenzione diretta non superiore al 30% dei costi d'investimento ammissibili, come indicato al punto (15). 1 GU C 82 dell' , pag. 1. 3
4 (21) Conformemente all'articolo 6 dell'allegato A della delibera, l intensità dell'aiuto viene calcolata secondo la seguente tabella: Impianto di biogas Investimento di riferimento Investimento A B Costi operativi nei primi 5 anni C D Ricavi operativi nei primi 5 anni E F Sovraccosti d investimento Importo dell'aiuto Intensità dell aiuto A-B+C-D-E+F G G / (A-B+C-D-E+F) (22) Conformemente all'articolo 6 dell'allegato A della delibera, l'investimento di riferimento per la costruzione di un impianto di biogas è la costruzione di una centrale elettrica o di un generatore di calore a gas metano di pari capacità. (23) Conformemente all'articolo 5 dell'allegato A della delibera, ai sensi della disciplina per gli aiuti ambientali l intensità degli aiuti, calcolata in base all articolo 6, non può superare le percentuali di seguito indicate: - medie imprese: 70% - piccole imprese: 80%. (24) Qualora l intensità sopra indicata venisse superata, l'aiuto dovrà essere ridotto in misura corrispondente. In nessun caso verranno concessi aiuti che superino le percentuali massime consentite dalla disciplina. (25) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nell'ambito del regime per le grandi imprese, l'alto Adige s'impegna ad applicare il regolamento de minimis 2. (26) Per quanto riguarda gli obiettivi ambientali della misura, l'alto Adige prevede di produrre energia termica ed elettrica da biogas pari a 75 GWh all'anno. Ciò comporta una riduzione dell'emissione di gas a effetto serra pari a t all'anno. (27) L'Alto Adige ritiene che la misura debba essere valutata in base alla disciplina per gli aiuti ambientali e ha presentato i calcoli dell'importo previsto dell'aiuto per un esempio rappresentativo di progetto di produzione di energia rinnovabile da biogas. A scopo illustrativo si riportano di seguito i dettagli dell'esempio. 2 OJ L 352, , p.1 Regolamento (EC) No 1407/2013 4
5 L esempio di progetto riguarda la costruzione di un impianto di biogas consortile alimentato da scarti d allevamento, caratteristico per la realtà agricola provinciale con aziende agricole di dimensioni ridotte con una media di 8 UBA (unità bovine adulte) per agricoltore, una quantità troppo bassa per poter sfruttare gli scarti d allevamento in un impianto di biogas individuale. Con la costruzione di un impianto consortile, nel quale verranno raccolti e lavorati gli scarti di diverse aziende agricole situate nelle vicinanze, si potrà raggiungere una quantità di scarti sufficiente per poter gestire l impianto in modo efficiente e sostenibile. Il progetto riguarda la costruzione di un impianto di biogas consortile per una comunità di valle ad opera di una cooperativa agricola costituita da circa 200 aziende agricole. La cooperativa gestirà il servizio di trasporto della biomassa fresca dai contadini all impianto. Qui i liquami saranno stoccati per alcuni giorni in due vasche di precarico e quindi immessi nel digestore. La biomassa solida (letame) sarà stoccata separatamente, quindi aggiunta nel digestore. Nel digestore verrà prodotto il biogas dalla digestione anaerobica delle sostanze organiche immesse. Il biogas prodotto sarà valorizzato in un unità di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica. La maggior parte dell energia elettrica sarà immessa in rete, mentre una parte verrà impiegata per i consumi dell impianto biogas (circa il 10% dell energia prodotta). Il calore recuperato verrà in parte utilizzato per garantire le temperature richieste dal processo di digestione (circa il 25% del calore prodotto dall impianto) e per la restante parte immesso in una rete di teleriscaldamento preesistente. Considerando un rendimento complessivo dell impianto di cogenerazione dell 85%, con un rendimento elettrico del 40% e un rendimento termico del 45%, si stima che complessivamente il 70% dell energia contenuta nel biogas potrà essere ceduta in forma di energia elettrica e termica, con un ricavo economico corrispondente. L'impianto tratterà t/anno di biomassa (liquame e letame) e t/anno di scarti della produzione agricola. Il biogas prodotto nell impianto è stimato a m³/anno, che equivalgono a m³/anno di gas metano. L'impianto di cogenerazione di biogas avrà una potenza complessiva di 2 x kw, con un rendimento complessivo di cogenerazione dell'85%, una potenza elettrica di 2 x 500 kw e una potenza termica complessiva di kw. La produzione di energia elettrica netta annua (-10% di autoconsumo) è di kwh, mentre la produzione di energia termica netta annua è (-25% di autoconsumo) è di kwh. 5
6 I costi d'investimento complessivi per l'impianto di biogas sono stimati in EUR, come indicato nella tabella seguente. Descrizione Costi d investimento Costi ammissibili a norma dell'articolo 5 3 Acquisto terreno EUR -- Preparazione terreno, lavori di interramento, ripristino terreno EUR -- Costruzione edificio per impianti, garage, officina e uffici EUR -- Costruzione di 6 vasche (precarico, digestione, stoccaggio) EUR -- Carpenteria metallica per impianto di rifornimento EUR -- Allacciamento alle infrastrutture e cabina di trasformazione EUR -- Acquisto di 2 veicoli per trasporto liquame e letame EUR -- Impianto rifornimento/estrazione liquame, letame, cofermenti EUR EUR Impianto agitatore per digestore EUR EUR Deposito biogas EUR EUR Impianto trattamento, sicurezza e distribuzione biogas EUR EUR Impianto di cogenerazione a biogas ( 2 x kw) EUR EUR Impianto termoidraulico e riscaldamento digestore EUR EUR Impianto elettrico e alimentazione di emergenza EUR EUR Impianto di regolazione e gestione impianti EUR EUR Spese di progettazione, direzione lavori, perizie, collaudo EUR EUR Totale EUR EUR Come investimento di riferimento per l impianto di biogas viene individuata la costruzione di un impianto di cogenerazione a gas metano di pari potenza complessiva nonché di pari produzione di energia elettrica e termica. Il costo dell'investimento di riferimento è di EUR. I sovraccosti di investimento per la costruzione dell impianto di biogas sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale. I costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo 3 Il livello massimo del finanziamento in base all'articolo 5 della delibera è pari al 30% dei costi d'investimento indicati nello stesso articolo (si veda il considerando (15)). L'importo massimo del finanziamento è quindi di EUR x 30% = EUR. 6
7 operativo durante i primi cinque anni di vita dell'investimento interessato, come risulta dalla tabella seguente. Descrizione Impianto di biogas Progetto controfattuale Costi d investimento (A) = EUR (B) = EUR Costi operativi nei primi cinque anni (C) = EUR (D) = EUR Ricavi operativi nei primi cinque anni (E) = EUR (F) = EUR Sovraccosti d investimento A-B+C-D-E+F = EUR Importo dell'aiuto (30% dei costi d'investimento conformemente all'articolo 5) 4 (G) = EUR Intensità dell aiuto G/(A-B+C-D-E+F) = 29,9% L'intensità dell'aiuto a favore del progetto è ottenuta dividendo l'importo dell'aiuto calcolato a norma dell'articolo 5 per i costi d'investimento totali dell'impianto di biogas ( EUR). Conformemente all'articolo 5, l'intensità dell'aiuto viene rapportata alle intensità massime previste nella disciplina per gli aiuti ambientali. Dai calcoli di cui sopra risulta chiaramente che il finanziamento dell'impianto di biogas interessato determina un'intensità di aiuto inferiore a quelle consentite dalla disciplina. (28) Conformemente all'articolo 5 dell'allegato A della delibera, gli aiuti a singole imprese per un singolo progetto d'investimento superiori a 7,5 milioni di EUR devono essere notificati, prima della concessione, alla Commissione a norma del punto 160 della disciplina. 3. VALUTAZIONE DELL'AIUTO 3.1 Legittimità della misura (29) Notificando la misura in questione prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno rispettato l'obbligo loro imposto dall articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 4 Il livello massimo del finanziamento in base all'articolo 5 della delibera n del 26 agosto 2013 è pari al 30% dei costi d'investimento indicati nello stesso articolo. Conformemente all'articolo 5, i costi d'investimento per il calcolo dell'importo dell'aiuto ammontano a EUR. L'importo massimo del finanziamento è quindi di EUR x 30% = EUR. 7
8 3.2 Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (30) Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura a) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; b) è un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali; c) presenta una natura selettiva; d) incide sugli scambi tra Stati membri ed è di natura tale da falsare la concorrenza nell'ue. (31) Per quanto riguarda il regime in oggetto, che concede aiuti per la costruzione e l'ampliamento di impianti di biogas, la Commissione conclude quanto segue: poiché il regime è finanziato dal bilancio dell'alto Adige, si considera che l'aiuto sia concesso direttamente tramite risorse statali e che sia imputabile allo Stato; il regime di aiuti prevede sovvenzioni dirette e quindi conferisce un vantaggio economico ai beneficiari; il regime è selettivo, perché il pagamento è destinato esclusivamente a un determinato gruppo di beneficiari, cioè le persone giuridiche che attuano progetti d'investimento nel territorio dell'alto Adige; poiché i mercati collegati sono aperti alla concorrenza e agli scambi all'interno dell'ue, secondo la giurisprudenza consolidata il regime potrebbe incidere sugli scambi intra-ue e a falsare la concorrenza nell'ue. (32) La Commissione ritiene pertanto che la misura volta a sostenere la costruzione e l'ampliamento di impianti di biogas costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE nella misura in cui l'aiuto è concesso a imprese. 3.3 Compatibilità ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE Compatibilità dell'allegato A della delibera n del 26 agosto 2013 Impianti di biogas (33) Alla luce dei criteri di ammissibilità di cui all'allegato A della delibera n e dato che gli aiuti all'investimento sono concessi a impianti di biogas che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (biomassa), la Commissione valuterà la compatibilità della misura notificata conformemente alla sezione della disciplina per gli aiuti ambientali (Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili) Valutazione conformemente alla sezione della disciplina per gli aiuti ambientali per gli investimenti in impianti di biogas Ammissibilità (34) Le condizioni di ammissibilità applicabili agli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili sono definite al punto 101 della disciplina per gli aiuti ambientali, secondo il quale gli aiuti di Stato possono essere giustificati in assenza di norme comunitarie obbligatorie che prescrivano la quota di energia da fonti rinnovabili per singola impresa. 8
9 (35) Alla luce del punto 101 della disciplina per gli aiuti ambientali, la Commissione fa presente che non esiste una norma UE obbligatoria per quanto riguarda la quota di energia da fonti rinnovabili (biogas) per le singole imprese. La Commissione ritiene pertanto che la misura soddisfi le condizioni di ammissibilità applicabili definite nella disciplina per gli aiuti ambientali. Intensità dell aiuto (36) Conformemente alla disciplina per gli aiuti ambientali, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 60% dei costi ammissibili, più le maggiorazioni PMI, per gli aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili 5. (37) Con riferimento all'ammissibilità dei costi d'investimento, a norma dei punti 105 e 106 della disciplina per gli aiuti ambientali i costi ammissibili devono essere calcolati sulla base dei sovraccosti d'investimento detraendo i costi di un investimento di riferimento e al netto di tutti i profitti e costi operativi registrati durante i primi cinque anni dell'investimento, come indicato ai punti da 81 a 83 della disciplina. Negli stessi punti viene individuato anche lo scenario controfattuale in una centrale elettrica tradizionale o in un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. (38) A questo riguardo, la misura prevede un aiuto fino al 30% dei costi d'investimento indicati all'articolo 5 dell'allegato A della delibera. All'articolo 6 dell'allegato A della delibera i costi ammissibili sono calcolati a norma dei punti da 81 a 83 della disciplina, cioè al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo legato all'investimento supplementare per le fonti energetiche rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento L'intensità dell'aiuto a favore del progetto si ottiene dividendo l'importo dell'aiuto di cui sopra per i costi ammissibili. Conformemente all'articolo 5 dell'allegato A della delibera, qualora l'intensità dell'aiuto calcolata superi le intensità massime previste dalla disciplina per gli aiuti ambientali, l'importo dell'aiuto viene ridotto in modo da rispettare dette intensità massime. (39) La Commissione osserva che questa metodologia è in linea con le disposizioni della disciplina per gli aiuti ambientali. (40) La Commissione osserva altresì che l'alto Adige ha presentato un esempio credibile di progetto nell'ambito del regime notificato (si veda il considerando (27)), in cui si dimostra che il metodo di calcolo è in linea con i punti da 81 a 83 della disciplina. (41) In base alle informazioni fornite, la Commissione ritiene pertanto che la misura sia conforme alle disposizioni relative all'intensità degli aiuti e all'ammissibilità dei costi contenute nelle sezioni pertinenti della disciplina. 5 L'intensità degli aiuti è pari rispettivamente al 60, al 70 e all'80% dei costi ammissibili per le grandi, medie e piccole imprese beneficiarie (si vedano i punti 103 e 104 della disciplina per gli aiuti ambientali). 9
10 Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti (42) Per quanto riguarda l'effetto di incentivazione e la necessità degli aiuti, la Commissione fa riferimento ai punti 142 e 143 della disciplina, a norma dei quali gli aiuti di Stato per la tutela ambientale devono indurre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da garantire un livello più elevato di protezione ambientale. Questo significa che i progetti beneficiari non possono iniziare prima che sia inoltrata la domanda di aiuto. (43) A questo riguardo, la misura limita l'ammissibilità ai progetti non avviati prima dell'inoltro della domanda alle autorità nazionali. In tal caso, a norma del punto 144 della disciplina per gli aiuti ambientali, si presuppone che l'effetto di incentivazione sia dimostrato per quanto riguarda le PMI. (44) Per quanto riguarda le grandi imprese, l'alto Adige si è impegnato ad applicare il regolamento de minimis 6. (45) In considerazione delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione conclude che il regime notificato è conforme alla sezione 3.2 della disciplina per gli aiuti ambientali. Notifiche individuali (46) La Commissione prende atto del fatto che, conformemente all'articolo 5 dell'allegato A della delibera, qualora le sovvenzioni superino la soglia per gli aiuti agli investimenti (7,5 milioni di EUR) i progetti saranno notificati individualmente alla Commissione a norma del punto 160 della disciplina. (47) Di conseguenza, la Commissione ritiene che le disposizioni del regime notificato a favore della costruzione e dell'ampliamento di impianti di biogas possano essere considerate compatibili con i requisiti stabiliti dalla disciplina per gli aiuti ambientali. Possibili modifiche del quadro normativo (48) La Commissione sta valutando la possibilità di definire criteri di sostenibilità anche per la biomassa solida e gassosa. Si ricorda alle autorità italiane che, nel caso in cui tali criteri di sostenibilità entrino in vigore, dette autorità dovranno adeguare il regime in oggetto per conformarsi alla normativa pertinente. La Commissione ricorda inoltre alle autorità italiane che l'attuale disciplina per gli aiuti ambientali scade il 31 dicembre 2014 e che, se necessario, la Commissione proporrà opportune misure per garantire che i regimi esistenti siano adattati alle nuove norme applicabili. 6 Considerati i costi operativi e i benefici per l'intera durata del progetto, le autorità italiane ritengono che non vi siano effetti di incentivazione dimostrabili per le grandi imprese. Queste ultime sono quindi escluse dal campo di applicazione della presente notifica. Qualora venga concesso un sostegno a grandi imprese, la Provincia autonoma di Bolzano s'impegna ad applicare il regolamento de minimis. 10
11 4. CONCLUSIONE In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che il regime notificato di aiuti agli investimenti per la costruzione e l ampliamento di impianti di biogas è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e decide pertanto di non sollevare obiezioni in merito. La Commissione ricorda alle autorità italiane che, ai sensi dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, qualsiasi progetto diretto a rifinanziare, alterare o cambiare il regime in oggetto deve essere notificato alla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, che definisce modalità di applicazione dell articolo 93 (ora 108) del TFUE 7. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede, all indirizzo internet: Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Vicepresidente 7 GU L 140 del , pag
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