I Quaderni di in-formazione sull'imprenditoria femminile in Sicilia
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- Berta Massaro
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1 UNIONE EUROPEA Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità I Quaderni di in-formazione sull'imprenditoria femminile in Sicilia Approfondimenti e riflessioni per il rafforzamento delle imprese femminili nel territorio siciliano Le donne ed il lavoro - un breve excursus sulla normativa nazionale e regionale - un focus sull imprenditoria femminile A cura del Gruppo di lavoro del Dipartimento per le Pari Opportunità a supporto della Regione Siciliana Adriana Ferrara Barbara Mura Silvia Raudino Maria Grazia Virga Dicembre 2011 Il lavoro e le donne Focus sulle imprese straniere Comunicare al femminile? L imprenditoria femminile nei fondi strutturali
2 Indice 1. Premessa: Perché un quaderno sul percorso normativo del lavoro al femminile La Costituzione La traduzione del dettato costituzionale negli ultimi decenni La normativa a favore dell imprenditoria femminile La normativa a favore dell imprenditoria femminile a livello nazionale La normativa a favore dell imprenditoria femminile in alcune Regioni italiane La normativa a favore dell imprenditoria femminile nella Regione siciliana Fonti e siti consultati DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 2
3 1. Premessa: Perché un quaderno sul percorso normativo del lavoro al femminile Perché partire da una prospettiva storica sul lavoro al femminile consente di individuare il percorso, a volte circolare e non lineare, dei diritti che si crede siano stati acquisiti. Il tempo trascorso non sempre si è tradotto in progresso. La normativa ha conosciuto accelerazioni e battute di arresto che hanno segnato, talora precorso, l evoluzione sociale del paese. Scoprire gli arnesi di cui disponiamo ci è indispensabile per costruire strumenti nuovi. 2. La Costituzione L articolo 3 della nostra Costituzione sancisce il principio fondamentale di pari dignità sociale e di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, " senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e proclama che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese". Infatti la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. ( art 4 Cost.) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore e le sue condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata protezione. (art. 37 Cost.) L uguaglianza nel lavoro deve, dunque, essere formale e sostanziale: non è sufficiente proclamare "eguali" le persone ma è necessario porre in essere le condizioni affinché lo siano realmente. 3. La traduzione del dettato costituzionale negli ultimi decenni L attuazione dei principi costituzionali comincia ad essere sollecitato dal risveglio dell organizzazione sociale, indotto in gran parte dalle associazioni femminili, dal movimento sindacale e dalle forze popolari di progresso che stimolarono la traduzione, sul piano legislativo, dei principi proclamati dalla Carta Costituzionale. In modo graduale, si assistette all avvio timido delle riforme già negli anni 50 a cui si aggiunse, a partire dagli anni '70, anche l'intervento attivo della Comunità Economica Europea. Dai primi del Novecento, nei quali il lavoro femminile, sebbene costituisse una realtà in espansione, era tutelato in misura minima con la L. 242/1902, si passò alla legge 860/50 che introdusse le prime forme significative ed ampie di tutela fisica ed economica a favore della donna lavoratrice allorché madre, sulla scorta di quanto già previsto nel R.D. 654/34. In particolare, venne posto il divieto esplicito di considerare la maternità quale motivo di espulsione della donna dal mercato del DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 3
4 lavoro; venne vietato il licenziamento nel periodo della gestazione e fino ad un anno di vita del bambino; fu esteso il periodo di interdizione dal lavoro e riconosciuta una indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria, fino all'80% della retribuzione; furono previsti riposi per l allattamento del bambino fino ad un anno d'età, e ribadito l obbligo di allestimento, con il contributo del datore di lavoro, di camere di allattamento ed asili nido aziendali ed interaziendali, all'interno dei locali della ditta o nelle sue vicinanze. Purtroppo, l'obbligo venne limitato alle sole aziende con più di trenta donne sotto i 50 anni e coniugate (è interessante segnalare che nel RD del 34 tale limitazione non sussisteva) ed ebbe scarsa applicazione. Inoltre la normativa disponeva soltanto a favore di alcuni lavori: si dovranno attendere gli anni 70 perché tali tutele siano estese a tutte le lavoratrici madri. Gli anni 50 sono caratterizzati anche dalla promulgazione della L. 741/56 con cui l Italia ratifica la Convenzione n. 100, adottata a Ginevra il 21 giugno del 1951 dalla Conferenza dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, con la quale si conferma l uguaglianza di remunerazione tra mano d opera maschile e femminile per un lavoro di eguale valore. Con la legge 339/58 il legislatore riconosce, disciplina e tutela il rapporto di lavoro domestico, raggiungendo un ragguardevole risultato e intervenendo per la prima volta in settori di origini remote ed intrinsecamente legati alla struttura familiare ed alla condizione della donna, sia in epoca preindustriale che industriale, tentando così di arginare il feroce sfruttamento ad esso connesso. Tale processo si integra con la Legge 877/73 sul lavoro a domicilio con il quale si estendono le garanzie economiche e giuridiche conquistate dalle lavoratrici subordinate, inclusa la tutela della maternità, intervenendo in settori lavorativi quasi totalmente dominati dalla presenza femminile e con carenti garanzie per i lavoratori, nonché privi di adeguati controlli. Gli anni 60 si aprono con l approvazione di un accordo interconfederale per il settore industriale, il quale accoglie la "Parità salariale uomo-donna" e sembra attuare il principio costituzionale di cui all art. 37. Purtroppo l'efficienza pratica e la funzionalità della contrattazione collettiva arenano il processo di realizzazione dell uguaglianza sostanziale ricorrendo ad un espediente: inquadrare professionalmente i lavoratori non in base al loro sesso ma al sesso delle mansioni alle quali sono adibiti. Con il placet della Giurisprudenza dell'epoca la parità di trattamento viene intesa come "parità di rendimento", con il presupposto di una minore capacità di resa delle donne in quanto tali, trasformando il problema della discriminazione salariale nella sistematica sottovalutazione delle mansioni tipicamente femminili. Con la legge n.7/63 viene introdotto il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, espressione della volontà legislativa di non costringere la donna ad una scelta tra lavoro ed oneri familiari. La pratica di inserire nei contratti di lavoro clausole di licenziamento automatico delle lavoratrici in caso di matrimonio era consueta, ma tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 era divenuta una regola. Il datore di lavoro, preoccupato dai vari oneri imposti dalla legge 860/50 inerenti alla maternità, costringeva la donna alla firma di contratti di lavoro condizionati alla risoluzione a seguito di matrimonio. Tale licenziamento fu dichiarato espressamente nullo e venne imposto l obbligo di riassunzione della lavoratrice e la corresponsione del dovuto nel periodo del licenziamento illegittimo. Ciò nonostante, il fenomeno delle dimissioni in bianco è ancora oggi presente, anzi è in crescita negli ultimi anni, come emerge dal recente rapporto ISTAT che richiama l indagine Uso del Tempo del Quest ultimo stima che ben 800 mila donne tra i 16 ed i 64 anni hanno interrotto il rapporto di lavoro per costrizione in occasione di una gravidanza, con un trend maggiore dopo il Periodo di riferimento: Anni , Pubblicato il: 27 maggio 2011 DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 4
5 Negli anni 60 inoltre, viene sancito il diritto di ogni donna ad accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di carriera (art. 1 L. 66/63). Accesso che viene esteso, con L. 388/99 e D. Lgs. 24/00, anche al servizio militare volontario e ai Corpi delle Forze Armate. Gli anni 70 si avviano con l approvazione dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70) in cui vengono dettate le norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori tout court, senza distinzione di sesso: dalla libertà di opinione, al diritto alla tutela della salute nel luogo di lavoro, al diritto di associazione e di attività sindacale, basi del diritto del lavoro italiano. Con la legge 1204/71 si riafferma la funzione sociale della maternità ed il diritto all'inserimento della donna nel mondo del lavoro modificando istituti già introdotti e disciplinati dalla legge 654 del 1934 prima e dalla legge 860 del 1950 poi. E però la Legge 9 dicembre 1977 n. 903, che rappresenta il primo dettato normativo espressamente inerente la Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, a sancire espressamente il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per l accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività ed a tutti i livelli di gerarchia professionale (art. 1), assicurando pari trattamento sia nell esercizio dell attività lavorativa che nella sua retribuzione o nell attribuzione di qualifiche, mansioni e progressione di carriera (art. 3) ovvero nel trattamento pensionistico o assicurativo, estendendo le tutele della lavoratrici madri anche alle lavoratrici i cui figli siano adottati o in affido preadottivo e riconoscendo il diritto fondamentale delle lavoratrici autonome, che prestino lavoro continuativo nell impresa familiare, a rappresentare l impresa negli organi statutari delle cooperative, consorzi ed ogni altra forma associativa (art. 14) Il periodo successivo alla legge di Parità del 1977, segna il passaggio dal riconoscimento della parità formale tra uomini e donne ai provvedimenti orientati al raggiungimento della parità sostanziale. Gli anni 80 sono caratterizzati dall estensione dell indennità giornaliera di gravidanza e puerperio alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali con la legge 546/87 estesa con legge 379/90 anche alle libere professioniste. Intanto con riferimento alla partecipazione ai concorsi pubblici la legge 25/89 eleva a 40 anni l'età per parteciparvi consentendo anche alle donne impegnate in incombenze familiari di inserirsi nel mondo del lavoro in un momento successivo. DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 5
6 Gli anni 90 segnano un altro importante passo in avanti nell attuazione del principio di eguaglianza sostanziale nell occupazione. Con la Legge 125/91 vengono promosse le Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro orientate ad eliminare le disparità di fatto nella formazione scolastica e professionale, nell`accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità, nella retribuzione; favorendo la diversificazione delle scelte professionali delle donne; l`accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale, la qualificazione professionale; l`inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali sono sottorappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l`equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. La norma definisce anche i comportamenti pregiudizievoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nel lavoro per ragioni di sesso, gli strumenti di cui avvalersi e gli Organismi di parità a cui ricorrere. Anche per le Amministrazioni pubbliche, con il D.Lgs. 29/93, volto alla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, viene confermato l obbligo di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne per l accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, relativamente alle gestione delle risorse umane (art. 7) ovvero con riferimento alla presenza delle donne nelle commissioni di concorso (riserva a loro favore di almeno 1/3) o ai corsi di formazione e aggiornamento professionale (fu prevista infatti la partecipazione delle dipendenti in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi), laddove la legge 236/93 prevede l obbligo, nei licenziamenti collettivi, di non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura percentuale superiore a quella del personale femminile occupato nell'impresa e nelle medesime mansioni, e con interventi in favore delle lavoratrici madri durante la mobilità. A ciò si aggiunsero il D.Lgs. 645/96 che concerne il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e la legge comunitaria 25/99 che abroga il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici tessili (per le altre lavoratrici il divieto non operava già in precedenza), escludendo le donne in stato di gravidanza fino ai tre anni di età del minore, ovvero da parte dei lavoratori con disabili a carico. In accenno, la Direttiva Prodi- Finocchiaro del 97 (dall allora Presidente del Consiglio ed il Ministro pro-tempore per le pari opportunità) richiamava i Ministri all adozione di Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini ; alla promozione di nuove politiche di occupazione, professionalità e imprenditorialità femminile; al sostegno di politiche dei tempi e dei cicli di vita che consentano a donne e uomini di svolgere, in fasi diverse dell'esistenza, gli impegni di lavoro, di cura, di formazione culturale e professionale; alla promozione di politiche di organizzazione del mercato del lavoro che valorizzino la differenza di genere e non determinino discriminazioni in base al sesso. Infine con il D. Lgs. n.80 del 31 marzo 1998 si introdusse la cultura di genere nei programmi formativi della Pubblica Amministrazione ed il principio della conciliabilità tra vita professionale e vita familiare per favorire l accesso alla formazione delle pubbliche dipendenti, stabilendo che la formazione dovrà garantire a tutti una preparazione sulle politiche di genere e sui principi di pari opportunità. Gli anni 2000 si inaugurano con la L. 53/2000 che reca le Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città allo scopo di promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 6
7 e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori, l'istituzione del congedo per la formazione continua, il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. La legge contiene anche la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a mettere ordine in tutte le disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', con le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa ed adeguare e semplificare il linguaggio normativo. Con queste finalità si emana il D.Lgs n. 151/2001 che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in cui si disciplinano i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Per rafforzare gli Organismi deputati alla promozione ed al controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro viene promulgato il D. Lgs. 196/2000 che prevede la nomina, a livello nazionale, regionale e provinciale, di un o una Consigliere o Consigliera di parità quale pubblico ufficiale obbligato alla segnalazione, all'autorità giudiziaria, dei reati di cui sia a conoscenza. Il Consigliere o Consigliera di parità rileva le situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni; promuove progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; sostiene la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; fornisce supporto alle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità; favorisce l'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; collabora con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; incoraggia la diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni; verifica i risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive, collaborando con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.. Con la legge costituzionale n.1 del 30 maggio 2003 viene modificato l art. 51 della Costituzione a cui viene aggiunto: La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne". Su tale scorta viene emanato, in attuazione della direttiva 2002/73/CE, il D. Lgs. n.145/2005, con il quale si introducono ulteriori modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. Con il D. Lgs. dell 11 aprile 2006 n. 198 viene approvato il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, un Testo unico che raccoglie e riorganizza tutti i provvedimenti e le normative esistenti nella legislazione italiana in materia di parità e pari opportunità e che rappresenta un contributo significativo all eguaglianza uomo-donna nel mondo del lavoro, attraverso la riorganizzazione della disciplina sugli Organismi di parità che intervengono ad assicurare parità di trattamento e di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, quali il Comitato nazionale istituito con la l. 125/91, le Consigliere e/o Consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196; il Comitato per l imprenditoria femminile previsto dalla l. 215/92, nonché il riassetto delle DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 7
8 disposizioni sulla parità nel lavoro (Titolo 1 del Libro III); il divieto di comportamenti discriminatori per l accesso al lavoro, alla progressione di carriera, alle prestazioni previdenziali; i comportamenti molesti lesivi della dignità delle lavoratrici e lavoratori, il divieto di discriminazione retributiva come previsto dalla L.903/77 In accenno: nel maggio 2007, la Direttiva c.d. Nicolais/Pollastrini dall allora Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica Amministrazione ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità pro tempore, promuove misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche, richiamando l esigenza di valorizzare le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, lo sviluppo di politiche per il lavoro pubblico, pratiche lavorative e culture organizzative tese a valorizzare l apporto delle lavoratrici e dei lavoratori delle Amministrazioni pubbliche. In tale direzione occorre citare altresì il Libro Verde sul modello sociale La vita buona nella società attiva del luglio 2008 che pone l obiettivo di un drastico innalzamento dei tassi di occupazione regolare soprattutto di donne, giovani e over 50 e le Linee programmatiche del dicastero, illustrate nel luglio 2008 dall allora Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, orientate a porre in essere concrete soluzioni finalizzate ad una maggiore conciliazione dei tempi di cura e di lavoro e ad un innalzamento del tasso di occupazione femminile. In questo quadro si ritiene possa assumere particolare importanza il Programma Italia 2020, un Programma di azioni per l inclusione delle donne nel mercato del lavoro siglato il 1 dicembre 2009 dagli allora Ministri per le Pari Opportunità e del Lavoro e delle Politiche sociali. Un piano strategico di azione di medio termine per la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi dedicati alla cura della famiglia e per la promozione delle pari opportunità nell'accesso al lavoro nel quale sono previste misure, come la diffusione dei nidi familiari, il potenziamento dei servizi di cura, la creazione di albi di badanti e babysitter appositamente formate, il sostegno economico a chi lavora da casa tramite telelavoro, gli sgravi fiscali sul lavoro delle donne del Mezzogiorno. Di recente la L. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) contenente le Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché di misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie sul lavoro. (10G0209) ha previsto Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni pubbliche garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro e di violenza morale o psichica. La normativa prevede, a tal fine, l istituzione, all interno delle Pubbliche Amministrazioni, del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai Contratti collettivi relativi al personale delle Amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. Il Comitato svolge un ruolo propositivo, consultivo e di verifica; contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; opera in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità. DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 8
9 Infine, il D. Lgs. 5/2010, in Attuazione della Direttiva 2006/54/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio) relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego", prevede il divieto di discriminazione per ragioni connesse al sesso, allo stato di gravidanza, di maternità o paternità, anche adottive. Vengono garantiti l'accesso al lavoro, la parità di trattamento economico per la medesima mansione, la mobilità verticale nella carriera. Vengono inclusi, tra i fattori discriminanti, i trattamenti di sfavore subiti da chi ha rifiutato comportamenti indesiderati o molestie sessuali, espresse a livello fisico, verbale o non verbale, che violano la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e creano un clima intimidatorio e offensivo. Sanzionabili anche le discriminazioni cosiddette "indirette", ossia quelle provocate da disposizioni, prassi, atteggiamenti in apparenza neutri che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso. Si interviene, inoltre, sul cosiddetto "gender pay gap" vietando qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, relativa alle retribuzioni, sanzionando i datori di lavoro che discriminano le lavoratrici e viene prevista la possibilità che associazioni e organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell'interesse leso possano costituirsi in giudizio, riconoscendo tutela giudiziaria non solo alle vittime, ma anche a coloro che pagano per aver difeso una persona discriminata. Vengono infine potenziati gli Organismi di parità. In accenno, un altro piccolo tassello: il D. Lgs. n.23 del 15 febbraio 2010 di Riforma dell ordinamento delle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dispone che gli statuti delle camere di commercio prevedano: norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra donna e uomo ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, e si promuova la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio nonché degli enti e aziende da esse dipendenti (art. 1). 4. La normativa a favore dell imprenditoria femminile 4.1 La normativa a favore dell imprenditoria femminile a livello nazionale Nel quadro normativo appena tracciato, senza pretesa di esaustività, sul rapporto tra donne e lavoro nella legislazione nazionale fanno ingresso negli anni 90 le misure di promozione dell imprenditoria femminile. Con la legge 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" vengono previste facilitazioni per le imprese in rosa": agevolazioni per ditte individuali con titolare donna o società di persone e/o cooperative con almeno il 60% dei soci donne, società di capitali con almeno i 2/3 delle quote detenute da donne e l'organo di amministrazione composto da donne per almeno i 2/3. Le iniziative promosse sostengono i settori dell industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo, nell avvio di nuove attività, acquisizione di attività preesistenti, progetti aziendali innovativi ovvero acquisizione di servizi reali. Nell ambito della riorganizzazione normativa del D. Lgs. dell 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, la Legge 215 da strumento agevolativo inserito nel quadro degli interventi a supporto delle attività produttive diviene strumento della politica di pari opportunità, inserito in un quadro strategico più ampio. Il titolo II del Libro III tratta, infatti, delle Pari Opportunità nell esercizio dell attività di impresa, in particolare, al Capo I, delle Azioni DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 9
10 positive per l'imprenditoria femminile, facendo esplicito richiamo agli art. 1, commi 1 e 2; art. 2 comma 1 e art. 3 comma 1; art. 11 della L.215. In particolare, viene acquisito il principio di uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, ed, in particolare, i principi diretti a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalita' delle donne imprenditrici; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi. L Art. 53 mantiene in vigore l art. 2 comma 1 della l. 215/92, definendo i beneficiari delle azioni positive, ovvero i soggetti destinatari: a) le società' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne. L art. 54, richiama lo strumento attuativo, ovvero il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1) che rappresenta un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Attività Produttive, finalizzato alla concessione delle agevolazioni ai soggetti prima definiti nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, per le seguenti finalità: a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'. 4.2 La normativa a favore dell imprenditoria femminile in alcune Regioni italiane La Regione Piemonte con la L. 8/2009 ha previsto politiche e interventi di attuazione che favoriscono: il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne; il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 10
11 programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea. In attuazione dei principi enunciati la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in raccordo con le istituzioni regionali di parità, ha previsto il perseguimento di una pluralità di obiettivi, fra cui si cita l obiettivo f) sostenere l'imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne. La Regione Puglia, con la L. 7/2007 mira a raggiungere l obiettivo g) promuovere l imprenditorialità femminile e le attività di accompagnamento allo start-up di nuove imprese. La Regione Toscana, con la L 32/2002, al fine di favorire l affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le differenze di genere, nell ambito delle proprie competenze ed in raccordo con le istituzioni regionali di parità, promuove la diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento alla cultura cooperativa, e promuove l`imprenditoria giovanile e femminile favorendo l`avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno alla loro creazione anche in forma cooperativa. La Regione Abruzzo, con la L. 88/2000 ha istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale e per la promozione di azioni positive, con il compito, tra gli altri, di. h) promuovere progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera e professionale, a sviluppare l'imprenditorialità femminile. La Regione Liguria, con la L. 26/2008 si impegna a promuovere l imprenditorialità femminile, attività di accompagnamento allo start-up di nuove imprese e azioni di formazione per le donne imprenditrici anche in collaborazione con le associazioni datoriali. La Provincia di Trento, con DDL 308/2008, al fine di promuovere il lavoro femminile e consentire una qualificata presenza della donna sul mercato del lavoro, attraverso il coordinamento degli interventi delle politiche del lavoro con gli strumenti di programmazione sociale, sanitaria, in materia di istruzione, formazione professionale, nonché per lo sviluppo economico e territoriale, sostiene, tra gli altri, interventi per favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità femminile in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito 4.3 La normativa a favore dell imprenditoria femminile nella Regione siciliana Sul piano regionale occorre citare la Legge Regionale siciliana 27/77 volta a rimuovere gli ostacoli che limitano la parità fra i due sessi ed impediscono il pieno svolgimento della personalità umana e sociale della donna, attraverso il pieno diritto al lavoro, ad una giusta retribuzione, ad una adeguata assistenza; la piena partecipazione alla vita pubblica, ivi compresa la direzione politica e amministrativa; la creazione di adeguati servizi sociali in sostegno della famiglia e dei componenti più deboli della società (minori, anziani, invalidi, ecc.), nel quadro di una coerente collaborazione tra società e famiglia. La legge prevedeva l istituzione della Consulta regionale femminile mai costituita. DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 11
12 La L.R. 35/91 ha disposto modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato e norme a favore delle casalinghe. In particolare, è statuito che la Regione Siciliana sostiene la nascita e lo sviluppo dell imprenditoria femminile quale forma qualificante della professionalità e del ruolo delle donne, con risorse destinate alle imprese artigiane formate da persone di sesso femminile, con priorità per quelle di recente formazione e composte da giovani portatrici di progetti innovativi e volti alla creazione di nuova occupazione. Con tale strumento, le giovani artigiane hanno potuto godere di finanziamenti per l impianto, l ampliamento, l ammodernamento e l acquisto di scorte. Inoltre, la normativa è intervenuta per ridurre gli infortuni sul lavoro domestico delle casalinghe (art. 7). Estrema rilevanza ha assunto poi la L.R. 32/2000 con la quale si è riconosciuto, nell ambito della Programmazione regionale 2000/2006 dei fondi comunitari, il regime di aiuto a favore dell imprenditoria femminile, che individuava quali beneficiari: società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da donne o società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni risultavano possedute, per almeno il 60 per cento, da donne ovvero società di persone costituite, per almeno il 60 per cento, da donne, nonché imprese individuali con titolare una donna 2. Con L.R. 21/2003 contenente le Disposizioni programmatiche e finanziarie per l anno 2004, al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità femminile, fu prevista l esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive. L 11 luglio del 2007, la Regione Sicilia, il Comune di Palermo, le nove province siciliane ed una ventina di comuni dell'isola hanno sottoscritto la Carta europea per l'uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne nella vita locale assumendo l impegno di riconoscere il diritto alla parità fra donne e uomini in tutti gli aspetti dell'occupazione, ivi comprese l'organizzazione e le condizioni del lavoro; la conciliazione della vita professionale, sociale e privata, il diritto alla dignità e sicurezza sul posto di lavoro, il diritto alla parità delle retribuzioni, la promozione e lo sviluppo delle carriere, la presenza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli, il divieto di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, il sostegno alle vittime, la messa in opera di politiche trasparenti sul trattamento dei colpevoli e interventi finalizzati a risvegliare le coscienze su questo tema. Infine con la L. R. S. del 16 dicembre 2008 n. 23, allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l'assessorato regionale Attività Produttive, già Industria, è stato autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, nell'ambito del P.O. FESR , un regime di aiuti agli investimenti di qualità. In attuazione della normativa sono state approvate con Decreto del 9 febbraio 2009 le Direttive per la concessione e l erogazione delle agevolazioni alle imprese di nuova costituzione giovanili e femminili con risorse a valere sul P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5, oggetto di approfondimento nel Quaderno L imprenditoria femminile nel Programma Operativo FESR Sicilia 2007/ Fonti e siti consultati Per la presente raccolta sono stati consultati i testi normativi riportati ed i siti istituzionali del Dipartimento Pari opportunità e delle Regioni italiane 2 Per un approfondimento sugli esiti del regime d aiuto si segnala la lettura del Rapporto di analisi degli interventi del POR Sicilia 2000/2006 finanziati a valere sulla misura 4.01 sottomisura 4.01 d azione c) L Imprenditorialità femminile ex sottomisura 4.03 b curato dal Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana nel giugno 2010 e reperibile sul sito sezione pari opportunità. DPO PCM Gruppo di lavoro Pari Opportunità Regione Siciliana Le donne ed il lavoro Pag. 12
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