LE SRL ODONTOIATRICHE
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- Daniele Costanzo
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1 LE SRL ODONTOIATRICHE Via del Vecchio Politecnico n Milano Tel Fax paolo.giuliano@glpa.it Paolo Giuliano Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
2 ART. 1 - LEGGE 1815/1939 Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
3 ART. 1 - LEGGE 1815/1939 L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.
4 ART. 2 - LEGGE 1815/1939 E vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.
5 RATIO DELLA NORMA EVITARE CHE LE PROFESSIONI LIBERALI IDENTIFICATE FOSSERO ESERCITATE IN FORMA ANONIMA SOPRATTUTTO DAI SOGGETTI SPROVVISTI DI TITOLO PER ESERCITARLE E NON ISCRITTI NEI PREVISTI ALBI PROFESSIONALI SI E RITENUTO CHE LA LEGGE 1815/1939 SI DOVESSE APPLICARE A TUTTE LE PROFESSIONI PER LE QUALI ERA PREVISTA L ISCRIZIONE IN ALBI O ELENCHI (ANCHE QUELLE MEDICHE) CORTE DI CASSAZIONE DEL N. 7738/1993
6 ABROGAZIONE DELL ART. 2 L ART. 24 DELLE LEGGE 7/8/1997 N. 266 (RIFORMA BERSANI) HA ABROGATO L ART. 2 DELLA LEGGE 1815/1939 SUL DIVIETO DI COSTITUIRE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI. LA STESSA NORMA HA DEMANDATO LA DISCIPLINA AD UN REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE NON ANCORA EMANATO
7 Il TRIBUNALE DI MILANO Il Tribunale di Milano con decreto del 22/12/1998 NON HA OMOLOGATO le modifiche dell atto costitutivo di una S.P.A. tese ad introdurre nella denominazione sociale SOCIETA PER L ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E AMBIENTALE e la clausola secondo cui IL TRASFERIMENTO DI AZIONI DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLE SOCIETA PROFESSIONALI IN DIFETTO DI EMANAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE A CUI FA RINVIO LA LEGGE N. 266/1997 IL TRIBUNALE DI MILANO CON DECRETO 5 GIUGNO 1999 HA RITENUTO LA LICEITA DELLA SOCIETA DI PROFESSIONISTI COSTITUITA IN FORMA DI SOCIETA PERSONALE
8 IL PARERE CONSIGLIO DI STATO SECONDO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO DELL 1/5/1998 PERMANE TUTTAVIA IL DIVIETO DI COSTITUIRE SOCIETA NELL AMBITO DELLE PROFESSIONI PROTETTE: AVVOCATI, NOTAI, RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI, INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI IN TUTTI GLI ALTRI CASI, NONOSTANTE ESISTANO ORDINI, VI E LIBERTA DI COSTITUIRE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI IL CONSIGLIO DI STATO HA RITENUTO TUTTAVIA AMMISSIBILI SOLO LE FORME DELLA SNC, SAS, SAPA, E SOCIETA COOPERATIVE A RISPONSABILITA NON LIMITATA
9 IL PARERE CONSIGLIO DI STATO RISULTA INVECE PROIBITO COSTITUIRE SRL E SPA TRA PROFESSIONISTI SECONDO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO RESTANO LIBERAMENTE COSTITUITE LE SOCIETA PERSONALI ESERCENTI PROFESSIONISTI SANITARIE IN QUANTO NON RICOMPRESE NELLA LEGGE 1815/1939
10 SENTENZA CASSAZIONE , n SECONDO LA CASSAZIONE E POSSIBILE COSTITUIRE SOCIETA NELL AMBITO SANITARIO PURCHE OFFRANO UN PRODOTTO PIU COMPLESSO E DIVERSO RISPETTO ALL OPERA DEI SINGOLI PROFESSIONISTI (ES. LA CLINICA); OVVERO NEL CASO IN CUI LA SOCIETA ABBIA SOLTANTO AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI STRUMENTALI E SERVIZI PER L ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA PROTETTA; RISULTA PERALTRO LECITO CHE SIA LA STRUTTURA A RISCUOTERE I PROVENTI DELL ATTIVITA PROFESSIONALE TRATTENENDO LA QUOTA SPETTANTE E VERSANDO IL RESTO AL PROFESSIONISTA
11 SENTENZA CASSAZIONE , n IN FORZA DI TALI PRINCIPI, LA CASSAZIONE HA CONFERMATO LA DECISIONE DEI GIUDICI DI MERITO CHE AVEVANO RITENUTO ILLEGGITTIMA L'ATTIVITA` SANITARIA ODONTOIATRICA ESERCITATA DA UNA DITTA INDIVIDUALE IL CUI TITOLARE NON ERA MEDICO DENTISTA.
12 ART. 2, COMMA 1 DL 223/2006 E STATO ABROGATO L ART. 2 DELLA LEGGE N DEL 1939 MA LA COSTITUZIONE DI SOCIETA TRA PROFESSIONISTI NON POTEVA TROVARE ATTUAZIONE MANCANDO UNA DISCIPLINA ORGANICA CONSEGUENTEMENTE L ESERCIZIO COLLETIVO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALE ERA CONSENTITO A MEZZO: SOCIETA DI PERSONE; ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
13 ESEMPI DI STATUTO OGGETTO SOCIALE L'INSTALLAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ISTITUZIONI SANITARIE PRIVATE APPOSITAMENTE AUTORIZZATE, SECONDO LA DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE, ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI IN CAMPO ODONTOIATRICO ED IN CAMPO MEDICO-CHIRURGICO ATTRAVERSO PERSONALE IN POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI DI LEGGE; - L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZI IN CAMPO ODONTOIATRICO E MEDICO- CHIRURGICO A FAVORE E O PRESSO TERZI, ATTRAVERSO PERSONALE IN POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI DI LEGGE; -
14 ESEMPI DI STATUTO OGGETTO SOCIALE L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E LOCAZIONE DI SERVIZI TECNICI ED AMMINISTRATIVI A FAVORE DI PROFESSIONISTI IN AMBITO ODONTOIATRICO E MEDICO CHIRURGICO; - L'INPLEMENTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE SANITARIE NELL'AMBITO DI RAPPORTI CON AZIENDE E/O ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;
15 ESEMPI DI STATUTO OGGETTO SOCIALE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' PROFESSIONALE O PER IL CUI ESERCIZIO SONO PRESCRITTE ISCRIZIONI IN ALBI O ELENCHI, L'ESERCIZIO DI AMBULATORIO POLISPECIALISTICO ODONTOSTOMATOLOGICO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI AMBULATORI, STRUTTURE SANITARIE IN GENERE, STRUMENTI ED IMPIANTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' INERENTI LA DIAGNOSI E LA TERAPIA DELLE MALATTIE ED ANOMALIE CONGENITE ED ACQUISITE DEI DENTI, DELLA BOCCA, DELLE MASCELLE E DEI RELATIVI TESSUTI, NONCHE' ALLA PREVENZIONE ED ALLA RIABILITAIZONE ODONTOIATRICA, IDONEI PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DI SOGGETTI PROFESSIONALI ABILITATI.
16 ISCRIZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO L ATTIVITA ISCRIVIBILE IN CAMERA DI COMMERCIO NON E QUELLA MEDICA/ODONTOIATRICA MA LA GESTIONE SPAZI ADIBITI A STUDIO MEDICO CON PERSONALE DI SEGRETERIA DELL IMPRESA STESSA
17 ART. 10 LEGGE 12/11/2011 N. 183 (LEGGE DI STABILITA ) E ART. 9 DELLA LEGGE 27/2012 ABROGAZIONE IN TOTO DELLA LEGGE N DEL 1939 CONSENTE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA TRA PROFESSIONISTI (STP) SECONDO MODULI DI SOCIETA DI PERSONE, CAPITALI E COOPERATIVE
18 VINCOLI PER LE STP NELLA DENOMINAZIONE DEVE ESSERE INDICATO SOCIETA TRA PROFESSIONISTI LA SOCIETA DEVE ESSERE ISCRITTA NELL ALBO DELL ORDINE PROFESSIONALE OVE HA SEDE E SOGGETTA AL REGIME DISCIPLINARE L OGGETTO SOCIALE DEVE PREVEDERE IN VIA ESCLUSIVA L ATTIVITA PROFESSIONALE I SOCI POSSONO ESSERE DI DUE CATEGORIE: (I) PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL ORDINE (OBBLIGATORI) OPPURE (II) NON PROFESSIONISTI (NON OBBLIGATORI) I SOCI PROFESSINISTI DEVONO AVERE ALMENO I 2/3 DEL CAPITALE SOCIALE
19 VINCOLI PER LE STP UN SOCIO PUO PARTECIPARE AD UNA SOLA STP L INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO ALLA SOCIETA PUO ESSERE ESEGUITO SOLO DAI SOCI PROFESSIONISTI LA STP NON PUO FALLIRE E NON E COMMERCIALE OBBLIGO STATUTARIO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI RISCHI CAUSATI DAI SOCI PROFESSIONISTI
20 DUBBI SULLE STP SI E IN ATTESA DI: - UN REGOLAMENTO CHE DISCIPLINI I DUBBI; - DI UN CHIARIMENTO SUL TRATTAMENTO FISCALE DELLE STP
21 REGIME FISCALE- PRESUNZIONE ASSOLUTA L ART. 6 DEL TUIR STABILISCE CHE I REDDITI DELLE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE, DA QUALSIASI FONTE PROVENGANO E QUALE CHE SIA L'OGGETTO SOCIALE, SONO CONSIDERATI REDDITI DI IMPRESA E SONO DETERMINATI UNITARIAMENTE SECONDO LE NORME RELATIVE A TALI REDDITI. L ART. 81 DEL TUIR PREVEDE CHE IL REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA E DEGLI ENTI COMMERCIALI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL COMMA 1 DELL ARTICOLO 73, DA QUALSIASI FORTE PROVENGA, E CONSIDERATO REDDITO DI IMPRESA ED E DETERMINATO SECONDO LE DIPOSIONE DI QUESTA SEZIONE. LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DISCIPLINATA DALL ART. 83 DEL TUIR E DELL ART. 109 DEL TUIR
22 LA RM N. 118/E DEL 28/5/2003 STABILISCE CHE LE STP (SOCIETA TRA PROFESSIONISTI) A DIFFERENZA DELLE ALTRE SOCIETA COMMERCIALI HANNO UN OGGETTO SOCIALE SPECIFICO TALE PER CUI NON VIENE MENO IL CARATTERE PROFESSIONALE E PERSONALE DELLA PRESTAZIONE LA STP, ISCRITTA IN UNA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE (CAMERA DI COMMERCIO) NON E CONSIDERATA INFATTI UNA ATTIVITA COMMERCIALE E QUINDI NON PUA FALLIRE LE STP POSSONO ESSERE COSTUITE SOLO PER POCHISSIME ATTIVITA DISCIPLINATE DALLA LEGGE (ATTIVITA DI AVVOCATO)
23 LA RM N. 118/E DEL 28/5/2003 VIGE IL PRINCIPIO DI CASSA SOLO PER LE STP (REDDITO DI LAVORO AUTONOMO) CONCLUSIONI NELLA RISOLUZIONE E CONFERMATO CHE SOLO PER LE STP SI APPLICA IL PRINCIPIO DI CASSA MENTRE PER LE ALTRE SOCIETA COMMERCIALI (QUALI LE SOCIETA ODONTOIATRICHE) SI APPLICA IL PRINCOPIO DI COMPETENZA
24 RM N. 56 DE 4/5/2006 CHIARISCHE CHE NEL CASO DI SRL AVENTI OGGETTO ATTIVITA PROFESSIONALE (ERA IL CASO DI UNA SOCIETA DI INGEGNERIA) SI APPLICA IL PRINCIPIO DI COMPETENZA E NON DI CASSA. CIO IN QUANTO E DETERMINANTE IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (SOCIETA DI CAPITALI)
25 CONSEGUENZE I RICAVI E COSTI DEVONO ESSERE CONTABILIZZATI IN BASE AL PRINCIPIO DI COMPETENZA, VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO/RETTIFICA TENUTA DELLA CONTABILITA ORDINARIA DEPOSITO DEL BILANCIO IN CCIAA
26 ART. 109 TUIR I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza
27 ART. 92 TUIR Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato con Fifo, Lifo e costo medio ponderato Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo
28 LE SCRITTURE DI RETTIFICA/ASSESTAMENTO PRESTAZIONI MATURATE; FATTURE DA RICEVERE; RATEI E RISCONTI; AMMORTAMENTI RIMANENZE
29 CONTABILITA ORDINARIA LIBRO GIORNALE (O CRONOLOGICO); LIBRO INVENTARI; LIBRI IVA; SCHEDE DI MASTRO LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI
30 DEPOSITO DEL BILANCIO IL BILANCIO, REDATTO SECONDO LA IV DIRETTICA CEE, DEVE ESSERE APPROVATO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO E DEPOSITATO IN CCIAA ENTRO 30 GIORNI
31 TRASFORMAZIONE DA STUDIO PROFESSIONALE/ASSOCIAZIONE A SOCIETA CESSIONE DELLO STUDIO INDIVIDUALE AD UNA NUOVA SOCIETA TRATTASI DI OPERAZIONE REALIZZATIVA E COMPRENDE LA CESSIONE DELLA CLIENTELA (SENTENZA N. 2860/2010 DELLA CASSAZIONE) VEDASI LA RM N. 177/E DEL 2009 E CIRCOLARE N. 8/E DEL 2009
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