LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO IMU

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO IMU"

Transcript

1 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Il Decreto Imu Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.l. 102/2013, a decorrere dal sono entrate in vigore alcune disposizioni importanti in materia di Imu, prima fra tutte l'abolizione della prima rata dell'imu per le abitazioni principali, terreni agricoli, fabbricati rurali. Oltre all'imu il D.l. 102/2013 contiene specifiche disposizioni in materia di: cedolare secca, prevedendo l'abbattimento dell'aliquota dal 19 al 15% già dal 2013; Tares, che potrà essere commisurata a discrezione dei Comuni, e già a partire dal 2013, secondo il principio di "chi inquina paga". Altrettanto importante, ma a svantaggio del contribuente, è il ritocco del limite massimo di detraibilità ai fini IRPEF delle polizze vita/infortuni. Il limite di spesa si dimezza già a partire dal 2013, e si riduce ulteriormente a 230 Euro a partire dal LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO IMU PRIMA RATA IMU CANCELLATA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1 D.l. 102/2013) Considerato che la riforma sulla disciplina della fiscalità immobiliare - che avrebbe dovuto essere introdotta entro il non è stata attuata nei termini previsti, e che in assenza di un intervento si sarebbe dovuti procedere al pagamento dell'imu entro il 16 settembre, con il decreto legge 102/2013 il governo ha deciso di abolire il pagamento della prima rata dell'imu per: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77; terreni agricoli e fabbricati rurali. Nessuna disposizione invece per il saldo Imu, che per ora resta fermo al 16 dicembre 2013, almeno finché non saranno trovate le coperture finanziarie. Pag. 1

2 ABROGATA L'IMU SUI FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA (art. 2 comma 1, comma 2 lett. a) D.l. 102/2013) I fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice, secondo la normativa originaria (art. 13 comma 9-bis del D.l. 201/2011) erano assoggettati all'imu, ma i Comuni avevano la possibilità di abbassare l'aliquota di base fino allo 0,38%, fintanto che gli stessi conservassero quella destinazione e non fossero locati, e in ogni caso per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori. Ora, invece, a seguito del D.l. 102/2013 l'imu non è più dovuta: per il 2013 limitatamente alla seconda rata; dal 2014 completamente. EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 2 comma lett. b, e comma 4 del D.l. 102/2013) Il D.l. 102/2013 equipara all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, estendendo così ad esse i benefici previsti per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.). Dal 2014 sono equiparati all'abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Inoltre estende la detrazione di 200 Euro prevista per l'abitazione principale agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). ESENTI IMU GLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LA RICERCA A decorrere dal 2014 sono esenti dall'imu anche gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di ricerca scientifica. (art. 2 comma 3 del D.l. 102/2013) AGEVOLAZIONI PER LE FORZE ARMATE (art. 2 comma 5 del D.l. 102/2013) Il D.l. 102/2013 elimina i requisiti di dimora e di residenza anagrafica, richiesti per poter usufruire delle agevolazioni Imu per l'abitazione principale, per il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia residente per motivi d'ufficio nel luogo ove presta il servizio e non in quello di proprietà. Tali soggetti, quindi, potranno beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale sull'unico immobile posseduto, purché non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora e della residenza anagrafica. RIDUZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA (art. 4 del D.l. 102/2013) Il D.l. 102/2013 riduce dal 19% al 15% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta dai locatori che hanno optato per il regime della cedolare secca sugli affitti in dipendenza di contratti a "canone concordato". La modifica è operativa con efficacia retroattiva già per il periodo d'imposta MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA Con il D.l. 102/2013 ai Comuni viene concessa la possibilità per il 2013 di applicare la componente della tariffa Tares, diretta alla copertura dei Pag. 2

3 TARES (art. 5 del D.l. 102/2013) costi relativi al servizio dei rifiuti, nel rispetto del principio chi inquina paga : commisurando la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; determinando la tariffa per ogni categoria/sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; commisurando la tariffa tenendo conto anche dei criteri previsti dal DPR n. 158/1999; prevedendo riduzioni/esenzioni anche al sussistere di fattispecie diverse da quelle contenute nel DL n. 201/2011, in base al quale dette agevolazioni possono essere riconosciute. Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell ultima rata della Tares tenendo conto dei nuovi criteri di individuazione della tariffa. RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF SUI PREMI ASSICURATIVI (art. 12 del D.l. 102/2013) È di segno opposto rispetto alle misure del d.l. 102/2013 finora elencate l'intervento sulla detraibilità dei premi assicurativi in sede di dichiarazione. Il tetto massimo di spesa detraibile per le polizze Vita e infortuni passa dagli attuali 1.291,14 Euro a 630 Euro per il 2013, e scende ulteriormente a 230 per il periodo d'imposta LIMITE DI SPESA DETRAIBILE PER I PREMI ASSICURATIVI ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 E SUCCESSIVI 1.291,14 630,00 230,00 245,32 Euro di detrazione 119,7 Euro di detrazione 43,7 Euro di detrazione Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Pag. 3

4 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Errori nei versamenti delle imposte Con la circolare 27/E del , l'agenzia delle Entrate ha risolto le problematiche applicative connesse agli errati versamenti delle imposte da parte dei contribuenti. In particolare si riferisce alle seguenti fattispecie: omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% dovuta sui pagamenti delle imposte sui redditi e dell Irap effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria; errato versamento di imposte, sanzioni, in sede di ravvedimento operoso; errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d accertamento. I CHIARIMENTI PRO CONTRIBUENTE CON LA CIRCOLARE 27/E/2013 OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% I versamenti a saldo e di primo acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap (quindi Irpef, Ires ed Irap), devono essere di norma effettuati entro il giorno 16 del 6 mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, che per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare significa entro il 16 giugno. A stabilirlo è l'art. 17 commi 1 e 3 del D.p.R. 435/2001. Il comma 2 del citato articolo prevede la possibilità di versare tali imposte oltre il 16 giugno, ma non più tardi del 30 giorno successivo, versando la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo del 0,40%, unitamente all'imposta, senza distinzione di codice tributo. Questo significa, ad esempio, che se la scadenza per il versamento è il 16 giugno, c'è la possibilità di pagare le imposte senza sanzioni entro il 16 luglio (30 giorni dopo), maggiorando gli importi dello 0,40%. All'Agenzia delle entrate sono arrivate richieste di chiarimento sul versamento della maggiorazione dello 0,40%, in particolare se l'omesso o carente pagamento della maggiorazione, entro il 30 giorno successivo alla scadenza originaria, comporti il tardivo versamento dell'intero ammontare dovuto, o se invece costituisca solo un insufficiente versamento. Con la Circolare 27/E del l'agenzia chiarisce che l'omesso o carente versamento della maggiorazione, entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria, non comporta il tardivo versamento dell'intero ammontare dovuto, ma costituisce solo un omesso versamento parziale. Pertanto al contribuente sarà applicata la sanzione del 30% solo sulla differenza tra quanto versato entro i 30 giorni, e quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dal fatto che il soggetto: abbia versato correttamente l'imposta e non abbia invece pagato la maggiorazione; Pag. 4

5 oppure non abbia versato correttamente né l'imposta né la maggiorazione, in quanto non potendosi distinguere i due importi (imposta e maggiorazione), il versamento s'intende complessivamente insufficiente. EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI CARENTI VERSAMENTI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO Il contribuente, anziché attendere l'irrogazione della sanzione, può decidere di ravvedersi. In tal caso dovrà versare: quanto dovuto a titolo di tributo, maggiorato dello 0,40%; gli interessi moratori; la sanzione ridotta pari a: ü 3% se il versamento avviene entro 30 giorni dal termine lungo; ü 3,75% se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione Il giorno dal quale far decorrere il termine di ravvedimento è quello che si è effettuato il pagamento, 16 giugno o 16 luglio. Se si è omesso completamente il versamento, si considererà la scadenza originale del 16 giugno. Come già chiarito con la Risoluzione 67/E del , se in sede di ravvedimento si versa l'importo dovuto in misura insufficiente, ma con sanzioni e interessi commisurati alla frazione di imposta pagata, il ravvedimento (c.d. parziale) si considera perfezionato limitatamente all'importo versato. Anche nel caso in cui sanzioni ed interessi non siano commisurati alla frazione di importo versato, il ravvedimento si considererà perfezionato, limitatamente però alla quota d'importo proporzionata a quanto complessivamente corrisposto. Quest'ultima precisazione è stata effettuata dall'agenzia delle entrate nella circolare 27/E del Poiché le nuove interpretazioni fornite in tema di ravvedimento, non sono ancora in linea con il software che l'agenzia utilizza in sede di controllo automatizzato dei versamenti (dai quali scaturiscono gli avvisi bonari), l Agenzia delle Entrate chiarisce che: in attesa degli adeguamenti necessari gli uffici applicheranno i nuovi criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati; l Ufficio provvederà, ove necessario, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite ; l Ufficio è tenuto ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di un interpretazione diversa da quella fornita con la Circolare 27/E del ; non è ammessa la restituzione di quanto già pagato sulla base di sanzioni irrogate con provvedimento definitivo. Nella Circolare 27/E del l'agenzia risponde anche alle richieste di chiarimento nei casi in cui il contribuente voglia avvalersi dell'istituto di: acquiescenza all avviso di accertamento (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) che Pag. 5

6 prevede il versamento delle somme dovute entro il termine di presentazione del ricorso; definizione agevolata delle sole sanzioni (art. 17, D. Lgs. n. 472/97), che prevede il pagamento delle sanzioni entro il termine di presentazione del ricorso; ma incorra in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute. Secondo l'agenzia l'acquiescenza e la definizione agevolata delle sole sanzioni si intendono comunque perfezionate, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell accertamento. A tal fine è necessario che l ammontare non versato per errore sia integrato. Nel caso di carenti versamenti in sede di versamento di somme dovute per l accertamento con adesione, la Circolare richiama quanto affermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 65/E, nella quale era stato chiarito che, in presenza di anomalie di lieve entità, l Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell atto sottoscritto. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Pag. 6

7 SAPERE PER FARE MODELLO 730/2013 ENTRO IL 30 SETTEMBRE SE SI E' A CREDITO E SENZA SOSTITUTO INTRODUZIONE I contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati privi di un sostituto d'imposta in quanto hanno perso un lavoro e dalla cui dichiarazione per il periodo d'imposta 2012 emerge un credito, possono presentare il modello 730/2013 (anziché l'unico PF) dal 2 al 30 settembre 2013 ad un CAF o ad un professionista abilitato. In tal modo, il rimborso dell'eccedenza d'imposta avverrà direttamente da parte dell'amministrazione finanziaria. La novità è contenuta nel Decreto del fare di recente convertito in legge e, dal 2014, si applicherà a regime anche per i contribuenti dalla cui dichiarazione emerga un debito d'imposta. Il 22 agosto scorso l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo e la Circolare n. 28/E/2013 con i chiarimenti. Nel caso di specie, il modello è definito dallo stesso Provvedimento, per semplicità, modello "730-situazioni particolari", anche se è bene precisare che il modello da utilizzarsi è quello ordinario approvato con provvedimento del INDICE DELLE DOMANDE 1. Un lavoratore dipendente che ha perso il posto di lavoro senza trovare un nuovo impiego può presentare il modello 730? 2. Se si è privi di sostituto d'imposta, è possibile presentare già da quest'anno (per il periodo d'imposta 2012) il modello 730, anziché il modello Unico PF? 3. Chi sono i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilato che possono fruire della facoltà di presentare il modello 730 anche se privi di sostituto d'imposta? 4. A chi va presentato il modello "730-situazioni particolari"? 5. Ci sono regole particolari per la compilazione del modello 730-situazioni particolari? 6. Il modello 730-situazioni particolari può essere presentato anche come 730 integrativo? 7. Il modello 730-situazioni particolari può essere presentato anche in caso di dichiarazione congiunta? Pag. 7

8 8. Quali sono i possibili motivi di scarto del modello 730-situazioni particolari? 9. Come avviene l'erogazione dei rimborsi a seguito di presentazione del modello 730- situazioni particolari? Pag. 8

9 DOMANDE E RISPOSTE D.1 UN LAVORATORE DIPENDENTE CHE HA PERSO IL POSTO DI LAVORO SENZA TROVARE UN NUOVO IMPIEGO PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730? R.1 Finora, il lavoratore dipendente che si trovava privo di sostituto d'imposta in grado di effettuare il conguaglio, non poteva presentare il modello 730, ma doveva presentare il modello UNICO PF. Quest'ultimo modello, però, a differenza del modello 730, non consente di ottenere subito il rimborso di un eventuale credito d'imposta, ma consente solo di: riportare il credito d'imposta alla prossima dichiarazione; oppure, richiedere nel quadro RX il rimborso all'amministrazione finanziaria, che tuttavia lo eroga con la dovuta tempistica. Ora, l'art. 51-bis del D.L. n. 69/2013 convertito in legge, ha introdotto, a decorrere dal 2014 (con riferimento al periodo d'imposta 2013), la possibilità, per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, di adempiere comunque agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 e la scheda per la scelta della destinazione del 5 e dell'8 per mille ad un CAFdipendenti o ad un professionista abilitato. In tal modo: se dal modello dichiarativo emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle entrate, ovvero, entro il 10 giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; se dal modello dichiarativo emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. D.2 SE SI È PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, È POSSIBILE PRESENTARE GIÀ DA QUEST'ANNO (PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012) IL MODELLO 730, ANZICHÉ IL MODELLO UNICO PF? R.2 Sì, ma solo se l'esito contabile della dichiarazione dà un credito d'imposta. Il comma 4 dell'art. 51-bis del Decreto del fare, infatti, anticipa già al 2013 (con riferimento al periodo dichiarativo 2012) la possibilità, per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato privi di sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, di presentare il modello 730/2013, però solo a condizione che dal modello dichiarativo emerga un credito. In tal caso, i contribuenti interessati possono presentare il modello 730/2013 in via eccezionale dal 2 al 30 settembre Pag. 9

10 TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA Possibilità di presentare il modello 730 (in luogo del modello UNICO PF) Dal 2014, a regime Per il 2013, in via eccezionale Sia se l'esito contabile finale è Solo se l'esito contabile finale è a credito, sia se è a debito a credito (in tal caso, presentazione modello dal 2 al 30 settembre 2013) D.3 CHI SONO I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO CHE POSSONO FRUIRE DELLA FACOLTÀ DI PRESENTARE IL MODELLO 730 ANCHE SE PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA? R.3 I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilato che possono fruire della facoltà di presentare il modello 730/2013 anche se privi di sostituto d'imposta sono coloro dalla cui dichiarazione emerga un credito e che hanno almeno un reddito che possa essere indicato nei righi da C1 a C3 e da C6 a C8 del modello 730: D.4 A CHI VA PRESENTATO IL MODELLO "730-SITUAZIONI PARTICOLARI"? R.4 Il modello 730/2013, unitamente alla scheda relativa alla scelta per la destinazione del 5 e dell'8 per mille (modello 730-1/2013), deve essere presentato a: un Centro di assistenza fiscale dipendenti; un iscritto nell albo dei consulenti del lavoro oppure in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili abilitati allo svolgimento dell attività di assistenza fiscale. A tal fine, il modello da utilizzare è quello approvato con Provvedimento delle Entrate del 15 gennaio 2013, a cui sono state appositamente apportate alcune piccole modifiche dal provvedimento attuativo del 22 agosto. Una volta ricevuto il "modello 730/ situazioni particolari", il CAF o il professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale deve: Pag. 10

11 consegnare al contribuente, entro l'11 ottobre 2013, copia della dichiarazione dei redditi elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3/2013); trasmettere in via telematica all Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte, unitamente al risultato finale (che, ribadiamo, deve essere a credito), dal 2 ottobre al 25 ottobre LA TEMPISTICA Consegna 730/2013 a credito per "situazioni particolari" codice "1" da Dal 2 al 30 settembre 2013 parte del contribuente al CAF o professionista Consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto Entro l'11 ottobre 2013 di liquidazione da parte del CAF o del professionista Trasmissione delle dichiarazioni elaborate all'agenzia delle Entrate da Dal 2 al 25 ottobre 2013 parte del CAF o del professionista D.5 CI SONO REGOLE PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI? R.5 La compilazione del modello 730-situazioni particolari segue le ordinarie regole previste dalle istruzioni al modello 730, tenendo tuttavia presente i seguenti accorgimenti. All'interno del Frontespizio del modello 730/2013, deve essere compilata la casella "Situazioni particolari" indicando il codice "1". X 1 Inoltre, nella sezione dedicata ai dati del sostituto d imposta, deve essere indicata la sequenza numerica (in luogo del codice fiscale). Vanno poi riportati i seguenti dati: Campo Denominazione Comune Provincia Codice comune Indirizzo Descrizione Decreto legge n. 69/ Agenzia delle entrate Roma RM (presente solo nel tracciato telematico) Via Cristoforo Colombo CAP Pag. 11

12 D.L. n. 69/ Agenzia delle Entrate ROMA RM VIA CRISTOFORO COLOMBO La dichiarazione, inoltre, deve avere un esito contabile finale a credito. A tal fine, il provvedimento stabilisce che si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto (Irpef e cedolare secca), per agevolare il contribuente considerando che il periodo in cui si svolge l assistenza fiscale coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell Irpef e della cedolare secca. Il contribuente non dovrà, quindi, preoccuparsi degli acconti di novembre, in quanto gli importi della seconda o unica rata Irpef e/o della cedolare secca saranno scomputati direttamente in sede di determinazione del credito spettante (al riguardo, si precisa che la misura dell'acconto IRPEF per il 2013 è stata innalzata dal 99% al 100% ad opera dell art. 11, comma 18, del D.L. n. 76/2013, ma sarà cura dell'intermediario provvedere al calcolo). In particolare, il rimborso spetterà e quindi il 730/ situazioni particolari potrà essere presentato, solo se: (rigo 152, mod rigo 151, col. 2, mod ) 0 Considerato che l esito contabile sopra individuato differisce rispetto al saldo contabile ordinario, in quanto per la sua determinazione si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto, se è compilato il quadro I (IMU) non può essere barrata la casella di colonna 1 del rigo I1 (che comporta l utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito pari all intero saldo contabile ), ma deve essere indicato nella colonna 2 l importo del credito da utilizzare in compensazione per il pagamento dell IMU. Pag. 12

13 Come precisa la Circolare n. 28/E/2013, inoltre, il contribuente che intende presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari deve indicare, al CAF o al professionista che lo assiste, se ha già utilizzato, in tutto o in parte, il credito derivante dalla dichiarazione per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con la dichiarazione 730-Situazioni particolari, quali ad esempio, l IMU, la TARES, ecc., mediante la delega di versamento F24. In tal modo, si evita l erogazione di rimborsi non dovuti, che sarebbero successivamente recuperati dall Amministrazione finanziaria con l applicazione di sanzioni e interessi. In caso affermativo, l importo utilizzato in compensazione deve essere indicato nel quadro IMU, unitamente all importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione per l'eventuale pagamento dell IMU. D.6 IL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI PUÒ ESSERE PRESENTATO ANCHE COME 730 INTEGRATIVO? R.6 No. La dichiarazione 730/2013 "situazioni particolari" non può essere presentata per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata, per cui non è possibile barrare la casella "730 integrativo". Per la stessa ragione, successivamente alla presentazione del "modello 730 situazioni particolari" non è possibile presentare un modello 730 integrativo. Come chiarito dalla Circolare n. 28/E/2013, se il contribuente ha già presentato la propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO PF), prima di presentare il "730-Situazioni particolari", è opportuno annullare la precedente dichiarazione, laddove possibile (tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del sito internet dell Agenzia delle entrate). D.7 IL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI PUÒ ESSERE PRESENTATO ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA? R.7 Sì. In tal caso, per il secondo dichiarante non rileva che venga indicato almeno un reddito nei righi da C1 a C3 e da C6 a C8. D.8 QUALI SONO I POSSIBILI MOTIVI DI SCARTO DEL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI? R.8 Come precisato nell'allegato 1 del provvedimento , costituisce motivo di scarto della dichiarazione "mod. 730 situazioni particolari" il mancato rispetto anche di uno solo dei seguenti criteri: Pag. 13

14 valorizzazione della casella Situazioni particolari con il codice 1 indicazione della sequenza numerica nel campo riservato al codice fiscale del sostituto d imposta che effettua il conguaglio casella 730 integrativo non valorizzata (rigo 152 mod rigo 151 col. 2 mod ) maggiore o uguale a zero casella di colonna 1 del rigo I1 del quadro IMU non valorizzata presenza dei dati relativi al modello in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche del mod. 730/2013 presenza di redditi nel quadro C (sezione I righi da C1 a C3 e/o sezione II righi da C6 a C8) assistenza fiscale prestata da un Caf, professionista abilitato o associazione tra professionisti campo situazioni particolari impostato anche nella parte riservata ai dati del mod D.9 COME AVVIENE L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI? R.9 In caso di presentazione del modello situazioni particolari, sarà direttamente l'agenzia delle Entrate a rimborsare al contribuente le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730. L'Agenzia, in ogni caso, non provvede a rimborsi di importo non superiore a 12 euro (per il rimborso, quindi, l'importo minimo è di 13 euro). Tuttavia, il soggetto che presta l assistenza fiscale potrà indicare tale credito nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione. I contribuenti che vogliono ottenere l accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerandone così i tempi di erogazione, possono comunicare il proprio codice IBAN e farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente: in via telematica, se il contribuente è in possesso di Pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell Agenzia delle entrate; presso un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso, anche al fine di evitare errori di trascrizioni del codice, è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca (estratto conto, libretto di conto corrente) dal quale risulti in modo intellegibile l IBAN. Pag. 14

15 Le modalità sopra descritte sono le uniche previste per comunicare il codice IBAN all Agenzia delle entrate. In assenza di tale comunicazione da parte del contribuente, l erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal D.M Pag. 15

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013 CIRCOLARE N.28/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 22 agosto 2013 OGGETTO: Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati

Dettagli

Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative

Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative Informativa - ONB Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative INDICE 1 Premessa... 2 2 Decorrenza della nuova disciplina... 2 3 Soggetti che possono

Dettagli

L'ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2013 E LE ALTRE NOVITÀ DEL C.D. DECRETO IMU

L'ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2013 E LE ALTRE NOVITÀ DEL C.D. DECRETO IMU L'ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2013 E LE ALTRE NOVITÀ DEL C.D. DECRETO IMU RIFERIMENTI: DL 31.8.2013, n. 102 IN SINTESI Nell'ambito del c.d. Decreto IMU il Legislatore, oltre all abolizione della prima

Dettagli

Rimborso credito da dichiarazione più veloce per i contribuenti privi del sostituto d imposta

Rimborso credito da dichiarazione più veloce per i contribuenti privi del sostituto d imposta CIRCOLARE A.F. N. 131 del 4 Settembre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Rimborso credito da dichiarazione più veloce per i contribuenti privi del sostituto d imposta Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 116/2013 SETTEMBRE/9/2013 (*) 17 Settembre 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 116/2013 SETTEMBRE/9/2013 (*) 17 Settembre 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 116/2013 SETTEMBRE/9/2013 (*) 17 Settembre 2013 DAL 31 AGOSTO 2013,

Dettagli

TASI. Comune di Tivoli Provincia di Roma. Tributo per i Servizi indivisibili 2014

TASI. Comune di Tivoli Provincia di Roma. Tributo per i Servizi indivisibili 2014 Comune di Tivoli Provincia di Roma Tributo per i Servizi indivisibili 2014 TASI cosa c è da sapere quanto e quando si paga come effettuare il pagamento TASI - Tributo per i servizi comunali indivisibili

Dettagli

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI Anno 2015 versamento saldo entro il 16 Dicembre 2015

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI Anno 2015 versamento saldo entro il 16 Dicembre 2015 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI Anno 2015 versamento saldo entro il 16 Dicembre 2015 Il Comune di Castelfranco di Sotto, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27 luglio 2015, ha approvato

Dettagli

IMU 2014 - COMUNE DI PEVERAGNO

IMU 2014 - COMUNE DI PEVERAGNO IMU 2014 - COMUNE DI PEVERAGNO Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - anno 2014 Invitiamo alla consultazione periodica del nostro sito istituzionale, per le eventuali novità apportate in sede normativa.

Dettagli

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti Roma lì 04/05/2014 Prot. 202/2014 A tutti i Centri e Sportelli Circolare n. 52 Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti L art. 51 bis del DL 69/2013 (Decreto del fare) ha previsto

Dettagli

TASI ( Tributo sui Servizi Indivisibili )

TASI ( Tributo sui Servizi Indivisibili ) TASI ( Tributo sui Servizi Indivisibili ) Ufficio competente : UFFICIO TRIBUTI Descrizione: La Legge n. 147/2013 ha istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 il tributo per i servizi indivisibili

Dettagli

COMUNE DI PEVERAGNO Provincia di Cuneo

COMUNE DI PEVERAGNO Provincia di Cuneo COMUNE DI PEVERAGNO Provincia di Cuneo UFFICIO TRIBUTI Per Dall anno 2014 è entrata in vigore l Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in tre componenti: l Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 83/2014 Giugno/6/2014 (*) Napoli 11 Giugno 2014 L Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57 del 30 maggio 2014, ha fornito importanti

Dettagli

COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU Comune di Albiolo REGOLAMENTO IMU Pag.. 1 INDICE: ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 IMPOSTA RISERVATA

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (Provincia di Pisa) UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (Provincia di Pisa) UFFICIO TRIBUTI NOVITA IMU 2013 La normativa IMU stabilita per l anno 2012 dal DL 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è stata parzialmente modificata per l anno 2013: a) dall art.

Dettagli

Informativa IUC anno 2015 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015

Informativa IUC anno 2015 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015 Informativa IUC anno 2015 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015 Ad oggi il Comune di Camponogara deve ancora determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l anno 2015. Entro il 16 giugno 2015 i contribuenti

Dettagli

La notizia in breve. UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti

La notizia in breve. UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 187 FISCAL FLASH La notizia in breve 14.05.2011 UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti Categoria Dichiarazione Sottocategoria

Dettagli

OGGETTO: Maggiorazione acconto Ires e abolizione Imu prima casa

OGGETTO: Maggiorazione acconto Ires e abolizione Imu prima casa Ai Signori Clienti Loro sedi Modena, 4.12.2013 OGGETTO: Maggiorazione acconto Ires e abolizione Imu prima casa Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a

Dettagli

Circolare N.52 del 06 Aprile 2012

Circolare N.52 del 06 Aprile 2012 Circolare N.52 del 06 Aprile 2012 Modello 730/2012. Il 30 Aprile è la scadenza per chi ha scelto di presentare la dichiarazione al proprio sostituto di imposta Modello 730/2012: il 30 aprile 2012 è la

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

IMU TASI 2016 NOTE INFORMATIVE

IMU TASI 2016 NOTE INFORMATIVE IMU TASI 2016 NOTE INFORMATIVE (aggiornamento a seguito dell entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (in G.U. n. 302 del 30.12.2015 Suppl. ordinario n. 70) Le sotto elencate

Dettagli

Dichiarazione 730 per i dipendenti senza sostituto Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

Dichiarazione 730 per i dipendenti senza sostituto Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista Dichiarazione 730 per i dipendenti senza sostituto Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " FISCO Il Mod. 730/2014 può essere utilizzato anche se non si ha un sostituto d imposta

Dettagli

Nota informativa IMU-TASI 2016

Nota informativa IMU-TASI 2016 Nota informativa IMU-TASI 2016 IMU NOVITA 2016 Si informa che la Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208) ha introdotto le seguenti novità IMU: - IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D USO GRATUITO A PARENTI

Dettagli

GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLA TASI 2014

GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLA TASI 2014 GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLA TASI 2014 La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) di cui la TASI (Tributo per i servizi comunali

Dettagli

INFORMATIVA IUC Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Anno 2014

INFORMATIVA IUC Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Anno 2014 INFORMATIVA IUC Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Anno 2014 Dal 2014 entra in vigore la nuova Imposta Unica Comunale tributo (IUC) formata da tre componenti: la TASI (tributo per i servizi indivisibili)

Dettagli

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015 All. 1) DCC n. 22 del 30.3.2015 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015 IL CONSIGLIO COMUNALE

Dettagli

GUIDA TASI Comune di San Possidonio

GUIDA TASI Comune di San Possidonio GUIDA TASI Comune di San Possidonio Cos è la TASI (Aggiornata al 15 maggio 2015) La TASI è il nuovo tributo per i servizi indivisibili istituito dalla legge n. 147 del 2013. È in vigore dal 1 gennaio 2014.

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli

Studio Tarcisio Bologna

Studio Tarcisio Bologna NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari

Dettagli

IMU 2016. Settore tributi

IMU 2016. Settore tributi IMU 2016 Settore tributi IMU 2016 Dovrà essere pagata dai proprietari di immobili o titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. L'Imu non è dovuta sulle abitazioni principali

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DATI IDENTIFICATIVI Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

C O M U N E D I V I D O R

C O M U N E D I V I D O R C O M U N E D I V I D O R Provincia di Treviso REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2014 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Le

Dettagli

Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Indicazione dell ICI dovuta per il 2006 nel Mod. 730/2007 Riferimenti: Istruzioni Modello 730/2007

Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Indicazione dell ICI dovuta per il 2006 nel Mod. 730/2007 Riferimenti: Istruzioni Modello 730/2007 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 18 Prot. 2279 DATA 15.03.2007 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Indicazione dell ICI dovuta per il 2006 nel Mod. 730/2007 Riferimenti: Istruzioni Modello 730/2007

Dettagli

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu L agenda di Unico, Imu e degli altri pagamenti del Pag. n. 1 L agenda dei pagamenti di Unico, Irap, Iva e della prima rata Imu a cura di Salvina Morina E Tonino Morina Persone fisiche, società di persone,

Dettagli

Comune di Sardara Provincia del Medio Campidano Tel. 070/93450217 Piazza A. Gramsci, 1 Fax. 070/9386111 S e r v i z i o T r i b u t i

Comune di Sardara Provincia del Medio Campidano Tel. 070/93450217 Piazza A. Gramsci, 1 Fax. 070/9386111 S e r v i z i o T r i b u t i Comune di Sardara Provincia del Medio Campidano Tel. 070/93450217 Piazza A. Gramsci, 1 Fax. 070/9386111 S e r v i z i o T r i b u t i IUC TASI anno 2014 la TASI nel Comune di Sardara è dovuta per l abitazione

Dettagli

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dettagli

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA Centro Telematico PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA La legge 662/1996, collegata alla finanziaria 1997, ha conferito al Governo una delega per emanare decreti legislativi

Dettagli

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate. INDICE 1 Premessa 2 Decorrenza 3 Finalità 4 Ambito soggettivo 5 Ambito oggettivo 6 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni 6.1 Sistemi telematici utilizzabili 6.2 Compensazioni

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

Allargamento del 730 ai soggetti privi di Sostituto d imposta D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013

Allargamento del 730 ai soggetti privi di Sostituto d imposta D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 Allargamento del 730 ai soggetti privi di Sostituto d imposta D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 Con la Legge n. 98 del 9.08.2013, pubblicata nella G.U. del 20.08.2013, è stato convertito, con modificazioni

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio Settembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Modello F24: dal 1 ottobre in vigore nuove regole (DL n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014) Gentile

Dettagli

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 330. Soggetti esonerati dal versamento

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 330. Soggetti esonerati dal versamento SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 329 26 novembre 2014 121 /GD/FS/om Imposte dirette - IR- PEF - IRES - IRAP - Cedolare secca Acconti 2014 Sintesi Si illustrano le modalità di determinazione e versamento

Dettagli

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto

Dettagli

Fiscal Flash N. 109. La notizia in breve. 13.04.2012 Imu: versamento e codici tributo. Premessa. L Imu nella manovra Salva Italia

Fiscal Flash N. 109. La notizia in breve. 13.04.2012 Imu: versamento e codici tributo. Premessa. L Imu nella manovra Salva Italia Fiscal Flash La notizia in breve N. 109 13.04.2012 Imu: versamento e codici tributo Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU Con due provvedimenti e una risoluzione, tutti del 12 aprile 2012, l Agenzia

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

2 TIPOLOGIE DI IMMOBILI INTERESSATE DALLA MINI-IMU

2 TIPOLOGIE DI IMMOBILI INTERESSATE DALLA MINI-IMU STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 17.1.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l imposta municipale propria; Visto l articolo 13 del decreto

Dettagli

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Il Quadro AC deve essere utilizzato per comunicare i dati identificativi

Dettagli

GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLA TASI 2015 CHI DEVE PAGARE:

GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLA TASI 2015 CHI DEVE PAGARE: (Aggiornata al 27/05/2015) GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLA TASI 2015 La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) di cui la TASI (Tributo

Dettagli

Il provvedimento ha approvato anche i modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, e 730-4 integrativo.

Il provvedimento ha approvato anche i modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, e 730-4 integrativo. Fiscal Flash La notizia in breve N. 150 31.05.2013 : arriva la proroga fino al 10 giugno Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 I contribuenti avranno più tempo per consegnare il modello per dichiarare

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Via Martiri d Istia, 1 58020 Scarlino (GR) www.comune.scarlino.gr.it Partita Iva 00186560538 Codice Fiscale 80001830530

Via Martiri d Istia, 1 58020 Scarlino (GR) www.comune.scarlino.gr.it Partita Iva 00186560538 Codice Fiscale 80001830530 IL COMUNE DI SCARLINO - PER L'IMU 2012 - INFORMA: che, l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto in via sperimentale l IMU (Imposta municipale propria). In attesa della delibera comunale di approvazione

Dettagli

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI )

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI ) COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI ) UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446,

Dettagli

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 28/03/2012 INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 Abitazione

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

I.U.C. ( Imposta unica municipale )

I.U.C. ( Imposta unica municipale ) I.U.C. ( Imposta unica municipale ) La Legge 27/12/2013, n 147, ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, la IUC, Imposta comunale sugli immobili, composta da tre distinti tributi: IMU, TASI, TARI.

Dettagli

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

IUC cosa cambia nel 2014

IUC cosa cambia nel 2014 IUC cosa cambia nel 2014 Con Legge n. 147/2013 è stata istituita decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale, l IMU, dovuta dal di

Dettagli

Dottore Commercialista

Dottore Commercialista DECRETO SEMPLIFICAZIONI: DAL 2015 NUOVO MODELLO 730 PRECOMPILATO a cura del Dott. Vito SARACINO e in Bitonto (BA) Il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2014 ed entrato in vigore

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

IUC - Imposta unica comunale

IUC - Imposta unica comunale IUC - Imposta unica comunale La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato

Dettagli

Comune di Sardara Provincia del Medio Campidano Tel. 070/93450217 Piazza A. Gramsci, 1 Fax. 070/9386111 S e r v i z i o T r i b u t i

Comune di Sardara Provincia del Medio Campidano Tel. 070/93450217 Piazza A. Gramsci, 1 Fax. 070/9386111 S e r v i z i o T r i b u t i Comune di Sardara Provincia del Medio Campidano Tel. 070/93450217 Piazza A. Gramsci, 1 Fax. 070/9386111 S e r v i z i o T r i b u t i IUC IMU anno 2014 RATA DI DICEMBRE: la scadenza è il 16 dicembre, il

Dettagli

COMUNE DI PADOVA SEGRETERIA GENERALE

COMUNE DI PADOVA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI PADOVA SEGRETERIA GENERALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2014/0055 di Reg. Seduta del 04/08/2014 OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONE DELLA

Dettagli

INDICE ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7: ARTICOLO 8: ARTICOLO

INDICE ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7: ARTICOLO 8: ARTICOLO INDICE ARTICOLO 1: Finalità ARTICOLO 2: Aliquote ARTICOLO 3: Detrazioni ARTICOLO 4: Aree fabbricabili ARTICOLO 5: Versamenti ARTICOLO 6: Rimborsi ARTICOLO 7: Funzionario responsabile ARTICOLO 8: Rinvii

Dettagli

La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè:

La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè: CEDOLARE SECCA La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè: l Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti l imposta

Dettagli

Roma, 19 settembre 2014

Roma, 19 settembre 2014 CIRCOLARE N. 27 Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 19 settembre 2014 OGGETTO: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento

Dettagli

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena Spett.li Clienti Loro Sedi, lì 29 Gennaio 2014 OGGETTO: novità in materia di contratti di locazione e affitto di beni immobili A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

Articolo 20 comma 1 regolamento delle entrate del comune di Torino.

Articolo 20 comma 1 regolamento delle entrate del comune di Torino. Articolo 20 comma 1 regolamento delle entrate del comune di Torino. Il modello F24 consente ai contribuenti di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (irpef, iva etc) e ai contributi

Dettagli

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni n 24 del 15 giugno 2012 circolare n 416 del 14 giugno 2012 referente BERENZI/mr Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni Con il DPCM in corso di pubblicazione in Gazzetta

Dettagli

Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 23 ottobre 2007 è stato approvato il nuovo modello di versamento F24.

Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 23 ottobre 2007 è stato approvato il nuovo modello di versamento F24. Articolo 20, comma 1 Regolamento delle entrate del comune di Torino. Il modello F24 consente ai contribuenti di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (irpef, iva etc) e ai contributi

Dettagli

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DATI IDENTIFICATIVI Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato

Dettagli

COMUNE DI PALO DEL COLLE CITTA METROPOLITANA DI BARI

COMUNE DI PALO DEL COLLE CITTA METROPOLITANA DI BARI COMUNE DI PALO DEL COLLE CITTA METROPOLITANA DI BARI IMU - TASI SI RENDE NOTO che entro la scadenza del 16 giugno 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell Imposta Municipale propria

Dettagli

Articolo 20 comma 1 regolamento delle entrate del comune di torino.

Articolo 20 comma 1 regolamento delle entrate del comune di torino. Articolo 20 comma 1 regolamento delle entrate del comune di torino. Il modello F24 consente ai contribuenti di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (irpef, iva etc) e ai contributi

Dettagli

L ICI. Sono quindi tenuti al pagamento dell imposta, i contribuenti che possiedono:

L ICI. Sono quindi tenuti al pagamento dell imposta, i contribuenti che possiedono: L ICI 1. Cos è L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili. Ogni singolo comune delibera un aliquota, di norma compresa tra il 4 ed il 7 per mille, da applicare al valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili

Dettagli

DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000

DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000 DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000 Abstract - Così come stabilito dall art. 11, 2 comma del DL n. 66/2014, con decorrenza 1 ottobre 2014, i versamenti di cui

Dettagli

COMUNE DI NOVARA. OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014; Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria. IL CONSIGLIO COMUNALE Su proposta della Giunta Comunale

COMUNE DI NOVARA. OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014; Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria. IL CONSIGLIO COMUNALE Su proposta della Giunta Comunale COMUNE DI NOVARA OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014; Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria. IL CONSIGLIO COMUNALE Su proposta della Giunta Comunale Premesso che: l art. 1 della Legge del 27 dicembre

Dettagli

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti CIRCOLARE N.31/E Roma, 2 luglio 2009 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 Ripresa degli adempimenti e dei versamenti-

Dettagli

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI Circolare 3/2014 STUDIO CATELLANI Spett.li clienti in indirizzo Reggio Emilia, li 27/02/2014 Locazione e affitto di beni immobili - Nuovo modello di registrazione - Pagamento dei tributi con il modello

Dettagli

Comune di Suni Provincia di Oristano

Comune di Suni Provincia di Oristano Comune di Suni Provincia di Oristano REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DEL COMUNE DI SUNI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 02.04.2012 Il Sindaco

Dettagli

Locazione e affitto di beni immobili INDICE

Locazione e affitto di beni immobili INDICE Circolare per la Clientela - 29.1.2014, n. 4 Locazione e affitto di beni immobili -Nuovo modello di registrazione- Pagamento dei tributi con il modello "F24 ELIDE" INDICE 1 Premessa 2 Nuovo modello di

Dettagli

La IUC 2015 in pillole (aggiornamento del 16.10.2015)

La IUC 2015 in pillole (aggiornamento del 16.10.2015) La IUC 2015 in pillole (aggiornamento del 16.10.2015) LA DENOMINAZIONE L imposta unica comunale, comunemente conosciuta come IUC, si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso

Dettagli

Circolare N. 7/2006 REGIME IVA DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI

Circolare N. 7/2006 REGIME IVA DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Via G.Bovini, 41-48100 Ravenna (RA) Tel. 0544-501881 Fax 0544-461503 www.studiomorelli.ra.it Altra sede: Dott. Franco Foschini 48012 Bagnacavallo (RA) Dott. Paolo Mazza Via Brandolini, 11 Dott. Vincenzo

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 253/E. Roma, 19 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 253/E. Roma, 19 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 253/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 giugno 2008 OGGETTO: Istanza di interpello Consorzio Università degli Studi di Bari - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Versamento

Dettagli

Allegato a delibera c.c. n. 14 del 30.03.2012. Comune di Bagnolo Cremasco REGOLAMENTO PER LA

Allegato a delibera c.c. n. 14 del 30.03.2012. Comune di Bagnolo Cremasco REGOLAMENTO PER LA Allegato a delibera c.c. n. 14 del 30.03.2012 Comune di Bagnolo Cremasco REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE Anno 2012 PROPRIA 9 INDICE Art. 1 - Oggetto 11 Art. 2 Abitazione principale

Dettagli

Roma, 22 Settembre 2011. Prot. n. 433/2011/AR/SS/GN. AI CORRISPONDENTI C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI

Roma, 22 Settembre 2011. Prot. n. 433/2011/AR/SS/GN. AI CORRISPONDENTI C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI C.A.F. UIL S.P.A. CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE LEGALE VIA DI SAN CRESCENZIANO, 25 00199 ROMA TELEFONO 06/86.22.631 TELEFAX 06/86.22.63.33 E-MAIL cafuil@cafuil.it CAPITALE

Dettagli

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Elevata al 20 percento la tassazione sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari per i contratti stipulati

Dettagli

Art. 2 Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011

Art. 2 Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011 1 di 5 06/06/2011 8.53 Leggi d'italia D.P.C.M. 12-5-2011 Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO PROVINCIA SALERNO

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO PROVINCIA SALERNO COMUNE DI SAN MAURO CILENTO PROVINCIA SALERNO Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo 14

Dettagli

Circolare N.30 del 27 Febbraio 2014

Circolare N.30 del 27 Febbraio 2014 Circolare N.30 del 27 Febbraio 2014 Saldo IVA 2013. Per chi presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma l appuntamento è al 17.03.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, entro

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli