Validita territoriale del contratto collettivo- Il contratto collettivo ha validita sul territorio della Repubblica di Slovenia.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Validita territoriale del contratto collettivo- Il contratto collettivo ha validita sul territorio della Repubblica di Slovenia."

Transcript

1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO IN SLOVENIA 1 Prescrizioni generali Validita territoriale del contratto collettivo- Il contratto collettivo ha validita sul territorio della Repubblica di Slovenia. Validita materiale del contratto collettivo-il contratto collettivo ha validita e viene applicato da tutti i datori di lavoro, iscritti all Associazione per il turismo e le aziende alberghiere presso la Camera di economia della Slovenia, in conformita con gli standard di classificazione (Gazzetta Ufficiale RS, no.34/94) indicata nell allegato no. 1 del contratto. Validita personale- Il contratto vale per tutti i lavoratori assunti dai datori di lavoro, come da art. 2 del contratto e che hanno sede nel territorio della repubblica di Slovenia, nonche per i lavoratori assunti dai datori di lavoro che permanentemente svolgono la loro attivita nel territorio della Repubblica di Slovenia, a prescindere se il contratto d occupazione e a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro pieno o a tempo parziale. Per i lavoratori appartenenti alla categoria Quadri e i lavoratori con autorizzazioni speciali e particolare responsabilita non valgono quelle disposizioni del predetto contratto che sono oggetto del contratto d occupazione individuale. Le societa che svolgono mansioni specifiche e impiegano categorie professionali appartenenti a diversi settori, possono utilizzare i contratti di lavoro di altre categorie e vengono integrati nel contratto collettivo aziendale. Il contratto collettivo vale anche per alluni, apprendisti, studenti delle medie superiori, studenti universitari che svolgono un attivita di apprendistato pratico. Validita temporale Il predetto contratto entra in vigore a partire dalla sua stipula ed ha validita sino al 30 giugno Il contratto e pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. L allegato tariffario e parte integrante del contratto collettivo e si riferisce all applicazione delle norme del predetto contratto. L allegato sul trattamento economico viene approvato annualmente entro il 31 dicembre dell anno in corso con decorrenza dall inizio dell anno successivo. Significato dei termini del predetto contratto- Il termine datore di lavoro viene utilizzato per definire la persona fisica nazionale o estera che impiega dei lavoratori. Con il termine lavoratore si definisce il lavoratore o la lavoratrice che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2 Il termine organo amministrativo si riferisce alla persona/e fisiche con mansioni di gestione aziendale presso il datore di lavoro e con questo termine vengono classificate e iscritte nell apposito registro. Il termine lavoratore amministratore si riferisce al lavoratore che svolge incarichi per conto dell organo di gestione. Il termine di lavoratore con deleghe e responsabilita particolari si riferisce al lavoratore designato dal datore di lavoro tramite atto formale, contratto sulla costituzione dell azienda, norme sindacali o statuto dal datore di lavoro (nel prosieguo dirigente ). Il termine atto generale significa l atto formale di norme generiche che regola i singoli aspetti del predetto contratto. Classificazione dei posti di lavoro e un atto formale generico (o parte di analogo atto) del datore di lavoro in cui vengono classificati i posti di lavoro e prescritte le condizioni per accedere al singolo posto. Il termine fiduciario sindacale si riferisce, come previsto dalla legge sui rapporti di lavoro, al rappresentante sindacale. Il significato di altri termini relativi alla parte salari e altri rediti e indicato nel capitolo sulle retribuzioni. Standard minimi unici le norme e il trattamento economico del predetto contratto e l allegato tariffario rappresentano gli standard minimi obbligatori per i contratti collettivi aziendali, nel caso questi standard non siano disciplinati dal contratto aziendale stesso. 2 Contratto di occupazione Contratto d occupazione Con il contratto di occupazione il lavoratore e il datore di lavoro si disciplinano i seguenti aspetti: - stipula, inizio e durata del rapporto di lavoro, -posto di lavoro, denominazione del posto di lavoro e classe tariffaria e retributiva nella quale è classificato il posto di lavoro - periodo di prova (se richiesto) -apprendistato (se il contratto e stipulato con il lavoratore apprendista o tirocinante) - luogo di prestazione del lavoro -orario di lavoro - ferie annuali -interventi per la sicurezza al posto di lavoro -formazione - paga base e le indennita -modalita di valutazione dell efficienza -modalita di modifica del contratto -altri diritti e doveri del datore del lavoro e del prestatore di lavoro. Il contratto d occupazione puo contenere la clausola sul patto di non concorrenza per i lavoratori che acquisiscono conoscenze tecniche e tecnologiche, conoscenze gestionali e di rapporti d affari e regola gli obblighi reciproci del datore di lavoro e del prestatore di lavoro (indennita, integrazioni,risarcimenti )

3 Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore il contratto d occupazione nel momento dell assunzione. Il datore di lavoro ha l obbligo di far conoscere al lavoratore i contenuti dei contratti collettivi e degli atti generali che disciplinano i suoi diritti e i doveri prima della stipula del contratto d occupazione. Il datore di lavoro deve custodire i suddetti atti in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Il lavoratore ha il diritto di visionare in ogni momento i contratti collettivi, diritto che il datore di lavoro non gli deve negare. Peculiarita del contratto d occupazione nel caso il rapporto di lavoro e stipulato a tempo determinato. Se il contratto e a tempo determinato, il contratto d occupazione deve specificare : -le ragioni che hanno determinato il ricorso a tale contratto, -la notifica al lavoratore della fine del rapporto di lavoro -la data di scadenza di tale rapporto di lavoro o il manifestarsi di condizioni per l interruzione del rapporto di lavoro (rientro del lavoratore assente e sostituito, riduzione del volume di lavoro, conclusione dell attivita a progetto, completamenti del programma ) 3 Orario di lavoro Orario lavorativo, periodo di pausa e di riposo La normale durata del lavoro settimanale e fissata in 40 ore massime. Il lavoratore ha diritto a 30 minuti di pausa durante l orario giornaliero che in base alla legge della RS rientra nell orario di lavoro effettivo. In caso di distribuzione irregolare del lavoro, l organo di gestione puo fissare la durata della pausa a seconda della durata dell orario di lavoro giornaliero. Di norma l orario di lavoro giornaliero puo essere spezzato in due sole parti. Tra due consecutive giornate di lavoro il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo della durata ininterrotta di almeno 12 ore. Durante il lavoro stagionale il lavoratore ha il diritto a un periodo ininterrotto di riposo giornaliero di almeno 10 ore. Il lavoratore minorenne (eta inferiore ai 18 anni) ha diritto a un periodo ininterrotto di riposo giornaliero di almeno 12 ore. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale di almeno 24 ore. Nel caso al posto di lavoro si verifichino circostanze eccezionali che impediscono al lavoratore di usufruire della giornata di riposo settimanale, il datore di lavoro gli deve garantire l usufrutto della giornata di risposo non goduta nella settimana successiva. Il lavoratore non puo rinunciare al periodo di pausa durante l orario giornaliero, al riposo giornaliero e al riposo settimanale. Il datore di lavoro stabilisce l orario di lavoro, la sua distribuzione annua e il piano dell orario (calendario del lavoro) previa comunicazione alla rappresentanza sindacale dell azienda e successiva pubblicazione. Le variazioni alla distribuzione dell orario di lavoro che si verificano durante l anno non devono comportare il superamento della massa media annua di ore settimanali. Il datore di lavoro e chiamato a informare il lavoratore di ogni modifica alla distribuzione dell orario di lavoro che si verifica durante l anno. Se nonostante la ridistribuzione dell orario di lavoro si verifica un eccesso di ore rispetto all orario di lavoro pieno, il lavoratore puo utilizzare la quota in forma di

4 permesso d assenza retribuita nell anno in corso, o entro il mese di maggio dell anno successivo. Nel caso cio non fosse possibile il datore di lavoro è tenuto a retribuire queste ore come lavoro straordinario. Il datore di lavoro deve avere un evidenza aggiornata delle ore in eccesso e del loro utilizzo. Il lavoro oltre l orario di lavoro pieno non puo superare le 8 ore settimanali, le 20 ore mensili e le 180 ore annuali. Al lavoratore non puo venire somministrato lavoro straordinario oltre l orario di lavoro se questo comporta danni al suo stato di salute o se vengono accertate ragioni valide perche venga rifiutato. Orario di lavoro ridotto rispetto all orario pieno Se il lavoratore ha un orario di lavoro ridotto rispetto all orario a tempo pieno per ragioni di conciliazione dei tempi con la cura dei figli, la distribuzione dell orario di lavoro viene definita con un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. Se uno dei genitori di figli di eta inferiore ai 17 mesi lavora con un orario di lavoro dimezzato, la distribuzione dell orario di lavoro viene concordata dal lavoratore e dal datore di lavoro. L orario di lavoro ridotto rispetto all orario pieno puo essere stabilito in conformita con i criteri contenuti nel Contratto collettivo aziendale. Il lavoratore che ha stipulato un contratto di occupazione con orario di lavoro ridotto rispetto all orario pieno gode degli stessi diritti del lavoratore che ha stipulato il contratto di lavoro con orario a tempo pieno. 4 Ferie Ferie annuali- Nel corso di ogni anno civile il lavoratore ha diritto ad almeno 20 giorni lavorativi di ferie in caso di settimana lavorativa di 5 giorni. Se la settimana lavorativa e di 6 giorni, il lavoratore matura ogni 5 giorni di ferie annuali, un ulteriore giornata di ferie. Al lavoratore deve essere garantita la fruizione di almeno 12 giorni di ferie nel corso dell anno civile. Il lavoratore matura il diritto alla fruizione delle ferie annuali dopo 6 mesi di rapporto di lavoro ininterrotto. Se il lavoratore nel corso dell anno civile non adempie alla condizione sopracitata, ha diritto ad un numero proporzionale di ferie annuali che si calcola in base alle giornate di ferie che gli spetterebbero se avesse adempiuto alla condizione, lo si divide per 12 e moltiplica per i mesi di lavoro effettivamente svolto dal lavoratore. Se nel corso dell anno il lavoratore viene trasferito in un altra azienda nell accordo sul trasferimento si stabilisce quante giornate di ferie vanno a carico del primo e quanto a carico de secondo datore di lavoro. Computo delle ferie annuali: 1.criteri per la distribuzione delle ferie: anzianita lavorativa, condizioni di lavoro, quali:lavoro usurante, influenza del lavoro e dell ambiente sule condizioni del lavoratore, pressioni fisiche e psichiche, altri requisiti richiesti per il lavoro, difficolta di lavoro, produttivita, condizioni di salute e sociali del lavoratore. In base a questi criteri al lavoratore oltre ai 20 giorni di ferie spettano giornate aggiuntive di ferie annuali e precisamente: 2.per anzianita lavorativa: da 5 a 10 anni 1 giorno da 10 a 15 anni 2 giorni

5 da 15 a 20 anni da 20 a 25 anni piu di 25 anni 3 giorni 4 giorni 5giorni Va considerata l anzianita lavorativa maturata entro la fine dell anno civile in cui il lavoratore fruira delle ferie annuali. 3.per condizioni di lavoro: lavoro notturno permanente 2 giorni turno notturno di lavoro 1 giorno lavoro domenicale e festivo 1 giorno lavoro in presenza di umidita, vapore, fumi,rumore,radiazioni, sostanze chimiche ed altro da 1 a 3 giorni 4.per requisiti richiesti per il lavoro: -lavoratori assegnati ai posti di lavoro con richiesti titoli di studio: IV. e V. 1 giorno VI. e VII. 2 giorni VIII. e IX. 3 giorni 5.per efficienza produttiva: Nell attribuzione di giorni aggiuntivi per efficienza e produttivita, nol oltre 5 giorni, va considerato il lavoro svolto dal lavoratore l anno precedente e i criteri definiti dalli contratti collettivi aziendali o negli atti generali del datore del lavoro. 6.criteri di tipo sociale: lavoratrice madre con 1 figlio di eta inferiore ai 15 anni lavoratrice madre con 2 figli di eta inferiore ai 15 anni, padre/madre con figlio a carico lavoratrice madre con tre e piu figli di eta inferiore ai 15 anni, padre/madre con figli a carico 1 giorno 2 giorni 3 giorni 7.Al lavoratore di eta anagrafica inferiore ai 18 anni spettano gli stessi giorni di ferie annuali secondo i criteri sopra elencati maggiorati di 7 giornate lavorative. 8. Spettano ulteriori 5 giorni di ferie: al lavoratore che ha compiuto 50 anni di eta anagrafica al lavoratore disabile con un danno biologico pari almeno al 60% agli invalidi del lavoro di II. e III. categoria ai lavoratori che provvedono alla cura e alla custodia di persone con disabilita fisiche o mentali gravi La durata delle ferie annuali viene definita nel contratto d occupazione, le eventuali nuove circostanze che determinano la durate delle ferie annuali vanno tenute in considerazione nel calcolo delle ferie per l anno civile in corso. Il periodo di fruizione delle ferie annuali viene stabilito dall organo amministrativo, previa consultazione con i lavoratori. Il lavoratore ha diritto a fruire 3 volte all anno di 1 giorno di ferie annuali nelle giornate scelte dal lavoratore che deve informare in merito il proprio superiore con un anticipo di almeno 2 giorni. 5 Formazione

6 Formazione I lavoratori hanno il diritto di partecipare alla formazione nell interesse del datore di lavoro o nel proprio interesse. Il datore di lavoro ha il diritto di chiedere al lavoratore di partecipare a corsi di formazione. Il lavoratore e tenuto a partecipare alla formazione se il datore di lavoro lo richiede e stipula con il lavoratore un apposito contratto. Se la formazione si svolge durante l orario di lavoro, il tempo della formazione viene calcolato all interno dell orario di lavoro e il lavoratore gode degli stessi diritti di cui gode quando effettivamente lavora. Se la formazione si svolge al di fuori dell orario di lavoro ed e nell interesse del datore di lavoro, al lavoratore spettano: 3 giorni lavorativi per ogni esame fino al V.livello di istruzione compreso 5 giorni lavorativi per ogni esame per corsi si diploma e universitari 10 giorni lavorativi per l esame finale per gradi di istruzione fino al V.livello compreso 10 giorni lavorativi per il conseguimento del diploma di scuola superiore o del diploma di laurea 5 giorni lavorativi per ogni esame di post-laurea 15 giorni lavorativi per l esame finale per la laurea magistrale 20 giorni lavorativi per l esame finale per il dottorato di ricerca Al lavoratore spettano giorni lavorativi liberi anche nei giorni in cui per la prima volta sostengono l esame. Il lavoratore e il datore di lavoro stipulano un contratto sulla durata dell orario di lavoro destinato alla formazione in base al livello e al tipo di formazione. Al lavoratore che partecipa alla formazione nell interesse del lavoratore e al lavoratore cui e chiesta la partecipazione ai corsi di formazione, il datore di lavoro compre le seguenti spese: trasporto, quota di partecipazione, tassa d iscrizione, vitto, alloggio tranne nel caso il datore di lavoro si assume le spese legate alla formazione del lavoratore. Ai lavoratori che partecipano alla formazione nell interesse del datore di lavoro e ai lavoratori cui e chiesta la partecipazione ai corsi, il datore di lavoro deve garantire il posto di lavoro che corrisponde al livello di studio acquisito entro i tempi previsti dal contratto. Nel caso il datore di lavoro non rispetti gli obblighi derivanti dal contratto, il lavoratore e liberato da ogni impegno. Nel caso il lavoratore non adempia agli impegni derivanti dal contratto sulla formazione al datore di lavoro spetta il rimborso di le spese sostenute per la formazione. 6 Sindacato Condizioni per l attivita sindacale- Il Contratto collettivo non interferisce nei diritti, negli obblighi e nelle responsabilità del sindacato relativamente alle sue funzioni, in conformità con il proprio ruolo e le proprie mansioni, ovvero di promuovere iniziative, proposte, posizioni e richieste agli organi competenti del datore di lavoro.

7 Il funzionamento del sindacato non può essere limitato dal datore di lavoro. L organo di gestione, i lavoratori autorizzati e i servizi tecnici hanno l obbligo di fornire al sindacato le informazioni inerenti tutte le questioni di competenza degli organi amministrativi e dei lavoratori autorizzati, relative alla posizione sociale, economica e lavorativa nonche ai diritti, obblighi e responsabilità dei lavoratori dal titolo della prestazione del lavoro e del rapporto di lavoro. In confromita con gli obblighi di legge il datore di lavoro deve assicurare ai sindacati la partecipazione a tutte le procedure decisionali sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilita dei lavoratori dal titolo del rapporto di lavoro. Alle unita dei sindacati rappresentativi il datore di lavoro fa pervenire le convocazioni e la documentazione per la sedute di tutti gli organi del datore di lavoro, escluse le sedute del consiglio d amministrazione ovvero della direzione su argomenti che contengono informazioni commerciali riservate. Il datore di lavoro garantisce al sindacato organizzato presso il datore di lavoro: - libero accesso dei rappresentanti sindacali esterni nei luoghi del datore di lavoro con l obbligo di preavviso; - la libertà di informazione sindacale e della divulgazione degli stampati sindacali. Condizioni materiali per il lavoro sindacale. Le condizioni materiali inerenti il lavoro del sindacato vengono definite nel contratto collettivo aziendale o nel contratto a garanzia delle condizioni per il lavoro sindacale tra i sindacati e il datore di lavoro. Salvo diverse disposizioni del contratto di cui al punto precedente, sono garantiti per il lavoro del sindacato: - un ora retribuita l anno per ogni iscritto al sindacato presso il datore di lavoro, e comunque non meno di 50 ore all'anno nelle imprese aventi fino a 20 dipendenti, e almeno 60 ore nelle imprese con più di 20 dipendenti, oltre a mezz ora per svolgere le funzioni sindacali per ogni dipendente. Nel monte di ore di cui sopra non sono comprese le ore di partecipazione dei rappresentanti sindacali ai livelli superiori di organizzazione sindacale di categoria. I sindacati e l'organo di amministrazione stipulano un accordo sulla fruizione di un determinato numero di ore di lavoro dei rappresentanti sindacali. Si tiene conto delle necessità e degli interessi degli iscritti oltre alle esigenze del processo lavorativo. Il datore di lavoro garantisce: locali a disposizione dei sindacati, dei loro organi e dei rappresentanti sindacali; attuazione tecnica del conteggio della quota di iscrizione ai sindacati per gli iscritti; non meno di 4 giornate lavorative retribuite all anno per la formazione dei rappresentanti sindacali, precisando che il numero complessivo delle ore non può superare un terzo del monte ore di cui al primo comma. Il sindacato rappresentativo in conformita con lo statuto o le regole vigenti definisce tramite contratto tra il sindacato e l azienda/datore di lavoro il numero di rappresentanti sindacali presso il datore di lavoro sulla garanzia delle condizioni per l attivita sindacale tenendo conto del processo lavorativo, del lavoro a turni, dei reparti staccati. Il contratto di cui al comma precedente può inoltre prevedere la convocazione delle riunioni degli iscritti durante l orario di lavoro per un massimo di due volte l'anno.

8 Immunita del rappresentante sindacale Il rappresentante sindacale gode di una tutela speciale per lo svolgimento dell attività sindacale. E fatto divieto di trasferire senza il suo consenso il rappresentante sindacale per motivo di attivita sindacale se svolta nel rispetto delle leggi, del contratto collettivo e degli atti generali- ad altro posto di lavoro o ad altro datore di lavoro o inserirlo nella lista dei lavoratori in esubero. 7 Diritto all informazione Informazione del lavoratore Il datore di lavoro ha l obbligo di informare i lavoratori delle intenzioni, delle misure o del funzionamento dell impresa; viene sancito l obbligo di informare i lavoratori sui seguenti temi: 1.obiettivi di sviluppo dell azienda 2.obiettivi annui dell azienda di strategia economica e di sviluppo determinanti per le condizioni economiche e sociali del lavoratore 3.risultati annui realizzati dall azienda 4.proposte in materie rilevanti per la realizzazione degli atti generali del datore di lavoro che in conformita con il contratto collettivo regolano le questioni relative ai rapporti di lavoro e salariali 5.altri temi d interesse per il lavoratore Sui punti uno,due e quattro i lavoratori vengono informati in anticipo, sul punto tre alla fine del periodo di rendicontazione. Non esiste l obbligo all informazione in caso di informazioni commerciali riservate. 8 Ambiente di lavoro-igiene e sicurezza Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per garantire gli standard minimi di lavoro sicuro e la tutela della salute sul lavoro, il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a rispettare, oltre ai diritti e agli obblighi previsti dalla normativa vigente, le disposizioni del predetto contratto collettivo sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve assicurare i seguenti adempimenti: -adattare il lavoro al singolo lavoratore, in particolare attraverso la predisposizione di un posto di lavoro idoneo, la selezione degli strumenti di lavoro e delle procedure lavorative e tecnologiche, eliminando la monotonia del lavoro, i ritmi forzati e riducendo gli impatti dannosi sulla salute del lavoratore; -adattare il lavoro al progresso tecnico e alle nuove conoscenza nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro a livello nazionale e globale - sostituire processi lavorativi, strumenti di lavoro, materiali e risorse energetiche pericolosi con quelli non pericolosi o meno dannosi -assicurare al lavoratore mezzi di protezione personale idonei -sviluppare una politica armonizzata nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, ivi comprese la tecnologia, l'organizzazione del lavoro, i rapporti sociali, gli impatti dell'ambiente lavorativo; -assicurare servizi di pronto soccorso ed intervento in caso di incidente e quando necessario assicurare il trasporto in autoambulanza -prima dell assunzione informare il lavoratore su eventuali rischi, diritti e doveri per quanto riguarda la sicurezza nel luogo del lavoro, anche nel caso di sostituzione delle

9 tecniche e delle tecnologie o di trasferimento del lavoratore ad altro posto di lavoro. In caso di inadempienza al lavoratore non e permesso di iniziare a svolgere le sue mansioni. -verificare le conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi del lavoro a scadenze definite dall azienda o dal datore di lavoro -rendere possibile la collaborazione di medici specializzati in medicina del lavoro per indagini finalizzate a scoprire le cause di malattie, malattie professionali e per fornire proposte per misure per la loro riduzione -rendere possibile la collaborazione con il sindacato rappresentativo in tutte le materie inerenti la sicurezza e l applicazione di nuove tecnologie. Tutte le misure legate alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi del lavoro sono a carico del datore di lavoro. Ogni lavoratore e tenuto a provvedere alla propria sicurezza e salute in conformita con la propria qualifica e con le istruzioni, scritte e orali, del datore di lavoro; lo stesso deve partecipare all abilitazione teorica e pratica sulla sicurezza sul lavoro, partecipare alla formazione permanente nel campo della sicurezza sul lavoro e verificare le proprie conoscenze e competenze in materia. Qualora si sospetti che un lavoratore si trovi in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, il datore di lavoro o il lavoratore autorizzato nel campo della sicurezza sul lavoro sono tenuti a chiedere al lavoratore di sottoporsi alla relativa prova. Ai lavoratori che su prescrizione medica fruiscono di cure mediche o terapie a causa di malattie professionali o infortunio sul lavoro, il datore di lavoro e tenuto a coprire i costi dei servizi medici prescritti e le spese per viaggio e alloggio se il lavoratore non gode di un adeguata assicurazione sanitaria e infortunistica. In confromita con la valutazione dei rischi cui il lavoratore e esposto al posto di lavoro il datore di lavoro assicura visite mediche preventive ai lavoratori piu esposti. Il datore di lavoro ha l obbligo di fornire ai sindacati tutte le informazioni necessarie relative alle misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro: -elenco dei mezzi di protezione personale idonei allo svolgimento di mansioni specifiche come previste dal regolamento che disciplina la sicurezza sul lavoro nel settore turistico-alberghiero -l elenco dei posti di lavoro per i quali si richiedono regolari visite mediche di controllo (preventive, a scadenza regolare) -dare notizia di infortuni sul lavoro e malattie -rapporto annuale redatto da apposito servizio sulla sicurezza nei luoghi del lavoro, la sicurezza sanitaria e la sicurezza dell ambiente di lavoro. 9 Retribuzione ed altri redditi Prescrizioni generali sulle retribuzioni: La retribuzione e composta dal salario base (art. 52 e 53), dalle integrazioni (art.54), dal premio produttivita personale (art. 54) e dal premio efficienza commerciale dell azienda (art.58). Il salario base per per l orario pieno mensile, condizioni di lavoro normali e risultati di lavoro definiti in anticipo in merito ai quali il lavoratore e stato informato prima della firma del contratto di lavoro, non puo essere inferiore al salario base minimo per il

10 livello di retribuzione relativo alla singole classe tariffaria o al posto di lavoro in questione. Dal 1.aprile 2008 il salario base minimo per le singole classi tariffarie nel settore turistico alberghiero: , , , , , , , , ,81 Indennita per particolari condizioni: I lavoratori hanno diritto a indennita per le condizioni di lavoro speciali dovute a distribuzione sfavorevole dell orario lavorativo, oneri speciali durante il lavoro, impatti ambientali negativi e rischi sul lavoro. L indennita viene corrisposta al lavoratore solo per il periodo in cui ha lavorato nelle condizioni per le quali gli spetta l indennita : lavoro in turno pomeridiano 10% lavoro notturno 10% per il periodo di reperibilita a casa 10% lavoro a orario spezzato per interruzioni di lavoro superiori ad 1 ora 15% per interruzioni di lavoro superiori a 2 ore 20% per la disponibilita a chiamata 20% per il lavoro notturno 50% per il lavoro oltre l orario di lavoro pieno 30% per il lavoro domenicale 50% per il lavoro per il lavoro nei giorni di festivita nazionali e altri giorni non lavorativi ai sensi di legge 150%. Nel contratto collettivo o nell atto generale il datore di lavoro definisce le integrazioni per gli impatti ambientali sfavorevoli a seconda delle condizioni di ogni singolo lavoratore. Le integrazioni sono previste per lavori difficoltosi o sporchi caratteristici di alcune professioni in cui il lavoratore e sottoposto ad impatti ambientali sfavorevoli (alte temperature, umidita, vapore, rumore, radiazioni, sostanze chimiche, rischio infezioni, forte luminosita, fumi...), per lavori in cui e esposto a rischi particolari e per lavori per i quali il lavoratore usa mezzi di protezione personale. L integrazione non puo essere inferiore al 2% della paga media nella Repubblica di Slovenia. Indenita per anzianita di servizio Al lavoratore spetta un integrazione minima dell 0,5% del salario base per ogni anno di lavoro. Integrazione della retribuzione per produzione aziendale. I criteri per determinare l integrazione della retribuzione per produttivita aziendale vengono concordati dal datore del lavoro e dal sindacato rappresentativo al momento del piano di produzione. La decisione sull ammontare dell integrazione e le modalita di versamento in danaro, azioni o sulla sospensione del versamento spetta al datore di lavoro e al sindacato rappresentativo.

11 Hanno diritto ad una quota proporzionale del compenso in questione calcolato sulle ore effettive di lavoro anche i lavoratori che non hanno lavorato tutto l'anno. Integrazione per ferie: Al lavoratore spetta un assegno per le ferie annuali nell arco dell'anno civile e viene corrisposta entro il mese di luglio dell anno in corso, In caso di problemi di solvibilità del datore di lavoro, la retribuzione per le ferie deve essere corrisposta entro e non oltre il 1. novembre dell anno in corso. L ammontare e le modalita dl pagamento dell integrazione vengono definiti nell allegato tariffario del predetto contratto. L integrazione per le ferie e legata al diritto del lavoratore alle ferie. A ciascun lavoratore spetta un premio fedelta per 10, 20, 30 anni di anzianita lavorativa. Aiuto di solidarieta Al lavoratore o alla sua famiglia spetta l aiuto di solidarieta. Rimborso spese relative al lavoro: 1.buoni pasto 2.trasporto per andata e ritorno dal lavoro; 3.rimborso spese per viaggio di servizio; 4.indennità di trasferta; Trattamento di fine rapporto All atto del pensionamento al lavoratore viene corrisposta una liquidazione. 10 Licenziamento e dimissioni Interruzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro e disciplinata dalla Legge sui rapporti di lavoro, dal contratto collettivo di categoria e dall atto generale del datore di lavoro nonche dal contratto d occupazione. I termini di preavviso Le dimissioni devono essere presentate con disdetta scritta e i termini di preavviso sono variabili: -per lavori dal I. al III. gruppo 1 mese -per lavori dal IV. al V. gruppo 2 mesi -per lavori del VI. gruppo 3 mesi -per lavori dal VII. al IX. gruppo 4 mesi Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare la riduzione del periodo di preavviso. Durante il periodo di preavviso il lavoratore ha il dovere di svolgere l attivita lavorativa, il rapporto di lavoro si intende cessato solo al termine del preavviso. Durante la decorrenza del periodo di preavviso il lavoratore ha diritto a 12 ore di assenza retribuita per la ricerca di nuova occupazione. In accordo con l organo amministrativo dell azienda, il lavoratore puo utilizzare le ore anche singolarmente.

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

Il lavoro subordinato

Il lavoro subordinato Il lavoro subordinato Aggiornato a luglio 2012 1 CHE COS È? Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze

Dettagli

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI UNIONCAMERE PIEMONTE Art. 1 (Segretario Generale) Il Segretario Generale è il capo del personale. Egli, oltre ad assolvere le mansioni stabilite dallo Statuto dell Unioncamere

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE Convenzione tra l Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e il Comune di Monastir per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs. n. 81/08.

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE Adottato con atto deliberativo di Giunta Comunale n 83 del 02.08.2002 Modificato

Dettagli

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA L'Università degli Studi di Macerata, di seguito denominato «soggetto promotore», con sede in Macerata, Piaggia

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per

Dettagli

COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO

COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO Approvato con Deliberazione G.C. n. 152 del 07.10.2014 Art. 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

RSPP - CARATTERISTICHE

RSPP - CARATTERISTICHE RSPP - CARATTERISTICHE Figura obbligatoria Consulente del Datore di Lavoro La designazione deve essere scritta ed accettata Deve aver frequentato corsi di formazione professionale specifici per il macro-settore

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa

Dettagli

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal. - La Regione, rappresentata dal E Il Dott., ammesso

Dettagli

Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione

Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Convenzione del 15 ottobre 1992 Stato al 1 maggio 2013 2 I Contraenti e campo

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01; $&&25'2 GHO/8*/,2 75$/ $00,1,675$=,21((/(25*$1,==$=,21,6,1'$&$/, $5($'(/&203$572 5(*2/$0(1723(5/ $&&(662$/ ',5,772$//2678',2! /(3$57, 9,67, - l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art.

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI

REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI Approvato con deliberazione n. 61 del 23.10.2006 ART. l Orario di servizio Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione

Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Convenzione del 15 ottobre 1992 Stato al 1 maggio 2013 I Contraenti e campo di applicazione Art. 1 Contraenti e campo di applicazione

Dettagli

CONTRATTO COLLETTIVO DELL'INDUSTRIA METALLURGICA, ELETTRICA E PER IL SETTORE DEI MATERIALI METALLICI E DELLE FONDERIE DELLA SLOVENIA

CONTRATTO COLLETTIVO DELL'INDUSTRIA METALLURGICA, ELETTRICA E PER IL SETTORE DEI MATERIALI METALLICI E DELLE FONDERIE DELLA SLOVENIA CONTRATTO COLLETTIVO DELL'INDUSTRIA METALLURGICA, ELETTRICA E PER IL SETTORE DEI MATERIALI METALLICI E DELLE FONDERIE DELLA SLOVENIA 1. Prescrizioni generali 1. PREMESSE Oltre alle disposizioni del contratto

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE D.Lgs.81 - Introduzione D.Lgs.81 - Introduzione TITOLO I: PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Finalità; Art. 2: Definizioni; Art. 3: Campo di

Dettagli

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE A cura di Avv. Prof. Gabriele Fava Presidente Studio Legale FAVA&ASSOCIATI www.favalex.it 1 Introduzione L apprendistato è stato oggetto di numerose modifiche

Dettagli

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Dettagli

JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015

JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015 JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015 Brescia, 22 luglio2015 Relatore: dott. Massimo Brisciani ARGOMENTI P A R T - T I M E 3 A P P

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA COMUNE DI BASCHI PROVINCIA DI TERNI REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA (Approvato con delibera consiliare n. 50 del 30.09.2010) TITOLO I Norme Generali TITOLO II Trasporto

Dettagli

La riforma del lavoro

La riforma del lavoro La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E CANTON DEI GRIGIONI COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E DIPENDENTI COMUNALI Pag. 1 SOMMARIO I. PREMESSA... 3 Art. 1 Premessa... 3 II. AUTORITA... 3 Art. 2 Consiglio

Dettagli

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE Via O. Zanchini n. 7 FORLI REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2003 Pagina 1 di 7 TITOLO I ISCRIZIONE ALLA CASSA E ANAGRAFE DELLE AZIENDE

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

VERBALE Dl ACCORDO ELEZIONI RLS

VERBALE Dl ACCORDO ELEZIONI RLS VERBALE Dl ACCORDO ELEZIONI RLS Il giorno 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale dell'agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele 101, tra la Confederazione

Dettagli

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

PREMESSE ART. 1 DEFINIZIONI

PREMESSE ART. 1 DEFINIZIONI Pag 1 di 6 PREMESSE Richiamata la normativa vigente in materia di stage o tirocini formativi e d orientamento ed in particolare la Circolare del Ministero del Lavoro-Direzione generale impiego n 92 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE Ad delibera n. 59 dd. 16.04.2012 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle missioni e del

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune Allegato n.1 alla delibera di Consiglio Comunale n.78 del 27/07/2000 Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse

Dettagli

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 La riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Flessibilità

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5 D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5 OGGETTO: INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA SIG.RA DURANTE ALESSANDRA PER SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE SOCIO

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (G.U. 21 gennaio 2000, n. 16). IL PRESIDENTE

Dettagli

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri TEST VERIFICA INTERMEDIO 1. Il Datore di Lavoro è: a. La persona che in azienda paga gli stipendi b. La persona che dispone di pieni poteri decisionali e di spesa c. Il capoufficio, il capofficinao colui

Dettagli

Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 TEMPO DETERMINATO

Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 TEMPO DETERMINATO Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni,

Dettagli

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa

Dettagli

Tavola di confronto delle piattaforme sindacali

Tavola di confronto delle piattaforme sindacali www.bollettinoadapt.it, 16 aprile 2013 Tavola di confronto delle piattaforme sindacali a cura di Sabrina Chiarelli, Cecilia Porro, Giulia Rosolen Argomenti FeLSA Cisl NIdiL Cgil UILTem.p@ Le premesse Diritti

Dettagli

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni F M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE Le Prestazioni R e g o l a m e n t o operante dal 01 gennaio 2014 INDICE: AVENTI DIRITTO Pag. 4 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURA DELLE INDENNITA

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice

Dettagli

COMUNE DI COGGIOLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA

COMUNE DI COGGIOLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA COMUNE DI COGGIOLA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA FINALITA DEL SERVIZIO Articolo 1 Il Comune di Coggiola

Dettagli

Circolare N.144 del 17 Ottobre 2012. Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013

Circolare N.144 del 17 Ottobre 2012. Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013 Circolare N.144 del 17 Ottobre 2012 Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013 Assegno ASPI e TICKET licenziamento: novità dal 1 gennaio 2013 Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

IL LAVORO NEL TURISMO

IL LAVORO NEL TURISMO IL LAVORO NEL TURISMO Recenti interventi normativi e prospettive per il settore Castelfranco Veneto, 20 febbraio 2012 Area Relazioni Sindacali, Previdenziali e Formazione Tempo Determinato Maggiore costo

Dettagli

PROVINCIA DI MATERA. REGOLAMENTO del nuovo orario di lavoro, banca delle ore e buono pasto

PROVINCIA DI MATERA. REGOLAMENTO del nuovo orario di lavoro, banca delle ore e buono pasto PROVINCIA DI MATERA REGOLAMENTO del nuovo di lavoro, banca delle ore e buono pasto APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.P. N. 287 DEL 21.11.2013 REGOLAMENTO DEL NUOVO ORARIO DI LAVORO, BANCA DELLE ORE E BUONO

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PART-TIME

REGOLAMENTO DEL PART-TIME REGOLAMENTO DEL PART-TIME (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 14/11/2012, integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 311 del 17/12/2013 e, da ultimo, modificato con deliberazione

Dettagli

Paghe. Labancaoreinbustapaga Bartolomeo La Porta e Barbara Bionda - Consulenti del lavoro

Paghe. Labancaoreinbustapaga Bartolomeo La Porta e Barbara Bionda - Consulenti del lavoro Labancaoreinbustapaga Bartolomeo La Porta e Barbara Bionda - Consulenti del lavoro Definizione Riposi compensativi La banca ore è un istituto contrattuale che consiste nell accantonamento, su di un conto

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

Regolamento Carriere degli Studenti - Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014. a tempo parziale

Regolamento Carriere degli Studenti - Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014. a tempo parziale Nota: in rosso le modifiche apportate rispetto al vigente Regolamento Regolamento Carriere degli Studenti - Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014 Testo vigente Testo proposto e approvato TITOLO II - Immatricolazione

Dettagli

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego 11. ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO di Barbara Buzzi Dal 1 gennaio 2013 è istituita una nuova prestazione di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l Impiego ASpI) che sostituisce le attuali

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE COS È? Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc.) ed un

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

F. D Orsi M. Di Giorgio A B C. ad uso del datore di lavoro e del RSPP

F. D Orsi M. Di Giorgio A B C. ad uso del datore di lavoro e del RSPP F. D Orsi M. Di Giorgio A B C della SICUREZZA ad uso del datore di lavoro e del RSPP Compiti, deleghe, obblighi e responsabilità secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e l Accordo Stato Regioni per la formazione

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

Capo I - PARTE GENERALE

Capo I - PARTE GENERALE Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI TRASPORTO REFEZIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI TRASPORTO REFEZIONE SCOLASTICA REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio dell Unione N. 21 del 30/04/2013 CAP.

Dettagli

Ministero della salute

Ministero della salute Ministero della salute Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Comune di Capannori Provincia di Lucca

Comune di Capannori Provincia di Lucca Allegato 1 Comune di Capannori Provincia di Lucca Regolamento Comunale per la disciplina dell orario di servizio e di lavoro 1 Premessa Il presente regolamento è approvato nel rispetto dei contratti vigenti.

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI A cura di Alessandra Gerbaldi 1 LA BUSTA PAGA NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO Di seguito si ipotizza il caso di un lavoratore, dipendente di azienda che applica

Dettagli

COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 21 DEL 01 MARZO 2013 OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI ART.1 C. 557 DELLA L.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che:

Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che: OGGETTO: Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Con la presente la sottoscritta impresa con sede in Via...::::: Informa

Dettagli

C I R C O L A R E. Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (CO.CO.CO.)

C I R C O L A R E. Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (CO.CO.CO.) COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell Umanità SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO C I R C O L A R E OGGETTO: Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127 Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012 POR FSE 2007 2013 Regione Siciliana Asse VII Capacità Istituzionale Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Dettagli

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time Decreto Part-time Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time ARTICOLO 1 Definizioni 1.Nel rapporto di lavoro subordinato l assunzione

Dettagli

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole sull'acquisizione, conservazione e perdita dello stato di disoccupazione, approvate

Dettagli

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento per l assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e D.P.R. n.

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento per l assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e D.P.R. n. COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento per l assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e D.P.R. n. 333/2000 Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 27 febbraio

Dettagli

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA ART. 1 - COMPITI DEL PERSONALE ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

DATI SUL CONTRIBUENTE ALLEGATO 1. DOMANDA per far valere agevolazioni speciali per i famigliari a carico nel calcolo informativo dell IRPEF per il

DATI SUL CONTRIBUENTE ALLEGATO 1. DOMANDA per far valere agevolazioni speciali per i famigliari a carico nel calcolo informativo dell IRPEF per il Anno di nascita Rapporto di parentela DATI SUL CONTRIBUENTE ALLEGATO 1 (nome e cognome del contribuente) (Codice fiscale) (dati sulla residenza: città, via, numero civico) (Posta elettronica) (CAP, denominazione

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GHISALBA (Provincia di Bergamo) Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 13/10/2014 REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 Sommario Art. 1 -

Dettagli