C.E.P.I.M.A CASSA EDILE PALERMITANA INTERSINDACALE MUTUALITÀ ED ASSISTENZA

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1 C.E.P.I.M.A CASSA EDILE PALERMITANA INTERSINDACALE MUTUALITÀ ED ASSISTENZA PALERMO, PROT. N Via Guglielmo Borremans, 17 - c.a.p Tel. (091) Fax Cod. Fisc cepima@tin.it circolare 1/2002 Alle Spett.li Imprese iscritte L O R O S E D I Oggetto: Nuovo modello DNLO - Adempimenti. Con riferimento alle nostre circolari 4/2001 del , 5/2001 del e alla ns.nota 837 del , e alla trasmissione del CD-Rom contenente la normativa casse edili e spiegazione del nuovo DNLO nazionale, con le quali si comunicava l adozione del nuovo modello, con la presente circolare, al fine di completare le informazioni e fornire ulteriori chiarimenti, di seguito elenchiamo tutti gli adempimenti dovuti nei confronti di questa Cassa a partire dal periodo di paga Ottobre ORARIO DI LAVORO L orario settimanale ordinario di lavoro resta fissato in 40 ore per tutto l anno. TRATTAMENTO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA, ACCANTONAMENTO CASSA EDILE 1. gratifica natalizia 10,00% 2. ferie 8,50% 1 18,50% La percentuale da accantonare è il 14,20%. Consequenzialmente durante il periodo di malattia o infortunio vanno calcolate le percentuali seguenti: malattia: dal 1 al 3 giorno 18,50% accantonato il 14,20% ,50% 14,20% ,50% 14,20% ,50% 14,20%

2 infortunio: ,50% 14,20% ,40% 5,70% 91 a guarigione 4,60% 3,60% CONTRIBUTI contributi da versare alla Cassa Edile ammontano complessivamente al 5,52% di cui 4,57% a carico dell azienda e 0,95% a carico del lavoratore. I contributi vanno calcolati sulla retribuzione presa a base ai fini dell ex art. D.L.244 (legge n.153 del ) e legge n.341 dell Vanno inoltre versate per le imprese associate ACEP-ANCE a) contributi associativi ACEP-ANCE - per le imprese associate ACEP 1,10% della retribuzione di cui sopra b) contributi associativi ANCE - per le imprese associate in altre province 0,90% della retribuzione di cui sopra Precisiamo che l imponibile su cui si calcolano i contributi è formato da: a) paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, E D R sia per le ore di lavoro ordinario sia per le ore festive retribuite; b) ferie, gratifica natalizia (18,50%) relative al lavoro ordinario, festivo, alla malattia ed all infortunio; c) trattamento integrativo di malattia ed infortunio, trattamento economico permessi (4,95%),straordinario, indennità varie, e quanto previsto dall ex art. DL.244 (legge 153 del ) e legge n.341 dell COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI Di seguito riportiamo quanto previsto dall art. 18 capo 7 della legge n.55 del L appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto. L appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all amministrazione o ente committente prima dell inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L impresa dovrà comunicare alla Cassa l inizio dei lavori,trasmettendo, completo in tutte le sue parti, l apposito modulo. Qualora l impresa non provveda, non potrà essere rilasciato certificato liberatorio. TRASFERTA Fermo restando l applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all operaio in trasferta dall erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della 2

3 circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l impresa dovrà iscrivere l operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l intero mese. L impresa ha facoltà di iscrivere l operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente. Nell ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell impresa per l operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti. Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Con riferimento all art. 18 della legge , n. 55, l impresa esecutrice di opere pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre l impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza. L impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta. In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell impresa o del committente, sulla base dell attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza. DICHIARAZIONI NOMINATIVE Le dichiarazioni nominative hanno periodicità mensile e dovranno essere inoltrate entro il 25 giorno successivo alla scadenza del mese di paga a cui si riferiscono. VERSAMENTI I versamenti dovranno essere effettuati entro il 25 giorno successivo alla scadenza del periodo di paga e le copie originali dei bollettini di c.c.p. o delle note bancarie dei versamenti dovranno essere allegate alla dichiarazione mensile (non sono considerate valide le copie fotostatiche). Sia le note bancarie che i bollettini di conto corrente postale dovranno riportare la esatta ragione sociale dell iscrizione alla Cassa, il numero di posizione, l anno e il mese a cui si riferisce il versamento. I versamenti dovranno riferirsi al singolo mese e pertanto non vanno cumulati più mesi o aggiungere altre somme(differenze altri mesi). Cogliamo l occasione per richiamare l attenzione delle imprese che i versamenti in nostro favore, dovranno essere effettuati esclusivamente presso le Banche sottoelencate, utilizzando i moduli forniti dalla Banca, comprensivi della copia per il beneficiario: BANCO DI SICILIA Ag.51 - ABI 1020 CAB c/c Via M.se di Villabianca, 27 - Palermo; CREDITO ITALIANO Ag.4- ABI 2008 CAB c/c 12025/00 Via Pacinotti, 16 - Palermo; BANCO DI SICILIA Ag.1- ABI 1020 CAB c/c

4 Via Leonardo da Vinci, 20 - Palermo; o a mezzo del c.c.p. n intestato a CEPIMA. Qualora l impresa volesse utilizzare il c.c.postale, dovrà fare richiesta dei modelli già predisposti a questa Cassa Edile. Per i versamenti effettuati in difformità a quanto sopra è chiaramente detto, la Cassa Edile declina ogni responsabilità e riterrà l impresa debitrice sino alla data in cui le somme versate non saranno accreditate in uno dei suddetti nostri conti correnti. Il mancato versamento entro il termine di cui prima, a norma del vigente Contratto Integrativo Provinciale, comporta a carico dell impresa inadempiente, il pagamento del contributo aggiuntivo al contributo Cassa Edile, da calcolarsi sulla stessa base imponibile nella seguente misura: 0,17% dal 1 al 30 giorno di ritardo 0,34% ,51% ,68% ,85% ,02% Qualora il ritardo superi i 180 giorni dal termine previsto per il versamento, sarà inoltre dovuto l interesse di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d Italia aumentato di un punto ed una penalità del 9% dell importo non versato. COMPILAZIONI ELENCHI Il nuovo modello DNLO nazionale modifica totalmente l impostazione dei vecchi modelli. Sarà trasmesso un unico modello mensile per tutti gli operai occupati dall impresa, indipendentemente dal numero dei cantieri aperti. La distinzione dei vari cantieri sarà descritta nel frontespizio del modello, e pertanto il versamento sarà unico, precisando che versamenti parziali saranno considerati acconti, e la posizione della ditta non regolare. Il modello è composto da due moduli: - il primo frontespizio o testata contiene nella parte superiore la descrizione dei cantieri aperti nel mese, la retribuzione imponibile ed altri dati (inizio,fine ecc..), necessari per il rilascio dei certificati liberatori( SAL,conto finale ecc..) Nella seconda parte gli imponibili salariali. gli accantonamenti ordinari, di malattia ed infortunio, i contributi, che vanno espressi per totale complessivo (5,52%), le quote associative solo per le imprese associate all ACEP-ANCE, il riepilogo ore. La somma delle singole retribuzioni imponibili dovrà coincidere con il totale imponibile contributivo. - il secondo elenco operai contiene i dati anagrafici degli operai, il livello, gli accantonamenti le ore( lavoro.malattia ecc...) ed altri dati di cui alcuni nuovi rispetto alla vecchia modulistica. Contiene anche, per gli operai ammalati od infortunati i periodi di malattia/infortunio e il rimborso delle integrazioni. E quindi ribadiamo che non dovranno essere piu trasmessi i modelli A e B, ma solamente le buste paga e le certificazione mediche, alligate al modello mensile (DNLO)a cui si riferiscono. Nell elenco degli operai non sono stati previsti campi relativi al luogo di nascita e all indirizzo, dovendo l operaio compilare e firmare apposito modulo (vedi allegato), che l impresa dovrà trasmetterci unitamente al modello mensile per tutti gli operai nuovi assunti nel mese. Avvertiamo che la mancata o errata compilazione anche di uno dei campi (vedi nota legenda allegata alla presente e DEMO precedentemente inviato) o l utilizzo di tabelle paga non aggiornate determinerà il blocco della dichiarazione, che non presa in considerazione, rende non regolare la posizione della impresa, e non consente l eventuale rimborso dell integrazione malattia/infortunio e il rilascio di certificazioni liberatorie. Tutti i campi asteriscati non vanno compilati. 4

5 IMPORTANTE Si rammenta che a partire dalla dichiarazione di dicembre 2001 gli accantonamenti dovranno essere espressi in EURO senza decimali(arrotondati per eccesso o per difetto). Lo stesso dicasi per il contributo unificato, pari a 5.52% e per le quote delle imprese associate all ACEP-ANCE, consequenzialmente anche i versamenti non avranno decimali. CERTIFICATI LIBERATORI Sempre in considerazione del modello unico mensile, tutti i certificati richiesti sia dalla impresa che dagli Enti Appaltanti o dalle SOA, potranno essere rilasciati solo in presenza di regolarità contributiva complessiva dell impresa alla data della richiesta o alla data del fine lavori o maturazione SAL, o ancora alla data celebrazione gara d appalto. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO 1 - MALATTIA 1,2 e 3 Giorno per malattia superiore a 7 giorni 0,500 1,2 e 3 Giorno per malattia superiore a 14 giorni 1,000 dal 4 al 20 giorno 0,330 dal 21 al 180 giorno 0,107 dal 181 al 270 giorno per le sole giornate non indennizzate dall INPS 0,500 per gli apprendisti per le giornate non indennizzate dall INPS 0, INFORTUNIO dal 4 al 90 giorno 0,234 dal 91 giorno in poi 0,045 L impresa per potere accedere al rimborso deve inviare alla Cassa Edile con periodicità mensile unitamente al modello DNLO fotocopia certificazione medica e busta paga, dalla quale risultino distintamente gli importi corrisposti per integrazione, per ciascun lavoratore interessato. Dovrà inoltre comunicare le coordinate bancarie o eventuale modifica, necessarie per l accreditamento del rimborso. Effettuate le necessarie elaborazioni con esito positivo, le somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso saranno bonificate entro i 30 (trenta) giorni successivi. Il pagamento del rimborso integrazione malattia/infortunio verrà sospeso in caso di mancato totale o parziale pagamento delle somme dovute alla Cassa Edile. La Cassa Edile è impegnata ad effettuare controlli, anche successivi alle operazioni di rimborso, per verificare la corretta ed effettiva attuazione di quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, secondo modalità stabilite dal Comitato di Gestione. Le imprese che dovessero arbitrariamente mettere a conguaglio somme corrisposte a qualsiasi titolo, con quanto dovuto alla Cassa Edile, danno luogo ad omissione di quanto contrattualmente dovuto alla Cassa stessa. In tale ipotesi la Cassa Edile procederà nei confronti delle imprese inadempienti, secondo le vigenti norme contrattuali e statutarie. Ribadiamo, altresì, quanto previsto con Accordo sindacale provinciale del 6 aprile 1994, a parziale modifica dell Accordo del giusta ns. circolare 148-2/ : A partire dal 1 gennaio 1994 l impresa che ha corrisposto i trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale, in attuazione della normativa stabilita nell allegato 8) dell Accordo nazionale , dovrà fare richiesta alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale Mutualità ed Assistenza (C.E.P.I.M.A.) di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori entro e non oltre mesi 6 (sei) dalla fine del periodo di paga cui la richiesta si riferisce, facendo pervenire la documentazione prevista al punto 2 lettere a - b - d - e del citato accordo provinciale

6 Pertanto, tenuto conto della riunificazione nello stesso modulo DNLO della richiesta di rimborso, il mancato invio delle dichiarazioni nominative, fa decadere il riconoscimento ed il rimborso delle somme da parte della Cassa Edile. CERTIFICAZIONE DI SERVIZIO Agli operai che ne facessero richiesta, quale documentazione necessaria per fruire delle assistenze previste in favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Palermo, l impresa dovrà adottare il seguente schema: ******************* Si attesta che il sig....nato il..., assunto il... è/è stato alle dipendenze di questa impresa presso il cantiere...sino alla data..., e che per lo stesso sono stati rispettati gli obblighi derivanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e dagli accordi nazionali e provinciali nei confronti di codesta Cassa Edile di Palermo - C.E.P.I.M.A.. data di rilascio timbro e firma dell impresa ******************* N.B.: le spettabili imprese sono pregate, nella trasmissione di tutta la corrispondenza e nelle note bancarie o nei c.c.postali utilizzati per i versamenti di trascrivere sempre il numero di posizione Cassa Edile, il codice fiscale e la partita IVA. N.B.: le spett.li imprese dovranno comunicare le coordinate bancarie, il n di c/c, la banca e l agenzia necessari per i rimborsi a loro favore, che saranno effettuati esclusivamente con bonifico. Gli uffici della C.E.P.I.M.A. sono a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento; fidando nella Vostra collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti. ORARIO DI RICEVIMENTO Lunedì ore 15,30-19 Martedì,mercoledì,venerdì e sabato ore 8, Si allega nuova tabella paga, legenda campi DNLO, modulo anagrafica operai, anagrafica ditta e anagrafica cantiere. 6

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