Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

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1 CONFINDUSTRIA AREA POLITICHE FISCALI FISCO Circolare Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale Premessa Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Riduzione lineare delle aliquote IRAP Modifiche alla disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d impresa Contrasto all evasione e destinazione dei proventi Termini per la compensabilità di crediti commerciali con debiti tributari Riduzione dei costi di riscossione e di alcune spese fiscali

2 2 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/2014 Premessa Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, contiene una serie di misure di carattere fiscale, tra cui spicca un intervento di riduzione del cuneo fiscale, effettuato tanto sul lato dei lavoratori dipendenti, mediante l erogazione di un sostegno monetario esente da imposte; quanto su quello delle imprese, con un taglio lineare delle aliquote IRAP. A queste misure di sgravio fiscale ha fatto da contropartita l inasprimento del prelievo sulle cosiddette rendite finanziarie, con l incremento dal 20% al 26%, dell aliquota delle imposte sostitutive e delle ritenute alla fonte su taluni redditi di capitale e redditi diversi. Inoltre, sono state apportate modifiche alle regole di versamento dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d impresa (stabilite nella L. n. 147/2013 cosiddetta Legge di Stabilità 2014) prevedendone il versamento in un unica soluzione, in luogo del versamento rateale originariamente concesso. Il provvedimento reca poi disposizioni di carattere programmatico relative al contrasto all evasione fiscale e alla destinazione dei proventi recuperati da tale attività; modifica la disciplina dei versamenti unici mediante F24; riduce alcune spese fiscali concesse in favore del settore agricolo e interviene in materia di scadenze temporali per la compensazione di crediti commerciali con debiti fiscali. Diamo di seguito illustrazione del contenuto del DL, ricordando che l iter di conversione in legge dello stesso è iniziato il 6 maggio u.s. presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato e dovrà terminare entro il 23 giugno Come di consueto, Confindustria seguirà attentamente il dibattito parlamentare sul provvedimento, proponendo gli interventi atti a garantire la necessaria tutela degli interessi delle realtà produttive. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati La misura concernente la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati (art. 1) è senz altro quella di maggior impatto finanziario tra quelle recate dal DL n. 66/2014. Essa si sostanzia in una sorta di retribuzione aggiuntiva (di seguito: bonus IRPEF ) a carico dell Erario che, nella generalità dei casi, sarà riconosciuta mensilmente dal datore di lavoro sostituto d imposta in favore di una vasta platea di lavoratori dipendenti (e assimilati) per i quali risultino soddisfatte le condizioni reddituali previste dalla norma. I sostituti d imposta provvederanno alla materiale erogazione del bonus IRPEF attingendo la provvista necessaria, fino a compensazione degli importi da corrispondere, dal monte complessivo delle ritenute su tutti i redditi di lavoro dipendente e in caso d incapienza su quello dei contributi previdenziali. In definitiva, i sostituti d imposta non sono quindi chiamati ad anticipare con proprie risorse il bonus - essendo lo stesso un debito dell Erario nei confronti dei dipendenti - ma semplicemente a compensare il credito che nasce in capo agli stessi sostituti per l erogazione del bonus con i debiti a titolo di ritenute, ovvero di contributi. Per tali ragioni la compensazione in questione non trova limite nella soglia, attualmente di euro, stabilita per le compensazioni dall art. 34 della legge n. 388/2000. L intervento, che nella forma prevista dal decreto legge in commento si rende applicabile per il solo 2014, precede nelle intenzioni del Governo Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 Circolare Agenzia delle entrate, 28 aprile 2014, n. 8/E Circolare Agenzia delle entrate, 14 maggio 2014, n. 9/E

3 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/ un azione strutturale di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente, che dovrà essere attuata con la legge di stabilità L Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i primi chiarimenti necessari per l immediata operatività del bonus con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014; dando successivamente risposta a numerosi quesiti interpretativi, nel frattempo pervenuti, con la circolare n. 9/E del 14 maggio Sul piano normativo, la modifica introdotta dall art. 1 del DL n. 66/2014 consiste nell aggiunta all articolo 13 del TUIR ( altre detrazioni ) del nuovo comma 1-bis il quale prevede che: qualora l imposta lorda determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e 50, comma 1, lett. a), b), c) c- bis), d), h-bis) e l) 1, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1 (del medesimo art. 13), è riconosciuto un credito che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a 640 euro, se il reddito complessivo non supera i euro; ovvero di importo progressivamente decrescente per redditi complessivi compresi tra e euro 2. Beneficiari del bonus sono quindi tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all art. 49 TUIR, con esclusione delle pensioni e degli altri assegni di cui al comma 2, lett. a), dello stesso articolo 3. La platea dei beneficiari è poi completata dai titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente previsti all art. 50 del TUIR ad eccezione di quelli indicati alle lettere e), f), g), h), ed i), per i quali, com è noto, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è preclusa la spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente. Come chiarito nella citata circolare 9/E (par. 1.3), rientrano tra i beneficiari anche i lavoratori che percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e di disoccupazione. Tali prestazioni in base all art. 6, co. 2, TUIR costituiscono, infatti, redditi della stessa natura di quelli sostituiti e sono state pertanto equiparate al reddito da lavoro dipendente. La stessa Agenzia ha inoltre chiarito che per la spettanza del bonus non è necessario che il dipendente sia anche fiscalmente residente in Italia; fermo restando però che il diritto al credito, qualora ricorrano le altre condizioni, viene meno se i redditi di lavoro non siano imponibili in Italia per effetto di convenzione contro le doppie imposizioni o altri accordi internazionali. Dato che il meccanismo di erogazione del bonus presuppone la presenza di un imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente, restano al Modifica normativa Soggetti beneficiari 1 Compensi percepiti la lavoratori soci di cooperative (lett. a); indennità e compensi percepiti a carico di terzi da lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazione dei sacerdoti (lett. d); prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124/1993 comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavoratori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). 2 Per redditi complessivi compresi tra 24 mila e 26 mila euro il credito spetta in proporzione al rapporto dato da 640 x 3 Come chiarito dall agenzia delle entrate, con circolare n. 9/E par. 1.5, il credito spetta invece per le somme percepite a seguito di sentenze di condanna per crediti da lavoro ex art 429, ultimo comma, cpc, equiparate ai redditi da lavoro dipendente dall art. 49, comma 2, lett. b) del TUIR

4 4 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/2014 momento esclusi dal beneficio i soggetti con reddito complessivo non superiore a euro (c.d. incapienti), per i quali la detrazione da lavoro dipendente annulla completamente l imposta lorda 4. Come si è visto, la norma subordina la spettanza del bonus non solo alla circostanza che l imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente sia maggiore della detrazione accordata dal comma 1 dell art.13 del TUIR, ma anche alla condizione che per l anno 2014 il reddito complessivo del soggetto non superi la soglia dei euro. A questo riguardo, la questione interpretativa più rilevante che la disciplina pone attiene ai criteri di verifica di tale soglia: dovendosi, in particolare, stabilire se a tali effetti rilevino i soli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo oppure tutti i redditi posseduti dal contribuente nel corso dell anno 2014, anche se non concorrenti alla formazione del reddito, in quanto soggetti a ritenuta a titolo d imposta o a regimi d imposta sostitutivi. Con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l Agenzia delle entrate, dopo aver chiarito che ai fini della verifica del limite reddituale per la spettanza del bonus assumono rilievo anche i redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d imposta, ha precisato che non assume rilevanza il reddito relativo all unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, conformemente a quanto stabilito al comma 6-bis dell art. 13 del TUIR. Successivamente, con la citata circolare 9/E, l Agenzia ha ulteriormente chiarito che agli effetti della verifica del limite di reddito deve tenersi conto anche dei redditi derivanti da locazioni assoggettate alla cedolare secca sugli affitti; ancorché detti redditi non concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile di periodo. Tale soluzione appare coerente con la disposizione contenuta all articolo 3, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011, ove viene fissato il principio secondo cui tali redditi assumono sempre rilievo per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Per converso, la stessa circolare n. 9/E ha chiarito, proprio rispondendo a una precisa richiesta di Confindustria, che ai fini in questione non assume invece rilevanza la c.d. retribuzione di produttività assoggettata ad imposta sostitutiva del 10% (commi , art. 1, L. n. 228/2012 e DPCM 22 gennaio 2013 e 19 febbraio 2014). Conseguentemente, il bonus spetterà anche al dipendente che proprio per effetto del salario di produttività superi la soglia dei euro. Ma il chiarimento della circolare di Agenzia consente soprattutto di far fruire del bonus anche i lavoratori dipendenti per i quali l assoggettamento a imposta sostitutiva del salario di produttività, determinando un abbattimento dell imposta lorda, avrebbe potuto generare una situazione di in capienza della stessa rispetto alla detrazione: cosicché, ipotizzando ad esempio un soggetto con reddito da lavoro dipendente pari a euro, di cui percepito a titolo di salario di produttività, l applicazione dell imposta sostituiva su tale somma non pregiudicherà il diritto al bonus, dato ai fini della verifica della capienza potrà farsi riferimento all imposta lorda virtuale che il soggetto avrebbe determinato sul reddito di lavoro includendovi anche la parte di retribuzione fruente del regime agevolato di tassazione. Ciò ricordato, va osservato che nessun altra eccezione è stata peraltro contemplata dall Agenzia delle entrate in riferimento ad altre tipologie di redditi non concorrenti alla formazione del reddito complessivo di periodo (ad e- Verifica dei requisiti reddituali Locazioni assoggettate a cedolare secca Retribuzione di produttività Altri redditi 4 Diversamente il bonus spetta nell ipotesi in cui l annullamento dell imposta (o l imposta negativa) derivi dalla concorrenza di ulteriori detrazioni (es. detrazioni per familiari a carico, ecc.)

5 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/ sempio, i redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d imposta o i redditi diversi soggetti ad imposta sostitutiva). Deve dunque ritenersi che al di fuori della fattispecie concernente i redditi da locazioni soggette a cedolare secca, per la verifica di spettanza del bonus, assuma rilievo esclusivamente il reddito complessivo lordo del contribuente relativo all anno Per quanto riguarda le modalità di calcolo della detrazione da lavoro dipendente, la richiamata circolare n. 9/E dell Agenzia delle entrate ha chiarito che i giorni per i quali il lavoratore non ha diritto a retribuzione, come nel caso di aspettativa senza retribuzione, non rilevano ai fini del computo delle detrazioni (come già precisato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 3/E del 1998); per converso, nessuna contrazione delle medesime si produce nei casi di articolazioni dell orario di lavoro: quali i casi di part-time verticale o orizzontale. Fermo restando che il credito è riconosciuto per l intero periodo d imposta 2014, i sostituti d imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR n. 600/1973 sono tenuti a riconoscerlo in via automatica, ripartendolo tra le retribuzioni erogate successivamente all entrata in vigore del decreto (24 aprile 2014) e a decorrere dal primo periodo di paga utile. Nella generalità dei casi, quindi, la prima rata del bonus sarà corrisposta a decorrere dal corrente mese di maggio, sebbene come chiarito dall Agenzia nella circolare 8/E potrebbero verificarsi slittamenti dovuti a questioni tecniche legate all aggiornamento delle procedure informatiche di erogazione delle retribuzioni. Il bonus, si ricorda, va ragguagliato alla durata del rapporto di lavoro dipendente (o assimilato) nel 2014; solo i soggetti beneficiari che hanno lavorato per l intero periodo agevolato riceveranno quindi il credito massimo (640 euro). Diversamente, per i rapporti di lavoro iniziati o cessati durante l anno, il bonus dovrà essere ragguagliato alla minor durata del rapporto. In pratica, un lavoratore che ha prestato la sua attività per l intero 2014 riceverà, avendone i requisiti, 640 euro ripartiti sui 245 giorni che compongono il periodo di erogazione (da maggio a dicembre 2014). A tale soggetto spetterebbero dunque 78,36 euro nelle mensilità composte da 30 giorni e 80,97 euro per i mesi di 31 giorni. L Agenzia delle entrate ha opportunamente precisato che per semplicità i sostituti potranno erogare un importo arrotondato di 80 euro per ciascuno dei mesi da maggio a dicembre 2014, senza dover ricorrere al computo preciso dei giorni. Nell ipotesi di un rapporto di lavoro di durata inferiore all anno, ad esempio dal 1 luglio al 31 dicembre 2014 (184 giorni), l importo da erogare in totale, a parità di altre condizioni, risulterebbe pari a 322,63 euro. Il bonus mensile dovrà essere determinato dividendo il credito spettante per 184 giorni e moltiplicando il risultato per i giorni di ciascun mese, cosicché, l importo mensile sarà pari a 54,35 euro per i mesi di 31 giorni e 52,60 euro per quelli di 30 giorni (ferma restando anche in questo caso, si ritiene, la possibilità di arrotondare a 53,71). I sostituti d imposta nel verificare la spettanza del credito ed il relativo importo da erogare devono tener conto esclusivamente dei dati reddituali e delle informazioni in loro possesso, facendo riferimento, in particolare, al reddito previsionale e alle detrazioni relative alle somme e ai valori che corrisponderanno entro l anno. L Agenzia delle entrate ha puntualizzato che è compito del beneficiario del bonus comunicare al sostituto informazioni circa la propria posizione reddituale, che possano rilevare ai fini riconoscimento del bonus stesso: ad esempio relative a redditi derivanti da altri rapporti di lavoro intercorsi nel 2014, di cui il sostituto non sia al corrente ovvero relative ad altri redditi imponibili. Calcolo della detrazione da lavoro dipendente Modalità di erogazione del bonus Adempimenti del sostituto e del beneficiario

6 6 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/2014 È il caso di ribadire quindi che il sostituto d imposta, una volta verificate sulla base dei dati di sua pertinenza le condizioni di spettanza del bonus, è tenuto ad erogarlo automaticamente, senza che possano essere ad esso addebitate particolari conseguenze collegate all indebita fruizione del bonus da parte del dipendente. Ciò trova conferma nelle precisazioni dell Agenzia delle entrate relative all ipotesi di soggetti titolari contestualmente di più di un rapporto di lavoro dipendente, che potrebbero beneficiare di una duplice erogazione del bonus da parte di due diversi sostituti (vedi circolare AdE n. 9/E, par. 2.3) In tali casi - precisa l Amministrazione il lavoratore è tenuto ad effettuare le necessarie comunicazioni al sostituto chiedendo, al venir meno dei requisiti reddituali, la cessazione dell erogazione ad entrambi ovvero, qualora il doppio rapporto non faccia venir meno il diritto al bonus, richiedendo la cessazione solo ad uno dei due sostituti. Come si è detto, per l erogazione del bonus il sostituto d imposta è autorizzato ad utilizzare, fino a capienza, l ammontare complessivo del monte ritenute disponibili in ciascun periodo di paga (si intendono quindi le ritenute a carico della totalità dei dipendenti, inclusi quelli che non hanno i requisiti per la fruizione del bonus) e per l eventuale differenza i contributi previdenziali dovuti nel medesimo periodo (si veda sul punto la Circolare INPS 12 maggio 2014, n. 60). Tali somme, pertanto, non andranno versate nei limiti delle quote utilizzate per erogare il bonus 5. L importo del credito riconosciuto ai lavoratori dovrà essere indicato dal sostituto nelle relative certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati (CUD 2015) con modalità che al momento non sono ancora state definite 6. Qualora il contribuente avente diritto al credito sia privo di un sostituto d imposta, sia perché percipiente somme erogate da un soggetto che non sostituto riveste tale qualifica, sia perché titolare di un rapporto di lavoro dipendente cessato prima del mese di maggio 2014, potrà esporre il credito direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2014, (con modalità che saranno chiarite nelle dichiarazioni del periodo in questione) ed utilizzarlo in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) ovvero richiederlo a rimborso. Nel caso in cui, nel corso dell anno 2014 abbia inizio l erogazione del bonus, ma successivamente vengano meno le condizioni di spettanza 7, il sostituto procederà al recupero trattenendo il relativo importo dalle somme erogate nei periodi di paga successivi a quello in cui è stata comunicata (dal dipendente) la decadenza del credito o comunque entro il termine per l effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Duplice erogazione Modalità di compensazione Assenza di sostituto d imposta Decadenza dal beneficio e recupero del bonus Essendo il lavoratore l unico responsabile di un eventuale indebita fruizione del bonus, qualora non comunichi per tempo al sostituto la non spettanza, 5 L Inps recupererà le somme non versate per l erogazione del credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto d imposta. 6 In caso di assunzioni nel corso del 2014 di lavoratori che abbiano già intrattenuto, nel medesimo anno, un altro rapporto di lavoro, il precedente datore di lavoro nel rilasciare il CUD relativo al periodo d imposta 2014 deve indicare il credito erogato, nonché quello maturato ma non erogato. In attesa del modello CUD 2015 tali importi devono essere indicati nelle annotazioni del modello CUD 2014 con codice ZZ. 7 Si evidenzia che il venir meno dei presupposti per la spettanza del credito può derivare sia da un aumento del reddito del percipiente oltre la soglia massima dei euro, sia per una diminuzione della retribuzione (es per una riduzione dell orario di lavoro) che renda incapiente l imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente.

7 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/ dovrà regolarizzare autonomamente la propria posizione senza incorrere in sanzioni, restituendo il credito con la presentazione della dichiarazione fiscale (730 o Unico) una volta ricevuti dal sostituto i modelli CUD 2015 per i redditi percepiti nel Riduzione lineare delle aliquote IRAP La riduzione del cuneo fiscale sul lato imprese consiste in un taglio lineare di circa il 10% delle aliquote IRAP per tutti i settori di attività economica (ad e- sclusione della pubblica amministrazione) che opererà in maniera strutturale a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e, nella generalità dei casi, a partire dal Ai fini della determinazione dell acconto con metodo previsionale del medesimo periodo d imposta, il comma 2, dell art. 2 del DL n. 66/2014, precisa, tuttavia, che dovranno essere utilizzate aliquote intermedie. Di seguito si riporta uno schema di sintesi delle variazioni intervenute: Aliquote previgenti (%) Nuove aliquote IRAP 2014 (%) Aliquote per l acconto IRAP 2014 (%) Generale/Ordinaria 3,90 3,50 3,75 Concessionari 4,20 3,80 4,00 Banche 4,65 4,20 4,50 Assicurazioni 5,90 5,30 5,70 Agricoltura 1,90 1,70 1,80 In concomitanza con l intervento di riduzione delle aliquote viene disposta la riduzione dall 1% allo 0,92 % della percentuale massima di variazione delle medesime concessa alle Regioni (ex art 16, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997).Viene altresì precisato che le eventuali variazioni già disposte dalle Regioni alla data di entrata in vigore del DL (24 aprile 2014) siano rideterminate facendo riferimento alle nuove aliquote introdotte. Modifiche alla disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria L articolo 3 del DL modifica, a decorrere dal 1 luglio 2014, la disciplina fiscale di taluni redditi di natura finanziaria e redditi diversi, innalzando dal 20% al 26% l aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli interessi, i premi e gli altri proventi indicati dagli artt. 44 e 67, comma 1, lett. da c-bis) a c- quinquies) del TUIR. Introduce, inoltre, con la stessa decorrenza, la possibilità di determinare plusvalenze e minusvalenze affrancando il valore di titoli e di altri strumenti finanziari con il versamento di un imposta sostitutiva del 20%.

8 8 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/2014 L incremento delle aliquote esclude i titoli pubblici ed equiparati (ex art. 31 del DPR n. 601/1973), le obbligazioni o altri titoli emessi dagli Stati inclusi nella white list (emanata ai sensi dell art. 168-bis del TUIR) nonché le obbligazioni emesse dagli enti territoriali di detti Stati. Tutte queste attività resteranno quindi soggette ad aliquota del 12.5%. Sono stati altresì esclusi dall incremento di tassazione i titoli di risparmio per l economia meridionale (introdotti dall art. 8, comma 4, del DL. n. 70/2011) che continueranno a scontare un aliquota pari al 5%. Ulteriori esclusioni sono state disposte con finalità di coordinamento con la disciplina comunitaria per gli interessi pagati da società italiane a consociate europee (aliquota al 5% ex art. 26-quater, comma 8-bis del DPR n. 600/1973) e per gli utili spettanti a società o enti soggetti ad imposta sul redddito in uno stato UE (o SEE incluso nella white list), che scontano l aliquota dell %. Infine, non subiranno l incremento neanche i risultati netti maturati dalle forme di previdenza complementare (di cui al D.Lgs. n. 252/2005) e gli utili corrisposti a fondi pensione istituiti nell UE (o SEE se white list), che resteranno pertanto soggetti ad aliquota dell 11%. Per effetto della variazione delle aliquote è stata modificata, portandola da un quarto a undici ventiseiesimi, la frazione del rimborso spettante ai soggetti non residenti che dimostrino di aver versato sugli stessi utili imposte all estero in via definitiva (art 27, comma 3, ultimo periodo, DPR n. 600/1973). Altre modifiche di coordinamento sono poi state effettuate per garantire la corretta applicazione delle imposte sostitutive nei regimi di tassazione del risparmio dichiarativo, amministrato e gestito, con particolare riferimento alle modalità di determinazione delle basi imponibili (si veda al riguardo l art. 3, comma 5 del DL). Le regole di decorrenza delle nuove aliquote sono fissate ai commi 6 e 7 dell articolo 3, DL n. 66/2014. Il comma 6 stabilisce, in particolare, che l aliquota del 26% si rende applicabile agli interessi i premi e ogni altro provento di cui all art. 44 TUIR divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all art. 67 TUIR realizzati a decorrere dal 1 luglio Il successivo comma 7 stabilisce ulteriormente che l aliquota del 26% si applica ai dividendi e proventi assimilati percepiti a decorrere dal 1 luglio 2014 e agli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti da depositi, conti correnti, obbligazioni e altri titoli maturati a partire dalla stessa data. Specifiche regole di decorrenza sono individuate per fattispecie particolari, come i contratti di pronti contro termine di durata inferiore ai 12 mesi, i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, le prestazioni pensionistiche complementari, le rendite vitalizie previdenziali, i redditi da partecipazione in OICR (e le plusvalenze derivanti da cessioni di tali partecipazioni). Per maggiori informazioni riguardo si rinvia in questa sede ai commi dell articolo 3 del DL. Con riferimento ai redditi diversi di cui all art. 67 TUIR, è stata prevista la possibilità di dedurre le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi (ex comma 1, lett. da c-bis) a c-quater)) dalle plusvalenze e dagli altri proventi (lettere da c-bis a c-quinquies dello stesso articolo) realizzati dopo il 31 giugno 2014, nelle seguenti proporzioni: per una quota pari al 48.08% per i risultati negativi realizzati al 31 dicembre 2013 e per il 76.92% per i risultati negativi realizzati dal 31 gennaio 2012 al 30 giugno Le medesime quote e gli stessi intervalli temporali valgono anche per la compensazione dei risultati negativi delle gestioni individuali di portafoglio ( ex art. 7 del D.lgs. n. 461/1997), su queste ultime la nuova aliquota del 26% Attività escluse Rimborsi per non residenti Regole di decorrenza Rilevanza dei differenziali positivi e negativi

9 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/ dovrà essere applicata ai risultati maturati a decorrere dal 1 luglio Restano fermi i limiti temporali all utilizzo dei risultati negativi di gestione ed il termine per il versamento ordinario dell imposta (art. 7, co.11, D.Lgs. n. 461/1997). L articolo 4, comma 15 del DL in commento introduce infine la possibilità, a decorrere dal 1 luglio 2014, di determinare le minusvalenze e le plusvalenze (ex art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR) affrancando, con il versamento di un imposta sostitutiva del 20%, il valore al 30 giugno 2014 di titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla medesima data. Devono ritenersi esclusi dall opzione dell affrancamento per espressa previsione normativa i titoli su cui non è stato disposto l incremento di aliquota (specificatamente le obbligazioni ed i titoli ex art. 31 del DPR n. 601/1973 e le obbligazioni di Stati white list e dei loro enti territoriali) mentre sono inclusi i titoli di risparmio per l economia meridionale. Non è altresì possibile affrancare il valore latente relativo alle partecipazioni in OICR (art. 67, co.1, lett. c-ter) TUIR). L imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 novembre In caso di risparmio amministrato il soggetto interessato all opzione deve comunicarla all intermediario entro il 30 settembre 2014 e quest ultimo provvederà a liquidare l imposta sostitutiva entro il termine ordinario, dopo averne ricevuto provvista dal contribuente. Per coloro che esercitano l opzione per l affrancamento la compensazione tra plusvalenze e altri proventi e minusvalenze, perdite e altri differenziali negativi, sarà possibile per una quota pari al 76.92% per i risultati negativi realizzati dopo il 30 giugno 2014 e in misura pari al 48.08% per quelli realizzati fino al 31 dicembre 2011 e non compensati in sede di applicazione dell imposta sostitutiva dovuta per l esercizio dell opzione. I primi 10 commi del successivo articolo 4 del DL 66/2014 agiscono in linea di continuità con le modifiche apportate dal precedente articolo 3 e recano per lo più interventi di coordinamento legislativo. In particolare vengono fatti salvi, in quanto compatibili, i decreti ministeriali attuativi emanati dal MEF il13 dicembre 2011 in materia di ritenuta ed imposta sostitutiva. Inoltre, sono stabilite esenzioni dalle ritenute e dalle imposte sostitutive per i proventi finanziari derivanti da quote o azioni di OICR (italiani, lussemburghesi storici, stranieri armonizzati e non armonizzati se UE e SEE) possedute dalle compagnie di assicurazione e posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. È opportuno segnalare che l art. 4 comma 2 abroga le disposizioni che affidavano agli intermediari finanziari il compito di applicare sui redditi di natura finanziaria provenienti dall estero e riscossi per conto di soggetti sottoposti a monitoraggio fiscale le imposte sostitutive e le ritenute a titolo d acconto sull intero ammontare dei flussi reddituali in entrata qualora il contribuente non abbia fornito informazioni rilevanti per la determinazione della base imponibile (art. 4, co. 2, DL n. 167/1990 e art. 13, co. 4, ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 44/2014 ). Alla luce della difficoltà insorte nell applicazione della normativa il Ministero dell Economia e delle Finanze, in accordo con l Agenzia delle entrate, aveva già provveduto a sospendere l applicazione delle norme con un comunicato del 19 febbraio u.s. Affrancamento mediante imposta sostitutiva ritenuta automatica sui flussi finanziari e- steri Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d impresa

10 10 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/2014 La legge di stabilità 2014 (commi , art. 1, L. n. 147/2013) ha introdotto la possibilità di rivalutare, in tutto o in parte, i beni d impresa e le partecipazione risultanti nel bilancio relativo al 2012 (e ancora presenti nel successivo bilancio relativo al 2013) - prevedendo che la rivalutazione contabile abbia obbligatoriamente rilevanza anche ai fini fiscali - a fronte del versamento di un imposta sostitutiva (del 16% per beni ammortizzabili e del 12% per beni non ammortizzabili). Gli effetti fiscali della rivalutazione sono riconosciuti a decorrere dal terzo periodo in cui la stessa viene effettuata; nella generalità dei casi, ovvero di e- sercizio coincidente con l anno solare, gli effetti fiscali della rivalutazione sono riconosciuti a decorrere dal periodo di imposta 2013 (terzo periodo di imposta successivo al 2013). In base alla disciplina originaria, era previsto che il versamento dell imposta sostitutiva avvenisse in tre rate annuali di pari importo e senza la corresponsione di interessi. In particolare, tali rate avrebbero dovuto essere versate in concomitanza con il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta 2013, 2014 e Il DL in commento è intervenuto sulla disciplina della rivalutazione modificando proprio la regola di versamento dell imposta sostitutiva. L art. 4, comma 11, del citato DL prevede infatti che l imposta sostituiva dovrà essere obbligatoriamente versata in un unica soluzione in occasione del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta A tale modifica, peraltro, non ha fatto seguito alcun cambiamento della decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione che quindi resta rinviata al periodo di imposta La modifica apportata introduce un evidente elemento di rigidità, che interferisce con scelte imprenditoriali già compiute facendo affidamento su un dettato normativo più favorevole. Considerando anche l attuale contesto di permanente crisi di liquidità per le imprese, l obbligo di versare in tempi brevi l intero importo dell imposta sostitutiva potrebbe indurre le stesse a rinunciare ad avvalersi della disciplina di rivalutazione (creandosi, in tal modo, alcune interferenze con la disciplina di bilancio). Per tale motivo, Confindustria ha già proposto che in sede di conversione del DL venga ripristinata l originaria regola di versamento rateale. Inoltre, è stata proposta anche la riapertura del termine di rivalutazione, la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel successivo bilancio relativo all esercizio 2014 e, inoltre, la possibilità di effettuare la rivalutazione con la sola valenza civilistica. Contrasto all evasione e destinazione dei proventi Il DL in commento stabilisce all art. 6 che, in attesa dell attuazione delle norme sulla stima dell evasione fiscale e sul rafforzamento dell attività di controllo contenute nella legge delega in materia fiscale (artt. 3 e 9 della legge n. 23/2014), il Governo dovrà presentare alle Camere, entro luglio 2014, un rapporto sulla realizzazione di strategie di contrasto all evasione e sui relativi risultati, ottenuti nel 2013 e nel 2014, nonché sui risultati attesi. Il rapporto dovrà fare riferimento tanto al recupero di gettito derivante dall accertamento di evasione fiscale quanto alla maggiore propensione all adempimento da parte dei contribuenti, dovuta all implementazione delle nuove strategie.

11 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/ Anche in base agli indirizzi che riceverà dalle Camere, il Governo dovrà poi stilare un piano d azione con ulteriori misure di contrasto il cui obiettivo sarà quello di ottenere maggior gettito nel 2015 per 2 miliardi di euro, rispetto alle somme ottenute nell anno Nel successivo articolo 7 del DL sono state stabilite nuove regole per la destinazione delle maggiori entrate della lotta all evasione fiscale. In particolare, il maggior gettito rinvenuto da tali attività e assegnato all Erario per un periodo di 5 anni dall art. 2 co. 36 DL n. 138/2011 manterrà tale destinazione solo fino all anno Le maggiori entrate strutturali da contrasto all evasione del 2013, valutate nel DEF in 300 milioni di euro l anno, saranno infatti destinate a copertura degli oneri del DL n. 66/2014. Termini per la compensabilità di crediti commerciali con debiti tributari Con l art. 39 del DL viene modificato l art. 28-quinquies del DPR n. 602/1973 relativo alla compensazione tra crediti commerciali certificati nei confronti della PA e debiti fiscali dovuti in base ad istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso. Viene così introdotta la possibilità di utilizzare i predetti crediti a prescindere dal periodo di maturazione per compensare le pretese tributarie. In precedenza, infatti, erano utilizzabili a tal fine solo i crediti commerciali maturati fino al 31 dicembre Anche per quanto riguarda le cartelle esattoriali, potranno essere compensate quelle notificate fino al 30 settembre 2013 e non più quindi fino al 31 dicembre 2012, come in precedenza previsto. Si segnala, tuttavia, che non viene previsto alcun allentamento del Patto di Stabilità interno per il 2014, che avrebbe consentito il pagamento di debiti di parte capitale, in particolare quelli derivanti dalle spese cofinanziate con fondi strutturali europei. Riduzione dei costi di riscossione e di alcune spese fiscali L art. 11 del DL incarica l Agenzia delle entrate di rivedere, con finalità di risparmio, gli accordi per la remunerazione degli intermediari del servizio di riscossione mediante F24 (banche, Poste, ecc). Con analogo obiettivo viene stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 2014, i versamenti mediante F24 (versamenti unici ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) siano effettuati esclusivamente tramite i servizi telematici dell Agenzia delle entrate, quando, a fronte di compensazioni, il saldo finale sia pari a zero. I versamenti devono essere effettuati con i servizi telematici dell Agenzia o di intermediari convenzionati (banche, Poste, ecc) anche quando il saldo sia superiore a mille euro, oppure quando, a fronte di una compensazione, e- merga un saldo positivo. Di conseguenza, i privati potranno presentare modello F24 in forma cartacea solo per importi inferiori a 1000 euro, mentre in tutti gli altri casi sarà necessario utilizzare i servizi telematici. L utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari (società di servizi, CAF, professionista, ecc) potrà operare anche per conto di soggetti terzi su delega di questi (ad esempio clienti) e con addebito su pro-

12 12 AREA POLITICHE FISCALI Le misure fiscali del DL n. 66/2014 pri strumenti di pagamento. Il delegante dovrà tuttavia autorizzare l intermediario per simili operazioni. In caso di inadempimento il delegante resterà comunque responsabile ad ogni effetto, pur potendo rivalersi sull utilizzatore delegato. Infine, il decreto contiene alcune norme tese alla riduzione delle c.d. spese fiscali, che interessano perlopiù il settore agricolo. In questa sede si segnala l introduzione (art. 22, co. 1) di nuove regole per la determinaziona della base imponibile per le attività di produzione e cessione di energia prodotta da biocarburanti e la previsione di un decreto interministeriale (dei Ministri dell economia, dell interno e delle politiche agricole e forestali) che individui, con criteri più restrittivi degli attuali, la lista dei comuni montani in cui i territori agricoli possano considerarsi esenti da IMU.

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