vivi è disciplinato dagli artt c.c., e può avere per titolo giuridico Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "vivi è disciplinato dagli artt. 2555-2562 c.c., e può avere per titolo giuridico Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme:"

Transcript

1 La cessione descrizione dell istituto La cessione d azienda è un contratto di compravendita, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, con il quale l imprenditore trasferisce il complesso aziendale (azienda o un ramo d azienda), contro un corrispettivo, in denaro, in quote o in azioni preesistenti di società (art del cod. civ.). La cessione è l'unica operazione straordinaria che non ha subito modifiche (sul fronte della regolmentazione civilistica) a seguito della riforma societaria Il trasferimento della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per atto tra vivi è disciplinato dagli artt c.c., e può avere per titolo giuridico la vendita, la donazione o la permuta. Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme: trasferimento della ditta (art. 2565); trasferimento del marchio (art. 2573); mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (art. 2112).

2 Le motivazioni della cessione (per il venditore) dismissione di un area di business non più strategica reperimento di liquidità riorganizzazione societaria (intragruppo) (per l acquirente - strategia di crescita c.d. esterna ) ingresso in nuovi settori diversificazione del portafoglio di business eliminazione di un concorrente possibilità di individuare e delimitare con precisione i contorni del ramo, escludendo passività potenziali e elementi patrimoniali non rientranti nel core business oggetto di acquisizione Le finalità della cessione la cessione d azienda dazienda consiste nel trasferimento della proprietà di un azienda: il corrispettivo è rappresentato dal pagamento di un prezzo. Oggetto del trasferimento deve essere un complesso di beni e risorse organizzati al fine della produzione di impresa; non costituisce cessione d azienda la cessione anche di una pluralità di beni che non configuri un coordinato sistema autonomamente in grado di esercitare tale attività. AZIENDA o Σomma singoli beni?

3 L azienda oggetto di cessione L azienda L identificazione della nozione di azienda risulta fondamentale per poter verificare il concretizzarsi o meno dell operazione di cessione d azienda ; tale qualificazione comporta, infatti, differenti conseguenze, sia di ordine civilistico, relativamente ai rapporti giuridici in essere, sia ai fini dell inquadramento fiscale agli effetti dell imposizione diretta e indiretta

4 L azienda oggetto di cessione NON NELL ACCEZIONE ECONOMICO-AZIENDALE Secondo l ottica aziendalistica il termine azienda è qui usato impropriamente; sarebbe stato più opportuno utilizzare il concetto di impresa: cessione di impresa. Ogni tentativo di forzatura volto ad inquadrare nella cessione d azienda il concetto aziendalistico di azienda porterebbe a definire i confini dell oggetto di trasferimento in senso molto ampio. SI L ACCEZIONE CIVILISTICA EX ART C.C. l Azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa L azienda come complesso (e non somma) di beni L azienda è definita dal legislatore civilistico come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio impresa», distinguendosi nettamente dai singoli beni che la compongono: il trasferimento di alcuni o della totalità di questi ultimi, infatti, non comporta automaticamente o necessariamente il contestuale trasferimento dell'azienda, che può invece proseguire perseguendo i suoi scopi con altri beni. L "azienda" non si identifica quindi con una semplice "somma" dibenidestinati all'esercizio dell'impresa, bensì con un complesso" organico di elementi funzionalmente idonei a conseguire lo scopo in vista del quale la combinazione fra essi è stata posta in essere: l azienda, più che essere l oggetto dell attività, rappresenta il «mezzo» col quale l'imprenditore esercita la propria attività economica.

5 L azienda come complesso (e non universalità) di beni Il «complessop dei beni organizzati dall'imprenditore» ricomprende la totalità delle «cose» dell'impresa, mobili o immobili, materiali o immateriali, che contribuiscono direttamente e complementarmente a realizzare la funzione unitaria e globale dell'azienda. Non è necessario che la titolarità dell'azienda coincida con la titolarità della proprietà. L'imprenditore che ha disponibilità, a vario titolo, dei beni aziendali organizza la produzione, dirige il complesso e si assume ogni rischio economico conseguente. Un bene non di proprietà non viene meno allo scopo unitario: la sua funzione, rispetto al complesso organico aziendale, è identica. Ne consegue direttamente la differenza rispetto al concetto di universalità dei beni mobili ( universitas rerum ), contemplata espressamente dall'art. 816 C.C.: l'azienda comprende beni collegabili all'imprenditore in forza di diritti reali e di godimento (proprietà, usufrutto, ecc...), ma anche in forza di forme contrattuali che ne garantiscono l'utilizzazione o la semplice disponibilità (locazione, leasing, ecc...), sussistendo l'azienda ogni qual volta tali beni, materiali o immateriali, siano collegati e coordinati per l'esercizio dell'attività d'impresa. L azienda e i rapporti giuridici Due opposte teorie si sono sviluppate giuridicamente in ordine alla "definizione" di azienda. LA TESI FUNZIONALE O ONNICOMPRENSIVA - Secondo i sostenitori i dll della tesi funzionale /onnicomprensiva, gli elementi costitutivi, quindi essenziali per la qualificazione giuridica dell'azienda e conseguentemente per il suo trasferimento, sono i beni in senso stretto unitamente ai rapporti giuridici il cui trasferimento è disciplinato dagli artt. 2555, 2559, 2560 c.c., nonché dall'art c.c. I fautori di tale tesi affermano che il mancato trasferimento dei rapporti di credito/debito esistenti impedirebbe il concretizzarsi della cessione d azienda. LA TESI ORGANIZZATIVA - Di diverso avviso sono i sostenitori della tesi "organizzativa", secondo i quali il tenore ltt letteralel dll' dell'art. t2555 c.c. non consente un'interpretazione t i estensiva dell'espressione "complesso di beni organizzati": ne consegue che i contratti, i crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta non fanno parte dell' azienda, trasferendosi solo per effetto del trasferimento di questa sempreché non sussistano pattuizioni diverse. Non sono pertanto considerati beni, e quindi non costituiscono parte essenziale dell azienda, i rapporti di credito e di debito regolati separatamente dagli artt. dal 2558 al 2560 c.c. nonché le prestazioni dei dipendenti (art c.c.).

6 L azienda e i rapporti giuridici LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - La Cassazione aderisce alla tesi c.d. organizzativa, oga atva, Laa cessione del "complesso dei beni organizzati ati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" si risolve nel trasferimento dell'azienda di cui la norma civilistica indicata nell'art C.C. definisce sinteticamente, ma efficacemente la nozione. Omissis Né, al fine di identificare l'oggetto dell'atto di trasferimento nell'azienda (o nel ramo) e non nei singoli beni è indispensabile la successione in tutti, o in alcuni, dei rapporti, creditori debitori esistenti. Questi "possono" essere in atto ma possono non esserlo, atteso che il complesso di beni finalizzati alla produzione e - quindi, l'azienda - resta tale anche sulla sola base della sua potenzialità produttiva, indipendentemente dalla esistenza, in capo al cedente, di rapporti creditori debitori. Affermazione, questa, consentita dalla stessa disciplina della successione nei contratti in caso di cessione dell'azienda (art C.C.). Conclusivamente, la connotazione qualificante ai fini che interessano la decisione del ricorso è la potenzialità produttiva dei beni trasferiti in un contesto organizzato dall'imprenditore per la produzione e trasferiti ad altro imprenditore per una produzione anche diversa purché il quadro organizzativo non sia dismesso. Le condizioni per la configurabilità dell azienda La cessione di un complesso aziendale deve avere ad oggetto un azienda o un suo ramo già formatosi in capo al cedente. L insieme dei beni trasferiti deve potersi qualificare, almeno potenzialmente, come complesso aziendale anche per il cessionario. L'esistenza dell'azienda deve essere verificata in relazione alla obiettiva attitudine dei beni organizzati dall imprenditore all'esercizio dell'impresa ovvero alla realizzazione delle finalità cui quella organizzazione tende.

7 Le condizioni per la configurabilità dell azienda Il trasferimento può riguardare l'intera azienda ovvero un solo ramo della medesima. Ai fini dell'esistenza esistenza di un trasferimento di azienda, infatti, non è necessario che tutti i beni aziendali siano trasferiti, essendo, invece, sufficiente che il complesso alienato risulti idoneo all'esercizio di un'impresa. Un complesso aziendale si configura tale anche se risulta necessario o opportuno, da parte dell'acquirente, procedere alla successiva integrazione dei beni componenti con altri fattori produttivi che consentano di ottimizzare lo svolgimento dell attività. Gli eventuali beni integrativi devono però essere di secondaria importanza: l'esercizio dell'attività imprenditoriale deve essere comunque possibile anche in mancanza di tali beni. Le condizioni per la configurabilità dell azienda Per poter essere definiti azienda (o ramo di azienda"), i beni oggetto di cessione devono essere legati da un rapporto di complementarietà finalizzata alla produzione: il giudizio di complementarietà dei beni, nel quadro della loro complessiva organizzazione finalizzata alla produzione, è un giudizio di fatto, da effettuarsi caso per caso.

8 Le condizioni non rilevanti E irrilevante la circostanza per cui l'azienda ceduta sia già stata utilizzata dal cedente per l'esercizio di un'attività d'impresa dimpresa. Non occorre il trasferimento della ditta unitamente all azienda. Non occorre la successione in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla cedente L attualità/effettività tti dll della gestione, requisito iit idi indispensabile per l'esistenza dell'impresa non è ritenuto necessario per la sussistenza dell'azienda. Non costituisce quindi condizione necessaria l esistenza dell avviamento inteso come qualità di un complesso aziendale funzionante. Le condizioni non rilevanti Non occorre che l'attività che l'acquirente intende svolgere coincida con quella precedentemente svolta dal venditore tramite il complesso aziendale oggetto di trasferimento; risulta invece indispensabile che il quadro organizzativo che avvince i beni trasferiti non sia dismesso dall'acquirente che deve quindi mantenere quel rapporto di complementarietà strumentale tra i beni finalizzato alla produzione.

9 Il contratto di cessione La forma del contratto di cessione L'art. 2556, co. 1, prevede che «per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda: devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto». In sostanza, la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam. Per alcuni beni, come gli immobili, i beni mobili registrati, i marchi, i brevetti, è richiesta la forma scritta ad substantiam. La forma scritta ad substantiam si ritiene necessaria, anche nel caso in cui l'immobile, elemento costitutivo dell'azienda, sia di proprietà di terzi locatori ed il contratto tt di affitto abbia durata ultranovennale. l Il secondo comma dell'art prevede che il trasferimento debba risultare da contratti in forma di atto pubblico odiscrittura privata autenticata che devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle imprese, nel termine di 30 gg. a cura del notaio rogante o autenticante. La forma scritta e il successivo deposito sono necessari per la pubblicità del contratto, e quindi per poter opporre ai terzi l'avvenuto passaggio di proprietà e non per la sua validità.

10 La forma del contratto di cessione È opportuno distinguere la forma prevista ai soli fini del contratto (scrittura privata) dalla forma prevista per la validità e l'opponibilità del trasferimento dei singoli beni dell'azienda, e dalla forma infine prescritta per l'iscrizione nel Registro delle imprese. Dal punto di vista procedurale si rileva che: per la società cedente la cessione d'azienda è un atto di straordinaria amministrazione; si ritiene dunque necessario verificare i poteri dell'organo amministrativo in relazione all'effettuazione della cessione. Se l'oggetto della cessione è l'intera azienda, e la cessione implichi modifiche tali da ravvisare la necessità di procedere al mutamento dell'oggetto sociale, la competenza è dell'assemblea dei soci, che, nelle società per azioni, delibereranno in assemblea straordinaria. con riferimento alla società cessionaria, sembra opportuno portare all'attenzione dell'assemblea dei soci eventuali progetti di acquisizione d'azienda nei casi in cui l'acquisizione medesima comporti sostanziali alterazioni nella struttura aziendale. L oggetto del contratto di cessione Non è richiesto che i beni oggetto di trasferimento siano dettagliatamente individuati. Occorre, invece, che il contratto individui inequivocabilmente nelle sue caratteristiche distintive l azienda oggetto di cessione. E pertanto opportuno precisare i beni che, nonostante il collegamento funzionale all azienda ceduta, rimangono eventualmente invece in capo al cedente. Nella prassi il più delle volte si procede ad una precisa elencazione dei beni oggetto di cessione (sotto forma di inventari, che vengono allegati all'atto di cessione), se non altro per delimitare aree di possibile contenzioso. Solitamente sono previste garanzie: per il pagamento dilazionato del corrispettivo per le eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell attivo per l eventuale contenzioso con l Amministrazione Finanziaria

11 Il contratto di cessione Rientra nella categoria dei contratti di compravendita della quale condividono la disciplina civilistica: possibilità di risolvere il contratto in caso di apprezzabile diminuzione di valore o inidoneità all uso (artt ss. c.c.) Possibilità di apporre la clausola arbitrale per la rapida definizione di un eventuale contenzioso tra le parti Il contratto di cessione deve essere redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la pubblicità consente di opporre ai terzi l avvenuto passaggio di proprietà p Il divieto di concorrenza L art. 2557, c.1, c.c., (norma derogabile) dispone che chi aliena l azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall iniziare una nuova impresa, che per l oggetto, l ubicazione ed altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. Si fa riferimento all idoneità, quindi anche al danno solo potenziale. La norma sottende un obbligazione di non fare ed è posta a tutela dell avviamento E oggetto di protezione non solo l area larea dell azienda al momento della cessione, bensì anche le espansioni (oggettive e spaziali) per cui è già stato predisposto un programma o che corrispondono ad una attività già virtualmente compresa nell azienda ceduta. Tale divieto non può essere esteso all'ipotesi di cessione di quote sociali (Cassazione, sent , n. 2669).

12 La successione nei contratti e il recesso L art. 2558, c.1, c.c., stabilisce che, se non è pattuito diversamente, l acquirente dell azienda subentra nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda stessa che non abbiano carattere personale. La norma introduce il principio dell automatismo del subentro del cessionario nei contratti relativi all azienda stessa, fatta salva, per giusta causa, lapossibilità di recesso (non retroattivo, secondo la dottrina prevalente) del contraente ceduto, dal momento in cui viene dichiarato. Non occorre il consenso del terzo contraente, richiesto invece dalla regola generale dell art c.c.; tuttavia è riconosciuto il diritto di recedere (art. 2558) dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, oggettivamente determinabile. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità sopra prospettata l'alienante è responsabile nei confronti del contraente ceduto per l'eventuale risarcimento del danno. La successione non opera in caso di patto contrario. La successione nei contratti e il recesso La giusta causa: si intende un pregiudizio che il terzo contraente può subire per effetto della cessione (ovvero il contratto non sarebbe stato concluso, o si sarebbe concluso con modalità diverse). In questo caso il terzo contraente deve dimostrare che, se avesse stipulato il contratto con il cessionario, lo avrebbe fatto a condizioni diverse o addirittura non lo avrebbe stipulato. Il principio di subentro nei contratti vale solo per i contratti a prestazioni corrispettive, per i quali le prestazioni non siano interamente adempiute da entrambe le parti; diversamente si hanno, a seconda dei casi, un debito ouncredito dell azienda ceduta, regolato a parte da apposite norme.

13 La sorte dei crediti L art c.c. dispone che, in relazione ai crediti ceduti, la cessione ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione; tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede l alienante. È possibile che le parti escludano tutti o parte dei crediti. In mancanza di una specifica pattuizione, ogni credito relativo all'azienda si trasferisce automaticamente al cessionario. Si rileva che è prassi comune elencare nell'atto di cessione i crediti che si trasferiscono ed è indispensabile precisare se, per i crediti ceduti, il cedente assuma o meno una garanzia sugli stessi. La sorte dei debiti L art c.c. dispone che l alienante non è liberato dai debiti inerenti all esercizio dell azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Quindi il venditore per il solo fatto di aver alienato l'azienda non è liberato dalle obbligazioni assunte. Il subentro dell'acquirente dell'azienda mediante l'accollo dei debiti (art e.e.) richiede il preventivo consenso del creditore. Per salvaguardare l acquirente, dei debiti del ramo o ceduti assieme al ramo risponde anche l acquirente, se risultano: inerenti l'azienda; sorti antecedentemente all'acquisto dell'azienda; evidenziati nelle scritture contabili. Il terzo che voglia far valere le proprie ragioni di credito nei confronti dell acquirente deve dimostrare l iscrizione del debito nei libri sociali. Come già per i crediti è bene elencare nell'atto di cessione anche i debiti in maniera analitica; sarà inoltre opportuno precisare che l'acquirente risponderà solo per i debiti ivi elencati, escludendo la responsabilità solidale per i debiti non specificati.

14 La successione nei contratti di lavoro I contratti di lavoro (art c.c.): in caso di trasferimento d azienda il rapporto di lavoro continua con l acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112, co. 1). La norma è inderogabile. Si evidenzia l obbligo in solido di cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (art. 2112, co. 2). L acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa acquirente (art. 2112, co. 3);. Il dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento (art. 2112, co. 1); Il trasferimento dell azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento (art. 2112, co. 4). Per i trasferimenti di aziende con più di 15 dipendenti, sono previsti obblighi informativi nei confronti delle organizzazioni sindacali. Con le procedure dettate dagli artt. 410 e 411 c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. I contratti di lavoro Comunicazioni sindacali (art. 47 L. 428/1990) Obbligo di informare le rappresentanze sindacali almeno 25 giorni prima dell operazione, per le aziende con più di 15 dipendenti Su richiesta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l alienante e l acquirente hanno l obbligo di avviare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni la consultazione si intende esaurita.

15 La successione nei contratti di locazione immobiliare I contratti di locazione immobiliare (art e 1594, c.1, cc c.c. e eart. 36, L , 7 n. 392 in tema di locazione degli immobili): il conduttore può cedere il contratto di locazione o sublocare l immobile, anche senza il consenso del locatore, purché unitamente all intera azienda, dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il locatore può opporsi entro 30 giorni e solo per gravi motivi Il locatore può agire nei confronti del cedente solo se il cessionario (nuovo conduttore) risulta inadempiente i (beneficio i della preventiva escussione) Trasferimento della ditta e del marchio Particolari norme sono disposte per il trasferimento della ditta e del marchio. Nello specifico: nel caso di trasferimento della ditta l'art c.c. stabilisce che la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. La norma vuole evitare che possa essere ingenerata confusione nei consumatori; nel caso di trasferimento del marchio, l'art c.c. dispone che «il marchio può essere trasferito o concesso», e inoltre dispone che «quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda». Il fine della norma è di salvaguardare la funzione distintiva del marchio, prevedendo la possibilità di inganno e di frodi circa la provenienza del prodotto da una costante fonte produttiva.

16 Il perimetro dell azienda Gli accordi ricognitivi Nella prassi negoziale per trasferire unità aziendali particolarmente complesse, il prezzo di vendita viene fissato il prezzo di vendita sulla base della composizione patrimoniale ad una certa data prevedendo nel contempo la ricognizione entro una scadenza prefissata, all atto dell immissione del cessionario nella effettiva disponibilità dell azienda trasferita. Il prezzo di vendita è così opportunamente conguagliato in relazione alla dinamica patrimoniale nel frattempo intervenuta

17 Gli accordi ricognitivi Nell atto di cessione viene definito il prezzo con riferimento ad un certo patrimonio netto, ma le parti si accordano nel senso di rettificare il prezzo stesso laddove - alla data dell immissione del cessionario nella gestione dell azienda - il valore del patrimonio stesso risulti effettivamente diverso da quello risultante dall atto iniziale. Qualora risulti una variazione del valore del patrimonio netto trasferito (e quindi del corrispettivo), l inventario sottoscritto dalle parti deve essere registrato entro 20 giorni dalla sua formazione, dando così origine al presupposto per un ulteriore prelievo ai fini dell imposta di registro o, nel caso contrario, all istanza di rimborso (entro 3 anni dal giorno del pagamento). Le valutazioni di cessione

18 La cessione d azienda : la valutazione Il corrispettivo, pur essendo fortemente influenzato dalla forza contrattuale delle parti, viene determinato sulla base di un bilancio straordinario che valuta l azienda come un insieme coordinato e funzionante, capace di produrre reddito. Si perviene quindi ad un valore economico, differente rispetto al valore risultante dal bilancio d esercizio (capitale di funzionamento) che invece non considera l avviamento in maniera opportuna. La valutazione del complesso aziendale (azienda o ramo d azienda) oggetto di cessione ha prevalentemente finalità interne La normativa civilistica, infatti, non prevede l obbligo della perizia estimativa, ad eccezione dell ipotesi di acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti - art bis. Cod. Civ. (concetto di azienda ) - dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. La perizia estimativa L alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato art bis c.c. In tal modo si evita l elusione della perizia - prevista per il conferimento d azienda - ove si voglia realizzare il medesimo risultato mediante l immediata cessione dell azienda ad una società neo-costituita.

19 Bilanci e scritture contabili Le rilevazioni contabili Il trasferimento degli elementi patrimoniali avviene a COSTI e COSTI, dopo le ordinarie scritture di assestamento relative al bilancio intermedio del ramo/azienda oggetto di cessione. Dall unitaria operazione di cessione scaturisce quindi un unico elemento differenziale: una plusvalenza (straordinaria), oppure una minusvalenza (straordinaria)

20 Le rilevazioni contabili Relativamente alle rimanenze di magazzino, si procede a: 1) assestare le rimanenze finali, sulla base dei principi civilistici del costo e della prudenza 2) registrare l uscita del magazzino, come per tutti gli altri elementi patrimoniali, al valore netto contabile. In tal modo l operazione di cessione non genera alcun risultato operativo: l effetto reddituale rimane correttamente nell area dei componenti straordinari Le scritture contabili della società cedente Diversi VARI CONTI APERTI ALLE PASSIVITA DELL AZIENDA (O RAMO) CEDUTO (inclusi i fondi rettificativi di poste attive) a Diversi. CREDITO V/CESSIONARIO MINUSVALENZA (SE <0).. a VARI CONTI APERTI ALLE ATTIVITA DELL AZIENDA (O RAMO D AZIENDA) CEDUTO a BENI IN RIMANENZA (ES MERCI) C/VENDITE a PLUSVALENZA (SE >0)....

21 Le scritture contabili della soc.cessionaria Diversi a VARI CONTI APERTI ALLE ATTIVITA DELL AZIENDA (O RAMO) per il valore già al netto dei fondi rettificativi Diversi. MERCI C/ACQUISTI. AVVIAMENTO. a VARI CONTI APERTI ALLE PASSIVITA DELL AZIENDA (O RAMO). a DEBITO V/CEDENTE. LA Esercitazione 55

22 Le cessioni: esercitazione La CEDI SFA intende cedere a terzi la propria azienda ad eccezione di talune poste evidenziate nel seguito. La cessione ha effetto al 1/7/2008 Si evidenziano, nel seguito, le scritture contabili del cedente e del cessionario 56 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE Situazione contabile alla data del 1/7/2008 CONTI SALDI DARE SALDI AVERE fabbricati ,00 f.do amm. fabbricati ,00 impianti ,00 f.do amm. impianti ,00 mobili e attrezzature ,00 f.do amm.mob.e attrezz ,00 automezzi ,00 f.do amm. automezzi ,00 clienti ,00 f.do sval. crediti ,00 crediti diversi ,00 cassa ,00 acquisti ,00 spese prest. servizi ,00 retribuzioni ,00 oneri sociali ,00 magazzino c/rim iniz ,00 spese diverse , oneri finanziari ,00 banche c/c passivo ,00 mutuo passivo ,00 fornitori ,00 debiti per TFR ,00 capitale sociale ,00 riserve ,00 vendite ,00 TOTALE , ,00 57

23 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE La CEDI SFA (cedente) dovrà procedere a: - 1) assestare il risultato infrannuale sulla base del principio di competenza economica; - 2) definire il prezzo di cessione dei beni; - 3) redigere il bilancio di cessione e determinare il valore dell'eventuale avviamento - 4) calcolare la plusvalenza di cessione - 5) chiudere i conti accesi alle attività e alle passività cedute. 58 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 59

24 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 60 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 61

25 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 62 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 1/7-31/12/2008 1/7-31/12/ /12/

26 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE L ires contempla la fiscalità corrente (e differita, in caso di rateizzazione della plusvalenza), in misura pari al 27,5% della plusvalenza realizzata 64 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE Seguono le scritture (31/12/2008): - chiusura dei conti accesi ai ricavi d esercizio DIVERSI a CONTO ECONOMICO - chiusura dei conti accesi ai costi d esercizio CONTO ECONOMICO a DIVERSI - determinazione del risultato d esercizio CONTO ECONOMICO a UTILE d ESERCIZIO. - chiusura dei conti accesi alle attività S.P.FINALE a DIVERSI - chiusura dei conti accesi al passivo DIVERSI a S.P. FINALE 65

27 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CESSIONARIO 66 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CESSIONARIO Magazzino c/acq. 67

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015 Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio

Dettagli

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE

Dettagli

Corso di Diritto Commerciale

Corso di Diritto Commerciale Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 Powered by PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Control Editing dott. Mario Passaretta Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa

Dettagli

LA CESSIONE E L AFFITTO

LA CESSIONE E L AFFITTO LA CESSIONE E L AFFITTO D AZIENDA Boni Dott. Francesco Govoni Dott. 1 2 - L azienda - La cessione di azienda: aspetti civilistici: - La forma del contratto - Il divieto di concorrenza INDICE La cessione

Dettagli

Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica. Dott. Francesco Masci

Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica. Dott. Francesco Masci Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica Dott. Francesco Masci Definizione Limitazione della nostra trattazione al conferimento d azienda o di ramo d

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

LA FUSIONE Aspetti contabili

LA FUSIONE Aspetti contabili Università degli Studi di L Aquila Facoltà di Economia Corso di Tecnica professionale A.A. 2010-2011 LA FUSIONE Aspetti contabili Lezione del 29 novembre 2010 1 Bilancio post fusione Bilancio di apertura

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

CESSIONE D AZIENDA ASPETTI CIVILISTICI. La nozione di azienda

CESSIONE D AZIENDA ASPETTI CIVILISTICI. La nozione di azienda CESSIONE D AZIENDA ASPETTI CIVILISTICI La nozione di azienda Art. 2555: complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (Art. 2082: è imprenditore colui che esercita in forma

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Metodologie e determinazioni quantitative d azienda

Metodologie e determinazioni quantitative d azienda Metodologie e determinazioni quantitative d azienda Conferimento (Cap. II) aspetti civilistici, economici, contabili e fiscali da G. Savioli (2008), Le operazioni di gestione straordinaria Lezioni della

Dettagli

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: CESSIONE DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: CESSIONE DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: CESSIONE DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA 1 Operazione di natura straordinaria che consiste nel trasferimento del complesso dei beni

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

(anno n e anno n+1) Anno N. 20/04 sottoscrizione da parte degli azionisti di 100.000 azioni del valore nominale di 10.

(anno n e anno n+1) Anno N. 20/04 sottoscrizione da parte degli azionisti di 100.000 azioni del valore nominale di 10. ESERCITAZIONE N 2 (anno n e anno n+1) In questa esercitazione, partendo dalla costituzione di una S.p.A., vengono eseguite le scritture continuative relative alle operazioni svolte durante l esercizio;

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO

LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO Capitolo 3 LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO a cura di Giuseppe Pogliani Capitale Sociale e Patrimonio Netto In precedenza si e notato che il Patrimonio Netto e uno specifico sottosistema delle fonti

Dettagli

L avvio di un attività

L avvio di un attività Le forme societarie e le Condizioni di Equilibrio Economico/Finanziario Le Forme Societarie L avvio di un attività Avviare un attività d impresa è un sogno di tante persone che, per proprie attitudini,

Dettagli

MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN onlus Sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6 Codice Fiscale 97747030019 NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO CHIUSO

MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN onlus Sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6 Codice Fiscale 97747030019 NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO CHIUSO MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN onlus Sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6 Codice Fiscale 97747030019 NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012 Signori associati, il presente documento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 375/E.. Roma 06 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 375/E.. Roma 06 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 375/E. Roma 06 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Interpello Alfa S.r.l. - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Trasformazione di azienda speciale in società

Dettagli

PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE

PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE Edmondo De Amicis Via C. Parenzo 16 ROVIGO Tel. 0425-21240 Fax 0425-422820 E-mail segreteria@itcrovigo.it Web www.itcrovigo.it C.F. 93028770290 C.M. ROIS008009

Dettagli

«VISION, STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì...

«VISION, STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì... «VISION, LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì... STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» Work Revolution è in grado di proporre soluzioni innovative per la gestione delle esigenze di Personale; nasce dall unione di

Dettagli

IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA

IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA Il trasferimento dell azienda ed il trattamento fiscale connesso alle molteplici forme che tale operazione può assumere 1 Modalità di passaggio dell azienda:

Dettagli

Roma, 28 gennaio 2009

Roma, 28 gennaio 2009 RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato

Dettagli

Il conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008

Il conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 Il conferimento Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 1 Agenda 21 febbraio: Aspetti generali, legali e valutativi 22 febbraio: Aspetti contabili e fiscali 2 Indice

Dettagli

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 108 10.04.2014 Natura contabile finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Nell'ambito delle problematiche di

Dettagli

I processi di acquisizione/utilizzo dei fattori produttivi pluriennali

I processi di acquisizione/utilizzo dei fattori produttivi pluriennali I processi di acquisizione/utilizzo dei fattori produttivi pluriennali azienda/fornitori circuiti: flussi fisico tecnici ed economici (in entrata) flussi monetari-finanziari (in uscita) settore fisico-tecnico

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

PCN 24 IAS 38 attività immateriali

PCN 24 IAS 38 attività immateriali PCN 24 IAS 38 attività immateriali 1 Art. 2424 B I 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 3) Brevetti industriali e di utilizzo di opere dell ingegno 4) Concessioni,

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 06/10/2005. PREMESSA E DEFINIZIONI

Dettagli

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CAPITALE IN SEDE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CAPITALE IN SEDE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CAPITALE IN SEDE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA IL CAPITALE LORDO IN SEDE DI ISTITUZIONE FASI DELL ISTITUZIONE: PROGETTO: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ, LOCALIZZAZIONE, CAPITALI

Dettagli

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHE COS E UN BILANCIO Il bilancio è un insieme di documenti che illustrano la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell impresa a tutti i soggetti interessati. CHI

Dettagli

INDIRIZZO ECONOMICO GIURIDICO CLASSE A017 - n. 2

INDIRIZZO ECONOMICO GIURIDICO CLASSE A017 - n. 2 INDIRIZZO ECONOMICO GIURIDICO CLASSE A017 - n. 2 l) Le riserve di capitale: a) costituiscono autofinanziamento per l impresa b) derivano da sottovalutazione di elementi dell attivo c) costituiscono una

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

20 giugno 2006 PRIMA PROVA MATERIE AZIENDALI TEMA I

20 giugno 2006 PRIMA PROVA MATERIE AZIENDALI TEMA I 20 giugno 2006 PRIMA PROVA MATERIE AZIENDALI TEMA I Il candidato proceda preventivamente ad illustrare sotto il profilo civilistico e fiscale le caratteristiche dell operazione di cessione d azienda. Successivamente

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Bilancio - Corso Avanzato

Bilancio - Corso Avanzato Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università

Dettagli

AFFITTO AZIENDA. a cura del Dott. Diego Boschiroli e del Dott. Francesco Monaco

AFFITTO AZIENDA. a cura del Dott. Diego Boschiroli e del Dott. Francesco Monaco AFFITTO AZIENDA a cura del Dott. Diego Boschiroli e del Dott. Francesco Monaco 1 ASPETTI CIVILISTICI } L affitto d azienda non ha una disciplina ad hoc NORME DEL CODICE CIVILE APPLICABILI : } L art. 2562

Dettagli

La gestione di beni strumentali

La gestione di beni strumentali La gestione di beni strumentali Obiettivi Conoscenza - Saper classificare le immobilizzazioni - Conoscere le problematiche relative all acquisizione, gestione e dismissione dei beni strumentali sotto il

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

L affitto d azienda: profili civilistici, contabili, Prof. Filippo Dami 5/11/2010 09:00 18:00. Villa Borromeo Sarmeola di Rubano (PD)

L affitto d azienda: profili civilistici, contabili, Prof. Filippo Dami 5/11/2010 09:00 18:00. Villa Borromeo Sarmeola di Rubano (PD) L affitto d azienda: profili civilistici, contabili, fiscalie giuslavoristici 09:00 18:00 Prof. Filippo Dami Una premessa Il contratto di affitto e l atto istitutivo di usufrutto d azienda Devonoessere

Dettagli

per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni.

per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Egregi Tesorieri, in questo elaborato vengono riportate alcune annotazioni pratiche e fiscali per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Auguri di buon lavoro Lion Giovanna Cobuzzi Tesoriere Distrettuale

Dettagli

4 - IL RISULTATO ECONOMICO E IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

4 - IL RISULTATO ECONOMICO E IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 4 - IL RISULTATO ECONOMICO E IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE Il conto economico, redatto con il supporto delle rilevazioni finanziarie e del prospetto di conciliazione, pone in evidenza un risultato economico

Dettagli

INDICE. Pagina 1 di 11 Economia e gestione delle aziende ristorative 2 Selezione a cura di Marcello Sanci

INDICE. Pagina 1 di 11 Economia e gestione delle aziende ristorative 2 Selezione a cura di Marcello Sanci INDICE LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE RISTORATIVE... 2 Il fabbisogno finanziario:concetto e problematiche... 3 Definizione di fabbisogno finanziario... 3 Le fonti di finanziamento... 3 Scelta tra

Dettagli

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi -

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - 71 - Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - Il Titolo 3 delle uscite è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. La contrazione di mutui a titolo oneroso

Dettagli

La contabilità generale

La contabilità generale La contabilità generale III classe ITC Prof. Luigi Trojano 1 Struttura SIA integrato SIA integrato Sottosistema Contabile raccoglie e coordina le informazioni riguardanti le operazione di gestione interna

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE

Dettagli

Seconda prima: aspetti contabili, caso pratico Pescara 16 dicembre 2015 Dott.ssa Raffaella Carosella

Seconda prima: aspetti contabili, caso pratico Pescara 16 dicembre 2015 Dott.ssa Raffaella Carosella AFFITTO D AZIENDA Seconda prima: aspetti contabili, caso pratico Pescara 16 dicembre 2015 Dott.ssa Raffaella Carosella 1 RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DEGLI OBBLIGHI DELL AFFITTUARIO Nell economia del rapporto

Dettagli

Il Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11

Il Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11 Il Principio della maturazione Anno Accademico 2010/11 Momento impositivo e definizione del presupposto oggettivo Ai fini Iva sia il momento impositivo sia il presupposto oggettivo (cessioni di beni e

Dettagli

Lezione 10. Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale

Lezione 10. Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale Lezione 10 Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale Conferimento È un operazione mediante la quale un soggetto (denominato conferente) trasferisce un azienda oppure un ramo aziendale (vicolo

Dettagli

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania Dalla pianificazione dell investimento all avvio dell attività imprenditoriale INVENTALAVORO JOB 2011 Catania, Le Ciminiere 14, 15, 16 dicembre 2011 LA PIANIFICAZIONE DELL INVESTIMENTO La creazione di

Dettagli

DOTT. STEFANO DELLA BELLA

DOTT. STEFANO DELLA BELLA Lecco, lì ventisette luglio duemilanove, ore 17.00 Ordine Dottori Commercialisti ed EC di Lecco Commissione Studi Societari Presidente dott. Diego Bolis Cessione e Conferimento d azienda Relatori: dott.

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

LE OPERAZIONI DELLA GESTIONE AZIENDALE SONO ALL ORIGINE DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI CHE DESCRIVONO L ATTIVITA DELL AZIENDA

LE OPERAZIONI DELLA GESTIONE AZIENDALE SONO ALL ORIGINE DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI CHE DESCRIVONO L ATTIVITA DELL AZIENDA LE OPERAZIONI DELLA GESTIONE AZIENDALE SONO ALL ORIGINE DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI CHE DESCRIVONO L ATTIVITA DELL AZIENDA IL TRATTAMENTO CONTINUATIVO E SISTEMATICO DEL FLUSSO INFORMATIVO CONSENTE L

Dettagli

ACQUISTO ED UTILIZZO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ACQUISTO ED UTILIZZO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISTO ED UTILIZZO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono: FATTORI PRODUTTIVI AD UTILIZZO PLURIENNALE «STRUMENTI» DEL PROCESSO PRODUTTIVO Le immobilizzazioni incorporano

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale

Dettagli

IL CONTRATTO RENT TO BUY : ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI CIVILI E FISCALI

IL CONTRATTO RENT TO BUY : ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI CIVILI E FISCALI IL CONTRATTO RENT TO BUY : ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI CIVILI E FISCALI a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale L'articolo 23 del decreto legge n. 133-2014,in vigore dal 13 settembre 2014

Dettagli

BOZZA. PATTI PARASOCIALI(rev.24/10) Tra. Il Comune di.., con sede in.., in persona di, a questo atto

BOZZA. PATTI PARASOCIALI(rev.24/10) Tra. Il Comune di.., con sede in.., in persona di, a questo atto BOZZA PATTI PARASOCIALI(rev.24/10) Tra. (di seguito definite congiuntamente come Parti e, singolarmente, come Parte ) Premesso che A) FARCOM Srl., con sede in (di seguito la Società ), è interamente partecipata

Dettagli

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c. SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice

Dettagli

L affitto d azienda: profili civilistici, contabili, Prof. Renato Camodeca 5/11/2010 09:00 18:00. Villa Borromeo Sarmeola di Rubano (PD)

L affitto d azienda: profili civilistici, contabili, Prof. Renato Camodeca 5/11/2010 09:00 18:00. Villa Borromeo Sarmeola di Rubano (PD) L affitto d azienda: profili civilistici, contabili, fiscalie giuslavoristici 09:00 18:00 Prof. Renato Camodeca IL TRATTAMENTO CONTABILE DELL AFFITTO D AZIENDA Prof. Renato Camodeca 09:00 18:00 AGENDA

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESONI AGEVOLATE AI SOCI La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere

Dettagli

Il Rent to Buy Aspetti contabili e disciplina fiscale: imposte dirette ed indirette. Dott.ssa Mariateresa Arcuri e Dott.

Il Rent to Buy Aspetti contabili e disciplina fiscale: imposte dirette ed indirette. Dott.ssa Mariateresa Arcuri e Dott. Il Rent to Buy Aspetti contabili e disciplina fiscale: imposte dirette ed indirette Dott.ssa Mariateresa Arcuri e Dott. Andrea Sfarra Dottori Commercialisti e Revisori Contabili Firenze, 07 maggio 2015

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 INFORMATIVA N. 229 18 SETTEMBRE 2013 IMPOSTE INDIRETTE LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 Art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 26, DL n. 104/2013 Nell ambito del Decreto c.d.

Dettagli

Commento al tema di Economia aziendale 2006

Commento al tema di Economia aziendale 2006 Commento al tema di Economia aziendale 2006 Il tema proposto per la prova di Economia aziendale negli Istituti Tecnici Commerciali è incentrato sulla gestione finanziaria dell impresa ed è articolato in

Dettagli

Esempio di determinazione delle imposte correnti

Esempio di determinazione delle imposte correnti Esempio di determinazione delle imposte correnti La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio X presenta il seguente conto economico: Conti Saldo dare ( ) Saldo avere ( ) Rimanenze iniziali di merci 55.000

Dettagli

Note di aggiornamento Luglio 2008

Note di aggiornamento Luglio 2008 G. Zagrebelsky - G. Oberto - G. Stalla - C. Trucco COMPENDIO DI DIRITTO Note di aggiornamento Luglio 2008 1. Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia 2. Indennità di espropriazione delle

Dettagli

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra bis

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

CONTABILITA GENERALE REGOLE PER LE REGISTRAZIONI CONTABILI SCRITTURE DI COSTITUZIONE

CONTABILITA GENERALE REGOLE PER LE REGISTRAZIONI CONTABILI SCRITTURE DI COSTITUZIONE CONTABILITA GENERALE 15 REGOLE PER LE REGISTRAZIONI CONTABILI E SCRITTURE DI COSTITUZIONE 3 novembre 2006 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 Contabilità Generale

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA ESAMI DI STATO DOTTORI COMMERCIALISTI II SESSIONE 2015 TEMI D ESAME PRIMA PROVA SCRITTA (18/11/2015) TEMA N. 1 Ammortamenti e svalutazioni con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, materiali e

Dettagli

CICLO DI GESTIONE CICLO DI GESTIONE

CICLO DI GESTIONE CICLO DI GESTIONE CICLO DI GESTIONE CICLO DI GESTIONE Entrate mezzi monetari e simili Entrate mezzi monetari e simili Finanziamenti Investimenti Trasformazioni Disinvestimenti Rimborsi o Remunerazioni Uscite mezzi monetari

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

DISCIPLINA DELL AZIENDA

DISCIPLINA DELL AZIENDA Prefazione alla seconda edizione....................... VII Prefazione alla prima edizione........................ IX Avvertenze................................ XIII PARTE PRIMA DISCIPLINA DELL AZIENDA

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 42 20.11.2013 Cessione d azienda Ripartizione dei valori, profili di competenza e modalità di tassazione Categoria: Bilancio e Contabilità Sottocategoria:

Dettagli

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata 27 20121 Milano. Codice fiscale 97475750150

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata 27 20121 Milano. Codice fiscale 97475750150 ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria Via Dell Annunciata 27 20121 Milano Codice fiscale 97475750150 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31 OTTOBRE 2008 In data odierna alle ore 15.00 a seguito

Dettagli

LE OPERAZIONI INTRAGRUPPO

LE OPERAZIONI INTRAGRUPPO LE OPERAZIONI INTRAGRUPPO Prof. Alessandro Zattoni Università Parthenope Le caratteristiche delle operazioni intragruppo Si definiscono intragruppo le transazioni economiche, riconducibili alla gestione

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

I contratti di gestione delle strutture alberghiere

I contratti di gestione delle strutture alberghiere 12/06/2013 il Contratti tipici: Contratti atipici: contratto di locazione di bene immobile contratto di affitto di azienda (alberghiera) contratto di gestione di azienda. alberghiera (c.d. contratto di

Dettagli