Pilastro Salute PROGRAMMA SICUREZZA DELLA PERSONA: Convenzione Linea Famiglia

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1 PROGRAMMA SICUREZZA DELLA PERSONA PER GLI ASSOCIATI Convenzione Linea Famiglia PROGRAMMA SICUREZZA DELLA PERSONA: RIMBORSO SPESE MEDICHE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA DIARIA DA RICOVERO ASSISTENZA Pilastro Salute

2 PAGINA VUOTA

3 NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Nota Informativa predisposta ai sensi e per gli effetti dell Articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private) ed in conformità con quanto disposto dalla Circolare Isvap n. 417/D del 28 settembre 2000 e n. 518 del 21 novembre INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA UBI ASSICURAZIONI S.p.A.: ha sede in ITALIA è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (Gazzetta Ufficiale del n. 62); ha sede legale in P.le F.lli Zavattari, MILANO. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso in cui l Aderente sia persona fisica, è data facoltà alle Parti di scegliere la legislazione applicabile. In questo caso UBI Assicurazioni S.p.A. propone la legislazione italiana, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. - Servizio Revisione Interna, P.le F.lli Zavattari, Milano - Fax reclami@ubiassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e l Aderente.

4 Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell art C.C. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO Durata del contratto Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro 60 giorni prima della scadenza pattuita, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma C.C. Periodi di carenza contrattuale per le assicurazioni malattie La garanzia, come previsto dall articolo titolato decorrenza della garanzia ha validità: dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio; dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per i danni conseguenti a malattie, salvo quanto specificato in appresso; dal novantesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per la garanzia invalidità permanente da malattia; dal centottantesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per le conseguenze di stati patologici noti all assicurato e dichiarati all Impresa; dal trecentesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Lo stesso articolo regola altresì il periodo di carenza relativamente ai casi di sostituzione, senza soluzione di continuità, di un contratto precedente riguardante gli stessi assicurati, ovvero di variazioni contrattuali. Dichiarazioni del contraente e/o assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima della sua sottoscrizione, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell assicurato in caso di sinistro, il recesso delle parti.

5 SOMMARIO DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MALATTIA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI NORME CHE REGOLANO I SINISTRI (NON APPLICABILI ALLA SEZIONE III - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA) ASSISTENZA ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

6 DEFINIZIONI Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato di seguito precisato: RELATIVE ALL ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO ASSICURAZIONE BENEFICIARIO CONTRAENTE FRANCHIGIA IMPRESA INDENNIZZO POLIZZA PREMIO RISCHIO SCOPERTO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. La garanzia prestata con il contratto di assicurazione. Il beneficiario delle prestazioni previste dalla presente polizza è l Assicurato. Tuttavia, se questi decede prima che le indennità o i rimborsi, già concordati o accettati, siano state pagate, l Impresa liquida agli eredi secondo le regole della successione legittima o testamentaria gli importi dovuti secondo le risultanze acquisite prima dell avvenuto decesso. Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Importo prestabilito per ogni sinistro da detrarre dalla somma indennizzabile a termini di polizza; numero di giorni immediatamente successivi a quello dell infortunio; percentuale di invalidità permanente che l Assicurato tiene a suo carico. UBI Assicurazioni S.p.A.. La somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. Il documento che prova l esistenza del contratto di assicurazione. La somma dovuta dal Contraente all Impresa. La possibilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell Assicurato. SPECIFICHE DELLA POLIZZA CARENZA CONVALESCENZA Intervallo di tempo che intercorre tra la data di effetto dell assicurazione e la validità delle garanzie assicurative, durante il quale le coperture non sono operanti. Periodo successivo al ricovero, stabilito e prescritto dal medico curante, per consentire il ritorno dell assicurato al suo stato di salute abituale. 2

7 DAY HOSPITAL/ DAY SURGERY GESSATURA GRANDE INTERVENTO INDENNITÀ GIORNALIERA INFORTUNIO ISTITUTO DI CURA MALATTIA NUCLEO FAMILIARE ASSICURATO QUESTIONARIO ANAMNESTICO RICOVERO SINISTRO SOMMA ANNUA ASSICURATA Degenza in istituto o casa di cura in regime esclusivamente diurno. L applicazione di apparecchio terapeutico di qualsiasi genere purché effettuato da parte di personale medico o paramedico. E considerata gessatura qualsiasi tecnica purchè equivalente che interessi i seguenti distretti anatomici, ai quali non è applicabile alcun mezzo di contenzione: scheletro costale; tratto sacro-coccigeo; bacino. Intervento chirurgico previsto dall elenco contenuto in polizza. La somma corrisposta dall Impresa per ogni giorno di ricovero in Istituto di cura. L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Struttura sanitaria pubblica o privata che, in base ad autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità, eroga prestazioni sanitarie. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. L indicazione nominativa in polizza di: coniuge o convivente more uxorio; figli minorenni; figli maggiorenni conviventi; altri familiari conviventi (genitori, fratelli, affiliati ed affidati). Il documento che descrive lo stato di salute degli Assicurati secondo le dichiarazioni da lui rilasciate ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile e che forma parte integrante della polizza. Degenza in Istituto di Cura comportante almeno un pernottamento. Agli effetti del conteggio dei giorni di ricovero, l accettazione e la dimissione sono considerati singoli giorni, indipendentemente dall ora in cui sono avvenute. Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia Assicurativa. Massimo esborso sostenuto dall Impresa per ciascuna annualità Assicurativa, qualunque sia il numero degli interventi chirurgici, dei ricoveri e di ogni altra prestazione prevista dalla Sezione II - Rimborso Spese di Cura. 3

8 STATO PATOLOGICO Ogni alterazione dello stato di salute conseguente ad infortunio o malattia. SPECIFICHE DELLE GARANZIE DI ASSISTENZA CENTRALE È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, OPERATIVA Milano, costituita da medici, tecnici, opertori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UBI Assicurazioni S.p.A. provvede per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato e che organizza ed eroga, con costi a carico di UBI Assicurzioni S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. PRESTAZIONI SINISTRO Sono le garanzie assicurative accordate dalla Centrale Operativa dell Assicurato. Verificarsi dell evento fortuito che determina la richiesta di assistenza da parte dell Assicurato per una delle prestazioni previste in polizza. 4

9 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto all Impresa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Direzione dell Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Proroga del contratto In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. 5

10 Art. 7 Legislazione applicabile e rinvio alle Norme di Legge Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge, fatta eccezione per le Norme contenute nell art del Codice Civile (Diminuzione del Rischio) e nell art del Codice Civile (Aggravamento del Rischio), che non si applicano all assicurazione malattia. 6

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MALATTIA Art. 8 Oggetto dell Assicurazione L Impresa, alle condizioni delle singole Prestazioni che seguono, se ed in quanto operanti, corrisponderà all Assicurato il rimborso di spese sostenute o un indennità in conseguenza di malattia o infortunio anche dovuto a colpa grave degli Assicurati stessi, compresi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva, resi necessari da infortunio. SEZIONE I Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Indennità giornaliera per ricoveri da malattia o da infortunio L Impresa, in caso di ricovero reso necessario da infortunio o malattia corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera convenuta per ciascun giorno di degenza, e per la durata massima di 300 giorni per anno assicurativo. Sono compresi i ricoveri in regime di Day Hospital, purchè di durata continuativa di almeno tre giorni. In caso di parto fisiologico, l indennità assicurata è corrisposta per un massimo di 14 giorni. Terapia intensiva Nel caso di ricovero in reparto di terapia intensiva, l indennità giornaliera verrà raddoppiata, limitatamente a periodo di permanenza dell assicurato in tale reparto. Gessatura In caso di infortunio che comporti l applicazione di gessatura, verrà corriposto per ciascun giorno di prescrizione dell apparecchio gessato, successivo alla dimissione o anche in assenza di ricovero un importo pari alla metà della Diaria da Ricovero, con il limite di 75 giorni per gli arti inferiori 25 giorni per gli arti distretti anatomici. Per questa garanzia non è operante la garanzia Diaria da convalescenza, successivamente alla rimozione dell apparecchio immobilizzante. Diaria da convalescenza da infortunio e/o malattia Qualora, all atto della dimissione dall Istituto di cura venisse prescritto un periodo di convalescenza, l Impresa corrisponderà per ogni giorno prescritto un indennità supplementare pari alla metà dell indennità assicurata, con il massimo di 120 per annualità assicurativa. La garanzia non è operante per le convalescenze prescritte a seguito di: casi di gessatura; ricoveri in regime di day-hospital. 7

12 SEZIONE II Art. 13 Art. 14 Rimborso spese di cura L Impresa, nei casi di ricovero ospedaliero in Istituto di Cura reso necessario da malattia od infortunio, rimborserà all Assicurato, nel limite della somma annua assicurata, le spese chirurgiche e ospedaliere come di seguito previsto: art. 14) Ricovero che comporti o meno intervento chiururgico; art. 19) Ricovero comportante intervento chirurgico previsto dalla tabella grandi interventi. Ricovero con o senza intervento chirurgico Nei casi di ricovero presso Istituto di cura, con o senza intervento chirurgico (compreso day-hospital), la garanzia comprende: Prima del ricovero le spese per gli accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell Istituto di Cura o dall ambulatorio, nei 90 giorni antecedenti il ricovero o l intervento chirurgico ambulatoriale; il trasporto dell Assicurato o di un accompagnatore in ambulanza all istituto di cura o ambulatorio o trasporto con aeromobile, il tutto entro il massimo di per ogni ricovero. Durante il ricovero le spese per onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento stesso; diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e protesici applicati durante l intervento; le spese relative al periodo di ricovero per assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami; le spese per rette di degenza; l assistenza infermieristica, per un periodo massimo di 90 giorni con il limite giornaliero di Post ricovero le spese sostenute per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche effettuate nei 90 giorni successivi al ricovero o all intervento ambulatoriale e con il limite del 2% della somma assicurata; trasporto per il rientro in ambulanza dell Assicurato e di un accompagnatore dall Istituto di cura o ambulatorio, o con aeromobile dall Istituto di cura ove sia avvenuto l intervento chirurgico entro il limite di per ogni ricovero; in caso di decesso dell Assicurato all estero, il rimpatrio della salma con il massimo di ; assistenza infermieristica a domicilio per un periodo che, cumulato con quello di ricovero, non superi 90 giorni e con il limite giornaliero di 7 60;

13 cure termali e relativi ricoveri conseguenti ad intervento chirurgico o infortunio (escluse le spese di natura alberghiera), entro 90 giorni dalla data di dimissione. L assicurazione è operante sino a concorrenza della somma assicurata annua indicata in polizza che deve intendersi quale unica disponibilità per periodo di assicurazione, per persona assicurata e per il coacervo di tutte le garanzie riportate in questo articolo. Nel caso in cui il periodo di assicurazione fosse inferiore all anno, la somma assicurata sarà ridotta in ragione dello stesso periodo. Analogamente saranno rapportati al periodo di assicurazione i limiti temporali previsti dalle analoghe prestazioni. Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Condizioni speciali donna L Impresa rimborsa le spese per le prestazioni sanitarie erogate durante il ricovero reso necessario da parto, nei seguenti limiti: nell ambito della somma assicurata in polizza per i casi di parto cesareo, aborto spontaneo o post-traumatico; entro il limite del 10% della somma assicurata per i casi di parto fisiologico (parto senza taglio cesareo). Neonati L assicurazione è estesa automaticamente ai figli nati durante il periodo di validità della polizza ed è operante fino alla prima scadenza annuale del contratto. Ciascun nuovo nato è garantito per una somma pari a quella più elevata prevista in polizza per i restanti assicurati. La garanzia non è operante per la cura di malformazioni, difetti fisici o malattie congenite. Spese ambulatoriali a seguito di infortunio La garanzia comprende il rimborso delle spese relative alle prestazioni ambulatoriali rese necessarie da infortunio e sostenute entro 90 giorni dall accadimento dell infortunio stesso. Somma integrativa in caso di ricovero per Grande Intervento In caso di intervento chirurgico previsto dalla TABELLA GRANDI INTER- VENTI, la somma annua assicurata (fermi restando i limiti previsti per le rette di degenza e per l assistenza infermieristica a domicilio) s intende aumentata del 50%, fermo restando che l Impresa non corrisponderà importo maggiore di per tutte le prestazioni previste dalla presente Sezione II. Limitazione ai soli Grandi Interventi (Valida solo se nel caso in cui la presente limitazione sia richiamata nel frontespizio di polizza). La garanzia è valida esclusivamente per i ricoveri che comportino un Grande Intervento. In questo caso la garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e non è operante l aumento di somma assicurata previsto dall art

14 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Trapianto di organi L Impresa, in caso di trapianto totale o parziale di organi reso necessario a seguito di malattia od infortunio (ad esclusione di quelli di cute aventi finalità estetiche e di quelli dei capelli), rimborserà sia le spese per prestazioni sanitarie sostenute dall Assicurato ricevente, sia quelle relative al prelievo sul donatore. Se questi è vivente, la garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relative al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico (onorari del chirurgo, dell equipe operatoria e materiale d intervento), cure, medicinali e rette di degenza. Inoltre, sono comprese le prestazioni sanitarie fuori ricovero effettuate nei 90 giorni prima e dopo il ricovero, compresi i trattamenti con anticorpi monoclonali e farmaci immunosoppressori mirati alla prevenzione del rigetto. Servizio Sanitario Nazionale L Impresa, qualora l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale (in forma diretta o indiretta), rimborserà le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico. Qualora l Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, avrà diritto ad una indennità per ogni giorno di ricovero pari a 7 60 e per la durata massima di 90 giorni per anno assicurativo. Anticipo sull indennizzo Qualora il ricovero in Istituto di Cura si protragga oltre 15 giorni, l Assicurato può richiedere un anticipo sulla liquidazione fino ad un massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa esibizione della relativa documentazione, anche provvisoria, dell Istituto di Cura. L anticipo delle spese può avere luogo qualora l ammontare delle stesse al momento della richiesta non sia inferiore a Anticipo deposito Qualora all atto del ricovero fosse previsto il versamento di un deposito, su richiesta dell Assicurato l Impresa metterà a disposizione tale importo, entro il limite della somma assicurata, a condizione che: non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro; sia presentata la documentazione dell istituto di cura che attesti: 1. la richiesta del deposito e il suo ammontare; 2. la presunta data del ricovero (che non potrà essere superiore a 30 giorni dalla richiesta dell anticipo). Tale anticipo verrà conguagliato in sede di liquidazione del sinistro, oppure recuperato dall Impresa nei casi di inefficacia della garanzia o di mancato ricovero entro i termini previsti. 10

15 Art. 24 Art. 25 Spese per l accompagnatore La garanzia comprende il rimborso delle spese di vitto e pernottamento dell eventuale accompagnatore nell Istituto di cura o, in caso di comprovata non disponibilità dell Istituto stesso, in una struttura alberghiera. La garanzia è prestata per un periodo massimo di 90 giorni e col limite giornaliero di Periodo di assicurazione di riferimento Qualora il sinistro si protragga oltre la scadenza annuale di polizza la garanzia mantiene la sua operatività fino all esaurimento del sinistro stesso, nell ambito della somma assicurata relativa all annualità in cui ha avuto inizio il ricovero o sia stato effettuato l intervento chirurgico ambulatoriale. Quanto sopra vale anche in caso di mancato rinnovo del contratto. CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide se richiamate sul frontespizio) Per le garanzie che seguono e salvo che non sia convenuto diversamente, resterà a carico dell Assicurato il 20% delle spese sostenute. Resta altresì confermato il limite massimo di esborso dell Impresa nell ambito della Somma Annua Assicurata (Definizioni). Qualora la garanzia fosse limitata ai soli Grandi Interventi Chirurgici (Art. 19) le prestazioni B, C ed D non sono operanti. A Accertamenti diagnostici di Alta Specializzazione L assicurazione, nel limite del 2% della Somma Annua Assicurata viene estesa al rimborso delle spese sostenute per i seguenti esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici, che non diano luogo a ricovero e sempreché prescritti dal medico curante: Tomografia assiale computerizzata (TAC) Risonanza magnetica nucleare (RMN) Scintigrafia Potenziali evocati Elettromiografia Angiografia (arteriografia, flebologia) Cateterismo cardiaco Ultrasonografia doppler Broncoscopia Esofagogastroduodenoscopia Colangiografia Clisma opaco a doppio contrasto Rettosigmoidoscopia Urografia Isterosalpingografia 11

16 Isteroscopia Linfografia L importo minimo di scoperto a carico dell Assicurato non potrà essere inferiore a B C Accertamenti diagnostici L assicurazione, nel limite del 2% della Somma Annua Assicurata, viene estesa al rimborso delle spese sostenute per: esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici diversi da quelli elencati nella garanzia Accertamenti Diagnostici di Alta Specializzazione ; onorari dei medici relativi a visite specialistiche che non diano luogo a ricovero e sempreché prescritti dal medico curante. L importo minimo di scoperto a carico dell Assicurato non potrà essere inferiore a Assistenza domiciliare per malattia senza ricovero L Impresa, nel limite del 2% della Somma Annua Assicurata, e a condizione che non vi sia stato ricovero ospedaliero, rimborserà le spese domiciliari attinenti l assistenza medica e paramedica (con esclusione delle medicine) alla quale l Assicurato abbia fatto ricorso al manifestarsi delle seguenti malattie: malattie dell occhio; malattie dell orecchio; malattie del naso; malattie della bocca; malattie della lingua; malattie della laringe; malattie dei bronchi; malattie dei polmoni; malattie delle pleure; malattie del cuore e del pericardio; malattie della aorta e della arteria polmonare; malattie dei medi e piccoli vasi; malattie della mammella; malattie della faringe, dell esofago, dello stomaco e del duodeno; malattie dell intestino; malattie del fegato e delle vie biliari; malattie del pancreas; malattie del peritoneo; malattie degli organi emopoietici e del sangue; malattie delle ghiandole endocrine; malattie del ricambio (metabolismo); disvitaminosi e carenze vitaminiche; malattie delle articolazioni, dei muscoli e delle ossa; malattie dell apparato urinario; malattie dell apparato genitale maschile; malattie infettive, tropicali e parassitarie; 12

17 malattie cutanee; malattie delle meningi; malattie dell encefalo limitatamente a quelle in cui sia rilevabile una alterazione anatomopatologica; malattie del midollo spinale; malattie dei nervi periferici; malattie pediatriche; ostetricia e ginecologia. La prestazione è accordata alla esclusiva condizione che l esplicito parere scritto e/o la diagnosi, sia stata formulata dal Medico di Base e/o da altra struttura posta a disposizione dell Assicurato dal Servizio Sanitario Nazionale. L importo minimo di scoperto a carico dell Assicurato non potrà essere inferiore a D Esami a scopo preventivo L Impresa, a decorrere dal secondo anno di validità della polizza, e in assenza di stati patologici, rimborsa le spese sostenute per le seguenti prestazioni: 13

18 UOMO (*) DONNA (*) Esami ematochimici ETA ANNI Esami ematochimici basali (Compiuti) basali Esami ematochimici ETA ANNI Esami ematochimici basali (Compiuti) basali Ecografia Addominale Ecografia Mammaria; Pap Test Esami ematochimici ETA ANNI Esami ematochimici basali (Compiuti) basali PSA; Ecografia Addominale; RX Torace Mammografia; Pap Test; Rx Torace Esami ematochimici ETA OLTRE 50 Esami ematochimici basali ANNI basali Ecografia Addominale; Ecografia Addominale; PSA; Rx Torace; RX Torace; Mammografia; Ecografia Prostatica; Ecografia mammaria; Coprocoltura Pap Test; Coprocoltura vaccinazioni (acquisto e somministrazione di sieri e vaccini a scopo profilattico); interventi mirati alla disassuefazione tabagica (supporti nicotinici e farmaci prescritti dal medico curante, agopuntura e altre pratiche medicalmente riconosciute, visite specialistiche) (*) AVVERTENZA. Gli accertamenti indicati possono essere eseguiti in più riprese, purchè in un lasso temporale non superiore a 30 giorni, decorsi i quali la presente garanzia non sarà più operante per l anno in corso. È facoltà dell Assicurato, fermi i termini sopraindicati, eseguire anche solo parte degli accertamenti previsti. Per Esami ematochimici basali si intendono : emocromo con formula - glicemia - got - gpt - gamma gt - creatinina totale - trigliceridi - colesterolo totale - esame urine completo. 14

19 La garanzia di cui al presente articolo è prestata fino a concorrenza di qualunque sia il numero di persone assicurate. A ciascuna di esse rimane a carico una franchigia assoluta di per il complesso di prestazioni eseguite secondo l avvertenza (*) sopraindicata. Qualora l Assicurato si avvalesse del Servizio Sanitario Nazionale, l Impresa rimborserà integralmente l importo del ticket, nel limite del massimale assicurato e senza applicazione di franchigia. E Massimale Unico per nucleo familiare La somma indicata in polizza deve intendersi quale unica disponibilità per il complesso delle prestazioni garantite alla Sezione II ed erogate nel corso di ogni annualità assicurativa a tutte le persone indicate in polizza. 15

20 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA SEZIONE III INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Art. 26 Art. 27 Art. 28 Oggetto dell assicurazione L Impresa in caso di Invalidità Permanente conseguente a malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto, corrisponde un indennizzo calcolato sulla base delle percentuali previste dall art. 28 che segue. Criteri di indennizzabilità L Impresa corrisponde l indennizzo a guarigione clinica avvenuta per le sole conseguenze dirette causate dalla malattia denunciata. Se la malattia colpisce una persona già affetta da altre patologie non è pertanto indennizzabile l aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesistenti. Le invalidità permanenti per malattia già accertate durante la vigenza di questo contratto non saranno ulteriormente valutate sia in caso di aggravamento che in caso di coesistenza con nuove invalidità per malattie insorte successivamente che verranno quindi valutate in modo autonomo. In caso di malattia neoplastica la valutazione dei postumi viene effettuata entro un anno dalla prima diagnosi indipendentemente dalla guarigione clinica. Se a giudizio del medico dell Assicurato e del consulente medico dell Impresa un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi della malattia e l Assicurato non vuole sottoporvisi, la valutazione dell invalidità permanente viene calcolata come se l assicurato si fosse sottoposto al trattamento. Liquidazione delle indennità La percentuale di invalidità viene accertata in un periodo fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n Nei casi di invalidità permanente non previsti dal suddetto Testo Unico la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Nessuna indennità spetta quando l invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale. Quando l invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% della totale l Impresa liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo la seguente tabella: 16

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