dal Capitolato Tecnico Sezione Aiuti Comunitari di AGEA - Art. 4 e dal Capitolato Tecnico Sezione Tesoreria di AGEA - Art. 4:
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- Patrizia Quaranta
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1 RISPOSTE AI QUESITI IN RELAZIONE AL BANDO DI GARA SIMAP2_ENTEAGEA F02-IT - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI BANCARI DELL'AGEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI BANCARI DELL'AGEA E DELL ISMEA - QUINQUENNIO BANDO INVIATO ALLA GUCE IL 13 OTTOBRE * 1. Determinazione del codice IBAN del beneficiario In relazione ai seguenti punti: dal Capitolato Tecnico Sezione Aiuti Comunitari di AGEA - Art. 4 e dal Capitolato Tecnico Sezione Tesoreria di AGEA - Art. 4: ( ) a) (...)Tali pagamenti devono essere eseguiti dalla Banca entro tre giorni lavorativi dalla data in cui i fondi vengono accreditati dalla Tesoreria Centrale dello Stato (Banca d'italia) sui conti correnti dell AGEA accesi presso la Banca. (...) Poiché a partire dal 1 gennaio 2008, l'iban (International Bank Account Number) ha sostituito le tradizionali coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto), la Banca si impegna a recuperare gratuitamente per AGEA, nota l intestazione del conto corrente e le coordinate bancarie che verranno comunicate da AGEA stessa, i codici utili al completamento del codice IBAN. (...) tenuto conto che: tra gli esistenti accordi ed infrastrutture interbancarie è la applicazione standardizzata Allineamento Elettronico Archivi, che consente l allineamento massivo degli archivi delle Aziende con quelli delle banche per quanto riguarda le coordinate bancarie (IBAN) dei beneficiari delle disposizioni di bonifico. Tale applicazione prevede che il soggetto debitore, di solito una Azienda, per il tramite di una Banca d Allineamento inoltri una richiesta di allineamento alla banca del beneficiario fornendo le coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto) e il nome/denominazione del beneficiario in proprio possesso. La banca del beneficiario, sulla base di tali informazioni, può rispondere positivamente, inoltrando i codici IBAN dei soggetti cui si riferisce la richiesta, ovvero respingere la richiesta medesima, comunicando la motivazione; l Articolo 74 Identificativi unici inesatti della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento - che dovrà essere recepita dalla legislazione nazionale dal 1 novembre 2009 in - stabilisce che: 1) Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all identificativo unico, l ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall identificativo unico. 2.) Se l identificativo unico fornito dall utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell articolo 75, della mancata esecuzione o dell esecuzione inesatta dell operazione di pagamento. attualmente è previsto che sarà obbligatorio l'utilizzo dell'iban come identificativo unico per l'esecuzione dei pagamenti SEPA regolamentati dalla predetta Direttiva; alla data odierna, l uso dell IBAN nei pagamenti domestici non è obbligatorio, ma in caso di sua assenza il bonifico è penalizzato da una commissione aggiuntiva a carico del soggetto ordinante; Pagina 1 di 10
2 si chiede al Vs. spettabile Ente di: confermare che la Banca - nel caso di disposizioni di pagamento conferite prive dell IBAN o con un codice IBAN formalmente errato non debba dare corso alle disposizioni ma debba limitarsi a segnalare all Ente, nei modi concordati, i dettagli delle disposizioni non eseguite per i predetti motivi; indicare quale comportamento debba adottare la Banca - nei confronti dell Ente - nel caso in cui, per motivi non dipendenti dalla Banca, non fosse possibile acquisire in modo certo l IBAN del beneficiario; confermare che, successivamente all entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione della predetta Direttiva 2007/64/CE, la Banca sarà manlevata nel caso di pagamento eseguito utilizzando (quale identificativo unico ) l IBAN indicato dalla banca del beneficiario con le modalità fissate dalle regole pro-tempore adottate dal sistema bancario. RISPOSTA AGEA: o si conferma o in questo caso la Banca comunicherà all AGEA le motivazioni della mancata acquisizione dell IBAN o con l entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento della Direttiva 2007/64/CE le disposizioni ivi contenute diverranno automaticamente applicabili. 2. Antergazione della valuta da riconoscere al beneficiario di bonifico Premettendo che la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento - che dovrà essere recepita dalla legislazione nazionale dal 1 novembre 2009 stabilisce che: all Articolo 69 Operazioni di pagamento su un conto di pagamento : ( ) 2) Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la data valuta e renda disponibile l importo dell operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i fondi, conformemente all articolo 73. ( ) all Articolo 73 Data valuta e disponibilità dei fondi : ( ) 1) Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l importo dell operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 2) Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l importo dell operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto. ( ) rendendo di fatto impossibile l esecuzione di bonifici con valuta prefissata per il beneficiario antergata rispetto alla data di disposizione, si chiede al Vs. spettabile Ente di voler verificare e prendere atto della non applicabilità di quanto segue (a partire dalla data in cui sarà vigente l obbligatorietà di esecuzione dei bonifici secondo i dettami della predetta Direttiva): Pagina 2 di 10
3 dalla Convenzione ISMEA Art. 6 Modalità di esecuzione dei pagamenti termini perentori: ( ) Tali pagamenti devono essere eseguiti dalla BANCA entro due giorni lavorativi dalla data di disposizione sui conti correnti dell ISMEA accesi presso la Banca. La valuta sul conto corrente dei beneficiari deve essere dello stesso giorno dell atto di disposizione ovvero in data diversa esclusivamente se richiesto da Ismea, senza oneri aggiuntivi. (...) dal Capitolato tecnico ISMEA Sezione Tesoreria 4. Modalità di esecuzione dei pagamenti quantitativi di riferimento: ( ) a.) accreditamento sui conti correnti bancari e/o postali dei beneficiari Tali pagamenti devono essere eseguiti dalla Banca entro il giorno lavorativo successivo alla data di emissione dell ordinativo, ovvero in cui i fondi vengono accreditati dalla Tesoreria Centrale dello Stato (Banca d Italia) La valuta sul conto corrente dei beneficiari deve essere dello stesso giorno dell atto di disposizione. Su richiesta dell ISMEA deve essere prevista valuta antergata a costo zero (senza che vengano applicate ulteriori commissioni bancarie). ( ) ciò in quanto dalle clausole citate si evince la richiesta del Vs. spettabile Ente di poter disporre - a discrezione dell Ente stesso di una libera antergazione della valuta delle disposizioni (che per quanto testé esposto risulterebbe in conflitto con i dettami della citata Direttiva). Qualora, e se, le norme imperative di legge non consentano le operazioni richieste, la convenzione sul punto perderà efficacia. 3.Tassi di riferimento In relazione ai seguenti punti: Dal Capitolato d oneri AGEA ISMEA Art. 8 Modalità di assegnazione dei punteggi: ( ) a. OFFERTA ECONOMICA: da 0,00 a 70,00 punti. Il suddetto punteggio viene ripartito tra le seguenti voci; 1. tasso di interesse creditore da indicarsi in punti di scostamento (+ o -) rispetto al tasso di riferimento EURIBOR 365 a tre mesi 2. rispetto al tasso di riferimento EURIBOR 365 a tre mesi 3. rispetto al tasso ufficiale di riferimento EURIBOR 365 a tre mesi, sui mutui che l ISMEA riterrà d accendere ( ) Dal Capitolato d oneri AGEA ISMEA Art. 9 Modalità di presentazione delle offerte pag. 10: ( ) L offerta deve riportare: 2. tasso di interesse creditore da indicarsi in punti di scostamento (+ o -) rispetto al tasso di riferimento EURIBOR 365 a tre mesi; 3. tasso di riferimento EURIBOR 365 a tre mesi; 4. tasso di riferimento EURIBOR 365 a tre mesi, su mutui che l ISMEA riterrà d accendere; ( ) Pagina 3 di 10
4 Dalla Convenzione ISMEA Art. 13 Operazioni a credito ed a debito: ( ) Sulle somme giacenti nei suddetti conti dovrà essere riconosciuto un tasso di interesse creditore pari a in (più o meno) rispetto al tasso EURIBOR. ( ) Dalla Convenzione ISMEA Art. 19 Mutui richiesti dall ISMEA: ( ) alla Banca competerà un tasso d interesse variabile pari a % in (più o in meno) rispetto al tasso EURIBOR 365 a tre mesi. Il tasso Euribor a tre mesi sarà quello equivalente determinato con il divisore 365 (366 per anno bisestile) ed è inteso come la media aritmetica semplice, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi interbancari EURIBOR 365 a tre mesi pubblicati su Il sole 24 Ore relativi al mese precedente la decorrenza di ciascuna rata (sia di ammortamento che di preammortamento) con effetto sulla rata medesima. ( ) si chiede al Vs. spettabile Ente di specificare quale sia il tasso di riferimento da utilizzare nella presentazione dell offerta economica: EURIBOR; EURIBOR 365 a 3 mesi. Il tasso di riferimento da utilizzare nell offerta economica è l EURIBOR 365 a 3 mesi. 4.Comunicazione ad ISMEA degli esiti dei pagamenti emessi/eseguiti e/o incassi avvenuti In relazione ai seguenti punti: Da Capitolato Tecnico ISMEA Art. 6 - Comunicazione ad ISMEA degli esiti dei pagamenti emessi/eseguiti e/o incassi avvenuti : ( ) Entro due giorni dall avvenuta esecuzione dei pagamenti, siano essi pagamenti originari o riemissioni, la Banca deve rendere disponibili sul suo sistema informativo e trasmettere all ISMEA, tramite rete telematica utilizzando i tracciati standard CBI (flusso informativo CMM Cash Management Multibanca ), i dati relativi alla emissione dei pagamenti ordinati da ISMEA con l indicazione dello stato di ogni singolo pagamento. (...) Dalla Convenzione ISMEA Art. 7 Comunicazioni sui servizi collegamento telematico: ( ) La BANCA utilizzerà sempre lo stesso tracciato record per l interscambio di dati sia che trattasi di pagamenti, sia che trattasi di incassi. I tracciati record dei flussi informativi: su supporti magnetici supporti magneto-ottici su file magnetici trasmessi via rete di telecomunicazione, prodotti da ISMEA e trasmessi alla Banca, contengono le informazioni di dettaglio relative ai pagamenti e/o agli incassi da utilizzarsi per l'invio della comunicazione ai beneficiari. Eventuali modifiche dei tracciati record devono essere concordate tra le parti e, comunque, devono essere compatibili con le procedure informatiche già operative e/o modificate successivamente alla stipula della presente convenzione nell ambito del Sistema Informativo dell ISMEA. ( ) ( ) Eventuali modifiche dei tracciati record devono essere concordate tra le parti e, comunque, devono essere compatibili con le procedure informatiche già operative e/o Pagina 4 di 10
5 modificate successivamente alla stipula della presente convenzione nell ambito del Sistema Informativo dell ISMEA. ( ) si chiede al Vs. spettabile Ente di: confermare o meno che - per tutti i flussi scambiati tra ISMEA e la Banca - gli standard applicativi di comunicazione informatica saranno quelli del Corporate Banking Interbancario (CBI), come si evince dal Capitolato Tecnico; specificare cosa si intenda per flusso informativo CMM Cash Management Multibanca, in quanto tale denominazione non è contemplata dagli standard del CBI; verificare la fattibilità di utilizzare sempre lo stesso tracciato record per l interscambio di dati sia che trattasi di pagamenti, sia che trattasi di incassi in quanto il CBI differenzia sostanzialmente i tracciati record dei pagamenti da quelli degli incassi e, nel loro rispettivo ambito, tra le disposizioni e gli esiti confermare che si ritiene sottinteso che, in caso di variazione degli standard applicativi del CBI, sia la Banca che l Ente sono tenuti ad adeguareconseguentemente a tali variazioni - i propri sistemi informativi ed i tracciati record utilizzati per lo scambio delle informazioni. RISPOSTE ISMEA: E confermato che gli standard applicativi di comunicazione informatica relativi a tutti i flussi scambiati tra Ismea e la Banca saranno quelli del Corporate Banking Interbancario (CBI) ; L Istituto richiede di avvalersi anche del servizio di CMM Cash Management Multibanca per la fruizione on line delle informazioni e dei servizi; I flussi per i tracciati record dei pagamenti e degli incassi sono differenziati per tipologia secondo lo standard CBI; In caso di variazione degli standard applicativi del CBI che richiedessero l adeguamento dei tracciati record utilizzati per lo scambio delle informazioni, questi ultimi devono essere concordati tra le parti; devono essere compatibili con le procedure informatiche già operative e/o modificate successivamente alla stipula della convenzione nell ambito del Sistema Informativo dell ISMEA. Qualsiasi costo aggiuntivo necessario agli adeguamenti applicativi sarà a carico dell Istituto Tesoriere. 5.Modalità di emissione dei MAV di ISMEA Dalla Convenzione ISMEA Articolo 11 - Modalità di riscossione delle rate di prezzo dovute da terzi all ISMEA ( ) L ISMEA, per le rate di prezzo da incassare da terzi, consegnerà, almeno 60 giorni prima della scadenza, alla Banca su supporto cartaceo, fatta salva diversa pattuizione, l elenco delle somme da incassare specificando: (...); (...) Il Tesoriere si impegna a spedire ai destinatari indicati, tramite raccomandata, avviso di pagamento MAV (postale e/o bancario) entro 15 giorni dalla ricezione dell elenco. ( ) Pagina 5 di 10
6 Dal Capitolato Tecnico ISMEA Articolo 9 Gestione delle entrate e delle attività istituzionali (...) 9.1. Gestione delle entrate (emissione fatture, incassi e rendicontazione) Per la gestione delle entrate dell Istituto è necessaria la predisposizione, da parte del Cassiere, di una procedura di inoltro dei bollettini MAV verso i soggetti assegnatari in patto di riservato dominio e la successiva rendicontazione degli esiti dei pagamenti afferenti le singole fatture. ISMEA trasmetterà dal suo S.I. al sistema informativo del Cassiere, tramite rete di telecomunicazione o con altra modalità da concordare, i flussi informativi contenenti i dati relativi a tutti i bollettini MAV da emettere. I flussi trasferiti faranno capo ad un determinato periodo di fatturazione con frequenza mensile. Il periodo di validità nel circuito interbancario degli incassi tramite MAV è compreso tra il quarantacinquesimo e il cinquantesimo giorno dalla loro scadenza. Il Cassiere non avendone riscontrato l incasso, dovrà rendicontarne il mancato pagamento tramite flusso standard in formato CBI. (...) si chiede al Vs. spettabile Ente di: confermare che i dati dei MAV da emettere saranno consegnati dall Ente alla Banca esclusivamente su supporto cartaceo o, eventualmente, indicare l immediata fattibilità di trasmissione dei dati del MAV dall Ente alla Banca in modalità elettronica, secondo gli standard del CBI come peraltro indicato nel Capitolato Tecnico; chiarire i parametri e le modalità di scelta - che intende adottare l Ente - tra il MAV bancario e quello postale, in quanto il layout dei due moduli è significativamente diverso e le infrastrutture per la loro stampa e spedizione prevedono distinti iter ed oneri. ISMEA trasmette mensilmente alla BANCA, salvo diversa pattuizione, l elenco cartaceo delle somme da incassare quale rate di prezzo, scegliendo ISMEA in propria autonomia e prerogativa se MAV bancari o postali, su supporto cartaceo e tramite flusso informativo. 6.Numero verde Dal Capitolato d oneri AGEA ISMEA Art. 5 Organizzazione del servizio: ( ) In particolare, l Istituto deve garantire: ( ) - Numero Verde attraverso il quale richiedere informazioni sul buon fine dei pagamenti e prenotare l'invio, da parte di AGEA, di documentazione esplicativa, direttamente presso il proprio domicilio, inerente all'erogazione di contributi e/o sanzioni derivanti dall'applicazione della legislazione comunitaria e nazionale, ovvero richiedere informazioni sulla propria posizione ISMEA. ( ) si chiede al Vs. spettabile Ente di: confermare, per quanto attiene esclusivamente i contatti con gli utenti di AGEA che debbano prenotare l invio di documentazione, che agli operatori della Banca Pagina 6 di 10
7 sia solo richiesto di raccogliere i dati del richiedente per poi passarne gli estremi a AGEA; confermare anche al fine di evitare problemi di rispetto della privacy che gli operatori, in caso di contatto con gli utenti di AGEA, a fronte di richiesta di spedizione della documentazione ad un indirizzo diverso da quello registrato negli archivi disponibili alla Banca, non potendo identificare il richiedente/beneficiario, dovranno respingere la richiesta. RISPOSTA AGEA: Si conferma: Nel caso specificato, la richiesta NON deve essere respinta ma inoltrata comunque all AGEA che provvederà ai dovuti riscontri. 7.Società controllate da ISMEA Dal Capitolato d oneri AGEA ISMEA Art. 1 Oggetto dell appalto del servizio di tesoreria, dei servizi bancari ( ) Dovranno, inoltre, essere applicate le medesime condizioni alle società controllate da ISMEA a richiesta congiunta della stessa e della società controllata. ( ) Dalla Convenzione ISMEA Articolo 19 Mutui richiesti dall ISMEA ( ) Su richiesta la banca concede, sin d ora e per tutta la durata della presente convenzione, all ISMEA ovvero a società di scopo dallo stesso interamente controllate e a richiesta congiunta, mutui della durata massima di cinque anni... ( ) si chiede al Vs. spettabile Ente di indicare quali sono le società controllate da ISMEA (nonché le Società di scopo controllate da ISMEA, qualora diverse dalle precedenti). La concessione di mutui, di durata massima di cinque anni, richiesti dall ISMEA, è vincolata espressamente (cfr articolo 1 del Capitolato d oneri) alla attività di cui all art.4, comma 45, lett.c), della legge 24 dicembre 2003 n.350 che può essere demandata ad una specifica società di scopo (ovvero ad una specifica società posseduta da ISMEA che abbia quale attività quella indicata nella legge citata). Tutte le altre condizioni che il concorrente intende offrire possono essere richieste da tutte le società controllate da ISMEA (inclusa quella precedente di scopo), con il consenso espresso di ISMEA. Le Società attualmente sono: SGFA Srl Società Gestione Fondi per l Agroalimentare - Società Unipersonale; ISI Srl - Ismea Investimenti per lo Sviluppo Società Unipersonale. Pagina 7 di 10
8 8.Garanzie a copertura dei mutui In relazione ai mutui da erogare, si chiede al Vs. spettabile Ente di confermare che ISMEA ne risponderà con il suo patrimonio. Ciascun beneficiario del mutuo risponderà dello stesso con il proprio patrimonio: Ismea risponderà con il suo patrimonio per i propri mutui, le società da questo controllate con il proprio, utenti e dipendenti allo stesso modo. 9.Versamento all Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici A miglior precisazione di quanto previsto dai documenti di gara, poiché nella documentazione di gara non si rinvengono riferimenti al CIG (Codice Identificativo della Gara), si chiede al Vs. spettabile Ente di confermare che (essendo il valore del contratto/servizio indicato nel Capitolato d'oneri pari a zero, dovendosi prestare gratuitamente i servizi) le imprese concorrenti non sono tenute ad effettuare il pagamento del contributo a favore dell'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici previsto per gli appalti di importo superiore a ,00. RISPOSTA AGEA/ISMEA: Si conferma che, essendo il servizio gratuito,la gara non è soggetta al pagamento del contributo a favore dell Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 10.Assegnazione del punteggio relativo ai mutui di ISMEA Dal Capitolato d oneri AGEA ISMEA Art. 8 Modalità di assegnazione dei punteggi Stabilito pari a 100 il punteggio massimo da attribuire, l aggiudicazione avverrà secondo i seguenti parametri: (...) ( ) 3. tasso di interesse debitore; espresso in punti di scostamento (+o-) rispetto al tasso ufficiale di riferimento EURIBOR 365 a tre mesi, sui mutui che l ISMEA riterrà d accendere: da 0,00 a 30,00 punti; ( ) (...) b. proposte sulla concessione, a richiesta di ISMEA, di mutui della durata di cinque anni per un massimale annuo di euro ,00 (cinquecentomilioni/00): punti da 0,00 a 5,00, partendo dall assegnazione del massimo punteggio a chi si assume il 100% della richiesta, secondo la seguente formula [100% : 5 = percentuale offerta : X]. (...) si chiede al Vs. spettabile Ente di confermare o meno l assenza di correlazione tra i due parametri, specificando ad esempio quale caso limite la modalità di assegnazione dei punteggi nel caso in cui un concorrente proponga il miglior tasso di interesse debitore contestualmente alla indicazione di una percentuale nulla (0 %) nella assunzione della richiesta di mutui da parte di ISMEA. Si conferma l assenza di correlazione tra i due parametri poiché i tassi di interesse debitore devono essere riferiti a diverse tipologie di mutui mentre l attribuzione del Pagina 8 di 10
9 punteggio sull offerta migliorativa si riferisce al massimale annuo assicurato per le finalità di cui all articolo 4, comma 45, lett. C) della Legge 24 dicembre 2003, n Possibilità di erogazione dei mutui pro-quota In relazione ai mutui di ISMEA, si chiede al Vs. spettabile Ente di specificare se i mutui posano essere erogati pro-quota da due o più dei soggetti riuniti in RTI. Si conferma la possibilità di erogazione dei mutui pro-quota, purchè siano chiarite le modalità di ripartizione e di erogazione. 12.Condizioni di tasso, a credito e a debito da applicare ai dipendenti di ISMEA In relazione ai seguenti punti: Dalla Convenzione ISMEA Articolo 25 prodotti e servizi a favore del personale Ismea La BANCA/Tesoriere si impegna a praticare le condizioni di tasso, a credito e a debito, di cui all articolo 13 al personale dipendente dell Ismea e delle società controllate. (...) Dal Capitolato d oneri AGEA ISMEA Art. 8 Modalità di assegnazione dei punteggi Stabilito pari a 100 il punteggio massimo da attribuire, l aggiudicazione avverrà secondo i seguenti parametri: (...) (...) a.) proposte tecnico-organizzative migliorative, finalizzate ad ulteriori finanziamenti e servizi da concedere agli utenti e ai dipendenti dell Ente: punti da 0,00 a 10,00; (...) dai quali si evincono due differenti modalità di determinazione delle condizioni di tasso, a credito e a debito per i dipendenti di ISMEA, si chiede al Vs. spettabile Ente di specificare quali siano, tra esse, quelle da applicare. Si deve chiarire che vi sono delle condizioni di base (ovvero quelle condizioni che il partecipante deve offrire) che impongono di applicare ai dipendenti ISMEA e delle sue società controllate le condizioni di cui all articolo 25 della convenzione ISMEA; e vi sono delle condizioni migliorative che il partecipante può offrire nelle forme che riterrà opportune dirette anche ai dipendenti di ISMEA e delle sue controllate ovvero agli utenti di ISMEA ovvero ad entrambi. Per mera informativa per utenti Ismea si intendono principalmente i beneficiari degli interventi istituzionali dello stesso. 13.Destinatari dell offerta utile a favorire gli investimenti correnti Dalla Convenzione ISMEA Articolo 26 - prodotti e servizi a favore degli agricoltori beneficiari degli interventi Ismea Pagina 9 di 10
10 La BANCA/Tesoriere si impegna, altresì, ad agevolare... (...)... mediante... (...)... l offerta di prodotti utili (...) a favorire gli investimenti correnti nonché la gestione aziendale nel suo complesso. si chiede al Vs. spettabile Ente di confermare o meno che l offerta dei prodotti utili sia destinata agli agricoltori beneficiari degli interventi Ismea o, altrimenti, a ISMEA stessa. L offerta dei prodotti utili è da intendersi destinata agli agricoltori beneficiari degli interventi Ismea definiti anche utenti nella documentazione di gara. 14.Disposizioni di incasso RID Dalla Convenzione ISMEA Articolo 26 - prodotti e servizi a favore degli agricoltori beneficiari degli interventi Ismea La BANCA/Tesoriere si impegna, altresì, ad agevolare... (...)... mediante il costo zero per i R.I.D... (...) si chiede al Vs. spettabile Ente di: chiarire quali siano le disposizioni di incasso RID in parola tenuto conto che, nel resto della documentazione di gara, l unico strumento di incasso previsto è il MAV; indicare - qualora se ne debba evincere la volontà di ISMEA di emettere anche disposizioni RID per gestire i propri incassi quali saranno le modalità operative di emissione e conferimento delle disposizioni alla Banca nonché quelle di acquisizione degli esiti, analogamente a quanto esposto per i MAV; prendere atto che, qualora il costo zero per i RID sia sottinteso essere quello per i debitori, la gratuità dell addebito non può essere garantita dalla Banca, in quanto l eventuale commissione di incasso - nei confronti del debitore - è esclusivamente di competenza della sua banca (c. d. banca domiciliataria ). Si deve intendere applicabile tutte le disposizioni indicate (ed in special modo quelle di trasmissione degli elenchi, di rendicontazione e scambio dei flussi) per i MAV anche per i RID qualora ISMEA introduca quest ultimi. È chiaro che il partecipante potrà azzerare solo i propri costi mentre non potrà azzerare i costi della banca domiciliataria. * IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA ESSERE ALLEGATO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, IN SEDE DI OFFERTA, FIRMATO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE, CON LE STESSE MODALITA PREVISTE ALL ART.9, PUNTO C), PAG.8, DEL CAPITOLATO D ONERI. Pagina 10 di 10
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