L EDITORIALE LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

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1 Supplemento a La rivista del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano Novembre 2012 LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI Pagine 1-5 INCOSTITUZIONALE LA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE Pagina 6 MODIFICHE ALLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA Pagina 8-11 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE (inserto) MODIFICHE AL CPC E ALLA LEGGE PINTO Pagina 14 CONSEGNA MEDAGLIE D ORO 2012 Pagina 20 PARAMETRI D.M. 140/2012 (in allegato) L EDITORIALE LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI Direttore Responsabile Avv. Paolo Giuggioli Prime indicazioni sul D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 che ha attuato i principi fissati nel D.L. 13 agosto 2011, n.138 I l Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 è entrato in vigore il 15 agosto 2012, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni di cui al D.P.R. si applicano dal giorno successivo alla sua entrata in vigore e, quindi, dal 16 agosto ACCESSO ED ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE Articolo 2 Restano immutati i requisiti di iscrizione nell albo e le cause di incompatibilità. ALBO UNICO NAZIONALE Articolo 3 Viene istituito l albo unico nazionale tenuto dal CNF e formato dall insieme degli albi territoriali tenuti dai Consigli dell Ordine. Ogni Consiglio dell Ordine fornisce ai consigli nazionali, senza indugio e per via telematica, tutte le informazioni rilevanti ai fini dell aggiornamento dell albo unico nazionale. Gli albi sono pubblici e contengono l anagrafe di tutti gli iscritti, con l annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. continua a pag. 3 ATTESA PER LA RIFORMA FORENSE L Avvocatura potrebbe finalmente avere una propria legge professionale. Superata l impasse determinata dal parere favorevole con condizioni del Governo che ha impedito l esame del testo integrale della riforma della professione forense davanti alla Commissione continua a pag. 2

2 L EDITORIALE EDITORIALE segue dalla prima pagina LA RIFORMA CONSENTIREBBE ALL AVVOCATURA DI CONTINUARE AD ESSERE DISCIPLINATA DA UNA NORMATIVA RISPETTOSA DELLE PECULIARITÀ DELL ATTIVITÀ FORENSE 2 Giustizia della Camera in sede legislativa, abbiamo potuto apprezzare la celerità con cui il testo di riforma è stato discusso e approvato il 31 ottobre scorso dall Assemblea della Camera. Manca, dunque, un ulteriore passaggio al Senato che auspichiamo si realizzi nel più breve tempo possibile. La nostra preoccupazione, infatti, è connessa al rischio della vanificazione degli sforzi compiuti in questi anni a causa dell incombere della fine della legislatura, prima della quale è indispensabile che il disegno di legge sull ordinamento forense giunga all approvazione finale. Ottenere questo obiettivo è vitale per l Avvocatura, perché consentirebbe alla nostra categoria cui compete la funzione costituzionalmente rilevante di tutela di diritti fondamentali di continuare ad essere disciplinata da una normativa rispettosa delle peculiarità dell attività forense e, questione non secondaria, perché verrebbe posto rimedio al declassamento di importanti aspetti dell ordinamento compiuto con la delegificazione attuata dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, in applicazione dei provvedimenti di liberalizzazione del settore professionale intervenuti nell ultimo anno. D altra parte, non è possibile non rilevare che l articolato in discussione, mentre per taluni aspetti tende certamente a salvaguardare l autonomia e l indipendenza necessarie al corretto esercizio della professione, sotto altri profili presenta alcune criticità per le quali, tuttavia, il fatto che siano collocate in un provvedimento specificamente rivolto alla professione forense fa ben sperare in mirate iniziative dirette a una loro revisione in senso migliorativo da attuarsi successivamente all approvazione definitiva del disegno di legge (che resta la questione prioritaria). In attesa di poter conoscere gli sviluppi del lavoro parlamentare sulla riforma forense è perciò necessario fare i conti con le richiamate norme del D.P.R. 137 e con gli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 che ha fissato i parametri per la determinazione dei compensi professionali in sede giurisdizionale, entrambi entrati in vigore nell agosto scorso. In questo numero del Notiziario saranno pertanto dedicati ampi spazi a tali disposizioni e alla pubblicazione dei seguenti strumenti utili alla loro applicazione: - un documento di sintesi delle novità contenute nel D.P.R. 137, in cui si è cercato di concentrare le questioni più rilevanti e le prime indicazioni operative, nonostante per diversi punti si devono attendere ulteriori precisazioni che il decreto stesso ha rinviato a una successiva regolamentazione da parte del CNF o del Ministero; - il Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense aggiornato, in sede ULOF, alle nuove disposizioni del D.P.R. 137 e adottato dall Ordine di Milano con delibera del 20 settembre scorso; - in allegato al Notiziario, le tabelle elaborate in collaborazione con le autorità giudiziarie milanesi, recanti la quantificazione (indicativa) dei nuovi parametri per alcune procedure giudiziali, per agevolare il compito di magistrati e avvocati in sede di determinazione dei compensi. L attuale periodo è stato tuttavia contrassegnato anche da un altro momento importante rappresentato dalla decisione della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Così, infatti, si legge nel comunicato che la Consulta ha diramato e che, mentre va in stampa questo numero del Notiziario, è l unica fonte disponibile, attendendosi ancora la pubblicazione della sentenza. Dovendo necessariamente rinviare a tale momento più approfondite valutazioni, in merito soprattutto agli eventuali accenni che la Corte potrebbe aver fatto ad aspetti anche sostanziali della normativa su cui, pure, si sono concentrati i dubbi di legittimità costituzionale e per i quali sarebbero importanti autorevoli indicazioni, si può in ogni caso osservare che la decisione della Corte ha restituito dignità al diritto di accesso alla Giustizia ordinaria; un diritto che negli ultimi anni è stato più volte umiliato da una serie di norme che, come nel caso del reiterato innalzamento del contributo unificato o dell introduzione del filtro all appello, anziché mirare ad assicurare maggiore efficienza al sistema giudiziario, hanno puntato a rendere più difficoltoso ed economicamente oneroso il ricorso al giudice. È un altra pagina che si sta voltando e che si auspica possa aprire a migliori prospettive per l Avvocatura e per i cittadini.

3 PRIMO PIANO LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI segue dalla prima pagina PUBBLICITÀ INFORMATIVA Articolo 4 Non è contemplata alcuna tipizzazione dei mezzi con cui può (o non può) essere data pubblicità informativa. La pubblicità informativa: - deve essere veritiera e corretta; - non deve violare il segreto professionale; - non deve essere equivoca; - non deve essere denigratoria. Essa ha come limite il fatto di essere funzionale all oggetto rappresentato da: attività professionale svolta, specializzazioni, titoli posseduti attinenti alla professione, struttura dello studio, compensi. È consentita la pubblicità comparativa purché si realizzi solo tra termini omogenei (probabilmente, quindi, riguarderà soltanto i prezzi); quando infatti si dovessero comparare altri aspetti essa potrebbe divenire equivoca, non corretta o non veritiera e perciò da considerarsi vietata. Il controllo sulla pubblicità spetta ai Consigli dell Ordine che potranno conservare quale criteri la dignità e il decoro ai sensi degli artt. 12 e 38 R.D.L. 1578/1933 che permangono vigenti. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE Articolo 5 L obbligo assicurativo per i danni derivanti al cliente dall attività professionale acquista efficacia decorsi dodici mesi dall entrata in vigore del Regolamento e, quindi, dal 15/08/2013. TIROCINIO PER L ACCESSO Articolo 6 DISPOSIZIONI SPECIALI SUL TIROCINIO FORENSE PER L ACCESSO Articolo 10 Le disposizioni applicabili al tirocinio forense sono contenute sia nell articolo 6 (norme generali per tutte le professioni), sia nell articolo 10 (norme specifiche per la professione forense) del Regolamento. Esse si integrano tra loro. L entrata in vigore del limite massimo di durata del tirocinio, fissato in 18 mesi, risale al 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore dell art. 9, c. 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che contiene una statuizione in tal senso applicabile a tutti i tirocini. Come chiarito nella Circolare 4 luglio 2012 del Ministero della Giustizia, tale statuizione si applica anche ai tirocini in corso alla medesima data del 24 gennaio Il Regolamento consente lo svolgimento dei primi sei mesi del tirocinio in concomitanza con l ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Occorre tuttavia attendere l eventuale sottoscrizione della convenzione tra il Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell Istruzione, Università, Ricerca e Ministero della Giustizia. Tale modalità di svolgimento del tirocinio, qualora divenga operativa, non differirà dal tirocinio ordinario, se non per il fatto che l inizio della pratica potrà essere anticipato a prima del conseguimento della laurea. Analogamente, è previsto che possa essere stipulata apposita convenzione tra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all esito del corso di laurea. L interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi (in precedenza i mesi erano 6) comporta l inefficacia del periodo già svolto, salvo che sussista un giustificato motivo. In tal caso la durata massima dell interruzione è di 9 mesi, fermo restando l effettivo completamento dell intero periodo previsto. L avvocato affidatario deve aver maturato almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all albo e non può assumere tale funzione per più di 3 praticanti. Le modalità di svolgimento del tirocinio (predette convenzioni a parte) sono le seguenti: - presso un avvocato iscritto all Ordine; - all estero (massimo 6 mesi); - mediante la frequenza dei corsi di formazione per praticanti (massimo 6 mesi) organizzati dagli Ordini e da altri soggetti; - presso l Avvocatura dello Stato (massimo 12 mesi); - presso l ufficio legale di un ente pubblico (massimo 12 mesi); - presso l ufficio legale di un ente privato autorizzato (massimo 12 mesi); - con il conseguimento del diploma presso le Scuole di Specializzazione alle Professioni Legali (pari a 1 anno di tirocinio); - presso un ufficio giudiziario (massimo 12 mesi). In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all Ordine. I richiamati corsi di formazione per praticanti, della durata massima di 6 mesi e con un programma di minimo 200 ore, possono 3

4 PRIMO PIANO 4 essere organizzati dagli Ordini e, previa autorizzazione del CNF, dalle associazioni di iscritti all albo e da altri soggetti non meglio specificati. L attivazione dei corsi è subordinata all adozione (entro 1 anno dall entrata in vigore del D.P.R. 137) da parte del CNF di un regolamento che deve ottenere il parere favorevole del Ministero della Giustizia. Il regolamento dovrà disciplinare i seguenti aspetti: - Modalità e condizioni per l istituzione dei corsi di formazione; - Contenuti formativi essenziali; - Durata minima, con un carico didattico non inferiore a 200 ore; - Modalità e condizioni per la frequenza e le verifiche. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di impiego sia pubblico che privato, purché siano assicurate modalità e orari di lavoro idonei a consentire l effettivo svolgimento del tirocinio stesso. Al riguardo il Consiglio dell Ordine è tenuto a vigilare sul rispetto di tali prescrizioni. In ogni caso il tirocinio professionale non determina l instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. L iscrizione al Registro dei praticanti, tenuto presso il Consiglio dell Ordine, è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Sarebbe, pertanto, da ritenere che il tirocinio abbia decorrenza dal momento in cui è stata deliberata dal Consiglio dell Ordine l iscrizione del futuro praticante nel Registro. Il certificato di compiuta pratica ha una durata limitata nel tempo. Esso perde efficacia decorsi 5 anni dal momento in cui è stato rilasciato, senza che segua il superamento dell esame di Stato. In tal caso il Consiglio dell Ordine competente territorialmente provvede alla cancellazione del praticante dal Registro. Il praticante cancellato potrà successivamente reiscriversi al Registro. FORMAZIONE CONTINUA Articolo 7 L aggiornamento del professionista si realizza attraverso la partecipazione a corsi di formazione, organizzati dai Consigli dell Ordine o da altre entità. I corsi di aggiornamento possono essere organizzati dagli Ordini e, previa autorizzazione del CNF, dalle associazioni di iscritti all albo e da altri soggetti non meglio specificati. L attivazione dei corsi è subordinata all adozione (entro 1 anno dall entrata in vigore del D.P.R. 137) da parte del CNF di un regolamento che deve ottenere il parere favorevole del Ministero della Giustizia. Il regolamento dovrà disciplinare i seguenti aspetti: - le modalità e le condizioni per l assolvimento dell obbligo di aggiornamento e per la gestione e l organizzazione dell attività di aggiornamento; - i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; - il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. Regolamenti comuni tra due o più Consigli Nazionali possono prevedere crediti formativi interdisciplinari. DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Articolo 8 Il Consiglio di Disciplina Territoriale è qualificabile come organo del Consiglio dell Ordine presso il quale è istituito. Le nuove norme sul procedimento disciplinare prevedono un incompatibilità tra la funzione amministrativa, posta in capo al Consiglio dell Ordine, e quella disciplinare (istruttoria e decisionale), che compete al Consiglio di Disciplina Territoriale. L incompatibilità riguarda i componenti del Consiglio dell Ordine e quelli del Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso il medesimo Ordine. Il Consiglio di Disciplina Territoriale è composto da tanti membri quanti sono i componenti del Consiglio dell Ordine presso il quale è istituito. Il Consiglio di Disciplina Territoriale si articola in Collegi di Disciplina da 3 componenti ciascuno. Ciò comporta che possono coesistere fino a un massimo di 5 Collegi all interno di uno stesso Consiglio di Disciplina Territoriale composto da 15 membri. I componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale (15) sono nominati dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, sulla base di un elenco di nominativi (30) proposto dal Consiglio dell Ordine. Secondo le nuove norme, il CNF deve adottare un regolamento (entro 90 giorni dall entrata in vigore del D.P.R. 137), soggetto a parere vincolante del Ministero, in cui verranno

5 PRIMO PIANO fissati i criteri per la definizione dell elenco dei candidati e la nomina da parte del Presidente del Tribunale. Fino all adozione del previsto regolamento del CNF, l esercizio della funzione disciplinare da parte dei Consigli dell Ordine prosegue nelle stesse forme con le quali si è svolto fino ad ora. A regime, resteranno ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare e i riferimenti ai Consigli dell Ordine si intenderanno riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di Disciplina. Restano in ogni caso ferme le regole vigenti in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari di fronte al CNF, così come restano ferme le funzioni dei Consigli dell Ordine diverse da quelle disciplinari (es. quelle relative alla iscrizione o alla cancellazione nell albo). La competenza disciplinare nei confronti di un membro del Consiglio di Disciplina Territoriale è del Consiglio di Disciplina costituito presso il Consiglio dell Ordine distrettuale. riferimento ai parametri ministeriali (D.M. 140/2012), pur non essendo a ciò obbligato. Il Consiglio dell Ordine dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, quali il criterio dell importanza e della complessità dell opera, all adeguatezza del compenso, al più generale principio di ragionevolezza, come anche ai principi generali in tema di interpretazione del contratto. I nuovi parametri, sottolinea a conferma il CNF, operano unicamente in via sussidiaria e non vincolante per il caso di mancato accordo tra le parti. Perciò, la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i consueti canoni interpretativi. DOMICILIO PROFESSIONALE Articolo 9 La nuova normativa non contempla più il requisito della residenza ai fini dell iscrizione all Ordine. Occorre, quindi, avere solo un domicilio professionale nell ambito del circondario di competenza territoriale dell Ordine presso cui si è iscritti. INDICAZIONI DEL C.N.F. SULLA PERMANENZA DEL POTERE DI OPINAMENTO PARCELLE IN CAPO AI CONSIGLI DELL ORDINE E SUI RELATIVI CRITERI DI GIUDIZIO Secondo il CNF, deve escludersi che l abrogazione delle tariffe determini il venir meno del potere del Consigli dell Ordine di esprimersi sulla congruità delle parcelle, così come restano ferme le previsioni che a tale funzione fanno riferimento come fattore ausiliario nel procedimento di liquidazione giudiziale del compenso. Cambia, piuttosto, il parametro di giudizio; al riguardo il CNF fornisce le seguenti precisazioni: Per quanto concerne le attività condotte successivamente all abrogazione delle tariffe, permanendo la funzione di opinamento, il Consiglio dell Ordine può fare In merito al preventivo, il comma 4 dell articolo 9, D.L. 1/2012 (terzo periodo), prevede che In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Secondo il CNF è escluso che il richiamato obbligo di preventivo si applichi anche ai rapporti in corso alla data del 24 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 1/12). Il preventivo, per sua natura, attiene infatti ad una fase antecedente la stipula del contratto d opera professionale. Resta invece nella piena disponibilità delle parti la diversa ipotesi di rinnovazione del contratto d opera per la parte di prestazione professionale ancora non svolta secondo i nuovi criteri di determinazione del compenso. 5

6 NOTIZIE DALL ORDINE INCOSTITUZIONALE LA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE L intervento del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano nel giudizio costituzionale e gli atti depositati 6 Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano ha deciso di intervenire per portare il proprio contributo nell ambito del giudizio avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale della disciplina della mediazione (d.lgs. n. 28 del 2010), sollevata da una pluralità di giudici, primi fra questi il Giudice di Pace di Parma e il TAR del Lazio. La decisione di intervenire, pur consapevole da un lato della difficoltà di una ammissione formale nel giudizio di un soggetto che non era parte del procedimento nel cui ambito era stata sollevata la questione, ma dall altro lato della grande importanza pratica dell intervento per orientare il giudizio costituzionale, è stata motivata dalla volontà di fornire al Giudice delle Leggi, in qualità di amicus curiae, importanti elementi e argomentazioni a sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina censurata. Il ruolo svolto dall Ordine degli Avvocati di Milano è stato particolarmente significativo e si inserisce nel quadro di una leale collaborazione con le istituzioni. In relazione ai provvedimenti dei primi due giudici remittenti, il Consiglio dell Ordine di Milano ha depositato presso la Corte costituzionale due atti di intervento, nei quali sono stati delineati e argomentati i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina dettata in materia di mediazione, e due successive memorie, con cui si è data risposta alle argomentazioni avanzate dall Avvocatura dello Stato a difesa della disciplina. Con riguardo ai profili di illegittimità costituzionale, in primo luogo, si è posta in rilievo la censura per eccesso di delega (art. 77 Cost.) relativa alla scelta di rendere obbligatorio il tentativo di mediazione in determinate materie. Il carattere obbligatorio della mediazione è una vera e propria novità introdotta dal legislatore delegato, che non trova alcun riscontro nei principi e nei criteri direttivi della legge delega. La decisione di rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione non rappresenta quindi né un coerente sviluppo né un mero completamento delle scelte adottate dal legislatore delegante. Quest ultimo infatti aveva indicato solo la possibilità di esperire il tentativo di mediazione e non l obbligo. In relazione agli artt. 3 e 24 Cost., si è posta in evidenza l irragionevolezza della scelta di rendere obbligatoria la mediazione per materie del tutto eterogenee (quali tra le altre le discipline del condominio, dei diritti reali, della divisione e delle successioni ereditarie, dei patti di famiglia, della locazione e del comodato, dell affitto di aziende, del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli o da responsabilità medica). Viene in tal modo compromesso il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, poiché si riserva un trattamento uguale a situazioni che sono del tutto diverse e che pertanto richiederebbero una disciplina differenziata, che tenga conto delle peculiarità delle diverse materie. La disciplina della mediazione presenta inoltre ulteriori profili di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. La normativa censurata, infatti, viola il diritto di accesso diretto e immediato alla giustizia, oltre che il diritto di difesa, ponendo notevoli ostacoli al loro effettivo esercizio in termini di durata e di costi, senza che sia possibile individuare una ragionevole giustificazione. Si è sottolineato come la normativa censurata presenta profili di illegittimità costituzionale anche in relazione alla mancanza di norme specifiche poste a garanzia delle necessarie competenze tecniche e giuridiche del mediatore. La procedura della mediazione che mira a essere procedura alternativa al procedimento giudiziario impone che vi sia un regime delle relative garanzie procedurali quantomeno omogeneo, con riferimento al loro nucleo essenziale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost. La decisione del Giudice delle Leggi: l illegittimità costituzionale della disciplina Il 23 ottobre 2012 si è tenuta l udienza pubblica davanti alla Corte costituzionale, in relazione all ordinanza di rimessione del TAR del Lazio. Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano, rappresentato e difeso dal Presidente dell Ordine Paolo Giuggioli e dai suoi avvocati, Avv. Prof. Marilisa D Amico, Ordinario di Diritto costituzionale presso l Università degli Studi di Milano, e Avv. Prof. Lotario Dittrich,

7 NOTIZIE DALL ORDINE Ordinario di Diritto processuale civile presso l Università degli Studi di Trieste, ha sostenuto, in ragione dell interesse particolarmente qualificato e coincidente con quello delle parti del giudizio principale instaurato davanti al TAR del Lazio, la propria legittimazione a intervenire nel giudizio costituzionale. Il contributo del Consiglio dell Ordine di Milano è stato particolarmente rilevante, in veste di amicus curiae, poiché gli atti depositati hanno contribuito a delineare il quadro delle questioni e dei relativi profili di illegittimità costituzionale. La decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato l illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui rende obbligatorio il tentativo di mediazione accoglie pienamente l impostazione offerta dal Consiglio dell Ordine. Il riconoscimento del vizio di eccesso di delega (art. 77 Cost.) scardina la ratio dell intervento normativo del legislatore delegato, ma certamente non elimina la disciplina della procedura di mediazione. La decisione di illegittimità costituzionale dispiega la propria efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa. La disposizione dichiarata incostituzionale pertanto viene annullata a partire da quel momento. Il Giudice delle Leggi con la sua decisione ha riportato a coerenza e ragionevolezza la stessa, eliminando il carattere obbligatorio della mediazione che comprometteva, come si è visto, una pluralità di diritti e interessi. Nonostante sia necessario attendere il deposito della decisione e dunque sia necessario conoscere le motivazioni della stessa, si deve ritenere che la disciplina continuerà a trovare applicazione, se pure in via facoltativa, così potendo contribuire, come nelle intenzioni del legislatore delegante, alla deflazione del contenzioso civile. DOCUMENTO DELL ORDINE SULL ATTIVITÀ DELL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE L Ordine degli Avvocati di Milano intende proseguire il proprio impegno nell attività di mediazione, senza perdere il patrimonio culturale acquisito con il lavoro svolto sino ad oggi. Il proficuo operato dell Organismo, rappresentato dal numero delle procedure gestite annualmente, dall efficienza della segreteria, dalla qualificazione dei mediatori, deve essere incrementato anche nella nuova situazione che va delineandosi. È perciò necessario agevolare il percorso culturale che, va riconosciuto, è già iniziato e che, in un ambito di volontarietà, dovrebbe condurre a prendere in considerazione il ricorso alla mediazione per una rapida soluzione delle liti. La nuova sfida sarà quella di portare volontariamente i cittadini a sedersi intorno ai nostri tavoli facendo valere l organizzazione dell Organismo di Conciliazione Forense di Milano, la puntualità, la serietà, l efficienza, la preparazione dei mediatori. Saranno ideate nuove forme, azioni efficaci e coerenti che servano da incentivo a preferire la via della mediazione, anche se facoltativamente, ripristinando lo scopo per cui tale istituto è nato: ristabilire la comunicazione tra le parti in conflitto quando ricorrono determinate controversie. Si ricorda che l Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al n. 36 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, è dotato di una segreteria e di 5 sale in cui si svolgono gli incontri di mediazione, e svolge la propria attività: - organizzando incontri di mediazione - amministrando le relative procedure nel rigoroso rispetto della disciplina di legge in materia di mediazione - formando e nominando mediatori che rivestono le qualifiche di neutralità, imparzialità e con specifiche conoscenze ed esperienze in tema di mediazione. Per informazioni e contatti: Organismo di Conciliazione Forense di Milano Via Freguglia, Tel conciliazione@ordineavvocatimilano.it L ufficio è aperto dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 9.00 alle ore

8 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA 8 REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA Tempi di attuazione ed effetti sui distretti di Milano e Brescia dei decreti legislativi 155 e 156 del 2012 Il 10 agosto 2012 il Consiglio dei Ministri ha dato via libera definitivo ai decreti legislativi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell art. 1, c. 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 Entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione: 13 settembre 2012 Le disposizioni relative a: - riduzione tribunali, sezioni distaccate, procure (art. 1) - ridefinizione bacini d utenza (circondari) dei tribunali (art. 2) - ridefinizione sedi e giurisdizione degli uffici di sorveglianza (art. 3) - ridefinizione sedi e circoscrizioni delle Corti d assise e d assise d appello e rispettivo numero di giudici popolari (art. 4) - riorganizzazione magistrati e personale amministrativo degli uffici soppressi (art. 5) - riorganizzazione del personale di polizia giudiziaria (art. 7) acquistano efficacia decorsi 12 mesi dal 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.Lgs. 155/2012 (art. 11, c. 2). In presenza di specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministero della Giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a 5 anni, immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale già adibiti a servizio dei tribunali o delle sezioni distaccate soppressi. Norme transitorie: Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l entrata in vigore del decreto (13 settembre 2012) e la data di efficacia delle predette disposizioni (13 settembre 2013), sono tenute presso i medesimi uffici e il processo si intende pendente davanti all ufficio giudiziario destinato alla soppressione. Gaeta nel Lazio) e di dotare di un Ufficio di Procura anche il Tribunale di Napoli nord; I decreti prevedono (fonte Ministero della 3) la soppressione di 667 uffici di giudici di Giustizia): pace, mantenendo - rispetto alla previsione iniziale - un giudice di prossimità 1) la soppressione di tutte le 220 sedi distaccate di tribunale, confermando così l iniziale previsione; Maddalena, Procida, Pantelleria) in modo in sette isole (Ischia, Capri, Lipari, Elba, La 2) la riduzione e l accorpamento di 31 tribunali e di 31 procure. Rispetto allo schema di atti urgenti in casi di irraggiungibilità da consentire anche l eventuale deposito di decreto approvato il 6 luglio scorso, il della terraferma; Governo ha deciso di mantenere i presidi 4) la ridistribuzione sul territorio del personale amministrativo e dei magistrati restanti, giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata (Caltagirone per i quali non sono previsti né esuberi né e Sciacca in Sicilia; Castrovillari cui sarà messa in mobilità. accorpato il tribunale di Rossano, Lamezia Terme e Paola in Calabria; Cassino cui I decreti legislativi sono stati pubblicati in sarà accorpata la sezione distaccata di Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 185/L alla G.U. n. 213). Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 Revisione delle circoscrizioni giudiziarie Uffici dei giudici di pace, a norma dell art. 1, c. 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 Entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione: 13 settembre 2012 Sono previsti 60 giorni (dalla pubblicazione della nuova geografia degli uffici del giudice di pace sul bollettino e sul sito internet del Ministero della Giustizia) entro i quali (termine perentorio) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. (art. 3, c. 1 e 2) Entro 12 mesi dalla scadenza di detto termine (60 giorni dalla pubblicazione), il Ministero della Giustizia, previa valutazione, apporta con decreto le conseguenti modifiche alle tabelle relative alla nuova geografia degli uffici del giudice di pace. (art. 3, c. 3) Le disposizioni relative a: - riduzione uffici del giudice di pace (art. 1) - ridefinizione sedi e circondari uffici del giudice di pace (art. 2) - riorganizzazione magistrati onorari e personale amministrativo degli uffici soppressi (art. 4) acquistano efficacia successivamente all emanazione del decreto di cui al punto precedente, ovvero, nel caso il Ministero non abbia provveduto alla sua emanazione, entro il medesimo termine indicato al punto precedente. (art. 5, c. 1) Nei 6 mesi successivi, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi al nuovo ufficio competente. (art. 5, c. 2) Nei casi diversi, è fissata una nuova udienza dinanzi al nuovo ufficio competente.

9 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA ELENCO UFFICI DEL GIUDICE DI PACE SORPRESSI E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DI COMPETENZA TERRITORIALE Distretto Circondario Ufficio soppresso Nuovo Giudice di Pace Almenno San Salvatore BERGAMO Clusone Treviglio Zogno Bergamo Milano Brescia Lovere Grumello del Monte Breno Chiari Gardone Val Trompia Iseo BRESCIA Lonato Montichiari Brescia BRESCIA Orzinuovi Rovato Salò Verolanuova CREMONA Casalmaggiore Soresina Cremona Asola Bozzolo MANTOVA Castiglione delle Stiviere Gonzaga Mantova Revere Viadana BUSTO ARSIZIO Gallarate Saronno Busto Arsizio COMO Cantù Erba Menaggio Como LECCO Bellano Missaglia Lecco LODI Codogno Cassano D adda Lodi Legnano Rho MONZA Desio Monza PAVIA Corteolona Pavia SONDRIO Chiavenna Morbegno Tirano Sondrio VARESE Gavirate Luino Varese VIGEVANO Abbiategrasso Mede Mortara Vigevano VOGHERA Casteggio Stradella Voghera 9

10 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA ELENCO TRIBUNALI, SEZIONI DISTACCATE, PROCURE DELLA REPUBBLICA SOPPRESSI DISTRETTI DI BRESCIA E Tabella A articolo 1, comma 1 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 L elenco aggiornato dei tribunali e la nuova composizione dei relativi bacini d utenza (circondari) sono consultabili in allegato al D.Lgs. 155/2012 pubblicato sul sito internet dell Ordine Per quanto riguarda le Sezioni distaccate del Tribunale di Milano soppresse dalla richiamata normativa, si evidenzia che: - la competenza territoriale della Sezione di Cassano d Adda passa al Tribunale di Lodi; - la competenza territoriale delle Sezioni di Legnano e Rho passano al Tribunale di Busto Arsizio. DISTRETTO DI BRESCIA Circondario Ufficio Località BERGAMO SEZ. T. CLUSONE BERGAMO SEZ. T GRUMELLO DEL MONTE BERGAMO SEZ. T. TREVIGLIO BRESCIA SEZ. T. BRENO BRESCIA SEZ. T. SALO CREMA T. CREMA CREMA P. R. CREMA MANTOVA SEZ. T. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DISTRETTO DI Circondario Ufficio Località BUSTO ARSIZIO SEZ. T. GALLARATE BUSTO ARSIZIO SEZ. T. SARONNO COMO SEZ. T. CANTU COMO SEZ. T. ERBA COMO SEZ. T. MENAGGIO SEZ. T. CASSANO D ADDA SEZ. T. LEGNANO SEZ. T. RHO MONZA SEZ. T. DESIO SONDRIO SEZ. T. MORBEGNO VARESE SEZ. T. LUINO VIGEVANO T. VIGEVANO VIGEVANO SEZ. T. ABBIATEGRASSO VIGEVANO P. R. VIGEVANO VOGHERA T. VOGHERA VOGHERA P. R. VOGHERA ELENCO SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA DISTRETTI DI BRESCIA E Allegato 2 articolo 3, comma 1 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 Tabella A L. 354/1975 Ordinamento penitenziario DISTRETTO DI BRESCIA Ufficio di Sorveglianza Tribunale di BRESCIA BRESCIA BERGAMO MANTOVA MANTOVA CREMONA 10 DISTRETTO DI Ufficio di Sorveglianza Tribunale di LODI MONZA PAVIA PAVIA VARESE VARESE BUSTO ARSIZIO COMO LECCO SONDRIO

11 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA ELENCO SEDI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO, RELATIVE CIRCOSCRIZIONI E NUMERO DEI GIUDICI POPOLARI DISTRETTI DI BRESCIA E Allegato 3 articolo 4, comma 1 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, Tabella N D.P.R. 757/1951 Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corti di assise. Corti di Assise di Appello Corti di Assise Numero Sede di normale convocazione della Corte Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello Numero dei giudici popolari Numero Sede di normale convocazione della Corte di assise Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise Numero dei giudici popolari DISTRETTO DI BRESCIA 1 BRESCIA BRESCIA BERGAMO CREMONA MANTOVA UOMINI 300 DONNE BRESCIA UOMINI 140 BRESCIA BRESCIA DONNE 140 UOMINI 210 BERGAMO BERGAMO DONNE 210 UOMINI 180 CREMONA CREMONA DONNE 180 UOMINI 180 MANTOVA MANTOVA DONNE 180 DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO UOMINI 175 DONNE 175 UOMINI 2700 COMO COMO LECCO UOMINI 330 DONNE BUSTO ARSIZIO COMO MONZA PAVIA SONDRIO VARESE DONNE MONZA PAVIA LODI MONZA PAVIA UOMINI 1500 DONNE 1500 UOMINI 275 DONNE 275 UOMINI 270 DONNE 270 SONDRIO SONDRIO UOMINI 180 DONNE 180 VARESE VARESE UOMINI 250 DONNE

12 NOTIZIE DALL ORDINE INDAGINE SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI L Ordine degli Avvocati di Milano da sempre collabora attivamente con le Autorità Giudiziarie milanesi in un ottica di costante miglioramento della qualità del servizio Giustizia offerto ai cittadini. In questo senso, l iniziativa dell Ordine ha spaziato in questi anni dal sostegno organizzativo e finanziario in favore dei vari progetti di innovazione tecnologica sviluppati e per l integrazione delle risorse (attrezzature e personale) degli uffici giudiziari maggiormente in difficoltà, al monitoraggio delle situazioni di criticità e alla conseguente sollecitazione dei Capi degli uffici interessati, alla proposta di interventi migliorativi dell organizzazione e delle prassi processuali. Con i medesimi intenti l Ordine lancia la proposta a tutti gli avvocati milanesi di dare il proprio contributo a questa azione positiva, attraverso la segnalazione dei disservizi riscontrati, dei disguidi subìti, ma anche degli esempi d eccellenza rilevati nel rapporto intercorso con gli uffici giudiziari. L invito riguarda altresì la possibilità di segnalare proposte, soluzioni e suggerimenti volti a rendere più rapido ed efficiente il servizio giudiziario. A tal fine è stato sviluppato il form attivo sul sito dell Ordine in cui sarà possibile inserire le proprie osservazioni e indicazioni. Dell esito scaturito dalla consultazione, cui viene dato avvio, sarà diffusa ampia comunicazione. SPORTELLO GIOVANI Il Consiglio dell Ordine ritiene di dover sostenere l entusiasmo e la competenza dei giovani avvocati che hanno intrapreso la professione pur nell incertezza per il loro futuro a causa della generale crisi economica, ma con la convinzione dell importante ruolo che l Avvocato assume nella diffusione della legalità a difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini. riera professionale sia a livello economico sia di procedure amministrative, e necessità di orientamento ed indirizzo su argomenti di deontologia, previdenza, formazione ed ogni altra tematica afferente la professione. Le segnalazioni inviate saranno valutate dal Consiglio dell Ordine per l avvio di eventuali interventi istituzionali, a livello generale o esaminati nei singoli casi, per fornire risposte concrete ed efficaci per la soddisfazione delle esigenze rappresentate. Ciò costituisce lo spunto per l eventuale attivazione di strumenti informativi specifici per giovani professionisti. RITIRO FASCICOLI DI PARTE 12 Si segnala la necessità che gli avvocati provvedano a ritirare presso gli uffici del Tribunale i fascicoli di parte relativi a cause definite. L accumulo di documenti ha infatti determinato una situazione emergenziale legata alla scarsità di spazi disponibili. A tale fine Attraverso il proprio sito internet, l Ordine vuole raccogliere richieste di assistenza e di consigli, segnalazioni di problematiche e questioni che riguardano l avvio della caril Tribunale procede secondo la periodicità sancita dal Codice Civile (art. 2961) allo scarto degli atti di archivio. La collaborazione dei difensori attraverso il ritiro dei fascicoli di parte renderebbe più semplice ed economica l operazione.

13 NOTIZIE DALL ORDINE SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO IN TEMA DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda degli Ordini Forensi hanno siglato un accordo di collaborazione con l Agenzia delle Entrate - Direzione Regione Lombardia diretta al miglioramento dei rapporti tra Agenzia e contribuenti L 8 novembre scorso, durante l evento formativo Il reclamo e la mediazione tributaria tenutosi presso l Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, il Presidente dell Ordine, Avv. Paolo Giuggioli, ha presentato e sottoscritto con l Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia un Protocollo riguardante l applicazione dell istituto della mediazione previsto, dall art. 17 bis del D. Lgs. 546/92, come obbligatorio per le controversie di valore non superiore a euro. L accordo prevede l attuazione di una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, con l obiettivo di migliorare i rapporti fra i contribuenti, rappresentati dagli Avvocati, e l Agenzia delle Entrate, favorendo in particolare una soluzione delle questioni già in sede amministrativa. L Ordine degli Avvocati di Milano e l Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia si impegneranno inoltre a realizzare un Osservatorio sull andamento della mediazione tributaria e a istituire un team di esperti per effettuare un costante monitoraggio della giurisprudenza tributaria in materia. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: AGGIORNATI I LIMITI DI REDDITO PER L AMMISSIONE Si segnala che con decreto 2 luglio 2012 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre scorso, il limite di reddito per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato aggiornato in ,33. LINEE GUIDA SPERIMENTALI SUL FILTRO IN APPELLO Predisposte dalla Presidenza della Corte d Appello le linee guida sperimentali sul filtro in appello 1 Nel caso di inammissibilità dell appello per vizi di forma dell atto non si fa luogo all applicazione del filtro e alla pronuncia di ordinanza con la procedura prevista dall art. 348 ter C.p.c., ma si provvede con sentenza soggetta a ordinaria impugnazione. 2 Per la valutazione dell inammissibilità dell appello sulla base della ragionevole probabilità che non venga accolto, non è prevista un udienza filtro distinta da quella di trattazione, ma, alcuni giorni prima di quest ultima, il Collegio effettua la precamera di consiglio, ai fini dell esame delle nuove cause, per le quali, fin dalla fissazione dell udienza ex art. 168 bis quinto comma C.p.c., si dà avviso ai procuratori delle parti che alla medesima udienza è oggetto di discussione anche l ammissibilità dell appello ai sensi dell art. 348 bis C.p.c.. 3 Per gli appelli proposti con ricorso, per i quali pure è necessaria una valutazione in tempi brevi dell ammissibilità, si procede nei seguenti termini: a) per la Sezione lavoro i nuovi ricorsi sono inoltrati dalla cancelleria ai Consiglieri relatori, i quali provvedono tempestivamente a esaminare le cause ad essi assegnate per segnalare al Presidente quelle potenzialmente inammissibili per le quali anticipare la trattazione; b) in tema di locazioni, di competenza della III Sezione Civile, dopo la fissazione dell udienza di discussione, il giudice relatore provvede tempestivamente a esaminare le cause a lui assegnate per segnalare al Presidente quelle potenzialmente inammissibili per le quali anticipare la trattazione. 4 In ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell appello, la prescrizione dettata dall art. 348 ter C.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris. 13

14 MODIFICHE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E ALLA LEGGE PINTO Il decreto legge 22 giugno 2012, n Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26/06/ Suppl. Ordinario n. 129), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11/08/ Suppl. Ordinario n. 171), è intervenuto con alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile, in materia di filtro in appello, e alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto) Entrata in vigore del decreto legge 83/2012: 26 giugno 2012 Entrata in vigore della legge di conversione 134/2012: 12 agosto 2012 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (Art. 54 Appello D.L. 83/2012) Le nuove disposizioni relative agli articoli 342, 348-bis, 348-ter, 383, 434, 436-bis e 447- bis del codice di procedura civile, introdotte dal D.L. 83/2012 conv. con L. 134/2012, si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall 11 settembre 2012 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 134/2012). La nuova disposizione relativa all articolo 360 si applica alle sentenze pubblicate dall 11 settembre 2012 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 134/2012). Le modifiche al Codice di procedura civile non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n in neretto SONO EVIDENZIATE LE MODIFICHE in grigio corsivo SONO INDICATE LE PARTI SOPPRESSE Art Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall articolo 163. L appello deve essere motivato. La motivazione dell appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall art. 163-bis. Art Domande ed eccezioni nuove Nel giudizio d appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero (parole soppresse) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio. Art. 348-bis. - Inammissibilità dell appello (articolo nuovo) Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l inammissibilità o l improcedibilità dell appello, l impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all articolo 70, primo comma; b) l appello è proposto a norma dell articolo 702-quater. 14

15 MODIFICHE Art. 348-ter. - Pronuncia sull inammissibilità dell appello (articolo nuovo) All udienza di cui all articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l appello, a norma dell articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell articolo 91. L ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l impugnazione principale che per quella incidentale di cui all articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. Quando è pronunciata l inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell ordinanza che dichiara l inammissibilità. Si applica l articolo 327, in quanto compatibile. Quando l inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all articolo 348- bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d appello che conferma la decisione di primo grado. Art Sentenze impugnabili e motivi di ricorso Le sentenze pronunciate in grado d appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d accordo per omettere l appello; ma in tale caso l impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Art Cassazione con rinvio La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso previsto nell articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest ultimo. Nelle ipotesi di cui all articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza. (comma aggiunto) 15

16 MODIFICHE Art Deposito del ricorso in appello Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall articolo 414. L appello deve essere motivato. La motivazione dell appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all estero. Art. 436-bis. - Inammissibilità dell appello e pronuncia (articolo nuovo) All udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter. Art. 447-bis. - Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza. Il giudice può disporre d ufficio, in qualsiasi momento, l ispezione della cosa e l ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti. Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l efficacia esecutiva o l esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all altra parte gravissimo danno. Art. 702-quater. - Appello L ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell articolo 702-ter produce gli effetti di cui all articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. MODIFICHE ALLA LEGGE PINTO (Art. 55 Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 D.L. 83/2012) Le nuove disposizioni modificative della L. 24 marzo 2001, n. 89 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dall 11 settembre 2012 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 134/2012). 16 Art Diritto all equa riparazione 1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. 2. Nell accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

17 MODIFICHE 2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. (comma aggiunto) 2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. (comma aggiunto) 2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l impugnazione e la proposizione della stessa. (comma aggiunto) 2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie e) quando l imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all articolo 2-bis; f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. (comma aggiunto) 3. Il giudice determina la riparazione a norma dell articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti: a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1; b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell avvenuta violazione. (comma abrogato) Art. 2-bis. - Misura dell indennizzo (articolo nuovo) 1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. 2. L indennizzo è determinato a norma dell articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte. 3. La misura dell indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. Art Procedimento 1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimen- 17

18 MODIFICHE to nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l articolo 125 del codice di procedura civile. 2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell economia e delle finanze. 3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. 4. Il presidente della corte d appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell articolo 640 del codice di procedura civile. 5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. 6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell articolo 5-ter. 7. L erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili. Articolo 4. - Termine di proponibilità 1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. Articolo 5. - Notificazioni e comunicazioni 1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta. 2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. 3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente. 4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. Articolo 5-ter. - Opposizione (articolo nuovo) 1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione. 2. L opposizione si propone con ricorso davanti all ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l articolo 125 del codice di procedura civile. 3. La corte d appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. 4. L opposizione non sospende l esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l efficacia esecutiva del decreto opposto. 5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo. 18 Articolo 5-quater. - Sanzioni processuali (articolo nuovo) 1. Con il decreto di cui all articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro e non superiore ad euro

19 NOTIZIE DALL ORDINE LE STATISTICHE DELL ORDINE periodo 01/01/ /10/2012 dati complessivi al 31/10/2012 uomini donne totali uomini donne totali Iscrizioni Avvocati e Praticanti Praticanti Praticanti abilitati Avvocati Avvocati stabiliti Avvocati integrati Totale iscritti Cancellazioni Avvocati e Praticanti Praticanti Praticanti (trasferimento ad altro Ordine) Avvocati Avvocati (trasferimento ad altro Ordine) Totale cancellati Trasferimenti Avvocati e Praticanti Praticanti Avvocati Totale nulla osta Iscrizioni società e associazioni professionali Società tra avvocati 1 19 Associazioni tra avvocati PATROCINIO A SPESE DELLO STATO periodo gennaio - ottobre 2012 Istanze ammesse Istanze respinte per manifesta infondatezza della domanda 84 Istanze respinte per mancanza dei requisiti di reddito 47 Rinunce da parte dei richiedenti 13 Istanze presentate COLLEGHI DEFUNTI Gennaio 2012 Mittiga Fabrizio Soldati Michele Giacomo Febbraio 2012 Cernitori Giulio Cesare Donzelli Mario Luppino Umberto Molesti Federico Marzo 2012 Birindelli Luca Fasciano Fabrizio Giussani Pietro Morando Monica Aprile 2012 Conte Raffaele Giraldi Francesco Marino Francesco Todisco Grande Enrico Maggio 2012 Cassamagnaghi Giorgio Garlatti Fontana Donatella Marini Enzo Giugno 2012 Butti Anna Angiola Luglio 2012 Fassi Fabio Maria Agosto 2012 Pizzonia Domenico Settembre 2012 Casella Claudio Enzo Donato Ottobre 2012 Auletta Cosimo detto Mino Meli Niccolò Maria Pellegatta Alfonso Pellegrini Cislaghi Giannantonio Rescaldani Daniele Zurlo Alfonso 19

20 IN BREVE IN QUESTO NUMERO STORIA DI COPERTINA Il Decreto del Presidente della Repubblica n.137 entrato in vigore il 16 agosto scorso comporta alcune modifiche nella disciplina dell attività professionale. PRIMO PIANO La Corte Costituzionale con propria pronuncia ha deciso sul ricorso avverso la disciplina della mediazione nella parte in cui era prevista come condizione di procedibilità, dichiarandola incostituzionale per eccesso di delega. GEOGRAFIA GIUDIZIARIA Il Consiglio dei Ministri ha dato il via alla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, ridisegnando la mappa di numerosi Tribunali. SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO PER LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA L Ordine degli avvocati di Milano e l Unione Lombarda degli Ordini Forensi hanno siglato un accordo di collaborazione con l Agenzia delle Entrate, Direzione Regione Lombardia per migliorare i rapporti tra Agenzia e contribuenti. CONSEGNA MEDAGLIE D ORO 2012 La tradizionale Cerimonia di consegna delle medaglie d oro per i cinquant anni di professione forense si terrà quest anno il 21 dicembre, alle ore 17,30, presso l Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, alla presenza del Consiglio dell Ordine, delle Autorità giudiziarie, civili e militari, di parenti e amici degli avvocati premiati. Elenco medagliandi Avv. Franco Altamura Avv. Francesco Anaclerio Avv. Paolo Andreotti Avv. Enrico Mario Asti Avv. Alberto Azzolini Avv. Bernardino Bay Avv. Danilo Paolo Beltrami Avv. Cesare Bonomi Avv. Vincenzo Buonaiuto Avv. Sisto Buonaura Avv. Luigi Cella Avv. Francesco Ciaccia Avv. Pasquale Cocozza Avv. Fiorella Delitala Valenti Avv. Giovanni Demaria Avv. Paolo Mario Alberto Dondina Alla Memoria Avv. Giovanni Ercoli Avv. Cesare Fagetti Avv. Piera Ferraris Cella Avv. Sebastiano Fischetti Avv. Salvatore Florio Avv. Giovanni Fontana Avv. Sergio Fontana Castelli Avv. Luigi Carlo Formichella Avv. Aldo Gangai Avv. Giovanni Guiso Avv. Laura Clelia Hoesch Avv. Gaspare Landi Avv. Vincenzo Lo Giudice Avv. Francesco Marena Avv. Antonio Moneta Avv. Raffaele Notte Avv. Renato Palmieri Avv. Ciriaco Antonio Parente Avv. Angelo Carlo Pelosi Avv. Anna Righetti Avv. Franco Rosso Avv. Enrico Rotondi Avv. Tommaso Setola Avv. Anna Maria Siani Avv. Maria Simonetta Mollica Straneo Avv. Giovanni Szego Avv. Sinibaldo Tino Avv. Roberto Tomassini Avv. Edilio Luigi Mario Zazzeri Avv. Virginia De Leone Zazzeri Avv. Teofilo Moschella Avv. Giancesare Sala TAVOLO INTERISTITUZIONALE VIOLENZA DI GENERE E STALKING IL NOTIZIARIO Supplemento a La rivista del Consiglio dell Ordine degli avvocati di Milano Direzione e redazione: Via Carlo Freguglia, Milano Tel Fax news@ordineavvocatimilano.it Direttore Responsabile: Paolo Giuggioli Hanno collaborato: Enrico Moscoloni, Cinzia Preti, Marilisa D Amico, Carmelo Ferraro, Dafne Bordone, Enrico Benzoni Coordinamento: Paola Parigi e Greta Mariani Grafica: Milena Savic per Creativeconnection Stampa: Tipolitografia Edoardo Rosio 20 L Ordine degli Avvocati di Milano da luglio 2012 è parte attiva del Tavolo Interistituzionale violenza di genere e stalking promosso dall Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della Salute e dall Assessorato Sicurezza e Coesione Sociale del Comune di Milano. Obiettivo del Tavolo è definire procedure standard e protocolli condivisi che consentano interventi più efficaci per reprimere e prevenire il reato della violenza di genere. I recenti fatti di cronaca registrano un aumento delle violenze alle donne, fenomeno complesso e trasversale a ogni sfera sociale. Il Tavolo, che si inserisce nell ambito degli interventi promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, prevede la partecipazione di diverse professionalità del territorio milanese. I differenti partecipanti al Tavolo operano in un continuo rapporto sinergico, riunendosi periodicamente in gruppi di lavoro tematici per: - prevenire la violenza di genere; - definire buone prassi e protocolli di azione condivisi; - elaborare linee guida operative. L Ordine degli Avvocati di Milano è stato chiamato, nello specifico, a far parte del Tavolo Interistituzionale vista l esperienza maturata, soprattutto negli ultimi anni, di assistenza e vicinanza al cittadino.

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