PROPOSTA DI LEGGE N. Istituzione del contributo di soggiorno e. abrogazione degli artt.2, 3, 4 e 5 della L.R.11/5/2006 n. 4

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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XIII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. presentata dai Consiglieri regionali CAPELLI - OPPI - CUCCU Franco Ignazio - CAPPAI - MILIA BIANCAREDDU RANDAZZO - AMADU Istituzione del contributo di soggiorno e abrogazione degli artt.2, 3, 4 e 5 della L.R.11/5/2006 n. 4 RELAZIONE DEL PROPONENTE La presente proposta di legge si propone l'istituzione del contributo di soggiorno, da intendersi come corrispettivo dovuto dai non residenti per l'utilizzo dei beni naturalistici ed ambientali della Sardegna, e la contestuale abrogazione degli artt. 2 (Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case), 3 (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico), 4 (Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto) e 5 (Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, recante Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo. I predetti articoli introducono la famigerata tassa sul lusso, la cui istituzione è stata inutilmente contrastata dalla minoranza consiliare di centrodestra, e viene oggi criticata e contestata anche da autorevoli esponenti del centrosinistra quali il Viceministro per l economia Visco e dalla stampa specializzata. I sottoscritti presentatori ne propongono pertanto l immediata abrogazione, per i seguenti motivi: - incostituzionalità delle norme: non pare, infatti, giustificabile alla luce dei principi di eguaglianza/ragionevolezza e capacità contributiva, il fatto di assoggettare ad imposta

2 patrimoniale la sola proprietà dei non residenti. Emerge, infatti, in modo evidente, la discriminazione e l istituzione di fatto di un vero e proprio tributo ad personam; - violazione delle norme comunitarie: già più volte la Corte di Giustizia europea si è espressa sull illegittimità comunitaria, in base al principio di libera circolazione di capitali, di norme che prevedono un trattamento fiscale differenziato dei beni a seconda della residenza del soggetto detentore; - inopportunità: la nuova gabella ha già determinato una importante fuga di turisti affezionati dalla Sardegna verso altre località, così agevolando di fatto la promozione turistica delle regioni nostre concorrenti; - indeterminatezza della quantificazione degli introiti attesi: a tutt oggi non è dato sapere con esattezza quali saranno i benefici economici delle nuove tasse né le modalità con cui si intende procedere alla loro riscossione, sicché non è neanche possibile effettuare una comparazione costi/benefici. Contestualmente, nella consapevolezza che la tutela e la valorizzazione dei nostri beni paesaggistici e ambientali non possano gravare solo sui residenti, si propone - a norma dell art.8 lett. i) del vigente Statuto - l istituzione di un contributo di soggiorno. La filosofia di tale tributo è quella di fare partecipare con un contributo economico i non residenti che usufruiscono dei benefìci del nostro territorio, alle spese per i lavori di infrastrutturazione ed a quelle relative alle strutture dedicate al tempo libero, ai servizi al turismo, eccetera, in modo tale da non fare ricadere sulle popolazioni locali tali oneri, se non nella misura in cui esse ne usufruiscono. Ma, a differenza della tassa sul lusso, il contributo di soggiorno non presenta rischi di illegittimità costituzionale e /o comunitaria e, constando di pochi euro a persona, non rischia certo di ridurre la capacità competitiva dell'azienda turistica isolana. Per di più esso è di facile e sicura esazione, potendo essere riscosso per conto della Regione dai vettori aerei e navali all atto dell emissione del biglietto o dai gestori portuali e aeroportuali contestualmente alle tasse di atterraggio e di approdo, e poi versato con modalità e cadenze prefissate secondo appositi accordi

3 Detto contributo dovrebbe essere destinato alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni ambientali ed alle attività di potenziamento dei servizi tramite l istituzione di un fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale. Più "contributo di scopo", dunque, che vera e propria tassa. I fondi raccolti dovranno infatti servire non solo per la conservazione e la valorizzazione dell ambiente, ma anche per attivare infrastrutture, servizi ed incentivi affinché il visitatore sia accolto con maggiore attenzione, invitato a recarsi in Sardegna anche fuori stagione ed a spingersi oltre la fascia costiera all interno dell isola. Siamo consapevoli infatti che la nostra regione non possa più calibrare questi servizi - sempre più appesantiti dall'enorme impatto turistico concentrato in brevi periodi dell anno - esclusivamente in base al computo degli abitanti e dei contribuenti locali, su cui oggi grava praticamente tutto il peso. Per garantire un territorio pulito, sicuro e fruibile, ci pare giusto richiedere la collaborazione dei turisti, che ne avranno comunque una ricaduta diretta e positiva. Per capire la portata della misura proposta è bene precisare anzitutto che - mentre una maggiore contribuzione da parte dei proprietari di seconde case potrebbe essere facilmente perseguibile mediante adeguati incrementi delle aliquote ICI - le imposte addizionali vigenti escludono immotivatamente dalla contribuzione tutti coloro che trascorrono le proprie vacanze sul territorio isolano nelle strutture alberghiere, nelle case in affitto, nei campeggi, su camper e roulotte e in tutte le altre strutture di varia tipologia. Si tratta di migliaia di persone che godono dei nostri beni naturalistici ed ambientali ed utilizzano i nostri servizi senza contribuire in alcun modo alle spese di tutela, valorizzazione e adeguamento degli stessi. Se si pensa che nel 2005, secondo i dati di recente annunciati alla BIT di Milano, i passeggeri degli aeroporti sardi sono stati circa 11 milioni, mentre nei porti esclusi quelli turistici - si sono registrati circa arrivi, è intuitivo comprendere come, anche a voler considerare un contributo di soggiorno di soli dieci euro a persona, il gettito previsto sarebbe perlomeno pari a quello ragionevolmente stimato come effetto dell applicazione della tassa sul lusso.

4 L obiettivo è anche quello di far emergere dal sommerso il mercato nero degli affitti delle seconde case durante la stagione estiva e l evasione fiscale che ne deriva, anche imponendo ai mediatori immobiliari di comunicare all Agenzia delle Entrate della Sardegna tutte le locazioni, anche se di breve durata, di cui sono a conoscenza per esservi stati coinvolti. La presente proposta prevede l esenzione dal pagamento del contributo esclusivamente per coloro che giungono in Sardegna per svolgervi prestazioni di lavoro dipendente, per le comitive scolastiche, per i gruppi organizzati direttamente da U.S.L. o da altri enti pubblici a fìni sociali o sanitari e per le società sportive che raggiungano l isola per il regolare svolgimento delle competizioni agonistiche. Vogliamo infine segnalare che il contributo di soggiorno seppur applicato con diverse modalità - esiste anche in altre regioni d Italia (Alto Adige, Val d Aosta, Calabria, Toscana) ed in vari Paesi dell'unione europea, anche di grande vocazione turistica, quali la Spagna, la Francia, la Grecia e la Croazia. Ci preme inoltre sottolineare che, con la presentazione della presente, i sottoscrittori non intendono affatto abbandonare la vertenza entrate già aperta con il Governo nazionale, sulla quale ritengono anzi necessario ed indispensabile imprimere una più decisa e determinata accelerazione. PROPOSTA DI LEGGE Istituzione del contributo di soggiorno e abrogazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, recante Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo. 1. E istituito il contributo di soggiorno. Art.1

5 2. Il contributo di soggiorno è dovuto da coloro che non sono registrati nell anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, ma vi dimorano temporaneamente a fine turistico in case o natanti di proprietà ovvero in qualità di ospiti di alberghi, pensioni, locande, B.& B, camere ammobiliate, case per ferie, campeggi, foresterie, agriturismo ed assimilati. 3. Il contributo di soggiorno è determinato in euro dieci a persona, indipendentemente dalla durata del soggiorno. 4. L obbligo della corresponsione del contributo sorge contestualmente all arrivo nei porti ed aeroporti sardi. 5. Sono sostituti d imposta i vettori navali e aerei relativamente al servizio di trasporto pubblico e i soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi e i punti d ormeggio per le imbarcazioni e gli aeromobili privati. Art.2 1. Il gettito della presente imposta è destinato al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all articolo La Giunta Regionale, sentito l ente regionale competente in materia di turismo e previo parere della competente Commissione Consiliare, con deliberazione da emanarsi non oltre il 30 giugno di ogni anno, può apportare aumenti del contributo fino alla misura massima del 100%. 3. Le deliberazioni di cui al precedente comma entrano in vigore con il 1 gennaio dell anno successivo a quello nel quale sono divenute esecutive a norma di legge. Art.3 1. È istituito il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale; esso è alimentato dal gettito derivante dal contributo di soggiorno di cui all articolo 1.

6 2. Il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato a finanziare: a) per il 20 per cento programmi di interesse dei comuni turistici. I fondi saranno ripartiti annualmente sulla base delle presenze turistiche accertate; b) per il 40 per cento programmi di interesse regionale; b) per il 40 per cento programmi di interesse comunale; c) per il 20 per cento programmi di interesse provinciale. 3. I programmi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2 sono individuati e regolamentati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentite le competenti Commissioni Consiliari. 4. L Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all applicazione dell articolo 1. Art.4 1. Non sono soggetti passivi dell imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi; coloro che giungono in Sardegna per svolgervi prestazioni di lavoro dipendente dovuto in loco e ciò sia dimostrato da attestazione del datore di lavoro; le comitive scolastiche di almeno dodici persone organizzate da istituti scolastici pubblici o riconosciuti legalmente; i gruppi di almeno dieci persone pensionate organizzati direttamente da U.S.L. o da altri enti pubblici a fìni sociali o sanitari; le società sportive, per il regolare svolgimento delle competizioni agonistiche.

7 Art.5 1. Spetta alla Regione, per il tramite dell Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le Entrate, procedere agli accertamenti ritenuti opportuni per le rilevazioni dirette degli arrivi per finalità di turismo. 2. Per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono attribuiti al personale della predetta Agenzia i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica. Art.6 1. I soggetti individuati all art.1 quali sostituti d imposta, previa stipula di apposita convenzione nella quale è previsto in loro favore il riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento del gettito del tributo riscosso, procedono mensilmente, con le modalità previste da apposita deliberazione della Giunta regionale, al riversamento in tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli aggi ad essi spettanti. 2. I soggetti incaricati della riscossione sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell obbligazione tributaria e a trasmettere periodicamente i dati e le informazioni concernenti l individuazione dell effettivo numero degli arrivi nell isola per fini turistici. 3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all Amministrazione regionale un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale. 4. L agente della riscossione che non provvede, in tutto o in parte, a riversare mensilmente in tesoreria regionale il gettito riscosso, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell imposta non versata. Per il mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da determinarsi con apposito atto della Giunta Regionale.

8 5. I dipendenti dell Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le Entrate appositamente autorizzati e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali portuali ed aeroportuali. Art.7 1. Sono abrogati gli artt. 2 (Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case), 3 (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico), 4 (Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto) e 5 (Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale) della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - recante Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

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