La presente guida intende delineare un quadro sintetico e sistematico delle agevolazioni alle assunzioni attualmente previste dal nostro ordinamento.

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2 Capitolo n. 1 Lavoratori iscritti alle liste di mobilità NORMATIVA art. 8, comma 4, L. n. 223/1991 N.B.: La legge Monti Fornero (L. 28 giugno 2012 n. 92) ha stabilito l abrogazione della mobilità e dei relativi incentivi a decorrere dal 1 gennaio 2017 (art. 2, comma 71, L. n. 92/2012). Tuttavia, fino all abrogazione, gli incentivi rimangono applicabili. LAVORATORI INTERESSATI Lavoratori iscritti nella lista di mobilità ai sensi dell art. 4 della L. n. 223/1991 (in quanto licenziati al termine di una Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) oppure ai sensi dell'art. 24 L. n. 223/1991 (procedura di licenziamento collettivo), e che percepiscano la relativa indennità di mobilità. DATORI DI LAVORO INTERESSATI Possono procedere all assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità tutti i datori di lavoro del settore privato (compresi gli enti pubblici economici definibili come impresa) e di qualsiasi classe dimensionale. Il beneficio riguarda anche le Agenzie del lavoro che assumono con finalità di somministrazione, in tal caso saranno queste a percepire direttamente il beneficio contributivo, con l'obbligo poi di trasferirlo all'azienda utilizzatrice. Gli incentivi economici previsti per le assunzioni di lavoratori in mobilità sia a tempo determinato che a tempo indeterminato sono esclusi per i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati al termine di una procedura di mobilità da datori di lavoro non imprenditori ai sensi del D.Lgs. n. 110/2004 (art. 24, comma 1bis, L. n. 223/1991); FORME DI ASSUNZIONE AGEVOLATA Sia a tanto a tempo indeterminato che a tempo determinato. A) Assunzione con contratto a termine ai sensi dell art. 8, 2 comma L. n. 223/1 991 La durata massima del rapporto a tempo determinato ai sensi dell art. 8, 2 comma L. n. 223/1991 è di 12 mesi, che possono essere raggiunti anche in virtù di un eventuale proroga (ad esempio un contratto iniziale di 7 mesi può essere prorogato di ulteriori 5 mesi). È inoltre possibile il rinnovo del contratto a termine, cioè la nuova assunzione a termine da parte della medesima azienda dello stesso lavoratore ancora iscritto nella lista di mobilità a condizione che non venga superato il limite complessivo di 12 mesi, oltre il quale lo sgravio viene meno. Per l assunzione non è richiesta alcuna causale; l assunzione stessa non è inoltre soggetta al limite del 20%, nè concorre al computo complessivo dei 36 mesi, non essendo applicabile ad essa il D.lgs.368/2001 sui contratti a termine. B) Assunzione con contratto a tempo indeterminato L assunzione in questa ipotesi avviene secondo le forme ordinarie ed è possibile anche in regime di part time. Si ricorda che in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, il lavoratore assunto viene definitivamente cancellato dalla lista di mobilità e cessa quindi la possibilità per lo stesso di percepire, ove dovuta, la relativa indennità. AGEVOLAZIONI In caso di assunzione dalle liste di mobilità il datore di lavoro ha diritto per la durata prevista dalla legge ad una riduzione della contribuzione dell'aliquota contributiva posta a suo carico.

3 a) Agevolazioni in caso di assunzione con contratto a termine Per tutta la durata del contratto a termine e comunque nel limite complessivo di 12 mesi il datore di lavoro ha diritto ad una contribuzione a proprio carico agevolata pari al 10%. Il beneficio non riguarda i contributi a carico dei lavoratori che, quindi, sono sempre dovuti in misura intera. L agevolazione spetta sia in caso di orario a tempo pieno che in caso di orario a tempo parziale (in questo senso INPS, circ. n. 260/1991). Si segnala, inoltre, che lo sgravio contributivo non ha alcun effetto nei confronti dei premi INAIL. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento e quindi prima della sua scadenza, il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro competono ulteriori benefici quali : 1) il mantenimento della contribuzione agevolata (aliquota fissa del 10%) per ulteriori 12 mesi. Il mantenimento dell aliquota agevolata è previsto anche in caso di trasformazione con orario di lavoro part-time. 2) nel solo caso di trasformazione di un contratto con orario a tempo pieno, il diritto ad un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore (art. 8, commi 2, 4 e 4bis, L. n. 223/1991), per una durata massima comunque di: 12 mesi, per i lavoratori fino a 50 anni di età; 24 mesi, per i lavoratori di età superiore a 50 anni (che diventano 36mesi per i datori che assumono nelle aree del Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale). ll beneficio non può comunque superare la durata dell erogazione dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore in mobilità, detratti i periodi per i quali l interessato abbia già goduto dell indennità di mobilità. Il contributo mensile a favore del datore di lavoro, non potrà comunque mai avere un valore maggiore della retribuzione corrisposta al lavoratore. Alle assunzioni a termine ex art. 8 legge 223/91 non si applica il contributo aggiuntivo Aspi dell 1,4% (circ. Inps n.44/2013). Nel caso di assunzione a termine di lavoratore in mobilità già precedentemente utilizzatotramite somministrazione, il periodo massimo di sgravio sarà quello che residua rispetto all agevolazione già goduta durante la somministrazione. b) Agevolazioni in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato Contributi a carico del datore di lavoro pari al 10% per i primi 18 mesi, anche se con orario di lavoro part time. Il beneficio non riguarda i contributi a carico dei lavoratori che, quindi, sono sempre dovuti in misura intera. Si segnala, inoltre, che lo sgravio contributivo non ha alcun effetto nei confronti dei premi INAIL. In caso di rapporto con orario a tempo pieno, il datore di lavoro ha inoltre diritto ad un contributo mensile pari al 50% dell indennità di mobilità ex L. n. 223/1991 che sarebbe spettata al lavoratore (art. 8, commi 2, 4 e 4bis, L. n. 223/1991), per una durata massima comunque di: 12 mesi, per i lavoratori di età fino a 50 anni; 24 mesi, per i lavoratori di età superiore a 50 anni (che diventano 36 mesi per i datori che assumono nelle aree del Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale). ll beneficio non può comunque superare la durata dell erogazione dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore in mobilità, detratti i periodi per i quali l interessato abbia già goduto dell indennità di mobilità.. CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI - il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/ il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva D.M / l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione - l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza - il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse

4 ad una crisi o riorganizzazione aziendale, nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione. E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori sospesi - l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d azienda - per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia come subordinato che come somministrato, presso la stessa azienda; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro - inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012

5 Capitolo n. 2 Lavoratori che fruiscono dell'aspi NORMATIVA art.7, co. 5, lett. b) D.L. 76/2013 LAVORATORI INTERESSATI Soggetti già fruitori o in attesa di percepire il trattamento ASPI DATORI DI LAVORO BENEFICIARI Tutti i datori di lavoro privati operanti nel territorio nazionale, comprese le agenzie di somministrazione. FORMA DI ASSUNZIONE Assunzione a tempo pieno e indeterminato. Agevolazione anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui sia stata sospesa (per max 6 mesi) la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato (Circ. INPS 175/2013). AGEVOLAZIONE Il beneficio consiste nel 50% del trattamento ASPI che il lavoratore avrebbe ricevuto qualora avesse mantenuto lo stato di disoccupazione, per una durata massima pari al periodo di spettanza del trattamento ASPI stesso. Si ricorda a tal proposito che il trattamento ASPI è pari al 75% della retribuzione mensile pari o superiore a euro 1.195,37 (importo lordo annualmente rivalutato); se superiore a tale somma, occorre aggiungere il 25% della differenza tra quanto percepito e euro 1.195,37, senza superare l'importo massimo mensile che per il 2015 è pari ad euro 1.167,91. E' inoltre prevista una riduzione dell'importo ASPI pari al 15% dopo il sesto mese di fruizione, ed un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. L'agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione erogata; pertanto ove al lavoratore non spettasse l'intera retribuzione del mese di riferimento (ad es. a causa di una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro), l'importo mensile dell'incentivo dovrà essere rideterminato. In merito alla durata dell'agevolazione, ricordando che il godimento dell'aspi spetta in presenza di due anni di anzianità contributiva di cui 52 settimane nell'ultimo anno, la Circ. INPS 142/2012 precisa che: Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell'arco dei prossimi tre anni - cfr Tabella sottostante: età < e < ) ) 16 1) 2) 3) 18 1) nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni 2) detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-aspi, nell arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione 3) nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI - il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006

6 - il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva - l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione - l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza - il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione. E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori sospesi - l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d azienda - per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia come subordinato che come somministrato, presso la stessa azienda; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro - inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione D.M /2007 art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012

7 Capitolo n. 3 Lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi (e meno di 24 mesi) NORMATIVA art. 4, co. 3, L. 236/1993 LAVORATORI INTERESSATI Lavoratori, o soci lavoratori, sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria da almeno 3 mesi (anche in forma non continuativa) presso azienda in CIGS da almeno 6 mesi continuativi. DATORI DI LAVORO INTERESSATI Tutti i datori di lavoro privati che procedono all'assunzione di lavoratori in CIGS (alle condizioni di cui sopra) FORMA DI ASSUNZIONE Assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato AGEVOLAZIONI a) Contributi a carico del datore di lavoro pari al 10% per un periodo di 12 mesi. La contribuzione a carico del dipendente è quella intera prevista per la generalità dei lavoratori; b) Bonus economico: erogazione all'azienda di un importo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che il lavoratore, ove licenziato alla fine del periodo di CIGS, avrebbe percepito se non fosse stato assunto (art. 8, co. 4, L. n. 223/1991), ridotta di 3 mesi. Tale erogazione mensile avrà una durata legata all'età del lavoratore assunto: fino a 50 anni: 9 mesi, oltre 50 anni: 21 mesi, oltre 50 anni (Circoscrizione con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale): 33 mesi. Dal 1 gennaio 2015 opera una graduale riduzione delle predette tempistiche legata alla durata della indennità di mobilità che andrà gradualmente ad esaurirsi. CONDIZIONE SPECIFICA Il beneficio non spetta nei casi in cui la nuova assunzione vada a sostituire dei lavoratori sospesi o per qualsisasi causa licenziati nei 12 mesi precedenti. CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI - il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/ il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva D.M / l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione - l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza - il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione. E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori sospesi - l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012 avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d azienda - per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia come subordinato che come somministrato, presso la stessa azienda; non si cumulano le

8 prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro - inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione

9 Capitolo n. 4 Lavoratori con almeno 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi / Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (se residenti in aree svantaggiate) / Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi NORMATIVA art. 4, co. 8 e 11 L. 92/2012 LAVORATORI INTERESSATI A) uomini e donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi. I periodi superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal Centro per l'impiego. B) donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per la localizzazione geografica delle aeree svantaggiate si veda il seguente link: Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro invece potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate (v. Messaggio INPS 12212/2013). C) donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale tra uomo e donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per "accentuata disparità" si intende una differenza percentuale di almeno il 25%. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato con apposito decreti i tassi di disparità per settore per l'anno 2014 (D.M. 2 settembre 2013). D) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi CONCETTO DI "IMPIEGO NON REGOLARMENTE RETRIBUITO " Le lavoratrici, all'interno del periodo temporale prescritto (6 o 24 mesi precedenti alla assunzione), non devono aver svolto attività lavorativa legata ad un contratto di lavoro di tipo subordinato di durata uguale o maggiore a 6 mesi. Pertanto il concetto di regolarità retributiva ha una valenza prettamente temporale. In caso di lavoro autonomo o parasubordinato, invece, la regolarità retributiva diviene un parametro puramente economico, legato al reddito prodotto: le lavoratrici devono avere un reddito annuale inferiore a per il lavoro autonomo, inferiore a per il lavoro parasubordinato. In entrambe le ipotesi il concetto di impiego non regolarmente retribuito si differenzia dallo stato di disoccupazione e di conseguenza non richiede la registrazione presso il Centro per l'impiego. DATORI DI LAVORO INTERESSATI Tutti i datori di lavoro comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione, sono esclusi solo i datori di lavoro domestico. FORMA DI ASSUNZIONE

10 L'agevolazione spetta per tutte le assunzioni sia a tempo pieno che parziale effettuate dopo il 01/01/2013: - a tempo indeterminato - a tempo determinato - trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine instaurato con il medesimo soggetto (la trasformazione dovrà intervenire prima della scadenza del primo contratto agevolato) E' bene rilevare che il beneficio potrà spettare anche per le ipotesi in cui un soggetto utilizzi un lavoratore mediante una somministrazione agevolata e successivamente lo assuma alle proprie dirette dipendenze, purchè senza soluzione di continuità rispetto all'utilizzazione. In quest'ultimo caso l'incentivo spetta per il periodo residuo non goduto (dall'agenzia di somministrazione), se il lavoratore possieda ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi. AGEVOLAZIONE Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, nonché una riduzione del 50% sui premi INAIL. Tale beneficio avrà una durata pari a: > 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato > 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato (comprensiva di eventuali proroghe) > 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato (comprensiva del precedente rapporto agevolato). Per i lavoratori con più di 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi l'incentivo spetterà anche in caso di nuova assunzione (a tempo determinato o indeterminato) da parte dello stesso datore di lavoro intervenuta dopo la scadenza del precedente rapporto a termine agevolato, purché il lavoratore al momento della riassunzione conservi un'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi. Il beneficio durerà per il periodo residuo rispetto a quello già fruito col precedente rapporto agevolato. Tuttavia se il lavoratore dopo il primo rapporto ha cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi, il beneficio spetterà per la durata intera. CONDIZIONE SPECIFICA L'incentivo spetta se la singola assunzione, proroga o trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro (inteso come intera organizzazione e non singolo stabilimento), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Base di computo per l'incremento occupazionale lavoratori da considerare: TIPOLOGIA DI RAPPORTO Lavoratore subordinato a tempo indeterminato Lavoratore subordinato a tempo determinato Lavoratore stagionale Lavoratore assunti in sostituzione Lavoratore a domicilio Apprendista Lavoratore intermittente e ripartito Lavoratore accessorio Lavoratore somministrato assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo determinato Lavoratore somministrato (a t.d. o ind.) assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato Contratti di inserimento RIENTRA NELLA BASE DI COMPUTO NO NO NO Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti viene calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). I 12 mesi successivi all'assunzione / proroga o trasformazione devono presentare un valore U.L.A. maggiore rispetto ai 12 mesi precedenti. A titolo esemplificativo:

11 un lavoratore rimasto in forza all'azienda per 12 mesi vale 1 ULA (esprimibile anche in 12/12 o 365/365), un lavoratore a termine che nell'anno abbia lavorato solo 6 mesi vale 0,5 ULA (esprimibile anche in 6/12 o 182/365). Il lavoratore part-time al 50% varrà 0,5 ULA (6/12, 182/365), se tuttavia esso rimane in forza all'azienda solo per 6 mesi esso varrà 0,25 ULA (3/12, 91/365) Il requisito dell'incremento occupazionale si declina nei modi seguenti: > in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato Si sommano i valori ULA di tutti i lavoratori in forza all'azienda nei 12 mesi precedenti all'assunzione, prendendo in considerazione i lavoratori di cui alla tabella sopra. Successivamente si sommano i valori ULA di tutti i lavoratori che presumibilmente presteranno servizio nei 12 mesi successivi all'assunzione, compreso il valore ULA del lavoratore da ssumere. Se il monte ULA dei 12 mesi successivi è superiore rispetto al monte ULA dei 12 mesi precedenti allora si verifica l'incremento occupazionale netto. Esempio: > in caso di trasformazione o proroga a tempo indeterminato poichè di per sè non si verifica un incremento occupazionale, nel computo della forza occupata nei 12 mesi precedenti alla trasformazione non deve essere conteggiato il lavoratore da trasformare/prorogare. Egli verrà invece considerato nella forza occupata nei 12 mesi successivi. Riassumendo: L'incremento occupazionale netto si verifica quando il monte ULA dei 12 mesi successivi alla assunzione / proroga / trasformazione è maggiore del monte ULA dei 12 mesi precedenti. L'incentivo è comunque applicabile nei casi in cui il requisito dell'incremento occupazionale netto non si verifica per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell'orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI - il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/ il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva D.M / l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione - l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza - il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione. E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori sospesi - l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012 avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d azienda - per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia come subordinato che come somministrato, presso la stessa azienda; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro - inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione

12 Capitolo n. 5 Lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; privi di un diploma di scuola superiore o professionale NORMATIVA art.1 D.L. 76/2013 LAVORATORI INTERESSATI Lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1 ) soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi La mancanza di impiego regolarmente retribuito si riferisce alle ipotesi in cui il lavoratore, negli ultimi sei mesi, non abbia prestato attività lavorativa di natura subordinata riferita ad un contratto di lavoro della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, abbia svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (ad oggi fissato in una somma pari a lordi/anno per i redditi di lavoro dipendente e assimilato (es. co.co.pro) e a euro 4.800,00 per i lavoratori autonomi). 2) soggetto privo di un diploma di scuola media superiore o professionale DATORI DI LAVORO INTERESSATI Tutti i "datori di lavoro" FORMA DI ASSUNZIONE assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo dal 07/08/2013 fino al 30/06/2015 trasformazione con contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo dal 07/08/2013 fino al 30/06/2015 AGEVOLAZIONE Per ciascuna assunzione viene concesso uno sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali), fino ad un massimo di 650 euro mensili. Il beneficio sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi in caso di nuova assunzione, per 12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. CONDIZIONE SPECIFICA L'incentivo spetta se la singola assunzione, proroga o trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro (inteso come intera organizzazione e non singolo stabilimento), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Tale incremento deve essere mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo. Base di computo per l'incremento occupazionale lavoratori da considerare: TIPOLOGIA DI RAPPORTO Lavoratore subordinato a tempo indeterminato Lavoratore subordinato a tempo determinato Lavoratore stagionale RIENTRA NELLA BASE DI COMPUTO

13 Lavoratore assunti in sostituzione Lavoratore a domicilio Apprendista Lavoratore intermittente e ripartito Lavoratore accessorio Lavoratore somministrato assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo determinato Lavoratore somministrato (a t.d. o ind.) assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato Contratti di inserimento NO NO NO Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti viene calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). I 12 mesi successivi all'assunzione / proroga o trasformazione devono presentare un valore U.L.A. maggiore rispetto ai 12 mesi precedenti. A titolo esemplificativo: un lavoratore rimasto in forza all'azienda per 12 mesi vale 1 ULA (esprimibile anche in 12/12 o 365/365), un lavoratore a termine che nell'anno abbia lavorato solo 6 mesi vale 0,5 ULA (esprimibile anche in 6/12 o 182/365). Il lavoratore part-time al 50% varrà 0,5 ULA (6/12, 182/365), se tuttavia esso rimane in forza all'azienda solo per 6 mesi esso varrà 0,25 ULA (3/12, 91/365) Il requisito dell'incremento occupazionale si determina nei modi seguenti: A) in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato : si sommano i valori ULA di tutti i lavoratori in forza all'azienda nei 12 mesi precedenti all'assunzione, prendendo in considerazione i lavoratori di cui alla tabella sopra. Successivamente si sommano i valori ULA di tutti i lavoratori che presumibilmente presteranno servizio nei 12 mesi successivi all'assunzione, compreso il valore ULA del lavoratore da assumere. Se il monte ULA dei 12 mesi successivi è superiore rispetto al monte ULA dei 12 mesi precedenti allora si verifica l'incremento occupazionale netto. Tale incremento (anche per un valore differenziale diverso da quello originario) deve essere mantenuto per ciascun mese di vigenza dell'incentivo. Nella verifica del suo mantenimento il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l assunzione. Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all assunzione. Il venir meno dell incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l eventuale successivo ripristino dell incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza (es.: ALFA assume in data ; il beneficio scade il ; se non mantiene l incremento per il 4 mese e lo ripristina per il 7 mese, non spetta il beneficio per i mesi dal 4 al 6, mentre spetta nuovamente dal 7 e se il nuovo incremento è mantenuto per i mesi successivi fino al B) in caso di trasformazione o proroga a tempo indeterminato poichè di per sè non si verifica un incremento occupazionale, esso può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione mediante un'assunzione contestuale, oppure mediante un assunzione compensativa successiva entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione. Tali assunzioni compensative devono ritenersi necessarie solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, considerando il valore in ULA del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di decorrenza della trasformazione non si realizzerebbe l incremento (es.: ALFA ha un solo dipendente a tempo determinato; dopo 5 mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato; la forza media occupata da ALFA prima dell assunzione è pari a 5/12 di ULA; la forza media occupata da ALFA per effetto della trasformazione è pari a 12/12 di ULA; 12/12 è maggiore di 5/12; la trasformazione realizza l incremento netto dell occupazione, senza necessità di effettuare alcuna assunzione

14 ulteriore) L'assunzione contestuale o compensativa (non necessariamente a tempo indeterminato) non deve rispettare le condizioni soggettive per la spettanza dell'incentivo (mancanza di impiego regolarmente retribuito / mancanza di diploma). L'incentivo è comunque applicabile nei casi in cui il requisito dell'incremento occupazionale netto non si verifica per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell'orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI - il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/ il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva D.M / l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione - l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza - il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione. E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori sospesi - l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012 avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d azienda - per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia come subordinato che come somministrato, presso la stessa azienda; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro - inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione

15 Capitolo n. 6 Lavoratori in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale NORMATIVA art. 4, co. 3, D.Lgs 151/2001 art. 10, L. 53/2000 LAVORATORI INTERESSATI Lavoratori in congedo ex art. 4 D.Lgs. 151/2001 DATORI DI LAVORO INTERESSATI Aziende con meno di 20 dipendenti al momento dell'assunzione. Nel computo dei lavoratori devono essere inclusi tutti i dipendenti con qualunque qualifica; pertanto sono compresi nel numero i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati "proquota" (art. 6 D.Lgs. 61/2000) e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente (art. 39 D.Lgs. 276/2003). Sono esclusi gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento, i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, prestatori di lavoro occasionale e accessorio, i lavoratori somministrati. Aziende nelle quali si assume con contratto a termine per sostituire una lavoratrice autonoma (attività commerciale, artigiana, coltivatrice diretta) FORMA DI ASSUNZIONE L'assunzione (anche in somministrazione) deve avvenire con contratto a tempo determinato, avente causa sostitutiva. L'assunzione in sostituzione può avvenire fino ad un mese prima rispetto all'inizio del periodo di congedo (salvo diversa previsione del CCNL applicabile). E' ammessa la sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con l'assunzione di uno o più lavoratori a tempo parziale, a patto che la somma dell'orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o inferiore a quello del lavoratore in congedo. In caso contrario il beneficio non spetta nemmeno in forma parziale. AGEVOLAZIONE L'assunzione permette uno sgravio del 50% sui contributi INPS e sui premi assicurativi INAIL. In caso di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto. Lo sgravio viene concesso fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione. In caso di minore adottato o in affidamento, lo sgravio dura per un anno dalla sua accoglienza. CONDIZIONE SPECIFICA Lo sgravio contributivo non spetta per i periodi in cui la lavoratrice sostituita imputa l'assenza a ferie, anziché a congedo. CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI - il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/ il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva D.M / l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione - l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di

16 somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza - il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione. E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori sospesi - l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d azienda - per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia come subordinato che come somministrato, presso la stessa azienda; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro - inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012

17 Capitolo n. 7 Giovani genitori NORMATIVA art.1, co. 72, L , n. 247 D.M Circolare INPS , n. 115 LAVORATORI INTERESSATI Genitori di figli minori o affidatari di minori che, nel rispetto dei requisiti sottoelencati, abbiano effettuato l'iscrizione presso la banca dati INPS loro dedicata. Tali soggetti devono: 1) avere un'età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del 36 anno di età); 2) essere genitori di figli minori (almeno uno, a prescindere dall'eventuale presenza di un altro figlio maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di minori; 3) essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l'impiego. DATORI DI LAVORO INTERESSATI Possono godere del beneficio le imprese private, le società cooperative, anche per l'assunzione di soci lavoratori e le imprese sociali ex D.Lgs , n FORMA DI ASSUNZIONE L'assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale. E' possibile effettuare anche una trasformazione a tempo indeterminato (anche parziale) di un rapporto a termine in corso di svolgimento. AGEVOLAZIONE Il beneficio prevede un bonus del valore di per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni singola impresa o società cooperativa (quindi per un ammontare massimo di ). Il beneficio opererà fino all'esaurimento delle risorse disponibili, stanziate con D.M. Del 19 novembre 2010 per un valore complessivo di 51 milioni di euro. CONDIZIONE SPECIFICA Il lavoratore deve risultare iscritto alla Banca dati INPS "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori". CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI - il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/ il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva D.M / l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione - l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza - il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione. E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori sospesi - l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012 avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d azienda

18 - per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia come subordinato che come somministrato, presso la stessa azienda; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro - inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione

19 Capitolo n. 8 Lavoratori in start up innovative NORMATIVA art. 28 D.L. n. 179/2012 DATORI DI LAVORO INTERESSATI Le imprese definibili come Start-Up innovative e dunque quelle in possesso dei seguenti requisiti: a) essere costituite e svolgere attivita' d'impresa da non piu' di 48 mesi; b) avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; c) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro; d) non distribuire, e non aver distribuito, utili; e) avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; f) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; g) possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. Esse potranno accedere al beneficio unicamente in un periodo-finestra pari a 4 anni che decorre dalla loro costituzione se intervenuta dopo l'entrata in vigore del decreto, o nel minor periodo di cui all'art. 3 per le società già costituite. FORMA DI ASSUNZIONE L'assunzione deve avvenire con contratto a tempo determinato, finalizzata allo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale dell'azienda. AGEVOLAZIONE Alla luce della recente disciplina sul contratto a termine introdotta dal D.L. n.34/2014 le agevolazioni previste hanno di fatto caratttere residuale; sono infatti previste agevolazioni di tipo normativo per la

20 deroga alle disposizioni vigenti in materia di contratto a termine prima della recente modifica da parte del c.d. decreto Poletti : le ragioni di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001 vengono date per sussistenti nei contratti di lavoro a tempo determinato aventi una durata compresa tra i 6 mesi (minimo) e 36 mesi (massimo). Entro il limite di durata massima di 36 mesi possono essere stipulati con il medesimo lavoratore più contratti a termine senza l'osservanza dei periodi di intervallo prescritti all'art. 5, comma 3, D.Lgs n. 368/2001, o anche senza soluzione di continuità. In deroga al limite di durata massima di 36 mesi dei contratti a termine, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato col medesimo lavoratore per una durata pari al residuo del periodo quadriennale qui l'azienda ha diritto per la fruizione di tali agevolazioni normative. Tale stipulazione deve avvenire presso la Direzione territoriale del lavoro competente. I contratti a termine stipulati saranno esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'art.1 0, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001. CONDIZIONI La retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa è costituita da una parte che non può essere inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile, e da un'altra parte variabile parametrata all'efficienza o alla reddititvità dell'impresa, alla produttività del lavoratore o dal gruppo di lavoro o ad altri obiettivi da concordare tra le parti. CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI - il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/ il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva D.M / l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione - l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza - il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione. E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori sospesi - l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012 avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d azienda - per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia come subordinato che come somministrato, presso la stessa azienda; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro - inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione

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