Sicurezza Integrale Aurora - Veicoli e natanti Cumulativa

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2 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 1 RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI E NATANTI ED ALTRE GARANZIE Sicurezza Integrale Aurora - Veicoli e natanti Cumulativa Condizioni di polizza Indice Nota Informativa pag. 2 Definizioni pag. 5 Sezione Responsabilità civile da circolazione e da navigazione pag. 7 Formule tariffarie pag. 10 Sezione Corpi veicoli terrestri e natanti pag. 16 Sezione Infortuni pag. 22 Sezione Tutela legale pag. 26 Sezione Ritiro patente pag. 28 Sezione Assistenza pag. 29 Condizioni generali comuni pag. 40 Condizioni particolari comuni pag. 42 Informativa Privacy pag. 43 Codice civile pag. 45 Si rimanda ad una lettura attenta dell Art. 3 Rischi esclusi dall assicurazione e rivalsa nonché del successivo Art. 4 Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa. PARTE A edizione 01/04/2006

3 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 2 NOTA INFORMATIVA Premessa La presente Nota informativa è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 185 del Decreto Legislativo n.209/05, Codice delle assicurazioni private, nonché con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 347/D del 5 novembre 1998, n. 420/D del 7 novembre 2000, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre La Nota informativa è resa nota e letta al Cliente prima della sottoscrizione del contratto, di cui non costituisce, tuttavia, parte integrante. Informazioni relative alla Società Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno prestate da Aurora Assicurazioni S.p.A., Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni (art.65 del R.D.L. n.966 del 29 aprile 1923) e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A., con Sede e Direzione Generale in: 1. Informazioni relative al contratto Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) 1.1 Legislazione applicabile Il contratto sarà concluso con Aurora Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legislazione italiana. Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie, è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa nei limiti stabiliti dalle norme imperative stabilite in Italia. Anche per tali garanzie, Aurora Assicurazioni S.p.A. propone, comunque, di applicare al contratto la legislazione italiana. Per le garanzie obbligatorie si applicano, in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. 1.2 Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Aurora S.p.A. - Ufficio Reclami Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) Tel.: Fax: ufficio-reclami@auroraassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Aurora Assicurazioni S.p.A.. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente ed Aurora Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Cliente stesso. 1.3 Soggetti esclusi dalla garanzia RCA (per veicoli e natanti) L assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo o del natante assicurato, né i danni alle cose ed agli animali subiti: a) dal proprietario del veicolo o del natante, dall usufruttuario, dall acquirente con patto di riservato dominio e dal locatario in caso di veicolo concesso in leasing; b) dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a) precedente, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; c) nel caso in cui l Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) precedente; d) dai terzi trasportati Durata del contratto Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo senza dare alcuna comunicazione preventiva. Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto in essere. Per consentire la prosecuzione del contratto, la Società metterà a disposizione sul sito Internet e presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, ed almeno sessanta giorni prima della scadenza dello stesso, le nuove condizioni di tariffa e le eventuali nuove condizioni di assicurazione Attestazione sullo stato del rischio La Società deve rilasciare ad ogni scadenza annuale l Attestazione sullo stato del rischio al Contraente o, se persona diversa, al proprie- 2

4 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 3 tario del veicolo, ovvero all usufruttuario, all acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, ed è utilizzabile in sede di stipula o rinnovo contrattuale, da parte del precedente Contraente, da altro Contraente ovvero dallo stesso proprietario. Il Contraente ha l obbligo di presentarla all Impresa con la quale stipulerà il contratto. Nel caso di furto del veicolo senza ritrovamento, l Attestazione verrà rilasciata entro quindici giorni dalla richiesta. Come da circolare ISVAP n.260 del 30 Novembre 1995, l Attestazione sullo stato del rischio riporterà anche la classe di merito maturata secondo il sistema unico dettato dal Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.), ora denominata C.U. (classe di Conversione Universale). 1.6 Clausole di esclusione della garanzia e di rivalsa nei confronti dell Assicurato Il contratto prevede l esclusione di alcuni rischi per i quali la Società può esercitare rivalsa nei confronti dell Assicurato per il recupero delle somme pagate al terzo danneggiato. È indispensabile prendere visione delle esclusioni appositamente evidenziate nelle Condizioni di Assicurazione. In particolare, la Società limita l azione di rivalsa al 10% del danno liquidato con il massimo di 500,00 nei confronti del conducente nel caso di veicolo o di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, sempreché il conducente non sia effetto da etilismo cronico ovvero da certificata tossicodipendenza. Inoltre, per l assicurazione dei veicoli storici, il contratto prevede la rivalsa nel caso di guida del veicolo da parte di persone diverse dal proprietario o da un componente il suo nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, nonché da persone diverse da quelle contrattualmente designate. 1.7 Facoltà di rimborsare l importo liquidato per un sinistro Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio per le formule tariffarie che prevedono tale maggiorazione in caso di sinistro, offrendo alla Società il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno penalizzato il contratto. In tal caso sarà riconosciuta al Contraente l eventuale evoluzione tariffaria che sarebbe stata applicata in assenza di sinistri. Detta facoltà è valida anche in caso di disdetta del contratto. Non è ammesso però il rimborso per sinistri non ancora definiti. 1.8 Mantenimento della classe di merito L Assicurato o il coniuge in comunione dei beni conservano la classe di merito maturata per altro veicolo di loro proprietà nei seguenti casi: vendita del veicolo assicurato, in assenza di cessione del contratto; distruzione o demolizione; esportazione definitiva; consegna in conto vendita andata a buon fine. Qualora la vendita non dovesse andare a buon fine, la classe di merito assegnata a detto contratto è quella prevista per il veicolo precedentemente non assicurato; furto totale, purché la nuova copertura venga richiesta entro un anno dalla data del furto. Qualora il veicolo venga ritrovato e la classe di merito maturata sul precedente contratto fosse già stata utilizzata, al nuovo contratto verrà assegnata la classe di merito prevista per il veicolo precedentemente non assicurato. 2. Informazioni relative ai sinistri ed al risarcimento dei danni da circolazione 2.1 Modello di constatazione amichevole In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato alla Società utilizzando il modello di constatazione amichevole, cosiddetto Modulo Blu, consegnato all atto della stipulazione del contratto. Il Modulo Blu deve essere compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più chiaro e completo possibile la dinamica del sinistro. 2.2 Risarcimento dei danni da circolazione Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni avvalendosi della procedura di liquidazione rapida prevista dalla Legge. Il risarcimento sarà corrisposto qualora il richiedente ne abbia diritto vista la responsabilità: in trenta giorni, se, unitamente alla richiesta a mezzo raccomandata, sarà allegato il Modulo Blu, compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; in sessanta giorni, se, unitamente alla richiesta a mezzo raccomandata, sarà allegato il Modulo Blu compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente od anche solo con una richiesta con lettera raccomandata riportante gli elementi previsti dal Modulo Blu. In entrambi i casi dovranno essere specificati i giorni, ora e luoghi adeguati nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo del danneggiato. Nel caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali, il risarcimento sarà corrisposto entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria e prescritta dalle leggi vigenti. 2.3 Convenzione indennizzo diretto Aurora Assicurazioni S.p.A. aderisce alla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.), che prevede l indennizzo diretto dei danni subiti dal veicolo assicurato da Aurora Assicurazioni S.p.A., nonché da una o più persone a bordo dello stesso e dalle cose trasportate di loro proprietà, sempreché: i veicoli coinvolti siano non più di due e siano identificati, nonché coperti da assicurazione obbligatoria, ai sensi della Legge; i danni riguardino il veicolo assicurato e le persone a bordo dello stesso, ferme le previsioni ed i limiti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione; l Impresa di controparte aderisca alla C.I.D.; entrambi i conducenti abbiano firmato il modulo di denuncia Modulo Blu, e lo abbiano compilato in ogni sua parte. Sono esclusi dalla Convenzione i ciclomotori e le macchine agricole. La Convenzione si applica ai sinistri da circolazione stradale verificatisi ovunque nel mondo. 3

5 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 4 3. Informazioni relative ai sinistri ed al risarcimento dei danni non da circolazione o non da navigazione In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato prontamente alla Società indicando con precisione il luogo, il giorno, l ora dell evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. 4. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da circolazione o da navigazione si prescrive in due anni, a meno che il fatto, da cui deriva il danno, non sia considerato dalla legge come un reato. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario. 5. Prevenzione e sicurezza stradale Si raccomanda, per i ciclomotori e i motocicli, l uso del casco di protezione (art. 171 del Codice della Strada); per le autovetture, l uso delle cinture di sicurezza (art. 172 del Codice della Strada). La Nota informativa, non costituendo contenuto del contratto, non sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leggere con attenzione prima della sottoscrizione della polizza, richiedendo all Agenzia tutti i chiarimenti necessari. Ed. 2006/001 4

6 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 5 DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: Accessori aggiuntivi: installazioni stabilmente fissate al veicolo o al natante fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure fornite da parte di ditte specializzate ed installate sul veicolo o sul natante contestualmente o successivamente all acquisto, comprese le apparecchiature fonoaudiovisive. Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo o al natante costituenti normale dotazione dello stesso senza supplemento al prezzo base di listino, comprese le apparecchiature fonoaudiovisive. Apparecchiature fonoaudiovisive: radio, radiotelefoni, lettori compact disc, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature analoghe stabilmente fissate al veicolo o al natante, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Assicurato: persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti. Assicurazione: contratto di assicurazione come definito dall'art del Codice civile e/o la garanzia prestata con il contratto. Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al Giudice e per evitarlo. Attestazione sullo stato del rischio: documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente. Bagaglio: indumenti, capi di vestiario, oggetti d uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici ed i relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli, e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio nonché oggetti aventi valore artistico. Beneficiario: persona, diversa dall'assicurato, alla quale deve essere pagato il capitale convenuto in polizza. Carta Verde: certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati. Centrale Operativa: struttura, costituita da operatori e tecnici, attiva ventiquattro ore su ventiquattro per 365 giorni all anno, che provvede al contatto telefonico con l Assicurato ed eroga le prestazioni di assistenza previste nel contratto. Codice della Strada: nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contratto/Polizza: documento che prova l assicurazione; si compone del presente fascicolo, denominato Parte A, nonché della scheda di polizza. Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall azione diretta dell evento garantito. Degrado: svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà. Diaria: indennità giornaliera dovuta dalla Società in caso di sinistro. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Eurotax: bollettino periodico pubblicato dall editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli e dei natanti nuovi od usati. Fattori di rischio (per la garanzia Responsabilità civile da circolazione e da navigazione): elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del Contraente, per il calcolo del premio. Franchigia: parte dell ammontare del danno indennizzabile/risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro. Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sè o per altri. Guasto: evento dovuto ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, che renda impossibile l utilizzo del veicolo in condizioni normali. Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o del natante o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta. 5

7 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 6 Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici o dietetici, case di riposo. Legge: Decreto Legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, Codice delle assicurazioni private. Natante: imbarcazioni da diporto munite di motore, motori marini amovibili, natanti ad uso pubblico o privato, diverso dal diporto, indicati nella scheda di polizza. Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società. Proprietario: intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o all apposito Registro per i veicoli o per i natanti soggetti a registrazione. Quattroruote: rivista mensile pubblicata dall editoriale Domus per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al Valore Infocar. Rapina: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sè o per altri. Regola proporzionale: norma che stabilisce la riduzione del risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo delle cose assicurate al momento del sinistro. Regolamento: regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istituto di cura. Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare nei confronti del Contraente, o dei titolari dell interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l eventuale contributo dell Assicurato al risarcimento del danno. Scoperto: parte dell ammontare del danno indennizzabile/risarcibile espressa in misura percentuale che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro. Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell impianto di alimentazione del veicolo o del natante per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione. Sinistro/Caso assicurativo: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: Aurora Assicurazioni S.p.A. Surrogazione: diritto che la Società ha, in forza dell art del Codice civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato. Veicolo: veicoli a motore per la circolazione su strada o relativi rimorchi, indicati nella scheda di polizza. Si considerano facenti parte del veicolo gli accessori di serie, la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature, stabilmente fissate, anche occasionalmente, inerenti l uso cui il veicolo è destinato purché la circolazione avvenga in conformità alla normativa vigente. Sono esclusi gli accessori aggiuntivi, i bagagli e le merci trasportate. 6

8 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 7 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE E DA NAVIGAZIONE Art. 1. Rischio assicurato La Società si obbliga a corrispondere, nei limiti dei massimali convenuti nella scheda di polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo oppure, limitatamente alle lesioni personali, dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante, assicurato in conformità alle norme della Legge e del Regolamento per i rischi della responsabilità civile obbligatoria. L assicurazione copre anche: per i veicoli, la responsabilità civile obbligatoria: per i danni causati dalla circolazione del veicolo anche in aree private; per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote, non muniti di targa propria, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; dell istruttore durante le esercitazioni, quando il veicolo è adibito a scuola guida; per i natanti, la responsabilità civile obbligatoria: per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private; per i danni provocati durante l esercizio dell attività idrosciatoria ed il traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, compresa la persona trainata. Quando il veicolo è un rimorchio di veicolo, identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Quandi il veicolo è un veicolo storico, la garanzia vale esclusivamente per la sua circolazione in conformità alle norme vigenti e fermo quanto stabilito all art. 70 delle Condizioni generali comuni. Quando il veicolo è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio per l estensione al traino. Quando il natante è un hovercraft, la garanzia vale anche durante gli spostamenti al di fuori dell acqua. Art. 2. Estensioni L assicurazione è operante per i seguenti rischi, non compresi nell assicurazione obbligatoria, nel limite dei massimali convenuti che, tuttavia, sono destinati anzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per: a) la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo o del natante per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propria, per eventi connessi alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante. Sono esclusi i danni alle persone ed alle cose trasportate a bordo del veicolo o del natante ed i danni al veicolo o al natante; b) la responsabilità civile del Contraente, dell Assicurato e, se persona diversa, del proprietario nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori che, all insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. La presente estensione non è operante per i veicoli di interesse storico e per i natanti; c) la responsabilità civile del Contraente, dell Assicurato e, se persona diversa, del proprietario o del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi nell esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o sul natante e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna nonché ai mezzi sotto carico e scarico. Sono esclusi, inoltre, i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni; d) la responsabilità civile del Contraente, dell Assicurato e, se persona diversa, del proprietario, nel caso di autotassametro, autovettura ad uso pubblico o a noleggio con conducente, autobus e filobus, per i danni involontariamente cagionati al bagaglio di terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso. L assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. Sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. Art. 3. Rischi esclusi dall assicurazione e rivalsa L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida o alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicoli o di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore; c) nel caso di esercitazioni alla guida di ciclomotori e motocicli, se le stesse avvengono senza l osservanza delle disposizioni in vigore; d) nel caso di veicolo o di natante con targa prova, se la circolazione o la navigazione avvengono senza l osservanza delle disposizioni in vigore; e) nel caso di veicolo o di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l osservanza delle disposizioni in vigore; f) nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea, ai sensi del D.M. 19/11/1992, n. 566, se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni in vigore; g) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione od in conformità alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; h) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate; i) nel caso di veicolo o di natante guidato da persona in stato di ebbrezza, o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle norme vigenti, ovvero, limitatamente ai veicoli, alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. Inoltre, per l assicurazione dei veicoli storici, il contratto prevede la rivalsa nel caso di guida del veicolo da parte di persone diverse dal proprietario o da un componente il suo nucleo famigliare, come risultante dallo stato di famiglia, nonché da persone diverse da quelle contrattualmente designate. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144, comma 2 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo o del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 7

9 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 8 Art. 4. Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa La Società, a parziale deroga dell art.3, rinuncia al diritto di rivalsa: a) nel caso in cui il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo o del natante in occasione del sinistro stesso; b) nel caso in cui il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio; c) limitatamente agli autocarri, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione; d) nei confronti della solo società proprietaria o locataria di veicoli o natanti dati in uso a dipendenti o collaboratori, anche occasionali, nel caso in cui il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni vigenti, nonchè, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità a tali disposizioni od alle indicazioni della carta di circolazione. La presente rinuncia al diritto di rivalsa non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria sia a conoscenza, prima del sinistro, delle cause che determinano il diritto all azione di rivalsa stessa. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, la rivalsa è limitata al conducente, fino al 10% della somma liquidata con il massimo di 500,00 per sinistro. La presente limitazione alla rivalsa non è comunque operante nel caso in cui il conducente sia affetto da etilismo cronico, ovvero da certificata tossicodipendenza; la deroga non opera inoltre se l ente o la società proprietaria del veicolo o del natante sia a conoscenza, prima del sinistro, della suddetta situazione patologica del dipendente o del collaboratore, anche occasionale, al quale è stato dato in uso il veicolo o il natante. Art. 5. Persone considerate terzi quando il veicolo o il natante è adibito a scuola guida Nel caso di veicolo o di natante adibito a scuola guida, sono considerati terzi: a) l istruttore e l esaminatore esclusivamente durante l effettuazione della prova pratica d esame; b) l allievo conducente quando è alla guida durante le esercitazioni. Art. 6. Persone non considerate terzi (per veicoli e per natanti) L assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo o del natante assicurato né i danni alle cose ed agli animali subiti: a) dal proprietario del veicolo o del natante, dall usufruttuario, dall acquirente con patto di riservato dominio e dal locatario in caso di veicolo concesso in leasing; b) dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a) precedente, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; c) nel caso in cui l Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) precedente; d) dai terzi trasportati. Art. 7. Periodi di osservazione della sinistrosità Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto. Art. 8. Attestazione sullo stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente o, se persona diversa, al proprietario del veicolo, ovvero all usufruttuario, all acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, una Attestazione sullo stato del rischio che contenga le notizie previste dalla legislazione vigente. La Società rilascia l Attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l Attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l Attestazione nel caso di: sospensione della garanzia nel corso del contratto; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; furto del veicolo senza ritrovamento. Tuttavia, nel caso di furto totale o rapina del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro quindici giorni, l Attestazione sullo stato del rischio. Se, al momento del furto o della rapina, il periodo di osservazione risulta concluso, è riconosciuta la Classe di Conversione Universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza contrattuale. Il Contraente deve consegnare all assicuratore l Attestazione sullo stato del richio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l Attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l ha rilasciata. L Attestazione è ritenuta valida anche se si riferisce ad altro veicolo, purché rimanga invariata la figura del proprietario, se accompagnata da documentazione comprovante la vendita, demolizione o cessazione della circolazione, avvenute contestualmente o successivamente alla sca- 8

10 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 9 denza del contratto. In tale ultimo caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892/1893 e 1894 del Codice civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità assicurativa. L Attestazione sullo stato del rischio, qualora non vi sia variazione nella figura del proprietario, è utilizzabile, in sede di stipula o rinnovo contrattuale, da parte del precedente Contraente, da altro Contraente ovvero dallo stesso proprietario. In ogni caso vale quanto disposto dalle Formule tariffarie in tema di Attestazione sullo stato del rischio. Art. 9. Modalità per la denuncia dei sinistri (per i veicoli e per i natanti) Per i veicoli: la denuncia del sinistro, redatta sul modulo approvato dall Isvap, deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo e deve essere presentata alla Società ai sensi dell art. 143 della Legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di inosservanza, si applicano le disposizioni di cui all art c.c.. La Società avrà dunque diritto di rivalsa verso l Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Per i natanti: in caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato prontamente alla Società indicando con precisione il luogo, il giorno, l ora dell evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. Art. 10. Gestione delle vertenze La Società assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano. 9

11 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 10 FORMULE TARIFFARIE Premesso che il cambiamento di formula tariffaria può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto, la Società prevede le seguenti: BONUS/MALUS - AUTOVETTURE (valida esclusivamente per le autovetture, se espressamente richiamata nella scheda di polizza) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus/Malus" che prevede: l'assegnazione del contratto ad una delle 18 classi di appartenenza, dalla 18 alla 1, determinata in base al numero ed al tipo di sinistri avvenuti nel "periodo di osservazione", di cui all'art.7. Il premio è determinato in base ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il certificato di proprietà. ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO All'atto della stipulazione il contratto è assegnato: alla classe 14 (ex Provvedimento CIP 10/93, ora denominata C.U., Classe di Conversione Universale) nel caso di: a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico; c) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato terzo rispetto all'unione Europea; d) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato membro dell'unione Europea per il quale non viene presentata dichiarazione dell'assicuratore estero; e) veicolo la cui Attestazione o contratto temporaneo siano scaduti da oltre dodici mesi ed il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del Codice civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto; f) veicolo ritrovato a seguito di furto ed il proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà; g) veicolo rientrato in possesso del proprietario dopo un documentato conto vendita non andato a buon fine e lo stesso proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo di sua proprietà; h) veicolo per il quale venga presentata appendice di cessione del contratto; alla classe 13 (ex Provvedimento CIP 10/93, ora denominata C.U., Classe di Conversione Universale) nel caso di: i) veicolo assicurato precedentemente con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta" o in forma diversa non riconducibile alla formula tariffaria "Bonus/Malus"; alla classe 18 (ex Provvedimento CIP 10/93, ora denominata C.U., Classe di Conversione Universale) nel caso di: j) mancata presentazione da parte del Contraente di una valida Attestazione sullo stato del rischio. Nell'eventualità in cui il Contraente presenti una valida Attestazione sullo stato del rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, lo stesso sarà assegnato alla classe di merito che risulterà sull'attestazione; in tal caso la Società effettuerà il rimborso dell'eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso. La Società si riserva di verificare la validità dell'attestazione presentata in ritardo presso il precedente assicuratore; k) Attestazione che si riferisca a un contratto scaduto da oltre dodici mesi ed il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione; l) mancata presentazione da parte del Contraente della copia del contratto temporaneo stipulato in precedenza con altro assicuratore nella formula tariffaria "Bonus/Malus" oppure il contratto stesso risulti scaduto da oltre dodici mesi ed il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione; alla classe di pertinenza (ex Provvedimento CIP 10/93, ora denominata C.U., Classe di Conversione Universale) in base: m) alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio, relative alla classe di merito C.I.P., oppure alle indicazioni risultanti dal precedente contratto temporaneo, nel caso di veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria Bonus/Malus oppure con formula tariffaria Bonus/Malus con franchigia ed il contratto non sia scaduto da più di tre mesi. L'assegnazione in base alle risultanze dell'attestazione sullo stato del rischio o del contratto temporaneo si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi ma non oltre dodici, sempre che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del Codice civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del precedente contratto; n) nell'ipotesi di furto totale del veicolo, semprechè l Assicurato dimostri l avvenuto furto, che il veicolo sia di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni e che la stipula del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data dell evento ma non oltre due dalla scadenza del contratto riportata sull Attestazione dello stato del rischio; o) alla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, facente parte di uno stato membro dell'unione Europea, che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Nel caso di provenienza da Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, l assegnazione verrà effettuata in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente, se provi di aver fatto richiesta dell'attestazione al precedente assicuratore o al commissario liquidatore. In tal caso, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del Codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale era assegnato. EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO AL RINNOVO DEL CONTRATTO Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti in base alle seguenti regole evolutive: in assenza di sinistri, la polizza è assegnata alla classe di merito immediatamente inferiore rispetto a quella dell anno precedente, ferma la classe uno (classe minima); a seguito di un sinistro, la polizza è assegnata alla seconda classe superiore rispetto a quella dell anno precedente, ferma la classe diciotto (classe massima); a seguito di altri sinistri oltre il primo, è prevista la maggiorazione di ulteriori tre classi per ciascuno di loro, ferma la 18 (classe massima). In ogni caso non sono considerati più di quattro sinistri. Lo stesso criterio vale nel caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società ab- 10

12 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 11 bia provveduto ad appostare una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva per danni alla persona, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti delle regole evolutive". ELIMINAZIONE DI UN SINISTRO POSTO A RISERVA Qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, la Società assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà al Contraente una nuova Attestazione di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. RIAPERTURA DI UN SINISTRO Nel caso in cui un sinistro, già eliminato come senza seguito, venga riaperto, la Società procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio. RIMBORSO DI UN SINISTRO E data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse e pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La Società procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri previsti dalle regole sopra descritte. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO La sostituzione del veicolo con altro della stessa categoria tariffaria, conservando la classe di merito maturata, può essere effettuata nei casi di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all estero del veicolo stesso purché non vi sia sostituzione del proprietario, del coniuge in comunione di beni o del locatario, purchè avvenga contemporaneamente all esclusione del veicolo sostituito. In ogni altro caso, ed in caso di conto vendita non andato a buon fine ed il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista al comma precedente, al nuovo veicolo sarà assegnata la classe di merito in base alle regole previste per la prima assicurazione dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico. FURTO TOTALE O RAPINA DEL VEICOLO Nel caso di furto totale o rapina del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia della denuncia presentata all Autorità competente. Il Contraente è altresì tenuto alla riconsegna di tutta la documentazione contrattuale ancora in suo possesso. Il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, della classe di merito maturata, purché quest ultimo venga assicurato entro un anno dalla data del furto o della rapina. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato ed il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14 (ex Provvedimento CIP 10/93, ora denominata C.U., Classe di Conversione Universale). Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA - AUTOVETTURE (valida esclusivamente per le autovetture se espressamente richiamata nella scheda di polizza) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus/Malus con franchigia", che prevede: l applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria "Bonus/Malus"; una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell ammontare convenuto nella scheda di polizza. RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA Il Contraente, l Assicurato ed il proprietario sono tenuti, in solido, a rimborsare alla Società l importo del risarcimento pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, previsto dall art. 10, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. RISARCIMENTO RIENTRANTE NEI LIMITI DELLA FRANCHIGIA Qualora l importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della formula tariffaria "Bonus/Malus", semprechè sia avvenuto il rimborso alla Società dell importo da essa liquidato, rientrante nella franchigia e con il limite massimo della stessa, relativo al sinistro considerato. MODIFICA DELLA FORMULA TARIFFARIA In caso di passaggio alla formula tariffaria "Bonus/Malus", il contratto sarà inserito nella medesima classe di merito a cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della presente normativa. SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRO - CICLOMOTORI E MOTOCICLI (valida esclusivamente per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, escluso il trasporto di cose, se espressamente richiamata nella scheda di polizza ) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria Sconto in assenza di sinistro che prevede: 11

13 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 12 riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione, di cui all art. 7 e si articola in 7 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla 7. Il premio è determinato in base ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il certificato di proprietà per i motoveicoli o il certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori. ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DELLA SOCIETÀ ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO All atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla C.U. (Classe di Conversione Universale) come previsto dalla normativa vigente: alla classe 01 della Società nel caso di: a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta, oppure ciclomotore assicurato per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico; c) veicolo assicurato precedentemente presso altra Impresa, con qualunque formula tariffaria, qualora dall Attestazione sullo stato del rischio risultino sinistri nell anno corrente e/o nel primo precedente; d) veicolo assicurato precedentemente con contratto temporaneo; e) mancata presentazione da parte del Contraente di una valida Attestazione sullo stato del rischio. Nell eventualità in cui il Contraente presenti una valida Attestazione sullo stato del rischio, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, lo stesso sarà assegnato alla classe di merito 02, qualora dall Attestazione sullo stato del rischio non risultino sinistri nell anno corrente e nel primo precedente; in tal caso la Società effettuerà il rimborso della eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso. La Società si riserva di verificare la validità della Attestazione presentata in ritardo presso il precedente assicuratore; f) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato terzo rispetto all Unione Europea oppure veicolo assicurato precedentemente in uno Stato membro dell Unione Europea; g) veicolo la cui Attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi; h) veicolo ritrovato a seguito di furto ed il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà; i) veicolo rientrato in possesso del proprietario dopo un documentato conto vendita non andato a buon fine e lo stesso proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo di sua proprietà; j) veicolo per il quale venga presentata appendice di cessione del contratto; alla classe 02 della Società nel caso di: k) veicolo assicurato precedentemente presso altra Impresa, qualora dall Attestazione sullo stato del rischio non risultino sinistri nell anno corrente e nel primo precedente. L assegnazione, nel caso di provenienza da Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, verrà effettuata in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente, se provi di aver fatto richiesta dell Attestazione al precedente assicuratore o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell Attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la presenza o meno di sinistri. EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DELLA SOCIETÀ AL RINNOVO DEL CONTRATTO Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella delle regole evolutive, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale nel caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto ad appostare una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva per danni alla persona, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti della Tabella delle regole evolutive. TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito Classe di collocazione in base ai sinistri osservati 0 sinistri 1 sinistro 2 o più sinistri ELIMINAZIONE DI UN SINISTRO POSTO A RISERVA Qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, la Società assegnerà il contratto, all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà al Contraente, che ne abbia fatta richiesta, una nuova Attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l Attestazione stessa. 12

14 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 13 RIAPERTURA DI UN SINISTRO Nel caso in cui un sinistro, già eliminato come senza seguito, venga riaperto, la Società procederà, all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio. RIMBORSO DI UN SINISTRO È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista Tabella, offrendo alla Società, all atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse e pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona intestataria del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico o del locatario ovvero, per i ciclomotori, rimanga invariato il Contraente. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO La sostituzione del veicolo della stessa categoria tariffaria, conservando la tariffa e la classe di merito maturata, può essere effettuata nei casi di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all estero del veicolo stesso, purché non vi sia sostituzione del proprietario, del coniuge in comunione di beni o del locatario ovvero, per i ciclomotori, rimanga invariato il Contraente, purchè avvenga contemporaneamente all esclusione del veicolo sostituito. In ogni altro caso, ed in caso di conto vendita non andato a buon fine ed il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, il nuovo veicolo sarà assegnato alla classe di merito 01. FURTO TOTALE O RAPINA DEL VEICOLO Nel caso di furto totale o rapina del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia della denuncia presentata all Autorità competente. Il Contraente è altresì tenuto alla riconsegna di tutta la documentazione contrattuale ancora in suo possesso. Il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà e/o del coniuge in comunione dei beni della classe di merito maturata, purché quest ultimo venga assicurato entro un anno dalla data del furto o della rapina. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto o della rapina dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 01. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRO CON FRANCHIGIA - CICLOMOTORI E MOTOCICLI (valida esclusivamente per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, escluso il trasporto di cose, se espressamente richiamata nella scheda di polizza) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria Sconto in assenza di sinistro con franchigia, che prevede: l applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria Sconto in assenza di sinistro ; una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell ammontare convenuto nella scheda di polizza. RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA Il Contraente, l Assicurato ed il proprietario sono tenuti, in solido, a rimborsare alla Società l importo del risarcimento pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, previsto dall art. 10, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. RISARCIMENTO RIENTRANTE NEI LIMITI DELLA FRANCHIGIA Qualora l importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della formula tariffaria Sconto in assenza di sinistro, sempre che sia avvenuto il rimborso alla Società dell importo da essa liquidato, rientrante nella franchigia e con il limite massimo della stessa, relativo al sinistro considerato. MODIFICA DELLA FORMULA TARIFFARIA In caso di passaggio alla formula tariffaria Sconto in assenza di sinistro, il contratto sarà inserito nella medesima classe di merito a cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della presente normativa. FISSA CON MAGGIORAZIONE PER SINISTROSITÀ (PEJUS) - AUTOCARRI (valida per i veicoli adibiti al trasporto di cose, adibiti ad uso speciale o specifico, compresi i motoveicoli ed i ciclomotori, se espressamente richiamata nella scheda di polizza) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria Fissa con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus), che prevede maggiorazioni di premio esclusivamente in presenza di sinistri nell ultimo periodo di osservazione, di cui all art.7. Il premio è determinato in base ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il certificato di proprietà. ASSEGNAZIONE DELLA TARIFFA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO All atto della stipulazione il contratto è assegnato: alla tariffa fissa senza maggiorazione per sinistrosità (Pejus) nel caso di: 13

15 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 14 a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico; c) veicolo assicurato precedentemente presso altra Impresa, qualora dall Attestazione sullo stato del rischio non risulti dovuta la maggiorazione per sinistrosità; d) veicolo assicurato precedentemente con contratto di durata inferiore all anno esibendo il precedente contratto; e) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato terzo rispetto all Unione Europea; f) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato membro dell Unione Europea per il quale non viene presentata dichiarazione dell assicuratore estero; g) veicolo la cui Attestazione o contratto temporaneo sia scaduta da oltre dodici mesi ed il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto; h) veicolo ritrovato a seguito di furto; i) veicolo rientrato in possesso del proprietario dopo un documentato conto vendita non andato a buon fine; j) veicolo per il quale venga presentata appendice di cessione del contratto; alla tariffa fissa con maggiorazione per sinistrosità (Pejus) del 15% nel caso di: k) presenza di due sinistri nel periodo di osservazione; l) veicolo assicurato precedentemente presso altra Impresa, qualora dall Attestazione sullo stato del rischio risulti dovuta la maggiorazione per sinistrosità; alla tariffa fissa con maggiorazione per sinistrosità (Pejus) del 25% nel caso di: m) presenza di tre o più sinistri nel periodo di osservazione ; n) veicolo assicurato precedentemente presso altra Impresa, qualora dall Attestazione sullo stato del rischio risulti dovuta la maggiorazione per sinistrosità; o) mancata presentazione da parte del Contraente di una valida Attestazione sullo stato del rischio. Nell eventualità in cui il Contraente presenti una valida Attestazione sullo stato del rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, lo stesso sarà assegnato secondo quanto in esso riportato; in tal caso la Società effettuerà il rimborso dell eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso. La Società si riserva di verificare la validità dell Attestazione presentata in ritardo presso il precedente assicuratore; p) Attestazione che si riferisca a contratto scaduto da oltre dodici mesi ed il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione; q) mancata presentazione da parte del Contraente della copia del contratto temporaneo stipulato in precedenza con altro assicuratore. L assegnazione, nel caso di provenienza da Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, verrà effettuata in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente se provi di aver fatto richiesta dell Attestazione al precedente assicuratore o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell Attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, l eventuale maggiorazione. ATTRIBUZIONE DEL PEJUS Se nel periodo di osservazione vengono pagati: due sinistri, il premio per l annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%; tre o più sinistri, il premio, per l annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso che, a seguito di denuncia o richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto ad appostare una riserva per il presumibile importo del danno. ELIMINAZIONE DI UN SINISTRO POSTO A RISERVA Qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, la Società, all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata, provvederà alla ricostruzione della posizione assicurativa ed al rimborso tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà al Contraente una nuova Attestazione. RIAPERTURA DI UN SINISTRO Nel caso in cui un sinistro, già eliminato come senza seguito, venga riaperto, la Società provvederà, all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri previsti dalle regole sopra descritte, con il conseguente conguaglio del premio. RIMBORSO DI UN SINISTRO E data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse e pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. La Società procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri previsti dalle regole sopra descritte. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO La sostituzione del veicolo della stessa categoria tariffaria, conservando la tariffa, può essere effettuata nei casi di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all estero del veicolo stesso purché non vi sia sostituzione del proprietario, o del coniuge in comunione di beni o del locatario purchè avvenga contemporaneamente all esclusione del veicolo sostituito. In ogni altro caso, ed in caso di conto vendita non andato a buon fine ed il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, al nuovo veicolo sarà assegnata la tariffa fissa senza maggiorazione per sinistrosità (Pejus). 14

16 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 15 FURTO TOTALE O RAPINA DEL VEICOLO In caso di furto totale o rapina del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo copia della denuncia presentata all Autorità competente. Il Contraente è altresì tenuto alla riconsegna di tutta la documentazione contrattuale ancora in suo possesso. Il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, della tariffa, purché quest ultimo venga assicurato entro un anno dalla data del furto o della rapina. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato ed il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto o della rapina, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla tariffa fissa senza maggiorazione di sinistrosità (Pejus). Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA (valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria Franchigia fissa ed assoluta, il cui ammontare dovuto per ogni sinistro è indicato nella scheda di polizza. Il Contraente, l Assicurato ed il proprietario sono tenuti, in solido, a rimborsare alla Società l importo del danno pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, previsto dall art. 10, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. FISSA (valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria Fissa, che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri. 15

17 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 16 SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI E NATANTI Art. 11. Rischio assicurato La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o dal natante, compresi, se assicurati, gli accessori aggiuntivi, in conseguenza degli eventi garantiti. La Società si obbliga, altresì, per i danni previsti nelle Garanzie accessorie, se rese operanti. ART. 12. Incendio ed altri danni (garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio) La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da: incendio; esplosione o scoppio dell impianto di alimentazione; fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti. La garanzia è operante anche nel caso di: colpa grave dell Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell Assicurato; dolo di terzi, limitatamente ai danni conseguenti ad incendio. La Società rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell art del Codice civile, nei confronti dell Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell Assicurato. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, o minimo, oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza. La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di ,00, i danni materiali e diretti provocati a beni mobili o immobili di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo o del natante nonché di esplosione o scoppio del carburante in esso contenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale o alla navigazione quale definita dalla Legge. Questa estensione non opera: a) se il sinistro sia dovuto ad operazioni, non conformi alle vigenti disposizioni di legge, di riempimento o svuotamento dei serbatoi; b) per i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall Assicurato; c) per i danni da inquinamento dell ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell acqua, dell aria e del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose. Art. 13. Furto e rapina (garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio) La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da: furto, consumato o tentato; rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati. Sono compresi i danni subiti dal veicolo o dal natante: nell esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina; durante il suo possesso o uso abusivo conseguente al reato; nell esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di oggetti non assicurati posti all interno del veicolo o del natante. La validità della garanzia Furto e rapina è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo o il natante è dotato. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, o minimo, oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza, che non saranno applicati al rimborso del rateo di premio imponibile dell assicurazione obbligatoria. Art. 14. Eventi sociopolitici (garanzia facoltativa valida esclusivamente per il veicolo, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio) La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da: tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di terrorismo e sabotaggio. La garanzia opera sempre che l Assicurato od il Conducente non vi abbia preso parte attiva. Inoltre, con l eccezione per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, la garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da: vandalismo. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, o minimo, oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza. Art. 15. Fenomeni naturali (garanzia facoltativa valida esclusivamente per il veicolo, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio) La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da: bufera, trombe d aria, uragani e cose trasportate da tali eventi; allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate; caduta di grandine, neve e ghiaccio; pressione della neve; frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine; eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti; caduta di alberi o di sassi; collisione con animali selvatici. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, o minimo, oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza. Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l Assicurato. 16

18 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 17 Art. 16. Collisione (garanzia facoltativa valida esclusivamente per il veicolo, operante solo se richiamata nella scheda di polizza la forma di garanzia 2 e corrisposto il relativo premio) La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da collisione accidentale con altri veicoli, identificati con targa, verificatasi durante la circolazione. La garanzia è operante anche nel caso di colpa grave dell Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell Assicurato. La Società rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell art del Codice civile, nei confronti dell Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell Assicurato. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto o minimo, oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza. Art. 17. Guasti accidentali (garanzia facoltativa valida esclusivamente per il veicolo, operante solo se richiamata nella scheda di polizza la forma di garanzia 1 e corrisposto il relativo premio) La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da: collisione con altri veicoli; urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali; uscita di strada; ribaltamento; rottura di ponti e di strade; cedimento del terreno e rovina di edificio; caduta di alberi o di sassi; trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato; verificatisi durante la circolazione. La garanzia è operante anche nel caso di colpa grave dell Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell Assicurato. La Società rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell art del Codice civile, nei confronti dell Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell Assicurato. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto o minimo, oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza. Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l Assicurato. Art. 18. Guasti accidentali a primo rischio assoluto (garanzia facoltativa valida esclusivamente per il veicolo, operante solo se richiamata nella scheda di polizza la forma di garanzia 3 e corrisposto il relativo premio) La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da: collisione con altri veicoli, identificati con targa; urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali; uscita di strada; ribaltamento; rottura di ponti e di strade; cedimento del terreno e rovina di edificio; caduta di alberi o di sassi; trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato; verificatisi durante la circolazione. La garanzia è operante anche nel caso di colpa grave dell Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell Assicurato. La Società rinuncia alla surrogazione, che le compete ai sensi dell art del Codice civile, nei confronti dell Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell Assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ogni sinistro senza applicazione, nella determinazione dell ammontare del danno, della regola proporzionale prevista dall art del Codice civile. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto o minimo, oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza. Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l Assicurato. Art. 19. Garanzie accessorie (garanzia facoltativa valida esclusivamente per i veicoli, operante, entro i limiti di indennizzo convenuti, per le prestazioni richiamate sulla scheda di polizza per le quali è stato corrisposto il relativo premio) Danni da imbrattamento (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione. La garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell Autorità. Rottura cristalli (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione ed installazione dei cristalli, delimitanti l abitacolo del veicolo, danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatto di terzi. La garanzia non opera per le rigature o segnature e simili; per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; per i danni agli specchi retrovisori esterni. 17

19 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 18 La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. Fenomeno elettrico (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di auto d epoca, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozzette) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico comunque verificatosi. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria. Ripristino dei dispositivi di sicurezza (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicoli ad eccezione di auto d epoca, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozzette) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. Ripristino dell autorimessa (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell Assicurato o del Contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell impianto di alimentazione del veicolo. Recupero, parcheggio e rimessaggio (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo disposti dall Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione all Assicurato. Sostituzione delle serrature (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di smarrimento, furto o rapina delle chiavi, nonché per l apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico, fermo restando l obbligo della presentazione della copia della denuncia sporta alle Autorità. Immatricolazione e/o passaggio di proprietà (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione a seguito di sinistro, di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, e previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, se rilasciata, in caso di demolizione, nonché presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. Duplicato della patente (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente dell Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, in caso di incendio, smarrimento, furto o rapina, fermo restando l obbligo della presentazione della copia della denuncia sporta alle Autorità. Custodia (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia nell attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione per il quale la garanzia assicurativa sia operante. Danni al bagaglio (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di autocaravan, macchine operatrici, macchine da circolazione agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozzette) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente da circolazione che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio. Ripristino dell impianto antifurto e/o del localizzatore satellitare (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di auto d epoca, autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozzette) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare, in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute per il ripristino, anche a seguito di distruzione, degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. 18

20 L2 - imp. N/Rosso/natanti :17 Pagina 19 Tassa di proprietà (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo) La Società si obbliga a rimborsare la quota della tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data dell evento e la data di scadenza della tassa pagata. La garanzia opera in caso di incendio, di furto totale, rapina o distruzione del veicolo a seguito di sinistro, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, se rilasciata, in caso di demolizione, nonché presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. Acquisizione documenti per la liquidazione (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus) La Società si obbliga a rimborsare le spese per l acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza. Collisione con veicolo non assicurato (garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus) La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. L indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell art del Codice civile, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate, ovvero qualora l Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di garanzia vittime della strada. Art. 20. Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non è operante per i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare; b) avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, vandalismo, salvo che sia stata resa operante la garanzia Eventi sociopolitici ; c) avvenuti in conseguenza di bufera, trombe d aria ed uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate, caduta di grandine, neve e ghiaccio, frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti, salvo che sia stata resa operante la garanzia Fenomeni naturali o, per la sola rottura cristalli, la garanzia Garanzie accessorie ; d) avvenuti in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; e) determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del Contraente, dell Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo; f) di semplici bruciature non seguite da incendio; g) di fenomeno elettrico comunque verificatosi, salvo che sia stata resa operante la garanzia Garanzie accessorie ; h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; i) conseguenti ad appropriazione indebita; j) da inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo; k) indiretti, quali, ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili. Inoltre, qualora sia stato reso operante l art. 16 Collisione o l art. 17 Guasti accidentali o l art. 18 Guasti accidentali a primo rischio assoluto, l assicurazione non è operante: l) se alla guida vi è persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge, salvo i casi di: superamento con esito favorevole dell esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle Autorità a norma del Codice della Strada; patente scaduta, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; m) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonchè da operazioni di carico e scarico; n) per i danni subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuoristrada ; o) per i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; p) per i danni avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Art. 21. Adeguamento del valore assicurato e del premio La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo o del natante e degli accessori aggiuntivi al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo. Qualora nel contratto sia espressamente richiamata la condizione particolare codice 201, valida esclusivamente per le autovetture, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad effettuare l adeguamento automatico del loro valore in base al Valore Infocar pubblicato dalla rivista Quattroruote e nella stessa percentuale di adeguamento anche del valore degli accessori aggiuntivi, se assicurati, procedendo alla modifica del premio delle garanzie Incendio ed altri danni, Furto e rapina, Eventi sociopolitici, Fenomeni naturali, Collisione, Guasti accidentali e Guasti accidentali a primo rischio assoluto. L adeguamento automatico non viene effettuato: quando il valore assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote ; quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista stessa. Art. 22. Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni e dell entità almeno approssimativa del danno. 19

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