Le caratteristiche del sistema di contabilità economico patrimoniale previsto dal D.Lgs. n. 118/ 2011

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1 ..... Bilancio e contabilità... Armonizzazione contabile degli enti territoriali Le caratteristiche del sistema di contabilità economico patrimoniale previsto dal D.Lgs. n. 118/ 2011 di Stefano Ranucci Ricercatore Irdcec - Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili... Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, stabilisce, a partire dal 2014, l introduzione di un sistema di rilevazione basato sulla contabilità economico patrimoniale per regioni, province, comuni e per i rispettivi enti strumentali. La contabilità economico patrimoniale affiancherà il sistema principale di rilevazione contabile rappresentato dalla contabilità finanziaria, con la finalità di aumentare il contenuto informativo dei documenti contabili degli enti territoriali in riferimento alla dinamica economica della gestione ed all evoluzione del valore del patrimonio. Il nuovo sistema contabile oggetto di sperimentazione presenta elementi di discontinuità rispetto ai sistemi di rilevazione contabile attualmente previsti dal Tuel, che saranno illustrati nel presente articolo. Premessa Il processo di armonizzazione contabile disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ha ridisegnato l assetto ed il funzionamento dei sistemi contabili degli enti territoriali. Nell ambito delle disposizioni introdotte con il provvedimento normativo, un elemento di sicuro interesse è rappresentato dalle nuove disposizioni relative alla contabilità economico patrimoniale che entreranno in vigore a partire dal primo gennaio Il decreto prevede, infatti, un biennio di sperimentazione della nuova contabilità su un numero limitato di enti (già in corso dal 1º gennaio 2012) al termine del quale si provvederà ad estendere le nuove diposizioni a tutti gli enti territoriali. Con riferimento al sistema di contabilità economico patrimoniale (o contabilità generale o Co.Ge), la sperimentazione interessa il nuovo principio contabile generale della competenza economica ed il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, il piano dei conti integrato che alimenterà le rilevazioni in contabilità finanziaria e in contabilità economico patrimoniale e i nuovi schemi di conto economico e di conto del patrimonio. Nel presente articolo sono delineati gli elementi caratteristici delle nuove regole di rilevazione in contabilità generale e sono sviluppate alcune riflessioni in merito al metodo di tenuta della contabilità economico patrimoniale negli enti territoriali. La contabilità economico-patrimoniale negli enti territoriali: alcuni elementi di novità Con l avvio del processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali disciplinato dal D. Lgs. n. 118 si torna a discutere di contabilità economico patrimoniale negli enti locali. Come noto, tale decreto è stato emanato per dare applicazione ai principi indicati nella legge delega n. 42 del 2009 per l attuazione del federalismo fiscale. La legge delega ha previsto, nell ambito dell adozione di regole contabili uniformi per regioni, province e comuni, l affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione. Tale principio è stato recepito e declinato dal D.Lgs.... 3/

2 Bilancio e contabilità... n. 118 del 2011 che, all art. 2, c. 1, ha disposto che «le regioni e gli enti locali di cui all art. 2 (1) del Tuel adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale». Il citato articolo ha, inoltre, esteso la previsione dell affiancamento della contabilità generale anche agli enti strumentali degli enti territoriali che utilizzano come sistema di rilevazione contabile la contabilità finanziaria. In vero la rilevazione degli aspetti economici della gestione non rappresenta una novità assoluta per il comparto degli enti territoriali. Già con la legge n. 192 del 1990 e con il D.Lgs. n. 77 del 1995, la cui disciplina è confluita nel Tuel, era stata prevista la rilevazione dei risultati economici della gestione dell ente e la valutazione economica del patrimonio mediante la redazione del conto economico e del conto del patrimonio. Tuttavia la riorganizzazione dell impianto contabile prevista dal D.Lgs. n. 118 presenta, nel segno della continuità con l attuale sistema di rilevazione contabile alcuni elementi di novità. Un primo elemento di discontinuità è rappresentato dall ambito di applicazione. Il Decreto sull armonizzazione contabile estende l introduzione della contabilità economico patrimoniale anche alle regioni e agli enti strumentali degli enti territoriali, rendendo possibile la valutazione dei risultati di gestione sotto il profilo economico e patrimoniale dell intero perimetro delle amministrazioni territoriali (incluse le società e gli enti partecipati). Il Decreto pone, inoltre, l accento sulla finalità informativa della contabilità economico patrimoniale prevedendo un sistema di rilevazione e rappresentazione dell attività di gestione che, sebbene integrato, attribuisce: alla contabilità finanziaria il ruolo di sistema principale di rilevazione contabile in funzione della capacità di rappresentare il processo giuridico formale di acquisizione ed impiego delle risorse finanziarie; alla contabilità economico patrimoniale il ruolo di fornire le informazioni sull evoluzione del valore economico del patrimonio dell ente e della dinamica reddituale. Un ulteriore elemento che caratterizza il nuovo assetto della Co.Ge. negli enti territoriali, riguarda la previsione di un sistema integrato di rilevazione. Ciascun fatto di gestione suscettibile di rilevazione contabile è rappresentato nella prospettiva della contabilità finanziaria e nella prospettiva della contabilità economico patrimoniale. Lo strumento attraverso cui si realizza l integrazione dei due sistemi di rilevazione è il piano dei conti integrato, unico per tutti gli enti territoriali. Mediante la previsione di un sistema di rilevazione integrato si tenta di superare la logica di derivazione delle grandezze economico/patrimoniali dalle rilevazioni in contabilità finanziaria tipica del prospetto di conciliazione. Tuttavia si precisa che il decreto non effettua una scelta univoca sulla metodologia di rilevazione contabile da utilizzare; si limita infatti a rinviare agli esiti della sperimentazione le valutazioni sull utilizzo del metodo della partita doppia ovvero del metodo della partita semplice per le rilevazioni della grandezze economico-patrimoniali. Ultimo, e non meno importante, elemento che caratterizza il nuovo sistema di contabilità generale è rappresentato dall emanazione di due principi contabili, rispettivamente: il principio della competenza economica, che illustra le logiche con le quali le grandezze economiche sono imputate agli esercizi di competenza; il principio applicato della contabilità economico patrimoniale, che individua in modo puntuale il trattamento contabile delle operazioni e dei fatti di gestione che caratterizzano l attività di un ente territoriale. I principi contabili della competenza economica e della contabilità economico-patrimoniale da utilizzare nell ambito del processo di armonizzazione contabile presentano molte affinità con i principi emanati dall Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. A differenza di questi i nuovi principi contabili tengono conto: dell allargamento a tutti gli enti territoriali (es. regioni) dell adozione della contabilità economico patrimoniale; della previsione di un sistema di rilevazione integrato dei fatti di gestione nella prospettiva finanziaria ed economico/patrimoniale; del nuovo principio della competenza finanziaria. Il principio della competenza economica Il principio della competenza economica è contenuto nell allegato 1 del D.Lgs. n. 118 e assieme agli altri principi contabili generali delinea il funzionamento del nuovo sistema contabile degli enti territoriali. In base al principio della competenza economica sono imputati ai diversi periodi amministrativi gli Nota: (1) In base all art. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si intendono per enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni /2012

3 ..... Bilancio e contabilità effetti economici e patrimoniali delle operazioni ed attività che ciascun ente territoriale (o ente strumentale) svolge nel corso dell esercizio, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Il principio contabile in oggetto detta i criteri per l individuazione delle grandezze che compongono i prospetti di natura economica e patrimoniale del sistema di bilancio degli enti territoriali. In particolare, il principio è funzionale alla redazione del budget economico e/o del preventivo economico nella fase di previsione; ed alla redazione del conto economico e del conto del patrimonio nel fase di rendicontazione dell attività di gestione. L identificazione e l attribuzione all esercizio delle dimensioni economiche della gestione avviene in ragione delle utilità economiche acquisite o cedute dall amministrazione pubblica. Nello specifico, il principio della competenza economica chiarisce che l effetto delle operazioni e degli altri eventi di gestione deve essere rilevato contabilmente nell esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non in quello nel quale si concretizzano i relativi movimenti finanziari. Ai fini dell individuazione dei componenti economici del risultato di esercizio, il principio contabile distingue tra due categorie di operazioni di gestione: operazioni associate allo svolgimento di un attività di scambio o vendita con il mercato (processi di acquisizione, trasformazione e vendita) che daranno luogo a rilevazione di costi e ricavi; operazioni non caratterizzate dallo scambio con il mercato e derivanti dall esercizio dell attività istituzionale o di erogazione dell ente (tributi, contributi, trasferimenti, erogazioni di servizi) che daranno luogo ad oneri e proventi. Per le operazioni appartenenti alla prima categoria, ovvero le operazioni di scambio con il mercato, l individuazione dei costi e dei ricavi di competenza è riconducibile a quanto previsto nel principio contabile n. 11 emanato dall Organismo italiano di contabilità (Oic). Per le operazioni appartenenti alla seconda categoria, ovvero le operazioni derivanti dall attività di erogazione o dall attività istituzionale dell ente, l individuazione degli oneri e dei proventi avviene con le modalità di seguito descritte. I proventi sono imputati all esercizio nel quale si verificano le due condizioni: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 2) l erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi. Per le risorse finanziarie derivanti dalle attività istituzionali dell amministrazione a fronte delle quali non è possibile individuare una specifica attività di erogazione (ad esempio i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria) l imputazione del provento avviene nell esercizio nel quale si verificano contemporaneamente le seguenti due condizioni: 1) la manifestazione finanziaria è avvenuta; 2) le risorse finanziarie ottenute sono state impiegate per la copertura degli oneri sostenuti per le attività istituzionali programmate dall ente. Nell ambito dei proventi derivanti da attività istituzionale, un differente trattamento è riservato ai proventi da trasferimenti a destinazione vincolata (di natura corrente e in conto capitale) per i quali l imputazione avviene in ragione del sostenimento del costo o dell onere alla copertura del quale il trasferimento è finalizzato. Se ad esempio si percepisce un trasferimento vincolato alla realizzazione di un progetto formativo, il provento sarà attribuito per competenza nei vari esercizi in proporzione al sostenimento, da parte dell ente, degli oneri per l attuazione del progetto formativo. L individuazione dei componenti negativi di competenza, derivanti dallo svolgimento di attività istituzionale o di erogazione di servizi, è effettuata imputando all esercizio gli oneri sostenuti in correlazione al conseguimento dei ricavi e proventi di competenza dell esercizio. In sintesi in base al principio di competenza economica: sono ricavi e proventi di competenza dell esercizio quelli per i quali il processo produttivo del bene o del servizio è stato completato ed il medesimo bene o servizio è stato venduto, ceduto o erogato, indipendentemente dal verificarsi della movimentazione finanziaria. sono costi e oneri di competenza dell esercizio quelli correlati ai ricavi di competenza. Il principio della correlazione tra costi/oneri e ricavi/proventi di esercizio costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed esprime la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell esercizio i relativi componenti economici negativi, siano essi certi o presunti. Costituisce una parziale deroga al corollario della correlazione tra ricavi e costi l imputazione dei proventi da trasferimenti, nella misura in cui: a) l individuazione del provento è commisurata all ammontare del costo o dell onere a copertura del quale il provento è stato ottenuto e b) solo a condizione che le risorse finanziarie siano state acquisite. Il principio contabile chiarisce le modalità attraverso le quali è possibile individuare la correlazione tra i costi/oneri ed i ricavi/proventi, e quindi, attribuire all esercizio i costi/oneri di competenza. Le suddette modalità di individuazione dei costi di... 3/

4 Bilancio e contabilità... esercizio sono mutuate dal principio contabile n. 11 dell Oic e prevedono che sia possibile determinare il costo/l onere di competenza: per associazione di causa ad effetto con il ricavo, effettuata analiticamente o in base ad assunzioni del flusso dei costi; per ripartizione dell utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ammortamento); per imputazione diretta dei costi al conto economico dell esercizio, o perché associati a funzioni istituzionali o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l utilità o la funzionalità del costo. A seguito dell individuazione delle grandezze economiche di ricavo/provento e di costo/onere di competenza dell esercizio è possibile addivenire alla determinazione del risultato di gestione conseguito dall amministrazione. La sperimentazione ed il principio applicato della contabilità economico patrimoniale Il principio della competenza economica chiarisce i criteri generali in base ai quali è possibile identificare le grandezze che contribuiscono alla determinazione del risultato di esercizio. Tuttavia, per il corretto funzionamento di un sistema contabile è necessario stabilire i criteri e la metodologia per la rilevazione e la rappresentazione contabile delle operazioni di gestione. A tale esigenza risponde il principio applicato della contabilità economico patrimoniale. Il principio applicato è stato emanato in allegato al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 che ha disciplinato le modalità di svolgimento della fase di sperimentazione del nuovo sistema di contabilità degli enti territoriali. Come noto, tra gli obiettivi della fase di sperimentazione vi è quello di individuare eventuali criticità derivanti dall applicazione delle nuove norme, al fine di predisporre le opportune modifiche e di realizzare una più efficace disciplina della materia. Al termine della sperimentazione, dunque, il contenuto del principio contabile applicato potrebbe subire modifiche e integrazioni. Il principio contabile applicato rappresenta un fondamentale strumento per il funzionamento della contabilità economico patrimoniale e dell intero assetto contabile delineato con l armonizzazione, in quanto: 1) individua le modalità per la rilevazione integrata dei fatti di gestione nella prospettiva finanziaria e nella prospettiva economico patrimoniale. In altri termini il principio contabile applicato consente, in sede di scritture continuative di rilevare i fatti di gestione in coerenza con le rilevazioni effettuate in base alla contabilità finanziaria. 2) illustra i criteri di valutazione delle voci dell attivo e del passivo patrimoniale e delle operazioni di gestione sospese (costi e ricavi sospesi) alla data di chiusura del rendiconto. In altri termini illustra il contenuto e la modalità di tenuta delle scritture di assestamento che consentono di integrare e rettificare i valori rilevati in sede di scritture continuative. In relazione al primo punto, ovvero alla modalità di rilevazione integrata in contabilità generale e in contabilità finanziaria, il principio applicato sottolinea come «al fine di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale, (...) la dimensione finanziaria dei fatti gestionali misurabili in termini economici è costituita dalle rilevazioni della contabilità finanziaria.» Più chiaramente «si ritiene opportuno rilevare (...) i ricavi/proventi al momento dell accertamento delle entrate, ed i costi/oneri al momento della liquidazione delle spese.» Il principio chiarisce che le rilevazioni contabili continuative nel sistema della contabilità economico patrimoniale sono originate da rilevazioni nel sistema della contabilità finanziaria, individuando tale momento nell accertamento dell entrata per i ricavi e nel momento della liquidazione della spesa per i costi. Altro aspetto disciplinato dal principio applicato riguarda la tenuta della scritture di assestamento relative alla valutazione delle voci dell attivo e del passivo del patrimonio dell ente e dei costi e ricavi sospesi al termine dell esercizio. Tali componenti integrano e rettificano le scritture continuative e determinano la rilevazione di grandezze economiche e patrimoniali che non sono rilevate in contabilità finanziaria, in quanto non danno luogo ad accertamenti di entrate o a liquidazioni di spese. Le scritture di assestamento da effettuare alla data di chiusura dell esercizio, necessarie per la determinazione del risultato di gestione, sono relative a: a) quote di ammortamento relative ai beni del patrimonio disponibile utilizzati; b) eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri; c) perdite maturate su crediti e quote di accantonamenti al fondo svalutazione crediti; d) rimanenze iniziali e finali; e) quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza dell esercizio; f) rischi e perdite di competenza dell esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dell esercizio e /2012

5 ..... Bilancio e contabilità fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione; g) variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri e proventi nel corso dell esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio le sopravvenienze e le insussistenze). Il metodo di tenuta delle scritture contabili: partita semplice vs partita doppia Nel principio contabile non è individuata la metodologia da utilizzare per le rilevazioni in contabilità economico patrimoniale. È, infatti, lasciata alla autonomia organizzativa degli enti la scelta sull utilizzo del metodo di tenuta delle scritture contabili tra il metodo della partita doppia ed il metodo della partita semplice. Il metodo della partita semplice è utilizzato per la tenuta della contabilità finanziaria e consente esclusivamente la rilevazione della dinamica finanziaria della gestione. Nell ipotesi di utilizzo della partita semplice anche per la tenuta della contabilità economico patrimoniale, ad ogni rilevazione in contabilità finanziaria corrisponderà un unica scrittura in contabilità economico patrimoniale in grado di misurare il ricavo/provento o il costo/onere associato alla registrazione in contabilità finanziaria. L utilizzo della partita semplice prevede la rilevazione unitaria dei ricavi/proventi e dei costi/oneri senza la registrazione della contropartita patrimoniale. Nell ipotesi di rilevazione di un operazione di acquisto di beni o di servizi (per semplicità senza l applicazione dell Iva) si registrerà nelle scritture in contabilità generale esclusivamente il costo di acquisto delle materie prime o del servizio al momento della liquidazione della spesa, ma non si rileverà alcun debito nei confronti del fornitore. La rilevazione del debito verso il fornitore avverrà solo in sede di redazione del rendiconto e corrisponderà alla quota di spesa impegnata e non liquidata ovvero del residuo passivo relativo all operazione di acquisto rilevato nella contabilità finanziaria. Allo stesso modo la rilevazione dell operazione di accertamento di un entrata tributaria darà luogo alla registrazione in contabilità economico patrimoniale di un provento senza la rilevazione del credito o dell entrata. Le scritture contabili della contabilità economico patrimoniale non rileveranno la fase di incasso del credito che sarà registrata esclusivamente nel sistema della contabilità finanziaria. Pertanto in sede di redazione del rendiconto, dovrà essere ricostruito il valore dell eventuale credito corrispondente al residuo attivo generato dalla quota di entrata accertata e non incassata, mentre la quota di entrata accertata ed incassata nell esercizio avrà dato luogo ad un aumento delle disponibilità liquide che sono confluite nel saldo del conto acceso all istituto tesoriere. La scelta di utilizzare il metodo della partita semplice per le rilevazioni continuative della contabilità economico patrimoniale ha come conseguenza che in sede di redazione del rendiconto e prima della rilevazione delle scritture di assestamento si dovrà procedere alla determinazione dell importo dei crediti e dei debiti al termine dell esercizio. In tal senso si dovrà procedere a: 1) Determinare il saldo del conto acceso all istituto tesoriere. 2) Individuare i debiti e crediti di funzionamento che, in virtù del nuovo principio della competenza finanziaria, corrisponderanno all importo dei residui attivi e passivi dell esercizio relativi ad operazioni diverse da quelle di finanziamento. A tali importi dovranno essere aggiunti i crediti e i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale, successivi a quello in corso, cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili in esercizi successivi. 3) Determinare l importo dei crediti di finanziamento esistenti al termine dell esercizio corrispondente alla somma tra: gli impegni dell esercizio imputati alle concessioni di credito al netto degli incassi per riscossioni, i residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti al netto delle riscossioni in conto residui dell esercizio; i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell esercizio. 4) In ultimo dovrà essere determinato il valore dei debiti di finanziamento, pari alla somma algebrica del debito all inizio dell esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. Solo dopo aver determinato la natura e la consistenza dei crediti e dei debiti al termine dell esercizio si procederà alla realizzazione delle scritture di assestamento ed alla successiva determinazione del risultato di esercizio. Come evidenziato dei semplici esempi presentati, il metodo di rilevazioni attraverso la partita semplice semplifica le operazioni contabili in fase di scritture continuative, ma determina il rinvio alla fase precedente all assestamento, della rilevazione del valore... 3/

6 Bilancio e contabilità... di quelle grandezze patrimoniali non già rilevate in fase di gestione e che hanno determinano variazioni patrimoniali e non economiche. Se dunque si semplifica l attività di rilevazione contabile durante la gestione, si determina, al contempo, un incremento delle operazioni in fase di rendiconto necessarie a ricostruire le poste patrimoniali non movimentate dalla contabilità finanziaria (crediti e debiti). Si consideri, infine, che per la redazione delle scritture di assestamento dovrà essere necessariamente utilizzato il metodo della partita doppia, in quanto le scritture di assestamento sono finalizzate a rilevare costi e ricavi originati da variazioni patrimoniali che non producono effetti passibili di misurazione finanziaria (es. ammortamento, svalutazione dei crediti, variazione delle rimanenze, risconti ecc.). In alternativa al metodo della partita semplice, è possibile prevedere l utilizzo della partita doppia per la tenuta della contabilità economico patrimoniale. Il metodo della partita doppia è tradizionalmente utilizzato per la tenuta della contabilità generale ed è, senza dubbio, più coerente con l intero sistema di raccolta, elaborazione e rappresentazione delle informazioni economico patrimoniali. Nell ipotesi di utilizzo della partita doppia per le rilevazioni in contabilità generale, ad ogni rilevazione in contabilità finanziaria corrisponderà una scrittura in partita doppia che rileverà l aspetto finanziario e l aspetto economico (o patrimoniale) del fatto di gestione rilevato nella contabilità finanziaria. Riprendendo gli esempi di rilevazioni di gestione effettuati in precedenza, nell ipotesi di acquisto di beni e servizi, in contabilità finanziaria si provvederà a registrare la liquidazione della spesa e in contabilità generale si rileverà il costo per l acquisto dei beni o dei servizi ed il debito nei confronti del fornitore. Successivamente, al momento del pagamento del fornitore, ovvero in sede di rilevazione del pagamento in contabilità finanziaria, si provvederà a rilevare in contabilità economica la riduzione del debito verso il fornitore e l uscita dal conto dell istituto tesoriere per l importo pagato. Allo stesso modo, in ipotesi di accertamento di entrata tributaria registrato in contabilità finanziaria, si rileverà in contabilità economico patrimoniale il credito verso il contribuente a fronte del provento tributario. Al momento dell incasso parziale delle somme accertate, rilevato in contabilità finanziaria, si registrerà in contabilità economica l entrata finanziaria presso l istituto tesoriere e la diminuzione del credito verso il contribuente. Utilizzando la metodologia della partita doppia dunque, non sarà necessario ricostruire la consistenza dei debiti e dei crediti al termine dell esercizio prima di effettuare le scritture di assestamento. Con la metodologia della partita doppia per le rilevazioni della contabilità economico patrimoniale dovranno essere effettuate un numero maggiore di rilevazioni durante la fase di gestione, mentre si potrà procedere direttamente all assestamento dei conti in fase di redazione del rendiconto. Inoltre l utilizzo del metodo della partita doppia rileva in corso di gestione, l aspetto finanziario, patrimoniale e reddituale dei fatti di gestione consentendo una migliore rappresentazione contabile dell attività dell ente. Tali ultime due considerazioni portano a preferire il sistema di rilevazione della partita doppia per la contabilità economico patrimoniale al metodo della partita semplice ancorché utilizzato in un sistema integrato e derivato dalla contabilità finanziaria, qual è quello indicato dal D.Lgs In tal senso maggiori indicazione arriveranno dalla sperimentazione in atto e nello specifico dallo sviluppo di sistemi informatizzati di rilevazione contabile che consentiranno di semplificare il processo di tenuta delle scritture contabili e di assestamento dei conti /2012

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