ATTIVITA DI LAVORO SOCIALMENTE UTILE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LINEE GUIDA REGIONALI

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1 ATTIVITA DI LAVORO SOCIALMENTE UTILE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LINEE GUIDA REGIONALI PREMESSA Il presente documento si propone di definire regole procedurali omogenee e condivise sul territorio regionale nella gestione delle attività di lavoro socialmente utile (LSU) rivolte a iscritti/e nella lista di mobilità titolari di indennità, in modo da garantire un uniformità di comportamento e il soddisfacimento di criteri minimi di qualità e adeguatezza nella programmazione e nello svolgimento di tali interventi, tenendo conto delle disposizioni contenute nella normativa generale di riferimento, principalmente nei Decreti Legislativi n. 468/1997 e n. 81/2000. Si ritiene infatti che le attività LSU rappresentino un occasione di crescita personale per i lavoratori coinvolti, nell assunzione che contribuiscano sia al mantenimento delle loro competenze, sia allo sviluppo delle loro capacità professionali, costituendo nello stesso tempo uno strumento di servizio a favore delle comunità locali: l esperienza di attivazione della persona che sottende tali interventi sarà tanto più utile per il lavoratore e per la collettività, quanto più adeguate risulteranno la messa a punto del disegno progettuale e la sua realizzazione. Gli interventi previsti devono rispondere ad una logica di effettivo sostegno alla comunità locale e configurare un impegno circoscritto e realizzato in idonee condizioni di tutela della persona coinvolta, la cui adesione al progetto LSU non deve costituire un impedimento alla realizzazione dei percorsi di vita verso cui si è indirizzato, ma un periodo complementare in cui si rende disponibile a migliorare, per quanto è possibile, l operatività dell azione pubblica a favore dei cittadini dell area territoriale in cui risiede. Gli orientamenti delineati nel presente documento, pur essendo specificamente rivolti a soggetti iscritti alla lista di mobilità, potranno valere in linea generale a disciplinare interventi destinati alle diverse fattispecie di percettori di sostegno al reddito, fatti salvi gli opportuni adeguamenti alle peculiarità delle prestazioni considerate, secondo una logica di crescente interazione fra politiche passive e politiche attive o di attivazione delle persone beneficiarie di trattamenti previdenziali a cui si va ispirando la normativa di settore. I soggetti coinvolti nella predisposizione e gestione di attività LSU sono: - le amministrazioni pubbliche che per ottenere l assegnazione di personale presentano ai servizi per l impiego il progetto LSU, costruito secondo le linee operative più avanti specificate e che gestiscono i lavoratori assegnati in base agli orientamenti delineati nel presente documento; - i Centri per l Impiego (CpI), che ricevono i progetti LSU e individuano il personale da avviare a tali attività tenendo conto delle regole di selezione e delle casistiche di esonero qui di seguito definite, applicando le sanzioni previste in caso di rifiuto ingiustificato a prendere parte agli interventi o di mancata o inadeguata partecipazione agli stessi senza giustificato motivo; - i lavoratori e le lavoratrici coinvolti, che sono tenuti a rispondere alla convocazione del CpI e a partecipare alle attività concordate, fermi restando i casi di esonero o giustificato rifiuto previsti, in una logica di servizio a favore della comunità a cui appartengono, secondo le regole gestionali fissate; - la Commissione Regionale per l Impiego, che con il supporto tecnico degli uffici regionali definisce le linee guida di riferimento, monitora l intervento e analizza e decide in merito agli eventuali casi particolari sottoposti alla sua valutazione; - l INPS, che riceve le segnalazioni dei CpI relative ai casi di rifiuto o di mancata partecipazione alle attività e applica le sanzioni previste dalla normativa.

2 Si sottolinea che le attività LSU non implicano l instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non configurano per i soggetti interessati l avvio di processi di stabilizzazione presso l Ente a cui sono stati assegnati, fermo restando che l organizzazione e lo svolgimento delle attività devono essere improntati al rafforzamento delle competenze e alla valorizzazione delle risorse umane impegnate. L assegnazione ad un Lavoro Socialmente Utile, inoltre, non comporta la sospensione o la cancellazione dalla lista di mobilità, né l interruzione o la perdita dell indennità in corso di fruizione. PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA LSU Enti utilizzatori Hanno titolo a promuovere progetti LSU gli Enti sottoelencati a titolo esemplificativo: - Amministrazioni dello Stato; - Regioni, Province e Città Metropolitane, Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi ed Unioni; - Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; - Istituzioni Universitarie; - Agenzie Territoriali per la Casa; - Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; - Enti Pubblici economici e non economici ai vari livelli territoriali; - Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale; - Società a totale o prevalente partecipazione pubblica. Progetto per avviare l attività L'Amministrazione pubblica che intenda avviare un attività LSU è tenuta ad inoltrare richiesta al Centro per l'impiego territorialmente competente, predisponendo un progetto approvato con un provvedimento formale dell Ente, che dovrà individuare un responsabile dell attività e contenere i seguenti elementi di base: l indicazione del fabbisogno da soddisfare e la descrizione delle attività previste; la sede di lavoro; il numero delle persone da assegnare e il loro profilo professionale; la durata delle attività; l orario di lavoro previsto; gli oneri finanziari e organizzativi assunti dall Ente proponente (forme assicurative, eventuali rimborsi spese o integrazioni al sostegno al reddito, modalità di inserimento al lavoro e di addestramento / formazione previste in relazione al profilo professionale richiesto). I CpI analizzano il progetto e, qualora esso non contenga tutti gli elementi previsti o presenti delle anomalie, segnalano la cosa all Ente promotore, richiedendo gli opportuni aggiustamenti o integrazioni. Nel caso in cui il CPI competente avesse ancora delle perplessità, può porre un quesito alla Commissione Regionale per l Impiego. Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni operative In ordine alle componenti progettuali citate e agli adempimenti in capo all Ente proponente nella gestione del progetto. In allegato si riporta uno Schema orientativo di progetto, con le sue componenti di base.

3 Fabbisogno da soddisfare Il progetto non può essere rivolto alla copertura di posti in organico vacanti per i quali non insistono vincoli all assunzione, né alla supplenza di dipendenti temporaneamente assenti dal lavoro, ma deve in linea generale riguardare attività o interventi con finalità specifiche e ben individuate. Il numero di lavoratori assegnabili ad ogni Ente deve essere parametrato all organico in forza alla data dell approvazione del progetto: la richiesta numerica non potrà superare la quota di 1/3, arrotondata per eccesso, dei dipendenti dell Ente, calcolata separatamente per ognuna delle due grandi categorie professionali: impiegati (inclusi i quadri) / operai e assimilati, con un limite massimo, riferito al numero di lavoratori LSU presenti in servizio (compresi quelli eventualmente assegnati nell ambito di precedenti progetti), di 50 unità. La quota sopra indicata potrà essere superata solo da Interventi di durata non superiore ai sei mesi che comportino un utilizzo relativamente intensivo di manodopera coerente con il conseguimento degli obiettivi progettuali, attivati da Enti di piccole dimensioni, con un organico indicativamente non superiore alle 10 unità. Durata delle attività e orario di lavoro La durata del progetto non è di per sé soggetta a vincoli specifici, ma il personale va assegnato all Ente richiedente per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili per un massimo di altri sei mesi previo consenso del lavoratore, che ha titolo a rifiutare la prosecuzione dell incarico, in modo da assicurare un avvicendamento del personale e un equa distribuzione delle assegnazioni fra gli iscritti aventi titolo a partecipare alle attività. I lavoratori avviati possono essere utilizzati per non meno di 20 ore settimanali e non più di 8 ore giornaliere se provenienti da un rapporto di lavoro a tempo pieno, con un articolazione temporale del servizio da concordare con la persona interessata. Il limite delle 20 ore non si applica nel caso di soggetti provenienti da un rapporto di lavoro part-time: in questo caso le ore di utilizzo devono essere proporzionate all'ammontare dell'indennità percepita. In caso di utilizzo per un orario superiore rispetto a quello indicato nel progetto iniziale per il sopravvenire di picchi lavorativi o per motivate esigenze di servizio, spetta ai lavoratori assegnati un importo integrativo a carico del soggetto utilizzatore, calcolato applicando il compenso orario erogato ai dipendenti dell Ente che sono inquadrati al livello contrattuale equivalente. In caso di orario che copre l intera giornata, il lavoratore ha titolo a usufruire di un buono pasto giornaliero, in linea con quanto concesso ai dipendenti in servizio. Modalità gestionali e organizzative Le amministrazioni pubbliche svolgono una verifica preliminare dell idoneità dei lavoratori assegnati ad espletare la mansione prevista, convocandoli con raccomandata A.R. presso gli uffici dell Ente entro un termine non inferiore a cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Sarà cura dell amministrazione pubblica rendere noto al CpI l esito del colloquio, trasmettendo attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie, nel caso vengano presi in carico dall Ente, la data di inizio della partecipazione al progetto. I lavoratori ritenuti non idonei mantengono l iscrizione in lista e l indennità a cui hanno diritto. Il responsabile del progetto segnala al CpI i casi di mancata presentazione alla convocazione senza giustificato motivo, di mancata partecipazione alle attività o di abbandoni, di assenze ripetute e non giustificate nel corso dello svolgimento del progetto, per gli adempimenti conseguenti, più avanti descritti. L Ente deve prevedere un percorso iniziale di inserimento al lavoro finalizzato all apprendimento delle competenze di base richieste attraverso l affiancamento di personale esperto e l eventuale svolgimento di attività formative brevi e mirate, d intesa con i servizi per l impiego, che hanno titolo a concordare con il responsabile del progetto gli eventuali interventi utili a sostenere e valorizzare le competenze del lavoratore al fine di garantire un efficace espletamento delle attività previste, con l eventuale ricorso ad

4 attività formative mirate in base al catalogo di corsi in uso per la formazione individuale a voucher per disoccupati. Si applicano al lavoratore LSU i medesimi istituti contrattuali e regolamentari in uso per il personale in ruolo, così come previsto dall articolo 8, commi 9 e seguenti, del DLgs 468/1997, portando il lavoratore a conoscenza dei suoi diritti, nonché dei suoi doveri, all atto della presa in carico. Si auspica che l amministrazione riconosca il rimborso spese relativo al tragitto residenza/luogo di lavoro e ritorno, nel caso il lavoratore usufruisca di mezzi pubblici o sia costretto ad utilizzare un proprio mezzo per lo spostamento; l Ente può inoltre prevedere l erogazione al lavoratore LSU di una somma integrativa al sostegno al reddito, quale sussidio a titolo assistenziale, in conformità con le disposizioni contenute nell art 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 ( Disciplina delle agevolazioni tributarie ). L Ente dovrà inoltre mettere a disposizione di ogni lavoratore LSU inserito tutti i dispositivi previsti dalla normativa sulla sicurezza. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo per motivi di salute o personali adeguatamente documentati che compromettano il regolare svolgimento delle attività, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Il lavoratore può altresì chiedere di interrompere la partecipazione al progetto qualora sopravvengano documentati motivi di esonero in base alla casistiche più avanti specificate, se trova un opportunità di lavoro o documenta l avvio di un attività autonoma, o se le mansioni affidate non rispondono a quelle originariamente previste, fatti salvi elementi ordinari di flessibilità o modifiche concordate con la persona interessata Al termine del periodo di assegnazione l Ente predispone, d intesa con il lavoratore, un documento contenente un quadro delle attività svolte e delle competenze agite nel corso del progetto, che viene rilasciato come attestazione finale ad arricchimento del curriculum del lavoratore. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE Le amministrazioni pubbliche svolgono le attività LSU mediante l'assegnazione di personale iscritto nella lista di mobilità e titolare di indennità di mobilità ordinaria o di trattamento speciale di disoccupazione per il settore edile in corso di fruizione. I Centri per l Impiego possono richiedere alla sede INPS di riferimento l elenco dei soggetti che stanno percependo tali trattamenti, con la data di inizio e di fine prevista della prestazione e i casi di eventuale sospensione dal pagamento dell indennità. Criteri di assegnazione I lavoratori da inserire nei progetti LSU saranno individuati secondo quanto di seguito specificato: 1. prioritariamente con l assegnazione dei soggetti che si siano resi disponibili all inserimento, anche in deroga ai criteri di selezione definiti qui di seguito, che si applicano nel caso in cui le adesioni siano in numero superiore alla richiesta. E facoltà del CpI, nel caso in cui nessun percettore si sia reso preventivamente disponibile ad attività LSU, definire forme di pubblicità, anche attraverso avvisi pubblici, stabilendo un termine entro cui i lavoratori possono dare la loro adesione. Questa fase deve comunque chiudersi entro 15 giorni di calendario. 2. In assenza di adesioni volontarie o in presenza di un numero insufficiente di adesioni, il CpI procederà all assegnazione con procedure selettive da cui sono esclusi a priori: - i lavoratori e le lavoratrici che si trovano nel periodo tutelato dall articolo 54 del DLgs. 151/01 Testo unico in materia di tutela della maternità e paternità ; - i lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva programmati dai servizi per l impiego o rilevabili sul sistema informativo; - gli iscritti 236 ancora in lista e in genere tutte le persone che non risultano titolari di indennità di mobilità o di disoccupazione speciale edile;

5 - i soggetti con un periodo residuo di copertura dell indennità all apertura del procedimento pari o inferiore a 210 giorni, ovvero, in caso di progetti della durata inferiore a 6 mesi, alle mensilità di lavoro previste maggiorate di 30 giorni; - le persone che hanno in corso un rapporto di lavoro, anche se si tratta di un attività di tipo saltuario, compreso il lavoro accessorio. E facoltà del CpI definire la modalità di gestione a fini selettivi dei soggetti tutelati dalla L. 68/1999, con la possibilità di escluderli del tutto o anche solo parzialmente, in considerazione delle problematiche che possono sorgere da un loro inserimento in queste attività non adeguatamente supportato dall Ente richiedente; si ritiene necessario, tuttavia, cercare nei limiti del possibile di favorire la partecipazione dei soggetti in queste condizioni che siano interessati e disponibili a prendere parte alle attività LSU, sulla base dell adesione ad avvisi pubblici o simili o alla disponibilità espressamente dichiarata all atto della presa in carico del lavoratore da parte dei servizi per l impiego. La selezione sui casi residui viene operata tenendo conto, nell ordine, dei seguenti parametri: - residenza o domicilio abituale nella località prevista come sede di lavoro o nei Comuni limitrofi; - compatibilità fra la figura professionale richiesta e l esperienza lavorativa pregressa o le disponibilità espresse dal lavoratore all atto della sua registrazione nella lista anagrafica del CpI. La definizione dell ambito territoriale di riferimento per la selezione dei candidati non può comunque eccedere i limiti previsti dalla normativa, cioè 50 Km. di distanza tra residenza e luogo di lavoro, ovvero un massimo di 80 minuti di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblico ordinari, nell ottica comunque di limitare al massimo tempi e disagi degli eventuali spostamenti richiesti. La compatibilità fra mansioni richieste dall ente utilizzatore e professionalità in possesso del potenziale candidato va ricercata utilizzando fondamentalmente la distinzione fra figure operaie e impiegatizie; il CpI ha titolo ad operare una verifica più puntuale, a fini di ulteriore selezione, sulla corrispondenza fra la richiesta pervenuta e la connotazione professionale del lavoratore, nei limiti delle informazioni disponibili e inteso che non si richiede di individuare una piena coerenza fra i due riferimenti, ma una scelta orientata ad un più proficuo inserimento del candidato nelle attività da svolgere. Le figure di tipo intermedio operanti nei servizi si intendono assimilabili agli impiegati esecutivi. I lavoratori classificati come quadri o intermedi possono essere segnalati come impiegati. Si attingerà alla lista così definita partendo dal soggetto con il maggior periodo residuo di copertura dell indennità; a parità di periodo residuo di fruizione del sostegno al reddito verrà preso in considerazione il lavoratore meno giovane. Come sottolineato in premessa, si presume che le attività LSU rappresentino per il lavoratore un occasione di crescita sul piano professionale, con l acquisizione di nuove competenze, o quanto meno con il mantenimento nella pratica quotidiana delle competenze acquisite nelle precedenti esperienze lavorative o personali. Se le attività previste non sembrano soddisfare tale requisito, va verificata la disponibilità dell Ente a prevedere, nei limiti del possibile, un integrazione del sostegno al reddito, pari ad almeno il 25% dell indennità percepita; in assenza di tale provvidenza supplementare, si ritiene giustificato un rifiuto del lavoratore alla partecipazione alle attività proposte. Casi dubbi o particolari verranno sottoposti alla valutazione della Commissione Regionale per l Impiego. La selezione mira ad assegnare alle attività LSU un numero di candidati superiore a quello richiesto, indicativamente in misura doppia, in modo da segnalare un candidato effettivo e una riserva, compatibilmente con il numero di percettori di sostegno al reddito in possesso dei requisiti, lasciando l Ente libero di svolgere la verifica di idoneità, in base al curriculum dei lavoratori e all esito del colloquio iniziale. I lavoratori che abbiano già partecipato ad un progetto LSU non potranno essere assegnati nuovamente allo stesso Ente per progetti con lo stesso tipo di finalità; essi potranno essere riassegnati ad un altro progetto, dopo un intervallo di almeno 30 giorni fra la fine dell attività precedente e l inizio di quella successiva, ma il CpI dovrà avviare prioritariamente, dalla lista dei candidati, quelli che non hanno ancora preso parte ad alcuna attività LSU.

6 Motivi di esonero Nel caso in cui siano applicati i criteri di selezione sopra richiamati, il CpI convoca i soggetti individuati in base ai parametri citati illustrando i termini del progetto e verificando la disponibilità del lavoratore in relazione alla sua condizione attuale. Sono previsti i seguenti casi di esonero: soggetti che documentano gravi motivi familiari (assistenza continuativa a figli, coniugi o conviventi, e genitori) ai sensi della L. 104/1992 o dietro presentazione di idonea documentazione medica riferita ai familiari assistiti, con riferimento alle casistiche riportate all art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto n. 278 del 21 luglio 2000; chi presta attività di volontariato in forma continuativa e con un impegno di almeno 20 ore in media alla settimana presso Associazioni del terzo settore riconosciute a livello nazionale, iscritte all albo regionale o provinciale, o rientranti nell ambito della misura sperimentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali #Diamociunamano, su presentazione di un attestazione rilasciata dall organismo di volontariato; l attività di volontariato deve essere già in corso al momento dell assegnazione da parte del CpI; chi documenta la frequenza a corsi di formazione finalizzati ad un progetto individuale di carattere professionalizzante o a corsi di istruzione; chi risulta non idoneo alla mansione richiesta per documentati motivi di salute; eventuali casi particolari di documentata inidoneità allo svolgimento della mansione prevista che dovessero emergere nel corso del colloquio. Cause ammissibili di rifiuto Il rifiuto di un lavoratore ad aderire alla proposta di partecipazione ad un progetto LSU, fatte salve le tipologie di esonero sopra citate, si ritiene giustificata nei seguenti casi: - nelle assegnazioni che riguardano attività di servizio e assistenza alla persona in strutture sociosanitarie o in situazioni analoghe, che richiedono una specifica attitudine e disponibilità da parte della persona coinvolta; - in mancanza di integrazione di sostegno al reddito, laddove si ravvisi un evidente dislivello tra qualifica posseduta e mansione da ricoprire, come prima specificato; - in caso di richiesta di prorogare l attività oltre i primi sei mesi; - se tutelati dalla legge 68/1999 ( Norme per il diritto al lavoro dei disabili ). Il lavoratore assegnato ad un progetto LSU, inoltre, come già prima richiamato, ha titolo di rifiutarsi di prendere parte a tale attività qualora le mansioni affidate non rispondano a quelle originariamente previste, fatti salvi elementi ordinari di flessibilità o modifiche concordate con la persona interessata. DECADENZA DALL INDENNITÀ Il lavoratore decade dal trattamento di sostegno al reddito nei casi in cui: 1. non risponda senza giustificato motivo alla convocazione pervenuta dal CpI, secondo la procedura qui di seguito descritta; 2. risulti irreperibile ai recapiti in possesso dei servizi per l impiego, anche a seguito di accertamenti presso altre fonti informative; 3. non si presenti dopo l assegnazione all attività LSU presso l amministrazione titolare del progetto;

7 4. non abbia proseguito l attività iniziata o non vi partecipi regolarmente, in misura tale da pregiudicare il regolare svolgimento del progetto, e comunque in ogni caso, qualora le assenze non giustificate coprano almeno il 30% del tempo di lavoro nell arco di due settimane lavorative. In relazione alle casistiche di cui ai punti 1) e 2), Il CpI può convocare in prima battuta il lavoratore per le vie brevi (telefono, sms, mail, ); qualora la persona non si presenti al colloquio e non avverta o non giustifichi tale inadempienza, i servizi inviano al lavoratore una raccomandata A.R. riconvocandolo e specificando che la mancata presentazione viene assimilata ad un rifiuto e determina la decadenza dal trattamento in corso di fruizione. Se il lavoratore persiste nel suo comportamento e non si presenta alla nuova data stabilita, si avvia la procedura di decadenza di seguito specificata. Il procedimento di convocazione del soggetto a fini di selezione deve concludersi nel giro di 15 giorni di calendario, salvo motivati casi di sospensione dovuti a problemi di salute o personali della persona interessata. Nei casi previsti ai punti 3) e 4), quando il procedimento di decadenza deriva da una segnalazione da parte dell Ente titolare del progetto, il CpI convoca il lavoratore e verifica la situazione, per capire se i motivi di abbandono o di insufficiente partecipazione alle attività siano ascrivibili a cause riconducibili alle casistiche di esonero o di rifiuto sopra citate, da documentare, e per sentire comunque la sua versione dei fatti, prima di avviare il procedimento di decadenza. Anche in questo caso il procedimento va chiuso nel giro di 15 giorni. I CpI potranno sottoporre alla valutazione della Commissione Regionale per l Impiego eventuali casi particolari. I CpI segnalano tramite Posta Elettronica Certificata alla sede INPS competente e, per conoscenza, alla Commissione Regionale per l Impiego, i nominativi delle persone che rientrano nei casi di cui sopra, richiedendo: - la decadenza dai trattamenti previdenziali nei casi in cui le condizioni che motivano la perdita dell indennità siano state compiutamente accertate. - la sospensione cautelativa del pagamento dell indennità nei casi in cui gli accertamenti si presentino come complessi o si protraggano oltre i 15 giorni sopra previsti per concludere l iter di convocazione del lavoratore, onde evitare situazioni di indebito di difficile gestione. A seguito di tale comunicazione, l INPS dichiara la decadenza o la sospensione dall indennità dandone comunicazione ai lavoratori interessati e al CpI, che provvede, nei casi di decadenza, ad effettuare la necessaria segnalazione alla Commissione Regionale per l Impiego ai fini della cancellazione dalla lista. RICORSI Come previsto dall art. 4, comma 45 della Legge 92/2012 i ricorsi da parte dei lavoratori che siano stati oggetto di decadenza dai trattamenti di sostegno del reddito su segnalazione dei Servizi per l Impiego vanno inoltrati al Comitato Provinciale INPS. NORME TRANSITORIE Le Linee Guida Regionali non hanno effetti retroattivi ed entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione sul sito regionale, nella pagina accessibile dal seguente percorso: Area tematica: Lavoro > Ammortizzatori Sociali > Mobilità > Lista di mobilità. Le attività LSU in corso a tale data proseguono fino alla loro naturale conclusione secondo le modalità gestionali previste in origine.

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