Comune di Lagnasco VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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- Giovanna Raimondi
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1 Comune di Lagnasco Provincia di Cuneo COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto : N. 32 del 22/12/2015 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ALL'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI - BOZZA DI CIONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "DIAMOGLI UNA ZAMPA". - DETERMINAZIONI. L anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21 e minuti 00 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: Cognome e Nome Carica Pr. As. TESTA ERNESTO SINDACO X SACCHETTO ANDREA CONSIGLIERE COMUNALE X GALLESIO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE X MIGLIORE IVO CONSIGLIERE COMUNALE X BELTRAME LUCA CONSIGLIERE COMUNALE X MONDINO MARTA CONSIGLIERE COMUNALE X VAGLIANO CRISTINA CONSIGLIERE COMUNALE X AUDISIO ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE X PERSICO DR. PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE X BLUA Antonio CONSIGLIERE COMUNALE X RIVOIRA GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE X Totale 7 4 Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA DR. CORRADO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
2 Il Sindaco Riferisce che: La Legge , n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all art. 4 dispone le competenze a carico dei Comuni; La Legge regionale , n. 34 e successivo regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R , n. 4359, attribuisce maggiori responsabilità e competenze ai Comuni in particolare circa i criteri per l istituzione e la gestione dei servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi; Al fine di adempire alle disposizioni normative predette, la Giunta Comunale con provvedimento n. 17 del 28/02/2013ha approvato una convenzione per il servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi vaganti nel territorio comunale di Lagnasco con la ditta La casa di Lilli il Vagabondo corrente in Busca, Via della Colletta, n. 100; L art. 4, comma 1, della Legge , n. 281, l art. 1, comma 2, lettere H) e I) dell O.M. 16/07/2009 e l art. 8, comma 1, della Legge Regionale , n. 34, prevedono espressamente che i Comuni promuovano e sostengano le iniziative per l affidamento a nuovo proprietario dei cani catturati e dimoranti in canile; Pur riconoscendo all attuale ditta affidataria del servizio una diligente gestione dei cani catturati con conseguente relativo sollecito affidamento a nuovi proprietari, risulta difficile per l Ente seguire con regolarità gli ingressi e le uscite, si consideri, al riguardo, che spesso le catture avvengono di notte e nei giorni festivi; L eventuale appoggio ad una associazione animalista consentirebbe di computare con regolarità ingressi/uscite e di rafforzare l attività di affidamento a nuovi proprietari specialmente in relazione a quei cani che, per condizioni di salute e/o di età, risulta particolarmente difficoltosa l adozione; L associazione di volontariato Diamogli una zampa Onlus avente sede a Busca Via Pes di Villamaria, n. 43/C, ha presentato una bozza di convenzione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, che si ritiene particolarmente attinente agli obiettivi poc anzi descritti senza alcun costo per l Ente, e, che, pertanto, si sottopone all attenzione di questo Consiglio Comunale per la disanima e l eventuale approvazione. Il Consiglio Comunale Udita la relazione del Sindaco e la successiva lettura della bozza di convenzione; Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizio ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; Dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità di voti palesemente espressi, DELIBERA
3 1. Di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Lagnasco e l Associazione di volontariato Diamogli una Zampa Onlus avente sede a Busca in Via Pes Villamarina, n. 43/C, per la promozione all adozione dei cani randagi; 2. Di partecipare copia della presente al legale rappresentante dell l Associazione di volontariato Diamogli una Zampa Onlus avente sede a Busca in Via Pes Villamarina, n. 43/C; 3. Di comunicare il presente provvedimento all A.S.L. CN1 di Cuneo Sez. di Saluzzo Dipartimento di prevenzione S.C. Sanità Animale Area A ; 4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio di Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza; 5. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell allegata Convenzione per la promozione all adozione dei cani randagi. ooo000o000ooo Allegato alla deliberazione C.C. n. de 22/12/2015
4 COMUNE DI LAGNASCO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAGNASCO E L ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DIAMOGLI UNA ZAMPA PER LA PROMOZIONE ALL ADOZIONE DEI CANI RANDAGI. L anno 2015, il giorno del mese di nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, TRA L Amministrazione Comunale di Lagnasco, rappresentata dal Sognor Testa Ernesto, in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n del E L Associazione di volontariato Diamogli una zampa Onlus, con sede in Busca via Pes di Villamarina, 43/C Codice Fiscale rappresentata dalla Sig.ra Bersano Letizia in qualità di Presidente; Premesso che: 1. l Art. 2 della Legge quadro n. 281 del 14/08/1991 in materia di affezione e prevenzione del randagismo obbliga i Comuni alla cattura ed alla custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale demandando al Sindaco, quale proprietario, la responsabilità degli stessi; 2. L art. 3 comma 371 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha aggiunto all Art. 4, comma 1, della Legge 14/08/1991 n. 281 la disposizione secondo la quale : i comuni, singoli o associati, provvedono a gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani ; 3. L art. 1 comma 2^ lettere H e I dell O.M. del 16/7/2009 e l art. 8 comma 1^ della Legge Regionale 26/07/1993 n. 34 prevedono espressamente che i comuni promuovano e sostengano le iniziative per l affidamento a nuovo proprietario dei cani; 4. l Amministrazione Comunale intende promuovere l affidamento di cani rinvenuti sul territorio perseguendo il duplice obiettivo di conseguire un risparmio nei costi di gestione e al contempo applicare le Leggi Regionali vigenti e le Direttive dell Asl Cn1 in materia di adozioni e randagismo; 5. L Amministrazione Comunale intende intensificare e rafforzare detta attività di promozione al fine di ridurre il numero dei cani ospitati e concedergli nuovo benessere; 6. Considerato che l Associazione di volontariato denominata Diamogli una zampa Onlus con sede in Busca Via Pes di Villamarina n. 43/c, si è resa disponibile ad esercitare attività di promozione di affidi, stalli ed adozioni dei cani ricoverati presso i canili nonché a svolgere ogni attività atta al loro recupero ed inserimento secondo sani criteri zoofili al fine di realizzare adozioni durature e responsabili; 7. Tenuto conto che l attività dell Associazione succitata, che non ha finalità di lucro e svolge un significativo ruolo sociale, è riconducibile al principio di sussidiarietà di cui all art. 118 comma 4 della Costituzione (sussidiarietà orizzontale); SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto della convenzione L Associazione Diamogli una zampa Onlus, si impegna a svolgere, attraverso i mezzi ritenuti più idonei : 1) attività di sviluppo di affidi, stalli ed adozioni dei cani randagi ospitati presso il Canile: a tal fine si autorizzano i volontari dell'associazione ad accompagnare gli aspiranti adottanti all'interno della struttura al fine di assisterli nella scelta del cane a loro più idoneo nonchè, nel caso di impossibilità
5 per l'adottante di recarsi personalmente, si autorizzano i volontari al ritiro del cane concordato dietro presentazione di delega, codice fiscale e fotocopia di un documento dell' adottante. Qualora l aspirante adottante lo richieda il personale addetto si renderà disponibile a condurre fuori dal box il cane per poter meglio valutarne le caratteristiche comportamentali, di interazione e condotta al guinzaglio; 2) ogni attività atta al reinserimento dei soggetti impauriti attraverso il volontariato con la frequenza che si rende necessaria a garantire la rieducazione e il recupero avvalendosi anche dell ausilio e consulenza dei professionisti convenzionati con l Associazione (educatori cinofili e studi veterinari), al fine di evitarne l inselvatichimento e aumentare l indice di adottabilità anche per quei soggetti che, dato il livello di diffidenza, non verrebbero scelti e rimarrebbero per tutta la vita a carico dell Amministrazione comunale. Ai sensi della Legge 281/1991 Art. 2 comma 5^ qualora l ambiente nella struttura di permanenza o le circostanze risultino tali da compromettere totalmente il recupero di un determinato soggetto l Associazione potrà provvedere, a proprie spese, a farsene carico trasferendolo in luogo idoneo alla rieducazione relazionando al Comune circa i risultati raggiunti; 3) provvedere all aggiornamento bimestrale degli ingressi e delle uscite in modo che: il sito ( sia costantemente aggiornato evitando che gli appelli non corrispondano alla reale situazione dei cani ospitati il Comune abbia sempre un quadro aggiornato della situazione dei propri ospiti paganti; L'Associazione avrà facoltà di provvedere ad individuare l' adottante ottimale dove lo riterrà opportuno e si impegnerà ad effettuare i dovuti controlli preventivi pre affido ed i successivi controlli post affido e di monitoraggio per i quali si assume totale, esclusiva e conseguente responsabilità anche nell eventualità di successivi ritiri e/o ricollocazioni; 4) Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all art. 118 comma 4^ della Costituzione l Associazione si impegna a vigilare affinchè le strutture e le attività poste in essere siano conformi ai principi di Legge in materia di benessere animale così come previsto dal D.P.G.R. n dell 11 novembre 1993 in attuazione della Legge Regionale del 26 luglio 1993 n. 34 relazionando al Comune. Art. 2 Durata della convenzione Il presente atto avrà durata triennale e potrà rinnovarsi previo accordo tra le parti. Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO Ernesto Testa p. l Ass.ne Diamogli una Zampa Onlus Letizia Bersano
IL CONSIGLIO COMUNALE
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