Disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti
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1 Deliberazione del 10 febbraio 1999 Disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari; Visto l articolo 16, comma 2, del decreto n. 124 del 1993, come sostituito dall articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare; Visto l articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto n. 124 del 1993, il quale attribuisce alla Commissione la competenza a valutare l attuazione dei principi di trasparenza anche con riferimento alla comunicazione periodica agli iscritti circa l andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità; Considerata la necessità di fornire le disposizioni sopra indicate per i fondi pensione istituiti in regime di contribuzione definita, rinviando ad un momento successivo l emanazione di disposizioni in merito ai fondi pensione istituiti in regime di prestazione definita e ai fondi di cui all art.18 del citato decreto 124; DELIBERA: Sono approvate le unite disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 10 febbraio 1999 ALLEGATO Il Presidente: Bessone DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI FONDI PENSIONE NEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI Premessa Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell art.17, comma 2, lett. h) del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n.124 (di seguito decreto 124/93).
2 Esse si applicano ai fondi pensione in regime di contribuzione definita di tipo negoziale (istituiti ai sensi dell art.3 del decreto 124/93) e, con i necessari adattamenti, ai fondi pensione di tipo aperto (istituiti ai sensi dell art.9 del decreto 124/93). Dette disposizioni sono applicate nei confronti degli iscritti attivi, per i quali il fondo si trova nella fase di accumulo dei contributi. Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in materia di comunicazioni periodiche agli iscritti per i fondi pensione a prestazione definita istituiti ai sensi del decreto 124/93 e per i fondi di cui all art.18 del decreto 124/93. Con riferimento all esercizio di avvio dell operatività, i fondi pensione possono applicare le presenti disposizioni con i necessari adattamenti e semplificazioni, avendo cura di assicurare comunque un adeguata informativa agli iscritti. 1. COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI 1.1. Contenuto della comunicazione La comunicazione periodica ha la funzione di informare gli iscritti sull andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale. Riguardo all andamento della gestione del fondo, essa deve fornire un quadro sintetico della situazione economico-patrimoniale, tenendo conto che gli iscritti che desiderino informazioni più dettagliate possono prendere visione del bilancio o del rendiconto del fondo. Con riferimento alle informazioni riguardanti il singolo iscritto, la comunicazione deve fornire tutti gli elementi utili per ricostruire l evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore. In particolare, i versamenti dei contributi devono essere tenuti distinti a seconda che siano a carico del lavoratore, del datore di lavoro o relativi al T.F.R., al fine di permettere la verifica della rispondenza di tali versamenti con l ammontare dei contributi dovuti. I lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione devono essere informati dell opportunità di tale importante riscontro, considerato che la posizione individuale viene aggiornata solo dal momento dell effettivo versamento. La comunicazione periodica agli iscritti è costituita, oltre che dal frontespizio, dalle seguenti tre sezioni: Sez.A - Informazioni generali, riferita agli aspetti strutturali del fondo pensione; Sez.B - Andamento della gestione, relativa all evoluzione recente della situazione economico-finanziaria complessiva del fondo pensione; Sez.C - Dati relativi all iscritto, contenente i principali dati relativi al singolo partecipante e all evoluzione della sua posizione individuale. Il fondo pensione può integrare le informazioni qui previste con altre ritenute utili purché siano salvaguardati i principi di trasparenza e chiarezza nei confronti degli iscritti.
3 Le informazioni di natura contabile contenute nella comunicazione agli iscritti devono essere desunte dalla contabilità interna. A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti tutti gli elementi informativi necessari Adempimenti relativi alla comunicazione La comunicazione agli iscritti è predisposta con cadenza annuale e riferita, di norma, a un periodo coincidente con l ultimo esercizio. Essa è redatta seguendo gli stessi criteri utilizzati per il bilancio o per il rendiconto e deve essere trasmessa agli iscritti entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora, in casi eccezionali, si registrino significative differenze con i dati del bilancio approvato, il fondo pensione deve tempestivamente provvedere a trasmettere agli iscritti una nuova comunicazione. Un esemplare della comunicazione trasmessa agli iscritti viene inviato, negli stessi termini previsti per l invio agli iscritti, alla Commissione di Vigilanza Schema della comunicazione FRONTESPIZIO Devono essere indicati la denominazione del fondo pensione, la sede legale, la data dell autorizzazione e il numero di iscrizione all albo. Deve essere riportata la seguente dicitura: COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI PER L ESERCIZIO redatta in conformità delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell art.17, co. 2, lett. h) del d.lgs. 21 aprile 1993, n.124. Devono essere altresì indicate le modalità (recapito telefonico, ecc.) attraverso le quali l iscritto può ottenere chiarimenti in ordine alla comunicazione e può richiedere le altre informazioni previste nel paragrafo 2 delle presenti disposizioni. SEZIONE A - Informazioni generali In questa sezione vanno riportati: a) un breve riepilogo generale delle principali caratteristiche del fondo pensione, avendo cura di privilegiare l obiettivo della sinteticità; b) la descrizione delle eventuali modifiche dello statuto o del regolamento del fondo pensione approvate dalla Commissione di Vigilanza a far tempo dalla precedente comunicazione agli iscritti, con l indicazione della loro decorrenza; c) le informazioni di seguito elencate: la composizione degli organi sociali, con l indicazione, per ciascuno dei componenti, della parte - lavoratori o datore di lavoro - che li ha nominati (per i soli fondi negoziali) e, laddove previsto, le generalità del responsabile del fondo;
4 le imprese di assicurazione con le quali sono state stipulate le convenzioni per l erogazione delle rendite e delle prestazioni accessorie, con la descrizione delle principali condizioni che regolano le prestazioni; i soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni di gestione finanziaria, con la sintetica indicazione delle linee di indirizzo della gestione (per i soli fondi negoziali); le eventuali deleghe gestionali conferite, con l indicazione dei soggetti delegati e dell estensione della delega; la banca depositaria; d) le situazioni di conflitto di interessi rilevanti ai sensi dell art.8, comma 7, del D.M. Tesoro n. 703/96. SEZIONE B - Andamento della gestione Devono essere riportate le seguenti informazioni: a) i principali dati patrimoniali ed economici, per l ultimo esercizio e per quello precedente, relativi al fondo pensione e, in particolare, al comparto cui partecipa l iscritto; b) un breve commento sui risultati economici ottenuti, indicando le performance realizzate nell ultimo esercizio e negli esercizi precedenti, anche in confronto al benchmark prescelto; il confronto va effettuato al netto e al lordo degli oneri fiscali, delle commissioni di gestione e, nel caso dei fondi negoziali, degli oneri amministrativi, e devono essere fornite indicazioni riguardo alla volatilità delle performance realizzate. Le informazioni devono essere presentate in modo da risultare di facile comprensione; allo scopo, è opportuno che venga illustrato il significato economico da attribuire agli indicatori statistici eventualmente utilizzati. Deve essere comunque ricordato che i risultati realizzati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire in futuro; c) l ammontare complessivo delle spese a carico del fondo, distinte nelle loro componenti (per i fondi negoziali, spese per la gestione finanziaria, per la gestione amministrativa, per la banca depositaria, ecc.) e indicate anche in percentuale sul patrimonio. SEZIONE C - Dati relativi all iscritto Devono essere riportate le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici dell iscritto, il numero di identificazione assegnato e la sua anzianità contributiva nel regime complementare; b) la linea gestionale prescelta dall iscritto nel caso di struttura multicomparto, con l eventuale indicazione delle condizioni di garanzia di restituzione del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo; c) informazioni sulla misura della contribuzione vigente nel periodo, ove possibile in percentuale della retribuzione o reddito di riferimento, distinguendo fra parte a carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di T.F.R.; d) l evoluzione della posizione individuale e le principali informazioni ad essa connesse; in particolare: l ammontare totale dei contributi versati negli anni precedenti e la posizione individuale dell iscritto alla fine del precedente esercizio, in termini di numero di quote e di valore complessivo, evidenziando anche la parte relativa al T.F.R.;
5 i singoli versamenti effettuati a qualsiasi titolo, con riferimento all iscritto, nel corso dell esercizio distinguendo tra parte a carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di T.F.R. e, inoltre, tra contributi che vengono immediatamente capitalizzati nella posizione individuale, contributi destinati al pagamento di premi assicurativi, contributi destinati alla copertura delle spese amministrative, contributi destinati alla copertura di altre eventuali spese imputate direttamente all iscritto (ed es. spese per il passaggio tra differenti comparti). Per ciascun versamento andranno indicati la data di versamento (intesa come data in cui il fondo riceve la disponibilità dell importo), l importo versato, la data di assegnazione delle quote, il loro valore unitario a tale data e il numero di quote attribuite all iscritto; la posizione individuale dell iscritto alla fine dell esercizio, in termini di numero di quote e di valore complessivo, evidenziando anche la parte relativa al T.F.R; e) le eventuali anticipazioni concesse sulla parte di posizione individuale relativa al T.F.R.; f) il valore assunto alla fine del periodo dalla eventuale garanzia di restituzione del capitale e/o di corresponsione di un rendimento minimo, nel caso che essa sia rilasciata con riferimento alla posizione individuale dell iscritto; g) informazioni riguardanti i valori assunti per l iscritto delle eventuali prestazioni accessorie (invalidità e premorienza); h) eventuali informazioni di natura fiscale utili all iscritto. In questa sezione deve essere inoltre riportata l avvertenza, rivolta all iscritto, di controllare che i versamenti contributivi effettuati corrispondano a quelli dovuti, in base anche alla ulteriore documentazione in suo possesso (busta paga, ecc.). 2. ALTRE INFORMAZIONI DIRETTE AGLI ISCRITTI 2.1. Informazioni in corso d anno sul versamento dei contributi I fondi pensione mettono a disposizione degli iscritti, nelle modalità ritenute appropriate, informazioni tempestive sui contributi versati in corso d anno e sull evoluzione delle posizioni individuali dei singoli iscritti, anche al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti. Allo scopo possono essere predisposti collegamenti telematici con i luoghi di lavoro, con le rappresentanze sindacali, con gli istituti di patronato e assistenza ovvero con le sedi periferiche degli intermediari gestori, di quelli incaricati del collocamento e della banca depositaria; collegamenti che consentano a ciascun iscritto l accesso alle principali informazioni, da aggiornare da parte del fondo con tempestività, riguardanti il versamento dei contributi e l evoluzione della posizione individuale Indicazioni sull ammontare della pensione I fondi pensione operanti in regime di contribuzione definita possono mettere a disposizione degli iscritti, nelle modalità ritenute appropriate, procedure di stima che forniscano agli iscritti indicazioni circa la pensione che essi possono attendersi di percepire dal fondo pensione. In tal caso, i fondi pensione curano che le procedure di stima siano predisposte utilizzando ipotesi prudenziali in relazione all evoluzione dei contributi e al rendimento degli investimenti, e che le procedure stesse siano tali da fornire a questi ultimi,
6 contestualmente alle indicazioni in merito all ammontare della pensione, l avvertenza che esse sono soggette ad ampi margini di incertezza. Per l eventuale predisposizione e consegna di stime personalizzate ai singoli iscritti che ne facciano richiesta, il fondo può richiedere il pagamento delle relative spese Informazioni periodiche sull andamento del valore unitario della quota I fondi pensione non sono tenuti alla pubblicazione periodica del valore unitario della quota. Infatti, considerato che l orizzonte temporale rilevante per la valutazione dell andamento degli investimenti dei fondi pensione è il medio-lungo termine, l informazione fornita agli iscritti in base alle presenti disposizioni risulta soddisfacente a realizzare un adeguata informativa. Con riferimento ai potenziali aderenti, risultano altresì soddisfacenti le informazioni fornite in sede di scheda informativa ovvero di prospetto informativo. Ciò posto, i fondi pensione negoziali che intendano pubblicare il valore unitario della quota segnalano alla Commissione di vigilanza le modalità della pubblicazione, curando che essa sia comunque accompagnata: a) dall avvertenza, opportunamente evidenziata, che il valore unitario della quota può variare in modo considerevole e che il risultato della gestione dei fondi pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza; b) da informazioni (ad esempio in termini di rendimento e di volatilità) riferite ai risultati conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, precisando che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro. I fondi pensione negoziali segnalano altresì annualmente alla Commissione di vigilanza l ammontare delle spese eventualmente sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di altre comunicazioni relative al fondo pensione. Gli intermediari gestori di fondi pensione aperti che intendano pubblicare il valore unitario della quota curano che la pubblicazione sia accompagnata dalle avvertenze e dalle informazioni di cui al precedente periodo. Inoltre, essi hanno cura che i costi dell eventuale pubblicazione non gravino, in maniera diretta o indiretta, sugli iscritti al fondo e segnalano annualmente alla Commissione di vigilanza l ammontare delle spese eventualmente sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di altre comunicazioni relative al fondo pensione. Il responsabile del fondo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo. Ad esempio, i fondi possono predisporre procedure informatiche di calcolo delle rendite e metterle a disposizione degli iscritti con le modalità indicate al precedente paragrafo.
Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19
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