Radmacher v. Grantino [2009] EWCA Civ 649

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Radmacher v. Grantino [2009] EWCA Civ 649"

Transcript

1 Radmacher v. Grantino [2009] EWCA Civ 649 Avv. Anna Galizia Danovi Presidente del Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia Avvocato in Milano Michael Wells-Greco, Solicitor e Research Assistant at METRO Institute, University of Maastricht [ ] Il 2 luglio 2009, la Corte di Appello di Londra si è pronunciata sull appello proposto dalla signora Katrin Radmacher, cittadina tedesca, residente in Inghilterra all inizio del procedimento (la signora ha variato residenza in corso di causa), nei confronti del marito Nicòlas Granatino, cittadino francese residente in Inghilterra. La signora chiedeva alla Corte che nessun importo fosse da lei dovuto al marito Nicòlas Granatino, cittadino francese, in forza del contratto matrimoniale sottoscritto dalle parti. La Corte ha stabilito all unanimità con una decisione storica, un importante principio in forza del quale un contratto matrimoniale (o un contratto pre- matrimoniale) non è vincolante ai sensi della legge inglese, ma può tuttavia essere valutato ai fini della decisione nella procedura di divorzio: l ha fatto in Radmacher v. Granatino. 1. Radmacher v. Granatino i fatti 1.1 Background Il contratto matrimoniale sottoscritto dalle parti (e non un contratto pre-matrimoniale) stabiliva che nessuno dei due coniugi potesse avanzare alcuna pretesa finanziaria nei confronti dell altro in sede di divorzio. Sarebbe stato così se le parti avessero introdotto la procedura per ottenere lo scioglimento del matrimonio in Francia o in Germania. I coniugi si sono separati nel 2006 dopo 8 anni di matrimonio. Hanno due figli. Al momento del loro divorzio, il Sig. Granatino studiava per un PhD all Università di Oxford e il suo

2 introito come ricercatore era pari a circa 20,000 nette all anno, con una situazione debitoria pari a circa 800,000, mentre al momento del matrimonio ricopriva la posizione di investment banker all apice della sua carriera con un reddito di circa 330,000 nette all anno. Al contrario la sig. ra Radmacher possedeva azioni nella società di famiglia che valevano circa 50 milioni più altri assetti patrimoniali del valore di circa 55 milioni, che aveva ereditato prima del suo matrimonio. 1.2 Primo Grado Nel giudizio di primo grado il giudice Baron ha ritenuto che il sig. Granatino non dovesse essere vincolato ai patti dell accordo pre-matrimoniale. Tuttavia, proprio tale accordo è stato uno degli elementi chiave che il giudice, facendo riferimento anche al caso Crossley, ha tenuto in considerazione nel decidere. Il giudice, infatti, ha riconosciuto al marito un contributo che, nel caso di specie, egli riteneva minimo, e che ammontava a circa 5.5 milioni (di cui 2.5 milioni per un abitazione in Inghilterra, 2.3 milioni da versarsi in un fondo che costituisse un importo vitalizio e ,00 a saldo dei suoi debiti) oltre all uso di una casa ammobiliata in Germania (del valore di ,00) al fine di permettere al padre di fare visita alle bambine nei week end. Le ragioni di questa decisione possono essere così riassunte: - il sig. Granatino non era stato assistito da un consulente legale; - non sembrava equo privare completamente il marito della possibilità di richiedere un contributo alla moglie; - la moglie non aveva fornito alcuna documentazione riguardante il proprio patrimonio; - non vi era stata alcuna negoziazione tra le parti nel sottoscrivere l accordo; - erano coinvolti dei minori. La signora Radmacher ha appellato tale decisione.

3 1.3 Corte di Appello (a) La Corte di Appello mentre concordava all unanimità che la questione della validità e dell effetto dei contratti pre-matrimoniali è di competenza del legislatore più che della giurisprudenza, suggeriva, tuttavia, che la tesi secondo cui i contratti pre-matrimoniali debbano essere nulli per motivi di ordine pubblico appare sempre meno in linea con i tempi e non riflette i diritti di adulti autonomi di governare le loro relazioni finanziarie future tramite accordi in un epoca in cui il matrimonio non è più genericamente considerato un sacramento e il divorzio è un luogo comune statistico. In questo caso in particolare sembrava ancora più opportuno dare un peso sostanziale all accordo sottoscritto dalle parti considerando che: (a) il sig. Granatino era uomo tutt altro che sprovveduto ed ingenuo, che aveva lavorato nel settore bancario internazionale e che aveva scelto scientemente di non avvalersi di una consulenza legale prima di sottoscrivere l accordo perché non ne sentiva la necessità. La Corte di Appello ha ritenuto la mancanza di negoziazioni tra le parti elemento privo di importanza. Inoltre, e questo è stato considerato fattore determinante, il tipo di accordo firmato dalle parti era di uso comune nei loro paesi di origine e non sembrava equo che le parti (o una delle parti) si potessero sottrarre alle proprie responsabilità che si erano assunti liberamente. Dalle circostanze del caso emergeva che il sig. Granatino sapeva perfettamente che la donna che stava sposando apparteneva ad una famiglia estremamente facoltosa e che entrambe le parti erano coscienti delle loro obbligazioni. (b) Ciò era particolarmente vero in questo caso che coinvolgeva parti provenienti da paesi stranieri in cui il tipo di accordo concluso è pratica comune e vincolante. In più, nel caso di specie, il Sig. Granatino aveva ben compreso ciò a cui si stava vincolando al momento della sottoscrizione del contratto matrimoniale. Egli aveva avuto la possibilità di avvalersi di strumenti cautelari tradizionali, di essere assistito da un legale e di domandare la completa visione della documentazione patrimoniale di sua moglie, ma aveva scelto di non farlo. Il fatto che non avesse tentato di negoziare le clausole non è da solo elemento sufficiente a viziare l accordo.

4 La Corte di Appello, quindi, ha ridotto il compenso del sig. Granatino stabilendo che la casa del valore di 2.5millioni, che la signora Radmacher doveva attribuirgli in quanto padre dei suoi figli, dovrà tornare alla moglie una volta che la loro figlia minore (7 anni) abbia compiuto 22 anni (i.e. tra 15 anni) e che la somma forfettaria di 2.335,000 che gli era stata assegnata a titolo di reddito vitalizio debba essere ridotta alla somma che sia sufficiente per fornirgli un reddito per 15 anni, quando le sue responsabilità finanziarie nei confronti di sua figlia saranno concluse. E interessante notare che questo è lo stesso approccio che la Corte inglese adotta per i genitori non sposati e i giuristi attendono ulteriore giurisprudenza per chiarificare l approccio adottato. (c) Il giudice Wilson nell esprimere le motivazione della decisone ha dichiarato di non concordare con la distinzione fornita dal Privy Council tra contratti pre- e postmatrimoniali in MacLeod, caso in cui la Privy Council aveva sostenuto che le sezione 34 e la sezione 35 del Matrimonial Causes Act in tema di limitazioni alla tutela giudiziaria nell utilizzare l espressione contratto includessero sia i contratti pre- che quelli postmatrimoniali. Il giudice Wilson ha, infatti, definito tali previsioni normative come lettere morte. 2 Tuttavia, de iure condito, il Matrimonial Causes Act 1973 rimane legge vigente e tali disposizioni sono sopravvissute a modifiche nel tempo. 2. Normativa in materia di contrati pre-matrimoniali 2.1 Definizione di Contratti Pre-matrimoniali Un contratto pre- matrimoniale 3 è un accordo privato di common law tra due parti che intendono sposarsi e stabilire quali saranno i propri diritti e responsabilità finanziarie in caso 1 La sezione 34 (1) recita testualmente se un contratto include una clausola volta a limitare il diritto della parte di rivolgersi alla Corte per ottenere attribuzioni patrimoniali: a) tale clausola è nulla b) qualsiasi altra previsione finanziaria contenuta in tale accordo non deve essere resa nulla o ineseguibile, a meno che non sia nulla o ineseguibile per altre ragioni (e considerata la sezione 35 e 36) e deve essere vincolante per le parti dell accordo. 2 Al paragrafo Il problema del riconoscimento dei contratti pre-matrimoniali nei paesi di common law non si pone solo nel Regno Unito. Negli anni moltissimi paesi di common law hanno agito in risposta ai cambiamenti sociali e riconosciuto i contratti pre-matrimoniali: l Australia ha adottato i cosiddetti accordi finanziari vincolanti dopo la promulgazione del Family Law Amendment Act 2000; il Canada ha stabilito un diverso tipo di contratti pre-matrimoniale detto contratti

5 di scioglimento del rapporto coniugale (o della loro unione civile) o in caso di decesso di uno dei coniugi. Il contratto pre-matrimoniale non determina un regime patrimoniale che regoli i rapporti nella coppia poiché il diritto vigente in Inghilterra e Galles e in generale la common law non contemplano norme che stabiliscano il regime patrimoniale applicabile alle parti. 4 Non esiste, infatti, in Inghilterra il concetto di separazione o comunione dei beni, ma tutto il patrimonio è potenzialmente aggredibile in sede di divorzio e rimane soggetto alla discrezione predominante del Matrimonial Causes Act Definizione dei contratti matrimoniali di diritto civile Un analisi dettagliata delle differenze tra il diritto civile e quello di common law, nonché dei diversi regimi patrimoniali presenti nell Europa continentale e nel mondo, esula dagli scopi di questo articolo. Le nostre intenzioni sono quelle di offrire una complessiva visione delle differenze, per comprendere il caso Radmacher. In numerosi paesi europei e latino-americani di diritto civile, le parti possono scegliere il regime 5 che regolerà le loro relazioni patrimoniali. Questa scelta normalmente viene effettuata attraverso la sottoscrizione di un contratto matrimoniale di diritto civile 6. Esistono nel mondo diversi modelli di regimi patrimoniali, incluso per esempio la separazione dei beni che comporta limitazioni nelle richieste di attribuzione patrimoniale in sede di divorzio, o la comunione dei beni, che definisce la situazione di unione dei patrimoni dei coniugi in relazione alle proprietà acquisite durante il matrimonio. E interessante notare che matrimoniali, la Nuova Zelanda ha riconosciuto i contratti pre- matrimoniali promulgando il Property ( Relationships) Act 1976 (e relative modifiche); e molti Sati negli USA hanno adottato una versione del Model Pre-Nuptial Uniform Pre-Marital Act: si noti che in questo articolo si fa riferimento ai contratti pre-matrimoniali includendo in essi anche gli accordi di partnership civile. 4 Nonostante ciò la giurisprudenza recente indica che le Corti Inglesi stanno sviluppando un sistema (sembra introducendolo dalla porta posteriore, ovvero non tramite modifiche giurisprudenziali e non legislative) che ha conseguenze simili ai regimi patrimoniali esistenti in altri paesi europei, introducendo un principio di uguale divisione patrimoniale tra i coniugi. In Miller/Mc Farlane [2006] 1 FLR 1186 HL Lord Nichols ha affermato che gli istituti delle successioni e della donazione non sono sufficienti per applicare il metro dell uguaglianza tra i coniugi. 5 Forse sarebbe più appropriato fare riferimento a un regime patrimoniale della famiglia poiché certi paesi permettono unioni dello stesso sesso o unioni tra parti non sposate. 6 L autore nota che in certe giurisdizioni europee, come la Grecia, le coppie si appoggiano al regime patrimoniale stabilito per legge senza dovere sceglierne uno attraverso un contratto matrimoniale.

6 nelle giurisdizioni che prevedono regimi patrimoniali molto rigidi, per tassatività della legge (a discapito della flessibilità), tali accordi matrimoniali sono principalmente vincolanti e coercitivi. Generalmente le parti non sono costrette a richiedere una consulenza legale per adottare un regime patrimoniale né a fornire alcuna dichiarazione che accerti il proprio stato finanziario e il contratto può consistere in un documento breve sottoscritto davanti ad un notaio. 2.3 Contesto Europeo L Unione Europea è da sempre impegnata in un costante sforzo di armonizzare le leggi in uso in ogni stato membro, in modo da incoraggiare e supportare la libera circolazione delle persone (principio cardine dell Unione insieme alla libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali). Tuttavia, prima del 2003 poco era stato fatto nel campo di diritto di famiglia. Nel 2003, con l avvento del cosiddetto Regolamento Bruxelles II sono state introdotte regole per stabilire la giurisdizione nei procedimenti di separazione e di divorzio, ulteriormente ampliate con l introduzione del regolamento Bruxelles II bis. La Commissione Europea intendeva sviluppare anche un progetto per la redazione del regolamento Bruxelles III ma questo piano si è rivelato per ora troppo ambizioso anche perché il diritto di famiglia inglese è ancora troppo ancorato al principio della Lex Fori e non avvezzo all applicazione del diritto straniero. Ad ogni modo il regolamento Bruxelles II bis ha avuto un impatto molto forte nel diritto di famiglia interno inglese. Se, infatti, prima del 2003, nell Inghilterra e Galles la giurisdizione veniva stabilita in base alla dottrina del forum convieniens, lasciando alla Corte inglese la possibilità di abdicare la sua giurisdizione in favore del foro che deteneva il più stretto contatto con le parti, (contrariamente ai paesi di diritto civile europeo che prevedono la possibilità di applicazione del diritto straniero) oggi tale dottrina sembra essere incompatibile con il Regolamento di Bruxelles, che stabilisce dei criteri precisi e tassativi per individuare la giurisdizione applicabile. E evidente che in ogni caso le corti inglesi non sono ancora pronte ad

7 un applicazione del diritto straniero, soprattutto di quei diritti che si basano su principi culturali e morali molto lontani da quelli anglosassoni. 2.4 Il Contratto pre- matrimoniale è vincolante in Inghilterra e Galles? La sottoscrizione di contratti pre-matrimoniali in Inghilterra e Galles è significativamente aumentata negli anni recenti. La ragione di ciò è duplice: in primis, è il risultato del generoso contributo concesso dalle corti in sede di divorzio al coniuge più debole (Londra rimane la capitale del divorzio e il luogo più indicato per ottenere ampie attribuzioni patrimoniali) e in secondo luogo è la conseguenza della discrezionalità conferita ai giudici inglesi di stabilire come meglio ritenuto equo l entità del contributo al mantenimento dovuto al coniuge più bisognoso, ciò che si pone in disaccordo con la legge di molte altre giurisdizioni europee 7. Qualsiasi sia il nomen iuris, (nonostante sia fondamentale stabilirlo nell ottica del diritto privato e di famiglia europeo), che si tratti di un contratto matrimoniale o pre-matrimoniale, è necessario che sia risolta l incongruenza di approccio ai contratti matrimoniali (e agli accordi pre-matrimoniali) tra l Inghilterra e il Galles e i loro fratelli stati membri, tanto più con l affermazione del principio del libero spostamento delle persone come norma cardine dell Unione Europea; ma questo è probabilmente compito di competenza legislativa piuttosto che giurisprudenziale. Ad ogni modo il progetto di legge in materia di contratti pre-matrimoniali redatto dalla Law Commission è previsto per il Non è possibile comprendere il regime dei contratti pre-matrimoniali in Inghilterra e Galles senza sapere che la decisione di precludere la coercibilità di tali accordi risulta da una 7 Radmacher, come sosteneva il giudice Thorpe LJ è l esempio più chiaro del capriccio della discrezionalità: il risultato della causa dipende da quale giurisdizione europea sia adita per prima (anche se in questo caso, contrariamente al solito, è stata la signora Radmacher, coniuge più facoltoso ad aver adito le Corti inglesi. Tale risultato è dovuto dai criteri tassativi di giurisdizione imposte dal Regolamento Brussels IIbis).

8 sentenza del 1929 (Hyman v. Hyman 8 ). Non è necessario specificare le differenze sociologiche e culturali tra la Gran Bretagna del 1929 e quella del 21esimo secolo ma nonostante i cambiamenti di trend sociali e il fatto che Hyman rifletta la morale delle generazioni precedenti, il Parlamento è stato relativamente restio a legiferare in materia di contratti pre-matrimoniali (l Home Secretary nel novembre 1998 emise un Consultation paper chiamato Supportare le famiglie che prendeva in considerazione i contratti prematrimoniali), e la questione è stata affidata alla giurisprudenza per molti anni. Dopo avere fatto piccoli passi in avanti verso il riconoscimento degli accordi prematrimoniali, anche se in maniera limitata (vedi S v. S [1997] 9, M v. M [2002] 10 e Ella v Ella [2007] 11 ), la decisione della Corte di Appello in Crossley v Crossley [2007] 12 ha rappresentato un grosso passo da parte delle Corti in tal senso. Nel menzionato giudizio, la Corte di Appello affermò che se mai vi era stato un caso paradigmatico in cui la Corte aveva guardato agli accordi pre-matrimoniali non come ad elementi ancillari ma come a un fattore di magnetica importanza, quello era il caso Crossley Contano i requisiti formali ai fini del riconoscimento del contratto? (a) Anche dopo il caso Crossley, tuttavia il contratto pre-matrimoniale rimane un anomalia, non riconosciuta. Esso, infatti, è, al momento, inequivocabilmente considerato contrario all ordine pubblico ma, allo stesso momento, si tratta di una materia che la Corte è preparata a considerare, forse anche in maniera decisiva (come indicato nella sezione 25 del 8 [1989] AC 601. E importante sottolineare che in Hyman, caso in cui un accordo di separazione conteneva una clausola che vincolava la moglie ad una certa richiesta patrimoniale, fu necessario determinare se il principio di autodeterminazione contrattuale delle parti potesse escludere le attribuzioni patrimoniali dovute al coniuge più debole ex lege. 9 2 FLR FLR EWCA Civ EWCA CIV La presenza di un contratto prematrimoniale fu considerata un fattore così determinante nelle circostanze particolari del caso che la Corte di Appello decise che invece che ricorrere alla procedura tradizionale per ottenere un contributo al mantenimento la moglie doveva spiegare alla Corte il perché l accordo tra le parti non dovesse essere ritenuto valido. Riconoscendo esplicitamente che il contratto pre-matrimoniale era un fattore di importanza magnetica in quel caso, e non semplicemente un fattore periferico, la Corte di Appello, tuttavia precisò che il caso trattavo era da considerarsi eccezionale.

9 Matrimonial Causes Act ). Il principio costantemente affermato, tuttavia, e ribadito nella giurisprudenza è che non vi è accordo tra i coniugi, sottoscritto antecedentemente o successivamente alla cerimonia nuziale, che in Inghilterra o in Galles possa limitare la giurisdizione della Corte nel decidere in merito ai rapporti patrimoniali delle parti. Se la Corte inglese ha giurisdizione sussiste sempre la possibilità per uno dei coniugi, non importa se abbiano o meno concluso un accordo, di chiedere alla Corte l assegnazione di un contributo al mantenimento. Qualsiasi sia la clausola volta a limitare il riscorso di uno dei coniugi alla Corte non solo non è coercibile ma è anche nulla. Ciò non comporta la nullità di tutto l accordo ma radica solo la giurisdizione della corte inglese sulla causa. Questa posizione si applica analogamente ai contratti matrimoniali. Parlando in maniera generale si può affermare che, anche se dopo il caso Radmacher qualcosa potrebbe cambiare, i contratti matrimoniali non sono attualmente riconosciuti come vincolanti dalle Corti Inglesi. (b) Ritornando alla giurisprudenza è evidente che un accordo pre-matrimoniale o un contratto matrimoniale avrà tuttavia un grande peso davanti ad una Corte inglese se i seguenti criteri saranno rispettati: -I coniugi devono aver richiesto una consulenza legale da parte di avvocati esperti in entrambe le giurisdizioni; - Prima della firma dell accordo deve essere stata scambiata una documentazione completa che certifichi la situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti (inclusi ma non solo interessi di trust, prospettiva di ricevere donazioni, eredità e diritti di eredità); -Il contratto pre-matrimoniale deve essere stato concluso almeno 21 giorni prima del matrimonio; -L accordo deve essere equo (con riguardo alle circostanze particolari in cui versano le parti). 14 La sezione 25 del Matrimonial Causes 1973 stabilisce una lista di elementi che la Corte deve prendere in considerazione nel pronunciarsi in marito alle questioni finanziarie tra le parti.

10 3.Implicazioni (a) Il giudice Thorpe ha invitato le corti britanniche a conferire un importanza particolare ai contratti pre-matrimoniali, suggerendo che non in tutti i casi essi sono volti a tutelare il proprio patrimonio, a discapito del coniuge più debole. In fin dei conti il pre-matrimoniale è pur sempre un accordo e in questo senso il giudice Thorpe ha suggerito che nel rispetto dell autonomia degli individui adulti, un tradizionale sistema contrattuale dovrebbe essere a loro disposizione come alternativa allo stress, ansia e spese legali che comporta l essere sottoposti alla discrezionalità del giudice. In fondo, riconoscere l importanza dei regimi patrimoniali scelti dalle parti non significa applicare il diritto straniero, ma semplicemente conferire validità a contratti estranei alla tradizione inglese. Inoltre, qualsiasi clausola tesa ad escludere o limitare la giurisdizione della corte potrà sempre essere (e certamente sarà) ritenuta nulla, pur non viziando il contratto in toto, e l accordo sarà regolato dalle norme in materia contrattuale e dovrà passare sotto il vaglio del giudice che dovrà verificare che non vi siano iniquità verso una delle parti. Per questo motivo, il giudizio delle Corte di Appello nella causa Radmacher deve considerarsi una cause célèbre nell ambito dei contratti prematrimoniali ed ha fornito ulteriori spunti al dibattito. Il risultato, tuttavia, rimane dubbio e ci si domanda se sarebbe stato differente se le parti non avessero avuto tutti i requisiti di internazionalità 15 o se il sesso delle parti fosse stato all inverso: questo l argomento che ha sollevato dubbi. I giuristi dovrebbero, tuttavia, rimanere cauti, considerando non solo i pareri differenti all interno della magistratura su svariati punti nel caso Radmacher, che appare lievemente contrario rispetto alla decisione della Privy Council s in MacLeod v. MacLeod [2008] UKPC 64 16, ma soprattutto il periodo di vuoto normativo in attesa che la Law Commission pubblichi il suo rapporto su contratti pre-matrimoniali. 3.1 Da una prospettiva di diritto privato europeo, è chiaro che il principio stabilito in Radmacher è un precedente influente, non fosse altro che per l approccio della Corte di 15 Giudice Thorpe paragrafo L autore nota che la Privy Council (e in particolare la baronessa Hale) nel decidere il caso MacLod (decisione attinente ad un accordo post-matrimoniale), ha tenuto conto dello stato attuale della legge con riguardo agli accordi prematrimoniali, fornendo una rassegna giurisprudenziale che è stata di grande utilità nel caso Radmacher.

11 Appello al diritto straniero. Il giudice Thorpe ha giustificato tale approccio affermando che la Corte inglese può alleviare l ingiustizia che altrimenti risulterebbe dalle regole di giurisdizione introdotte dal Brussels II e dall ampiamente divergente tradizione legale e sociale degli Stati di Diritto civile e di Common Law in Europa Mentre, tuttavia, gli sviluppi europei sulla legge internazionale del divorzio si sono, in un certo senso, arrestati 18, la Corte di Appello desidera porre l enfasi nella sua sentenza sul desiderio del potere giudiziario di ridurre le disposizioni di legge che dividono l Inghilterra e il Galles dalla maggior parte degli Stati membri dell Unione Europea. Come questo sia ottenuto, nella pratica, spetta al Parlamento. 3.3 Mentre l autore accoglie con piacere la chiarificazione data alla posizione dei contratti pre-matrimoniali e matrimoniali che soddisfino le tutele e le formalità riassunte al paragrafo 1.4 (b), emergono tuttavia alcune questioni inevitabili: Quid iuris se la sola connessione sostanziale all accordo è quella della giurisdizione di una delle parti ma le parti si sono sposate e hanno vissuto insieme in Inghilterra? Cosa sarebbe successo se la sig.ra Radmacher e il signor Granatino fossero stati il signor Beecroft e la signora Kilgour, di nazionalità britannica, provenienti da Bermondsey? Quanto deve essere stretto il legame con un altra giurisdizione per dare peso decisivo ai contratti matrimoniali/pre-matrimoniali? Cosa succederebbe se le parti non richiedessero una consulenza legale o rifiutassero di mostrare l una all altra parte o tutta la propria documentazione finanziaria? Rimane poco chiaro se l approccio adottato sia quello di privilegiare la ricerca dell equità nell accordo e la sostanziale comprensione della portata dello stesso oppure se è importante che siano osservate le formalità, e se ciò sia applicato ad ogni caso in cui è adita la Corte inglese o 17 Al paragrafo Roma III, ad esempio rimane sospesa.

12 solo a quelli che presentano degli elementi di internazionalità. L opinione dell autore è che in questo caso i contratti pre-matrimoniali saranno più soggetti alle critiche dei giuristi e allo scrutinio della Corte se non rispettano le formalità prescritte E rilevante quale sia il paese il cui diritto dovrebbe regolare il contratto matrimoniale? Come sottolinea il giudice Rix è difficile spiegare perché lo stesso accordo concluso tra cittadini britannici non dovrebbe ricevere più o meno lo stesso trattamento: anche se bisogna riconoscere che il diritto inglese non ha preparato il terreno per una tale conclusione e sarà difficile spiegare, anche se penso che sarà una questione di generale preoccupazione, perché la Corte inglese potrebbe dover avere più riguardo per accordi conclusi ai sensi di alcuni diritti stranieri che per altri Sarebbe stato diverso il risultato di Radmacher se il sesso delle parti fosse stato all inverso e il sig. Granatino fosse stato il coniuge più facoltoso? L opinione personale dell autore è che il risultato sarebbe stato diverso in questo caso Quanto si spinge il caso Radmacher verso il ricorso al diritto straniero stante l osservazione del giudice Thorpe mentre si attende la relazione della Law Commission, nei casi futuri analoghi a Radmacher, il giudice dovrebbe dare peso al regime patrimoniale scelto liberamente dalle parti? In casi come Radmacher, dare il giusto peso al regime patrimoniale scelto dalle parti sembra voler dire incoraggiare l applicazione di un diritto diverso. Ad ogni modo, fintanto che non vi sia certezza sul punto, non appare equo che una parte sia in grado di aggirare le proprie obbligazioni assunte volontariamente in una giurisdizione dove si darebbe esecuzione a tali obbligazioni, semplicemente rivolgendosi al foro britannico (anche se chiaramente non è stato questo il caso di Radmacher).

13 4.Conclusioni 4.1 La decisione in Radmacher fornisce spunti di cautela per coloro che desiderano usufruire del forum-shopping e che decidono quindi di presentare il loro ricorso di divorzio ad una corte inglese per poter trarre vantaggio dalle generose attribuzioni patrimoniali conferite di norma dalla Corte inglese al coniuge più debole in sede di divorzio. La Corte di Appello in un certo senso si è spinta fino all analisi di casi che in Inghilterra sono fin troppo frequenti e il risultato più probabile di questa decisione è che incoraggerà la parte più economicamente benestante a concludere contratti pre- matrimoniali. E interessante notare che la pronuncia della corte di Appello è in linea con una decisione recente della Corte di Singapore (Tx v Tr 2009 (SGCA) 6), paese che storicamente ha seguito la linea inglese nel non riconoscere i contratti matrimoniali. La Corte di Appello di Singapore a febbraio 2009 ha riconosciuto la validità di un contratto pre-matrimoniale olandese (tra un marito olandese e una moglie svedese) che stabiliva che ciascuna parte mantenesse intatto il proprio patrimonio al momento del divorzio. 4.2 Anche se i contratti pre-matrimoniali restano non vincolanti, l opinione di questo autore è che Radmacher abbia reso i contratti pre-matrimoniali sostanzialmente influenti, addirittura decisivi in alcuni casi davanti alle Corti inglesi, e vi è grande probabilità che le parti saranno tenute a rispettare i termini contrattuali che hanno negoziato e compreso, a meno che ciò non comporti una grande ingiustizia per uno dei coniugi. 4.3 La legge relativa ai contratti pre-matrimoniali si è evoluta ma questa evoluzione richiede coerenza per i giuristi e per i loro assistiti. Stante le questioni sollevate da Radmacher e la discrezionalità conferita alle Corti inglesi, la strada che i giuristi dovrebbero seguire è quella di attendere prima di fare due più due e di considerare le situazioni caso per caso. A noi non resta, fino a che la legge non sia oggetto di nuove precisazioni da parte della Corte

14 suprema o di nuove corti supreme 19 o variata da nuove previsioni normative (la Law Commission deve pubblicare il suo progetto nel 2012), che una serie di interpretazioni possibili. Una nuvola quindi ricopre Radmacher. Infine, il caso Radmacher potrebbe influenzare più l approccio della Corte inglese all utilizzo di istituti di diritto civile e di applicazione di legge straniera che favorire l introduzione dei contratti pre-matrimoniali e di avventurarsi nel loro territorio sconosciuto, d'altronde la ricerca tesa all armonizzazione del diritto inglese con quello di altri diritti dell Unione Europea pone grande difficoltà. 19 A giugno 2003, il governo annunciò la sua intenzione di rimuovere la giurisdizione dell Appellate Committee della House of Lords e di trasferirla ad una nuova Corte Suprema del Regno Unito in modo da valorizzare l indipendenza dei Law Lords e aumentare la trasparenza tra i livelli al top del sistema giudiziario britannico e del Parlamento. La corte Suprema del Regno Unito è stata stabilita dalla Parte 3 del Constitutional Reform Act 2005 e esisterà ufficialmente dal 1 ottobre Prenderà il posto dell House of Lords nella sua capacità di giudicante e assumerà la giurisdizione dell House of Lords ai sensi della Appellate Jurisdiction Acts 1876 e 1878.

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar Regolamento in materia di successioni UE n. 650/20125 Per i casi di successione di persone con

Dettagli

Informazioni da considerare da parte dei genitori quando si prepara un piano genitoriale

Informazioni da considerare da parte dei genitori quando si prepara un piano genitoriale Piani genitoriali Informazioni da considerare da parte dei genitori quando si prepara un piano genitoriale La separazione può essere dolorosa per tutti coloro che ne sono coinvolti, in particolare i bambini.

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n. 153.3

Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n. 153.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Stato: Luglio 2014 Promemoria sulle dichiarazioni

Dettagli

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007 Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007 Nel procedimento C-68/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt.

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA. Capitolo I UN LINGUAGGIO GIURIDICO CONDIVISO PER L EUROPA (S. Patti)

INDICE PARTE PRIMA. Capitolo I UN LINGUAGGIO GIURIDICO CONDIVISO PER L EUROPA (S. Patti) INDICE Introduzione... xi PARTE PRIMA UN LINGUAGGIO GIURIDICO CONDIVISO PER L EUROPA 1. Il linguaggio giuridico delle relazioni familiari... 3 2. Le espressioni obsolete.... 4 3. Il linguaggio condiviso...

Dettagli

Regolamento UE n. 650/12 Casi pratici DANIELE MURITANO

Regolamento UE n. 650/12 Casi pratici DANIELE MURITANO Regolamento UE n. 650/12 Casi pratici DANIELE MURITANO Caso 1: Mark (Caso riguardante la legge applicabile) Mark è cittadino britannico ViveaFirenzeda3anni Nonèsposatoenonhafigli Possiede immobili in UK

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

Alcune riflessioni sull assegno straordinario per il sostegno al reddito

Alcune riflessioni sull assegno straordinario per il sostegno al reddito Alcune riflessioni sull assegno straordinario per il sostegno al reddito invitiamo tutte le strutture alla verifica puntuale degli assegni corrisposti agli esodati ed in particolar modo delle settimane

Dettagli

IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:

IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE: IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:! definisce i bisogni e i desideri insoddisfatti! ne definisce l ampiezza! determina quali mercati obiettivo l impresa può meglio servire! definisce i prodotti

Dettagli

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 26.6.2012 2011/0059(CNS) EMENDAMENTI 26-38 Progetto di parere Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) Competenza,

Dettagli

L acquisto della cittadinanza italiana

L acquisto della cittadinanza italiana Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale

Dettagli

Newsletter. Notiziario settimanale 2-8 settembre 2002. Banche e finanziarie: maggiore privacy sui prestiti non concessi

Newsletter. Notiziario settimanale 2-8 settembre 2002. Banche e finanziarie: maggiore privacy sui prestiti non concessi Newsletter Notiziario settimanale Banche e finanziarie: maggiore privacy sui prestiti non concessi Sistemi informatici: Ocse, promuovere una cultura della sicurezza 1 Newsletter 2002 BANCHE E FINANZIARIE

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione.

LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione. LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione. La società fiduciaria, attraverso l ampio novero di soluzioni applicabili, risulta essere uno strumento molto valido al fine di soddisfare le esigenze

Dettagli

C O M U N E D I B E D U L I T A

C O M U N E D I B E D U L I T A NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 La nota integrativa al bilancio costituisce allegato obbligatorio al documento di programmazione e viene redatta in conformità alle prescrizioni del

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso

Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso Presentazione dell avvocato Fabio Petracci, avvocato giuslavorista del Foro di Trieste 1. Fattispecie e definizioni Quali sono gli elementi di

Dettagli

di consulenza legale in diritto di famiglia e mediazione familiare

di consulenza legale in diritto di famiglia e mediazione familiare Servizio di consulenza legale in diritto di famiglia e mediazione familiare Associazione italiana per l educazione demografica Sezione di Roma Scopo del servizio è offrire consulenza legale su tutte le

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO?

IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO? IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO? La maggior parte di noi non si pone neppure la domanda. In Italia, quella di fare testamento è una pratica poco utilizzata. Spesso ci rifiutiamo per paura, per incertezza

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale) Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Proposta di legge "Del Patto Civile di Solidarietà"Presentata dall'on. Dario Rivolta e altri

Proposta di legge Del Patto Civile di SolidarietàPresentata dall'on. Dario Rivolta e altri Proposta di legge "Del Patto Civile di Solidarietà"Presentata dall'on. Dario Rivolta e altri Onorevoli colleghi, la Proposta di Legge per istituire il Patto Civile di Solidarietà nasce dalle nuove esigenze

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione dell impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi Ottobre 2013 Indice 1. La comprensione dell impresa e del suo contesto

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica. xiv legislatura disegni di legge e relazioni documenti

Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica. xiv legislatura disegni di legge e relazioni documenti Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 450 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 451 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 452 Senato della Repubblica Camera dei

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka Holingová e Vitālijs Drozdovs / Baltikums AAS

Sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka Holingová e Vitālijs Drozdovs / Baltikums AAS Sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka Holingová e Vitālijs Drozdovs / Baltikums AAS di Michele Miccoli * La Corte di Giustizia dell Unione europea è stata

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

IL SISTEMA INFORMATIVO

IL SISTEMA INFORMATIVO LEZIONE 15 DAL MODELLO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO AL MODELLO CONTABILE RIPRESA DEL CONCETTO DI SISTEMA AZIENDALE = COMPLESSO DI ELEMENTI MATERIALI E NO CHE DIPENDONO RECIPROCAMENTE GLI UNI DAGLI ALTRI

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Roma, 24 Luglio 2007. Circolare n. 107

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Roma, 24 Luglio 2007. Circolare n. 107 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Roma, 24 Luglio 2007 Circolare n. 107 OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di SOMMARIO: Premessa - parte

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Quale valutazione dare

Dettagli

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014 Successioni ereditarie: generalità La morte di una persona non comporta lo scioglimento di tutti i vincoli economici e giuridici che esistevano fra il defunto e le altre persone che con lui avevano rapporti.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 109/E Roma, 23 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento fiscale, ai fini dell Irpef e ai fini dell Irap, delle borse di studio

Dettagli

Appunti sulla Macchina di Turing. Macchina di Turing

Appunti sulla Macchina di Turing. Macchina di Turing Macchina di Turing Una macchina di Turing è costituita dai seguenti elementi (vedi fig. 1): a) una unità di memoria, detta memoria esterna, consistente in un nastro illimitato in entrambi i sensi e suddiviso

Dettagli

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

Dettagli

Vincere a testa o croce

Vincere a testa o croce Vincere a testa o croce Liceo Scientifico Pascal Merano (BZ) Classe 2 Liceo Scientifico Tecnologico Insegnante di riferimento: Maria Elena Zecchinato Ricercatrice: Ester Dalvit Partecipanti: Jacopo Bottonelli,

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3461 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI e MASCITELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2012 Modifiche alla legge 4 maggio 1983,

Dettagli

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA DELLA CASSAZIONE. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia testamentaria datata 7 luglio 2009 ha modificato l'interpretazione

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

Intervento di Mario Nava 1 alla Conferenza Le banche nell economia reale: ripensare ruoli, responsabilità, regole

Intervento di Mario Nava 1 alla Conferenza Le banche nell economia reale: ripensare ruoli, responsabilità, regole Intervento di Mario Nava 1 alla Conferenza Le banche nell economia reale: ripensare ruoli, responsabilità, regole Milano 7 ottobre 2013 Nel mio breve intervento per lanciare il dibattito vorrei dare essenzialmente

Dettagli

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti Sommario 1. Prima dell introduzione dell

Dettagli

SERVE ANCORA AVERE UN SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO?

SERVE ANCORA AVERE UN SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO? LA NUOVA ISO 9001 : 2008 SERVE ANCORA AVERE NEL 2009 UN SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO? Paolo Citti Ordinario Università degli Studi di Firenze Presidente AICQ Tosco Ligure 1 Si legge oggi sui giornali

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Capitolo 3: Cenni di strategia

Capitolo 3: Cenni di strategia Capitolo 3: Cenni di strategia Le "Mobilità" L obiettivo fondamentale del gioco è, naturalmente, catturare semi, ma l obiettivo strategico più ampio è di guadagnare il controllo dei semi in modo da poter

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19)

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) Appunti di estimo PAROLE CHIAVE De cuius Successione Discendenti Ascendenti Quota disponibile Quota di legittima o di riserva Riunione fittizia e asse ereditario

Dettagli

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale

Dettagli

STUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI per e-mail: consob@consob.it Torino, 23 luglio 2010 CONSOB Divisione Studi Giuridici Via G. B. Martini, 3 00198 - Roma Documento di consultazione avente ad oggetto indicazioni e orientamenti per l applicazione

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle assicurazioni

Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle assicurazioni Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle assicurazioni 25.1: Introduzione In questo capitolo la teoria economica discussa nei capitoli 23 e 24 viene applicata all analisi dello scambio del rischio nel

Dettagli

Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi

Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi 2012 Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi possibile percepire sussidi Social Security È di pensionamento o per familiari superstiti anche se si svolge un attività lavorativa.

Dettagli

f(x) = 1 x. Il dominio di questa funzione è il sottoinsieme proprio di R dato da

f(x) = 1 x. Il dominio di questa funzione è il sottoinsieme proprio di R dato da Data una funzione reale f di variabile reale x, definita su un sottoinsieme proprio D f di R (con questo voglio dire che il dominio di f è un sottoinsieme di R che non coincide con tutto R), ci si chiede

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano. Cod. 01TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.intesasanpaolo.com Informazioni sui saldi debitori, sulla di Massimo Scoperto trimestrale e sulla di Cod. 73TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.bancadelladriatico.it

Dettagli

GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII

GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII Pagina 1 di 5 CAPITOLO 7 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI 7.1 PREMESSA Si premettono le seguenti definizioni: Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia

Dettagli

Capitale & Ricchezza

Capitale & Ricchezza 1 Capitale & Ricchezza Problema di fondo Valutazione del capitale come elemento del patrimonio o come fattore della produzione Conto o Stato Patrimoniale ATTIVO PASSIVO Attività Reali A Passività Finanziarie

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO piazza Fontana 2 20122 Milano 02/8556.223 fax 02/8556.414

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO piazza Fontana 2 20122 Milano 02/8556.223 fax 02/8556.414 TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO piazza Fontana 2 20122 Milano 02/8556.223 fax 02/8556.414 NORME E INFORMAZIONI PER LA CONSULENZA DA DARE ALLA PERSONA RICHIEDENTE Gentile Signora, Egregio Signore,

Dettagli

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO 1 OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO QUESITO (posto in data 4 luglio 2014) Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato

Dettagli

LA COMUNICAZIONE E GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE

LA COMUNICAZIONE E GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE LA COMUNICAZIONE E GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE UMANA Proprietà semplici della comunicazione Un essere umano è coinvolto fin dall inizio della sua esistenza in un complesso

Dettagli

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Commento di Confindustria Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia

Dettagli