LA PROVA DEI DIRITTI DI AFFIDAMENTO E DELLA RESIDENZA ABITUALE NEL PROCEDIMENTO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEL MINORE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA PROVA DEI DIRITTI DI AFFIDAMENTO E DELLA RESIDENZA ABITUALE NEL PROCEDIMENTO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEL MINORE"

Transcript

1 LA PROVA DEI DIRITTI DI AFFIDAMENTO E DELLA RESIDENZA ABITUALE NEL PROCEDIMENTO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEL MINORE Manuela Tirini Avvocato del Foro di Bologna Sommario: 1. Premessa. 2. I presupposti applicativi della Convenzione Aja La prova dei diritti di affidamento. 3. La prova della residenza abituale. 4. I più recenti orientamenti giurisprudenziali. 5. La prova delle condizioni ostative al rientro del minore ai sensi dell art.13 della Convenzione Aja Premessa La sottrazione internazionale di minore rappresenta uno dei più attuali disagi sociali che attanagliano la nostra epoca. Con il termine sottrazione di minore si intende l ormai noto fenomeno rappresentato dall atto mediante il quale un genitore decide volontariamente e unilateralmente di sottrarre il figlio all altro genitore con l intenzione di nasconderlo, o di tenerlo con sé, in modo permanente. L illiceità della condotta è intrinseca nell arbitrarietà della scelta del genitore che, senza il consenso dell altro, trasferisce o trattiene il figlio oltre confine, allontanandolo dal luogo della sua residenza abituale e nel quale è da sempre cresciuto, sottraendolo all affetto del padre o della madre titolari entrambi dei diritti di affidamento. L esponenziale aumento di casi tipici di sottrazione hanno reso evidente l inadeguatezza della disciplina nazionale di riferimento in tema di controversie in materia di filiazione, facendo risaltare, al contrario, la decisa affermazione del ruolo delle Convenzioni internazionali. A tal fine il quadro normativo di riferimento viene fornito a livello sovranazionale dalla Convenzione Aja 1980 sugli aspetti civili della sottrazione, ratificata dall Italia con la l. n. 64/1994, integrato per i soli Paesi facenti parte della UE dal Reg. 2201/2003. La Convenzione Aja, in quanto strumento convenzionale di natura cautelare, aspira a ripristinare la situazione di fatto, legalmente giustificata, relativa all affidamento del minore ed al diritto di visita attributo ai genitori, in particolare mirando ad assicurare l immediato ritorno di un minore degli anni 16 nello Stato richiedente (accertato quale Stato di residenza abituale dello stesso), qualora questi sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in altro Stato membro (art. 3). L art. 1 della Convenzione ne indica le finalità applicative: a) assicurare l immediato rientro del minore illecitamente trasferito o trattenuto in altro Stato membro; b) assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato membro siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti. 88

2 EUROPA 2. I presupposti applicativi della Convenzione Aja La prova dei diritti di affidamento I presupposti alla presenza dei quali si applica la Convenzione, integrata dalle disposizioni del Reg. UE 2201/2003 che sulla stessa prevalgono, restano secondo l art. 3 la «violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato dove il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento». Appare pertanto evidente che, al fine di poter chiedere l applicazione della Convenzione Aja 1980 e del Regolamento (CE) 2201/2003 meglio noto come Bruxelles II bis, gravi sul ricorrente l onere di provare il proprio diritto di custodia effettivamente esercitato e che il minore avesse la residenza abituale nel Paese in cui viene chiesto il rientro. Secondo la Convenzione, il concetto di custodia ricomprende tutti i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo il suo luogo di residenza. Pertanto, la nozione di diritto di affidamento (o di custody ), accolta dalla Convezione Aja, è decisamente ampia e ricomprende essenzialmente tutti i diritti inerenti la cura del minore. Tale diritto di custodia può essere fondato su di un provvedimento, inerente ovviamente ai diritti di affidamento del minore conteso dai genitori, emesso dall Autorità Giudiziaria competente a decidere in base alla residenza abituale del bambino, o ex lege. A tal proposito, in regime di affidamento esclusivo, la Suprema Corte ha ribadito a più riprese che non è illecito il trasferimento del minore all estero compiuto dal genitore titolare dell affidamento 1, che non può, senza reale giustificazione, essere leso nel diritto di poter scegliere liberamente la propria residenza anche se distante dalla precedente e nonostante renda più complicato l esercizio del diritto di visita da parte dell altro genitore. Pertanto, quest ultimo, trattandosi di trasferimento legittimo, non avrà titolo per richiedere il rientro del minore ex Convenzione Aja ma soltanto una modifica delle condizioni relative al diritto di visita. La violazione descritta all art. 3 della Convenzione richiede inoltre un ulteriore elemento di natura fattuale al fine di poter considerare illecito il trasferimento, ovvero è necessario che l esercizio dei diritti di affidamento sia effettivamente esercitato dal titolare, nel momento della materiale sottrazione del minore (art. 3, lett. b). Tuttavia, secondo una recente sentenza della Cassazione 3 il presupposto applicativo della Convenzione Aja 1980 si riscontra «nella circostanza che il trasferimento o il mancato rientro del minore sia avvenuto in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, ente o istituzione», se tali diritti siano materialmente esercitati o avrebbero potuto esserlo se non si fosse verificato il trasferimento (anche se è vero che l assenza dell effettivo esercizio rappresenta, ai sensi dell art. 13 Conv., uno dei fattori che possono giustificare il diniego dell ordine di rientro del minore, ma di ciò si parlerà più oltre). 1 Secondo Cass., S.U., n /2009: «il trasferimento all estero, o il mancato rientro in Italia, di minori figli di genitori separati non è qualificabile come illecita sottrazione all altro genitore, allorché l allontanamento avvenga ad opera dell affidatario, con la conseguenza che risulta inapplicabile la Convenzione Aja (...) Tuttavia, qualora la mobilità internazionale e la mutabilità della residenza abituale sia stata convenzionalmente esclusa dai coniugi nelle condizioni di separazione, si applica l art. 10 Reg. 2201/2003, con la conseguenza che competente a decidere della responsabilità genitoriale resta il giudice della pregressa residenza abituale, finché non sia decorso un anno da quando chi aveva diritto a chiedere il ripristino del diritto di visita o il rientro ha avuto conoscenza del cambio di residenza» (vedi anche Cass. n /2006). 2 Al contrario, in caso di affidamento condiviso, la decisione relativa al luogo di residenza del minore deve essere presa di comune accordo tra i coniugi. A tal proposito il Tribunale di Venezia, ord. 19 gennaio 2008, ha ritenuto che la decisione relativa al luogo di residenza del figlio minore debba essere adottata dai genitori affidatari nel pieno accordo di entrambi, con la conseguenza che l espatrio del minore senza il consenso dell altro coaffidatario, e il trattenimento all estero, integrano il suo illecito trasferimento. Altro esempio, Tribunale per i Minorenni di Palermo, decreto 8 luglio 2008, prendendo atto dell incapacità del sottrattore di svolgere responsabilmente il suo ruolo genitoriale, ha modificato il regime di affidamento, da condiviso a monogenitoriale, ravvisandone le ragioni eccezionali ex art. 155 bis. 3 Cass., Sez. I, n. 252/

3 In particolare, si ricorda che la Convenzione non si preoccupa di incidere e modificare provvedimenti riguardanti la custodia del minore, o il suo affidamento alla luce delle circostanze sopravvenute, ma, essendo un rimedio di natura cautelare ed urgente, il suo obbiettivo risulta essere quello di ripristinare la situazione antecedente l avvenuta sottrazione illecita, ed arbitraria, del minore avvenuta ad opera di uno solo dei genitori in danno dei diritti dell altro. Successivamente, il Regolamento (CE) 2201/2003, ad integrazione di quanto sostenuto, ha ritenuto come illecito il trasferimento effettuato «in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge, o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro», precisando che «l affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei due titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell altro titolare della responsabilità genitoriale» (art. 2 Reg.). Nel caso in cui, invece, il diritto di custodia del minore non si basi su di un provvedimento dell Autorità giudiziaria, il genitore leso nel proprio diritto da parte dell altro genitore sottrattore dovrà provare che, secondo la propria legge nazionale, egli era titolare del diritto di affidamento, ancorché eventualmente esercitato in via congiunta e/o condivisa. In questo caso, anche attraverso l ausilio delle Autorità Centrali eventualmente incaricate, il ricorrente dovrà fornire all Autorità Centrale omologa, e quindi all Autorità giudiziaria competente in materia di rientro, la documentazione (articoli di legge) relativa al regime di affidamento previsto dalla legislazione nazionale. Tale documentazione dovrà essere tradotta nella lingua nella quale verrà eseguito il procedimento di rientro. Secondo quanto prescritto dal suindicato Regolamento, il Paese competente nel merito dei diritti di affidamento del minore è il giudice dello Stato in cui lo stesso risiedeva abitualmente, mentre per la decisione circa la domanda di rientro è competente il giudice dello Stato ad quem, ovvero quello dove il minore è stato illecitamente condotto. Il Regolamento si ispira ad una sorta di perpetuatio iurisdicionis, per il quale il giudice dello Stato di residenza abituale del minore, più vicino agli interessi e più consapevole dei trascorsi di vita dello stesso, deve conservare la competenza a decidere nel merito della controversia successivamente all avvenuta sottrazione. Tuttavia, la decisione sul rientro e quella sull affidamento sono oggetto di procedimenti autonomi: la prima non deve pregiudicare nel merito i possibili provvedimenti sui diritti di custodia (art. 19 Conv.) e, qualora nello Stato ad quem o in quello di residenza abituale vengano adottate decisioni sull affidamento favorevoli al genitore sottrattore, tali pronunce non possono fondare il rigetto dell istanza di rientro (art. 17 Conv.). Il procedimento di rientro prevale, in quanto urgente, sui procedimenti di merito pendenti e questi possono, su istanza di parte, essere legittimamente sospesi, ex art. 16 Conv., fino alla decisione sul rientro del minore. Ai sensi dell art. 8 del Regolamento (CE) 2201/2003, le Autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su di un minore, solo se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro nel momento in cui sono adite. Il citato articolo detta, quindi, una regola di competenza generale sulla quale prevalgono, tuttavia, le previsioni dei successivi artt. 9, 10 e 12. Tuttavia, pare importante sottolineare nuovamente che l onere della prova, nel momento processuale relativo alla presentazione del ricorso ex Convenzione Aja 1980 riguardo ai casi di sottrazione internazionale di minore, si rinviene in capo al ricorrente medesimo, il quale deve provare la violazione dei diritti di custodia relativi al minore sottratto illecitamente ed il fatto che sia stato trasferito senza il suo consenso lontano dal suo Paese di residenza abituale. 90

4 EUROPA 3. La prova della residenza abituale Né a livello interno, né a livello internazionale, le fonti hanno provveduto a fornire una specifica e chiara nozione di ciò che si intenda per residenza abituale, benché dalla determinazione di tale definizione normativa dipenda l applicazione delle norme introdotte dalla Convenzione Aja e dal Regolamento (CE) 2201/2003, nonché la stessa nozione di trasferimento illecito che, all art. 3 Conv., si determina dalla violazione dei diritti di affidamento attribuiti dall ordinamento dello Stato «nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento». In particolare, il criterio della residenza abituale del minore è adottato per l individuazione del foro più idoneo a pronunciarsi sulla questione, quale unico giudice competente a decidere nel merito dei diritti di affidamento e della responsabilità genitoriale. In sostanza, considerando il rapporto di vicinanza del giudice del luogo di residenza abituale del minore con i trascorsi di vita dello stesso, si statuisce che sia l unico in grado di poter valutare le misure da adottare nell esclusivo interesse del minore, in rapporto all allontanamento dai suoi affetti e dalla vita che ha trascorso fino a quel momento in quei luoghi. Non si rinviene una definizione unanime dell istituto neppure a livello nazionale. La Corte di Cassazione ha, infatti, definito il concetto di residenza abituale riferendosi «al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazioni» 4. Con la nozione di centro stabile dei suoi legami affettivi si intende «la residenza affettiva, vale a dire il luogo in cui il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi» 5. Si è, così, ritenuto necessario un intervento chiarificatore da parte della Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza 2 aprile 2007 Causa C-523/07 ha dato una profonda svolta interpretativa. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, nel delimitare il concetto di residenza abituale, si deve intendere «quel luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve tener conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenza linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore in detto Stato». In sostanza, quindi, è necessario che «il giudice nazionale stabilisca la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie». Secondo la Corte europea, i giudici nazionali devono tener conto di quei fattori che mirino a soddisfare quel carattere di stabilità che distingue la residenza abituale dalla mera presenza su quel territorio, che, tuttavia, non si esaurisce nella sola durata della relativa presenza del minore in quel Paese, ma che viene valutata sulla base dei requisiti suindicati («della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenza linguistiche (...)»). Rimangono tuttavia confuse situazioni particolarmente complesse, dove l individuazione della residenza abituale dei minori risulta particolarmente ardua. Ciò si verifica, ad esempio, nei casi 4 Cfr. Cass. n /2006; Cass. n /2006; Tribunale per i Minorenni di Milano, ordinanza del 27 aprile Molte sono state le pronunce di legittimità sul tema, tutte unanimi nel definire la residenza abituale del minore come il luogo in cui lo stesso, grazie ad una durevole e stabile permanenza, da qualsiasi regione determinata, riconosce il centro dei suoi legami affettivi e parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione, ed hanno precisato che la sussistenza di detto presupposto fattuale è di per sé sufficiente a determinare la reazione dell ordinamento di ordinare l immediata restituzione del minore, a prescindere dall esistenza di un titolo giuridico di affidamento valido a livello internazionale (Cass. n /2003; Cass. n /2003; Cass. n. 2093/2005; Cass. n. 397/2006; Cass. n /2006). 5 Cass. n. 3798/

5 in cui la vita familiare è caratterizzata da un elevata mobilità dei genitori da uno Stato all altro, causata da vari motivi (in particolare quelli lavorativi); ovvero nei casi in cui la sottrazione avviene in danno ad un neonato di pochi mesi di vita, difficilmente legato ad uno Stato piuttosto che ad un altro. I neonati, per l appunto, sono troppo piccoli per aver la possibilità di stringere legami solidi con il contesto sociale che li circonda (ad eccezione dei propri genitori) e difficilmente potrà individuarsi un luogo, tale da essere identificato come loro residenza abituale, diverso da quello del genitore che principalmente provvede a loro (di solito la madre). Pertanto, in tali casi, si supera inevitabilmente il criterio (prevalente in giurisprudenza) della stabilità e della durata della presenza del minore in quel territorio, lasciando spazio all analisi di altre circostanze, quali la comune intenzione dei genitori di stabilirsi in uno Stato per farne la loro residenza abituale, anche se di fatto non ne hanno protratto a lungo la permanenza, o le ragioni del loro trasloco 6. Si intuisce, pertanto, che la regola prevista a livello europeo, ed utilizzata come discrimine al fine di individuare il Paese di residenza abituale del minore, in cui farlo immediatamente rientrare, va ricercata nell opportuna valutazione di tutte le circostanze fattuali che caratterizzano la fattispecie concreta, che diano una qualche certezza ai legami che il minore ha creato in quel determinato contesto affettivo e sociale, tramite un analisi di elementi qualitativi e quantitativi, sulla base del criterio della prevalenza e non solo della durata. Ciò a differenza di quanto sostenuto dalla nostra giurisprudenza di legittimità che continua a dare rilievo ad un unico e- lemento, quello della stabilità e della durata dei rapporti affettivi e parentali del minore creati nel Paese in questione. 4. I più recenti orientamenti giurisprudenziali Per quanto riguarda il quadro di riferimento europeo, secondo le linee dettate dalla sentenza C-523/07, la Corte di Giustizia si è mossa nel senso di definire il concetto di residenza abituale del minore come «il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. Tale luogo deve essere determinato dal giudice nazionale tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie» 7. La Corte ha precisato, nella citata sentenza, che tra i criteri che il giudice nazionale è tenuto ad utilizzare a tal fine, occorre menzionare, in particolare, «le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio di uno Stato membro, nonché la sua cittadinanza». Di fatto, altri elementi supplementari, oltre alla sua presenza fisica su di un territorio, devono dimostrare che la presenza del minore in uno Stato membro non sia temporanea o occasionale, ma che abbia il carattere della stabilità o della regolarità. Secondo quanto affermato dalla Corte, può costituire un indizio determinante al fine dell individuazione del trasferimento della residenza abituale del minore «l intenzione del titolare della responsabilità genitoriale di stabilirsi con il minore in altro stato membro, determinata mediante determinate misure concrete, come l acquisto o la locazione di un alloggio nello Stato membro ospitante», in sostanza deve essere chiara la volontà dell interessato di fissarvi la propria 6 Almeno questo risulta essere la linea difensiva seguita dai giudici della Corte di Giustizia Europea, mentre per la nostra Cassazione importante rimane l analisi dei legami affettivi stretti dal minore nel Paese de quo. Nella sentenza n. 6197/2010, la Cassazione ha ribadito esplicitamente l indisponibilità a considerare determinante la comune intenzione dei genitori a trasferirsi in quel Paese, poiché la valutazione dei giudici deve prescindere dall analisi dei progetti di vita, e- ventualmente concordi, tra le parti, e dall esistenza di un diritto soggettivo di un genitore di pretendere una sistemazione diversa per il proprio figlio. 7 Corte di giustizia europea, sentenza 22 dicembre 2010, C-497/10. 92

6 EUROPA residenza, facendolo diventare il centro abituale dei propri interessi. Prendendo posizione anche sulla controversa situazione della sottrazione di un minore, nel caso in cui si tratti di un neonato, la Corte ha precisato che l ambiente di un minore in tenera età coincide con l ambiente familiare determinato dalla persona di riferimento con la quale vive e che si prende cura di lui. Pertanto, al fine di identificare la residenza abituale di un neonato che soggiorna con la madre in altro Stato membro diverso da quello in cui è nato ed ha vissuto per pochi mesi, possono essere presi in considerazione altri criteri, quali «le ragioni del trasferimento verso un altro Stato membro della madre del minore, le sue conoscenze linguistiche o le sue origini familiari e geografiche», e ovviamente «la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno in tale Stato membro, (...) dell età del minore, (...) dei rapporti familiari e sociali che la madre e il minore intrattengono con quello Stato membro». A livello nazionale, particolare interesse suscita la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3680/ che, al fine di determinare il giudice dello Stato membro competente a decidere sulle questioni inerenti alla situazione relativa al divorzio o alla separazione dei coniugi, ribadisce quale criterio da seguire quello della residenza abituale. La stessa viene intesa come «luogo in cui l interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica, in quanto rilevante il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, ed eventualmente lavorativa alla data della proposizione della domanda». Ancora più recentemente la sentenza n. 6345/2011 della Suprema Corte ribadisce che la nozione di residenza abituale, per quanto riguarda la determinazione della competenza in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (ai sensi della Convenzione Aja e del Regolamento (CE) 2201/2003), non coincide con quella di domicilio, così come espressa dall art. 43 c.c., né con quella della residenza formale scelta di comune accordo tra i coniugi (art. 144 c.c.). Deve invece intendersi come il luogo in cui il minore, a seguito di una stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi e parentali, dovuti allo svolgimento in quei luoghi della sua vita quotidiana. 5. La prova delle condizioni ostative al rientro del minore ai sensi dell art. 13 della Convenzione Aja 1980 Alla luce delle disposizioni della Convenzione Aja 1980 e del Regolamento (CE) 2201/2003, il rigetto dell istanza di rientro è da considerarsi ipotesi eccezionale, subordinata al prodursi di determinate e specifiche circostanze, previste in maniera tassativa dall art. 13 della Convenzione Aja. Tali circostanze debbono essere debitamente provate dalla parte resistente. Il diniego può fondarsi innanzitutto sulla prova che il genitore affidatario, al momento della sottrazione, non esercitava di fatto il diritto di custodia o comunque aveva prestato, anche ex post, il suo consenso al trasferimento o mancato rientro del minore (art. 13, 1 comma, lett. a). È inoltre possibile addivenire ad un rigetto dell istanza di rimpatrio qualora sia addotta la prova (il cui onere grava in capo al/alla resistente) che il ritorno nella residenza abituale determinerebbe nel minore il fondato rischio di essere esposto a pericoli fisici o psichici o di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, 1 comma, lett. b). Si tratta dell eccezione più invocata dal genitore che si oppone al rimpatrio. Nella prassi è assai frequente che il genitore che trasferisce o trattiene all estero il figlio minore 8 Cass., S.U., n. 3680/2010 riprende i temi della già citata sentenza Cass., S.U., n /

7 presenti, immediatamente prima della sottrazione, una denuncia per minacce o violenze ai danni propri o del minore contro il genitore coaffidatario o i di lui prossimi congiunti. In diversi casi può trattarsi di argomentazioni pretestuose aventi l unico obiettivo di impedire il rimpatrio del minore nel tentativo di legittimare la commessa sottrazione di fronte all autorità, facendola apparire come un gesto estremo dettato dalla necessità di salvare se stesso e/o il figlio dai gravi rischi e pregiudizi provocati dalla condotta irresponsabile dell altro genitore. Alla luce di tali circostanze, il Regolamento (CE) 2201/2003, ad integrazione di quanto stabilito nella Convenzione Aja 1980, è intervenuto a limitare l applicazione di tale eccezione al rimpatrio, stabilendo che il giudice del rimpatrio è comunque obbligato a ordinare il ritorno del minore («non può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore», secondo la dizione dell art.11.4) qualora sia dimostrato che nello Stato di residenza abituale del medesimo sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo rientro. In caso di eccezioni afferenti l adeguatezza dell esercizio della potestà genitoriale da parte del genitore vittima della sottrazione, è sufficiente che, a mero titolo di esempio, quale misura protezione del minore nello Stato di residenza abituale, venga disposta un attività di controllo da parte del Servizio sociale competente. L idoneità del genitore impedito all esercizio dei diritti-doveri di responsabilità genitoriale è questione inerente il merito della controversia e sarà quindi trattata in separato giudizio di merito senza poter avere alcun effetto sugli esiti del procedimento di rimpatrio. L art della Convenzione prevede che l autorità giudiziaria competente possa non ordinare il ritorno del minore se questi, nel corso del procedimento di rimpatrio, manifesti la sua opposizione al rientro nella residenza abituale. Alla previsione della Convenzione, rafforzata dall art del Regolamento CE, che prescrive l obbligo di ascoltare il minore nel corso della trattazione della domanda di rientro, a meno che ciò risulti inopportuno in relazione all età e al grado di maturità da questi raggiunti, consegue che il mancato ascolto o il diniego dell ascolto non opportunamente motivato dal giudice sulla base di argomentazione relativa alla capacità di discernimento raggiunta dal minore, possono costituire motivo di impugnazione della decisione di accoglimento o rigetto dell istanza di rimpatrio. Anche alla luce della Convenzione europea di Strasburgo sull esercizio dei diritti del fanciullo (ratificata con l. n. 77/2003), nei procedimenti giudiziari che lo interessano, qualora il minore sia ritenuto dotato di capacità di discernimento, questi ha diritto di essere consultato, di esprimere la propria opinione e di essere informato sulle conseguenze pratiche del suo parere e di qualunque eventuale decisione (art. 3). L applicazione dell art. 13 della Convenzione Aja 1980 e quindi il diniego dell istanza di rientro è diversificata a seconda dei Paesi in cui il procedimento viene aperto. Si sottolinea che, diversamente da quasi tutti i paesi aderenti alla Convenzione Aja 1980 (ed al Regolamento CE), l Italia, con la previsione normativa contenuta nella l. n. 64/1994, non solo prevede che il provvedimento di rientro di primo grado sia immediatamente esecutivo, ma che tale provvedimento sia ricorribile solo per cassazione. È ben comprensibile pertanto quanto sia pericoloso che la decisione circa argomenti così importanti (quali i rischi di cui all art. 13 Conv. Aja) sia rimessa unicamente alla valutazione del Tribunale per i Minorenni, senza sostanzialmente alcuna possibilità di impugnazione per motivi di merito. In altre parole contro la decisione del tribunale minorile volta a statuire circa l esistenza o meno dei rischi di cui all art. 13 Conv. Aja, nessuna delle parti ha possibilità di rendere la prova contraria e di vedere rivista e/o annullata la decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni. 94

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Dettagli

LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI Si parla disottrazione internazionale del minore in due casi: a) Quando il minore viene condotto all estero dal genitore non affidatario senza il consenso dell altro

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar Regolamento in materia di successioni UE n. 650/20125 Per i casi di successione di persone con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali

L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali L affido in Italia: dalle prime esperienze all attuale normativa giuridica L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali Interventi della dott.ssa Barbara Montisci,, Giudice Onorario del T.M.

Dettagli

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28 Direzione Generale Roma, 02-01-2015 Messaggio n. 28 Allegati n.1 OGGETTO: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI MARCIGNAGO Prov. Pavia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2006 INDICE ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Sottrazione internazionale di minori

Sottrazione internazionale di minori Sottrazione internazionale di minori 1) Che cosa s intende per sottrazione internazionale di minore Si parla di sottrazione internazionale di minore quando: il minore è stato illecitamente condotto all

Dettagli

Regolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Regolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE Regolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE Ilaria Queirolo Professore ordinario di diritto internazionale Università degli Studi di Genova Dipartimento di Giurisprudenza

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) 1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,

Dettagli

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante

Dettagli

Legge 19 ottobre 2015 n. 173

Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015) Entrata

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università

Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario isee università ISEE Università Per la richiesta di prestazioni nell ambito del diritto allo studio universitario sono previste

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. PROVINCIA DI LIVORNO CIRCOLARE N. 1/2014 Ai Dirigenti Ai dipendenti Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. Alla luce delle modifiche intercorse a seguito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L ADOZIONE E L AFFIDO FAMILIARE

LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L ADOZIONE E L AFFIDO FAMILIARE LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L ADOZIONE E L AFFIDO FAMILIARE Legge 184/83 E la prima normativa specifica che disciplina l adozione e l affidamento dei minori. Legge 28 marzo 2001 n.149 Disciplina dell adozione

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

S i s t e m a d i v a l u t a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i d e i d i p e n d e n t i

S i s t e m a d i v a l u t a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i d e i d i p e n d e n t i S i s t e m a d i v a l u t a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i d e i d i p e n d e n t i P r o d o t t o d a A l b e r t o P a o l i n i G r o s s e t o P a r c h e g g i s r l V e n g o n o p

Dettagli

CORSO MEDIA TO Lezione del 7 febbraio 2012. A) Rassegna di casi e giurisprudenza

CORSO MEDIA TO Lezione del 7 febbraio 2012. A) Rassegna di casi e giurisprudenza CORSO MEDIA TO Lezione del 7 febbraio 2012 La normativa in materia di ingresso e soggiorno per lavoro e ricongiungimento familiare (Avv. Laura FURNO) A) Rassegna di casi e giurisprudenza 1) Problemi generali

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d esercizio del diritto di libera

Dettagli

L ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014. Avv. Anna Brambilla - ASGI

L ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014. Avv. Anna Brambilla - ASGI L ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014 Avv. Anna Brambilla - ASGI avvannabrambilla@gmail.com LA RESIDENZA COME DIRITTO La

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone) COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone) REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURA GRATUITA - TOTALE O PARZIALE - DEI LIBRI DI TESTO E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO Approvato con Deliberazione C. C. n. 20

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4478 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BELLILLO, ADDUCE, ANGIONI, BIELLI, BOGI, BULGARELLI, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, DEIANA, MAZZARELLO,

Dettagli

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita 1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI SETTEMBRE 2008 AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento realizzato dai Comuni del Distretto 5 per

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

Interventi a favore della famiglia

Interventi a favore della famiglia QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * L INPS RISPONDE Interventi a favore della famiglia 1. In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli? Manca ancora il decreto attuativo

Dettagli

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale,

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale, CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI IMMOBILIARI DIVIETO DI TRADING IMMOBILIARE A prescindere da eventuali prescrizioni applicabili in materia per disposizione di legge o regolamentare ovvero

Dettagli

RISOLUZIONE N. 157/E

RISOLUZIONE N. 157/E RISOLUZIONE N. 157/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello - art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Società in nome collettivo, eredi del socio - Applicazione

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI SETTEMBRE 2008 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento di cui si sono dotati i Comuni del Distretto 5, secondo quanto previsto dalla

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per l affidamento familiare dei minori Adottato con deliberazione consiliare n 41 del 16/03/2000 COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF

3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF 3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF Le borse di studio ed i prestiti d onore del Fondo giovani sono concessi a soggetti la cui condizione economica familiare rientra nei limiti stabiliti

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido >> Perché l'affido familiare dei minori >> Che cos'é l'affido >> Chi può fare l'affido e come >> Tipologie dell'affido >> Le forme dell'affido >> I soggetti dell'affido >> I soggetti dell'affido Il bambino/ragazzo:

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3338 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE e MARINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2005 Modifiche alla legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO

La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO in base al quale i figli restano affidati ad entrambi i genitori

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo

Dettagli

NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio

NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio NOTE SU obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio 1 È previsto dall art 365 codice penale quale delitto

Dettagli