REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

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1 REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI Art. 1 FUNZIONI E SEDE 1. Il Settore Giovanile Minibasket e Scuola (SGMS) costituisce un organismo tecnico di settore preposto dal Consiglio federale: a) a promuovere il basket giovanile, il Minibasket e l Easybasket e a disciplinarne ed organizzarne le attività connesse; b) al reclutamento, alla formazione, al coordinamento ed alla organizzazione: 1. dello Staff Nazionale Minibasket e Scuola (SN); 2. dei Coordinatori Tecnici Regionali; 3. degli Staff Regionali Minibasket Scuola; 4. degli Istruttori Nazionali Minibasket Scuola; 5. degli Istruttori Minibasket Scuola e degli Insegnanti Easybasket; c) ad assolvere, nell'ambito delle proprie competenze, i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio federale della FIP. 2. Il SGMS comprende la sezione Giovanile, la sezione Minibasket e la sezione Scuola. 3. La sede del SGMS è presso la sede federale. Art. 2 IL PRESIDENTE 1. Il Presidente del SGMS è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. 2. Il Presidente rappresenta il SGMS e sovraintende, su delega del Presidente federale, l'attività del SGMS garantendone il regolare funzionamento. 3. Il Presidente federale può revocare la delega del Presidente del SGMS in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione. 4. Il Presidente del SGMS ha inoltre il compito di: a) proporre al Presidente federale la nomina dei Componenti dei rispettivi Consigli Direttivi per l approvazione da parte del Consiglio federale; b) proporre al Presidente federale la nomina o la revoca del Tecnico federale; c) convocare e presiedere i Consigli Direttivi almeno una volta nel corso dell anno sportivo e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità; d) fissare la data, l orario, la sede e l ordine del giorno delle riunioni dei Consigli Direttivi, dandone avviso agli interessati a mezzo mail o, nei casi urgenti, utilizzando la forma di comunicazione che riterrà opportuna per far fronte alle esigenze del caso; e) rimettere le deliberazioni assunte dai Consigli Direttivi al Consiglio federale per l adozione dei provvedimenti conseguenti; f) adottare, con immediata esecutività e solo in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza dei Consigli Direttivi che dovranno essere ratificati, nella prima riunione utile, dai Consigli Direttivi stessi. Tali provvedimenti, in caso di mancata ratifica, decadono e cessano di avere efficacia; g) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l attività del Settore;

2 Art. 3 COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE MINIBASKET 1. La sezione Minibasket per la parte Organizzativa è composta da: a) Il Presidente; b) Il Consiglio Direttivo; c) la Commissione Regionale Minibasket Scuola; d) la Commissione Provinciale Minibasket Scuola o Referente; 2. La sezione Minibasket per la parte tecnica è composta da: a) il Tecnico federale; b) lo Staff Nazionale Minibasket Scuola; c) lo Staff Regionale Minibasket Scuola. 3. Sono tesserati: a) Tutti i componenti gli Staff e le Commissioni Minibasket, Scuola e Giovanili; b) i Dirigenti Responsabili dei Centri Minibasket; c) l Istruttore Minibasket Scuola; d) l Istruttore Nazionale Minibasket Scuola; e) i Benemeriti del Minibasket. 4. Sono iscritti: a) i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni. Art. 4 COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE SCUOLA: 1. La sezione Scuola per la parte Organizzativa è composta da: a) Il Presidente; b) Il Consiglio Direttivo; c) la Commissione Regionale Minibasket Scuola; d) la Commissione Provinciale Minibasket Scuola o Referente; 2. La sezione Scuola per la parte Tecnica è composta da: a) il Tecnico federale; b) lo Staff Nazionale Minibasket Scuola; c) lo Staff Regionale Minibasket Scuola. Art. 5 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL MINIBASKET 1. Il Consiglio Direttivo del Minibasket è composto dal Presidente SGMS e da 4 Consiglieri, tra cui un Vicepresidente, nominato dal medesimo Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione. 2. Il Consiglio Direttivo del Minibasket è convocato dal Presidente SGMS se possibile in video conferenza - e si riunisce almeno una volta l anno. 3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente SGMS e della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. I componenti del Consiglio Direttivo hanno l obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette. 4. Il Consiglio Direttivo del Minibasket è competente a: a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Minibasket; b) programmare e promuovere l attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte; c) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione del Minibasket e della Pallacanestro;

3 d) curare le politiche di reclutamento e formazione dello Staff Nazionale Minibasket scuola e dei Coordinatori Tecnici Regionali, degli Staff regionali, degli Istruttori Nazionali Minibasket Scuola, degli Istruttori Minibasket Scuola e degli Insegnanti Easybasket; e) proporre al Consiglio federale la nomina o la revoca dell incarico di Coordinatore Tecnico Regionale; f) ratificare le nomine dei componenti degli Staff regionali in accordo con il Tecnico federale; g) proporre al Consiglio federale la nomina dei Benemeriti del Minibasket; h) proporre al Consiglio federale la revoca, in presenza di validi e accertati motivi, della qualifica di Istruttore Minibasket Scuola o di altra carica assunta all interno del Settore; i) proporre al Consiglio federale la revoca dell adesione di un Centro Minibasket; j) vigilare sulla corretta attività dei Centri Minibasket; k) ratificare i componenti delle Commissioni Regionali Minibasket e Scuola su proposta del Consiglio Direttivo Regionale. 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio federale. ART. 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA 1. Il Consiglio Direttivo della Sezione Scuola è composto dal Presidente SGMS e da 4 Consiglieri, tra cui un Vicepresidente, nominato dal medesimo Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione. 2. Il Consiglio Direttivo della Scuola è convocato dal Presidente SGMS se possibile in video conferenza - e si riunisce almeno una volta l anno. 3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente SGMS e della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. I componenti del Consiglio Direttivo hanno l obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette. 4. Il Consiglio Direttivo della Scuola è competente a: a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l organizzazione ed il buon funzionamento della Sezione Scuola; b) programmare, promuovere e supportare ogni forma di collaborazione con il MIUR, gli Atenei e le Istituzioni scolastiche nazionali di ogni ordine e grado. 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio federale. ART. 7 IL TECNICO FEDERALE 1. Il Tecnico federale è un Istruttore Nazionale che, su proposta del Presidente del SGMS, riceve l incarico dal Consiglio federale. 2. Il Tecnico federale deve avere riconosciute e consolidate conoscenze e competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell insegnamento e dell allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro. 3. Il Tecnico federale è competente a: a) curare la realizzazione degli eventi del Minibasket e della promozione della Pallacanestro nella Scuola; b) programmare la didattica, la formazione e la definizione degli aspetti tecnici delle sezioni Minibasket e Scuola; c) predisporre i programmi didattici dei Corsi per la formazione e l aggiornamento degli Istruttori;

4 d) formare i componenti Staff Tecnici Regionali e vigilare e coordinare l attività dello Staff Nazionale. 4. Il Tecnico federale relaziona il Consiglio Direttivo della sezione Minibasket e della sezione Scuola sui programmi svolti e sugli obiettivi conseguiti. ART. 8 LO STAFF NAZIONALE DELLA SEZIONE MINIBASKET E SCUOLA (SN) 1. Lo Staff Nazionale delle sezioni Minibasket e Scuola è composto da un massimo di 10 componenti. 2. I Tecnici presenti nello Staff vengono nominati dal Consiglio Direttivo della sezione Minibasket, su indicazione del Tecnico federale. 3. I Componenti in qualità di consulenti ed esperti d area devono avere riconosciute e consolidate conoscenze e competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell insegnamento e dell allenamento riferite specificatamente al Minibasket, alla Pallacanestro e alla Scuola. 4. Lo Staff Nazionale, coordinato dal Tecnico federale è competente a: a) predisporre e realizzare i programmi didattici dei Corsi di Aggiornamento Nazionali e Regionali degli Istruttori Minibasket Scuola e degli Insegnanti Easybasket; b) ricoprire il ruolo di relatore/docente nei Corsi di formazione ed aggiornamento e nei clinic sia a livello territoriale che nazionale; c) supportare il Tecnico federale nella programmazione e pianificazione delle attività del Settore negli ambiti del Minibasket e della Scuola; d) suggerire criteri efficaci per la definizione, la produzione, la raccolta, la catalogazione e conservazione di materiali e supporti didattici nelle diverse forme multimediali. ATTIVITA PERIFERICA ART. 9 IL COORDINATORE TECNICO REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA (CTR) 1. Il Coordinatore Tecnico Regionale (CTR) è un Istruttore Minibasket Nazionale incaricato dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo della sezione Minibasket e della sezione Scuola. 2. Il Coordinatore Tecnico Regionale ha il compito di coordinare l attività tecnica dello Staff Regionale Minibasket e Scuola. ART. 10 LO STAFF REGIONALE DELLA SEZIONE MINIBASKET E SCUOLA (SR) 1. Lo Staff Regionale delle sezioni Minibasket e Scuola è composto dagli Istruttori Nazionali Minibasket incaricati dal Settore Minibasket e Scuola su indicazione del Tecnico Federale. 2. Il Coordinatore Tecnico Regionale sovraintende lo Staff regionale. 3. I componenti dello Staff vengono nominati dai Direttivi Minibasket Scuola su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale competente e con il parere favorevole del Tecnico Federale. 4. I Componenti in qualità di consulenti ed esperti d area, devono avere riconosciute e consolidate conoscenze e competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell insegnamento e dell allenamento riferite specificatamente al Minibasket, alla Pallacanestro e alla Scuola. 5. Lo Staff Tecnico Regionale, in armonia con le disposizioni del Tecnico federale, è competente a:

5 a) programmare annualmente i Corsi di formazione regionali o provinciali per Istruttori Minibasket Scuola e verificarne l attuazione; b) programmare i Corsi di formazione e aggiornamento regionali o provinciali per gli Insegnanti della scuola primaria di 1 grado e della scuola secondaria di 1 grado, in base alle Direttive Ministeriali vigenti e alle Direttive emanate dal Consiglio Direttivo della Scuola; c) definire le modalità di attuazione dei Gran Premi in ogni provincia; d) formulare proposte tecniche da sottoporre all attenzione del Tecnico federale; e) individuare, ottemperando alle indicazioni del Tecnico federale, i mini atleti e gli Istruttori Nazionali che rappresenteranno la regione nelle manifestazioni organizzate dal Consiglio Direttivo Minibasket. ART. 11 LA COMMISSIONE REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA 1. La Commissione Regionale Minibasket e Scuola è composta da un Responsabile, dal CTR responsabile di tutte le scelte tecniche e da 3 componenti nominati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale copetente. 2. La Commissione ha il compito di: a) promuovere ed organizzare annualmente i Corsi di formazione regionali o provinciali per Istruttori Minibasket Scuola e verificarne l attuazione; b) recepire e attuare le progettualità definite dalla FIP sul territorio di competenza; c) promuovere ed organizzare i Corsi di formazione e aggiornamento regionali o provinciali per gli Insegnanti della scuola primaria di 1 grado e della scuola secondaria di 1 grado, in base alle Direttive Ministeriali vigenti e alle Direttive emanate dal Consiglio Direttivo della Scuola; d) programmare, organizzare e svolgere ogni iniziativa utile alla diffusione del Minibasket e della Pallacanestro nella Scuola. ART. 12 LA COMMISSIONE PROVINCIALE MINIBASKET E SCUOLA 1. La Commissione Provinciale Minibasket e Scuola è composta da un Responsabile e da 2 componenti nominati dal Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale competente d intesa con il Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. 2. La Commissione ha il compito di: a) promuovere ed organizzare i Corsi di formazione e aggiornamento provinciali programmati dallo SR; b) recepire e attuare le progettualità definite dalla FIP sul territorio di competenza; c) promuovere ed organizzare i Gran Premi Minibasket seguendo le indicazioni tecniche dello SR; d) programmare, organizzare e svolgere ogni iniziativa utile alla diffusione del Minibasket e della Pallacanestro nella Scuola. ART. 13 I REFERENTI MINIBASKET E SCUOLA 1. In ciascuna Provincia in cui non vi sia un Comitato Provinciale FIP costituito non vi sarà la Commissione Provinciale Minibasket e Scuola ma sarà nominato un Referente Minibasket e Scuola. 2. Il Referente è nominato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale d intesa con la Commissione Regionale Minibasket e Scuola. 3. Il Referente ha i medesimi compiti previsti dall articolo 12 del presente Regolamento.

6 I TESSERATI-INQUADRAMENTO-ITER DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ART. 14 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 1. Ogni Centro Minibasket deve avere il proprio Dirigente Responsabile. 2. Il Dirigente Responsabile è l unico referente del Centro Minibasket. 3. Il Dirigente Responsabile cura l organizzazione, la pianificazione e la programmazione dell attività del Centro Minibasket seguendo le linee guida e gli indirizzi del Consiglio Direttivo della sezione Minibasket. 4. Il Dirigente Responsabile ha l obbligo di partecipare ai Corsi di formazione stabiliti dal Consiglio Direttivo della sezione Minibasket e approvati dal Consiglio federale. 5. Il Dirigente Responsabile ha il dovere di avvalersi esclusivamente di Istruttori federali in regola con il tesseramento ed aggiornati secondo le indicazioni didattiche del Consiglio Direttivo della sezione Minibasket. ART. 15 ISTRUTTORE MINIBASKET SCUOLA 1. La qualifica di Istruttore Minibasket Scuola viene conseguita a seguito della partecipazione e del superamento dell esame previsto dai Corsi Istruttori Minibasket Scuola organizzati da ogni Comitato Territoriale FIP. Ai Corsi di Istruttore Minibasket Scuola possono accedere coloro i quali abbiano compiuto il 18 anno di età. 2. L Istruttore Minibasket Scuola ha il compito di curare la formazione sportiva e motoria dei bambini iscritti ai Centri Minibasket aderenti alla FIP, seguendo le indicazioni didattiche della FIP. 3. L Istruttore Minibasket Scuola ha l obbligo di partecipare ai Corsi di aggiornamento organizzati dalla FIP. 4. Non possono conseguire la qualifica di Istruttore Minibasket Scuola coloro i quali rientrino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali. 5. La qualifica di Istruttore Minibasket Scuola decade qualora, per cinque anni consecutivi, non sia stato rinnovato il tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni annuali emanate dal Consiglio Direttivo della sezione Minibasket. ART. 16 INSEGNANTE EASYBASKET 1. La qualifica di Insegnante Easybasket viene conseguita a seguito della partecipazione e del superamento dell esame previsto dai Corsi nazionali, regionali o provinciali organizzati dalla FIP. 2. Ai Corsi possono accedere i Docenti di scuola primaria o secondaria di 1 grado e coloro i quali abbiano i requisiti indicati annualmente dalle disposizioni del Consiglio Direttivo della sezione Scuola. 3. Gli Insegnanti Easybasket operano esclusivamente all interno delle scuole primaria e secondaria di 1 grado. 4. Non possono conseguire la qualifica di Insegnante Easybasket coloro i quali rientrino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali. ART. 17 ISTRUTTORE NAZIONALE MINIBASKET SCUOLA 1. La qualifica di Istruttore Nazionale Minibasket Scuola viene conseguita a seguito della partecipazione e del superamento dell esame previsto dai Corsi nazionali organizzati dal Consiglio Direttivo Minibasket. Ai Corsi nazionali possono accedere coloro i quali siano già in

7 possesso della qualifica di Istruttore Minibasket Scuola e abbiano i requisiti indicati annualmente dalle disposizioni del Consiglio Direttivo della sezione Minibasket. 2. Non possono conseguire la qualifica di Istruttore Nazionale Minibasket Scuola coloro i quali rientrino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali. 3. La qualifica di Istruttore Nazionale Minibasket Scuola decade qualora, per cinque stagioni sportive consecutive, non sia stato rinnovato il tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni annuali emanate dal Consiglio Direttivo della sezione Minibasket. ART. 18 I BENEMERITI DEL MINIBASKET 1. Il Consiglio Direttivo della sezione Minibasket, con apposita deliberazione, propone al Consiglio federale, nel numero massimo di tre per ciascun anno sportivo, l assegnazione del titolo di Benemerito del Minibasket a personalità illustri che si siano distinte per la qualità dell attività svolta a favore della diffusione e del miglioramento del Minibasket in Italia. 2. Un apposita Commissione di tre membri nominati dal Direttivo della sezione Minibasket, individua i candidati alla nomina di Benemeriti da proporre al Direttivo Minibasket. 2. Al titolo di Benemerito del Minibasket per gli Istruttori seguirà l esenzione dal pagamento della quota annuale per la tessera. GLI ISCRITTI ART. 19 I BAMBINI 1. Sono considerati iscritti Minibasket tutti i bambini e le bambine che abbiano un età compresa tra i 5 e gli 11 anni all atto dell iscrizione alla sezione Minibasket della FIP. 2. Non potranno iscriversi bambini o bambine con età inferiore ai 5 anni all atto dell iscrizione alla sezione Minibasket della FIP. 3. Non potranno iscriversi bambini o bambine con età superiore ad 11 anni all atto dell iscrizione alla sezione Minibasket della FIP. 4. L iscrizione è annuale e termina il 30 giugno di ogni anno. 5. L iscrizione ad un Centro Minibasket non è vincolante per nessun iscritto. ART. 20 COMPOSIZIONE 1. La sezione Giovanile è composta: a) dal Presidente; b) dal Consiglio Direttivo. SEZIONE GIOVANILE ART. 21 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo della sezione Giovanile è composto: a) dal Presidente; b) da quattro Consiglieri tra cui un Vicepresidente, nominato dal medesimo Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione; 2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre invitato il Tecnico Federale della sezione Minibasket. 3. Il Consiglio Direttivo della sezione Giovanile è convocato dal Presidente, se possibile in videoconferenza, e si riunisce almeno una volta l anno.

8 4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. I componenti del Consiglio Direttivo hanno l obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette. 5. Il Consiglio Direttivo della sezione Giovanile è competente: a) ad assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l organizzazione e il buon funzionamento della sezione; b) coordinare ed attuare tutte le iniziative volte a diffondere, incrementare e migliorare l attività giovanile. c) programmare e promuovere l attività di ogni anno sportivo; d) controllare e verificare la corretta applicazione sul territorio delle norme emanate; 6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio federale. NORME FINALI ART. 22 TUTELA DELLA SALUTE 1. Tutti gli iscritti e i tesserati al SGMS potranno partecipare all attività sportiva esclusivamente se in regola con le certificazioni mediche previste dal Regolamento Sanitario della FIP. ART. 23 RINVIO ALLE NORME FEDERALI 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto federale ed ai Regolamenti federali in vigore.

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