C H I O M E N T I S T U D I O L E G A L E

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1 C H I O M E N T I S T U D I O L E G A L E NEWSLETTER BEIJING SHANGHAI - HONG KONG APRILE 2012 NUMERO 4 Modifiche alle Listing Rules di HK in tema di corporate governance Normativa Hong Kong L annunciata revisione del Corporate Governance Code introduce nuovi standards e nuove linee guida per le società quotate CIETAC adotta nuove disposizioni per le procedure arbitrali in Cina A maggio entreranno in vigore le nuove regole volte a modernizzare e rilanciare le procedure arbitrali in Cina Nuova circolare emanata dalla National Development Reform Commission per i fondi di Private Equity La nuova circolare allarga gli obblighi di compliance a carico delle Equity Investment Enterprises Pubblicato il nuovo Catalogo per gli investimenti stranieri in Cina Nuove classificazioni per gli investimenti esteri incoraggiati, riservati e proibiti Recente modifica delle regole di Franchising in Cina Sono state parzialmente modificate le precedenti Record Filing Measures per i contratti di franchising Seminario presso Unindustria di Treviso Normativa PRC Eventi Si è tenuto a Treviso in data 30 gennaio un seminario su taluni aspetti legali, societari e fiscali connessi agli investimenti ad Hong Kong e RPC Seminario presso Confindustria di Verona In data 31 gennaio si è discusso a Verona, insieme agli associati di Confindustria, su taluni aspetti legali, societari e fiscali connessi agli investimenti ad Hong Kong ed in RPC Seminario in tema di consignment e contratti di deposito In data 22 marzo si è discusso presso Unindustria Bologna delle tematiche connesse al contratto di conto vendita in varie giurisdizioni, tra cui Hong Kong ed in RPC Seminario presso l Ordine dei Commercialisti di Venezia Si è tenuto a Mestre in data 2 aprile un seminario di aggiornamento sugli aspetti fiscali e societari relativi agli investimenti adhong Kong e RPC, ospitato dalla Cassa di Risparmio di Venezia Bologna - Hong Kong: your gateway to China In data 18 aprile si è discusso di Hong Kong quale vantaggiosa porta di accesso per gli investimenti in RPC insieme alla Regione Emilia Romagna, l Hong Kong Trade Development Council ed il Governo di Hong Kong Brunello Cucinelli: Chen Long acquista il 2% di Brunello Cucinelli S.p.A. Lo studio di Hong Kong ha assistito il Sig. Chen Long, già franchisee della Brunello Cucinelli in Asia, nell operazione di acquisto del 2% del capitale di Brunello Cucinelli S.p.A. dal socio di controllo Fedone S.r.l. M&A Chiomenti studio legale Copyright qualora non vogliate più ricevere la Newsletter, cliccando su questo link sarete automaticamente cancellati dalla mailing list: remove@chiomenti.net Le informazioni qui contenute hanno valore puramente informativo e non costituiscono parere legale o consulenza, per i quali occorre invece l intervento di un professionista con specifica competenza.

2 Recente riforma delle Listing Rules in tema di corporate governance per le societa quotate ad Hong Kong Negli ultimi mesi l Hong Kong Stock Exchange ( Exchange ) ha portato a termine un importante riforma volta a promuovere l adozione di migliori regole di corporate governance da parte delle società ammesse alla borsa locale. In linea con il regime di corporate governance in vigore in molti altri paesi, l Exchange ha adottato il principio di comply or explain quale cardine intorno al quale strutturare la riforma del Corporate Governance Practices Code (il Codice ), modificando altresì in parte le Rules Governing the Listing of Securities of the Stock Exchange (le Regole ). Il Codice, entrato in vigore in data 1 aprile 2012, sancisce (i) un generale principio di buona corporate governance, (ii) una serie di previsioni che, in forza del principio di comply or explain, dovranno essere - a scelta della società quotata - adottate o giustificate, e (iii) una serie di best practices da adottare ma che, se non adottate, non dovranno essere giustificate. Le Regole, entrate invece in vigore a far data dal 1 gennaio 2012, sanciscono una serie di obblighi per tutte le società quotate che, se non adempiuti, potranno portare all irrogazione di sanzioni. Le principali modifiche possono così riassumersi: - Doveri degli amministratori: gli amministratori dovranno assumere un ruolo attivo nella vita della società partecipando in maniera anche propositiva ai consigli di amministrazione e informandosi sulle attività della società e su come progredisce lo sviluppo del business. È possibile delegare in parte le proprie funzioni ma questo non li esimerà dal loro dovere di diligenza, professionalità e diretto coinvolgimento nella gestione della società; - Pubblicazione della remunerazione del Chief Executive: ogni società quotata dovrà comunicare e rendere pubblica la remunerazione del Chief Executive che non sia parte del consiglio d amministrazione, riportando detta remunerazione nel bilancio di esercizio. In generale ogni informazione relativa alla nomina, revoca o dimissione di qualsiasi amministratore dovrà essere resa pubblica; - Ampliamento della fattispecie del conflitto di interessi: gli amministratori non potranno adottare delibere produttive di effetti giuridici tra la società quotata dove svolgono il ruolo di amministratori ed altre società dove detengono una partecipazione di qualsivoglia entità (anche se minima). Cade così l esenzione precedente che impediva una loro partecipazione al voto solo se detenevano nella società terza una partecipazione almeno pari al 5% delle azioni sottoscritte aventi diritto di voto; - Pubblicazione dell esercizio del diritto di opzione su azioni delle controllate: il precedente obbligo di comunicare entro un giorno lavorativo l esercizio del diritto di opzione da parte di un amministratore su azioni di una società controllata è ora previsto solo qualora l esercizio del diritto sia superiore al 5% delle azioni della controllata. Qualora l opzione sia inferiore l obbligo di pubblicazione dovrà essere inserito solo all interno del monthly report; - Independent non executive directors: è stato introdotto l obbligo di nominare all interno del consiglio di amministrazione un numero di amministratori indipendenti pari almeno ad un terzo dei componenti; - Comitato di remunerazione: ogni società quotata dovrà dotarsi di un comitato di remunerazione composto nella sua maggioranza, e presieduto, da amministratori indipendenti. Il comitato di remunerazione assume un ruolo formale di assistenza al consiglio di amministrazione che sarà comunque libero di determinare la nomina e la remunerazione dei membri del consiglio. È poi prevista la costituzione di un comitato nomine ma la società, qualora non ritenesse strategico detto comitato, potrà evitare di costituirlo fornendo indicazioni sulla scelta fatta. CIETAC adotta nuove disposizioni per le procedure arbitrali in Cina In data 1 maggio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni per le procedure arbitrali amministrate avanti alla China International Economic and Trade Arbitration Commission

3 ( CIETAC ). Le nuove disposizioni, che modificano le precedenti CIETAC Rules 2012, tenderanno a modernizzare e rilanciare la procedura arbitrale della prima camera arbitrale in Cina, cercando di renderla ancora più accessibile per le aziende estere che operano in Cina. Le principali modifiche, che seguono in parte anche quanto recentemente disposto da altre camere arbitrali internazionali quali ICC e SIAC, possono essere così riassunte: - Sede dell arbitrato: le parti possono ora liberamente stabilire la sede dell arbitrato anche senza accordo per iscritto. Qualora sorga controversia sulla sede dell arbitrato, CIETAC, valutate le circostanze, potrà decidere come sede dell arbitrato qualsiasi località, anche esterna alla Cina. Non è quindi più necessario che la sede arbitrale sia presso la CIETAC o una delle sue branches; - Regole dell arbitrato: le parti potranno non solo modificare le regole dell arbitrato, come in precedenza disposto, ma anche adottare regole della procedura arbitrale tipiche di altre camere arbitrali; - Misure cautelari: nel caso in cui la legge della procedura arbitrale non sia la legge della Repubblica Popolare Cinese, l Arbitro o il Collegio Arbitrale potranno, su istanza di parte, richiedere alle competenti Corti l emissione di procedure cautelari. Rimangono forti dubbi sulla possibilità di rendere poi esecutive dette misure all interno del territorio della RPC; - Procedura sommaria: La soglia per le procedure sommarie è stata alzata da RMB a RMB 2 milioni. A meno che le parti non si siano accordate diversamente, le controversie con un valore inferiore a RMB 2 milioni saranno ora trattate con la più veloce ed economica procedura sommaria; - Lingua dell arbitrato: qualora le parti non si siano accordate sulla lingua dell arbitrato, non sarà più obbligatorio lo svolgimento dell arbitrato in lingua Cinese e CIETAC potrà scegliere la lingua che ritiene più appropriata vista la nazionalità delle parti; - Mediazione: le parti sono ora libere di tentare la mediazione anche dopo la costituzione del collegio arbitrale che, in questo caso, sospenderà la procedura arbitrale. La mediazione potrà essere tentata con l ausilio di CIETAC o mediante ricorso a mediatori esterni; - Definizione di prova: secondo le recenti modifiche evidence non è più solo una prova documentale ma può essere di qualsiasi tipo. L apertura alle prove anche non strettamente documentali (confessione, prova testimoniale, consulenze tecniche, ecc.) dovrebbe ora dissuadere le parti, soprattutto Cinesi, dal fondare l azione o la difesa sulle sole prove documentali; - Sospensione dell arbitrato: le parti potranno richiedere che la procedura arbitrale sia sospesa per un certo periodo di tempo. Il Collegio o l arbitro valuteranno la richiesta e, se del caso, concederanno la sospensione. Con ciò la regola in base alla quale l arbitrato si deve concludere entro il termine di 6 mesi sarà resa più flessibile; CIETAC con queste nuove regole punta a rimanere la prima camera arbitrale in Cina avvicinandosi, grazie ad una maggiore flessibilità, alle mutevoli esigenze e richieste delle aziende anche estere che operano nel territorio della Repubblica Popolare Cinese. Nuova circolare emanata dalla National Development Reform Commission per i fondi di Private Equity La Circular on Promoting the Compliant Development of Equity Investment Enterprises ( Nuova Circolare ), promulgata lo scorso novembre dalla National Development Reform Commission ( NDRC ) e solo recentemente diffusa anche nella versione in lingua inglese, rappresenta dal punto di vista normativo la naturale prosecuzione del processo di regolamentazione del private equity cinese, iniziato con la Circular on Further Regulating the Development, and the Administration on Filings, of Equity Investment Enterprises in Pilot Areas ( Circolare 253 ) del gennaio La Circolare 253 prevedeva infatti l obbligo di registrazione nelle seguenti sei aree pilota per i fondi di private equity ( PE ), con un capitale di alemeno 500 milioni di RMB (circa Euro 60 milioni) o superiore: Pechino, Tianjin, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang e Hubei. La Nuova Circolare estende ora l obbligo di

4 registrazione a tutti i fondi di PE a livello nazionale, indipendentemente dalla località di costituzione o dall importo del capitale. Essa stabilisce inoltre i principi di determinazione e rintracciabilità degli investitori finali e un sistema di controllo e salvaguardia degli assets. Registrazione Presso la NDRC: Ai sensi della Nuova Circolare tutti i fondi di PE dovranno effettuare la registrazione presso la NDRC o presso i suoi uffici periferici designati dai governi provinciali (nel caso di fondi con capitale inferiore a 500 milioni di RMB), entro un mese dal rilascio della licenza commerciale (business license), a meno che i fondi non siano: (i) venture capital investment enterprise; o (ii) costituiti da un unico investitore, anche congiuntamente ad una società controllata dal medesimo investitore, o da più società ma solo se tutte controllate da un unico investitore. Per quanto concerne i fondi di PE o i fondi di gestione (fund management enterprises FMEs ) precedentemente costituiti, la Nuova Circolare prevede che anch essi effettuino la registrazione presso la NDRC entro 3 mesi dall emanazione della stessa. Per quanto riguarda le FMEs, oltre alla propria registrazione, è inoltre richiesta la registrazione per conto dei fondi di cui effettuano la gestione. Determinazione e Tracciabilità degli Investitori Finali: La Nuova Circolare prevede che un fondo di PE possa essere costituito nella forma di partnership, di società a responsabilità limitata o di società per azioni, e ribadisce che il numero massimo di investitori per tali tre forme costitutive deve essere coerente con il dettato normativo vigente, ovvero rispettivamente da 2 a 50, meno di 50 e da 2 a 200. La NDRC calcolerà il numero di investitori (di cui verificherà inoltre le qualifiche) mediante l'esame degli investitori individuali o istituzionali effettivamente coinvolti, senza riguardo per gli investitori che aggregano i loro investimenti congiuntamente attraverso un fondo fiduciario, per i quali si risalirà fino all azionista ultimo in controllo. Ciò significa che, se gli investitori sono istituzioni prive di personalità giuridica (come ad esempio i trust), gli investitori finali di tali istituzioni saranno esaminati e considerati come investitori al fondo in questione, con l eccezione unica del fondo di fondi ( FOF ) che verrà considerato come un unico investitore. I fondi di PE possono raccogliere fondi da investitori qualificati, dotati di capacità di identificazione e tolleranza del rischio, mentre la raccolta presso il pubblico, attraverso media o altri mezzi, è severamente vietata. I rischi dell investimento devono essere comunicati agli investitori durante la raccolta, e ogni garanzia inerente il rimborso delle somme e/o il pagamento di tassi fissi di rendimento e vietata. Sia la Circolare 253 che la Nuova Circolare non definiscono una soglia minima di conferimento per gli investitori. Una linea guida emessa dalla NDRC suggerisce che ogni investitore dovrebbe contribuire non meno di 10 milioni di RMB al fondo. Un investitore che contribuisce meno di 10 milioni di RMB potrebbe infatti essere considerato un investitore non qualificato. Tale orientamento della NDRC sebbene non vincolante dal punto di vista giuridico, potrebbe nella pratica materializzare il rischio per il fondo di non poter completare la registrazione presso la NDRC. Sistema di Controllo e Salvaguardia degli Assets: La Nuova Circolare, introduce inoltre le seguenti limitazioni: (1) il capitale del fondo non può essere utilizzato come garanzia per qualsiasi altra entità a meno che non si tratti di una società investita dal fondo; (2) il fondo può investire unicamente in partecipazioni non quotate. La liquidità in eccesso può essere solo depositata presso banche o utilizzata per l'acquisto di treasury bond o altri prodotti di investimento con tasso fisso di rendimento; (3) il fondo deve adottare un sistema di astensione delle parti correlate per i processi decisionali d'investimento, e un tale sistema dovrebbe essere previsto nei documenti costitutivi del fondo; (4) i documenti costitutivi di un fondo di PE o di una FME dovrebbero includere il piano di incentivazione delle prestazioni e dei meccanismi di controllo del rischio; e (5) a meno che tutti gli investitori abbiano unanimemente rinunciato, il fondo deve affidare a una istituzione indipendente (c.d. custode ) la salvaguardia e controllo dei beni del fondo. Nel caso in cui la FME di un fondo

5 sia un'impresa con capitale straniero, il patrimonio del fondo dovrà essere affidato ad un istituto indipendente con lo status di persona giuridica indipendente in Cina. Conclusioni: La Nuova Circolare, facendo seguito all esperienza maturata nelle aree pilota, estende l obbligo di registrazione a tutti i fondi di PE e alle FMEs a livello nazionale, contribuendo ad un monitoraggio e controllo delle modalità costitutive, degli investitori e delle attività successive dei fondi. Alla NDRC deve infatti essere presentata oltre la documentazione di registrazione inerente la costituzione, anche la relazione annuale (entro quattro mesi dalla chiusura di esercizio) relativa alle operazioni e al rendiconto finanziario del fondo. Pubblicato il nuovo Catalogo per gli investimenti stranieri in Cina In data 24 dicembre 2011, la National Development and Reform Commission ( NDRC ) ed il Ministry of Commerce ( MOC ) hanno congiuntamente promulgato il nuovo Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue ( Catalogo 2011 ). Il Catalogo 2011 è entrato in vigore in data 30 gennaio 2012 ed ha abrogato la precedente versione del catalogo promulgato nel 2007 ( Catalogo 2007 ). Il Catalogo 2011, analogamente al precedente Catalogo 2007, classifica i settori oggetto di investimenti esteri come incoraggiati, riservati e proibiti mentre, per esclusione, i settori non esplicitamente menzionati vengono definiti permessi. I settori incoraggiati beneficiano di deduzioni fiscali ed esenzioni per l importazione di macchinari da impiegarsi nell esercizio dell azienda. I settori riservati sono soggetti invece ad alcune limitazioni (come ad esempio la necessità di dotarsi di un partner locale e formare una joint venture o di conferire al medesimo partner una quota di maggioranza nella costituenda società in joint venture). Non sono invece ammessi investimenti esteri se il settore target è classificato come proibito. In generale, se comparato al Catalogo 2007 il Catalogo 2011 allarga il novero dei settori classificati come incoraggiati e riduce quello dei settori ristretti o proibiti. In particolare, il Catalogo 2011 aggiunge rispetto ai settori incoraggiati già specificati nel Catalogo 2007 i seguenti: Sostenibilità ambientale e autoveicoli alimentati con energie rinnovabili: Costruzione di impianti per il riciclaggio degli scarti industriali; Produzione di macchinari e di impianti per il trattamento e smaltimento delle acque reflue; Sviluppo di tecnologie per il trattamento di petrolio disperso in mare e la relativa bonifica ambientale ; Produzione di key components per autoveicoli alimentati con energie rinnovabili; Alta tecnologia: Produzione di videoregistratori digitali ad alta definizione e produzione di componentistica ad alta definizione per touch-screen; Sviluppo e produzione di tecnologie per internet destinate a funzionare con protocollo IPv6. Finanza: Costituzione di società destinate ad investimenti venture capital. Servizi: Fornitura di servizi a tutela della proprietà intellettuale; Fornitura di servizi domestici (pulizie, baby-sitting etc.); Fornitura di training professionale. Aviazione: Sviluppo e produzione di componentistica utilizzando materiali eco sostenibili; Produzione di strumenti per la navigazione aerea. I seguenti settori precedentemente classificati nel Catalogo 2007 come autorizzati/ristretti, vengono classificati nel Catalogo 2011 come proibiti :

6 Costruzione e gestione di ville residenziali; Fornitura di servizi postali e di corriere espresso all interno della RPC. I seguenti settori classificati nel Catalogo 2007 come incoraggiati, sono classificati nel Catalogo 2011 come permessi : Produzione di autoveicoli; Produzione di prodotti chimici a base di polisilicone o a base di carbone. I seguenti settori classificati nel Catalogo 2007 come ristretti, sono classificati nel Catalogo 2011 come permessi : Importazione e distribuzione di libri e giornali; Apertura di case di cura; Costituzione di società di leasing finanziario; Produzione di bevande gasate; Produzione di containers; Attività di franchising, agenzia e di business management; Aste per la vendita di beni; Vendita all ingrosso, al dettaglio o distribuzione di prodotti farmaceutici e di autoveicoli. Recente modifica delle regole di Franchising in Cina In data 12 dicembre 2011, il Ministry of Commerce ( MOC ) ha pubblicato le New Administrative Measures for the Record Filing of Commercial Franchises ( Record Filing Measures ), entrate in vigore in data 1 febbraio Tra le maggiori novità introdotte dalle nuove Record Filing Measures se comparate rispetto alla versione precedentemente in vigore segnaliamo le seguenti: Qualsiasi documento redatto al di fuori del territorio della Repubblica Popolare Cinese ( RPC ) e da depositare avanti le autorità preposte dovrà ora essere debitamente tradotto in cinese, autenticato e legalizzato. Le società cinesi a capitale estero (Foreign Invested Enterprises) non saranno autorizzate a fare attività di franchising nel territorio della RPC a meno che tale attività di franchising non sia espressamente specificata nell oggetto sociale di tale società Una volta ottenuta specifica autorizzazione da parte del MOC, la registrazione di contratti di franchising in province differenti potrà essere subordinata al controllo e vidimazione anche dei dipartimenti provinciali competenti per territorio. In aggiunta a quanto sopra, le Measures for the Administration of Information Disclosure of Commercial Franchises ( Information Disclosure Measures ), promulgate dal MOC in data 18 gennaio 2012 ed entrate in vigore in data 1 aprile 2012 aboliscono le precedenti previsioni in tema di obblighi di informazione e dichiarazione. I maggiori cambiamenti introdotti dalle Information Disclosure Measures rispetto alla versione precedente, possono essere così riassunti: L affiliato non potrà utilizzare o in qualsiasi modo divulgare qualsiasi segreto industriale o dato sensibile divenuto a lui noto: (i) durante la negoziazione del contratto di franchising (a prescindere che il contratto sia stato effettivamente sottoscritto o meno); oppure (ii) a seguito della sottoscrizione del contratto di franchising (a prescindere dal fatto che l affiliato abbia sottoscritto o meno accordi di riservatezza). In caso l affiliato venga meno al suddetto obbligo di riservatezza (previsto quindi per legge) causando danni all affiliante o a parti terze, l affiliato sarà tenuto a rispondere dei danni causati. Le Information Disclosure Measures sanciscono ora l obbligo per l affiliante di fornire le seguenti informazioni suppletive almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising:

7 (i) l affiliante dovrà specificare la suddivisione delle responsabilità tra affiliante ed affiliato in caso di domande di risarcimento o garanzia avanzate dai consumatori finali; (ii) l affiliante dovrà rendere edotto l affiliato in merito a qualsiasi azione giudiziale o arbitrale che ha visto coinvolto l affiliante nel quinquennio antecedente la sottoscrizione del contratto, specificando anche gli esiti di dette azioni. La versione precedentemente in vigore sanciva solo un generico onere di informare l affiliante sulle vertenze di maggior rilievo. Seminario presso Unindustria di Treviso Il giorno 30 gennaio 2012 lo Studio e stato invitato ad intervenire ad un seminario organizzato dall Unindustria di Treviso. L evento era indirizzato a rappresentanti di aziende venete iscritte all associazione di categoria locale. Il seminario è stato incentrato su tematiche quali aspetti societari e fiscali relativi al mercato cinese e di Hong Kong, strutturazione degli investimenti italiani in Cina e Hong Kong e tematiche giuslavoristiche relative al personale italiano distaccato in Asia. Gianluca D Agnolo, Paolo Giacometti, Eloise Bertacchi e Nicolò Bellotto, in rappresentanza dello Studio, hanno partecipato all evento in qualità di relatori. Papotti, Eloise Bertacchi e Nicolò Bellotto, in rappresentanza dello Studio, hanno partecipato all evento in qualità di relatori. Seminario in tema di consignment e contratti di deposito In data 22 marzo 2012 l Unindustria di Bologna ha organizzato un evento in loco incentrato sulle problematiche legali e fiscali dei contratti di deposito e di consignment (conto vendita) in varie giurisdizioni. Lo Studio e stato invitato ad intervenire fornendo un contributo relativo agli aspetti civilistici delle suddette tipologie contrattuali limitatamente alla Cina e Hong Kong. Sara Marchetta, in rappresentanza dello Studio, ha partecipato all evento. Seminario presso l Ordine dei Commercialisti di Venezia Il giorno 2 aprile 2012 lo Studio e stato invitato ad intervenire ad un seminario organizzato dall Ordine dei Commercialisti di Venezia presso la sede della Cassa di Risparmio di Mestre. Il seminario si e focalizzato su tematiche quali aspetti legali, societari e fiscali relativi al mercato di Hong Kong, strutturazione degli investimenti italiani a Hong Kong e tutela dei diritti di proprieta intellettuale. Raul Papotti e Ida Palombella, in rappresentanza dello Studio, hanno partecipato all evento in qualità di relatori. Seminario presso Confindustria di Verona Il giorno 31 gennaio 2012 lo Studio e stato invitato ad intervenire ad un seminario organizzato dalla Confindustria di Verona. L evento era indirizzato a rappresentanti di aziende venete iscritte all associazione di categoria locale. Il seminario è stato incentrato su tematiche quali aspetti societari e fiscali relativi al mercato cinese e di Hong Kong, strutturazione degli investimenti italiani in Cina e Hong Kong e tematiche giuslavoristiche relative al personale italiano distaccato in Asia. Gianluca D Agnolo, Raul Bologna - Hong Kong: your gateway to China In data 18 aprile 2012 l Hong Kong Trade Development Council, la Regione Emilia- Romagna ed il Governo di Hong Kong hanno organizzato un convegno a Bologna incentrato sul tema di Hong Kong quale gateway per la Cina. Lo Studio e stato invitato ad intervenire fornendo un contributo in materia di aspetti legali e societari relativi al mercato locale. Dauchi Chu, in rappresentanza dello Studio, ha partecipato all evento.

8 Brunello Cucinelli: Chen Long acquista il 2% di Brunello Cucinelli S.p.A. Lo studio di Hong Kong ha assistito Il Sig. Chen Long nell operazione di investimento in Brunello Cucinelli S.p.A. che ha portato il magnate cinese, già franchisee in Asia della società Perugina, ad acquisire il 2% della società Brunello Cucinelli S.p.A. pre aumento di capitale al servizio dell offerta globale. L assistenza è stata resa dallo studio tramite due team in coordinamento tra loro, uno basato a Hong Kong e l altro basato a Milano. Contatti Marco Nicolini (Hong Kong) marco.nicolini@chiomenti.net Gianluca D Agnolo (Shanghai) gianluca.dagnolo@chiomenti.net Sara Marchetta (Pechino) sara.marchetta@chiomenti.net Le nostre sedi: Hong Kong S.A.R. Unit 3701, Edinburgh Tower The Landmark / 15, Queen's Road, Central Tel.: Fax: hongkong@chiomenti.net Milano I Via G. Verdi 2 Tel.: Fax: milano@chiomenti.net Londra W1J 6HF 20 Berkeley Square Tel.: Fax: london@chiomenti.net Pechino /F, Yintai Office Tower No.2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District Tel Fax: beijing@chiomenti.net Roma I Via XXIV Maggio 43 Tel.: Fax: roma@chiomenti.net New York NY One Rockefeller Plaza, Suite 2404 Tel.: Fax: newyork@chiomenti.net Shanghai Suite 4806, Wheelock Square 1717 Nanjing West Road Tel.: Fax.: shanghai@chiomenti.net Torino I Via Montevecchio 28 torino@chiomenti.net Bruxelles B Av. R. Vandendriessche Tel.: Fax: bruxelles@chiomenti.net

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