Tribunale di Torino Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari. premesso che le difese hanno chiesto la esclusione delle costituende parti civili

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1 903 Ordinanza GUP Tribunale di Torino, 26 gennaio 2006 Tribunale di Torino Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari Il giudice dott.ssa Alessandra Salvadori, a scioglimento della riserva assunta sulle eccezioni avanzate dalle difese degli imputati all udienza del ; sentite le altre parti; esaminati gli atti del procedimento suindicato; premesso che le difese hanno chiesto la esclusione delle costituende parti civili Azienda Sanitaria Ospedaliera *** in persona del legale rappresentante dott. *** rappresentata e difesa dall avv. *** del Foro di Torino; Regione Piemonte in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall avv. *** del Foro di Milano; in sintesi rilevando: la carenza di potere del dott. *** in assenza di idonea delibera e della produzione del contratto di diritto privato al quale risulterebbe subordinata l efficacia della nomina del predetto a Direttore Generale dell Azienda Sanitaria Ospedaliera *** di Torino; la carenza di potere dell avv. *** quale procuratore speciale, in quanto nella deliberazione del Direttore Generale si prevede solo la nomina a difensore e non il rilascio di procura speciale; la carenza di legittimazione dell avv. *** quale procuratore speciale, in quanto la delibera della Giunta Regionale contiene solo la nomina a difensore e non autorizza il Presidente a rilasciare procura speciale; la carenza di legittimazione del Presidente della Giunta, posto che attraverso la procura speciale rilasciata all avv. *** questi si sarebbe spogliato dei poteri; la inammissibilità dell atto di costituzione per mancata indicazione delle generalità del Presidente della Giunta e del difensore avv. ***; la inefficacia della nomina dell avv. ***, posto che la delibera contiene la nomina di due difensori di fiducia; l assenza di danno immediato e diretto, in relazione a tutti i fatti reato contestati, in capo alla Regione Piemonte essendo la ASL dotata di autonomia imprenditoriale e patrimoniale; l assenza di danno immediato e diretto in capo alla Regione Piemonte e alla ASL in relazione alla condotta contestata all imputato ***, posto che il predetto apparteneva ad altra amministrazione e la carenza del requisito di cui all art. 78 lett. D) cpp; l assenza di danno immediato e diretto in capo alla Regione Piemonte e alla ASL, in relazione

2 904 alla condotta contestata all imputato ***, atteso che la gara era lecita e che le dazioni di denaro erano state effettuate per ottenere quanto dovuto legittimamente; la inammissibilità della richiesta relativa al danno da immagine richiesto dall ASL essendo stato tale risarcimento già oggetto del procedimento instaurato dinanzi alla Corte dei Conti e conclusosi con sentenza 16/03/2005 Corte dei Conti sez. Centrale d Appello; l inammissibilità delle costituzioni di parte civile nei confronti degli enti chiamati a rispondere quali responsabili amministrativi ai sensi del D. L.vo 231/01. OSSERVA Agli atti di costituzione di parte civile in esame sono stati allegati i provvedimenti mediante i quali i competenti organi della Azienda Sanitaria Ospedaliera *** di Torino e della Regione Piemonte (Direttore Generale Azienda Ospedaliera; Giunta Regionale) hanno deliberato rispettivamente in data e di costituirsi parte civile nel procedimento. In calce agli atti di costituzione risultano, altresì, rilasciate ai difensori (avv.... ed avv....) le relative procure speciali. L atto di costituzione dell Azienda Sanitaria Ospedaliera *** di Torino è sottoscritto dall avv. *** quale procuratore speciale; l atto di costituzione della Regione Piemonte risulta sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore unitamente all avv. ***. Ciò posto, si rileva l infondatezza delle eccezioni di natura formale sollevate dalle difese sulla base delle seguenti considerazioni. Entrambe le delibere summenzionate, così come necessario, autorizzano la costituzione in giudizio dell ente e prevedono la nomina di difensori. Di contro, il rilascio della procura speciale da parte dei legali rappresentanti degli enti è espressamente prevista dal codice di procedura penale e non richiede alcuna specifica autorizzazione. La qualifica del dott. *** risulta discendere dagli atti prodotti dalla Azienda Ospedaliera, sicché non si ravvisa alcun bisogno di richiedere la produzione del relativo contratto di diritto privato. Posto che la procura speciale al difensore rilasciata da Mercedes Bresso, nata a Sanremo (IM) il nella qualità di Presidente della Giunta Regionale dei Piemonte risulta trascritta in calce alla costituzione di parte civile della Regione Piemonte, deve ritenersi rispettato quanto prescritto dall art. 78, co. 1, lett. a) c.p.p. in merito all indicazione della denominazione dell ente e delle complete generalità del legale rappresentante dello stesso. È altresì indicato come richiesto dal medesimo articolo alla lett. c) il nome ed il cognome del difensore. La costituzione della Regione Piemonte effettuata dal Presidente della stessa unitamente al difensore munito di procura speciale, rappresenta un inutile, ma innocuo doppione che non inficia in alcun modo atteso che non ingenera incertezza alcuna circa il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti la validità e l ammissibilità della costituzione della Regione Piemonte. Non appare condivisibile, inoltre, l argomentazione difensiva secondo la quale il rilascio di procura speciale comporterebbe la spogliazione dei poteri in capo al Presidente della Regione, essendo principio di diritto che, in assenza di espressa deroga, il delegante possa continuare ad esercitare in proprio i poteri delegati. Altrettanto infondata l eccezione secondo la quale la nomina di due difensori da parte della Giunta Regionale (avv.ti ***) renderebbe inefficacie la nomina dell avv. Cristini, in quanto solamente al primo è conferita la procura speciale in relazione al procedimento; in ogni caso, per

3 905 l ipotesi di nomina di ulteriori difensori rispetto a quelli consentiti dal codice di procedura penale, l art. 24 disp. att. c.p.p. prevede espressamente che la nomina in eccedenza si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti. Quanto alle eccezioni relative alla lamentata assenza di danni cagionati alle costituende parti civili dalla condotta degli imputati, occorre innanzitutto ricordare che la legittimazione all azione civile nel processo penale prescinde dalla verifica della esistenza del diritto e, quindi, da un giudizio di concreta fondatezza della pretesa, dovendo essere riscontrata, così come le condizioni dell azione nel processo civile, in chiave di semplice affermazione, ossia con riferimento a ciò che è sostenuto nella domanda. La sussistenza della legittimazione dev essere sindacata in limine litis sotto il profilo dell ipotetica accoglibilità della domanda. Pertanto, sotto il profilo soggettivo, la domanda non è ipoteticamente accoglibile soltanto se il diritto enunciato nella stessa non è affermato come diritto di colui che propone la domanda contro colui nei cui confronti la domanda è proposta. La legittimazione ad agire può dunque sintetizzarsi nella possibilità di far valere diritti che si affermano come propri la cui titolarità passiva si afferma in capo a colui contro il quale si propone la domanda. Trattandosi di materia attinente alla valida instaurazione del contraddittorio, presuppone una verifica, anche d ufficio, della (sola) astratta coincidenza dell attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall accertamento in concreto che l attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, poiché tale ultima questione riguarda il merito della causa (così: C.Cass. sez. I sent n. 5912; in senso conforme, tra le tante vds: C.Cass. sez. III civile sent n ; C.Cass. sez. III civile sent n ; sez. III civile sent n. 6998). Nel caso di specie, posto che le costituende parti civili chiedono il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte criminose realizzate dagli imputati, fatto salvo quanto si preciserà in seguito, in linea generale e preliminare deve affermarsi la sussistenza della legittimazione ad agire in capo alle stesse, giacche i diritti azionati mediante le costituzioni sono affermati come diritti facenti capo a coloro che propongono la domanda contro coloro nei confronti dei quali le stesse domande sono proposte. Nello specifico, per quanto riguarda l ammissibilità della richiesta relativa al danno da immagine richiesto dall Azienda Ospedaliera, si osserva che l oggetto del procedimento instaurato dinanzi alla Corte dei Conti e conclusosi con sentenza 16/03/2005, appare chiaramente individuato dalla decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, n. 10/2003/0M del 12 marzo/23 aprile 2003, citata in motivazione. Emerge, infatti, che il giudizio dinnanzi al giudice contabile ha riguardato esclusivamente il risarcimento del danno all immagine considerato nella sua entità non patrimoniale di danno-evento e non di danno-conseguenza. Le eventuali diminuzioni patrimoniali derivanti dal comportamento del convenuto che concernono elementi di un ulteriore e distinto danno patrimoniale non sono state oggetto del giudizio contabile sicché le stesse sono come tali autonomamente perseguibili in altro distinto processo. Come specificato dal patrono della parte civile, in questa sede l oggetto specifico della richiesta inerente il danno all immagine concerne proprio tali altri (ulteriori) danni di natura parimoniale e deve, perciò, ritenersi ammissibile.

4 906 Prima di affrontare le ulteriori questioni sollevate dalle difese, conviene ricordare che, in tema di azione risarcitoria e di costituzione di parte civile, il danneggiato cui spetta il risarcimento e che ha pertanto legittimazione alla costituzione non si identifica, necessariamente, con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all azione o all omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass n ; Cass n. 1266; cass n ). Utile, ancora, ricordare che il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza dei secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (Cfr. Cass. sez. III 09/05/2000 n. 5913; in senso conforme v. anche: Cass. sez. III, 21/12/2001 n ). Da segnalare, poi, che l art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p. non richiede, a pena di inammissibilità, che l atto di costituzione contenga un esposizione analitica della causa petendi simile a quella prescritta per la domanda proposta in sede civile, poiché l esperimento dell azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell imputazione, sicché la pretesa risarcitoria, al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato (Cass. sez. II n del 02/12/1999, Attinà). Ne consegue che l impegno argomentativo necessario a giustificare l esercizio dell azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata. Sicché, allorquando detto rapporto sia immediato, si deve ritenere che ai fini dell esposizione della causa petendi sia sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione (Cass. sez. I n del 07/03/2001, De Vivo). L inosservanza della prescrizione dell art. 78 c.p.p. e la necessità di una maggiore specificazione delle ragioni poste a sostegno della domanda è dunque ravvisabile solo nell ipotesi in cui il danno venga ricollegato a reati di pericolo e, comunque, a reati per i quali non sia agevolmente individuabile il rapporto tra fatto-reato e danno lamentato (Cass. Sez. VI n del 23/11/2002, Gori). Ciò chiarito si osserva che l unico caso riguardo al quale tale onere argomentativo non appare sufficientemente adempiuto riguarda il capo 21). Infatti, se per quanto sopra esposto è certamente vero che non può escludersi che il comportamento illecito posto in essere da *** in concorso con *** possa avere cagionato danni alle costituende parti civili, altrettanto vero risulta che, in relazione al tipo di condotta contestata (reato di cui all art. 110, 326 c.p.), il mero richiamo alle contestazioni non soddisfa il requisito di ammissibilità di cui all art. 78 co. 1 lett. d). Significativo, al riguardo, che negli atti di costituzione e neppure nella esposizione maggiormente dettagliata della Azienda Ospedaliera, laddove si richiamano le condotte criminose e si illustrano i danni patiti nessun accenno venga riservato al reato di cui all art. 326 c.p. ed al ***. Quanto all ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di ente chiamato a rispondere quale responsabile amministrativo ai sensi del D. L.vo 231/01, sembra opportuno prendere le mosse dal profilo strettamente civilistico della questione, posto che la costituzione di parte civile nel processo penale altro non è se non l esperimento od il trasferimento davanti al giudice penale del giudizio relativo alla responsabilità ordinariamente azionabile davanti al giudice civile.

5 907 Secondo l impostazione tradizionale, la responsabilità civile di un ente poteva essere ancorata ai disposto dell art c.c. Tale norma, che, come è noto, prevede la responsabilità in capo al padrone o al committente per un fatto illecito del dipendente o del commesso, consentiva, già prima dell entrata in vigore del D.Lvo 231/01, l esercizio nel processo penale delle pretese civili nei confronti dell ente per danni cagionati dal reato realizzato dalla persona fisica attraverso lo strumento della citazione del responsabile civile ex artt. 83 e ss. c.p.p. Il D.L.vo 231/01 non ha lasciato la situazione immutata. Invero, a prescindere dalla natura (amministrativa, penale, tertium genus) degli illeciti qualificati, dalla legge come amministrativi dipendenti da reato, non può essere superato il dato incontrovertibile dell introduzione mediante il D.Lvo. 231/01 di una nuova ipotesi di illecito. Posto che l art c.c. prevede che qualunque fatto illecito che cagiona ad altri un danno obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, ne consegue che, a seguito del D. Lvo. 231/01, il danneggiato deve ritenersi legittimato ad adire il giudice civile anche per ottenere dall ente il risarcimento dei danni che sono scaturiti dalla realizzazione degli illeciti amministrativi ad esso riconducibili. Alla responsabilità indiretta dell ente, che trae la propria fonte nell art c.c., si è aggiunta, pertanto, una responsabilità diretta dell ente stesso ex art c.c. Va ancora segnalato che, in base alla nuova disciplina più volte richiamata, la competenza a giudicare su questa nuova ipotesi di illecito spetta al giudice penale. Appare coerente con sistema ritenere che, in assenza di una esplicita esclusione, anche per tale pretesa civile originata dal combinato disposto della disciplina del D.Lvo 231/01 e dall art c.c. debba valere il principio generale, sancito dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., secondo cui l azione civile può essere iniziata o trasferita nel processo penale. Tali norme, che stabiliscono rispettivamente che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto da quello commesso e che l azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno nei confronti dell imputato e del responsabile civile, non appaiono infatti ostative alla possibilità per il danneggiato di far valere la propria pretesa risarcitoria nel procedimento, che si svolge davanti al giudice penale, relativo all accertamento della responsabilità dell ente. Al contrario, non può non rilevarsi come il D.L.vo 231/01, pur qualificando espressamente come amministrativa la responsabilità degli enti, nel dettare la specifica disciplina applicabile alla materia riferisca ripetutamente tale responsabilità al reato ; la circostanza che, a prescindere dalla natura della stessa, si tratti di una forma di responsabilità da reato, fornisce un aggancio letterale non irrilevante al contenuto dell art. 185 c.p. Inoltre, la corretta e sistematica interpretazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. i quali, si ribadisce, sanciscono, in modo chiaro con riferimento alla competenza del giudice penale esistente al momento della loro promulgazione, un principio di portata generale non può prescindere dalla novità rappresentata dalla sopravvenuta attribuzione al giudice penale anche della competenza a giudicare degli illeciti previsti dal D.L.vo 231/01.

6 908 Per mera completezza, si rileva che, ove non si ritenesse di addivenire a tale interpretazione estensiva, nel caso di specie dovrebbe farsi ricorso all analogia pacificamente ammissibile posto che l art. 185 c.p. rappresenta una norma che, sebbene prevista nel codice penale, non è una norma penale, ma una norma civile (costituente una specificazione dell art c.c.), mentre l art. 74 c.p.p. è una norma processuale al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni simili. Su tali basi, le disposizioni del codice di procedura penale e le disposizioni processuali relative all imputato che consentono la costituzione di parte civile richiamate dagli artt. 34 e 35 del D.L.vo 231/01 appaiono pienamente compatibili e dunque applicabili anche al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato. A fronte delle argomentazioni sopra accennate, non appaiono decisivi i rilievi che sono stati posti a fondamento di decisioni di merito di segno opposto (cfr. Trib. Milano ordinanza gip Forleo, Trib. Milano ordinanza gip Tacconi; Trib. Torino gip Perelli). Si ribadisce l irrilevanza della natura della responsabilità dell ente, in quanto la responsabilità aquiliana ex art c. c. può fondarsi anche su un mero illecito amministrativo. Si evidenzia, poi, che il legislatore del D.L.vo 231/01 ha espressamente formulato un generale richiamo alle norme del codice di procedura penale e alla disciplina applicabile all imputato mediante l art. 34 e l art. 35 all evidente fine di evitare una gravosa riproposizione dell intera disciplina codicistica. Tale scelta, che appare ampiamente giustificata dalla esigenza di non appesantire i- nutilmente la disciplina di legislazione speciale, consente di agevolmente superare gli argomenti che fanno leva sulla mancata previsione nella Sezione II del Capo III soggetti, giurisdizione e competenza della parte civile (differentemente da quanto avviene nel libro I del c.p.p. in cui vi è compiutamente disciplinata la detta parte), sull assenza di previsione o mancato espresso richiamo dell istituto della costituzione di parte civile e delle disposizioni concernenti la condanna ai danni e alle spese relative all azione civile. Per quanto concerne l art. 54 relativo al sequestro conservativo, laddove non solo non prevede alcun potere in capo alla parte civile ma, nel richiamare espressamente la disciplina del sequestro conservativo del c.p.p., con riferimento all art. 316 c.p.p, limita il richiamo al relativo quarto comma, omettendo il comma secondo (ossia quello che consente la richiesta anche alla parte civile sui beni dell imputato o del responsabile civile) ed il comma terzo (che stabilisce che il sequestro richiesto dal PM giova anche alla parte civile), la specificità e puntualità dei riferimenti potrebbe far ritenere effettivamente non colmabile tale lacuna ai sensi dell art. 34. Tuttavia, ciò dimostrerebbe esclusivamente la volontà legislativa di introdurre una specifica deroga che appare giustificata dalla particolare attenzione mostrata dal legislatore (e resa palese dal disposto dell art. 15 in materia di commissario giudiziale) alle esigenze pubbliche e alle ripercussioni sull occupazione alla disciplina generale in materia di sequestro, ma non implica necessariamente che si sia voluta introdurre una analoga deroga ai principi generali in materia di parte civile. Peraltro tale argomento che dalla esclusione della possibilità per la parte civile di richiedere il sequestro conservativo deduce la impossibilità della costituzione stessa nel procedimento relativo all accertamento degli illeciti di cui al D.L.vo 231/01 sembra provare troppo in quanto coerentemente se ne dovrebbe dedurre non soltanto l impossibilità di costituirsi pare civile nei confronti dell ente, ma addirittura la impossibilità di citarlo quale responsabile civile. Altrettanto non risolutive le ragioni che si fondano sulla completa assenza di riferimenti alla per-

7 909 sona offesa o alla parte civile nell art. 58 (che non prevede, come invece l art. 408 comma 2 c.p.p., alcun avviso alla persona offesa della determinazione del PM di procedere alla archiviazione del procedimento), posto che si tratta di una procedura decisamente più snella, drasticamente difforme da quella codicistica, tanto da non prevedere neppure l intervento del giudice. Del tutto irrilevante il ragionamento che si fonda sul disposto dell art. 61 comma 2 e sulla mancata previsione della indicazione della persona offesa dal reato nel decreto che dispone il giudizio nei confronti dell ente, tenuto conto che tale norma in perfetta aderenza con la tecnica legislativa sopra menzionata non prevede neppure, contrariamente all art. 429 c.p.p., che venga indicata la denominazione dell ente, il giudice competente, l indicazione del giorno, del luogo e dell ora della comparizione. P.Q.M. Dichiara l inammissibilità delle costituzioni di parte civile nei confronti di *** e di *** in ordine al reato di cui all art. 326 c.p. (capo 21). Rigetta tutte le altre eccezioni di esclusione delle parti civili ed ammette le restanti costituzioni di parte civili. Depositata in cancelleria il IL GIUDICE Alessandra Salvadori

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