Disciplinare di produzione Coniglio Mediterraneo garantito dal Consorzio Coniglio Campano

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1 Disciplinare di produzione Coniglio Mediterraneo garantito dal Consorzio Coniglio Campano DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I Art.1 Il Consorzio Coniglio Campano intende raggiungere l'attestazione di specificità di cui al regolamento CEE 2082/92. La specificità é attribuita a conigli appartenenti a razze e ibridi di origine Campana o derivati da riproduttori moltiplicati in centri della Regione Campania e appartenenti alla specie Oryctolagus cuniculus selezionati ed allevati secondo le modalità e criteri stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La specificità del Coniglio Mediterraneo è legata alla presenza sul territorio di origine di conigli con gli occhi neri e il mantello colorato. Art.2 Il marchio è rappresentato da un riquadro contornato di verde dove all interno sul lato sinistro vi è una testa stilizzata di coniglio (profilo) tutta 1

2 bianca con i contorni in verde ed un triangolo giallo paglierino, sul lato destro la scritta Consorzio Coniglio Campano in nero e in fondo la scritta per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti locali. Mentre il marchio del coniglio mediterraneo è il seguente: Il Consorzio potrà inoltre aggiungere ulteriori etichette o logos per accrescere la visibilità del prodotto ai consumatori finali. TITOLO II MODALITA, TECNICHE DI ALLEVAMENTO E ALIMENTAZIONE Art. 3 Il ciclo di allevamento è ti tipo a "ciclo continuo", con svezzamento a giorni e pareggiamento nidiate a 8-9 Coniglietti. Nell allevamento sono contemporaneamente presenti gruppi parto, gruppi conigli svezzati, gruppi vendita. Sono inoltre contemplati sistemi di allevamento a ciclo aperto con la presenza di allevamenti di accrescimento e allevamenti di produzione svezzati. 2

3 Art.4 Gli allevamenti devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo e l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal disciplinare è effettuato dai competenti organi di controllo. Le strutture di allevamento e le loro caratteristiche igienico-sanitarie, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla DM 26/01/68 e successive modifiche ed integrazioni ed agli aggiornamenti inerenti l inquinamento e l impatto ambientale. Sono accettati tutti i sistemi di pulizia in regola con le vigenti disposizioni di legge. Il Personale Tecnico Ispettivo incaricato dal Consorzio ha libero accesso presso le strutture di allevamento. Art.5 La superficie minima a disposizione per capo a fine ciclo produttivo, deve essere di circa 0,7 metri quadri/ capo per gli animali all ingresso. Durante il ciclo di allevamento i valori del gas ambientali non devono superare i seguenti parametri: -anidride carbonica: massimo 1000 ppm; -ammoniaca: massimo 10 p pm; -metano: assente; -acido solforico : assente. 3

4 La carica batterica ambientale totale non deve superare le u.f.c. (unità formanti colonie). Il ciclo di allevamento ha una durata minima di 11 settimane ed una massima di 13. Al termine del ciclo ciascun animale deve aver raggiunto un peso compreso tra 2,4 e 2,8 kg e comunque non inferiore ai 78 giorni di vita. Deve essere in buone condizioni di salute e non presentare estese lesioni cutanee e non deve evidenziare attacchi parassitari (es. micosi). Art. 6 La razione alimentare non deve alterare il colore, l'odore, ed il sapore sui generis delle masse muscolari. L'acqua di bevanda deve rispondere ai requisiti di potabilità chimici e batteriologici previsti dalla direttiva CEE 8 /778 de La sua somministrazione non può essere razionata. Nelle razioni alimentari sono categoricamente escluse le seguenti materie prime: - materie prime da Organismi Geneticamente Modificati; - farina di carne - farina di pesce - sottoprodotti della lavorazione del riso - melasso di bietola - olii e grassi di origine animali - solubili di distilleria - farine di estrazione di arachide - derivati idrolizzati di paglie. 4

5 Le materie prime utilizzate dovranno essere prive di germi patogeni, loro tossine, di micotossine, nonché di contaminanti come previsto dalla vigente normativa. E' assolutamente vietato l'uso di ormoni ed antiormoni come da precise disposizioni di legge. L'aggiunta di principi attivi ai mangimi dovrà essere conforme a quanto indicato dai decreti ministeriali di applicazione della legge del 15/02/63 n 281e successive. TITOLO III CARATTERISTICHE ANATOMICHE DEL PRODOTTO Art. 7 a) caratteristiche della carcassa commerciale: - peso da 1,4 a 1,7 kg; - occhio nero; - grasso asportabile di copertura non troppo limitato né accentuato e non oltre i1 5% - carcassa completamente dissanguata, scuoiata ed eviscerata secondo la legge, con testa e senza orecchie ; - di forma globosa e ben lombata, con masse muscolari di colore rosa pallido; - lunghezza della carcassa da 33 a 36 cm, misurata dalla tuberosità ischiatica al processo xifoideo dello sterno; - gola completamente aperta; - assenza di grasso di colore giallo: 5

6 - assenza di qualsiasi organo interno eccetto i reni, il fegato senza cistifellea ed il grasso perirenale; - privo di zampe, selezionate all'altezza del carpo (radio-metacarpo) e del tarso (tibia-metatarso); - fegato di colore sui generis uniforme; b) caratteristiche delle carcasse tagliate e/o porzionate: -proveniente da animali e da carcasse con i requisiti su esposti ; -riportanti il marchio e un numero dal quale si possa risalire al macello ed all allevamento di provenienza. TITOLO IV MACELLAZIONE ED IMMISSIONE AL CONSUMO Art.8 La macellazione del "Coniglio Mediterraneo dovrà essere eseguita solo ed esclusivamente in apposite strutture riconosciute idonee dall'autorità Sanitaria e autorizzate dal Consorzio. La macellazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. n 503/82 e D.P.R. 559/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto del DPR 967/72. L'animale prima della macellazione deve essere sottoposto ad un digiuno alimentare minimo di 4 ore; mentre deve essere distribuita in tale lasso di tempo acqua a volontà. Gli animali macellati sotto costante controllo veterinario, dovranno: 6

7 -essere macellati immediatamente dopo lo stordimento col sistema elettronarcotico o altro metodo riconosciuto idoneo; -essere completamente dissanguati, scuoiati ed immediatamente eviscerati; -essere privi di difetti (fratture, ematomi, insudiciamento, lacerazioni, muscolari ) : -le carcasse, esangui, devono essere immediatamente refrigerate con procedimento di raffreddamento ad aria fredda; -essere controllati microbiologicamente a campione, nel corso e alla fine della macellazione. Gli animali vivi, e le carcasse che non rispondono ai requisiti previsti dal presente disciplinare non sono ammessi a commercializzazione con il marchio Coniglio Mediterraneo" bensì devono essere destinati ad altro utilizzo. Art.9 L 'immissione al consumo avviene esclusivamente ad animale macellato in stabilimenti autorizzati, seguendo procedure atte all'identificazione degli animali. Il "Coniglio Mediterraneo garantito anche dal marchio del Consorzio deve essere confezionato singolarmente immediatamente dopo la macellazione e dopo essere stato refrigerato e dovrà risultare chiuso ermeticamente con film retraibile o termo retraibile. Il contrassegno identificativo costituito dai loghi di cui all'art. 2 devono figurare sulla confezione medesima; Sul contrassegno del prezzo al pubblico figura, altresì, una numerazione che, attraverso rispondente annotazione sui relativi registri di carico e scarico di ogni produttore e 7

8 mattatoio, permette l'individuazione del singolo soggetto, dell'età e della relativa data di macellazione nonché dell'allevamento di provenienza, seguendo in definitiva la rintracciabilità del coniglio dal produttore al consumatore finale. I registri di carico e scarico del mattatoio e di allevamento dovranno essere vidimati dal Consorzio; la documentazione dovrà essere custodita per un periodo minimo di due anni. Tutti i prodotti della macellazione devono essere trasportati in appositi mezzi riconosciuti idonei dalla competente Autorità Sanitaria ed in modo tale che la temperatura assicurata per tutta la sia compresa tra 0 e +3 C. TITOLO V MODALITA E TEMPI DI CONTROLLO Art.10 Il controllo sull'applicazione della presente disciplina è demandato al Consorzio che provvederà ad inviarlo al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali nonchè all Assessorato all Agricoltura della Regione Campania per quanto di competenza, il Consorzio possiede le seguenti caratteristiche: a. comprende fra i propri soci almeno il 30% dei produttori che rappresentano almeno il 30% della produzione di Coniglio Mediterraneo; b. è retto da uno statuto che consente senza discriminazioni l'ammissione al Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato; c. garantisce per la sua costituzione, nonché per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato. 8

9 d. il presente disciplinare risponde agli scopi sociali del Consorzio Coniglio Campano. Art.11 L'attività di controllo sulla regolare applicazione del presente disciplinare è attuata attraverso: Il Consiglio Tecnico: Presieduto dal Presidente del Consorzio o da suo delegato è composto da non oltre 14 membri effettivi, eletti dall'assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, il Consiglio Tecnico ha il compito di far osservare il presente disciplinare di produzione ha inoltre il compito di formulare dei pareri da sottoporre al Consiglio Direttivo su delibere di ammissione, recesso e decadenza dei consorziati nonché sulla eventuale esclusione o sospensione degli stessi. Il Comitato Scientifico: composto da 5 membri eletti dal Consiglio Direttivo, tra esperti di zootecnia e di alimentazione e nutrizione, elegge al proprio interno un Presidente ed eventualmente un suo Vice. Spetta al Consiglio Tecnico su proposta del Comitato Scientifico: -la formulazione del regolamento e le eventuali relative varianti da sottoporre al Consiglio Direttivo; Il Personale Tecnico Ispettivo: composto da esperti nominati dal Consiglio Direttivo, a cui spetta: - il controllo e vigilanza di chiunque produce, detiene, trasforma e commercializza i prodotti contraddistinti dal marchio "Coniglio Mediterraneo 9

10 Il Personale Tecnico Ispettivo, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Consorzio, potrà accedere liberamente agli allevamenti, ai laboratori di macellazione, ai depositi. Il Personale Tecnico Ispettivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, deve attenersi alle Norme per il Personale Tecnico Ispettivo contenute nello specifico mansionario, stabilito ed approvato dal Consiglio Direttivo. Art. 12 Il Consiglio Direttivo sentito il parere del Comitato Scientifico, stabilisce attraverso il Manuale di applicazione delle norme dettate dal Disciplinare di Produzione, le metodiche e i tempi per i controlli ordinari e straordinari, concernenti allevamenti di produzione strutture di macellazione e lavorazione dei mezzi di trasporto. Sia il Manuale delle norme dettate dal Disciplinare di Produzione che le Norme per il Personale Tecnico Ispettivo dovranno preventivamente essere approvati dal Ministero per le risorse Agricole, Alimentari e Forestali. VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI TITOLO VI 10

11 Art.13 Il Consorzio, su formulazione del Comitato Scientifico previa approvazione del Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, si riserva di variare ed integrare il presente disciplinare con: a. l introduzione di nuove tecniche di allevamento e alimentazione aventi per scopo il comprovato miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto ; b. l adeguamento a mutate legislazioni vigenti in materia di produzione, macellazione trasformazione e commercializzazione di prodotti avicoli; c. l introduzione di nuovi sistemi di lavorazione, confezionamento e di commercializzazione del prodotto che si potranno rendere necessari per la penetrazione di particolari mercati nazionali ed internazionali. TITOLO VII PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 14 Il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, può escludere quel produttore che abbia commesso infrazione al presente regolamento e che abbia arrecato nocumento al Consorzio. Nei casi di minore gravità il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Tecnico può limitarsi a diffidare o sospendere, per un periodo da tre mesi ad un anno, il produttore che abbia posto in essere comportamenti di cui al comma precedente, tutto ciò in ossequio allo statuto del Consorzio SCHEDA TECNICA CONIGLIO MEDITERRANEO 11

12 -Difendere e tutelare la produzione e la commercializzazione del Coniglio Mediterraneo e l'uso della sua specificità promuovendone il riconoscimento a norma di legge. -Distinguere la carne cunicola pregiata prodotta dal Consorzio mediante l apposizione del marchio Coniglio Mediterraneo". -Promuovere, favorire, organizzare tutte le iniziative volte a valorizzare il prodotto contraddistinto dal marchio Coniglio Mediterraneo, tali da accrescerne, con precise e sicure garanzie circa il sistema di allevamento e di alimentazione, l apprezzamento presso i consumatori. -Pubblicizzare ed incentivare i consumi di Coniglio Mediterraneo. ENTE GESTORE DELL'ATTESTAZIONE DI SPECIFICITA' Consorzio Coniglio Campano tipologia DEL PRODOTTO -Carne cunicola prodotta da razze e ibridi di origine comunitaria o derivati da riproduttori moltiplicati in centri di selezione Campana e appartenenti alla specie Orydolagus cuniculus selezionati ed allevati secondo le modalità e criteri previsti nel disciplinare di produzione, con la caratterista del mantello colorato o pezzato e gli occhi neri. -Allevamento ciclizzato -La superficie minima a disposizione per capo a fine ciclo produttivo deve essere di circa O,7 metriquadri/capo per i riproduttori e di O, 13 metriquadri/capo per gli animali all ingrasso. 12

13 -Il ciclo di allevamento ha una durata minima di 11 settimane ed una massima di 13. -Al termine del ciclo ciascun animale deve aver raggiunto un peso vivo compreso tra 2,4 e 2,8 kg. -La razione alimentare non deve atte rare il colore, l'odore. ed il sapore sui generis delle masse muscolari. -Trattamento delle carcasse esclusivamente con aria fredda. -Caratteristiche anatomiche dell'animale ed organolettiche delle carni di elevata qualità e specificità. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO Identificazione del lotto di produzione per numerazione attraverso opportuno codice che permetta di identificare: Il produttore, l alimentazione, il trasporto, il macello, e quant altro previsto nel programma di rintracciabilità. AREE DI PRODUZIONE Intero territorio della Regione Campania e Regioni limitrofe e comunque Sud ed isole d Italia, nei limiti previsti dallo statuto del Consorzio. PRODUTTORI Allevatori singolo o Associati aderenti al Consorzio Coniglio Campano. 13

14 DISTRIBUZIONE Attraverso strutture commerciali di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale convenzionate all'ente gestore dell Attestazione di Specificità. Approvato nella seduta del Il Presidente del Consiglio Direttivo. (Giovanni Guerriero) 14

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