Dott.ssa Federica Terzi
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- Albino Napoli
- 8 anni fa
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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 15 DICEMBRE 2015 In sintesi e principali novità fiscali dell'ultima settimana. L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 4 dicembre scorso, ha reso noto di aver aggiornato e pubblicato sul proprio sito il software con cui sarà possibile, per gli esportatori abituali, importare da una dichiarazione d'intento precedentemente compilata tutti i dati anagrafici e raggruppare più dichiarazioni d'intento in un unico file per poter inviare in un'unica soluzione più lettere di intento. L aggiornamento del software per le dichiarazioni d intento recepisce le esigenze segnalate dai contribuenti. Il software aggiornato, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate al percorso: Home - Strumenti - Software di compilazione - Software - Modelli di dichiarazione. Con il nuovo modello 730/2016, la cui bozza è stata pubblicata lo scorso 4 dicembre sul sito delle Entrate, sarà possibile beneficiare del nuovo credito d imposta sulle negoziazioni assistite e sugli arbitrati. Alle parti che hanno pagato il compenso agli avvocati per una negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, o di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta pari al compenso pagato e comunque fino a 250 euro. Nel modello 730/2016 è presente il nuovo rigo G11 destinato ad accogliere questa nuova agevolazione, ma il relativo decreto attuativo del ministro della Giustizia, firmato il 16 ottobre 2015, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nella bozza del modello 730/2016, è stato inserito nel quadro G il credito d imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l impiegabilità degli studenti. Si tratta del cosiddetto "school bonus", che spetta per un importo pari al 65% delle erogazioni effettuate nel Sono due le bozze dei modelli di Certificazione Unica 2016 (redditi 2015) pubblicate sul sito dell Agenzia delle Entrate: un modello sintetico ed uno ordinario. La CU sintetica rappresenta la certificazione che il sostituto è tenuto a consegnare al percipiente di redditi di lavoro dipendente/assimilato o autonomo/provvigioni entro il 28 febbraio 2016, mentre la Cu ordinaria è quella che deve essere trasmessa telematicamente alle Entrate entro il 7 marzo La Cu ordinaria, oltre a contenere i dati della Cu sintetica, contiene anche tutte le informazioni di cui l Agenzia ha bisogno per elaborare i 730 precompilati, ma anche per disporre in anticipo (rispetto alla scadenza del 770) dei dati necessari per effettuare accertamenti o riliquidazioni d imposta (per esempio il Tfr e altre indennità soggette a tassazione separata). Cordiali saluti 1
2 INDICE CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: LE REGOLE PER FRUIRNE Dopo il Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle Finanze del , l'agenzia delle Entrate ha ora istituito, con la Risoluzione n. 97/E dello scorso 25 novembre, il codice tributo che permetterà di fruire del credito d'imposta a partire dal 1 gennaio IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2015 ENTRO IL 28 DICEMBRE Entro il 28 dicembre prossimo dovrà essere effettuato il versamento dell acconto Iva relativo al periodo d imposta Vediamo insieme come si determina l ammontare dell acconto dovuto, quali sono le modalità di versamento e come rimediare al tardivo o mancato pagamento. MEDICI DI FAMIGLIA SENZA OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA I medici di medicina generale che operano in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) non devono emettere fattura elettronica nei confronti della ASL competente per territorio da cui ricevono i compensi per le prestazioni rese nell'ambito di tale attività. A chiarirlo l'agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 98/E del 25 novembre scorso. 2
3 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Credito d'imposta ricerca e sviluppo: le regole per fruirne Dopo il Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle Finanze del , l'agenzia delle Entrate ha ora istituito, con la Risoluzione n. 97/E dello scorso 25 novembre, il codice tributo che permetterà di fruire del credito d'imposta a partire dal 1 gennaio Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 ha riscritto il credito d'imposta per ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto Destinazione Italia. CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: COME FRUIRNE IL CREDITO D'IMPOSTA R&S DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2015 La Legge di Stabilità 2015 ha rimodulato il credito d'imposta per ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013), riscrivendo l'art. 3 del decreto medesimo. In particolare, il credito d'imposta è ora riconosciuto: a favore di tutte le imprese (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni) che investono in attività di ricerca e sviluppo; per gli anni (anziché ); fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario; nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al , sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno (anziché ) in ciascuno dei periodi d'imposta; nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: assunzione di personale altamente qualificato; costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le startup innovative. Successivamente, con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del , emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono state adottate le disposizione attuative del credito d'imposta in esame. Ora, con la Risoluzione n. 97/E del , l'agenzia delle Entrate ha anche istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta. IL CODICE TRIBUTO E LA COMPILAZIONE L'art. 6, comma 3, del Decreto MEF ha stabilito che il credito 3
4 DEL MODELLO F24 d'imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. A tal fine, con la Risoluzione n. 97/E del , l'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6857", denominato Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell agevolazione, nella colonna importi a debito versati. Il campo anno di riferimento è valorizzato con l anno di sostenimento della spesa, nel formato AAAA. Si precisa che il codice tributo sarà operativo a decorrere dal 1 gennaio LE REGOLE DEL CREDITO D'IMPOSTA R&S PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE AGEVOLABILI SOGGETTI INTERESSATI ATTIVITÀ DI R&S AGEVOLABILI ATTIVITÀ DI R&S NON AGEVOLABILI Quinquennio Tutte le imprese, a prescindere dal fatturato lavori sperimentali o teorici per l acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorarli; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Sono ora escluse le attività dirette alla creazione di brevetti. Modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti. SPESE AGEVOLABILI personale "altamente qualificato" impiegato nell attività di ricerca e sviluppo; quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, comunque con costo unitario non 4
5 inferiore a (al netto IVA); costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative; competenze tecniche e privative industriali relative ad un invenzione industriale. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili all'agevolazione entro il limite massimo di In ciascuno dei periodi d'imposta, la spesa sostenuta per CONDIZIONI MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA attività di R&S deve essere % degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al ; 50% per gli investimenti relativi a: assunzione di personale altamente qualificato; costi della ricerca "extra muros". LIMITE MASSIMO ANNUALE PER CIASCUN BENEFICIARIO CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA MODALITÀ DI FRUIZIONE CONTROLLI 5 milioni va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR. E' utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti - codice tributo "6857" (utilizzabile dal 1 gennaio 2016). Da parte dell'agenzia delle Entrate, che eventualmente provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni. I controlli sono effettuati sulla base della documentazione contabile allegata al bilancio certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista abilitato iscritto nel Registro dei revisori legali. Viene ora previsto che sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio certificato. 5
6 Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Il versamento dell acconto IVA 2015 entro il 28 dicembre 6
7 Il prossimo 28 dicembre (il termine ordinario del 27 cade di domenica) scade il termine per il versamento dell acconto Iva relativo al periodo d imposta Il calcolo dell acconto può essere effettuato attraverso l utilizzo alternativo di tre metodi: storico, previsionale o analitico (c.d. metodo delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre). In genere, il metodo maggiormente utilizzato per il calcolo dell acconto IVA è quello storico, rispetto a quello previsionale e a quello analitico, in quanto considera, come base su cui calcolare l 88%, l importo dell ultima liquidazione dell anno precedente e, in tal modo, è meno rischioso. Se, infatti, il contribuente sceglie di calcolare l acconto utilizzando il metodo previsionale, deve conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell anno, in quanto, trattandosi di una stima, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati). Con la presente scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento dell acconto Iva ACCONTO IVA 2015 SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati a versare l'acconto Iva i contribuenti che effettuano: liquidazioni e versamenti mensili; liquidazioni e versamenti trimestrali. SOGGETTI ESONERATI Sono esonerati dal versamento dell acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni: i soggetti che hanno iniziato l attività nel corso del 2015; i contribuenti che hanno cessato l attività o la cesseranno nel 2015, e in ogni caso coloro che l hanno cessata entro il se mensili, ovvero entro il se trimestrali; i contribuenti mensili che hanno chiuso a credito la liquidazione del mese di dicembre 2014; i contribuenti trimestrali che hanno chiuso a credito la liquidazione del quarto trimestre del 2014 a credito; i soggetti che prevedono di chiudere l ultima liquidazione dell anno 2015 con un eccedenza detraibile d imposta; i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito Iva nella dichiarazione annuale per il 2015; i contribuenti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011); i contribuenti che adottano il nuovo regime forfetario (art. 1, comma 58. Legge n. 190/2014); i contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi con decorrenza e hanno adottato il regime IVA ordinario; i soggetti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive con 7
8 decorrenza (che, quindi, avevano adottato il regime dal 2012); i soggetti per i quali l acconto dovuto è inferiore a 103,29; le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (Legge n. 398/1991); i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72); i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72). La determinazione dell acconto con il metodo storico consiste nel calcolare l importo dovuto nella misura dell 88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell anno precedente; la base di riferimento è, quindi, commisurata all ammontare dell Iva a debito risultante dal modello IVA 2015, in particolare: CALCOLO DELL ACCONTO METODO STORICO per i contribuenti mensili: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2014); per i contribuenti con liquidazione mensile posticipata : rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2014 sulla base delle operazioni di Novembre 2014); per i contribuenti trimestrali speciali (es.: autotrasportatori, distributori di carburante): rigo VH12 (saldo a debito liquidazione 4 trimestre 2014): per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a debito: righi VL38 VL36 + VH13 (la base di riferimento va individuata senza considerare gli interessi dell'1%); per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a credito: righi VH13 VL33. In caso di variazione della periodicità di liquidazione tra un anno e l altro (nel caso di specie, dal 2014 al 2015), ai fini del calcolo dell acconto con il metodo storico, valgono le seguenti regole: passaggio da regime mensile a trimestrale: occorre calcolare l acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi 3 mesi dell anno precedente (ottobre, novembre e dicembre 2014): righi VH10 + VH11 + VH12; passaggio da regime trimestrale a mensile: l acconto deve essere calcolato su 1/3 del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2014 (saldo + acconto): righi (VL38 - VL36 + VH13): 3. METODO PREVISIONALE Con l utilizzo del metodo previsionale l acconto da effettuare deve risultare non inferiore all 88% dell Iva che sarà effettivamente dovuta: per il mese di dicembre 2015 (contribuenti mensili); 8
9 per il quarto trimestre 2015 (contribuenti trimestrali speciali); a saldo in sede di dichiarazione annuale IVA dell anno modello IVA 2016 (contribuenti trimestrali per opzione ). Il contribuente può determinare l acconto in relazione alla stima delle operazioni attive e passive che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre Pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 20 DICEMBRE In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell imposta risultante a debito in base ad un apposita liquidazione che tiene conto dell IVA relativa a: operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo: , per il contribuente mensile; , per il contribuente trimestrale; operazioni poste in essere fino al , ma non ancora fatturate o registrate. Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2015 o terzo trimestre 2015). Per gli autotrasportatori 1, in sede di calcolo dell acconto utilizzando il metodo delle operazioni effettuate si dovranno considerare, per la determinazione dell IVA a debito, le fatture emesse nel 3 trimestre 2015 annotate nel periodo , nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate entro il 1 trimestre I contribuenti mensili posticipati possono determinare l'acconto in misura pari ai 2/3 dell'iva dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre 2015 (liquidazione di dicembre 2015). MODALITA DI VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2015 Il versamento dell'acconto IVA 2015 va effettuato, entro il , con il mod. F24 esclusivamente mediante modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I relativi codici tributo sono: 6013, per il contribuenti mensili; 6035, per il contribuenti trimestrali. Ai fini della determinazione dell acconto Iva, per i contribuenti trimestrali per opzione non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell 1%. Pertanto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per i versamenti trimestrali 1 Che in base all art. 74, co. 4 del DPR n. 633/1972 possono registrare le fatture emesse il trimestre successivo a quello di emissione. 9
10 devono applicare la maggiorazione, a titolo di interessi, solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari, nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale. SCOMPUTO DELL ACCONTO L importo versato a titolo di acconto Iva verrà poi scomputato: dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015 ( ), per i contribuenti mensili; dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2015 ( ), per i contribuenti trimestrali speciali; in sede di dichiarazione annuale Iva relativa al 2015 ( ), per i contribuenti trimestrali per opzione. A livello contabile ciò si traduce nella rilevazione di un credito verso l Erario per l acconto versato, da stornare poi al momento della registrazione della liquidazione di riferimento. Inoltre, l'ammontare dell'acconto IVA 2015 ed il metodo utilizzato per il suo calcolo dovranno essere indicati al rigo VH13 del modello IVA 2016 relativo al periodo d'imposta REGIME SANZIONATORIO In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell acconto è prevista una sanzione amministrativa del 30%. In ogni caso, il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso: applicando la sanzione ridotta (codice tributo "8904") nelle seguenti misure: dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15 ed il 30 giorno dalla scadenza; 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione; versando l importo dovuto e gli interessi (codice tributo "1991"), calcolati a giorni, nella misura dello 0,5%. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti 10
11 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Medici di famiglia senza obbligo di fattura elettronica I medici di medicina generale che operano in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) non devono emettere fattura elettronica nei confronti della ASL competente per territorio da cui ricevono i compensi per le prestazioni rese nell'ambito di tale attività. Tali prestazioni, infatti, continuano ad essere certificate con il cedolino emesso dall'apposita ASL di riferimento. A quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 98/E del 25 novembre scorso. FATTURA ELETTRONICA E MEDICI DI MEDICINA GENERALE OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA Dal 6 giugno 2014 è scattato l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di alcuni enti della Pubblica Amministrazione (tra cui Ministeri ed Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale), mentre dal 31 marzo 2015 l'obbligo riguarda anche la fatturazione verso tutte le altre amministrazioni pubbliche. Oggi, pertanto, la forma elettronica costituisce l unica modalità di emissione delle fatture che hanno come destinatario una P.A. I MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N. I medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, attività che si colloca in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata a causa dei vincoli imposti dalla stessa convenzione con il SSN (orario, retribuzione, presenza, ecc.), ricevono mensilmente da parte dell Azienda Sanitaria competente per territorio un cedolino da cui emerge il netto dovuto per l attività prestata. Finora, quindi, tali medici non hanno mai emesso fattura per i compensi ricevuti. Ora è stato chiesto alle Entrate se, alla luce delle novità sulla fatturazione elettronica, sia cambiato qualcosa anche per loro. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE (Risoluzione n. 98/E del ) Nella Risoluzione n. 98/E del , l'agenzia delle Entrate ha risposto a tale quesito, sollevato dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.), affermando l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per tali medici. Infatti, nonostante le disposizioni emanate abbiano stabilito come modalità obbligatoria di fatturazione verso le PA quella elettronica, le stesse 11
12 non hanno creato una categoria nuova o diversa dalla fattura ordinaria, né nuove ipotesi di operazioni soggette ad obbligo di fatturazione ex articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, laddove l obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del D.M. n. 55/2013, lo stesso non sussiste neanche dopo tale decreto per le stesse operazioni. A maggior ragione, tale obbligo non può riguardare neanche la forma elettronica di una fattura che non è da emettere. Tra l'altro, le nuove disposizioni non hanno abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili (ad esempio, gli articoli 22 e 73 del D.P.R. n. 633/1972). Alla luce di quanto detto sopra, secondo le Entrate, deve ritenersi ancora valido quanto previsto dall'art. 1 del D.M , secondo il quale: "Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l'ente". Pertanto, per le Entrate, i medici di medicina generale che operano in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazione (S.S.N.), non devono emettere fattura elettronica nei confronti della Asl competente per i compensi da essa ricevuti. La certificazione di tali compensi continua ad essere effettuata con il cedolino emesso dalla ASL di riferimento. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 12
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