NOVITA D.L. 78 del 2010 Elenco clienti e fornitori

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1 NOVITA D.L. 78 del 2010 Elenco clienti e fornitori

2 Comunicazioni telematiche Art. 21 del d.l. 78 del 2010 conv. legge 12 luglio 2011, n. 106 Agenzia delle Entrate Provvedimento 22 dicembre 2010 Provvedimento 14 aprile 2011 Circolare 30 maggio 2011, n. 24/E Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E

3 Comunicazioni telematiche art. 21 del d.l. 78 del 2010 Obbligo per tutti i soggetti passivi ai fini Iva di comunicazione all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro 3000 (al netto dell imposta), se soggette a obbligo di fatturazione e non inferiori a 3600 (al lordo dell imposta), se non soggette a fattura Rese a soggetti passivi nei confronti dei quali si è emessa fattura (clienti) Ricevute da soggetti titolari idi patita iva dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti (fornitori) Rese a soggetti nei confronti dei quali non si è emessa fattura per operazioni rilevanti (consumatori finali, tra cui professionisti e imprenditori che acquistano beni e servizi non rientranti nell attività di impresa o di lavoro autonomo)

4 Soggetti obbligati tutti i soggetti passivi, compresi Soggetti in regime di contabilità semplificata Enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole di cui all art. 4, decreto Iva Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente Curatori fallimentari o commissari liquidatori I soggetti subentranti in operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento

5 operazioni acquisti e vendite al prezzo contrattuale, salvo che non si debba applicare il valore normale per legge incluse le operazioni soggette al regime del margine (comunicazione relativa alla sola base imponibile perché no rilevante la quota dell importo non soggetta a Iva) e soggette a reverse charge le cessioni gratuite di beni dell impresa e la destinazione di beni a finalità estranee all impresa le esportazioni indirette triangolazioni comunitarie ( art. 58, d.l. 331 del 1993)

6 Esclusioni operazioni non rilevanti sotto il profilo territoriale importazioni esportazioni, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972 cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cd. Paesi black-list, di cui ai DD.MM e

7 Esclusioni secondo comma art. 21, d.l. 78 del 2010 L obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dal sesto comma art. 7, d.p.r. 605 del 1973 (aziende, istituti di credito e Amministrazione postale, società fiduciarie e intermediari finanziari in relazione a rapporti di conto o deposito, compagnie di assicurazione, enti che somministrano energia elettrica, ecc.). L obbligo rimane sugli operatori finanziari che emettono carte di credito o debito

8 Sanzioni In caso di omissione o dichiarazioni incomplete si applica la sanzione amministrativa prevista dall art. 11, d.lgs. 471 del 1997, ossia da euro 258,00 ad euro 2.065,00

9 Finalità dichiarate Limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti e semplificare gli adempimenti dei contribuenti (regime dei minimi esclusi perché gli oneri connessi all adempimento non sono ritenuti proporzionati alla finalità della disposizione)

10 Tempistica e modalità ogni anno entro 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento operazioni riguardanti tutti i beni (anche strumentali) e le prestazioni di servizi sia verso soggetti passivi che privati documentate con fattura documentate con scontrino/ricevute fiscali Per i commercianti al minuto non soggetti all obbligo di fattura l importo è aumentato a euro, Iva compresa Per i commercianti al dettaglio dal 1 luglio 2011 all atto della vendita di importo superiore a euro dovranno chiedere il codice fiscale (eventualmente scontrino parlante)

11 Disciplina transitoria Per l anno 2010 il termine del 30 aprile è differito al 31 dicembre 2011 e limitato alle sole operazioni soggette all obbligo di fatturazione pari o superiori a euro

12 Operazioni dipendenti da contratti collegati tra loro: rileva importo complessivo dei corrispettivi previsti da tutti i contratti periodici: di appalto e di fornitura se i corrispettivi complessivi dovuti in un anno solare sono pari o superiori a 3000 euro le singole fatture vanno collegate al medesimo contratto la data dell operazione sarà quella dell ultima operazione resa o ricevuta rilevanti le operazioni di importo unitario pari o superiore alla soglia anche se effettuati pagamenti rateali (o acconto e saldo) anche in anni diversi

13 Dati da comunicare Anno di riferimento Partita Iva o codice fiscale del cedente, prestatore o committente Per i soggetti non residenti nello Stato, privi di c.f.: Persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, residenza, e se diverso domicilio fiscale, attività esercitata eventuale ditta Altri soggetti: natura giuridica, denominazione, ragione sociale o ditta, sede legale o se diversa domicilio fiscale e attività esercitata I corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l Iva o l indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti Per operazioni documentate solo con scontrino/ricevuta fiscale vanno indicati i corrispettivi comprensivi Iva.

14 Individuazione elementi da trasmettere occorre fare riferimento al momento di annotazione nei registri Iva delle fatture emesse, dei corrispettivi e o degli acquisti, di cui agli artt. 23, 24 e 25, Decreto Iva oppure in mancanza al momento di effettuazione delle operazioni ai sensi dell art. 6, Decreto Iva

15 Art. 23, decreto Iva Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Per le fatture uniche emesse per più cessioni effettuate nel mese, la registrazione deve intervenire entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio.

16 Art. 24 decreto Iva I commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili e, distintamente, quello delle operazioni esenti. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo

17 Art. 25 decreto Iva Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse da soggetti non stabiliti nel territorio e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse da soggetti esteri identificati direttamente o dai loro rappresentanti fiscali, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso

18 Art. 6 decreto iva momento di effettuazione Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (tranne le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione

19 Art. 6 decreto iva Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese: le prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. le prestazioni verso corrispettivo relative a concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti, i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni, le somministrazioni di alimenti e bevande ele cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.

20 Art. 6, decreto iva Cass. civ., sez. V, 20 aprile 2011, n «Il terzo comma dell art. 6, D.p.r. 633 del 1972, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce, per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo» Cass. civ., sez. V, 9 giugno 2009, n «Le prestazioni di servizi sono soggette all' IVA, ai sensi del terzo comma dell'art.3, decreto Iva, soltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all'atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di emettere fattura o di pagare l'imposta. Ne consegue che la pretesa fiscale relativa ad una prestazione di servizi non può prescindere, in mancanza di fatturazione o autofatturazione spontanea, dall'accertamento che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non essendo sufficiente la dimostrazione della sussistenza materiale della prestazione»

21 Art. 6, decreto iva cessione immobili Cass. civ., sez. V, 27 ottobre 2010, n In tema di IVA, l art. 6, D.p.r. 633 del 1972, nel prevedere che, quando sia versato un acconto sul prezzo di un contratto di compravendita immobiliare, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura, presuppone comunque l'effettività della stipulazione, avendo l'emissione della fattura il solo effetto di determinare, ai fini fiscali, la data della cessione in un momento diverso da quello della stipulazione. Ne consegue che in caso di fatturazione del versamento dell'acconto, a fronte della contestazione dell'amministrazione circa l'inesistenza dell'operazione, il contribuente ha l'onere di dimostrare l'avvenuta stipulazione o la previsione del pagamento dell'acconto in sede di contratto preliminare. Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2007, n Nell'ipotesi di cessione di immobili, l'obbligo, per il venditore, di procedere a fatturazione ai fini Iva (ed il conseguente obbligo dell'acquirente di procedere ad autofatturazione ove il venditore non provveda) sorge ai sensi dell art.6, primo e quarto comma, decreto Iva, al momento del passaggio di proprietà dei beni e, qualora venga versato, in previsione degli effetti reali, un anticipo del prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all'importo pagato. Ne consegue che, in caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il rilascio di cambiali a copertura del corrispettivo determina l'obbligo di fatturazione solo nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la parte dell'importo in relazione alla quale il debitore abbia semplicemente promesso il pagamento (ossia per quella relativa alle cambiali non ancora scadute).

22 Iva al 21% Dal 17 settembre l aliquota passa dal 20 al 21% Novità introdotta dalla legge di conversione 148 del 2011 (manovra Ferragosto) Gestione aspetti contabili Scelte di politica dei prezzi Rimangono aliquote non ordinarie 4 e 10 per i beni individuati dalla tabella A, parte II e III del d.p.r 633 del 1972 (alimenti prima necessità, prima casa, giornali al 4% elettricitàconsumo domestico, prestazioni alberghiere, ristorazione, acqua, carne e medicinali al 10%) Il nuovo tasso si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (d.l. 138 del 2011), giorno successivo al 16 settembre.

23 Iva al 21% In pratica costeranno di più i cosiddetti «beni di lusso»: cellulari, televisori, abbigliamento, automobili, servizi per la casa come interventi tecnici di idraulica, elettricità, edilizia, ecc.), incluso il settore del turismo (pacchetti vacanza, stabilimenti balneari) Riflessi sul mercato Problema della rivalsa e del corrispettivo per i commercianti (neutralitàdell Iva comporta che inciso sia solo consumatore finale) che dovranno scegliere se traslare o accollarsi l onere

24 Iva al 21% Concetto di effettuazione delle operazioni Per i beni mobili data della consegna o spedizione (data della consegna della merce al vettore) Se la consegna avviene con mezzi propri allora assume valore la consegna al cessionario (anche in caso di fatturazione posticipata connessa all emissione del ddtexart. 21, comma 4 d.p.r. 633 del 1972) Quindi merce consegnata al vettore il 16 e arrivata il 18 va fatturata al 20% Per i servizi il momento di effettuazione fa riferimento al pagamento indipendentemente dalla conclusione delle operazioni (avvocati, commercialisti, ingegneri, veterinari, ecc..) Per gli immobili il discrimen è la data della stipula del contratto con cui viene trasferita la società(non rileva il preliminare)

25 Iva al 21% deroghe In caso di fatturazione anticipata o di pagamento del corrispettivo anticipato il momento di effettuazione dell operazione sarà determinato dall emissione del documento o dal pagamento dell acconto. Si fa riferimento alla quota fatturata La fatturazione prima del 17 settembre cristallizza l Iva, sicchè per i beni e i servizi si mantiene l aliquota al 20% se emessa fattura prima del 17 settembre (tra acconto e saldo può esserci differenza di Iva) ma l Iva va pagata per competenza, ossia subito dopo l emissione della fattura Preavviso di parcella emesso prima del 17 e non pagato va rivisto e adeguato. Se invece le prestazioni sono fatturate al 20% prima del 17 settembre, prima dell incasso effettivo, per il professionista scatta l obbligo di pagamento dell Iva alla prossima liquidazione (mensile o trimestrale) senza attendere il corrispettivo

26 Aliquote Iva in Europa Direttiva Iva 112/2006 dal 15% al 25%

27 Iva al 21% Aumento dell aliquota può esser piùgraduato o addirittura senza effetto per i soggetti che operano la ventilazione (commercianti al dettaglio che registrano gli incassi senza distinzione di aliquota, le aliquote poste alla base della ripartizione degli incassi sono quelle applicate dai fornitori sugli acquisti): commercianti al minuto di prodotti alimentari o dietetici, articoli tessili o di vestiario, comprese calzature, prodotti per igiene personale o farmaceutici La fatturazione Regime per cassa: modifica immediatamente la fatturazione e sentirà il peso finanziario solo al momento del pagamento del corrispettivo Regime minimi : non modificano i metodi di fatturazione però aumentano i costi perchénon possono detrarre l Iva Per tabacchi lavorati, poiché Iva è dovuta dal parte del primo distributore al momento dell immissione in consumo, la variazione comporterà aumento del prezzo al pubblico con emanando provvedimento del monopolio (per le rivendite no conguagli sulle scorte)

28 Manifestazione a premi, concorsi con diritto al premio: art. 19, comma 2 dispone indetraibilità dell imposta sugli acquisti fatti dall organizzazione della manifestazione: quindi sulle scorte nessun maggior costo se non per la parte corrispondente al contributo in denaro chiesto al consumatore che dovrà essere scorporato con al nuova Giorgia aliquota Orsi Iva al 21% La fatturazione Schede telefoniche prepagate: nessun aumento del prezzo di vendita per quelle già acquistate dai rivenditori. I titolari della concessione o autorizzazione a esercitare servizi telefonici potranno in futuro decidere di ridurre i minuti di conversazione. Titoli di viaggio trasporto: nessuna modifica perché tassati al 10% Pacchetti di viaggio: sul margine delle agenzie di viaggio e tour operator l Iva passa al 21% (relativamente alle prestazioni messe a disposizione nella Comunità, non imponibile margine extra UE)

29 Manifestazione a premi, concorsi con diritto al premio: art. 19, comma 2 dispone indetraibilità dell imposta sugli acquisti fatti dall organizzazione della manifestazione: quindi sulle scorte nessun maggior costo se non per la parte corrispondente al contributo in denaro chiesto al consumatore che dovrà essere scorporato con al nuova Giorgia aliquota Orsi Iva al 21% La fatturazione Schede telefoniche prepagate: nessun aumento del prezzo di vendita per quelle già acquistate dai rivenditori. I titolari della concessione o autorizzazione a esercitare servizi telefonici potranno in futuro decidere di ridurre i minuti di conversazione. Titoli di viaggio trasporto: nessuna modifica perché tassati al 10% Pacchetti di viaggio: sul margine delle agenzie di viaggio e tour operator l Iva passa al 21% (relativamente alle prestazioni messe a disposizione nella Comunità, non imponibile margine extra UE)

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