Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del III Workshop (Padova, 8-9 maggio 2008)

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1 Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica Atti del III Workshop (Padova, 8-9 maggio 2008) a cura di Luca Bezzi, Denis Francisci, Piergiovanna Grossi, Damiano Lotto

2 Nota all edizione. Il layout di impaginazione è opera dei curatori; è realizzato in linguaggio LaTeX e si basa sul modello degli Atti dei precedenti Workshop Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica tenutisi a Grosseto nel 2006 e a Genova nel 2007 (quest ultimo ancora in corso di stampa). Tutti gli interventi orali ed i posters del workshop sono stati pubblicati, tranne quelli di M. Landa, M. Lorenzini e L. Sanna, F. Morando. Gli abstract in lingua inglese di E. Demetrescu, A. D Ascoli e P. Forlin sono opera dei curatori. Vista la distanza di tempo tra il convegno e la pubblicazione degli Atti e nonostante il lavoro di aggiornamento effettuato, alcuni siti internet citati nei contributi potrebbero non risultare più attivi o aver modificato il proprio indirizzo. I lavori segnalati come in corso di stampa (cds) erano ancora tali alla data del 31 maggio Il logo in copertina è opera di Luca Bezzi. La pubblicazione degli Atti è stata finanziata col contributo del Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell arte, del cinema e della musica dell Università degli Studi di Padova. Roma 2012, Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l. via Ajaccio 41-43, I Roma qn@edizioniquasar.it ISBN: cb Il volume ed i singoli contributi degli Atti nella versione digitale sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia; ciò significa che il lettore è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare ed eseguire quest opera, di modificarla e di usarla per fini commerciali, a condizione che venga attribuita la paternità dell opera ai curatori del volume e ai singoli autori dei contributi nei modi indicati dagli stessi o da chi ha dato l opera in licenza.

3 Indice Presentazione Jacopo Bonetto, Giovanni Leonardi Introduzione Luca Bezzi, Denis Francisci, Piergiovanna Grossi, Damiano Lotto V IX 1. RELAZIONI 1 L analisi archeologica degli elevati attraverso l uso del free e open-source software Giovanni Luca Pesce 3 Reconstructing the past. Il 3D modeling nella ricerca archeologica Filippo Stanco, Davide Tanasi, Santo Privitera 17 Elementi di metodologia per le applicazioni open source e free software nella restituzione archeologica territoriale ed urbana. Il caso della Marrana di San Giovanni a Roma Emanuel Demetrescu 33 Reinterpretazione delle mappe di Google: WebGIS dinamico elementare e formati aperti con ASP e XML Gianluca Cantoro 43 Network solutions for the management and dissemination of the archaeological data Julian Bogdani, Erika Vecchietti 55 Libera circolazione di dati archeologici: il caso dello scavo di S. Vigilio di Ossana (TN) Nicoletta Pisu, Giuseppe Naponiello 69 Open Archaeology: i Fasti e la pubblicazione online Helga Di Giuseppe, Elizabeth Fentress 85

4 IV INDICE Libertà di accesso, ricerca e riserva di pubblicazione nelle scoperte archeologiche Maddalena Mazzoleni, Zeno Baldo 95 Trasparenza, circolazione e diritto intellettuale per il dato archeologico: un possibile modello dalle licenze Open Source Augusto Palombini, Andrea Schiappelli 101 L accessibilità all Informazione Territoriale: i programmi regionali e le iniziative nazionali ed europee Maurizio De Gennaro, Luca Zennaro POSTER 115 Mura Bastia. Anastilosi informatica della torre di Onigo (Pederobba, Treviso) Vladimiro Achilli, Alessandro Bezzi, Denis Bragagnolo, Massimo Fabris, Matteo Frassine 117 Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology. JIIA Eprints Repository: un esperienza OAI-PMH per l archeologia Antonella D Ascoli 127 Montegrotto Terme. Spatial analysis dei reperti mobili applicata alle superfici d uso della capanna pienomedievale (sec. XI-XII): metodologia e risultati Paolo Forlin 135 Roma città aperta. Virtual Rome e il paesaggio archeologico di Roma sul web Luigi Calori, Carlo Camporesi, Andrea Negri, Augusto Palombini, Sofia Pescarin 141 Sistema GIS e strumentazione tradizionale: una soluzione possibile Massimo Dadà, Giuseppe Naponiello 147 Arc-Team s.n.c. open research (sharing results) Alessandro Bezzi, Luca Bezzi, Rupert Gietl 159 Il WebGIS territoriale e di scavo di Montegrotto Terme (Padova) Piergiovanna Grossi, Francesco Pirotti 171 Flessibilità della scelta Open Source in archeologia: i casi di Villa di Villa (TV) e Fondo Paviani (VR) Damiano Lotto 183 Documentazione di scavo in open source: il caso di Montebelluna (TV) Denis Francisci 187

5 1 RELAZIONI

6 Libertà di accesso, ricerca e riserva di pubblicazione nelle scoperte archeologiche Maddalena Mazzoleni, Zeno Baldo Sommario. La questione da affrontare riguarda, in generale, i rapporti tra attività di tutela (MIBAC) ed attività di ricerca (Università), con specifico riguardo alla ricerca archeologica, intesa come attività di scavo, di studio e di pubblicazione: mondo ministeriale e mondo accademico spesso non collaborano, bensì si contrappongono in una logica simile a quella di un proprietario privato (lo Stato) contro terzi estranei (studiosi, Università) che pretendano di violare la proprietà. Forte della riserva di scavo archeologico e della proprietà dei ritrovamenti, lo Stato tende a dimenticare che le esclusive non significano che lo Stato è il proprietario privato dei beni archeologici e delle relative informazioni, con facoltà di escludere chiunque altro; significano, invece, che lo Stato ne è il depositario (per il) pubblico, per consentire a tutti l accesso, salvo eccezionali ipotesi di uso individuale e restrizioni per ragioni di tutela. Ogni scavo deve avere una finalità ed un seguito scientifici, indipendentemente da chi lo esegua, né le Sovr.ze potrebbero negare l accesso a manufatti e dati adducendo generiche motivazioni di tutela o di riserva di studio, quando, nei fatti, questo diniego si trasforma in un mero sottrarre conoscenza e conoscibilità per tempi incontrollati ed indefiniti, in totale spregio degli obiettivi di valorizzazione e fruizione pubblica. Nel lontano 1954 il Ministero si è riservato il diritto di pubblicazione per dieci anni; in Francia lo Stato può trattenere per ragioni di studio i ritrovamenti archeologici per un periodo massimo di 5 anni, salvo restituire alla scadenza disponibilità e possesso dei reperti al legittimo proprietario: una riserva ministeriale di studio a tempo potrebbe essere una valida soluzione anche in Italia? Abstract. Italian rules on archaeological excavations (exclusive public duty and public property of the relevant materials) seem to favourite the Ministry for Cultural Goods and Activities in the diffuse praxis of excluding any and everybody from taking view, taking images and editing archaeological information. Such ministerial exclusives should actually be interpreted as rights for the benefit of the public (visitors, researchers, Universities), instead of as rights against the interference of the public. The scientific aims that any archaeological excavation should outline to be authorized and realized should imply a sort of timed duty to communicate the relevant information, independently from the juridical status of the researcher (private, University, Ministry itself): as a consequence, any ministerial praxis of denying the access to archaeological materials on the basis of a general studying and editing reserve, without a specific, timed and duly explained motivation should be contrasted, in order to promote the public visibility and the due fruition and enhancement of the archaeological heritage. Avvocato - Libero professionista.

7 96 LIBERTÀ DI ACCESSO, RICERCA E RISERVA DI PUBBLICAZIONE 1. Il problema: cosa succede nella prassi Il seminario è l occasione per affrontare un tema che, dal punto di vista strettamente normativo/legale, non ha mai ricevuto particolare interesse, risolvendosi sul piano dei rapporti più o meno personalmente affiatati tra singoli docenti universitari e singoli funzionari ministeriali. Il tema è la libertà della ricerca archeologica nel senso più accademico del termine, ovvero della libertà di conoscenza, accesso, studio e pubblicazione dei dati archeologici: nessuna norma specifica su questo tema e, nell assenza di norme specifiche, frequenti dinieghi di accesso, visione, studio e pubblicazione da parte delle Sovrintendenze, senza legittimo fondamento e/o senza congrua motivazione. Risulta, infatti, che spesso le Sovrintendenze negano accesso e ripresa fotografica ancorché o proprio perché richiesti per ragioni di studio adducendo generiche difficoltà logistiche (inaccessibilità dei depositi, mancanza di personale di accompagnamento, ecc.) o, ciò che è peggio, attività concorrenziali di studio in corso da parte della Sovrintendenza stessa. Non che queste motivazioni siano del tutto insostenibili, il problema è che spesso si rivelano pretestuose, poco credibili, complessivamente illegittime, come quando non è previsto un termine alla temporanea inaccessibilità per ragioni logistiche o quando il diniego è opposto alla visione di tutti i reperti provenienti da tutti gli scavi in corso a livello regionale... come se la Sovrintendenza fosse credibilmente impegnata a studiarli tutti contemporaneamente La disciplina per la riproduzione dei beni culturali (art. 107 dlgs 42/2004) Andando con ordine, la ripresa fotografica/riproduzione di beni culturali è soggetta all art. 107 del dlgs 42/2004, almeno per quanto riguarda i beni che sono in consegna allo Stato ciò che è la regola per i beni archeologici, di proprietà dello Stato ex lege : l autorizzazione alla riproduzione, anche in forma fotografica, è provvedimento che va adottato considerando gli elementi riportati all art. 3 del DM 20/04/2005, ovvero considerando finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre; numero delle copie da realizzare; verifica di tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre. Ciò significa che l autorizzazione va sempre rilasciata, a meno che la riproduzione non possa recare pregiudizio materiale al bene da riprodurre (non per nulla la riproduzione mediante calchi è più controllata), a meno che non sia finalizzata ad un utilizzo dell immagine incompatibile con il pregio storico-artistico o non sia quantitativamente inopportuna: la ripresa per ragioni di studio, quindi, non potrà essere negata, a meno che non ostino ben motivate e temporalmente limitate ragioni di tutela (pregiudizio materiale); motivazioni fondate sulla circostanza che siano in corso attività di studio da parte della Sovrintendenza e, implicitamente, esigenze di concorrenza sono del tutto al di fuori e al di là di quanto la legge preveda e consenta. 3. La disciplina dell accesso ai beni culturali Stessi principi valgono, poi, per l accesso e la visione dei beni culturali ed archeologici, siano essi esposti in luoghi deputati (musei, ecc.) siano essi

8 LA SCIENTIFICITÀ DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 97 ancora conservati/ammassati in magazzini e depositi delle Sovrintendenze: il diniego d accesso è illegittimo, a meno che non ostino effettive e motivate ragioni di sicurezza (dei luoghi, delle persone, dei reperti) e sempre e comunque in via temporanea. Sullo sfondo ma molto in rilievo c è il principio per cui la tutela dei beni culturali fine a se stessa non ha più senso se non è accompagnata dalla valorizzazione e dalla fruizione da parte del pubblico: compito dello Stato e di tutti gli enti pubblici, anche con il benvenuto apporto dei privati, singoli o associati, è quello intraprendere ogni azione capace di accrescere la qualità e la quantità della fruizione, perché per legge i beni culturali di appartenenza pubblica sono destinati alla pubblica fruizione, salvo esigenze istituzionali (Palazzo Montecitorio per la Camera) o esigenze di tutela, sempre da motivare. 4. Il caso specifico dei beni archeologici Le considerazioni appena esposte non mutano quando si ferma l attenzione sui beni archeologici, che, più che essere in consegna allo Stato, sono di proprietà dello Stato e beneficiano di una riserva statale di ricerca/scavo ex lege: non cambiano le considerazioni esposte perché la proprietà archeologica non ha nulla a che vedere con la proprietà dominicale privata, caratterizzata dallo ius excludendi omnes alios; la proprietà archeologica è pubblica per l esigenza di preservare e rendere accessibili a tutti le testimonianze più delicate (perché antiche) e più rare della nostra civiltà. Non è una proprietà per escludere e godere in modo esclusivo, bensì al contrario una proprietà per comprendere e accogliere, per far fruire nel modo più ampio possibile. Non è, quindi, un eccezione l accesso ai beni archeologici, né è un eccezione la loro riproduzione/ripresa fotografica per ragioni di studio, bensì la regola aurea del sistema dei beni archeologici. Anche la riserva statale di scavo è a beneficio del pubblico, cioè per controllare che privati, non dotati dei requisiti tecnici e professionali, possano danneggiare e compromettere le risorse archeologiche, soprattutto per il timore che essi siano mossi da finalità commerciali più che scientifiche. 5. La scientificità della ricerca archeologica: principio che impone, in tempi ragionevoli, che venga eseguito lo studio, la pubblicazione ed edizione dello scavo, senza riserve ed esclusive per nessuno E la scientificità, intesa sia come modalità che come obiettivo e ricaduta dello scavo (edizione dello scavo, catalogazione in vista dello studio di altri) è la direttrice fondamentale che guida tutte le attività di scavo, indipendentemente dal soggetto che le ponga in essere: già il RD 363/1913 stabiliva che lo scavo deve essere condotto in modo da portare ai più utili risultati scientifici e che il Sovrintendente deve predisporre una particolareggiata e illustrata relazione sui risultati scientifici ottenuti ; così le norme sugli appalti impongono di illustrare le modalità e i tempi dello sfruttamento scientifico dello scavo fin nella fase di presentazione iniziale del progetto. Se così è, sia lo scavo condotto dalla Sovrintendenza, sia lo scavo condotto da terzi su appalto o su concessione devono essere realizzati in vista dei risultati di accrescimento e approfondimento scientifico cui lo scavo può condurre: illegittimo, quindi, il sottrarre lo scavo allo studio, illegittimo il diniego di accesso,

9 98 LIBERTÀ DI ACCESSO, RICERCA E RISERVA DI PUBBLICAZIONE visione e ripresa dello scavo sulla base di un attività di studio già in corso da parte della Sovrintendenza. Non esiste riserva o priorità di studio e pubblicazione a favore del Ministero, non risultando ciò da alcuna norma cogente o anche solo orientativa. 6. Le disposizioni che contengono termini a favore dello Stato: la loro debolezza e inattualità Unico retaggio del passato è una circolare dell allora Ministero della Pubblica Istruzione (nr. 90 del 5/8/54) introvabile anche presso il Ministero stesso dalla quale risulta l autofissazione di un termine di dieci anni per dar corso allo studio e pubblicazione di scavi archeologici da parte dello Stato: al di là della debolezza della fonte (circolare) e al di là dell inattualità della stessa alla luce della lenta, ma definitiva riforma del diritto dei beni culturali in termini di valorizzazione e fruizione pubblica, non è nemmeno dato sapere da dove sia stato tratto questo termine di 10 anni, quasi fosse una prescrizione di una facoltà/diritto di esclusiva statale normativamente posto ciò che invece non è. Termini per la ripresa fotografica o cinematografica/televisiva sono previsti anche nel DM 8/4/94, contenente il tariffario per i canoni e corrispettivi per l uso strumentale di beni culturali: lì è esclusa la ripresa delle opere in corso di restauro, nonché per un biennio di quelle restaurate o di nuova acquisizione. Anche in questo caso, però, la fonte è debole e, comunque, superata dalle nuove disposizioni (art. 107 del dlgs 42/2004), che assegnano all amministrazione concedente il compito di fissare di volta in volta canoni e corrispettivi: venuta meno la determinazione ministeriale, l abrogazione del tariffario dovrebbe implicare anche l abrogazione della regola ministeriale dei due anni. Al momento, quindi, nessuna norma assegna tempi entro i quali vi sia una legittima riserva di studio e pubblicazione, ivi compreso l accesso, la visione e la ripresa per fini di studio e pubblicazione e nessun fondamento a dinieghi ministeriali che si fondino su tale eventuale riserva tout court o riserva a tempo. 7. La sentenza della Cassazione In questo panorama, peraltro, un precedente giurisprudenziale potrebbe avere dei risvolti interessanti: con la sentenza 93 del 9 gennaio 1997 la Cassazione (Sezioni Unite) ha cassato con rinvio una sentenza riguardante una causa avviata nei confronti di un Sovrintendente aggiunto ai beni culturali e ambientali per un diniego di autorizzazione ad eseguire riprese di beni archeologici; in quel caso, il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, ritenendo che la posizione vantata dall attore avesse la natura di interesse legittimo nei confronti dell azione della pubblica amministrazione, come è tipico nello schema di domanda di autorizzazione e relativo potere di rilascio o diniego. La Cassazione, approfondendo il proprio campo d indagine a tutte le domande attoree, ha rinviato al Giudice di merito riconoscendo la giurisdizione ordinaria a tutela del diritto d autore (senz altro soggettivo) dell attore, asseritamente leso dolosamente dalla Sovrintendente per fini personali, legati all intenzione di proteggere se stessa dalla concorrenza sul mercato che avrebbe potuto produrre lo studio che l attore stava svolgendo e che voleva corredare con le immagini dei reperti. La Cassazione, quindi, non trasforma già

10 PROPOSTE CONCLUSIVE 99 in diritto soggettivo l interesse legittimo ad accedere e riprendere i beni archeologici, mantenendo fermo lo schema classico dell autorizzazione con valutazione non del tutto vincolata dell amministrazione, ma riconosce e valorizza il diritto d autore del privato, che l amministrazione lede quando nega l autorizzazione alla ripresa fotografica per mere ragioni di concorrenzialità sul mercato di studi e pubblicazioni. 8. Proposte conclusive In conclusione si potrebbero proporre alcune linee di azione, anche tra loro cumulabili: raccolta ragionata di istanze e risposte sul tema dell accesso, della ripresa fotografica e della pubblicazione risalenti ad un arco temporale predefinito (potrebbe essere dal 2000 ad oggi), in vista di una eventuale causa pilota per vedere affermate in giudizio le considerazioni sopra esposte; avvio di una proposta normativa tendente a fissare un termine di legge (2 anni, 5 anni, non oltre) per lo sfruttamento scientifico esclusivo delle ricerche archeologiche da parte del titolare dello scavo (ciò avvantaggia, ma pone dei limiti anche alle Università, quando titolari di scavo o esecutrici in convenzione); promozione a livello locale, sfruttando la formula convenzione/accordo di programma, di accordi specifici sul singolo scavo o su piani pluriennali di scavo tra Università statali e Sovrintendenze archeologiche.

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