(Cassazione civile, Sezione Seconda, 27 gennaio 2012, n. 1219)

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1 capitolo 10 Proprietà e possesso (Cassazione civile, Sezione Seconda, 27 gennaio 2012, n. 1219) Il parere Con atto notarile del 21 settembre 2006, Tizia acquista la nuda proprietà di un immobile sito in Bari, alla via dell Edera, da Caio, che se ne riserva l usufrutto. In data 15 novembre 2011, Caio muore. Con ricorso del 3 maggio 2012, Tizia conviene in giudizio innanzi al Tribunale di Bari Sempronio, unico figlio del de cuius e suo erede universale, chiedendo di essere reintegrata nel possesso dell immobile. Sostiene Tizia di aver consolidato il possesso dell appartamento, avendo avuto modo di entrarvi più volte dalla morte di Caio fino al 15 marzo 2012, giorno in cui aveva trovato la serratura della porta di ingresso sostituita. Afferma altresì la ricorrente che, nel caso di specie, lo spoglio del possesso appare inequivoco, atteso che Sempronio, che più volte ha rivendicato oralmente la proprietà dell appartamento, ne ha concesso sine titulo in locazione un ala a Mevia. A sostegno della sua pretesa, Tizia deposita l atto d acquisto dell immobile. Sempronio si reca dal suo legale di fiducia cui espone la questione. In particolare, pur non negando che, dopo la morte di Caio, Tizia abbia più volte avuto accesso all immobile, Sempronio specifica che, in realtà, il contratto di locazione in favore di Mevia era stato stipulato dal de cuius con scrittura privata del 20 ottobre 2011 regolarmente registrata. Sempronio chiede, quindi, al legale di valutare la fondatezza della pretesa di Tizia e la possibilità di resistere vittoriosamente in giudizio, valutando, al contempo, la possibilità di far valere le sue pretese petitorie sull immobile oggetto di causa. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga il parere richiesto. Il caso oggetto del parere richiesto offre la possibilità di chiarire i principi che sottendono all azione di reintegrazione nel possesso di un bene nonché il rapporto tra azioni petitorie e azioni possessorie. In particolare dovrà valutarsi, se, nel caso di specie, Tizia abbia subito effettivamente lo spoglio del bene di cui è proprietaria. La vicenda de quo trae origine dall acquisto, da parte di Tizia, della nuda proprietà di un appartamento di Caio, che se ne riserva l usufrutto. Dopo la morte

2 168 atti e pareri di diritto civile dell usufruttuario, Tizia conviene in giudizio Sempronio, erede universale del de cuius, al fine di essere reintegrata nel possesso. A sostegno della propria domanda, Tizia asserisce di aver subito uno spoglio violento e clandestino del possesso dell immobile, dimostrato sia dalla sostituzione della serratura della porta di ingresso all appartamento da parte di Sempronio sia dalla circostanza che quest ultimo, incurante del diritto di proprietà di Tizia, ha concesso in locazione un ala dell immobile a Mevia. In via preliminare è opportuno rammentare che, a norma dell art. 1140, comma 1, cod. civ., Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un attività corrispondente all esercizio della proprietà o di altro diritto reale.. Il possesso, in altri termini, consiste nell esercizio di un potere di fatto che evoca le facoltà comprese nell esercizio del diritto di proprietà ovvero di altri diritti reali. Tale potere di fatto si esplica su una cosa materiale (corpus): suo presupposto è l impossessamento, che si realizza attraverso l apprensione materiale della res (unilaterale ovvero per consegna). A tale requisito materiale del possesso si accompagna, sul piano soggettivo, l ulteriore requisito dell animus, costituito dal mero intento del soggetto di tenere la cosa come proprietario (animus rem sibi habendi) ovvero come titolare di un diritto reale sulla stessa, mediante l attività corrispondente all esercizio del diritto reale medesimo. La sussistenza dell animus possidendi segna la linea di demarcazione tra il possesso e la detenzione: e invero, benché il possessore e il detentore abbiano un identico rapporto di fatto con la res, in quest ultimo non si riscontra l animus rem sibi habendi, atteso che nella posizione del detentore esiste l implicito riconoscimento di una preminente posizione altrui. Dalle descritte coordinate si evince che il possesso può essere trasferito con il contratto che costituisce ovvero trasferisce un diritto reale. E invero, nei contratti con effetti reali, dall incontro del consenso dei contraenti scaturisce un trasferimento automatico oltre che del diritto anche dello ius possidendi. Va precisato, nondimeno, che, in tali ipotesi, all automatico trasferimento dello ius possidendi non corrisponde sempre l automatico trasferimento del concreto esercizio del potere stesso (ius possessionis), essendo necessaria, all uopo, una immissione materiale nel possesso ovvero una ficta traditio. In altri termini, il trasferimento della proprietà può essere disgiunto da quello del possesso. E invero, il contratto di compravendita è un contratto consensuale che, pur essendo immediatamente traslativo del diritto di proprietà, non assicura all acquirente la materiale disponibilità della cosa: a norma dell art. 1476, n. 1), cod. civ., infatti, la consegna della cosa al compratore costituisce una specifica obbligazione del venditore, nascente dalla conclusione del contratto. Va precisato, al riguardo, che se, in generale, la mancata immissione dell acquirente nel possesso del bene costituisce inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale gravante sul venditore a norma del citato art. 1476, n. 1), cod. civ., ben può verificarsi che il venditore non trasferisca il possesso del bene medesimo, essendosi riservato il diritto di esercitare lo ius possessionis. Ciò avviene, per esempio, allorquando l alienante venda la nuda proprietà, conservando un diritto reale di godimento sul bene venduto.

3 Capitolo 10 Proprietà e possesso 169 Nel caso in rassegna, appunto, Tizia ha acquistato la nuda proprietà dell appartamento di Caio; questi, tuttavia, ha mantenuto l usufrutto sull immobile in parola, con ciò conservando sia lo ius possidendi sia lo ius possessionis. Tanto premesso, è necessario verificare se, con la morte dell alienante usufruttuario Caio, Tizia abbia effettivamente consolidato il possesso dell immobile de quo per il semplice fatto di avervi avuto accesso dal giorno della morte di Caio fino al giorno in cui ha trovato la serratura della porta di ingresso sostituita. Al contempo, è necessario appurare se la circostanza che Sempronio, unico figlio ed erede universale del de cuius, abbia concesso in locazione un ala dell appartamento a Mevia dimostri lo spoglio del possesso perpetrato da Sempronio ai danni di Tizia. La soluzione di tali quesiti postula necessariamente l analisi della tutela possessoria e delle condizioni di esperibilità dell azione di reintegrazione. In linea generale, va precisato che la tutela possessoria si articola in una serie di rimedi giudiziari che si inscrivono nel novero dei procedimenti cautelari. I presupposti e l ampiezza di tali rimedi sono differenti: e invero, mentre le cosiddette azioni di nunciazione di cui agli artt e 1172 cod. civ. sono esperibili sia dal possessore in quanto tale sia dal proprietario o dal titolare del diritto anche a prescindere dal possesso, l azione di reintegrazione di cui all art cod. civ. e l azione di manutenzione di cui all art cod. civ. sono concesse esclusivamente al possessore, a prescindere che questi sia, al contempo, titolare di un diritto reale sulla res. A ciò va soggiunto che il possessore che esperisce l azione di reintegrazione ovvero l azione di manutenzione può invocare la tutela possessoria anche nei confronti del proprietario del bene, laddove questi miri a rivendicare il bene ovvero a contestarne il godimento. In tale prospettiva, può affermarsi che l ordinamento accorda al possessore privato o molestato nel possesso una tutela assoluta. La tutela del possessore privato del possesso è affidata all azione di reintegrazione di cui all art cod. civ., a tenore del quale Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione. Presupposto indefettibile del rimedio in questione è, ovviamente, l esercizio, da parte del soggetto che lo invoca, di un potere di fatto sulla res accompagnato dall animus possidendi ovvero dall animus detinendi: e invero, l art. 1168, comma 2, cod. civ. accorda la tutela reintegratoria anche al semplice detentore, sempre che non detenga la cosa per ragioni di servizio o di ospitalità. Ulteriore presupposto dell azione di reintegrazione è che il soggetto sia stato spogliato del possesso con violenza o in modo occulto. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, al riguardo, che la reintegrazione è concessa soltanto contro gli atti di privazione del possesso violenti o clandestini compiuti con l animus

4 170 atti e pareri di diritto civile spoliandi, con ciò indicando, in senso lato, un atteggiamento che contrasti con la volontà del possessore (vedi, ex multis, Cassazione, Sez. II, 25 luglio 2011 n ). Va altresì precisato che il possessore può ricorrere all azione in questione solo laddove la privazione del possesso abbia carattere definitivo e permanente ovvero l effetto del pregiudizio da lui patito sia duraturo. Le superiori considerazioni dimostrano che, nella fattispecie in esame, difettano del tutto i presupposti dell azione di reintegrazione. A ben guardare, infatti, Tizia non ha mai conseguito il possesso dell immobile acquistato da Caio. Giova rammentare, al riguardo, che, anche dopo la stipula del contratto di compravendita, Caio non ha mai cessato di esercitare il suo ius possessionis sull appartamento, avendone ceduta la sola nuda proprietà ed essendosene riservato l usufrutto, né ha mai trasferito a Tizia il possesso del bene medesimo. A ciò va soggiunto che Tizia non ha conseguito il possesso dell immobile neppure dopo la morte dell alienante Caio. E invero, benché nel ricorso del 3 maggio 2012 Tizia abbia sostenuto di aver avuto più volte accesso all appartamento de quo dal giorno della morte dell alienante Caio, la circostanza in parola non appare idonea a suffragare il consolidamento del possesso in capo all acquirente. È noto, al riguardo, che il soggetto che agisce in giudizio per ottenere la reintegrazione nel possesso assumendo di esserne stato privato violentemente o clandestinamente è tenuto a fornire la prova del possesso, secondo il principio di vicinanza della prova di cui all art cod. civ. Giova rammentare, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l onere della prova dello ius possessionis incombe su qualsiasi possessore, ivi compreso il proprietario che agisce per la reintegrazione nel possesso, e non può essere assolto da quest ultimo tramite l esibizione del titolo di acquisto, atteso che il titulus costituisce, al più, un elemento idoneo a rafforzare la prova ad colorandam possessionem e non già a dimostrare il diritto di esercitare siffatto potere (Cassazione, Sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1219). Nel caso di specie, è evidente che l allegazione del titolo di acquisto da parte di Tizia non è sufficiente a provare l esercizio dello ius possessionis sull immobile de quo, facendo piena prova solo del diritto di proprietà della ricorrente. Non v è chi non veda, poi, che l onere della prova del possesso non è stato assolto da Tizia neppure con l allegazione della circostanza per cui la stessa avrebbe avuto accesso all appartamento dal giorno della morte di Caio sino al giorno della sostituzione della serratura. In disparte la considerazione per cui l accesso occasionale all appartamento non è idoneo a dimostrarne il possesso, è appena il caso di constatare che l esercizio del possesso sull immobile de quo appare smentito dal contratto di locazione in favore di Mevia stipulato dal de cuius con scrittura privata del 20 ottobre 2011 regolarmente registrata. Ne deriva che, nel caso di specie, in capo a Tizia difettano radicalmente i presupposti dell azione di reintegrazione di cui all art cod. civ., non avendo la medesima fornito una valida prova né del suo ius possessionis né a maggior ragione - di aver patito uno spoglio violento o clandestino del possesso. In risposta al parere richiesto, pertanto, potrà consigliarsi a Sempronio di resistere in giudizio, eccependo la carenza dei presupposti dell azione di reintegrazione in capo a Tizia. Va precisato, nondimeno, che, nel resistere all azione possessoria

5 Capitolo 10 Proprietà e possesso 171 esperita da Tizia, Sempronio non potrà far valere le sue pretese petitorie sull appartamento de quo. In disparte il rilievo per cui la proprietà di Tizia sull immobile appare difficilmente contestabile, è opportuno sottolineare che il soggetto convenuto nel giudizio possessorio può proporre eccezioni petitorie solo laddove queste siano finalizzate a dimostrare l infondatezza dell azione possessoria, ma non anche quando egli voglia ottenere il riconoscimento di un diritto sulla res litigiosa (vedi, ex plurimis, Cassazione, Sez. II, 19 gennaio 2007 n. 1795). Si ribadisce, infatti, che le azioni possessorie hanno natura cautelare, e, pertanto, non mirano all accertamento dei diritti ma a una tutela essenzialmente materiale (e con effetti tendenzialmente limitati nel tempo). Per tali ragioni, Sempronio non potrà far valere le sue pretese petitorie sull appartamento de quo nel giudizio instaurato da Tizia, ma laddove ci siano elementi idonei a provare l invalidità dell atto di acquisto di Tizia - dovrà attendere la fine del giudizio possessorio per proporre il giudizio petitorio L Atto Con atto notarile del 21 settembre 2006, Tizia acquista la nuda proprietà di un immobile sito in Bari, alla via dell Edera, da Caio, che se ne riserva l usufrutto. In data 15 novembre 2011, Caio muore. Con ricorso del 3 maggio 2012, Tizia conviene in giudizio innanzi al Tribunale di Bari Sempronio, unico figlio del de cuius e suo erede universale, chiedendo di essere reintegrata nel possesso dell immobile. Sostiene Tizia di aver consolidato il possesso dell appartamento, avendo avuto modo di entrarvi più volte dalla morte di Caio fino al 15 marzo 2012, giorno in cui aveva trovato la serratura della porta di ingresso sostituita. Afferma altresì la ricorrente che, nel caso di specie, lo spoglio del possesso deve ritenersi inequivoco, atteso che Sempronio lo ha concesso sine titulo in locazione a Mevia. A sostegno della sua pretesa, Tizia deposita l atto d acquisto dell immobile. Sempronio si reca dal suo legale di fiducia cui espone la questione. In particolare, pur non negando che, dopo la morte di Caio, Tizia abbia più volte avuto accesso all immobile, Sempronio specifica che, in realtà, il contratto di locazione in favore di Mevia era stato stipulato dal de cuius con scrittura privata del 20 ottobre 2011 regolarmente registrata. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga l atto più opportuno a difendere le ragione del cliente. TRIBUNALE DI BARI MEMORIA Per il Sig. Sempronio, nato a < > il < >, e residente in < >, alla via < >, C.F. < >, rappresentato e difeso dall Avvocato < >, C.F. < >, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in < >, alla via < >, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e gli atti inerenti il presente giudizio trasmessi dalla cancelleria al numero di telefax < > ovvero all indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) < >

6 172 atti e pareri di diritto civile la Sig. Tizia, con l Avvocato < > RESISTENTE contro RICORRENTE Udienza del < >, G.I. Dott. < > R.G.N. < > FATTO Con ricorso del 3 maggio 2012, notificato in data < >, la Sig. Tizia ha convenuto in giudizio l odierno deducente al fine di essere reintegrata nel possesso dell appartamento sito in Bari alla via dell Edera, contraddistinto in catasto al n. < >. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto di aver acquistato, con atto notarile del 21 settembre 2006, la nuda proprietà del predetto immobile da Caio, che se ne è riservato l usufrutto. Controparte ha affermato di aver consolidato il possesso dell immobile, avendo avuto più volte accesso allo stesso dal giorno della morte di Caio, avvenuta in data 15 novembre 2011, fino al 15 marzo 2012, giorno in cui ha trovato la serratura della porta di ingresso sostituita. Quest ultima circostanza nonché il fatto per cui l odierno resistente avrebbe concesso sine titulo in locazione l immobile di cui è causa a Mevia dimostrerebbero inequivocabilmente, a dire della ricorrente, che essa è stata violentemente e clandestinamente spogliata del possesso del bene di sua proprietà. Con il presente atto si costituisce in giudizio Sempronio, che impugna e contesta ogni avversa istanza, deduzione e conclusione per le seguenti ragioni in DIRITTO Parte ricorrente fonda la domanda di reintegrazione nel possesso sull assunto per cui essa sarebbe stata violentemente e clandestinamente privata del possesso dell immobile di cui è proprietaria dall odierno deducente. A dire di controparte, la sussistenza dello spoglio si desumerebbe inequivocabilmente sia dalla circostanza della sostituzione della serratura della porta di ingresso all appartamento, avvenuta in data 15 marzo 2012, che le avrebbe impedito di avere accesso all immobile, sia, soprattutto, dal fatto che l odierno deducente avrebbe sine titulo stipulato un contratto di locazione dell immobile medesimo in favore della Sig. Mevia. La ricostruzione dei fatti di causa operata dalla ricorrente è inesatta e inidonea a fondare la concessione dell invocata cautela possessoria. L odierno deducente non contesta il diritto di proprietà della Sig. Tizia sull immobile de quo, trasferitole da Caio con contratto di compravendita consacrato nell atto notarile del 21 settembre 2006, regolarmente acquisito in giudizio. Rileva, tuttavia, che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la Sig. Tizia non ha mai conseguito né è riuscita a provare il possesso dell immobile in questione. Tale circostanza è sufficiente a dimostrare l insussistenza del presupposto indefettibile della pretesa possessoria ex adverso azionata, che, in quanto elemento costitutivo del diritto della ricorrente, deve essere puntualmente provato da costei. È opportuno rammentare che, a norma dell art. 1168, comma 1, cod. civ., Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. Dalla lettera della norma citata si evince che il presupposto logico e ineliminabile dell azione di reintegrazione è il possesso del bene, ossia l esercizio, da parte del soggetto che invoca la tutela possessoria, di un potere di fatto su una cosa materiale (corpus) che evoca le facoltà comprese nell esercizio del diritto di proprietà ovvero di altri diritti reali (cfr

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