A TUTTI I PARTECIPANTI DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI NORVEGA E CIVIDALE
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1 Milano, 16 dicembre 2011 Prot. n. NV295MF11/RZ A TUTTI I PARTECIPANTI DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI NORVEGA E CIVIDALE Oggetto: regime fiscale dei fondi di diritto italiano applicabile a far data dal 1 gennaio 2012 Gentili Signori, con la presente desideriamo informarvi di alcuni importanti cambiamenti che interesseranno la fiscalità in capo ai partecipanti dei fondi comuni di investimento di diritto italiano a decorrere dal 1 gennaio Tassazione delle rendite finanziarie Con decorrenza 1 luglio 2011, il Decreto Legge n. 225/10 ha sostituito il precedente regime fiscale (ex Decreto Legislativo n. 461/97), introducendo un nuovo regime di tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano applicato sul realizzato anziché sul maturato con aliquota pari al 12,5% in capo al partecipante. In data 17 settembre 2011 è entrata in vigore la Legge n. 148/11, di conversione del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (cd. manovra correttiva), recante misure urgenti per la stabilizzazione e per lo sviluppo, nell ambito della quale è stata uniformata al 20% l aliquota di tassazione applicabile agli interessi, ai premi e ad ogni altro reddito di capitale divenuti esigibili ed ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1 gennaio La sopracitata normativa si applica a quasi tutti i prodotti del risparmio gestito di diritto italiano e, in particolare, ai seguenti strumenti finanziari: fondi comuni di investimento mobiliare aperti; SICAV; fondi comuni di investimento mobiliare chiusi; fondi lussemburghesi cd. storici. La predetta normativa non trova invece applicazione per le seguenti forme di investimento: fondi comuni di investimento immobiliare; fondi pensione. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2012, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di diritto italiano saranno tassati con l aliquota del 20% anziché con l attuale aliquota del 12,5%. Tale ritenuta fiscale sarà applicata sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla partecipazione ai sopracitati fondi comuni di investimento. Per redditi di capitale si intendono sia i proventi distribuiti dal fondo, sia quelli compresi nel valore di rimborso delle quote (differenza positiva fra i valori risultanti dai prospetti di calcolo del valore delle quote alla data di cessione o rimborso e alla data di acquisto o sottoscrizione). Con l accezione redditi diversi si intendono, invece, le eventuali minusvalenze subite dai partecipanti al fondo. NorVega SGR S.p.A. Sede Legale Largo Donegani, 2 ang. Via della Moscova, Milano Italy Tel Fax info@norvega.it Società per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 48 Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Vegagest SGR S.p.A. Società aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Capitale sociale ,65 i.v. - CF - P.IVA:
2 2 / 5 2. Tassazione delle obbligazioni ed altri titoli di Stato ed equiparati Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 ha modificato, con efficacia a far data dal 1 gennaio 2012, le aliquote fiscali applicabili alle rendite finanziarie con l eccezione dei titoli di Stato la cui aliquota resterà invariata al 12,5%. Dai redditi di capitale e dai redditi diversi, riferiti ai fondi comuni di investimento di diritto italiano, saranno scorporati quelli riferibili ai seguenti strumenti finanziari: obbligazioni ed altri titoli di Stato ed equiparati; obbligazioni ed altri titoli di Stato ed equiparati emessi dagli Stati appartenenti alla lista dei Paesi con cui l Italia ha stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni (cd. white list ); titoli di risparmio per l economia meridionale; piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, con riferimento ai quali si è, tuttora, in attesa dei relativi chiarimenti da parte degli organi competenti. In sostanza, sarà applicata un aliquota ridotta, pari al 12,5%, alla quota parte del patrimonio del fondo investita in uno o più dei sopracitati strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari equiparati ai titoli di Stato e, pertanto, tassati in misura pari al 12,5% anziché al 20%, sono i seguenti: i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, le altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l adempimento di funzioni statali o per l esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; i titoli emessi in Italia da enti sovranazionali e organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia (ad es., BERS, BEI, CECA, BIRS, EURATOM). Per quanto attiene agli enti sovranazionali, si rimanda all elencazione contenuta nella nota n. 14/ del 1 giugno 1994 del Ministero delle Finanze. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2012, i redditi di capitale ed i redditi diversi conseguiti dai partecipanti ai fondi comuni di investimento di diritto italiano e riconducibili ai summenzionati strumenti finanziari saranno fiscalmente rilevanti per una quota pari al 62,5% dell ammontare realizzato degli stessi. Tale quota definita, anche, con il termine equalizzatore corrisponde al rapporto tra l aliquota fiscale vigente (12,5%) e quella prevista dal nuovo regime fiscale (20%). In tal modo, applicando l aliquota del 20% al 62,5% dell ammontare dei redditi realizzati dal partecipante e riconducibili agli strumenti finanziari di cui sopra, l imposizione fiscale effettiva sui redditi in discorso resterà invariata rispetto a quella attualmente vigente, pari al 12,5%. 3. Modalità di applicazione del nuovo regime fiscale A partire dal 1 gennaio 2012, per ogni fondo comune di investimento di diritto italiano, sarà determinata la parte di patrimonio soggetta a tassazione agevolata (12,5%) e, per differenza, la parte soggetta a tassazione ordinaria (20%). Tali aliquote saranno ponderate ed equalizzate per definire un unico livello impositivo. Quest ultimo corrisponderà alla percentuale media (semplice) calcolata al netto degli eventuali risparmi di imposta - sulla base delle evidenze risultanti dagli ultimi due prospetti contabili del fondo pubblicati entro il semestre solare precedente alla data di distribuzione del provento, del riscatto, della cessione ovvero della liquidazione delle quote del fondo. Una volta definita la componente patrimoniale soggetta a ritenuta del 20% rispetto a quella soggetta a ritenuta agevolata del 12,5%, si determina la quota parte di imponibile tassabile al 20% in capo al partecipante, anche detta livello impositivo equalizzato. Di seguito, si riporta la formula di calcolo del livello impositivo equalizzato (% LIE). dove : %LIE = (%AR * %EQ) + %AO
3 3 / 5 %LIE = livello impositivo equalizzato, ovvero percentuale dell imponibile da assoggettare a tassazione ordinaria; %AR = percentuale attività ad aliquota ridotta; %EQ = equalizzatore, pari al 62,5%; %AO = percentuale attività ad aliquota ordinaria. Il livello impositivo equalizzato per ciascun fondo è un valore percentuale (compreso quindi tra 62,5 e 100) che abbatte l imponibile fiscale, in capo ai singoli partecipanti al fondo medesimo. Di seguito, si riporta un esempio di calcolo della ritenuta applicabile in capo al singolo partecipante, in ipotesi di riscatto di quote di un fondo comune di diritto italiano, con realizzo da parte dell investitore di un reddito di capitale pari a (mille) euro. Percentuale delle attività soggette ad aliquota ridotta presenti nel fondo 13,785% Percentuale delle attività soggette ad aliquota ordinaria presenti nel fondo 86,215% Percentuale della base imponibile da assoggettare a tassazione ordinaria (% LIE): - (13,785%*62,5%)+86,215% = 94,831% Base imponibile originata dall operazione di riscatto (reddito di capitale) Ritenuta calcolata con il metodo dell equalizzatore (livello impositivo equalizzato): euro - (1000*94,831%*20%) = 189,66 euro Pertanto, sui proventi conseguiti dal partecipante (redditi di capitale) sarà applicata con l adozione di uno dei metodi di calcolo alternativi sopracitati a partire dal 1 gennaio 2012 l aliquota fiscale del 20%. Nei casi in cui l investitore subisca una perdita (minusvalenza), la stessa sarà ponderata per la percentuale di imponibile soggetta a tassazione ordinaria (cd. %LIE ) e sarà certificata al partecipante quale reddito diverso. 4. Modalità di utilizzo, in compensazione, delle minusvalenze Le minusvalenze di natura finanziaria realizzate sino al 31 dicembre 2011 potranno essere compensate con le plusvalenze realizzate entro il quarto anno solare successivo limitatamente al 62,5% delle medesime in modo tale da neutralizzare gli effetti derivanti dal passaggio al nuovo regime fiscale. Per contro, le minusvalenze maturate fino al 31 dicembre 2011, qualora realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2012, saranno compensabili per un importo pari al 100% del loro ammontare. I risultati negativi di gestione rilevati nell ambito delle gestioni individuali di portafoglio alla data del 31 dicembre 2011 potranno essere portati in deduzione dai risultati di gestione positivi maturati successivamente o dalle plusvalenze conseguite in regime amministrato o dichiarativo, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali (quattro anni) di utilizzo dei risultati negativi di gestione. 5. Affrancamento Come detto, le plusvalenze realizzate su operazioni aventi data di regolamento successiva al 1 gennaio 2012 saranno assoggettate all aliquota del 20%. Stante l applicazione della ritenuta fiscale del 20% alle plusvalenze latenti e, pertanto, non ancora realizzate alla data del 31 dicembre 2011, il partecipante ha la facoltà di procedere all allineamento (c.d. affrancamento ) del proprio portafoglio alle quotazioni del 31 dicembre Tale scelta dovrà riguardare tutti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell investitore, ivi
4 4 / 5 inclusi, pertanto, i fondi comuni di diritto italiano. L opzione per l affrancamento dovrà essere esercitata entro il 31 marzo 2012 e comporterà il pagamento dell imposta del 12,5% da effettuarsi entro il 16 maggio Si avrà convenienza a procedere all affrancamento qualora il valore complessivo del portafoglio al 31 dicembre 2011 risultasse superiore alla somma dei costi di sottoscrizione o acquisizione degli strumenti finanziari ivi inclusi. Ad esempio, con riferimento ad un fondo comune di diritto italiano che abbia conseguito un risultato di gestione positivo maturato dal 1 luglio 2011 (data di entrata in vigore del nuovo regime di tassazione in capo all investitore) sino al 31 dicembre 2011, il partecipante tenuto eventualmente conto anche dell andamento dei restanti strumenti finanziari inclusi nel portafoglio - potrebbe avere convenienza a pagare l imposta del 12,5% sulla plusvalenza latente di cui sopra anziché vedersi applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la ritenuta del 20% all atto del rimborso o della cessione delle quote. Pertanto, l affrancamento consente di tassare al 12,5% i redditi di capitale maturati - e non ancora realizzati alla data del 31 dicembre 2011 o di ottenere la certificazione a cura del soggetto collocatore di una quota pari al 62,5% delle eventuali minusvalenze (redditi diversi) maturate alla medesima data. Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. L affrancamento: - dovrà riguardare tutti gli strumenti finanziari posseduti dall investitore in regime dichiarativo o amministrato, ivi inclusi, quindi, i fondi comuni di diritto italiano; - sarà applicabile, a discrezione del cliente, ad ogni singolo rapporto detenuto dall investitore presso intermediari finanziari; - presupporrà l invio di un apposita comunicazione scritta all intermediario presso il quale risulta acceso ogni singolo rapporto detenuto dall investitore, anche nel caso in cui quest ultimo abbia optato per il regime dichiarativo; - sarà effettuato tenuto conto del rapporto esistente tra il numero delle quote possedute dal partecipante alla data dell affrancamento ed il numero delle quote dallo stesso detenute al 31 dicembre 2011; in particolare: qualora il saldo quote alla data di affrancamento fosse maggiore o uguale al saldo al 31 dicembre 2011, sarà affrancato il totale delle quote possedute al 31 dicembre 2011; nel caso in cui, invece, il saldo quote alla data di affrancamento fosse inferiore al saldo al 31 dicembre 2011, sarà affrancato il totale delle quote possedute alla data dell affrancamento. - comporterà una variazione del costo medio ponderato di carico delle quote possedute. In particolare, una volta completata l operazione di affrancamento, la posizione relativa alle quote oggetto di affrancamento avrà, quale prezzo di carico, il valore delle quote al 31 dicembre Imposta di successione Resta invariata l esenzione da imposta di successione dei titoli di Stato italiani. Conseguentemente la componente investita negli stessi sarà scorporata dalla composizione complessiva del portafoglio del fondo, ai fini dell applicazione dell imposta in discorso. I titoli governativi esteri rientrano, invece, nella base imponibile ai fini dell applicazione dell imposta di successione. 7. Impatti dell unificazione dell aliquota sulle gestioni individuali di portafoglio Nell ambito delle gestioni individuali di portafoglio, l aliquota del 20% si applica al risultato maturato dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre di ogni anno di vigenza del rapporto o alla data di chiusura del medesimo, al netto della quota dei proventi (o delle perdite) riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri determinata applicando la percentuale media per la cui determinazione si rimanda al precedente punto 3 - rilevante alle predette date (tale quota dovrà essere computata nella misura del 62,5% del relativo ammontare). Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione del risultato della gestione maturato dal 1 gennaio 2012, i proventi periodici ovvero i proventi e le perdite da riscatto o cessione derivanti dalla partecipazione ad
5 5 / 5 organismi di investimento che investono, direttamente o indirettamente, in titoli pubblici italiani ed esteri dovrebbero essere computati al netto della quota dei proventi (o delle perdite) riferibili ai predetti strumenti finanziari determinata applicando la percentuale media 1 rilevante nel lasso temporale in cui il provento è stato conseguito (tale quota dovrà essere computata nella misura del 62,5% del relativo ammontare). 8. Imposta di bollo sui depositi titoli A partire dal 1 gennaio 2012 sarà modificato il regime relativo all imposta di bollo, che sarà in particolare prevista per tutti i prodotti e strumenti finanziari, ivi inclusi quelli sino ad oggi non soggetti ad obbligo di deposito ed in particolare i fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano. Rimarranno tuttavia esclusi dal pagamento dell imposta i fondi pensione ed i fondi sanitari. L imposta si applicherà al controvalore ai prezzi di mercato degli strumenti finanziari con una aliquota pari al 1 per mille per l anno 2012 e al 1,5 per mille per l anno In ogni caso l imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente all anno 2012, nella misura massima di euro. L imposta sarà addebitata a cura dell intermediario presso il quale le quote sono state sottoscritte, * * * * * La scrivente avrà cura di fornire successivi aggiornamenti della presente circolare in funzione di eventuali ulteriori modifiche normative nonché per effetto di eventuali successivi chiarimenti forniti al riguardo dagli organismi competenti. RingraziandoVi per la fiducia accordataci, l occasione è gradita per porgere i migliori saluti. NORVEGA SGR S.p.A. F.to Il Direttore Generale 1 Trattasi della percentuale media (semplice) calcolata al netto degli eventuali risparmi di imposta - sulla base delle evidenze risultanti dagli ultimi due prospetti contabili del fondo (semestrali o annuali) redatti entro la fine del semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Pertanto la percentuale media varia ogni semestre solare ed è calcolata utilizzando i due prospetti contabili più recenti, tenuto conto dei tempi di approvazione e diffusione degli stessi. Per i fondi che redigono esclusivamente il prospetto annuale, la percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti annuali.
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