COMUNE DI FERNO. Provincia di Varese. Deliberazione n in data 07/07/2014. Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

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1 COMUNE DI FERNO Provincia di Varese Deliberazione n in data 07/07/2014 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: ART. 91 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 39, COMMA 20 BIS, DELLA L. 449/97. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL PERIODO L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di luglio, alle ore presso Sala Giunta, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale Intervengono i Signori Presente Assente CERUTTI Mauro SINDACO GESUALDI Filippo VICE SINDACO BERTONI Giorgio ASSESSORE ZARO Sergio ASSESSORE PIANTANIDA Elena Marina ASSESSORE Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Vietri. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Cerutti, in qualità di SINDACO, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 1 di 11

2 LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; - l art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette; - l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, comma 20-bis stabilisce che: "Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.."; - l art. 6, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi bisogni; - il suddetto art. 6, al comma 4 bis, introdotto dall art. 35 del D. Lgs. n. 150/2009, stabilisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; - l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"; - l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce al comma 1 che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica" e al comma 2 che "Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere"; - l'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale; - l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 16/2014, in vigore dal 06 maggio 2014, che recita: "... Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n " (Decreto Ministero dell'interno del ); Richiamati: - l'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nel testo Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 2 di 11

3 vigente conferma l'obiettivo di riduzione di spesa del personale, stabilendo che, ai fini del concorso agli obiettivi finanza pubblica, "... gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."; - l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 06 agosto 2008, n. 133, in materia di spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio, e successive modifiche, relativamente ai commi vigenti; - il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. in Legge n. 122/2010 e s.m., con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14, con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 122/2013 e dalla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); - l'articolo 36 del D. Lgs. n. 165/01, come modificato dal D. L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 3/2010, in cui l organo di controllo ha chiarito che il risultato prescritto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/6006, demandato alle scelte autonome degli enti interessati, prescinde da criteri e parametri prefissati, purché realizzi coerentemente una tendenza virtuosa di riduzione, in un ottica di responsabilizzazione ed autodeterminazione dell ente medesimo e che alla luce di quanto sopra, il parametro di riferimento non può non essere rappresentato dalla omologa voce di spesa dell anno immediatamente precedente, in quanto, dall interpretazione sistematica delle leggi finanziarie succedutesi a partire dal 2007, emerge la volontà del legislatore di incentivare un meccanismo volto a realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti ; Dato atto che l'amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: - ha effettuato, con deliberazione di Giunta Comunale, data odierna, la ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 e dalla quale si rilevano alla data odierna: n. 36 posti in pianta organica di cui n. 32 coperti e n. 4 vacanti; - ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, commma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del ; - ha approvato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009), con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del ; Preso atto, in relazione ai vincoli introdotti dal D.L. n. 16/2014, art. 4, co. 1, in vigore dal 06 maggio 2014, di ridurre le dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 3 di 11

4 comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 (Decreto Ministero dell'interno del ), che la dotazione organica dell'ente rispetta i suddetti parametri, avendo un rapporto medio dipendenti-popolazione al (abitanti n ) pari ad 1/194; Preso atto, come da dichiarazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario, in conformità ai dati contenuti nel rendiconto della gestione 2013 approvato e depositata agli atti, che: la spesa complessiva lorda di personale dell'anno 2013, dal rendiconto dell'esercizio 2013, risulta essere pari ad ,85; tale spesa, al netto di spese di personale escluse e degli arretrati contrattuali, risulta essere inferiore rispetto a quella dell'anno precedente, compresa la spesa per la quota - parte, a carico del Comune di Ferno, riferita all'unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno; relativamente all'anno 2013, l'incidenza della spesa complessiva lorda di personale di cui sopra, pari ad ,85 in rapporto alle spese di parte corrente del bilancio di Ferno ( ,39), ivi compresi gli oneri per lo stesso titolo, sostenuti pro-quota dall'unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno nell'anno 2013, è pari al 38,80%; relativamente all'anno 2014, sulla base degli obiettivi programmatici in fase di redazione, si ipotizza il mantenimento di detta incidenza al di sotto del 50%, anche se l'art. 3, co. 5 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, ha previsto anche, con l'abrogazione del co. 7 dell'art. 76 del D.L. 112/08, la cancellazione del limite del 50% della spesa del personale rispetto alla spesa corrente; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del ad oggetto: " APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI LONATE POZZOLO, FERNO E CASSANO MAGNAGO DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE" - sino alla data del , nella quale si evidenzia che il Comune di Lonate Pozzolo è il Comune capo convenzione; Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 17/SEZ AUT/2013/QMIG del 26 luglio 2013, per quanto concerne l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente ed il conteggio degli oneri relativi al servizio di segreteria in convenzione, nella quale, esprimendosi sulla questione di massima rimessa dalla sezione regionale Basilicata circa il computo, in capo all'ente capo fila, dell'intera spesa per il Segretario, dedotta in convenzione, senza escludere la quota parte riferita agli altri enti ai fini dell'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, esprime il proprio seguente avviso: "L'onnicomprensività della nozione di spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, importa che nel caso dell'utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all'ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l'ente di appartenenza, considerando l'intero importo; Preso atto quindi che gli oneri finanziari che deriveranno dall'utilizzo del Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno e Cassano Magnago, rileveranno solo per la propria quota parte, eslusivamente ai fini del rispetto del co. 557 della Legge 296/2006; Ricordato, in particolare, l'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall articolo 4, comma 102 Legge 183/2011, dall articolo 1, comma 6 bis, Legge 14/2012 e dall articolo 4-ter, comma 12, Legge 44/2012 che recita: " possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno Per le medesime amministrazioni Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 4 di 11

5 la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonchè per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno "; Richiamato l'articolo 6 bis del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e sopratutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti ed alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione; Visto l'art. 3, co. 5 del D.L. n. 90 del che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti"; Dato atto, sulla base della normativa vigente: - cbe la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del 60%, costituente tetto per eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato, considerato che, ai sensi del D.L. n. 90/2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni; - che la spesa di ogni singola assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione eventualmente prevista nello strumento di programmazione; Considerato che ai sensi del D.L. n. 95 del 06/07/2012 art. 14, co. 7, successivamente modificato dal D.L. n. 101/2013, le cessazioni per mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del tournover; Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 5 di 11

6 Richiamato, in merito all'istituto della mobilità, l'ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/01, comma 1, come modificato dal D.L. n. 90 del ; Atteso che alla data odierna non risulta emanato il DPCM previsto dall articolo 16, comma 8 del D.L. n. 95/2012, con il quale sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, e che pertanto come già sopra rappresentato, verranno considerati i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Decreto Ministero dell'interno del ); Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del , relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015; Preso atto che, in ossequio alla richiesta del Responsabile del Servizio Personale in Unione del , prot. n. 8655, di trasmettere, al fine della predisposizione del documento di programmazione triennale sul fabbisogno di personale, da parte dei singoli Responsabili dei Servizi, apposite relazioni relative all'analisi sulla situazione delle risorse umane impiegate e da impiegare all'interno di ogni singolo ufficio, al fine di garantire un regolare adepimento delle funzioni ed espletamento dei servizi, pervenivano solo le analisi formulate da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Tributi e Socio Culturale; Considerato che, per quanto si può ragionevolmente prevedere, le risorse finanziarie disponibili ed assegnabili in sede di P.E.G. ai responsabili dei servizi per l anno in corso renderanno difficilmente attuabile una politica di potenziamento dell attuale organico; Preso atto che, da una ricognizione delle carriere del personale dipendente, si è rilevato che nel corso dell'anno 2014 non è prevista alcuna cessazione per pensionamento; Rilevato comunque che nel Comune di Ferno non sono presenti graduatorie vigenti per assunzione di personale a tempo indeterminato; Preso atto che la Provincia di Varese, a seguito di richiesta del Comune di Ferno in data e della documentazione in essa prodotta, ha comunicato il computo nella quota di riserva, ai sensi della legge 68/99, di personale dipendente, in qualità di disabile a decorrere dall' ; Considerato che comunque nel Comune di Ferno erano già presenti n. 2 dipendenti disabili, che soddisfavano la quota d'obbligo a carico del Comune di Ferno; Considerato che il rispetto delle prescrizioni di cui all art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 consentirà comunque di far luogo alle sostituzioni dei dipendenti che dovessero cessare il servizio alle dipendenze del Comune nel corso dell anno per mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della Legge 311/2004, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei Conti, purchè il passaggio di personale, avvenga tra enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità; - che la possibilità di sostituire il personale che dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro per pensionamento, dimissioni o altre cause è limitata ad una spesa non superiore al 60% del costo corrispondente alle cessazioni intervenute nell anno precedente, considerato che, ai sensi del D.L. n. 90/2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni; Atteso quindi: Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 6 di 11

7 - che i limiti di spesa del Bilancio non consentono attualmente di prevedere ulteriori assunzioni di nuovo personale per l anno in corso né nel successivo biennio; - che le eventuali esigenze di personale, in particolare con riferimento alle sostituzioni, che si dovessero rilevare per la gestione dei servizi, saranno valutate e finanziate al verificarsi dell'evento con apposito atto e previa variazione al Bilancio di previsione, nei limiti e vincoli di legge sopra richiamati; Considerato che alla data odierna l'unione non ha ancora approvato i documenti programmatori per l'anno 2014, attualmente in fase di predisposizione, e che, ai fini della valutazione della spesa di personale dell Unione, per la propria quota di compartecipazione, in aggiunta alla propria spesa di personale, è possibile ipotizzare una somma pari a quella rendicontata per l anno 2013; Atteso che: l Amministrazione ha valutato l entità delle risorse complessivamente destinabili alle sopra richiamate ulteriori iniziative e da stanziare nello schema di bilancio preventivo per il 2014, sull intervento di spesa relativo al Fondo delle risorse decentrate, ai sensi di cui al richiamato articolo 15 c. 5 del C.C.N.L. del , nel rispetto delle condizioni dettate dall'aran per la corretta attuazione della disciplina e della disposizione di cui all articolo 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, e successivamente modificato dal D.P.R. n. 122/2013, a termini del quale: A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ; la proposta di bilancio preventivo 2014 prevede, fatta salva la definitiva approvazione in Consiglio Comunale, una somma complessiva di 9.965,00.=, oltre oneri riflessi (Cod ) quale parte variabile del fondo delle risorse decentrate ex art. 31 e seguenti del C.C.N.L. stipulato in data per le finalità di cui all articolo 15 comma 5 del C.C.N.L. del ; che detto importo rientra nel limite dell ammontare delle risorse stanziate nell anno 2010 (ai sensi delle sopra richiamate normative in materia di contenimento della spesa di personale); Preso atto che la progettazione interna, come chiarito dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 51/2011, non concorre al limite rappresentato dal fondo anno 2010; Richiamata, nel limite dell'importo da stanziare di 9.965,00.=, sopra indicato, la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del relativa all'approvazione del progetto "Nido estivo 2014", ai sensi dell'art. 15, co. 5 del C.C.N.L , per una spesa preventivabile pari ad 2.339,00, oltre oneri riflessi; Considerato che, per quanto riguarda i compensi attribuibili al personale interno, in relazione all'attività di evasione ICI, nel bilancio 2014 e pluriennale , al momento sono previsti i seguenti stanziamenti: anno ,00.= (compresi OORR) oltre ad Irap. 50,00; anno ,00.= (compresi OORR) oltre ad Irap. 10,00; anno ,00.= (compresi OORR) oltre ad Irap. 10,00; Preso atto che in relazione agli incarichi di progettazione interna di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 163/06, si prevede nel piano annuale delle opere pubbliche, allegato al bilancio 2014 e nel rispetto del regolamento dell'ente all'uopo predisposto, la somma stimata dall'ufficio tecnico di ,24, Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 7 di 11

8 dando atto che le somme indicate dipendono dall effettivo importo dei lavori e dagli incarichi che l'amministrazione potrà scegliere di affidare all'esterno; Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante della presente deliberazione; 2. di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 e per l anno 2014, disponendo quanto segue: a) la spesa per il personale, quantificata con le modalità indicate in premessa, non potrà comunque superare, nell anno 2014, il corrispondente ammontare dell anno 2013, ma dovrà tendere alla riduzione in termini assoluti (c. 557 Legge 296/06); b) esclusivamente entro il limite sopra indicato ed entro l ulteriore limite percentuale di legge (attualmente stabilita, per gli anni , nel 60% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell anno precedente, considerato che, ai sensi del D.L. n. 90/2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile) l Amministrazione potrà far luogo nel triennio alle sostituzioni dei dipendenti che per pensionamento, dimissioni o altre cause dovessero cessare il servizio nel corso dell anno, salva la possibilità di far luogo a trasferimenti per mobilità da altre Amministrazioni, sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni, ai sensi dell articolo 1 comma 47 della legge n. 311/204; c) entro i limiti stabiliti dall art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 e richiamati in premessa, potrà farsi luogo nel triennio ad eventuali assunzioni a tempo determinato o comunque flessibili o a convenzioni con altre Amministrazioni per sopperire ad esigenze temporanee o eccezionali; 3. di dare atto che non è prevedibile attualmente, alla luce dello schema di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/16, il ricorso ad ulteriori nuove assunzioni nell anno in corso; 4. di rinviare, nei limiti della somma proposta sul bilancio preventivo 2014 di 9.965,00.=, fatta salva la definitiva approvazione in Consiglio Comunale, e preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del , relativa all'approvazione del progetto "Nido estivo 2014", a successivi atti l attivazione, nell anno in corso, delle ulteriori iniziative ai sensi dell articolo 15, comma 5, del C.C.N.L. del , intese a migliorare e potenziare i servizi esistenti, da finanziare a valere sulle risorse variabili, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio, in particolare dei limiti finanziari indicati in narrativa, da verificare in occasione dell'approvazione di ciascuna di dette iniziative mediante l incremento della parte variabile del Fondo delle risorse decentrate ex artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. stipulato in data ; 5. di dare atto che le risorse che verranno impegnate per le iniziative indicate al precedente punto 4. saranno erogabili solo ad avvenuto accertamento dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti e nella misura in cui gli stessi saranno stati conseguiti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'aran per l'attuazione della disciplina relativa al predetto art. 15, co. 5; 6. di prevedere che agli Assessori sarà fornita periodicamente - e comunque con frequenza almeno semestrale - dai relativi Servizi la documentazione occorrente a verificare il livello di conseguimento degli obiettivi di ciascun progetto di attività attinente ai settori di rispettiva competenza; 7. di demandare al servizio personale in Unione l adozione degli atti necessari all attuazione della presente deliberazione; 8. di dare atto che della presente deliberazione, in quanto atto a valenza generale concernente la Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 8 di 11

9 gestione delle risorse umane, viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all art. 10, comma 2 del C.C.N.L. in data , come previsto dall art. 7 del medesimo C.C.N.L. e che l'avvenuta adozione sarà comunicata ai responsabili dei servizi comunali; LA GIUNTA COMUNALE indi, al fine di consentire l'immediata adozione degli atti deliberativi relativi all'approvazione dello schema di bilancio preventivo 2014 e degli allegati documenti di programmazione, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, DELIBERA - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. = = = = = = = Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 9 di 11

10 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IN DATA 07/07/2014 N. 96 OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00. Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio Personale, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: ART. 91 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 39, COMMA 20 BIS, DELLA L. 449/97. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL PERIODO , in ordine alla regolarità tecnica: esprime parere FAVOREVOLE Ferno, 07/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Enrica Rossi Il sottoscritto Responsabile Del Servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile: esprime parere FAVOREVOLE Ferno, 07/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ED ECONOMATO Rag. Emanuela Bertoni Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 10 di 11

11 Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO Sig. MAURO CERUTTI IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. MAURIZIO VIETRI PUBBLICAZIONE Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/07/2014 e fino al 08/08/2014. Trasmes.sa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/2000. Ferno, 24/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Vietri Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 24/07/2014 al 08/08/2014. N. di registro di pubblicazione. Ferno, 24/07/2014 IL MESSO ESECUTIVITA' Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 07/07/2014 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del ; Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Vietri Delibera di G.C. n del 07/07/2014 Pag 11 di 11

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