Lacontabilità non deve ritenersi una mera elencazione di numeri ma un valido supporto operativo per la buona gestione dell organizzazione stessa.

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3 Lacontabilità non deve ritenersi una mera elencazione di numeri ma un valido supporto operativo per la buona gestione dell organizzazione stessa. Sono almeno cinque i motivi validi per cui tenere una corretta contabilità:

4 1. Informare i soci dell ente sull andamento della gestione: i presidenti o gli amministratori o il consiglio direttivo stesso possono in particolare seguire i movimenti finanziari, le partite creditorie e debitorie, i rapporti con le banche, con gli eventuali dipendenti,con i fornitori, ecc

5 2. Assolvere al dovere etico della trasparenza ripreso dalla normativa specifica (legge 266/91 e D.Lgs. 460/97) e da tutte le pubblicazioni sul terzo settore

6 3. Informare i terzi che hanno rapporti con l ente: spesso realtà quali banche o fornitori chiedono informazioni di tipo contabile in occasione di concessione di eventuali affidamenti

7 4. Assolvere gli obblighi di bilancio imposti dalla specifica legge: sia la legge 266/91 per le organizzazioni di volontariato (art. 3), sia il D.Lgs 460/97 per le ONLUS (art. 25) prevedono espressamente la formazione del bilancio di gestione. E fuor di dubbio che la contabilità ed il bilancio siano strettamente legati, in quanto dalla contabilità debbono scaturire i dati da evidenziare in bilancio

8 5. Assolvere eventuali obblighi statutari: in quanto gli specifici statuti delle diverse organizzazioni potrebbero prevedere l obbligo di tenuta di una specifica forma contabile e l obbligo di un rendiconto o di un bilancio.

9 Precisazione importante: le organizzazioni di volontariato non hanno l obbligo di seguire lo schema contabile e di bilancio introdotto dalla IV direttiva CEE ed evidenziati dagli artt e seg. del codice civile.

10 Le Organizzazioni di volontariato per ottenere le agevolazioni previste dalla legge 266/91 nonchè per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali debbono obbligatoriamente iscriversi presso il registro generale delle organizzazioni di volontariato tenuto dalle singole regioni

11 Inoltre, a fronte della spiccata vocazione alla solidarietà che caratterizza questi organismi, il legislatore, (art.10, ottavo comma, del dlgs 460/97) considera queste realtà, (assieme alle ONG ed alle cooperative sociali) ONLUS di diritto, mantenendo alle stesse le condizioni fiscali di maggior favore concessi dalla specifica legge istituente (legge 266/91)

12 In virtù di queste considerazioni e nello spirito globale della Legge quadro sul volontariato appare evidente come l ipotesi di realizzo di attività prettamente commerciale da parte di questi enti è da ritenersi pressoché nulla. A queste realtà è concesso soltanto lo svolgimento di attività commerciale marginale

13 L articolo 8, comma 4, della Legge 266/91 prevede la possibilità di effettuare da parte delle organizzazioni di volontariato attività commerciali di carattere marginale. Queste sono le uniche attività commerciali previste dal legislatore. Dette attività, seppur di natura prettamente commerciale vengono considerate dal legislatore non commerciali, qualora sia dimostrabile il totale impiego del ricavato per i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato.

14 Per quanto riguarda gli obblighi contabili la legge 266/91, istitutiva di queste organizzazioni, non prevede alcuna forma specifica di contabilità. Essa si limita ad indicare all art. 3 l obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

15 Dal canto suo l art. 10, 8 comma, del decreto 460/97, mentre riconosce leorganizzazioni di volontariato Iscritte nel registro regionale ONLUS di diritto, concede alle stesse di mantenere le previsioni di maggior favore espresse dalla Legge 266/91.

16 Pertanto un organizzazione di volontariato iscritta nel Registro regionale può scegliere: ai sensi della Legge 266/91, di tenere la forma contabile che ritenga più idonea al fine di adempiere gli obblighi di bilancio previsti. ai sensi del decreto legislativo 460/97, tenere la contabilità prevista per le ONLUS.

17 Nelle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale il legislatore con bilancio intende sia il rendiconto finanziario che il bilancio vero e proprio composto dallo stato patrimoniale che dal conto economico.

18 Pertanto una organizzazione di volontariato ai fini contabili può scegliere sia la contabilità finanziaria tenuta con il criterio di cassa sia la contabilità ordinaria tenuta con il sistema della partita doppia in regime di competenza. La scelta dell impianto contabile sarà certamente dettata dalle dimensioni dell organizzazione e dalla conseguente esigenza di lettura dei dati fiscali

19 E utile infine ricordare il contenuto del secondo comma dell art. 8 della L. 266/91 il quale riconosce che le operazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell imposta sul valore aggiunto.

20 L ONLUS deve tenere delle scritture contabili cronologiche, ossia ordinate nel tempo, e sistematiche, ossia ordinate e organizzate per il raggiungimento di un fine contabile quale, ad esempio, l evidenziazione della redditività della gestione, che possano esprimere con evidente trasparenza la gestione della ONLUS

21 Le scritture dell Organizzazione devono essere tese a rappresentare in un rendiconto lasituazione patrimoniale e finanziaria, ossia la consistenza del patrimonio dell organizzazione composto dalle immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) nonché dall ammontare dei crediti, dei debiti e delle disponibilità liquide della stessa situazione economica, ossia l ammontare dei costi e dei ricavi afferenti la gestione dell organizzazione

22 Anche per lacontabilizzazione dell attività complessiva di una ONLUS non è espressamente richiesta la vidimazione del libro giornale e dell inventario. Questo adempimento rimane comunque garanzia di trasparenza e correttezza verso gli associati ed i terzi. L articolo in esame, per le ONLUS che nell esercizio della propria attività istituzionale abbiano conseguito in un periodo di gestione proventi sino a ,69 prevede che possano, in alternativa alle disposizioni di cui sopra, redigere un rendiconto delle entrate e delle uscite complessive, utilizzando la contabilità finanziaria di cassa

23 Si specifica che Le attività connesse, comunque, ai sensi dell art. 12, secondo comma, del decreto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ; quindi esse non sono da imputare ne ai fini IRES ne ai fini IRES.

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25 La Cassa Il registro (o libro) di cassa ha lo scopo di seguire quotidianamente il flusso di denaro in entrata e in uscita dall associazione e di determinarne il saldo giornaliero. Detto importo dovrà trovare corrispondenza con l effettiva consistenza di denaro giacente presso l organizzazione di volontariato. Con il termine denaro non deve intendersi soltanto la moneta contante, ma anche tutti gli assegni eventualmente introitati che verranno successivamente versati sul conto corrente bancario

26 La Cassa La tenuta del registro di cassa è molto semplice. E sufficiente un normale libro contabile oppure un foglio excel a 2 colonne (o a 3 se si vuole evidenziare immediatamente il saldo) nel quale verrà annotato: La data dell operazione Ladescrizione della operazione Nella colonna di sinistra (convenzionalmente chiamata Dare o entrate) tutte le entrate in denaro Nella colonna di destra (convenzionalmente chiamata Avere o uscite) tutte le uscite in denaro

27 E importante ricordare che tutte le uscite di cassa devono essere documentate da elementi fiscalmente validi (per es. Fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, ecc). Vale inoltre la pena ricordare che anche la documentazione legata a pagamenti effettuati con la cassa va conservata ai fini civilistici per 10 anni. Sarà opportuno, pertanto, effettuare le fotocopie degli scontrini fiscali emessi in carta termica e per quanto possibile, si consiglia di ricorrere sempre a fatture intestate all associazione e non agli scontrini.

28 La Banca Il registro (o quaderno) di banca è lo strumento essenziale per poter annotare cronologicamente tutti i movimenti bancari. La tenuta di questo strumento contabile permette di: - Conoscere in ogni momento la consistenza delle disponibilità bancarie (saldo): questa condizione è certamente utile a chi ha un ruolo amministrativo all interno di una organizzazione di volontariato in quanto gli permette con tempestività di verificare l ammontare del saldo del conto corrente bancario. - Verificare la corretta corrispondenza dei movimenti evidenziati dall estratto conto rilasciato dall istituto bancario.

29 La Banca Con il termine inventario siamo soliti indicare la ricognizione fisica di elementi significativi all interno dell organizzazione di volontariato. Questa operazione viene di solito effettuata alla chiusura del periodo di gestione (usualmente 31/12) ma potrebbe essere fatta anche durante detto periodo qualora il consiglio direttivo o il responsabile amministrativo ne ravveda la necessità. L inventario potrà quindi essere riferito a: Debiti e crediti Cespiti (di questo inventario si parlerà al paragrafo 4.6 Immobilizzazioni ) Giacenze di magazzino

30 La contabilità finanziaria di cassa conosciuta anche come contabilità a partita semplice è il modo più semplice per descrivere i fatti economici e patrimoniali dell ente. Essa, infatti, necessita semplicemente di un ordine e di una classificazione delle voci di entrata e di uscita.

31 I movimenti vengono rilevati valutando solo l aspetto finanziario, pertanto su tale base ciascuna operazione viene annotata qualora avvenga l effettiva entrata o uscita finanziaria (incasso o pagamento)

32 L utilizzo della contabilità finanziaria di cassa ha purtroppo il grosso difetto di non rilevare fatti economici e patrimoniali anche rilevanti che non hanno manifestazione finanziaria.

33 Ad esempio la contabilità finanziaria o di cassa non evidenzia: I crediti ed i debiti di ogni genere non ancora incassati o pagati nell esercizio finanziario, ma relativi alla gestione (da un lato vedasi note emesse per servizi svolti nei confronti di un ente pubblico o privato dall altro fatture per utenze a cavallo d anno, acquisti di prodotti, consulenze, ecc ) L ammontare del Trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti Tutta la gestione relativa ai beni immobilizzati; ossia l evidenziazione degli elementi patrimoniali di natura durevole posseduti dall associazione (per es. ambulanze e mezzi di soccorso, arredi, macchine elettroniche per ufficio) nonché delle singole quote accantonate a titolo di ammortamento La consistenza delle rimanenze di fine gestione (per es. per il materiale sanitario)

34 La contabilità ordinaria in partita doppia La contabilità ordinaria in partita doppia parte da un presupposto essenziale: da ogni operazione di gestione scaturiscono coppie di valori di importi uguali madi segno opposto che esprimono variazioni economiche (costi e ricavi) e variazioni patrimoniali (debiti e crediti).

35 essa è finalizzata alla redazione di un bilancio composto dallo stato patrimoniale dal conto economico

36 La contabilità ordinaria in partita doppia può essere redatta secondo il principio di competenza temporale. Questo principio prevede che la rilevazione delle operazioni contabili non deve essere considerata solo esclusivamente legata ai movimenti di cassa (incasso o pagamento) ma al periodo specifico al quale le stesse operazioni si riferiscono. Un esempio classico è da riferirsi a contratti di locazioni o quietanze assicurative con scadenza a cavallo d anno, le quali andranno imputate pro quota nel periodo di specifica competenza.

37 Il piano dei conti e la struttura di bilancio Le immobilizzazioni (immateriali,materiali,finanziarie) L attivo circolante Ratei e risconti Patrimonio Fondi a destinazione specifica Fondi ammortamento TFR Fondi per rischi e oneri Debiti

38 Le voci di rendicontazione Oneri Proventi

39 Il trattamento contabile del cinque per mille Il contributo cinque per mille è un altra importante fonte di entrata che deve essere opportunamente segnalata nei bilanci e nei rendiconti delle Odv. E utile magari in questo caso fornire alcuni suggerimenti di natura contabile in merito al trattamento di tale contributo. La scrittura contabile è la seguente :

40 Maggiore di Euro : Gli enti sono tenuti Obbligatoriamente all invio telematico del rendiconto sopra richiamato. Minore di Euro : Gli enti non sono tenuti all invio del rendiconto e della relazione (che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi), ma dovranno conservare tali rendiconti per dieci anni e fornirli su richiesta agli organi competenti.

41 Il regime contabile della raccolta fondi La raccolta pubblica di fondi è un'altra delle forme più utilizzate dagli enti non-profit (soprattutto organizzazioni di volontariato e ONLUS) al fine del loro sostentamento o in riferimento a iniziative specifiche. Rientrano in questa fattispecie tutti i banchetti organizzati dalle singole organizzazione nei quali si raccolgono offerte anche consegnando dei beni quali fiori e piante, palloncini, magliette, ecc.

42 Non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

43 Occorre evidenziare come in poche righe siano contenute le regole essenziali per la raccolta di fondi. Essa deve essere essenzialmente: - pubblica: ossia aperta a tutta la collettività alla quale va data comunicazione - occasionale: ossia non può essere una prassi ordinaria della organizzazione non profit

44 Contabilmente il legislatore (art. 8 D.Lgs 460/97 in modifica dell art. 20 DPR 600/73) prevede che a fronte di ogni singola raccolta fondi venga redatto entro quattro mesi dalla chiusura della gestione un rendiconto dal quale devono risultare, anchea mezzo di una illustrazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese specifiche.

45 Si ricorda che ciascuna specifica rendicontazione di raccolta fondi deve essere poi successivamente inserita nella contabilità dell ODV affinché sia comunque ricompresa nella contabilità e nel bilancio e/o rendiconto annuale dell ente.

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47 ONLUS - ADEMPIMENTI CONTABILI ART. 20 bis DPR 600/73 ATTIVITA COMPLESSIVA (IN PRESENZA O MENO DI ATTIVITA CONNESSA) Comma 1 a) Redazione (4 mesi) di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria annuale con distinzione tra attività istituzionale e connessa Sistema di scritture cronologiche e sistematiche (si considera sempre assolto se si tengono i libri giornale ed inventari) Art. 20 bis comma 3 Se attività complessiva inferiore a : può essere adottato un rendiconto contabile analogo a quello per gli enti non profit in caso di raccolta pubblica di fondi ex art. 20 DPR 600/73 PER L ATTIVITA DIRETTAMENTE CONNESSA Comma 1 b) Si applicano gli artt. 14, 15, 16 e 18 del DPR 600/73

48 Art. 14 Libro giornale Libro inventari Libri IVA Scritture ausiliarie (es.: sistema della partita doppia, mastrini contabili, ecc..) Scritture ausiliarie di magazzino Art. 15 Inventario Art. 16 Registro beni ammortizzabili Art. 18 Contabilità semplificata: se attività commerciale è inferiore a (per servizi) o (cessione di beni) Art. 20 bis comma 1 b) Contabilità super semplificata: solo libri IVA se ricavi inferiori a (servizi) o (beni) Possono essere tenuti solo libri IVA, paga e matricola

49 Circolare Ministeriale n. 39/E: anche per i soggetti che possono ricorrere al regime di contabilità semplificata, ai fini di poter consentire la deducibilità delle liberalità erogate occorrerà necessariamente adottare il regime di contabilità ordinaria

50 Circolare Ministeriale n. 39/E: Ai fini di poter consentire la deducibilità delle liberalità erogate, occorrerà necessariamente che il soggetto beneficiario rediga la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. A tale fine il bilancio potrà essere adeguatamente rappresentato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale.

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52 Revisione Contabile In questo contesto, per revisione contabile si intende l insieme di operazioni di controllo contabile e amministrativo effettuabili attraverso l applicazione del presente documento che l organo di revisione deve porre in essere per predisporre una relazione sul bilancio ovvero sul rendiconto.

53 L organo di revisione deve accertare seviene tenuta una contabilità separata per le attività commerciali ovvero in funzione della organizzazione dell ente; qualora l impianto o l organizzazione amministrativa non fossero ritenuti congrui alla dimensione e/o all attività esercitata, è opportuno considerare i connessi rischi ai fini della revisione.

54 La revisione contabile è finalizzata a fornire un giudizio sul bilancio o sul rendiconto dell Enp. Ai fini di poter esprimere tale opinione professionale è richiesto ai soggetti incaricati di effettuare in linea con i principi e le modalità indicate nel documento una serie di operazioni per il controllo sull amministrazione e i dati contabili. I sopra menzionati controlli sono ritenuti indispensabili per qualsiasi ente non profit.

55 Revisione Legale Indipendenza del revisore legale dei conti Il revisore che effettua la revisione legale dei conti di una società non può essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale; Si applicano i criteri statuiti nel PDR n 100; I revisori legale si dovranno dotare di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possano compromettere l indipendenza; L istituzione e il funzionamento di tali procedure dovranno essere documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità

56 Il decreto legislativo n. 39 ha recepito la direttiva comunitaria 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati;

57 Doveri e relazione del revisore il revisore legale incaricato di effettuare la revisione legale dei conti deve: A esprimere un giudizio sul bilancio d esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; B verificare nel corso dell esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

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59 L attività di vigilanza si sostanzia in periodici controlli finalizzati a monitorare costantemente il corretto funzionamento dell attività dell ente. I soggetti incaricati della vigilanza a titolo esemplificativo si devono pertanto occupare di:

60 verificare il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie dell ente; verificare la conformità delle scelte di gestione ai principi di corretta amministrazione; verificare la consistenza del patrimonio dell ente; verificare l esistenza di procedure e sistemi gestionali adeguati alla dimensione e all attività svolta dall Enp; verificare il rispetto della normativa fiscale;

61 L attività di vigilanza si sostanzia nella costante e attività posta in essere dall organo di controllo attraverso lo svolgimento delle seguenti tipologie di verifica: a. controlli legali e statutari; b. controlli sulle attività dell ente; c. controlli fiscali.

62 Controllo Legale e Statutario Per controllo legale si intende la verifica del rispetto da parte dell Enp delle previsioni normative del codice civile e della disciplina speciale.

63 Controllo legale e statutario si articola nei seguenti ambiti o aree di indagine: a. rispetto della pertinente disciplina codicistica e speciale, prevista sia a livello nazionale che locale; b. coerenza tra disposizioni statutarie e disposizioni di legge e verifica del perseguimento delle finalità statutarie; c. adeguatezza e coerente destinazione del patrimonio rispetto allo scopo e alla tutela dei terzi affidatari; d. salvaguardia del patrimonio dell ente9; e. assenza di lucro soggettivo in via diretta e indiretta; f. rispetto delle regole sull ordinamento interno e sull amministrazione nonché verifica dell effettività e del funzionamento degli organi di governo; g. chiara identificabilità dei soggetti ai quali è delegato il potere di agire in nome e per conto dell ente con particolare riferimento al potere di rappresentanza; h. verifica delle corrette ed efficienti modalità di reperimento ed erogazione delle risorse.

64 CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DELL ENTE L organo di controllo deve vigilare affinché le attività e le operazioni poste in essere dall Enp siano conformi ai principi di corretta amministrazione. Nello svolgimento di tale attività, l organo di controllo applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e la valutazione delle aree di rischio con modalità adeguate alla tipicità delle attività svolte, alle dimensioni dell ente ed alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell Enp.

65 L organo di revisione verificherà: la natura giuridica dell ente; i requisiti formali e sostanziali relativi alle attività istituzionali; i requisiti formali e sostanziali relativi alle attività connesse; il rispetto del divieto di lucro soggettivo anche in forma indiretta secondo quanto previsto dalla pertinente disciplina.

66 la determinazione delle imposte dirette ed indirette; gli adempimenti in materia di scritture contabili e di rendicontazione (anche con riferimento alle raccolte fondi) e in materia di comunicazioni alla Agenzia delle Entrate (ad esempio, il modello EAS).

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68 Nel nostro ordinamento vige il divieto di trasferimento di contante per importi superiori a euro 999,99.

69 Il frazionamento ammesso È ammesso il frazionamento solo quando sia già previsto dalla prassi commerciale in uso oppure vi è un contratto sottoscritto tra le parti con il quale si prevede il pagamento rateale degli importi.

70 Il pagamento parziale Ipotizziamo che una fattura di importo pari a euro sia stata pagata per 900 euro in contanti e, per le restanti 600 euro, con un assegno bancario non trasferibile.

71 Ebbene, in questo caso si dovrà tener conto dell importo pagato in contanti. Qualsiasi fattura, pertanto, può essere pagata in contanti fino a 999,99 euro, mentre la restante parte dovrà necessariamente essere regolata con strumenti di pagamento tracciabili.

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73 Approvazione/ratifica bilancio preventivo Approvazione piano di spesa da parte del Consiglio Direttivo (facoltativo ma preferibile) Effettuazione degli acquisti del parte del Comitato Esecutivo

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75 STATUTO ART.10 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI c.1 Spetta all'assemblea Regionale degli associati: l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Regionale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo Regionale; l'approvazione di impegni economici pluriennali;

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77 STATUTO ART.11 c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'assemblea Regionale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

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79 STATUTO ART. 12 c.1 c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo; d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale;

80 Per l acquisto di beni e servizi punto di partenza è l approvazione in assemblea del bilancio preventivo

81 Il Consiglio Direttivo può operare: 1. Predisponendo e approvando un piano di spesa 2. Senza la predisposizione e l approvazione di un piano di spesa

82 Con piano di spesa In attuazione della delibera di assemblea il consiglio direttivo approva il piano di spesa dando mandato al comitato esecutivo ad effettuare gli acquisti. Il comitato esecutivo effettua gli acquisti previa delibera di approvazione.

83 Senza piano di spesa Il Consiglio Direttivo può fissare il limite di spesa entro cui il ce può operare senza previa autorizzazione/successiva ratifica; Il Comitato Esecutivo delibera l acquisto di beni e servizi secondo necessità avvalendosi dell albo dei fornitori, se costituito, ovvero trattativa privata acquisendo preventivi

84 Per le spese di beni per beni di consumo cioè rientranti nell ordinaria amministrazione (cancelleria, elettricità etc) il Comitato esecutivo opera esclusivamente entro il limite di spesa fissato dal Consiglio Direttivo Per l acquisto di beni che esulano dall ordinaria amministrazione di sua competenza e/o eccedono il limite di spesa prefissato dal cd è necessario che la delibera d acquisto, da assumere alla prima seduta utile dopo l emergere della necessità, sia portata a ratifica del Consiglio Direttivo

85 In ogni caso è necessaria una delibera di impegno di spesa del Consiglio Direttivo del Comitato Esecutivo relativa all acquisto del bene o del servizio in esame.

86 GRAZIE PER L ATTENZIONE ROCCO CHIRIANO

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