QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

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1 QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 1

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3 A CURA DI SANDRO SEVERI DIRITTI & DOVERI NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 3

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5 DIFFONDERE LA CONOSCENZA DEI DIRITTI UMANI Una raccolta semplice, di facile consultazione dei principali testi normativi sui diritti. I diritti dell uomo, del fanciullo, del malato, dello studente sanciti in una serie di carte fondamentali che rappresentano, in molti casi, la sintesi storica di un processo lungo, difficile e non ancora concluso. Una raccolta, riconosce Sandro Severi autore di questa ricerca, sicuramente incompleta perchè quella dei diritti è una tematica che si perfeziona giorno per giorno, si diffonde nei dibattiti e nelle coscienze. Del secolo e del millennio che si sono appena conclusi è stato detto e scritto molto, il secolo che si è appena aperto tra tanti dubbi ed inquietudini porta con sé una grande consapevolezza: siamo nell età dei diritti, le grandi trasformazioni scientifiche e tecnologiche devono andare di pari passo con un nuovo modo di essere dei rapporti fra gli uomini e le comunità in cui vivono. Il Consiglio regionale delle Marche è stato sempre molto sensibile alla tematica dei diritti umani: lo testimoniano le molteplici iniziative avviate negli ultimi anni e questa stessa collana - i Quaderni del Consiglio regionale - in cui esce il volume di Severi a breve distanza di tempo da un altro titolo ( Diritti umani ) in cui sono stati raccolti gli atti del corso di aggiornamento di Pesaro. Questa raccolta (alcuni testi normativi sono presenti anche nei precedenti volumi ma è bene che sia così) è un ulteriore contributo alla conoscenza e alla diffusione di quei diritti fondamentali che ancora, purtroppo, non hanno trovato piena e universale cittadinanza. Primi destinatari di questa pubblicazione vogliamo che siano i giovani, le scuole, il mondo dell educazione: la conoscenza dei diritti è un elemento fondamentale della partecipazione e della vita democratica. Nel momento in cui le istituzioni regionali sono impegnate in un dibattito riformatore destinato a modificare profondamente l organizzazione dello Stato democratico e del suo rapporto con i cittadini il tema dei diritti emerge ancora una volta in tutta la sua centralità. È con questo spirito che mettiamo il libro di Severi a disposizione dei marchigiani. Luigi Minardi Presidente del Consiglio regionale delle Marche. 5

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7 SOMMARIO Luigi Minardi Diffondere la conoscenza dei Diritti Umani... 5 Enrico Moroni La conquista dei Diritti... 9 Sandro Severi Introduzione al tema dei Diritti Umani Giuseppe Mazzini I doveri dell Uomo Dichiarazione universale dei Diritti dell Uomo e del Cittadino Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo Costituzione della Repubblica Italiana Convenzione Internazionale sui Diritti dell infanzia Diritti e Doveri dello studente La Carta dei Diritti degli Anziani

8 Principi dell O.N.U. per le persone Anziane La Carta dei Diritti del Malato Statuto dei Diritti dei Lavoratori Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato Protezione delle persone civili in tempo di guerra Convenzione sullo status dei Rifugiati Convenzione contro la presa di Ostaggi Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali Trattamento dei Prigionieri di guerra, dei feriti e dei malati delle Forze Armate Convenzione sui Diritti dell uomo e la Biomedicina Le stragi naziste dimenticate Statuto dei Diritti del Contribuente Carta dei Diritti fondamentali dell Unione Europea

9 LA CONQUISTA DEI DIRITTI I diritti umani rappresentano il portento dell età moderna, che ha contribuito a creare quella civiltà del diritto, in cui si deve porre il contributo fondamentale per il costituirsi della cultura e del sentire comune dell Occidente. E rappresentano il midollo della nostra costituzione, non solo negli articoli a ciò dedicati, ma nelle sue animazioni profonde, nella sua anima democratica che può essere fatta consistere nella rivendicazione solidale di una triplice forma di diritti: quella dei diritti umani, usciti dalla rivoluzione francese; quella dei diritti sociali, catalizzata dalla cultura socialista; quella dei diritti dei popoli, legata all universalismo e all uguaglianza, rivendicata dal cristianesimo. La raccolta di testi e documenti, curata da Sandro Severi, coglie l obiettivo di mostrare la strada, molta, fatta dalla dottrina dei diritti, nelle varie tappe di positivizzazione, generalizzazione, internazionalizzazione e specificazione. Con la Dichiarazione universale abbiamo la certezza storica che tutta l umanità condivide alcuni valori comuni. Questo universalismo è stato una lenta conquista. Si possono distinguere almeno tre fasi, seguendo la limpida ricostruzione di Norberto Bobbio. La prima fase è nelle opere dei filosofi. Il giusnaturalismo moderno ha elaborato l idea che l uomo in quanto tale ha dei diritti per natura che nessuno, neppure lo stato, gli può sottrarre e che egli stesso non può alienare. La libertà e l uguaglianza degli uomini sono un ideale da perseguire, un valore ma non un dato di fatto. Con le Dichiarazioni dei diritti degli Stati americani e della Rivoluzione francese, le teorie giusnaturalistiche sono accolte per la prima volta da un legislatore e poste alla base di una nuova concezione dello stato. Questo secondo momento consiste nel passaggio dalla teoria alla pratica, dal diritto pensato al diritto attuato. Acquista in concretezza ma perde in universalità. I diritti umani sono diventati veri e propri diritti positivi, ma valgono soltanto nell ambito dello stato. La Dichiarazione del 1948 segna la terza fase in cui l affermazione dei diritti è insieme universale e positiva: contiene in germe la sintesi di un movimento che comincia con l universalità astratta dei diritti naturali, 9

10 passa nella particolarità concreta dei diritti positivi nazionali, termina con l universalità non più astratta ma essa stessa concreta dei diritti positivi universali. È solo l inizio di un lungo processo, di cui non sappiamo vedere l attuazione finale. L ampia ed esauriente scelta operata da Severi ha poi il pregio di permettere la conoscenza di documenti poco o pochissimo diffusi, che attestano la linea di tendenza degli ultimi anni. Oltre ai processi di positivizzazione, generalizzazione, internazionalizzazione, si può infatti assistere all innovazione data dalla specificazione dei diritti, un passaggio graduale ma sempre più accentuato verso una ulteriore determinazione dei soggetti titolari di diritti. Enrico Moroni Docente di Filosofia del Diritto all Università di Urbino 10

11 SANDRO SEVERI Introduzione al tema dei diritti umani 11

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13 Credo che il tema dei diritti e dei doveri dell uomo, intesi nel senso più ampio della parola tanto nel soggetto quanto nell oggetto, sia di palpitante attualità e meriti una riflessione un po più attenta di quanto oggi si faccia. E non già perchè la loro rivendicazione, il rispetto e la loro violazione siano oggi più frequenti ed evidenti che in passato, ma perchè la maggiore propensione alla solidarietà umana indotta dalla democrazia, dalla civiltà multietnica e multireligiosa e dalla tolleranza, ci inducono a reagire più sensibilmente a siffatte violazioni, vicine o lontane da noi che siano. In premessa è opportuno evidenziare il principio secondo cui la rivendicazione e la concessione di un diritto che non sia contestuale al compimento del dovere, diventa una pretesa di privilegio. La cronaca stampata e visiva ci presenta quotidianamente resoconti ed immagini di violenza fisica e morale, di sopraffazioni e di vessazioni di ogni tipo consumate contro la persona, contro la dignità umana, contro l indipendenza e l autodecisione dei popoli, nel nostro Paese ed in ogni continente. Ci sono nazioni che tentano di sanare i loro bilanci promuovendo il traffico internazionale della droga; altre che scatenano al loro interno conflitti armati di brutalità indescrivibile con la giustificazione di una pulizia etnica che altro non è che la guerra più sporca che il mondo conosca; altre ancora che, specie nel terzo mondo, hanno un tasso molto alto di analfabetismo, di mortalità infantile e di miseria endemica, ma si dissanguano per acquistare armamenti da grande potenza, nucleari compresi. Bande di malavita organizzata realizzano profitti astronomici costringendo alla prostituzione eserciti di ragazze anche minorenni o trasbordando da una frontiera all altra masse bibliche di povera gente in fuga da Paesi che non assicurano i più elementari diritti alla vita, al lavoro, all educazione, alla pace. E non mancano operatori economici senza scrupoli - ed anche Nazioni - che non esitano a sfruttare per un tozzo di pane manodopera minorile o che esportano nei Paesi più poveri rifiuti tossici nocivi ed inquinanti, armi di ogni tipo, comprese quelle maledette mine anti-uomo disseminate ogni dove. Fino al paradosso di cittadini costretti a mettere in vendita parti del loro corpo per curare se stessi o un familiare. Solo per citare alcuni esempi, pochi, tra i più vistosi. Frattanto le Istituzioni internazionali che i popoli si sono dati dopo il secondo conflitto mondiale per assicurare al mondo pace, libertà, giustizia 13

14 e indipendenza, e che hanno il compito di vigilare sull attuazione di questi obiettivi, e di intervenire là dove vengono violati, annaspano nell impotenza, ingessate nella ragnatela degli interessi politici, economici e di egemonia delle Grandi Potenze. Sulla questione di come il sistema internazionale dovrebbe comportarsi quando si verificano evidenti e sistematiche violazioni dei diritti umani il Segretario Generale dell O.N.U. Kofi Annan si chiede come sia possibile attuare una normativa internazionale in favore degli interventi per proteggere i civili dagli eccidi di massa, quando le decisioni d intervento prese dal Consiglio di Sicurezza dell O.N.U. vengono bloccate dal veto di un suo membro permanente. E, visto che oggi non si fa che parlare di globalizzazione, non sarebbe il caso di includere nel pacchetto dei temi anche quello dei diritti umani? D altra parte non ci si può esimere dal rilevare criticamente che nel nostro Paese spesso e volentieri si sentono citare le Convenzioni di Ginevra, dell Aja o altre, ma non si capisce bene su quali basi di conoscenza specifica, se persino negli Istituti Universitari ed alla biblioteca del Senato non se ne trovano i testi in italiano; ed abbiamo dovuto faticare le proverbiali camicie per rintracciarli navigando procellosamente su Internet. E si che si tratta di testi ben importanti sui diritti e sui doveri fondamentali dell uomo e delle Istituzioni! La quotidianità di siffatte notizie finisce per provocare nell opinione pubblica una montante, soporifera indifferenza. Riflettiamo un momento su quanto sono costati all umanità la conquista del diritto alla libertà di pensiero, di parola, di organizzazione, alla salute, alla dignità, l abbattimento delle barriere politiche, religiose, sociali ed etniche. È proprio vero che la storia non ha insegnato niente? È pur vero che i responsabili di questi crimini finiscono, prima o poi, davanti ai tribunali della storia, ma sono soprattutto la vigilanza e la reazione della gente che costituiscono il deterrente più efficace e tempestivo, a patto che ne sia informata e sensibilizzata. Quando governanti, politici, militari e uomini ignorano il dovere della difesa e del rispetto di questi diritti, che sono e dovrebbero essere inviolabili, l umanità precipita nel baratro della inciviltà più selvaggia e non può più vantare nemmeno la parità col mondo animale. E bisogna pur dire e rendersi conto che l indifferenza, l apatia e la 14

15 fatalistica rassegnazione di fronte a questi crimini, finiscono per diventare il miglior alibi per tiranni, carnefici e malavitosi. Mi chiedo spesso quanti siano gli uomini, le donne, i giovani che non conoscono i loro diritti, così come sono sanciti dalle leggi nazionali ed internazionali, e per ciò stesso sono esposti a subirne la violazione. E mi chiedo anche quante siano le scuole che compiono fino in fondo il dovere di insegnarli, questi diritti e questi doveri, agli studenti di ogni età per aiutarli a crescere con dignità nel rispetto che tutti dobbiamo al prossimo, alla famiglia, alla comunità in cui viviamo. Quante volte assistiamo alla reazione infastidita di nostri simili di fronte al cittadino che pretende il rispetto di un suo diritto e viene accusato di essere un rompiballe. Per queste ed altre ragioni che sarebbe lungo elencare, ho ritenuto utile raccogliere in questo volume un compendio - non esauriente - della legislazione nazionale ed internazionale sui diritti e doveri dell uomo, del fanciullo, dell anziano, del malato, dello studente, di ambo i sessi. Naturalmente ce ne sono tanti altri ancora, ma credo che la fonte più esauriente e fondamentale dei diritti e dei doveri sia rappresentata dai testi qui contenuti. Superfluo osservare in chiusura che questo non è un romanzo, nè un saggio e tanto meno è frutto dell autore. È più semplicemente un testo da conservare e da consultare ogni volta che, a torto o a ragione, riteniamo che qualcuno tenti di conculcare un nostro diritto o di danneggiarci non facendo il suo dovere. Diritti e doveri che tutti dovrebbero conoscere, particolarmente chi ha il mandato popolare di proteggerli, divulgarli, applicarli e farli rispettare. E, visto che sempre più frequentemente le nostre Forze Armate sono chiamate a tutelarli in Paesi terzi, è bene che i nostri giovani, chiamati ad assolvere il servizio militare, si armino anche di queste conoscenze. 15

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17 L adempimento del Dovere conferisce al Diritto la dignità, il valore, la forza per imporne il rispetto ed il riconoscimento da e verso i nostri simili 17

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19 I DOVERI DELL UOMO Quand io dico che la conoscenza dei loro diritti non basta agli uomini per operare un miglioramento importante e durevole, non chiedo che rinunziate a questi diritti; dico soltanto che non sono se non una conseguenza dei doveri adempiuti e che bisogna cominciare da questi per giungere a quelli. E quand io dico che proponendo come scopo alla vita la felicità, il benessere, gli interessi materiali, corriamo rischio di creare egoisti, non intendo che dobbiate preoccuparvene, dico che gli interessi materiali, cercati soli, proposti non come mezzi, ma come fine, conducono sempre a quel tristissimo risultato. Con la teoria dei diritti possiamo insorgere e rovesciare gli ostacoli; ma non fondare forte e durevole l armonia di tutti gli elementi che compongono la Nazione. Giuseppe Mazzini I doveri dell Uomo Londra,

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21 Immortali principi DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO* *Approvata dall Assemblea Nazionale Francese nel

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23 Art. 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull utilità comune. Art. 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all oppressione. Art. 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un autorità che non emani espressamente da essa. Art. 4 La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge. Art. 6 La legge è l espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti. Art. 7 Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole. 23

24 Art. 9 Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge. Art. 10 Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purchè la manifestazione di esse non turbi l ordine pubblico stabilito dalla Legge. Art. 11 La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. Art. 12 La garanzia dei diritti dell uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l utilità particolare di coloro ai quali è affidata. Art. 13 Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze. Art. 14 Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata. Art. 15 La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione. 24

25 Art. 16 La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità. 25

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27 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO* *Approvata dall Assemblea Generale dell O.N.U. nel

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29 PREAMBOLO Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell umanità, e che l avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti dell uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell eguaglianza dei diritti dell uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che una concezione comune di questi diritti è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni. L Assemblea Generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti dell uomo come ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo presente costantemente questa dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l insegnamento e l educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantire, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. 29

30 Art. 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Art. 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza. di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità. Art. 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Art. 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù e la tratta degli schiavi sarà proibita sotto qualsiasi forma. Art. 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti. Art. 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Art. 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. 30

31 Art. 8 Ogni individuo ha diritto ad un effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge. Art. 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Art. 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, alfine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Art. 11 Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno e secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Art. 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Art. 13 Ogni individuo ha diritto alla libertà del movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese. 31

32 Art. 14 Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l individuo sia realmente ricercato per reati politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Art. 15 Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza Art. 16 Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di formare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Art. 17 Ogni individuo ha il diritto di avere una proprietà sua personale o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Art. 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell insegnamento, nelle pratiche del culto e nell osservanza dei riti. Art. 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, 32

33 ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Art. 20 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessun individuo può essere costretto a far parte di una associazione. Art. 21 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese. La volontà popolare è il fondamento dell autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni effettuate a suffragio universale ed uguale, ed a voto segreto, secondo una procedura equivalente di libera votazione. Art. 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Art. 23 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell impiego a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 33

34 Art. 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Art. 25 Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all alimentazione, al vestiario, all abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha il diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. Art. 26 Ogni individuo ha diritto all istruzione. L istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L istruzione elementare deve essere obbligatoria. L istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Art. 27 Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. 34

35 Art. 28 Ogni individuo ha diritto ad un suo ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Art. 29 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Nell esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite. Art. 30 Nulla della presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati. 35

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37 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 37

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39 Il Capo provvisorio dello Stato Vista la deliberazione dell Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; PROMULGA la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo: PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 39

40 Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento. Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 40

41 Art. 10 L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici*. * La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 stabilisce (art. unico): L ultimo comma dell art. 10 e l ultimo comma dell art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio. Art. 11 L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. 41

42 Parte prima DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione alla libertà personale, se non per atto motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Art. 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte 42

43 del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Art. 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senz armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di fare propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorità 43

44 giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s intende revocato e privo d ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Art. 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Art. 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto compiuto. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. 44

45 Art. 26. L estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici *. * Vedi nota all articolo 10 Art. 27 La responsabilità penale è personale. L imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Art. 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Titolo II Rapporti etico-sociali Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare. Art. 30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 45

46 La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l infanzia e la gioventù, favorendo gi istituti necessari a tale scopo. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 33 L arte e la scienza sono libere e libero ne è l insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l abilitazione all esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 46

47 I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Titolo III Rapporti economici Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell interesse generale, e tutela il lavoro italiano all estero. Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite massimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. 47

48 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L assistenza privata è libera. Art. 39 L organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41 L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Art. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi d acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 48

49 La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Art. 43 A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Art. 44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Art. 45 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell artigianato. Art. 46 Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Art. 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l esercizio del credito. Favorisce l accesso del risparmio popolare alla proprietà dell abitazione, 49

50 alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Titolo IV Rapporti politici Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Art. 50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Art. 51 Tutti i cittadini dell uno e dell altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Art. 52 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. 50

51 Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l esercizio dei diritti politici. L ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Art. 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Art. 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge. 51

52 Parte seconda ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Titolo I Il Parlamento Sezione I - Le Camere Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Art. 56 * La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. * L art. 56 è stato sostituito dapprima dall art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell articolo era il seguente: La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. In seguito, l art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l art. 56. Il testo dell articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente: 52

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