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1 OBAS giornale dei comitati di base della scuola 47 settembre - ottobre 2010 Nuova serie - euro 1,50 P OSTE ITALIANE S.P.A. Spedizioni in A.P. DL 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1 comma 2 DCB Roma In caso di mancato recapito ritornare all Uff. di Roma Romanina per restituire al mittente previo addebito Sempre briciole Solo immissioni, pag. 3 Ricorsi al Tar Il Miur fa finta di niente, pag. 3 Stipendi e pensioni Due tabelle con interessanti confronti, pag. 3 di Pino Giampietro e Maurizio Russo Parole e fatti Le nostre analisi e proposte al Forum Sociale Europeo di Istanbul, pag. 4 L Europa che lotta I lavoratori di tutto il continente in difesa della scuola pubblica, pag. 4 Fino a quando? Una manovra dopo l altra, a pagare sempre i lavoratori È del tutto evidente che la manovra finanziaria da 25 miliardi approvata ha picchiato pesantemente su lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego. Si tratta, in realtà, dell ennesimo colpo sferrato alla pubblica amministrazione nel chiaro intento di drenare risorse dal settore pubblico per far pagare la crisi ai dipendenti pubblici. Dalla campagna denigratoria bipartisan contro i fannulloni sfociata nelle norme contenute nella riforma Brunetta, passando attraverso il collegato lavoro che cinicamente rivede in peius la normativa in materia di assistenza agli anziani e agli invalidi (L. 104/92) e di fatto sancisce il licenziamento dei dipendenti pubblici attraverso la cessione del ramo di azienda ovvero la privatizzazione e la esternalizzazione di funzioni pubbliche, fino alla manovra correttiva che blocca le retribuzioni e licenzia il 50% precari, la filosofia del governo (ma potremmo dire più in generale dell Ue e del Fmi) è quella di fare cassa subito, utilizzando la crisi per smantellare la P. A. e salvare gli interessi di chi ha materialmente provocato la crisi stessa. E difatti, per ripianare il debito, neanche un euro verseranno i possessori di grandi patrimoni, i grandi evasori (anzi premiati con lo scudo fiscale) o quegli speculatori che in questi anni hanno fatto shopping finanziario con i nostri soldi: insomma, la manovra va nella direzione di rimettere in moto lo stesso perverso circuito che ha generato la crisi. Ma se è del tutto evidente che la finanziaria da 25 miliardi (a cui ne vanno aggiunti altri 5,5 dei mancati rinnovi contrattuali del Pubblico Impiego, non contabilizzati nella manovra) colpisce prevalentemente lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego ed in particolare della scuola, non va dimenticato tutto il resto. In linea generale, questa finanziaria è figlia della filosofia e della pratica politica del governo Berlusconi, fondata sul colpire separatamente i lavoratori per immiserirli globalmente. La sua logica la troviamo perfettamente rappresentata da una frase di Tremonti, che, in una lunga intervista su La Repubblica dello scorso 18 luglio, a Massimo Giannini, afferma: Nella manovra è stata fatta la riforma delle pensioni più seria d'europa in questi anni e pari data c'è stata Pomigliano, con il lavoro che non esce ma torna in Italia e nel Mezzogiorno. E forse queste due, pensioni e Pomigliano, sono due P più importanti della P3. In sostanza Tremonti ci dice che quello che conta di un governo sono i provvedimenti presi per sostenere l'economia capitalistica, per cui la finanziaria ed il piano Marchionne sulla Fiat (cioè il diktat a Pomigliano sui 18 turni lavorativi e gli straordinari a go-gò con la cancellazione del diritto di sciopero e della malattia) pur essendo formalmente due cose diverse prodotte da due entità diverse (il governo del Paese e la più potente azienda privata italiana), in realtà esprimono un disegno unitario del capitalismo italiano portato avanti dalla diarchia governo/padronato. Negli ultimi 18 anni centrodestra e centrosinistra sono stati sostanzialmente d'accordo nel demolire la previdenza pubblica, solo la tattica era diversa. Suonava più corrivamente la grancassa il centrodestra con le sparate di Berlusconi e Maroni (nel 1994 Guida normativa Nelle pagine centrali il nostro consueto inserto di inizio anno scolastico: compiti degli Organi collegiali e della contrattazione d istituto, incarichi e Fis, modelli di contratti e riferimenti normativi, supplenze, sicurezza e capienza locali La manovra economica estiva varata dal governo berlusconiano prosegue la distruzione della scuola pubblica avviata dai provvedimenti Tremonti-Gelmini-Brunetta degli scorsi anni. In sintesi la scuola subirà: il taglio dei fondi per oltre 190 milioni; il blocco dei contratti, degli scatti di anzianità e dell'organico di sostegno; norme più restrittive per l'accertamento della disabilità degli alunni; l'innalzamento a 65 anni dal 2012 dell'età pensionabile per le lavoratrici, Il ruolo della Scuola Saperi e emancipazione, pag. 5 Scatti precari Diritto agli aumenti, pag. 5 Bullo e pupe Fiat: totalitarismo neoliberista e risposta degli operai, pag. 6 Scuola miseria Gli effetti della manovra estiva sulla scuola l'utilizzo della mini-naja come credito formativo. Nel dettaglio ecco i principali disastri che la L. 122/2010 provoca nella scuola. Articolo 2, comma 1. Taglio secco di circa 300 milioni per il Miur, di cui 190 milioni saranno a carico delle scuole, più altri 27 milioni come quota dovuta per la riduzione di circa 2 miliardi del finanziamento al Ministero Economia e Finanza. Se gli obiettivi di risparmio previsti continua a pagina 2 continua a pagina 2 Senza i sacrifici La crisi e gli Economisti, pag. 6 Acqua pubblica Ci vuole il Referendum, pag. 7 Giustizia climatica Cambiare i nostri modelli di produzione e consumo, pag. 7 Buone nuove Anzianità anche per i supplenti Anche il Tribunale di Salerno (Sentenza n. 3651/2010) riconosce gli scatti biennali per gli stipendi dei precari. Fino a oggi un precario, pur facendo lo stesso lavoro di un collega di ruolo, percepisce sempre e solo lo stipendio iniziale senza aumenti anche dopo anni di supplenza. Una disparità di trattamento che i Cobas hanno deciso di contrastare fortemente anche perché è la vera ragione della precarietà nella scuola: un precario costa allo Stato circa in meno di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato. L alternativa alla religione Condannato il Ds di una scuola per non aver attivato l'ora alternativa all insegnamento della religione cattolica. Dopo un primo incredibile pronunciamento negativo risalente allo scorso giugno, con il giudice monocratico che stabiliva che non esiste un diritto soggettivo ad avere l'ora alternativa e riconosceva discrezionalità alle scuole, anche in relazione alle risorse disponibili, a fine luglio è giunta la risposta del Tribunale di Padova al ricorso: l'ora alternativa è un diritto e ogni scuola è obbligata a garantirla. Per questo comportamento discriminatorio e illegittimo l'istituto e il Miur sono stati condannati anche al pagamento della somma di euro. Peraltro, anche la Cm 59/2010 evidenzia la necessità di assicurare "l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati".

2 2 COBAS 47 settembre - ottobre 2010 Fino a quando? segue dalla prima pagina e nel 2004), ma le grandi controriforme le ha condotte in porto il centrosinistra (Amato 1992, Dini 1995, Prodi 2007) coinvolgendo unitariamente Cgil-Cisl-Uil. Dopo la larga vittoria elettorale del 2008, il centrodestra ha cambiato tattica, non più roboanti proclami sulla necessità di grandi riforme, ma singoli provvedimenti, magari in applicazione di automatismi previsti dalle precedenti controriforme, così a partire dal 1 gennaio 2010 è stato per la prima volta applicato l'adeguamento del coefficiente di trasformazione alle pensioni contributive o a sistema misto (vale a dire a tutti quei lavoratori che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva), adeguamento che verrà reiterato ogni 5 anni e che ridurrà sensibilmente gli importi delle pensioni delle giovani generazioni; oppure infilando pezzi di riforma dentro disposizioni omnibus, come nell'estate scorsa con il provvedimento Sacconi che fissava a partire dal 2015, con cadenza quinquennale, l'innalzamento automatico dell'età pensionabile calcolato sull'aumento della media dell'aspettativa di vita. Con la finanziaria attuale viene mantenuto l'aumento automatico dell'età pensionabile a partire dal 2015 (la prima volta sarà di 3 mesi), ma la cadenza dei ricalcoli non sarà più quinquennale, bensì triennale (ad eccezione della prima volta in cui l'aumento non scatterà il 2018, ma il 2019), in più si specifica che, nella malaugurata ipotesi di una diminuzione dell'aspettativa di vita, l'età pensionabile non diminuirà, ma resterà invariata. È stato poi introdotto un nuovo criterio riguardo all'apertura delle cosiddette finestre pensionistiche, per cui, finora, con quattro finestre all'anno, si andava in pensione da tre a sei mesi dopo che erano stati raggiunti i requisiti di età e contributivi minimi; dal prossimo 1 gennaio, invece, scattano i nuovi criteri, quelli della finestra ad personam, per cui si può andare in pensione esattamente un anno dopo da quando si sono raggiunti i requisiti minimi, e ciò vale sia per le pensioni di anzianità che per quelle di vecchiaia. Fa eccezione il personale della scuola, che continua ad avere un'uscita unica il 1 settembre di ogni anno in cui si maturano i requisiti minimi per la pensione, ma tutto fa credere che alla prima occasione questo privilegio sarà cancellato. In sintesi con le finestre ad personam si aumenta di un anno l'età pensionabile. Dal 2013, anno di entrata a definitivo regime della riforma Prodi del 2007, si andrà in pensione di anzianità a 62 anni di età (con 36 di servizio) o a 63 anni (con 35 di servizio), per la pensione di vecchiaia dal 1 gennaio prossimo ci vorranno 66 anni di età o 41 anni di contributi. Dal 2015 si andrà in pensione di anzianità a 63 anni e 3 mesi e di vecchiaia a 66 anni e 3 mesi o con 41 anni e 3 mesi di contributi. Già si prevedono per i prossimi decenni soglie di accesso alla pensione attorno ai 70 anni, sempre se non interverranno altre controriforme ulteriormente peggiorative. C'è poi l'accelerazione spinta della parificazione dell'età per andare in pensione per vecchiaia tra uomini e donne. Com'è noto prima il limite per la pensione di vecchiaia era 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, l'anno scorso su sollecitazione dell'unione Europea, che intravedeva in questa differenza non un minimo risarcimento per il doppio lavoro di cura (gratuito) sostenuto dalle donne, ma una discriminazione nei loro confronti, il governo aveva approvato il graduale elevamento dell'età pensionabile delle lavoratrici di pendenti pubbliche a 65 anni. L'aumento dell'età era previsto di un anno ogni due, infatti quest'anno le dipendenti pubbliche potevano andare in pensione a 61 anni e avrebbero raggiunto i 65 entro il L'Unione Europea non si è accontentata e ha minacciato di sanzionare l'italia; il governo, tramite il ministro Sacconi, ha presentato una difesa d'ufficio ed è stato costretto ad ingoiare l'elevamento dell'età pensionabile a 65 anni per le dipendenti pubbliche a partire dal 1 gennaio Subito la Marcegaglia si è affrettata a dire che il provvedimento deve essere esteso anche alle lavoratrici private. Rispetto all'imposizione europea sulla questione dell'aumento dell'età pensionabile per le lavoratrici pubbliche, c'è da sottolineare come ben altro è stato l'atteggiamento di Tremonti sulle multe comminate dall'unione Europea agli allevatori leghisti circa la loro violazione delle quote latte. In questo caso, pur mettendo nel conto una sanzione ormai certa per il Paese (quindi per i lavoratori dipendenti che pagano sicuramente le tasse), nella Finanziaria è stato inserito un codicillo che stabilisce che fino al 31/12/2010 gli allevatori padani sono esentati dal pagamento delle multe. Né manca nella manovra tremontiana un empito egualitario riguardante la questione della liquidazione. Come si sa i dipendenti della scuola e di parte del P. I. assunti prima del 2000 usufruiscono del trattamento di fine servizio - Tfs, che, viene liquidato, all'atto dell'andata in quiescienza del lavoratore, in maniera equivalente all'80% dei tredici dodicesimi dell'ultimo stipendio (cioè l'86,66% dell'ultimo salario lordo percepito), moltiplicato per i numeri degli anni lavorati, trattamento, quindi, più favorevole del Tfr. Dall'anno prossimo nessuna paura: tutti i dipendenti pubblici, saranno eguagliati al ribasso ai dipendenti privati e la loro liquidazione sarà equiparata al metodo di calcolo del Tfr (per cui si accantona ogni anno circa il 6,91% del salario lordo moltiplicato il numero degli anni di servizio). C'è poi tutta la questione relativa ai tagli dei fondi agli enti locali (oltre alla riduzione del 10% delle spese dei ministeri), che ha calcato nelle scorse settimane la scena del teatrino della politica, ma che indubbiamente avrà degli effetti pesantissimi in termini di cancellazione/riduzione o innalzamento dei costi e possibili conseguenti privatizzazioni di importanti servizi pubblici che contribuiranno ad un ulteriore immiserimento delle popolazioni e soprattutto dei ceti meno abbienti. I salatissimi tagli per Regioni, Province e Comuni saranno complessivamente di 6 milairdi 300 milioni di euro per il 2011 e 8 miliardi 500 milioni di euro per il In questo quadro va evidenziato un piccolo comma (cinque righe appena), il comma 28, art. 14, che cancella le funzioni fondamentali per i comuni con meno di abitanti (in Italia sono 5.800, il 54% del totale). Anche a seguito della legge 42/2009 (federalismo fiscale) ora dovranno consorziarsi tra loro per svolgere praticamente tutte le funzioni di un normale comune: amministrazione, gestione, bilancio, mense, scuole, trasporti, rifiuti, vigili urbani, servizi sociali, anagrafe, nidi, acqua, gestione del territorio e dell'ambiente. Una vera e propria assurdità, ma un'autentica pacchia per gli speculatori, i procacciatori di appalti, i privatizzatori di ogni risma. Berlusconi e Tremonti si affretteranno a dire che questa manovra era indispensabile (grosso modo concordano anche il centrosinistra e Cgil- Cisl-Uil nonostante la diversità di accenti) e molto probabilmente continueranno a dire che anche stavolta non hanno messo le mani nelle tasche degli italiani. Tecnicamente per i lavoratori sarà vero nel senso che non hanno più tasche, visto che sono ridotti in mutande, ma sicuramente qualcuno che non si è visto infilare le mani in tasca c'è. Abbiamo visto prima che in questa categoria di beneficiari della finanziaria vanno annoverati i circa allevatori padani (sono anche queste le cambiali a Bossi che Berlusconi ci fa pagare), ma ci sono anche i bancarottieri (imprenditori e/o banche), che, con l'art. 217 bis della manovra, possono evitare di rispondere del loro reato ai tribunali, arrivando ad una specie di concordato privato con i propri creditori. Infine tutti gli imprenditori avranno ulteriori facilitazioni nell'avviare un'attività anche al di fuori dei controlli pubblici (che al massimo avverranno ex post), più facilitazioni fiscali non consentite ai comuni mortali. E pare cha in autunno ci potrà essere un'ulteriore manovra! Scuola miseria segue dalla prima pagina dall'art. 9 non verranno raggiunti, allora si procederà a un ulteriore taglio lineare sul bilancio dei ministeri responsabili dello scostamento. Articolo 4, commi da 4 septies a 4 decies. Cedolino unico per la retribuzione fissa e accessoria del personale della scuola. Le maggiori entrate fiscali relative all'introduzione di tale norma saranno utilizzate per finanziare la "mini-naja". Il pagamento delle supplenze brevi sarà ancora a carico delle istituzioni scolastiche, con esclusione, come già previsto, del personale nominato sulle maternità. Dotazione finanziaria per ogni istituzione scolastica fissata annualmente mediante decreto ministeriale. Previsione di modifiche al regolamento sulla gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche. Articolo 8, comma 14. La parte dei risparmi ottenuti con la riduzione di posti, che la legge n. 133/2008 aveva destinato al "merito" non sarà utilizzata per tale scopo, dato il blocco dei contratti previsto dall'art. 9, ma genericamente per la scuola mediante apposito decreto del Miur di concerto con il Mef, sentite le organizzazioni sindacali. La norma non prevede esplicitamente l'utilizzo di tali risparmi per superare almeno in parte il blocco degli scatti di anzianità previsto per il personale docente e Ata dall'art. 9, comma 23. Articolo 9, commi 1, 2 bis, 4, 17, 18, 19 e 20. Blocco del trattamento economico, del trattamento accessorio e dei rinnovi contrattuali per il pubblico impiego. Tetto del 3,2% per gli aumenti relativi al rinnovo dei contratti del biennio 2008/2009. Dal blocco è escluso quanto previsto dall'art. 8, comma 14. Articolo 9, comma 15. Blocco dell'organico di sostegno per l'a.s. 2010/2011. Articolo 9, comma 15 bis. Proroga dei rapporti per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici. Articolo 9, comma 23. Blocco degli scatti di anzianità per il personale docente e Ata per gli anni 2010, 2011 e 2012, che non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Articolo 9, comma 37. Rinvio a dopo il 2012 di un confronto tra le parti a proposito della Compenso individuale accessorio per il personale Ata e della Retribuzione professionale docenti per gli insegnanti. Articolo 10, comma 5. Norme più restrittive per accertare la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap. Articolo 12, comma 12 sexies. Per le lavoratrici del pubblico impiego l'età pensionabile a partire dal 2012, non più dal 2018, sarà innalzata a 65 anni. Articolo 55. commi da 5 bis a 5 sexies. Corsi di addestramento militare della durata di 3 settimane per giovani con età tra 18 e 30 anni. La frequenza di tali corsi potrà essere utilizzata a scuola come credito formativo. Le immagini di questo numero riproducono i murales di Orgosolo

3 COBAS 47 settembre - ottobre Ricorsi al Tar Sempre briciole Solo immissioni in ruolo La Ministra Gelmini ha annunciato immissioni in ruolo dal prossimo 1 settembre 2010, di cui per i docenti e per il personale Ata. Una goccia nel mare della precarietà: solo (di cui il 50% sul sostegno) assunzioni tra i docenti a fronte di docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento; solo assunzioni tra il personale ausiliario, tecnico e amministrativo quando i precari Ata rappresentano circa il 40% dell organico. Gli stessi dati ministeriali, già sottostimati, indicano una disponibilità superiore di oltre quattro volte. E la distribuzione di questa miseria sarà fortemente condizionata dai pesanti tagli degli organici (oltre tra docenti ed Ata) e dalla loro distribuzione geografica: le assunzioni più numerose saranno effettuate al nord e nelle regioni in cui i tagli sono stati inferiori, mentre al sud e alle altre regioni, che hanno subito i tagli più pesanti e che presentano il numero più alto di esuberi e soprannumerari, toccheranno le briciole. E questo fondamentalmente perché conviene utilizzare i precari, in quanto retribuiti ben il 30% in meno del personale con contratto a tempo indeterminato, tra stipendi estivi inesistenti e scatti di anzianità di cui non godono. Nella scuola i precari (supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche) sono oltre Parecchie decine di migliaia i supplenti dei presidi per sostituzione di personale assente. Insomma 1 docente su 5 ha un contratto a tempo determinato e addirittura quasi 1 su 2 del personale Ata. È evidente che con questi pesanti tagli degli organici e con queste assunzioni con il contagocce non si risolve il problema del precariato scolastico, anzi il prossimo anno non solo i precari saranno ancora di più, ma in diversi non lavoreranno. Basta con i tagli degli organici e di risorse per la scuola. Immediato rispetto della sentenza del Tar con ridefinizione dell organico di diritto per gli istituti tecnici e professionali. Integrale rispetto della sentenza del Tar del Lazio con il ripristino nell organico di fatto dei posti tagliati a seguito dell applicazione dell illegittima circolare ministeriale sull organico di diritto. Concessione di tutti i posti in deroga richiesti dalle scuole per il sostegno. Immissione in ruolo di tutti i precari su tutti i posti vacanti di organico di diritto e di fatto. Scuola - Confronto stipendi 1990/2010 Dpr 399/88 rivalutazione Ccnl + Ivc variazione variazione in lire maggio euro euro euro % sul Ccnl Coll. scolastico ,8 Ass. amm.-tecn ,0 D.s.g.a ,2 Docente mat.-elem ,9 Doc. diplomato II gr ,0 Docente media ,9 Doc. laureato II gr ,5 Dirigente scolastico* ** ,7 Stipendio annuo lordo percepito nel maggio 1990 (il cosiddetto Contratto Cobas ), per tutti i profili professionali con 20 anni di anzianità e la sua rivalutazione a maggio 2010 (indice Istat inflazione Famiglie Operai Impiegati-FOI) a confronto con i valori (stipendio tabellare + Rpd o Cia o Indennità di direzione minima) previsti dal Ccnl Scuola sottoscritto il 23 gennaio 2009 per le corrispondenti tipologie di personale, incrementati della Indennità di Vacanza Contrattuale percepita dal luglio * Il 1 marzo 2002 è stato sottoscritto il primo Ccnl separato per l Area V della Dirigenza scolastica che ha totalmente modificato la struttura dello stipendio degli ex presidi che adesso comprende le seguenti voci: stipendio tabellare + posizione parte fissa + posizione parte variabile + retribuzione di risultato + eventuali altri emolumenti. ** Ccnl 2006/ Vista la variabilità delle situazioni individuali dei dirigenti scolastici questo valore rappresenta una media tra i valori riscontrati tra i diversi casi. Se volete conoscere lo stipendio del dirigente della scuola in cui lavorate: di Carmelo Lucchesi Lo abbiamo denunciato in varie circostanze l atteggiamento da padroni delle ferriere che contraddistingue l azione antipopolare del governo Berlusconi. Lo abbiamo pure chiamato sovversivismo istituzionale a indicare come siano le stesse istituzioni a stravolge le regole che dovrebbero seguire nel loro operato. Le assisi in cui discutere e confrontarsi sono vissute dai berlusconidi come intralcio al loro procedere determinato verso l obiettivo e, quindi, possono considerarsi vuoti formalismi da eliminare quanto prima. L occasione per ridiscutere di tale pratica, ci viene dalla controriforma della scuola secondaria superiore, che come per quella del primo ciclo è stata segnata da forzature, provvedimenti senza copertura normativa, rattoppi dell ultima ora. L imperativo dei ministri berlusconidi di far partire la controriforma dal settembre 2010, infatti, li ha costretti a varie violazioni delle norme: genitori costretti ad iscrivere i figli senza alcuna cognizione del numero di ore di lezione, delle materie da studiare, degli indirizzi e dei relativi diplomi; nuovi indirizzi alle scuole assegnate d ufficio, senza alcun criterio logico e provocando la situazione di sovrannumerarietà in certe classi di concorso piuttosto che in altre; province e regioni escluse dalla definizione dell offerta formativa territoriale. Insomma il solito casino gelminiano. Di fronte al solito pressappochismo decisionista del Miur, non potevano mancare i soliti ricorsi al Tar del Lazio i cui esiti come al solito giungono in piena estate, mentre fervono le operazioni sugli organici. Il tormentone ricorsi al Tar di quest estate si compone di due tronconi: la richiesta di sospensione della Cm 17 relativa all iscrizione alle scuole superiori, dell Om 39 relativa alla mobilità del personale docente, della Cm 37 relativa alla definizione dell organico per l a.s. 2010/11, promossa da varie associazioni; la richiesta di sospensione dell avvio della controriforma anche per le classi intermedie di Tecnici e Professionali, patrocinata dallo Snals, perché privo del parere obbligatorio del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Il Tar Lazio dapprima, nell udienza del 24 giugno, ha sospeso i provvedimenti in questione fino al 19 luglio, vista l assenza delle controdeduzioni del Miur. Nell udienza del 19 luglio il Tar ha ritenuto che le norme impugnate siano illegittime perché circolari applicative di testi normativi emanati successivamente e pertanto ancora privi di efficacia e di rilievo giuridico. Il Tar non ha però concesso la sospensiva relativa al primo troncone, perché i ricorrenti non avrebbero documentato nel giudizio le posizioni specifiche (nella qualità di studenti, genitori, docenti e personale Ata) di coloro che avrebbero subito danni diretti dalle circolari impugnate. Nella stessa seduta, il Tar Lazio ha riconosciuto l illegittimità e il danno provocato dalle disposizioni riguardanti il taglio delle ore delle classi intermedie dei Tecnici e Professionali, sospendendo l efficacia delle stesse fino alla pronuncia del parere del Cnpi. Come al solito, il Miur non ha dato peso ai pronunciamenti del Tar Lazio è ha proceduto ugualmente alle operazioni di trasferimento dei soprannumerari, ma è evidente che questi avranno buon gioco a ricorrere contro gli effetti che sono prodotti da disposizioni illegittime e/o sospese nell efficacia. Dall altra parte, le associazioni ricorrenti del primo troncone hanno preso a raccogliere casi singoli di alunni o lavoratori della scuola direttamente danneggiati dai provvedimenti governativi contestati, in modo da portarli al Tar e sulla base dei quali ottenere la sospensiva definitiva dei provvedimenti impugnati. Se ciò dovesse accadere, come al solito, il Miur ricorrerà al Consiglio di Stato o non terrà conto delle decisioni del Tar, trascinando la questione ad anno scolastico avanzato quando sarà impossibile farle applicare. Morale: le vie dei ricorsi al Tar non sortiscono risultati e forse è il caso di intensificare le mobilitazioni contro le manovre berlusconiane. E guardate che pensioni pensione lavoro lavoro mensile precedente attuale Amato prof. univ. cons. amm. Brunetta prof. univ. ministro Cazzola dirig. pubbl. parlamento D Antoni prof. univ. parlamento Draghi dirig. pubbl. gov. B. d I. Monorchio Rag. Gen. Stato consul. Mef Solo pochi esempi tra gli oltre tra ex dirigenti, manager, militari, magistrati, giornalisti che aggiungono alle loro misere pensioni consulenze o altri lavori super-pagati, mentre ai normali pensionati, ai disoccupati e ai cassaintegrati il cumulo è vietato. Solo col divieto di cumulo per questi privilegiati si risparmierebbero 7 miliardi di euro! Sono almeno i pensionati che percepiscono oltre euro al mese, mentre di ex dipendenti percepiscono tra 500 e euro al mese.

4 4 COBAS 47 settembre - ottobre 2010 Parole e fatti La nostra analisi al Forum Sociale Europeo di Anna Grazia Stammati Lo stravolgimento del significato di alcune parole-simbolo è stato spesso lo strumento attraverso il quale il potere e i suoi organi di controllo hanno tentato di controllare le classi subalterne. In questa pratica rientra in pieno quanto accaduto al termine Autonomia. I problemi legati ad una vera autonomia e ad un vero decentramento dei poteri, infatti, sia in senso politico che amministrativo o economico, si sono sempre identificati con la capacità di autodeterminarsi in maniera indipendente. L'autonomia, come riconoscimento della capacità di autogoverno, dovrebbe comportare l avversione per qualunque sistema centralistico-autoritario. Al contrario, il modello di governo delle scuole, così come emerge dal testo di legge varato in Italia nel 1997 e dai suoi regolamenti, ha ridisegnato i rapporti all interno delle scuole, ma in senso fortemente centralizzato e gerarchizzato. Nella scala gerarchica il controllo è affidato al Ministro (e alle sue articolazioni regionali) ai Dirigenti scolastici (e ai suoi collaboratori), agli Assessori regionali e locali che con essi interagiscono. Appello alla mobilitazione lanciato dall'assemblea Europea dell'educazione nel corso del Social Forum Europeo tenutosi a Istanbul lo scorso luglio Noi, popolo della scuola pubblica, riunito ad Istanbul per il sesto Forum Sociale Europeo lanciamo un appello per un periodo di mobilitazione per il prossimo autunno. Intendiamo utilizzare il 29 settembre giorno di manifestazioni e azioni promosse da organizzazioni sindacali nei paesi europei - e i giorni intorno a questa data, per estendere la mobilitazione e per agire insieme in Europa sulla base della nostra piattaforma. Nella applicazione concreta la cosiddetta autonomia scolastica si è immediatamente presentata come una falsa autonomia. Dall'anno della sua approvazione ad oggi, si è espresso il massimo di centralismo e dirigismo con la pubblicazione continua di direttive da parte del Ministero e dei suoi organi territoriali, attraverso le quali si sono legate strettamente le scuole autonome alla politica voluta dai governi. La legge sull'autonomia si è sempre dimostrata uno strumento utile attraverso il quale piegare la scuola a progetti e profitti che nulla hanno a che vedere con l'educazione e l'istruzione. Vanno in tal senso anche tutti quei provvedimenti che hanno attribuito ai capi di istitutomanager e ai loro staff poteri di controllo sul personale, tutti i tentativi di far loro assumere e licenziare direttamente, di attribuire ai dirigenti e a strutture esterne la valutazione dei docenti, l'introduzione di orari flessibili; l'assunzione di personale esterno con contratti a termine. Ha cominciato Berlinguer nel 2000 e siamo riusciti a bloccarlo con uno sciopero di centinaia di migliaia di lavoratori scesi in piazza con i Cobas, ci Durante questo periodo, nell ultima parte di settembre e nella prima parte di ottobre, facciamo appello per mobilitazioni, scioperi, manifestazioni e azioni in tutta Europa per riaffermare il diritto all'educazione pubblica e gratuita per tutti e per difendere ed estendere i diritti dei lavoratori. Continueremo a dare il nostro appoggio, nei prossimi due anni, a manifestazioni nazionali e contro-summit in occasione degli incontri dei ministri europei dell'educazione, così come abbiamo fatto lo scorso maggio a Madrid. Organizzeremo incontri in varie città europee in modo da coinvolgere sempre più persone, condividere le nostre sta ora riprovando il centrodestra, con una proposta di legge che prevede per i docenti la gerarchizzazione in tre livelli e la loro valutazione da parte di capi di istituto e di staff di super-controllori. Le modalità di valutazione dei docenti sono peraltro dettate alla volontà di legarli ad un lavoro esterno alla didattica, trasformando gli insegnanti in sostenitori della propria scuola, in modo da farle pubblicità come ad una merce, cercando di sottrarre studenti a quelle della stessa zona, attraverso una competizione di tipo commerciale. In realtà l'uso del termine autonomia è strettamente collegato al tentativo di trasformare le scuole adattandole allo sviluppo industriale per formare lavoratori, non studenti dotati di capacità analitiche e critiche. La scuola dell'autonomia, insomma, ha come obiettivo quello di adeguare gli studenti ai nuovi lavori mentali, flessibili, precari e subordinati. Tutto ciò avviene attraverso un modello didattico che è a sua volta frammentazione, segmentazione di percorsi per fornire una alfabetizzazione di base, conoscenze epidermiche, ma certificabili, e addestramento alla riconversione continua. Non siamo di fronte ad una autonomia, anche didattica, per proporre percorsi educativi differenziati pur in una visione complessiva della formazione, ma al suo esatto contrario, alla assoluta e completa omologazione dei percorsi per ottenere un completo e globale controllo dei processi di apprendimento e degli individui. Ma questa autonomia è anche disgregazione dell insegnante, divenuto un intellettualemassa alla catena di montaggio intellettuale, dequalificato, ridimensionato ad intrattenitore, gerarchizzato e sottoposto allo stesso sfruttamento aziendalistico delle imprese, che impongono ai propri L Europa che ci piace esperienze e unificare le nostre lotte contro le politiche neoliberiste;contatteremo in maniera attiva gli studenti e le organizzazioni dei lavoratori coinvolti nelle lotte per l'educazione perché partecipino ai nostri incontri: lanceremo quindi un appello per la partecipazione al prossimo meeting educazione. La crisi va pagata da chi l'ha provocata! I nostri governi usano la crisi per cancellare tutti i diritti ottenuti dai lavoratori negli ultimi cento anni e per abbassare salari e pensioni. Usano il diktat del Fmi e dell'ue per approvare misure anticrisi che saranno i soli lavoratori a pagare (come in Grecia, Italia, lavoratori e lavoratrici stipendi base sempre più bassi e incentivi in busta paga, per i più meritevoli. Per fare ciò c è bisogno che le singole istituzioni scolastiche siano apparentemente svincolate dal centro e legate al territorio. È così che i dirigenti delle istituzioni scolastiche della finta autonomia, seguendo puntualmente le indicazione governative adeguano le scuole agli interessi aziendalistici. È così che si immiseriscono la scuola pubblica e gli insegnanti, attaccandoli, minandone alle fondamenta la credibilità e i risultati raggiunti, dividendoli e gerarchizzandoli, impegnandoli in compiti organizzativi e commissioni di lavoro, riunioni, formalismi, in un turbinìo di attività che non hanno nulla a che fare con lo studio, i saperi, la riflessione critica. Perché tutto questo deve essere contenuto e arginato, attraverso verifiche standardizzate, test uniformanti, sincronizzazioni delle materie di studio. Nello stesso modo gli studenti dovranno essere abituati a rispondere attraverso verifiche, test, quiz che omologhino, standardizzino, uniformino, attraverso un blando acculturamento, una generica socializzazione, un addestramento al lavoro. Ora, contro tutto ciò in Italia e in Europa sull'educazione si sono messe in campo mobilitazioni molteplici, perché l'educazione è una questione che investe l'intera società. In particolare nell'ultimo decennio le lotte nella scuola e nelle università sono state le più vaste e diffuse rispetto a tutti i settori del lavoro salariato pubblico e privato, a livello europeo. Nella prima parte del decennio, a partire dal primo Forum sociale Europeo a Firenze sino al culmine della mobilitazione contro la Bolkenstein, cioè fino al 2005, c'è stata una vasta mobilitazione in Europa. Ci si è mossi con uno spirito unitario per- I lavoratori di tutto il continente in lotta per la difesa della scuola pubblica Portogallo, Spagna, Francia): una delle soluzioni è tassare gli speculatori: loro devono pagare la crisi! Basta tagli ai fondi pubblici per l'educazione, basta con la riduzione dei curricula e con i tagli al tempo scuola, alle lezioni e alle materie di insegnamento, basta con la privatizzazione e la mercificazione dei sistemi educativi: - noi lottiamo per maggiori investimenti nell'educazione pubblica, per una scuola e una ricerca libere; - lottiamo per fermare la precarizzazione dei lavoratori della scuola e dell'università in modo da garantire educazione di qualità per tutti. Basta con l'introduzione di ché si pensava che si andasse verso un processo di unificazione politica europea e verso lo spostamento dei poteri e della decisionalità, dai livelli nazionali a quello continentale. Di fronte alla crisi del processo di unificazione politica e alla più generale crisi economica e sociale, che ha investito l'europa, con particolare acutezza a partire dal 2008, si è in generale rientrati nei confini e nelle dinamiche nazionali, e ci troviamo ora di fronte ad un'impasse. Da tale situazione è però importante uscire, anche grazie ad uno sforzo soggettivo supplementare, in particolare per quel che riguarda l'attività nel campo della scuola, dell'università e dell'educazione, attraverso un piano di iniziative comuni. Il programma di assemblee, manifestazioni e convegni potrebbe prevedere: - iniziative di scioperi e manifestazioni in periodi comuni a livello europeo, in autunno insieme agli settori e categorie da far emergere nell'assemblea finale del forum; - sull'esempio di quanto fatto a Madrid in occasione del vertice dei ministri dell'educazione a maggio, sostenere eventuali manifestazioni nazionali contro vertici e appuntamenti istituzionali dei ministri e delle istituzioni che si occupano di istruzione attraverso delegazioni nazionali di altri paesi. In questo senso Madrid è stato un primo passo ma gli altri paesi non hanno sostenuto l'iniziativa adeguatamente e in futuro dovremmo accordarci con maggiore efficacia. Visto che non c'è accordo sulla possibilità di dare vita ad un forum europeo sull'educazione, potremmo risolvere il problema dell'approfondimento della discussione sui temi dell'educazione seguendo il metodo inaugurato a Valencia con la due giorni di assemblea europea che unanimemente è stata considerata positiva e fruttuosa. test di valutazione basati su abilità determinate dal mercato; basta con l'insegnamento per competenze orientate dal mercato: - noi lottiamo per il diritto ad una educazione gratuita, laica e di qualità per tutti, per il diritto al pensiero critico, per il diritto, per ogni essere umano, di avere pieno accesso alla conoscenza e di divenire un cittadino consapevole ed attivo; - lottiamo perché tutti i generi abbiano uguali diritti e perché non ci sia una prospettiva patriarcale nell'educazione. Lottiamo per il diritto all'educazione nella propria lingua. Diamo il nostro appoggio al Forum Mondiale dell'educazione che si terrà a Santiago di Compostela dal 10 al 13 dicembre insieme al Forum Sociale Mondiale a Dakar e daremo il nostro sostegno al Forum Mondiale dell'educazione che si terrà in Palestina dal 28 al 31 ottobre e lavoreremo per organizzarvi attività insieme ai nostri amici/alle nostre amiche palestinesi.

5 Guida normativa L anno scolastico 2010/2011 sta iniziando nella più grave confusione. In questi ultimi mesi il Miur, pur di realizzare i tagli imposti dall art. 64 della L. 133/2008, non ha esitato ad agire nella totale illegittimità per quanto riguarda l affollamento delle aule, il sostegno all handicap, le iscrizioni e il taglio delle ore nelle scuole superiori. Pendono presso il Tar del Lazio numerosi ricorsi e nell udienza dello scorso 19 luglio il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittime le norme impugnate perché circolari applicative di testi normativi emanati successivamente e pertanto ancora privi di efficacia e di rilievo giuridico e ha, inoltre, sospeso le norme riguardanti il taglio delle ore delle classi intermedie degli istituti Tecnici e Professionali perché carenti del prescritto parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (su questi argomenti articoli nelle pagine interne di questo numero del giornale). Dopo il successo dello sciopero degli scrutini, che ha dimostrato una volontà di lotta tutt altro che esaurita, se vogliamo continuare a contrastare il progetto di dismissione della Scuola pubblica e del nostro lavoro, dobbiamo anche rifiutarci di collaborare dentro le nostre scuole all occultamento dei danni che si stanno già producendo in questa scuola della miseria attraverso i tagli di posti di lavoro, classi, materie e orario; la costituzione di cattedre con orario superiore a quello d obbligo; l espulsione dei precari; l aumento sconsiderato degli alunni per classe; la cancellazione dei diritti dei disabili. Come consueto con questa Guida cerchiamo di fornire - a chi vorrà utilizzarli - alcuni strumenti essenziali per opporsi a questa scuola della miseria, a partire dalla quotidiana necessità di resistere a un uso dell Autonomia che rischia solo di far degenerare il clima dentro le scuole (con Ds e Dsga che si credono i padroni delle ferriere) innescando anche una suicida competizione tra le scuole. Fin dai primi giorni di settembre le delibere degli Organi collegiali e la contrattazione d istituto dovranno definire, una molteplicità di aspetti relativi agli obblighi di lavoro e alle modalità di utilizzazione di docenti e Ata in rapporto al Pof. Le Rsu, nel pieno rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e delle volontà emerse nelle assemblee dei lavoratori, dovrebbero giungere a contratti d istituto in cui siano chiaramente definiti, esplicitati e condivisi dal personale Ata e docente - i criteri relativi a: organizzazione del lavoro; articolazione dell orario; attività aggiuntive; garanzie del personale (accesso agli atti, assegnazioni, ordini di servizio, permessi, ecc.). Troverete nelle pagine seguenti il frutto delle nostre riflessioni e delle nostre esperienze sui temi più importanti. Come già negli scorsi anni, le sedi locali Cobas sono disponibili ad intervenire, nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi abusi o atteggiamenti vessatori, a supporto e tutela dei singoli lavoratori, delle Rsu o degli Organi collegiali... buon anno scolastico I testi che compongono questa Guida sono degli estratti aggiornati della terza edizione del Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda per docenti, ata, rsu, Massari editore, Il Vademecum è disponibile presso tutte le sedi locali Cobas. Ulteriori approfondimenti e periodici aggiornamenti sugli argomenti affrontati in queste pagine su: Cobas - Comitati di Base della Scuola -

6 Indice Gli Organi collegiali come strumenti di partecipazione, pag. 3 Gli obblighi di lavoro, cosa siamo effetivamente tenuti a fare: - personale Ata, pag. 5 - personale docente, pag. 6 L assegnazione e l utilizzazione del personale: - personale Ata, pag. 8 - personale docente, pag.8 Definire la flessibilità nell attività di insegnamento, pag. 10 Le attività aggiuntive da retribuire col Fis: - personale Ata, pag personale docente, pag. 11 I criteri per l attribuzione degli incarichi, pag. 12 Il fondo dell istituzione scolastica - Fis, pag. 13 Tabella per il calcolo del Fis, pag. 14 La riduzione dell ora di lezione, pag. 15 La riduzione dell orario del personale Ata a 35 ore, pag. 15 Gli incarichi specifici, pag. 15 Le funzioni strumentali al Pof, pag. 16 Le supplenze temporanee: - personale docente, pag personale Ata, pag. 18 L edilizia scolastica, la capienza delle aule e la sicurezza antincendio, pag. 19 Guida normativa 23 può avanzare motivata richiesta di deroga corredata di grafici e della relazione di un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare; - ai sensi del Dpr 37/1998 e dell'art. 5 del Dm Interno 4/5/1998 l'eventuale richiesta di deroga redatta dal dirigente deve specificatamente contenere, tra l'altro: - le disposizioni normative alle quali si chiede di derogare; - la specificazione dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle suddette disposizioni, tra i quali non ci pare possono contemplarsi i Decreti per la formazione delle classi o sezioni; - una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e delle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo. Poi ci sarebbero le azione positive a sostegno di una maggiore consapevolezza della questione sicurezza. L art. 11 del decreto DLgs 81/2008, prevede l inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche. Per la realizzazione di tali attività sono previsti finanziamenti ministeriali che potranno essere integrati con risorse disponibili degli istituti. L inserimento nei Pof di una progettualità mirata a promuovere il coinvolgimento di docenti e allievi in percorsi che pongano al centro il tema della sicurezza, è cosa auspicata dal Testo Unico stesso. Quindi prevedere in ogni scuola la costituzione di gruppi di lavoro tra docenti, studenti e genitori che portino avanti un monitoraggio della situazione degli spazi scolastici (fatto che potrebbe avvenire anche all interno della didattica nelle scuole superiori, con classi coinvolte in un lavoro di rilievo e misurazione dei locali), non è certo da escludere. Tali gruppi di lavoro, potrebbero indire assemblee aperte con i genitori, con gli enti locali proprietari, allo scopo di aprire vertenze territoriali sull edilizia scolastica sicura, da contrapporre alla logica perversa di Tremonti/Gelmini sull aumento degli alunni per classe. I Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza - Rls, previsti dalla 626 ed eletti dal personale, dovrebbero avere un ruolo preciso in questo gruppi di lavoro, così come il Servizio di Prevenzione e Protezione - Spp. Insomma nelle scuole ci si dovrebbe riappropriare di questi strumenti previsti dalla normativa sulla sicurezza. I Collegi dei docenti potrebbero programmare attività sulla sicurezza: corsi di informazione/formazione retribuiti, volti proprio al controllo dal basso della sicurezza nella scuola. Non deve passare quanto si è concretizzato in questi anni sulla questione: si parla di sicurezza, ma quando si deve praticarla effettivamente non s investe con risorse adeguate e succedono poi tragedie. Ad esempio, in un manuale usato per i corsi di formazione per i preposti alla sicurezza, a cura della Regione Veneto, Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola, gennaio 2006) a pag. 53 è riportato: Affollamento. L eccessivo affollamento è uno stato generalizzato nelle scuole italiane. Le indicazioni contenute nei Decreti Ministeriali 331/98 e 141/99 sulla formazione delle classi non tengono infatti conto delle norme sulla prevenzione incendi per l edilizia scolastica emanate con decreto del Ministero dell Interno del 26/8/92. Questa situazione, non modificabile da parte del personale della scuola, dovrà essere presa in considerazione come fattore di rischio e indicata nel documento di valutazione dei rischi. Insomma quello dell affollamento delle aule secondo gli enti preposti alla salute e alla sicurezza dovrebbe essere un dato ineluttabile, un rischio calcolato, di cui tenerne conto nell elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi - Dvr previsto dalla normativa. Noi non possiamo rassegnarci all ineluttabilità dei tagli alle risorse e agli organici nell istruzione, con il peggioramento delle condizioni per fare una buona e sicura scuola. Per noi il rischio calcolato, anche dal punto di vista educativo, non può esistere. Dobbiamo tendere al rischio zero. Dobbiamo, con l iniziativa di informazione e di lotta, lavorare per disapplicare le norme sulla formazione delle classi previste dalle norme vigenti. Questo per strappare numeri umani di allievi per classe e contrastare l eccessivo affollamento per aula, primo grave problema legato alla evacuazione in caso di incendio e di pericolo.

7 Guida normativa 22 Nelle medesime tabelle sono inoltre indicati il tipo e il numero dei locali, per alcuni dei quali sono fissate le dimensioni ottimali. Per esempio per il liceo classico sono previste aule di fisica e di chimica di 180 metri quadri, aule di disegno di 100 metriquadri per i licei scientifici, aule di 125 metriquadri di disegno tecnico e architettonico per gli istituti per geometri. Questo naturalmente perché le aule speciali richiedono spazi per arredi ed attrezzature particolari. Laboratori I laboratori scolastici sono assimilati a luoghi produttivi (e gli allievi ai lavoratori), per cui devono rispondere ai requisiti indicati nell art. 33 del DLgs 626/1994 (ora sostituito dal D.Lgs 81/2008): l altezza non deve essere inferiore ai 3 ml., la cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratoreallievo, ogni lavoratore-allievo deve disporre di una superficie di almeno 2 mq. È opportuno che le macchine siano disposte in modo tale da garantire un sufficiente spazio di manovra e di passaggio. I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure, se interrati o seminterrati, devono avere la deroga come previsto dall art 8 del Dpr 303/1956, concedibile dagli Spisal, solo per provate esigenze tecnologiche legate alla lavorazione. Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di illuminazione e ricambio dell aria (almeno una superficie aero/illuminante pari ad 1/10 della superficie di calpestio). Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi agevolmente verso le vie di esodo. In presenza di rischio di incendio o di esplosione, la larghezza minima delle porte dovrà essere pari ad almeno 1.20 metri. Nei laboratori devono essere rigorosamente rispettate la segnaletica di sicurezza e le norme antinfortunistiche previste dal Dpr 547/1955. Come procedere? Ricevute le iscrizioni, i dirigenti scolastici comunicano i dati agli Uffici Scolastici Provinciali con la proposta di formazione delle classi. La Rappresentanza Sindacale di Base (R.S.U.) dell istituzione scolastica deve essere preventivamente informata dal dirigente (art. 6 comma 2 lett. a Ccnl 2007), l omissione di questa informazione configura attività antisindacale come hanno già affermato diversi tribunali (ad es. Trib. Venezia decreto 19/4/2002, Trib. Ancona decreto 28/12/2004). Quindi la parola d ordine è chiedere al dirigente di vedere i dati della formazione delle classi e conseguentemente delle cattedre, prima che li trasmetta (ed eventualmente riunire i colleghi per discutere e prendere posizione); questo anche per evitare dirigenti più realisti del re che si auto-aumentano gli alunni per classe per fare bella figura con l Ufficio Scolastico Regionale. È affidata ad un membro della Rsu la rappresentanza della sicurezza per i lavoratori (Rls) e quindi, già in sede formazione delle classi, si deve obbiettare sull eventuale incongruenza alla normativa succitata della proposta di formazione delle classi/sezioni redatta dal dirigente scolastico. Ad esempio, nella secondaria di secondo grado, secondo il Dpr 81/2009, la previsione del numero delle classi iniziali dovrà essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo degli alunni preiscritti, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: a) domande di iscrizione presentate; b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici; c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva; d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione (art. 16 Dpr 81/2009). È necessario quindi un controllo dal basso dei calcoli e delle comunicazioni del dirigente all Usp ricordando, per altro, che lo stesso Dpr 81/2009 prevede che le dotazioni organiche siano definite anche in base alle caratteristiche dell edilizia scolastica (art. 2) e la Cm 38/2009 ribadisce che continuano poi ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule, fissate dalla su citata normativa. Se poi il dirigente, responsabile della sicurezza come datore di lavoro, dovesse insistere e formare classi o sezioni con un numero di alunni incompatibile con la capienza dei locali a disposizione, innalzando così il livello di rischio per gli alunni e per il personale scolastico, mettendone a repentaglio la sicurezza, dovrà comunque rispettare la seguente normativa: - ai sensi del punto 5 del Dm 26/8/1992, qualora il numero delle persone (studenti più personale) effettivamente presenti nelle aule fosse superiore all'affollamento calcolato in applicazione del Dm 18/12/1975, l'indicazione del numero di persone deve risultare da una apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del dirigente; - ai sensi del punto 14 del Dm 26/8/1992,nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella normativa antincendio, il dirigente scolastico Guida normativa 3 Gli Organi collegiali come strumenti di partecipazione Il corretto funzionamento degli Organi collegiali, nonostante limiti e difetti, è l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Il fastidio che ciò provoca a Ministri, dirigenti vari ma anche alle organizzazioni sindacali è riscontrabile nei numerosi tentativi che tentano di portare avanti per ridurne il ruolo, e al loro interno la partecipazione dei lavoratori della scuola. Proposte di legge, fortunatamente rimaste solo sulla carta, presentate sia da parlamentari di centro-destra sia di centro-sinistra, anche col sostegno delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che riducono la presenza dei docenti e addirittura aboliscono quella degli Ata, aboliscono il Consiglio di classe, limitano le competenze a compiti quasi esclusivamente di ratifica e consegnano la gestione della scuola a miriadi di accordi stipulati tra Ds e Rsu. Come più volte abbiamo già sottolineato, anche i recenti Ccnl vigenti confermano questa tendenza che tende ad espandere le Relazioni sindacali di scuola su aree di pertinenza del Collegio dei docenti e del Consiglio di circolo o d istituto. Quindi per evitare l'esautoramento di questi organi è bene avere chiaro quali sono le loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire illegittime invasioni di campo. Attualmente la composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il funzionamento sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del DLgs 297/94 (l attuale Testo Unico della normativa scolastica) e l'esperienza ci insegna che coloro che ne sottovalutano il ruolo di fatto consegnano la scuola nelle mani del dirigente scolastico e/o di gruppi che li utilizzeranno per i loro interessi. 1) L organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2) Per la validità dell adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi In caso di parità,prevale il voto del presidente. 4) La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art. 37 T.U.), non si calcolano gli astenuti (Nota Mpi 771/80). La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni (art. 12 Dpr 209/87), il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. L ordine del giorno deve essere chiaro senza l uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasivamente generiche, è illegittima la deliberazione su un argomento indicato in maniera inesatta o fuorviante (Tar Milano decisione 1058/81), o non indicato nell odg. Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione (Cons. di Stato, sez. V, 679/70; Tar Lombardia decisione 321/85 ). Per il corretto funzionamento e in caso di controversie, sarà utile: - richiedere una verbalizzazione completa di tutto quanto avviene; - ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 Dpr 3/57); pertanto bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria dichiarazione per evitare corresponsabilità; - qualunque ordine ritenuto illegittimo non deve essere eseguito, se non dopo riconferma scritta a seguito di propria rimostanza scritta (art. 17 Dpr 3/57); - non ottemperare a quanto richiesto dalla presidenza senza aver fatto quanto previsto nei punti precedenti; - nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto per la riunione (che deve sempre essere indicato nella convocazione, e dipende dal piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti), e chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato esaurito l'o.d.g. (Cm 37/76). Gli atti del Consiglio di circolo o di Istituto vanno sempre pubblicati all albo della scuola, tranne quelli che riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell interessato (art. 43 T.U.). Collegio dei docenti È riunito dal capo d istituto tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso Collegio all interno del piano annuale delle attività, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

8 Guida normativa 4 È composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei, di sostegno), è presieduto dal Ds, che designa il segretario tra i suoi collaboratori. "Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico", quindi il 1 settembre, e pertanto deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti dirigenti scolastici); esso infatti "... costituisce un organo a formazione istantanea ed automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della prorogatio..." (Tar Calabria - RC, n. 121/82). Il Collegio dei docenti (che può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro, soltanto però con funzione preparatoria delle deliberazioni, che spettano esclusivamente all'intero organo, Cm 274/84): - delibera il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive (quindi comprensivo degli impegni di lavoro) e le sue eventuali modifiche in corso d anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 28 comma 4 Ccnl 2007); delibera anche il Piano annuale delle attività di aggiornamento, art. 66 Ccnl Ricordiamo ancora una volta che questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza agli esami, costituiscono tutti gli Obblighi di lavoro (vedi pag. 5 di questa Guida) oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (Nota Mpi n.1972/80;tar Lazio - Latina sent. n. 359/84; Cons. di Stato - sez.vi sent. n. 173/87). Eventuali impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da retribuire come attività aggiuntive con il Fondo dell istituzione scolastica (vedi pag. 13 di questa Guida); - stabilisce i criteri per programmare gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (art. 29 comma 3 lett. b Ccnl 2007); - propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base dei quali delibererà il Consiglio di circolo o d istituto (art. 29 comma 4 Ccnl 2007); - ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. Cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; - elabora il Piano dell Offerta Formativa Pof, previsto dall art. 3 del Dpr 275/99. - formula proposte sulla formazione e l assegnazione delle classi e sull orario delle lezioni; - delibera sulla divisione dell anno scolastico in due o tre periodi, tranne che nelle scuole elementari dove sono previsti i quadrimestri (art. 2 Om 110/1999); - valuta periodicamente l andamento dell azione didattica; programma e attua le iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; - nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di sostegno o integrazione a favore di tali alunni; - adotta i libri di testo,sentiti i Consigli di interclasse o di classe, e sceglie i sussidi didattici; - elegge i collaboratori del preside. La questione sta però creando delle controversie relative alle competenze del dirigente scolastico e del ruolo dei cosiddetti collaboratori da lui scelti ai sensi dell art. 34 Ccnl 2007; - elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti; - determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle Funzioni strumentali al Pof (vedi pag. 16); - approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art. 7 Dpr 275/99); - si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Consiglio di circolo o di istituto Il Consiglio delibera: - le attività da retribuire con il Fondo dell istituzione scolastica (vedi pag. 11), acquisendo la delibera del Collegio docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007); - l adozione del Piano dell offerta formativa Pof (art. 3, comma 3 del Dpr 275/99); - l'adozione del Regolamento interno; - i criteri generali: per la programmazione educativa e delle attività para-inter-extrascolastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi, per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'espletamento dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4 art. 29 Ccnl 2007). - l'eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazioni ad attività culturali, sportive e ricreative. Gli atti sono immediatamente esecutivi e pertanto non sono soggetti a nessun preventivo controllo di legittimità. Guida normativa 21 sabile dell attività sottoscriva apposita dichiarazione. D altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purchè compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza... Resta inteso che, se la definizione delle classi non corrisponde a quanto previsto negli atti progettuali depositati presso questo Comando, dovrà essere prodotta specifica dichiarazione a firma del titolare dell attività (Preside, Direttore, ecc.) attestante il numero di persone presenti per ogni singola aula ed il rispetto del punto 5 Misure per l evacuazione in caso di emergenza dell allegato al D.M (Prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero dell Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi) Un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula (?) con i nuovi parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, per alcuni casi, anche a 7/8 unità. Ma, a parte questo, appare singolare che i Vigili del Fuoco consentano questa indeterminatezza. Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo evento, una rappresentazione teatrale od una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento massimo in contemporanea di 99 unità, si è soggetti ad una rigidissima normativa antincendio relativa ai pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il limite dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico. Per le aule scolastiche però il limite, da 26 (ammesso che ne abbiano la capienza, quindi almeno 45 mq netti, ricordiamolo!), passa anche a oltre 30 senza che si rispettino le norme antincendio? Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro - DLgs 81/2008 (che sostituisce ed integra il Dlgs 626/1994) la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso l'attivazione di percorsi formativi interdisciplinari (art. 11) in ogni ordine di scuola. Tutto quello che succede a scuola dovrebbe essere d esempio per quanto succede nella vita sociale, ma quando si deve tagliare sugli organici ed espellere definitivamente i precari dalla scuola, si formano classi con un indice di affollamento intollerabile per la sicurezza. Vediamo in ogni modo cosa dice il punto 5.6 del Decreto del Ministero dell Interno del 26 agosto 1992 relativo alle norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica: 5.6. Numero delle uscite. Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli [un modulo corrisponde a 60 cm, larghezza necessaria per l esodo di una persona in sicurezza, ndr], apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro. Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5. Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi. In definitiva, secondo le norme antincendio, è possibile che in un aula ci siano più di 26 persone previste al punto 5.0 del citato Dm, ma bisogna che il titolare responsabile dell attività del plesso scolastico (il dirigente scolastico) sottoscriva apposita dichiarazione e, soprattutto, che ci sia un foro/porta di almeno 120 cm. di luce che si apra nel senso dell esodo (quando il numero massimo di persone presenti nell aula sia superiore a 25), possibilmente dotata di serramento con maniglione antipanico a norma, per consentire un sicuro esodo in caso di evacuazione. Aule speciali Le Tabelle da 5 ad 11 allegate al Dm 18 dicembre 1975 definiscono gli indici standard di superficie netta per alunno nelle varie tipologie di scuole (materne, elementari, medie, superiori - distinte per liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale, istituti tecnici commerciali, istituti tecnici per geometri. Questo per le attività didattiche (normali e speciali), per le attività collettive e complementari. Per i tipi di scuole e di istituti non contemplati si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle norme per gli istituti analoghi.

9 Guida normativa 20 - le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme per la sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali, ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tale fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione (a tutt oggi non avvenuta) delle specifiche norme tecniche regionali per la progettazione esecutiva degli interventi che definiscano in particolare indici diversificati riferiti alle specificità dei centri storici e delle aree metropolitane - devono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1975, alcuni dei quali riportiamo nella seguente tabella: agenti esterni anormali. Le condizioni di abitabilità possono essere raggruppate in: - condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni...). - condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria (livello termico, igrometria, difesa dal caldo e dal freddo, dall'umidità, dalla condensazione...). - condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, da incendi e terremoti...). A ciò vanno aggiunti anche una serie di condizioni d'uso dei mezzi elementari (per esempio le finestre) e la relativa manutenzione. Materne Elementari Medie Superiori Superficie netta per alunno in classe per attività normali, in mq 1,80 1,80 1,80 1,96 Superficie lorda per alunno (tutti i locali e le murature), in mq 6,60/7,00 6,11/6,68 8,06/11,02 6,65/12,28 Superficie totale per alunno, in mq 25/50 18,33/20,08 21,00/27,00 22,60/26,50 Superficie lorda per classe/sezione, in mq 198/ / ,50/275,50 166/307 Altezza minima locali, in metri Altezza palestra, in metri - - 5,40 5,40 o 7,50 7,50 se regolamentare Area minima per la costruzione di edifici scolastici, in mq 1.500/ / / / Secondo queste disposizioni ministeriali, ogni edificio nel suo complesso ed ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali. E queste condizioni di abitabilità debbono garantire anche l'espletamento di alcune funzioni in caso di Aule normali Oltre allo spazio necessario per assicurare la funzionalità didattica delle aule determinato dalle Tabelle allegate al Dm Lavori Pubblici del 18/12/1975, esiste un altro decreto (il Decreto del ministero degli Interni 26/8/ Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) che determina il massimo affollamento ipotizzabile nelle aule scolastiche di 26 persone. Sono questi i provvedimenti in base ai quali dovrebbero essere rilasciati i certificati di agibilità delle scuole e che spesso invece non sono rispettati. Quindi il limite di persone presenti in un aula sufficientemente capiente alla luce del Dm LLPP 18/12/1975, ai sensi della normativa sulla prevenzione incendi è di 26 unità, compreso il docente. Questo limite non è però tassativo, in casi contestati sono stati espressi pareri dai Vigili del Fuoco del seguente tenore: il punto 5.0 [del Dm Interni 26/8/1992, ndr] prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare respon- Guida normativa 5 Obblighi di lavoro: cosa siamo effettivamente tenuti a fare Modalità e norme che regolano lo svolgimento delle attività PERSONALE ATA Il personale Ata "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente" (art. 44 Ccnl 2007). Ai sensi degli artt. 6, 51 e 53 Ccnl 2007, tutta la materia dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività da contrattare con le Rsu. All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività dopo aver sentito il personale Ata. Il Ds, dopo aver verificato la congruenza di questa proposta rispetto al Pof e averla contrattata con le Rsu, la adotta. È compito del Dsga la sua puntuale attuazione. I compiti del personale Ata sono costituiti da: 1) attività o mansioni previste dall'area di appartenenza (tabb A e C Ccnl 2007), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno. In particolari condizioni (vedi pag. 15 di questa Guida) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola: - Orario flessibile. Consiste nell anticipare o posticipare l entrata e l uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative. - Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l accesso al fondo dell istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite. - Turnazione. Consiste nell avvicendamento del personale in modo da coprire l intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche. Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell anno per i turni festivi nell anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale. L orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza. L istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti (art. 53 Ccnl 2003). 2) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 11). 3) eventuali Incarichi specifici (vedi pag. 15). Il Ccnl 2007 conferma le nuove mansioni già aggiunte dal precedente contratto. Mansioni divenute ordinarie e quindi senza alcuna retribuzione aggiuntiva. Così i due ultimi contratti, invece di riconoscere il sempre crescente aggra-

10 Guida normativa 6 vio di lavoro (determinato anche dalla continua riduzione dei posti) recepiscono le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della L. 289/2002, facendo rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici: i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, l accoglienza e la sorveglianza degli alunni, e l ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche e ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell uso dei servizi igienici e nella cura dell igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. Per tutte queste mansioni erano previsti in precedenza specifici compensi aggiuntivi. Questa ultima norma contrattuale non cambia, comunque, la competenza istituzionale degli Enti locali in materia di fornitura dei servizi di mensa e conseguentemente il personale delle scuole che dovesse svolgere queste attività su committenza degli Enti locali, previo accordo di scuola, dovrà ricevere la retribuzione aggiuntiva a carico degli enti locali. PERSONALE DOCENTE Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali [gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare proposte tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto", senza considerarle delle "eventualità", ndr], il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze (art. 28 comma 4 Ccnl 2007). Il piano è oggetto di informazione alle Rsu. I contenuti della prestazione professionale... si definiscono... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa e pertanto, nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità (vedi pag. 10 di questa Guida) che ritengono opportune (art. 4 Dpr 275/1999 Regolamento sull autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti! Gli obblighi di lavoro sono articolati in: a) Attività di insegnamento a1) Le attività di insegnamento si svolgono, nell ambito del calendario scolastico regionale delle lezioni, in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell infanzia, 22 (+ 2 di programmazione) nell elementare e 18 nella secondaria. Ore che comprendono l eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche (art. 28 Ccnl 2007). Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso. Lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato all Amministrazione di riportare l orario delle cattedre entro il limite previsto dal Ccnl. a2) ai sensi dell'art. 4 del Dpr 275/99, tra l altro, può essere adottata: - un articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l orario settimanale per 33 settimane, Dm 179/99); - un unità d'insegnamento non coincidente con l'ora, utilizzando la parte residua. Questo è l'unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28 comma 7 Ccnl 2007, vedi Riduzione ora di lezione a pag. 15 di questa Guida, e anche il comma 5 art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento curriculi). b) Attività funzionali all insegnamento L art. 29 Ccnl 2007 prevede: b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto "aggiuntive"; b2) in più altre 40 ore, sempre come massimo, per i consigli di classe, interclasse e intersezione. Guida normativa 19 essere unilateralmente stabilita dal dirigente, e proprio per impedire eventuali ulteriori "spremiture" del personale occorre che le Rsu predispongano e sottoscrivano un contratto d'istituto, relativo all'utilizzazione del personale (vedi pag. 8), che indichi con chiarezza i criteri e i tempi per le nomine dei supplenti. A queste norme bisogna ora aggiungere la previsione cannibalesca dell art. 6 del Dpr 119/2009 che prevede in alternativa al conferimento delle supplenze la possibilità di attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso. Così a fronte della riduzione del 17% del personale Ata con il conseguente aggravio di lavoro per i superstiti si prevede addirittura di peggiorare la situazione eliminando i supplenti temporanei e sottopagando i colleghi già occupati che verrebbero retribuiti, secondo modalità da definire nell'ambito della contrattazione di istituto con l'importo corrispondente al 50% delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze.... Anche in questo caso, rifiutiamoci di sostituire i colleghi, poiché tale pratica non può comunque essere imposta. Edilizia scolastica, capienza aule e sicurezza antincendio In questi anni le scarsissime risorse destinate dallo Stato agli enti locali e da questi utilizzate per il patrimonio edilizio di loro pertinenza,non sono riuscite a garantire se non un parziale adeguamento degli edifici, lasciandoci, insieme agli alunni, a vivere in condizioni precarie e insicure che purtroppo si sono anche trasformate in tragedie. Dall interno delle nostre scuole, superando le diffidenze o peggio anche le inadempienze di qualche dirigente, dobbiamo ridare ai temi dell edilizia e della sicurezza l importanza che meritano. Mobilitiamoci insieme alle famiglie e agli studenti per costruire piattaforme rivendicative che impongano agli enti locali e a tutti gli altri soggetti responsabili di riprendere in seria considerazione la questione, destinando a questo problema maggiori attenzioni e risorse. La normativa vigente Gli indici minimi di edilizia scolastica e di funzionalità didattica previsti dal Dm Lavori Pubblici del 18/12/1975 (nel SO della GU 2/2/76 n. 29) sono ancora in vigore in quanto le norme tecniche quadro e quelle specifiche regionali non risultano ancora emesse, come previsto dall'art. 5 comma 3 L. 23/1996. L obiettivo della L. 23/96 sarebbe stato quello di assicurare alle strutture edilizie uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. Una programmazione degli interventi per garantire: - il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale; - la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico - monumentale; - l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; - l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione; - un'equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici; - la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base; - la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività. Con la stessa legge si sarebbero potuti finanziare: - la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire ad uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili; - le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche; - la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola; - la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività. Gli enti locali, in attuazione dell'art. 14 comma 1 lett. i della L. 142/1990, dovrebbero provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: - i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

11 Guida normativa 18 feriori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo", e questo anche se dovessero essere esauriti gli appositi fondi per le supplenze, come aveva già chiarito la Nota Miur 3545 del 29/4/2009. Inoltre l'utilizzazione del personale (vedi pag. 8) è una delle materie della contrattazione decentrata d'istituto. È quindi necessario che le Rsu, tenuto conto delle esigenze del personale della scuola e delle delibere degli organi collegiali competenti, predispongano e sottoscrivano un contratto d'istituto, relativo all'utilizzazione del personale, che indichi con chiarezza i criteri e le modalità d'effettuazione delle supplenze; prevedendo anche eventuali limiti a possibili arbitrari adattamenti e/o modificazioni dell orario, che sono realizzabili solo con un ulteriore delibera del Collegio, che modifichi il piano delle attività (art. 28 comma 4 Ccnl 2007). Infine, riportiamo alcuni stralci di una circolare del Provveditore di Roma (n. 153 del 13/10/1997) che riteniamo chiarificatori e che potrebbero costituire utili elementi di riferimento per il contratto d'istituto: È appena il caso di ricordare che non si può ricorrere allo smembramento e/o all'abbinamento delle classi e sezioni.... Si fa, altresì, presente che le sostituzioni devono comunque avvenire nel rispetto del quadro orario settimanale previsto nei piani annuali di attività. Si precisa, altresì, che gli insegnanti non debbono essere utilizzati per supplenze brevi nel giorno libero fissato dal quadro orario. Resta inteso che anche per l'applicazione dell'art. 1, comma 78 della Legge 23/12/96, n. 662 è insostituibile il ruolo del Collegio dei docenti che ha la competenza nella definizione del piano delle attività, stante la vigenza dell'art. 41 del Ccnl [ora art. 28 Ccnl 2007, ndr]. La stipula di rapporti di lavoro a tempo determinato va effettuata prima dell'inizio della supplenza e per tutto l'effettivo periodo di assenza del docente da sostituire. Le insegnanti in assenza obbligatoria per effetto dell'applicazione della L.1204/71 [ora DLgs 151/2001, ndr] saranno sostituite con la stipula di un unico contratto a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza obbligatoria I docenti di sostegno che,a norma dell'art.13,sesto comma della legge 104/92, sono contitolari nelle sezioni o classi ove operano, non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l'alunno portatore di handicap è assente giustificato [in questi anni però alcuni Contratti regionali sulle utilizzazioni, sottoscritti dai sindacati concertativi, che certo non tutelano in questo modo i colleghi di sostegno, prevedono illegittimamente che invece ciò possa accadere. Dobbiamo opporci a questi abusi rifiutandoci di eseguire questi ordini di servizio e, eventualmente, ricorrendo contro di essi anche in sede giudiziaria, ndr]. I docenti con orario di cattedra costituito di diciotto ore settimanali di insegnamento (v. insegnanti di religione cattolica, di sostegno, etc...) non possono sostituire i colleghi assenti se non hanno dato la disponibilità ad effettuare ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra Le interruzioni delle attività didattica non previste dal calendario scolastico, ed a qualsiasi titolo verificatesi non danno luogo alla rescissione dei contratti a tempo determinato se intervengono nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della supplenza. In ogni caso: rifiutiamoci di sostituire i colleghi nel giorno libero, fuori orario, poiché tale pratica non può comunque essere imposta e denunciamo tutte le pratiche illegali di mancata sostituzione dei colleghi e lo smistamento di alunni in altre classi. PERSONALE ATA Ai sensi dell art. 6 del DM 430/2000 "i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto". Il comma 3 dell'art. 8 del Dm 430/2000 abroga esplicitamente la precedente disciplina sulle supplenze del personale Ata (art. 582 T.U.), quindi non esiste più nessuna durata minima dell'assenza necessaria per poter nominare il supplente. Se qualche dirigente tentasse di usare questa norma per non nominare i supplenti, flessibilizzando l'orario del restante personale, dobbiamo ricordargli che una volta concordata un organizzazione dell orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell istituzione scolastica, e previa una nuova contrattazione con le Rsu. Per altro, lo stesso art. 60 Ccnl Rapporto di lavoro a tempo determinato per il personale Ata, che rinvia all'art. 40 relativo alle Supplenze temporanee del personale docente (vedi pag. 15), non prescrive nessun limite minimo, ma rimanda alla valutazione della concreta situazione di necessità per determinare il conferimento delle supplenze, proprio come già altre disposizioni ministeriali stabilivano: ad esempio per l'immediata sostituzione dell'unico operatore in ciascun turno (Nota prot. 20 del 2/2/2000), oppure per l'immediato conferimento di supplenze brevi di personale ausiliario nei plessi scolastici delle scuole elementari e materne, previa trattativa con le Rsu (Nota prot. 44 del 9/3/2000). La situazione di necessità certamente non può Guida normativa 7 Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano annuale delle scuole, art. 66 Ccnl 2007), la preparazione delle lezioni, le correzioni, gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami, l'arrivo in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli alunni fino all'uscita. Inoltre su proposta del Collegio, il Consiglio d'istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti,impegno che deve essere poi deliberato all'interno del piano annuale delle attività. c) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 11) Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all'insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal Piano annuale delle attività deliberato all inizio dell anno scolastico dal collegio dei docenti. d) eventuali Funzioni strumentali (vedi pag. 16) e) Supplenze temporanee (vedi anche pag. 16) e1) scuola elementare Nonostante l art. 4 comma 4 del Dpr 89/2009 abbia previsto per qualunque modulo orario della scuola primaria l eliminazione delle compresenze, successivamente l art. 4 comma 2 del Ccni 26/6/2009 ha ribadito nella sostanza il contenuto del comma 5 dell art. 28 del Ccnl 2007 la sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino a un massimo di 5 giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d istituto, quindi previa delibera del Collegio, che modifichi il Piano delle attività. e2) scuola secondaria Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore,qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 28 comma 6 Ccnl 2007). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella trattativa sull utilizzazione del personale tra Ds e Rsu. A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ricordiamo l importante sentenza 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d Appello che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l evidente illegittimità dell assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura. Garanzia ribadita anche dalla Nota Miur del 6/10/2009: "al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo", e questo anche se dovessero essere esauriti gli appositi fondi come aveva già chiarito la Nota Miur 3545 del 29/4/2009. Qui finiscono gli obblighi di lavoro Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi Ds pensano che a giugno e settembre gli insegnanti siano in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a firmare e poi andarsene. È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori! Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato dal Collegio docenti per far fronte a nuove esigenze (comma 4 art. 28 Ccnl 2007). Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota Mpi n.1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. Tar Lazio-Latina n. 359/1984, sent. Cons. di Stato - sez.vi n. 173/1987).

12 Guida normativa 8 Assegnazione e utilizzazione del personale I diritti dei lavoratori, contro gli abusi di dirigenti scolastici e Dsga Anche quest anno, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Ccni 15/7/2010 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, ribadisce (art. 4 e art. 15) la competenza del contratto di scuola a definire i criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi. Inoltre, l art. 6 comma 2 lett.h) e i) del Ccnl 2007 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo e i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi, pertanto l assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze del personale. Per quanto riguarda docenti, educatori e Ata titolari o residenti o stabilmente dimoranti a L Aquila o nei comuni del cratere sismico, l art. 1 comma 10 del Ccni 15/7/2010, rimanda alla specifica integrazione al Ccni 2009 (Ccni 15 luglio 2009) che detta specifiche disposizioni per il personale interessato. PERSONALE ATA art. 15 Ccni 15/7/2010 L assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l avvio dell anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri: a) maggiore anzianità di servizio; b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico; c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccnl. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni. PERSONALE DOCENTE art. 4 Ccni 15/7/2010 Oltre che dal contratto d istituto, l assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l assegnazione alle singole classi è disciplinata dall art. 396, commi 2, lett. d), e 3 del DLgs 297/94, che ne attribuisce la competenza al capo d istituto sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d istituto (art. 10 comma 4) e delle proposte del collegio dei docenti (art. 7 comma 2). Scuola dell infanzia e primaria (art. 4 comma 1 Ccni 15/7/2010) le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell ambito dell organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d Istituto in tempo utile per l avvio dell anno scolastico. L assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell ambito dell organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d Istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l avvio dell anno scolastico, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell art. 25 del Ccdn del , richiamato nelle premesse del Ccdn del (art 25 Ccdn 18/1/2001) - Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, é da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Ccdn concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle Guida normativa 17 giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto (art. 7 Dm 13/6/2007). - nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni (art. 7 Dm13/6/2007). - qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7gg all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l intera durata dell assenza. Rileva esclusivamente l oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendente dalle sottostanti procedure giustificative dell assenza del titolare medesimo [quindi anche se l assenza è giustificata da successive certificazioni, ndr]. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo sono retribuite e da computarsi nell anzianità di servizio. Nell ipotesi che il docente completi tutto l orario settimanale ordinario, ha egualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi del art. 2109, comma 1, del codice civile (art. 40, c. 3 Ccnl 2007). - nel caso in cui il titolare rientri dopo il 30 aprile, dopo essere stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico (ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali) "al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima", e pertanto la supplenza è prorogata anche per gli scrutini e le valutazioni finali (art. 37 Ccnl 2007). 3) gli eventuali spazi di flessibilità, come tutta l organizzazione dell orario didattico, devono essere deliberati dal Collegio docenti e contrattati con le Rsu ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. h ed m Ccnl ) per l utilizzazione di docenti già in servizio, il contratto d'istituto, tra le Rsu e il Ds, potrebbe far proprio il criterio già previsto dall'om 3/1997, e cioè la possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze" o disponibili a prestare ore eccedenti fino a 24. Scuola elementare Nonostante l art. 4 comma 4 del Dpr 89/2009 abbia previsto per qualunque modulo orario della scuola primaria l eliminazione delle compresenze, successivamente l art. 4 comma 2 del Ccni 15/7/2010 ha ribadito nella sostanza il contenuto del comma 5 dell art. 28 del Ccnl 2007 la sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino a un massimo di 5 giorni, avviene esclusivamente nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell ambito della classe o del plesso di assegnazione e nell orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d istituto, quindi previa delibera del Collegio, che modifichi il Piano delle attività. Prepariamo quindi i progetti di arricchimento e/o recupero e otteniamo che vengano votati in Collegio, in tal modo non vi è alcuna disponibilità oraria per supplenze (neanche all interno del proprio modulo). Ovviamente, ai sensi del comma 5 dell art. 28 del Ccnl 2007, chi non presenta i progetti è disponibile per supplenze nel plesso per l intero monte ore di eventuale contemporaneità. Scuola secondaria Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 28 comma 6 Ccnl 2007). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella trattativa sull utilizzazione del personale tra Ds e Rsu. A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ribadiamo l importanza della sentenza 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d Appello che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l evidente illegittimità dell assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura. Garanzia ribadita anche dalla Nota Miur del 6/10/2009: "al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche in-

13 Guida normativa 16 Funzioni strumentali al Pof L art. 33 Ccnl 2007 ha confermato l istituto delle Funzioni strumentali al Pof. Il Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari di queste funzioni. In caso di concorrenza tra più aspiranti il Collegio procede all elezione a scrutinio segreto. I compensi sono decisi dalla contrattazione tra Rsu e dirigente. Le risorse per retribuire tali funzioni sono attribuite direttamente alla scuola. Non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento. Nel caso in cui il Collegio non attivi queste funzioni nell anno di assegnazione delle relative risorse, si potranno utilizzare le stesse somme nell anno scolastico successivo, con la stessa finalità.tenendo conto che tutti i docenti sono strumentali alla realizzazione del Pof e al fine di depotenziare il sempre possibile uso discriminatorio di queste funzioni, il collegio deve riappropriarsi del suo ruolo di programmazione e gestione delle attività organizzativo-didattiche indicando un numero massiccio di funzioni strumentali e contestualmente il monte ore corrispondente, in modo che la Rsu possa procedere allo stesso trattamento economico a parità di ore. Supplenze temporanee PERSONALE DOCENTE La norma di riferimento per quanto riguarda le supplenze temporanee rimane ancora l art. 1 comma 78 della L. 662/1996 ( I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica ) che successivamente è stata ribadita dal comma 10 art. 4 della L. 124/1999 ( Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime ). Infine è intervenuto anche l art. 22 comma 6 della L. 448/2001 stabilendo che le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Quindi, a partire da questi punti di riferimento cerchiamo di chiarire quale sia la situazione attuale. Innanzitutto, come si vede, nessuna norma prevede come invece sostengono troppi dirigenti - che per assenze inferiori ai 16 giorni nelle scuole medie e superiori oppure ai 6 giorni nelle elementari (art. 28 comma 5 Ccnl 2007), sia vietato conferire la supplenza, bensì che è obbligatorio conferirle superati questi limiti. Per altro, come ha perfino ribadito la Corte dei Conti (Sez. III Centrale d Appello, Sent. 59/2004) nonché lo stesso Miur (Nota del 6/10/2009), diventa necessario conferire la supplenza anche per periodi inferiori a questi limiti quando non è possibile provvedere alla copertura di assenze attraverso le uniche legittime (legittime proprio perché esplicitamente previste dalle norme vigenti) modalità diverse dal conferimento della supplenza, che sono solo quelle previste dal comma 78 dell art. 1 L. 662/1996: - flessibilità dell organizzazione oraria, che significa spostare le ore di lezione da una settimana a un altra, certo non significa far entrare dopo o far uscire prima le classi, o addirittura smembrare e/o abbinare le classi, soluzioni (?) che di fatto configurerebbero un interruzione di pubblico servizio; - sostituzione con personale già in servizio, cioé con colleghi che hanno ore a disposizione per il completamento delle 18 ore di cattedra (ore che devono essere indicate nell orario settimanale e che non possono essere spostate senza il consenso del docente), oppure che hanno dato la propria disponibilità a prestare ore eccedenti all orario d obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali (art. 70 Ccnl 1995, art. 7 Dm 13/6/2007, art. 30 Ccnl 2007). Per quanto riguarda i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico nonché il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e per evitare che questa definizione generale della questione si tramuti negli abusi (utilizzo compresenze, sostegno, ecc.) a cui molti capi d istituto ci vorrebbero abituare, occorre fare qualche altra precisazione: 1) il servizio scolastico da assicurare non crediamo possa essere considerato alla stregua della semplice sorveglianza, ma bensì sia lo svolgimento dell attività didattica programmata; 2) i tempi strettamente necessari non possono essere individuati unilateralmente dal dirigente, ma sono quelli definiti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto, cioè: - ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal Guida normativa 9 predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall art. 6 del Ccnl. Scuola secondaria (art. 4 comma 3 Ccni 15/7/2010) Nella scuola secondaria di I e II grado, qualora l istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica... le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1 [vedi pagina precedente]. Nella definizione del contratto d'istituto, tenuto conto di quanto già previsto nell art. 18 comma 18 del Ccni sulla mobilità sottoscritto in data 16/2/2010 [art. 18 comma 18 del Ccni 16/2/2010 Qualora, a seguito di contrazione di ore nell organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell art. 23, aggiornata al successivo 31 agosto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d istituto ], le parti si fanno carico di regolare le modalità di attuazione delle agevolazioni previste da norme di legge o dal presente Ccni.La continuità non può essere di per se elemento ostativo in caso di richiesta di assegnazione su diversa sede. (art. 4 comma 4 Ccni 15/7/2010) Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al Dm n. 334 del [che individua le nuove classi di concorso, ndr] e l art. 4 punto 9 dell Om n. 332 del (art. 4 punto 9 Om 332/1996 Nella definizione dell'organico degli insegnanti di Arte applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un corso completo della sezione d'istituto d'arte cui gli stessi laboratori sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali complessive di attività di laboratorio, svolte nell'ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con la Cm 102 del 27 marzo 1984 ). Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado (art. 6 Ccni 15/7/2010). Le eventuali disponibilità orarie residue per l approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per l approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell ambito delle operazioni di competenza dell USP (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole.tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell orario e, successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all orario d obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso. Altre previsioni contenute nel Ccni 15/7/2010 sono: - nel caso di perdita di ore, negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell infanzia e primaria. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore (art. 2 comma 5). - nel caso di soppressione del posto in organico di fatto I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, secondo quanto disposto dall art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268 vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni diversamente abili, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto per-

14 Guida normativa 10 sonale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dall offerta formativa, fatto salvo l obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.... con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario. L impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta (art. 5 comma 10). Infine, visto che la contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione... (art. 3 comma 4) sarà opportuno conoscere il relativo contratto decentrato regionale prima di procedere alla contrattazione d istituto col Ds. Definire la flessibilità nell attività di insegnamento Da quando è stata prevista la possibilità di retribuire la Flessibilità, la sua definizione è diventata il tormentone di tutti i contratti d'istituto. In genere i Ds cercano di limitare il concetto di flessibilità alle generali indicazioni riportate nel Ccnl e nel comma 2 dell'art.4 del Dpr 275/99,che - per altro - sottolinea esplicitamente che:"le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: - l'articolazione modulare del monte ore annuale; - la definizione di unità di insegnamento inferiori all ora con obbligo di recupero (vedi pag. 15); - l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, rispettando l'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per gli alunni diversamente abili; - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. Ma lo stesso Ministero quando ha dovuto fornire proprie indicazioni sulla flessibilità (vedi non ha potuto fare a meno di considerarle che degli esempi, non essendo assolutamente possibile esaurire una casistica che ogni scuola può arricchire. Infatti, il Ministero suggerisce, "tra l'altro", che: "I tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare * specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento; * fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio; * attività laboratoriali pluridisciplinari; * diminuzione del numero delle discipline mediante la concentrazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre.... A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare: * gruppi più grandi per le lezioni frontali; * gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento; * gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento; * gruppi di laboratorio; * gruppi per le discipline opzionali; * gruppi per le discipline facoltative.... Per affrontare le difficoltà... Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare: * moduli di allineamento... indirizzati a piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali; * discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità; * moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore; * moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale; * moduli di riallineamento per chi rientra nel sistema istruzione. Per promuovere le eccellenze... Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curricolo: * moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza; * moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche vocazioni; * discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi". Se sono queste le attività che, tra l altro, il ministero riesce a suggerire allora pare una conferma a quanto sosteniamo da tempo: da sempre il lavoro docente è flessibile. Concludendo, proprio sulla base della normativa vigente (art. 88 comma 2 lett. a Ccnl 2007, art. 4 Dpr 275/1999, D.I. 234/2000), pare ci siano tutte le condizioni per consentire agli Organi collegiali e alle Rsu di dare una definizione della flessibilità legata alle specifiche attività delle diverse scuole, senza dover sottostare alle inflessibili determinazioni dei Dirigenti scolastici. Guida normativa 15 Riduzione dell ora di lezione 1. Per motivi estranei alla didattica L art. 28 comma 8 del Ccnl 2007 riconferma la Cm 243/79 che già prevedeva che non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione" e la Cm 192/80 che ha consentito di ridurre tutte le ore di lezione. La responsabilità delle riduzioni è demandata ai "competenti organi della scuola" con le seguenti competenze: - il Consiglio di circolo o d'istituto indica "i criteri generali relativi... all'adattamento dell'orario delle lezioni... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), tenendo conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell assenza della mensa o di altre particolari situazioni. - il Collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione. - il Consiglio di circolo o d istituto assume la relativa delibera (art. 28 comma 8 Ccnl 2007). - al dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). In tal caso, lo ripetiamo, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie. Alcuni dirigenti però, appigliandosi all art. 3, c. 5 del D.I. 234/2000 Regolamento dei curricoli dell autonomia, sostengono che debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo, ma questo argomento non ha fondamento perché il Regolamento tratta di sperimentazioni didattiche che nulla hanno a che fare con la riduzione per motivi estranei alla didattica. Se qualche dirigente persevera con questa interpretazione, i docenti che ricevono un ordine di servizio che prevedesse il recupero, devono opporre formale Rimostranza scritta (art. 17 Dpr 3/57) e quindi attivare il contenzioso contattando la sede Cobas più vicina. Già diversi giudici ci hanno dato ragione. 2. Per altre ragioni In questo caso "qualunque riduzione della durata dell unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell ambito delle attività didattiche programmate dall istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti" (art. 28 comma 7 Ccnl 2007). Il Collegio, che può prevedere la riduzione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare il recupero coerentemente alle finalità stesse della modifica, certamente non può destinare le frazioni residue per fare i tappabuchi e risparmiare sulle supplenze. Personale Ata La riduzione dell orario a 35 ore Il personale che può fruire della riduzione dell orario settimanale da 36 a 35 ore è individuato nella contrattazione d istituto sulla base dell art. 55 comma 2 Ccnl 2007, che lo prevede per: a) tutto il personale di istituzioni educative, o aziende agrarie, o scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana; b) il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, secondo la definizione di turnazione dell art. 53 comma 2 lett. c Ccnl 2007; c) il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 51 Ccnl 2007) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 53 comma 2 lett. a Ccnl 2007). In base al comma 2 art. 55 Ccnl 2007, è nella contrattazione di istituto che viene definito il numero, la tipologia, la significatività dell oscillazione e quant altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell orario settimanale in base ai suddetti criteri. Quindi, in conclusione: - se nella scuola si verifica la condizione a) tutto il personale Ata ha diritto alla riduzione di orario; - se nella scuola si verificano le condizioni b) e/o c) la contrattazione di scuola individuerà il personale Ata che ha diritto alla riduzione. Gli Incarichi specifici Le risorse precedentemente destinate alle funzioni aggiuntive sono ora utilizzate per compensare incarichi specifici che comportano l assunzione di responsabilità ulteriori e compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell offerta formativa.... Per i collaboratori scolastici sono previsti: assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni con handicap e primo soccorso. Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel Piano delle attività (art. 47 Ccnl 2007). L attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d istituto con le Rsu. È opportuno che la Rsu chieda al Ds l'informazione preventiva sul piano delle attività del personale Ata e ne discuta in una assemblea con il personale prima di iniziare la trattativa.

15 Guida normativa 14 dall Unione Europea, da Enti o istituzioni pubblici e privati. Nonostante dirigenti scolastici e Dsga presentino generalmente la questione avvolta da indeterminazione e incertezze, l'entità del fondo, attribuito dal Miur, è determinabile fin dal 1 settembre sulla base di semplici parametri (vedi sotto). A queste risorse devono poi aggiungersi: - sulla base dei relativi specifici fabbisogni comunicati dalle singole Istituzioni Scolastiche, le risorse destinate al pagamento della quota fissa dell indennità di direzione spettante ai Dsga, i compensi per indennità di bi/trilinguismo solo per le scuole di lingua slovena (nell ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata un altra indennità), i compensi per l indennità di lavoro notturno e/o festivo solo per convitti, educandati e scuole speciali; - i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!); - il finanziamento previsto dalla L. 440/97 - il finanziamento per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 Ccnl 2007). Infine, nonostante nel nuovo Ccnl non sia più prevista la specifica disposizione già contenuta nel comma 4 art. 83 Ccnl 2003, sindacati firmatari e Aran concordano sul fatto che rientrino nel fondo d istituto anche le somme eventualmente non spese nel precedente esercizio finanziario. Così, con uno Stato che garantisce una sempre più ridotta dotazione finanziaria essenziale" (art. 21 L. 59/97), le scuole, dipendendo sempre più dalle "realtà e dagli Enti Locali", vedranno accrescersi le diseguaglianze territoriali e la segmentazione della struttura sociale (come già drammaticamente accade in Francia e Inghilterra), contro le quali un eventuale "assegnazione perequativa" appare soltanto come un intervento cosmetico. La ricchezza, distribuita in maniera così disomogenea sul territorio nazionale, finirà per privilegiare ulteriormente chi già privilegiato lo è, visto che lo Stato rinuncia a farsi garante di imparzialità e a rivestire il ruolo di responsabile ultimo della qualità del sistema formativo. In più con un "dirigente scolastico che attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà sul territorio" (art. 3 Dpr 275/99) la scuola marcerà a più velocità: avanti gli istituti guidati da dirigenti influenti sugli amministratori e aiutati da famiglie altrettanto influenti, dietro scuole che aprendosi verso un territorio difficile si trasformeranno in ricettacolo dei problemi del quartiere. I difetti della situazione attuale, piuttosto che essere combattuti assurgono a paradigma della scuola futura. Fondo d istituto per l a.s. 2010/2011 La differenza tra le cifre che riportiamo nello schema e quelle previste dall art. 85 comma 2 Ccnl 2007 è determinata dal fatto che l art. 85 indica cifre al lordo degli oneri riflessi a carico dell amministrazione mentre le Tabelle allegate allo stesso Ccnl, relative ai compensi a carico del fondo d istituto, indicano cifre al lordo dipendente. Pertanto, rispetto alle cifre previste dall art. 85 sono già dedotti gli oneri relativi all Inpdap Stato (24,20%) e all Irap (8,50%). Per ottenere il compenso netto spettante a ogni lavoratore bisogna poi sottrarre ai compensi determinati in base alle Tabelle contrattuali la quota Inpdap dipendente (8,75%) e il Fondo credito (0,35%) e quindi la massima aliquota Irpef applicata al singolo dipendente. PROVENIENZA RISORSE CALCOLO TOTALE Ccnl art. 85 c. 2 solo negli Istituti 2 grado 3.056,52 per n.... sedi organico diritto = ,37 per n. docenti e Ata org. dir. = ,82 per n. docenti organico dir. =... Ccnl art. 6 c. 2 lett. l Compensi relativi a eventuali ulteriori finanziamenti =... Somme eventualmente non spese nei precenti anni scolastici =... NB dal numero dei docenti sono esclusi gli insegnanti di religione; nella scuola superiore il numero di docenti di sostegno da considerare è quello ottenuto moltiplicando i posti attribuiti per un coefficiente dato dal rapporto tra i totali nazionali dell'organico di diritto e dell'organico di fatto dell'a.s. 2010/2011 (per l a.s. 2008/2009 il coefficiente è stato 0,46) Guida normativa 11 Attività aggiuntive da retribuire col Fondo d istituto Il ruolo degli Organi Collegiali e i criteri della contrattazione d istituto Le attività da retribuire col Fondo dell istituzione Scolastica sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione svolte esclusivamente dal personale interno alla scuola. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto - anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata - dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti). Tutte le attività aggiuntive sono deliberate dal Consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Questa delibera deve acquisire (art. 88 comma 1 Ccnl 2007) il Piano delle attività del personale docente e il Piano delle attività del personale Ata. Il Consiglio potrebbe quindi, eventualmente, rinviare al Collegio o al Ds il Piano per una sua rettifica, ma non può modificarlo. L art. 88 Ccnl 2007 prevede anche che la contrattazione d istituto possa definire compensi anche in misura forfetaria. Il Piano annuale delle attività del personale docente è predisposto dal Ds e deliberato dal Collegio (art. 28 comma 4 Ccnl 2007). Il Piano annuale delle attività del personale Ata è invece predisposto dal Dsga, sentito il personale Ata, e adottato dal Ds dopo essere stato oggetto di contrattazione d istituto con le Rsu (art. 53 comma 1 Ccnl 2007). L'art. 6 comma 2 lett. m del Ccnl 2007 stabilisce che i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d istituto sono materia di contrattazione con le Rsu (vedi Attribuzione incarichi alla pagina successiva). I compensi spettanti devono essere erogati entro il 31 agosto (art. 6 comma 4 Ccnl 2007). PERSONALE ATA Le prestazioni aggiuntive del personale Ata, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Pof, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore. Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell istituzione scolastica. Solo se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite se, per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente, non è stato possibile recuperarle. L'art. 47 Ccnl 2007 conferma l istituto degli Incarichi specifici introdotto dal precedente contratto. Spetta alla contrattazione d istituto sul Piano delle attività definirne numero, tipologia, modalità e criteri di attribuzione, compensi. PERSONALE DOCENTE L art. 88 Ccnl 2007 precisa che per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse... va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell ambito del Pof, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti. Le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del Ds e retribuite col Fis. Come già previsto dall art. 28 Ccnl 2003 anche l'art. 30 Ccnl 2007 ribadisce che le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalle norme previgenti (art. 25 del Ccnl 1999 e artt 30, 31 e 32 Ccni 1999) esse pertanto "consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento... sono deliberate dal collegio dei docenti" (art. 25 Ccnl 1999). Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento - non forfetizzabile - è previsto per un massimo di sei ore settimanali. Le attività funzionali all'insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili, devono superare, insieme con quelle già programmate (per i collegi e le sue articolazioni: dipartimenti, commissioni, ecc.), le 40 ore annue delle "attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti" previste dall'art. 29, comma 3, lett. a del Ccnl Invece per le ore, comunque sempre deliberate dal Collegio, eventualmente eccedenti le 40 relative alle riunioni di consigli di intersezione, interclasse e classe, si accede al fondo solo se così previsto dal Consiglio d istituto ai sensi dell art 88 comma 2 lett. k del Ccnl 2007.

16 Guida normativa 12 Attribuzione incarichi Chiarezza, trasparenza e condivisione: la Cm 243/99 e il contratto d istituto I criteri per l attribuzione degli incarichi sono definiti nella contrattazione integrativa di scuola ai sensi dell art. 6 comma 2 lett. m Ccnl Gli incarichi previsti sono: - per i docenti, le Funzioni strumentali al Pof (vedi pag. 16): il collegio dei docenti delibera tipologia, numero, competenze e destinatari (art. 33 Ccnl 2007); - per gli Ata, gli Incarichi specifici (vedi pag. 15): secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione d istituto nell ambito del piano delle attività (art. 47 comma 2 Ccnl 2007); - per tutto il personale le Attività aggiuntive (vedi pag. 11): delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale a tal fine acquisisce la delibera del collegio docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007). La Cm 243/99 applicativa dell'art. 30 Ccni 1999, ora trasfuso nell art. 88 Ccnl 2007, prevede che la delibera del consiglio di circolo o di istituto contenga i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive, sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante e chiarisce che degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica. L attribuzione dell attività e del compenso, con apposito incarico scritto, resta, ovviamente, un compito del capo d'istituto che anche in questo caso "assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali" (art. 396 DLgs 297/94) cui risulta soggetto e vincolato (vedi sentenza Tar Piemonte 131/79, e art. 25 comma 2 DLgs.165/2001). Visto che nei collegi si parla spesso di attività e non dell'individuazione di coloro che devono svolgerle si corre spesso il rischio che qualche dirigente faccia deliberare agli organi collegiali solo le attività per potere poi discrezionalmente attribuire l'incarico: è necessario non lasciare questo spazio e, come già previsto dalla Cm 243/99, impegnarci perché nelle delibere degli Organi collegiali vengano chiaramente indicati sia i nomi di coloro che sono incaricati, che i tempi previsti per lo svolgimento dei compiti e il relativo compenso. Così facendo, tra l'altro, si semplifica notevolmente la contrattazione di istituto che diventa, almeno in parte, la ratifica di quanto deciso dagli organi collegiali. Criteri attribuzione incarichi Un esempio di contratto d istituto 1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il personale docente, educativo e Ata, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano. Pertanto, i criteri generali per l individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono: - la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive. Le disponibilità saranno richieste a tutto il personale con circolare interna che indichi il tipo di incarico, l impegno orario e il compenso relativo; - l equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti; - la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere ai compiti aggiuntivi. 2. Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica sono attribuiti nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, sulla base del Piano annuale delle attività del personale docente deliberato, ai sensi dell art. 28 comma 4 Ccnl 2007, dal Collegio dei docenti in data e sulla base del Piano annuale delle attività del personale Ata adottato, secondo la procedura prevista dall'art. 53 comma 1 Ccnl 2007, dal DS in data Personale docente - Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per l approvazione, dovranno contenere, anche la quantificazione dell impegno orario richiesto per ogni docente, e l individuazione del/i docente/i disponibile/i a svolgere la suddetta attività aggiuntiva. 4. Personale Ata - La proposta di Piano delle attività formulata dal Dsga - sentito il personale - dovrà contenere anche la quantificazione dell impegno orario richiesto per ogni unità di personale, e l individuazione del personale disponibile a svolgere le attività aggiuntive. 5. Il DS attribuisce ogni incarico con una lettera che indica: - il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno; - il compenso orario o forfettario spettante; - le incombenze derivanti e l eventuale delega ed ambito di responsabilità dipendenti dall incarico attribuito; - le modalità di certificazione degli impegni. Le lettere d incarico sono parte dell informazione per le Rsu. 6. Degli incarichi conferiti è data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica. 7. Il Ds contratta con le Rsu per incarichi, non già previsti, di cui sia sorta l esigenza nel corso dell anno scolastico. Guida normativa 13 Fondo Istituzione Scolastica Le risorse del fondo d istituto sono destinate esclusivamente a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo e Ata interno alla scuola per: - la realizzazione del Pof e le sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio; - la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio. L'art. 88 comma 1 del Ccnl 2007 stabilisce che le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e Ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es. istituti comprensivi) e delle diverse tipologie di attività. Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007) e le proposte del Dsga - formulate dopo aver sentito il personale Ata - adottate dal dirigente scolastico, previa contrattazione con le Rsu (art. 53 comma 1 Ccnl 2007). Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6 comma 2 lett. m Ccnl 2007) il Ds attribuisce l'incarico.adesso il comma 4 art. 28 Ccnl 2007 prevede esplicitamente - per quanto riguarda il personale docente - che tutti gli impegni siano conferiti in forma scritta, ma ricordiamo che già la Cm 243/99 prevedeva per tutto il personale che il capo d'istituto attribuisse con apposito incarico scritto, recante l'impegno orario previsto e il relativo compenso, le attività aggiuntive e che degli incarichi conferiti dovesse essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo della scuola. Si consiglia quindi di inserire tale procedura all'interno del contratto di scuola (vedi Attribuzione incarichi alla pagina precedente), tra l'altro il diritto alla conoscenza di queste delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (Tar Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001; Trib. Cassino sent. 9/3/2003; Trib. Camerino - sent. 165/2006). Con il fondo sono retribuite, eventualmente anche in misura forfetaria, le seguenti prestazioni del personale (riportiamo il compenso orario al lordo dipendente da cui bisogna sottrarre, oltre l Irpef, anche le trattenute Inpdap 8,75% e Fondo credito 0,35%): a) la Flessibilità (vedi pag. 10 di questa Guida) organizzativa e didattica e quindi le turnazioni, forme di flessibilità dell'orario di lavoro, intensificazione lavorativa, ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, il particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica. Il compenso annuale al personale docente ed educativo che attua la flessibilità è stabilito dalla contrattazione di istituto; b) le attività aggiuntive di insegnamento e quindi le ore svolte oltre l'orario obbligatorio con gli alunni per un massimo di 6 ore settimanali (35,00 euro), non forfetizzabili; c) le ore aggiuntive per i corsi di recupero destinati agli alunni con debito formativo (50,00 euro); d) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, cioé gli impegni aggiuntivi svolti dai docenti senza la presenza degli alunni (17,50 euro); e) le prestazioni aggiuntive del personale Ata, sia oltre l'orario che intensificate : - collaboratore scolastico: 12,50 diurno; 14,50 notturno o festivo, 17,00 notturno e festivo; - assistente amministrativo ed equiparati: 14,50 diurno; 16,50 notturno o festivo; 19,00 notturno e festivo; - coordinatore amministrativo e tecnico: 16,50 diurno; 18,50 notturno o festivo; 21,50 notturno e festivo; - direttore servizi generali e amministrativi: 18,50 diurno; 20,50 notturno o festivo; 24,50 notturno e festivo; f) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di 2 unità, della cui collaborazione il Ds intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Il compenso è definito nella contrattazione di istituto con le Rsu; g) le indennità di turno nei convitti e scuole speciali: - personale educativo: 19,00 notturno o festivo; 37,50 notturno e festivo; - personale Ata, solo aree A e B: 15,50 notturno o festivo; 31,50 notturno e festivo; h) l'indennità annua di bilinguismo e di trilinguismo nelle scuole slovene, nei casi in cui non sia già erogata altra indennità in base alla normativa vigente: - 312,50 euro per gli insegnanti elementari; - 195,00 euro per il personale Ata solo Aree A e B; i) il compenso spettante al personale che sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 Ccnl 2007, detratto l'importo del Cia già in godimento (tabella 9 allegata al Ccnl); j) la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art. 56 Ccnl 2007 spettante al Dsga. I paramentri per il calcolo sono definiti nella tabella 9 allegata al Ccnl; k) i compensi per il personale docente, educativo ed Ata per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del Pof; l) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. Al Dsga possono essere corrisposti, fatta salva l'indennità di direzione, esclusivamente compensi, da non porre a carico del Fondo d istituto (Sequenza contrattuale 25/7/2008), per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati

17 COBAS 47 settembre - ottobre Conoscenza e emancipazione di Francesco Amodio In tutta Europa stanno modificando la struttura e la funzione della scuola, per adattarla ad un modello dove istruzione e formazione possano essere usati come merci scambiabili in un mercato globale che necessita di beni semplici, da spostare nello spazio e che necessitano di lavoro qualificato nella progettazione, ma ridotto nella riproduzione e nella gestione di questi processi con gli alunni. Si tagliano risorse umane, logistiche e strumentali in cambio di "pacchetti formativi" che possono essere utilizzati anche a distanza ma con poco lavoro di docenza. In tutta Europa si taglia l'occupazione nella scuola nel nome del risparmio, utilizzando anche la crisi strutturale e globale del capitalismo contro lavoratori, giovani, genitori, nonchè la collettività che è e dovrebbe restare l'unico committente della scuola pubblica, come strumento di crescita e progetto della società per il futuro e strumento di riscatto sociale e culturale per ognuno. Solo secondariamente, infatti, la scuola può rispondere a soggettive aspettative specifiche dei genitori. In questo modo il sistema taglia i costi dell'istruzione e li sposta lentamente a carico delle famiglie che diventano così coinvolte nell esigenza dei tagli, sopportando conseguentemente: l'aumento del numero degli alunni in ogni classe, l'eliminazione dei docenti precari che garantiscono la continuità dell'insegnamento o, ancora, la costante diminuzione del tempo scuola per i ragazzi. Così si connota sempre più la scuola come classista e socialmente selettiva, dove gli alunni vengono solo addestrati ad applicare mansioni senza essere poi spinti a ragionare sui saperi e sulle conoscenze sottese alle abilità cui vengono "addestrati". Con queste operazioni sarà possibile rastrellare profitti dall'investimento privato in "istruzione" visto che i genitori saranno pronti a indebitarsi per il futuro dei figli così come del resto per le cure sanitarie dei familiari o l'acqua o tutto ciò cui noi tutti non possiamo necessariamente rinunciare e che il potere politico-economico cerca di privatizzare. Ma il danno in parte irreversibile che si produce in Italia è quello dello smantellamento di un sistema di formazione voluto dalla costituzione e che, attraverso cultura e saperi, era in parte presente nei licei della scuola voluta dal ministro Gentile, liberale, nel governo fascista di Mussolini. Quella era una scuola per le classi dirigenti che attraverso massicce quantità di nozioni puntava alla formazione di persone consapevoli. Per addestrare ad eseguire compiti, esisteva un'istituzione scolastica parallela e di massa destinata ai figli degli operai e dei settori popolari. Scuola riformata nel 1963 e sviluppatasi fino al ministro Berlinguer che progettò e iniziò la sua distruzione. Noi vogliamo mantenere, difendere e sviluppare una scuola che aiuti il discente a dare forma alla propria personalità, contribuisca a mettere la persona in grado di fare scelte consapevoli ed a assumere coscienza di sé e pensiero critico attraverso l'assunzione generalizzata dei saperi umani. L'assunzione dei saperi e lo sviluppo delle capacità sono l'asse portante della scuola formativa che ha come strumenti base irrinunciabili la collegialità (lavoro in team) e lo sviluppo del sistema di relazioni tra i singoli che insieme così come in classe, possono affrontare e superare, o almeno definire, ostacoli e novità posti al gruppo dei pari. È con la dimensione del gruppo classe messo in rapporto alle dinamiche dei singoli che dobbiamo confrontarci per approfondire le prospettive della scuola formativa. Questa implica che i ragazzi siano posti nella classe che matura dinamiche al suo interno ed in rapporto col gruppo docenti. Gruppi di alunni e di docenti che, sia insieme che separatamente, affrontino la relazione con gli altri gruppi della scuola, per poter poi interagire con i gruppi esterni alla scuola e poi dell'intera società. Il gruppo-classe si può dividere e poi ricomporre, ma resta sempre l'asse didattico-pedagogico dell'intervento scolastico. In definitiva la scuola cui guardiamo e che verrà in un altro mondo che è possibile, ruota proprio intorno al rapporto insegnamento/apprendimento, dove il gruppo docente programma gli input da dare al gruppo classe per poi osservare le dinamiche che si sviluppano, suggerendo nel corso della ricerca soluzioni al problema-compito posto a monte e che è causa di uno squilibrio nel gruppo, cosa cui l agire degli alunni cerca di porre rimedio ritrovando stralci di saperi utili a dare risposte e soluzioni o definire nuovi problemi-compito a livello superiore. Giusto il contrario del modello mercantile che supera la funzione docente per vendere informazione spacciata per istruzione-formazione e che elimina la classe come unità lasciandola solo aula dove singoli individui si addestrano a performance soggettive in concorrenza con gli altri. Il docente, guardando all altra scuola possibile che verrà, è per noi insostituibile perché oltre che esperto disciplinare, resta costantemente osservatore e parte del gruppo mentre progetta altri stimoli-azione. Mettendo così in gioco il proprio sistema di relazioni come professionista e come persona. Noi tutti siamo individui biologicamente complessi che agiscono in sistemi complessi posti all interno di altri sistemi più complessi. Tutta questa interazione non può essere semplificata e posta in una logica lineare come quella del vero-falso o del giusto-sbagliato. Per questo nella scuola è irrinunciabile capire e muoversi in sistemi di relazione che vanno compresi e gestiti muovendosi nell enorme insieme di nodi e di link che si intrecciano tra i saperi come nelle dinamiche reali. Attraverso "il fare" si consolida un'esperienza che serve ad ogni singolo per arricchire la mappa personale delle proprie conoscenze, competenze, capacità che si sviluppano. Attraverso questi processi che si ripetono si intrecciano e si sovrappongono l'alunno meglio definirà la propria personalità, cioè darà forma alla mappa complessiva dei suoi saperi in relazione al sé, ed alle relazioni vissute. Saperi collegati tra loro da link del tutto personali e originali, fatto che determina la unicità della personalità di ogni individuo. È chiaro che questo sistema dove ognuno può trovare la propria originale posizione all'interno del gruppo, facilita per ogni età l'integrazione tra diversi e garantisce la non espulsione sociale, dando ad ognuno il massimo degli strumenti che gli necessitano in termini di saperi e competenze. Questo connota l altra scuola possibile, dove ovviamente la valutazione dell'alunno non può che essere fatta dal docente attraverso le proprie osservazioni che emergono dal sistema di relazioni costruite con il gruppo e con ogni singolo componente. Il giudizio equo (mai oggettivo) non può che essere quindi determinato dalla pluralità dei docenti, che attraverso la molteplicità dei giudizi, determinano il pluralismo della scuola. Altro dal tentativo di restringere la valutazione a test strutturati nel nome di una falsa oggettività unificata in Europa, che consentirebbe di far girare nei nostri paesi giovani con eguale cultura e saperi, in realtà avranno al massimo uguale abilità a rispondere a test in tempi contigentati. In Italia è di questi giorni il tentativo di generalizzare i test nella valutazione finale attraverso la somministrazione obbligatoria, il prossimo anno anche alle superiori, risultati poi raccolti e valutati da un ente esterno alla scuola, l'invalsi. Contro l Invalsi tanti docenti hanno iniziato ad opporsi, lotta che va generalizzata nel prossimo anno in Europa e saldata a quella dei precari che difendono il proprio posto di lavoro (in Italia meno negli ultimi 2 anni) e quello dei docenti stabili che con lo sciopero degli scrutini del 7-15 giugno scorso hanno iniziato ad opporsi ai violenti programmi di tagli ai salari. Tutta questa opposizione deve essere unificata alla più ampia lotta contro la privatizzazione e la mercificazione della scuola pubblica, che è lotta dell intera società, in particolare dei sinceri democratici e di tutti i lavoratori che solo nella scuola pubblica dello Stato possono trovare risposta al bisogno di emancipazione. Una scuola che guidi la giovane persona verso le proprie scelte consapevoli e autonome, necessarie per intervenire in una società complessa, muovendosi verso l emancipazione delle classi subalterne e verso un altro mondo possibile! Scatti precari Come abbiamo anticipato sulle Buone Nuove della prima pagina di questo numero, continuano a giungere risposte positive dai tribunali alle richieste di molti lavoratori della scuola tenuti in stato di precarietà ma che lavorano ormai da decenni senza quei diritti minimi come gli scatti d anzianità. Facciamo un po la storia sul caso più recente, che ci giunge dal tribunale di Salerno. Questo tribunale, con la sentenza n del 14 luglio 2010, riconosce gli aumenti derivanti dagli scatti d anzianità a un docente, con oltre dieci anni di precariato sulle spalle. L insegnante, sostenuto dai Cobas della scuola e dal Comitato insegnanti ed Ata precari di Salerno, aveva dato, lo scorso anno, mandato ad un legale per richiedere con decreto ingiuntivo al Miur, le somme non percepite a causa della mancata corresponsione degli aumenti d anzianità previsti dai vari Ccnl della scuola. Il giudice del lavoro del tribunale di Salerno accolse il decreto, contro il quale, però, giunse puntuale l opposizione del Miur. La sentenza del 14 luglio scorso ha rigettato senza ambiguità le pretese del Miur accogliendo la tesi della difesa del docente precario: L art. 53 della legge n. 312/1980 continua a trovare applicazione nel comparto scuola, è ancora in vigore e come tale disciplina la fattispecie in esame, proprio perché recepito in toto dalla stessa contrattazione collettiva. Il Miur, quindi, è stato condannato a pagare 4.068,39 euro al docente, oltre le spese per l onorario dell avvocato. Dopo i pronunciamenti della corte europea e di vari tribunali italiani, giunge l ennesima sanzione del comportamento discriminatorio nei confronti dei colleghi precari. Ma il Miur si ostina a tenere questi lavoratori in condizioni di minorità, con contratti - sottoscritti anche da sindacati che dicono di tutelare i precari - che non ne riconoscono i diritti sia a livello economico né giuridico. Una disparità di trattamento che non trova giustificazione e che i Cobas hanno deciso di contrastare fortemente sia con le mobilitazioni che con i numerosi ricorsi al giudice del lavoro avviati in ogni parte d Italia. Conquistare gli scatti di anzianità per il personale precario, giocoforza significherà anche ottenere il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo per il personale già immesso in ruolo. Nei prossimi mesi andranno a sentenza altre centinaia di ricorsi analoghi promossi dai Cobas ai quali se ne aggiungeranno, in seguito a questa ennesima sentenza, tantissimi altri.

18 6 COBAS 47 settembre - ottobre 2010 Bullo e pupe di Valerio Bruschini Indignati per gli indecorosi attacchi e per le infondate critiche di cui è stato oggetto l'ennesimo Salvatore della Patria, Marchionne Sergio, amministratore delegato della Fiat (d'ora in avanti: A2dF), abbiamo deciso di scendere in campo (nonostante il caldo) e di spezzare una Lancia (tanto è fuori mercato) in Suo favore. 1) Cherchez la femme A) Così parlò Federica Guidi, Presidentessa Giovani imprenditori (Pgi) nella sua relazione al convegno di Santa Margherita Ligure dello scorso giugno: "La risposta degli Stati alla tempesta scatenata dai sub-prime ha preparato il terreno alla nuova crisi che ci troviamo a fronteggiare oggi: ha aumentato il deficit degli Stati europei, benzina che è stata gettata su un debito pubblico da tempo esorbitante e fuori controllo...". Naturalmente, essendo una Signora, la Pgi omette di dire che senza quell'oceano di denaro pubblico, cioè nostro, le cosiddette imprese private, e prima ancora le banche, sarebbero fallite. B) Nelle 22 paginette della impareggiabile Relazione della Pgi, non poteva mancare la perla:... il fatto di essere Giovani imprenditori ci (pone) nella posizione migliore, per dare voce ai timori di tutta la nostra generazione. Una generazione che deve costruire sulle macerie di una cultura per cui non esistevano più doveri ma solo diritti, la cultura del tutto e subito, dell'egualitarismo esasperato che ha svuotato di significato parole come merito, impegno, lavoro". Un solo commento è possibile: queste persone non conoscono la vergogna. C) Da brava figlia di padroni, la Pgi parla per conseguire obiettivi precisi: "Noi rifiutiamo la logica per cui, in questo momento storico, non sarebbe appropriato procedere con nuove privatizzazioni. In Italia, ma non solo, lo Stato detiene un enorme patrimonio immobiliare, spesso male o per nulla valorizzato. Cederlo profittevolmente ai privati...". Ecco, dunque, il fine dello sbrodolamento della Pgi: ancora una volta, dare l'assalto alla diligenza dei beni pubblici, per svaligiarla a vantaggio dei privati. Se qualcuno pensa che queste siano solo chiacchiere da ombrellone, la stessa Pgi si incarica di disilluderlo: "È giunto il tempo, per noi, di salire sul ring". 2) Cherchez l'autre femme A) Così replicò Emma Marcegaglia, (Presidentessa di Confindustria: PdC): "Il nostro ring non è quello della politica. Il nostro ring è quello della crescita, della sfida competitiva e quindi noi valorizziamo le imprese...". La PdC aveva in mente due obiettivi Lettera degli economisti Ai membri del Governo e del Parlamento Ai rappresentanti italiani presso le Istituzioni dell UE Ai rappresentanti delle forze politiche e delle parti sociali E per opportuna conoscenza al Presidente della Repubblica La gravissima crisi economica globale, e la connessa crisi della zona euro, non si risolveranno attraverso tagli ai salari, alle pensioni, allo Stato sociale, all istruzione, alla ricerca, alla cultura e ai servizi pubblici essenziali, né attraverso un aumento diretto o indiretto dei carichi fiscali sul lavoro e sulle fasce sociali più deboli. Piuttosto, si corre il serio pericolo che l attuazione in Italia e in Europa delle cosiddette politiche dei sacrifici accentui ulteriormente il profilo della crisi... La crisi mondiale esplosa nel è tuttora in corso.... questa crisi vede tra le sue principali spiegazioni un allargamento del divario mondiale tra una crescente produttività del lavoro e una stagnante o addirittura declinante capacità di consumo degli stessi lavoratori. Per lungo tempo questo divario è stato compensato da una eccezionale crescita speculativa dei valori finanziari e dell indebitamento privato che, partendo dagli Stati Uniti, ha agito da stimolo per la domanda globale.... È bene tuttavia chiarire che l ostinazione con la quale si perseguono le politiche depressive non è semplicemente il frutto di fraintendimenti generati da modelli economici la cui coerenza logica e rilevanza empirica è stata messa ormai fortemente in discussione nell ambito della stessa comunità accademica. La preferenza per la cosiddetta austerità rappresenta anche e soprattutto l espressione di interessi sociali consolidati. Vi è infatti chi vede nell attuale crisi una occasione per accelerare i processi di smantellamento dello stato sociale, di frammentazione del lavoro e di ristrutturazione e centralizzazione dei capitali in Europa.... se si insiste nell assecondare questi interessi non soltanto si agisce contro i lavoratori, ma si creano anche i presupposti per una incontrollata centralizzazione dei capitali, per una desertificazione produttiva del Mezzogiorno e di intere macroregioni europee, per processi migratori sempre più difficili da gestire, e in ultima istanza per una gigantesca deflazione da debiti, paragonabile a quella degli anni Trenta. Il Governo italiano ha finora attuato una politica tesa ad agevolare questo pericoloso avvitamento deflazionistico. E le annunciate, ulteriori strette di bilancio, associate alla insistente tendenza alla riduzione delle tutele del lavoro, non potranno che provocare altre cadute del reddito, dopo quella pesantissima già fatta registrare dall Italia nel Si tenga ben presente che sono altamente discutibili i presupposti scientifici in base ai quali si ritiene che attraverso simili politiche si migliora la situazione economica e di bilancio e quindi ci si salvaguarda da un attacco speculativo. Piuttosto, per questa via si rischia di alimentare la crisi, le insolvenze e quindi la speculazione. Nemmeno si può dire che dalle opposizioni sia finora emerso un chiaro programma di politica economica alternativa.... si sono levate voci da alcuni settori dell opposizione che suggeriscono prese di posizione contraddittorie e persino deteriori, come è il caso delle proposte tese a introdurre ulteriori contratti di lavoro precari o ad attuare massicci programmi di privatizzazione dei servizi pubblici. Gli stessi, frequenti richiami alle cosiddette riforme strutturali risultano controproducenti laddove, anzichè caratterizzarsi per misure tese effettivamente a contrastare gli sprechi e i privilegi di pochi, si traducono in ulteriori proposte di ridimensionamento dei diritti sociali e del lavoro. precisi: "Occorre tagliare la spesa pubblica.... il tema vero è quello delle tasse". Inoltre, la Bionda Fata ha chiarito quale uso intendano fare i confindustriali della Sua bacchetta magica: "pungoliamo fortemente la politica...". Il pungolo magico ha mostrato quali effetti sia capace di produrre nel momento decisivo di questa Estate di fuoco: il varo della Finanziaria: "abbiamo espresso alcune perplessità sui temi fiscali e sul problema dell'articolo 45, che riguarda le (energie) rinnovabili. Proprio qualche minuto fa ero al telefono con il ministro Tremonti e con il presidente Berlusconi e penso di poter dire che le nostre richieste sono state accolte e quindi dovremmo andare verso una soluzione dei problemi che avevamo sollevato". B) Comunque, la PdC ha dato il meglio di sé nella vertenza Fiat; tra i Suoi molti interventi, ci piace ricordare quello dell'8 giugno, perché ai Suoi occhi il rifiuto, da parte della Fiom delle richieste della Fiat: "... risulta anacronistico e inspiegabile. La nostra richiesta e l'auspicio che esprimiamo è che la Fiom non abbia questo atteggiamento: tratti e accetti le condizioni dell'azienda". Noi non sappiamo quale Scuola abbia frequentato la PdC; sicuramente, la Storia e la Logica non erano tra le discipline in auge/al vertice; infatti a Sua Signoria "risulta anacronistico e inspiegabile" il rifiuto della Fiom, non la richiesta della Fiat di reintrodurre condizioni lavorative da Prima Rivoluzione Industriale, naturalmente rivedute e corrette con l'armamentario fornito dallo Schiavismo in salsa Tecnologica. Sua Signoria neppure si rende conto che: "accetti le condizioni dell'azienda", svuota di qualsiasi significato: "tratti", poiché, da che mondo è mondo, trattare può produrre qualsiasi risultato: dal rifiuto integrale di quanto viene proposto, al compromesso più o meno onorevole. Eccezionalmente, si può giungere persino all'accettazione completa delle richieste della controparte; sicuramente, prevedere solo questo svela la matrice reale del (presunto) Liberalismo di cui è imbevuta la PdC e tutti i Suoi accoliti confindustriali: il Totalitarismo neoliberista. 3) Cavaliere tra due dame A) Preso tra questi due fuochi, poteva Marchionne Sergio rimanere passivo, disonorando, peraltro, tutti i maschi della penisola ed anche delle isole? Così, ha iniziato con alcune "richieste minime" agli operai di Pomigliano d'arco: lavorare 6 giorni, quindi pure il sabato; 3 turni di 8 ore; 80 ore di straordinario all'anno; la refezione effettuata nell'ultima mezz'ora del turno; eventuali perdite di produzione, causate da interruzioni delle forniture, recuperate o nella mezz'ora della refezione o nei giorni di riposo individuale. Ma qualcuno, cioè il 38% dei lavoratori, ha scritto nella scheda del cosiddetto referendum un gran bel NO a queste "illuminate" proposte. La crisi e le vie d uscita alternative ai sacrifici... è allora necessaria una nuova visione e una svolta negli indirizzi generali di politica economica. Occorre cioè che l Europa intraprenda un autonomo sentiero di sviluppo delle forze produttive, di crescita del benessere, di salvaguardia dell ambiente e del territorio, di equità sociale.... proponiamo di introdurre immediatamente un argine alla speculazione.... bisogna imporre un pavimento al tracollo del monte salari, tramite un rafforzamento dei contratti nazionali, minimi salariali, vincoli ai licenziamenti e nuove norme generali a tutela del lavoro e dei processi di sindacalizzazione.... pensare di affidare il processo di distruzione e di creazione dei posti di lavoro alle sole forze del mercato è analiticamente privo di senso, oltre che politicamente irresponsabile.... occorre sollecitare i Paesi in avanzo commerciale, in particolare la Germania, ad attuare opportune manovre di espansione della domanda al fine di avviare un processo di riequilibrio virtuoso e non deflazionistico dei conti con l estero dei Paesi membri dell Unione monetaria europea.... Bisogna istituire un sistema di fiscalità progressiva coordinato a livello europeo, che contribuisca a invertire la tendenza B) Dopo la sonora legnata, A2dF si è trasformato in Giano bifronte. Da un lato, ha scritto, ad uso e consumo dei babbei una lettera da libro "Cuore" agli operai: "Scrivere una lettera è una di quelle cose che si fa raramente e solo con le persone alle quali si tiene veramente [no comment; NdA]. Per condividere con voi alcuni pensieri Non abbiamo intenzione di toccare nessuno dei vostri diritti, non stiamo violando nessuna legge o tanto meno, come ho sentito dire, addirittura la Costituzione Italiana". In 1984, Orwell ha spiegato, una volta per tutte, che in un mondo in cui si parla la Neolingua: "La guerra è pace. La libertà è schiavitù. L'ignoranza è forza". Dall'altro lato, Marchionne ha licenziato, fino ad ora, "solo" 5 operai di quelli che si sono opposti ai Suoi molto "illuminati" progetti. Comunque, in verità, in verità vi dico che la radice di tutto questo scomposto agitarsi non affonda nel terreno dell'economia e neppure in quello della politica, bensì in quello, peraltro insondabile, dei sentimenti. Questa radice viene svelata da una vecchia canzone di Adriano Celentano, Storia d'amore: "... in spiaggia ho fatto il pagliaccio / per mettermi in mostra agli occhi di lei / che scherzava con tutti i ragazzi / all'infuori di me". Ora, se Celentano fece il pagliaccio, per mettersi in mostra agli occhi di una donna, di fronte a due pupe non aveva Marchionne il diritto di fare il bullo? alla sperequazione sociale e territoriale che ha contribuito a scatenare la crisi. Occorre uno spostamento dei carichi fiscali dal lavoro ai guadagni di capitale e alle rendite, dai redditi ai patrimoni, dai contribuenti con ritenuta alla fonte agli evasori, dalle aree povere alle aree ricche dell Unione. Bisogna ampliare significativamente il bilancio federale dell Unione e rendere possibile la emissione di titoli pubblici europei.... Il piano deve seguire una logica diversa da quella, spesso inefficiente e assistenziale, che ha governato i fondi europei di sviluppo. Esso deve fondarsi in primo luogo sulla produzione pubblica di beni collettivi, dal finanziamento delle infrastrutture pubbliche di ricerca per contrastare i monopoli della proprietà intellettuale, alla salvaguardia dell ambiente, alla pianificazione del territorio, alla mobilità sostenibile, alla cura delle persone. Sono beni, questi, che inesorabilmente generano fallimenti del mercato, sfuggono alla logica ristretta della impresa capitalistica privata, ma al contempo risultano indispensabili per lo sviluppo delle forze produttive, per l equità sociale, per il progresso civile. Si deve disciplinare e restringere l accesso del piccolo risparmio e delle risorse previdenziali dei lavoratori al mercato finanziario.... Il testo completo - sottoscritto finora da oltre 260 docenti e ricercatori di Università o di Enti di ricerca nazionali ed esteri - è disponibile su:

19 COBAS 47 settembre - ottobre Acqua pubblica La privatizzazione e il Referendum di Teresa Vicidomini In Italia, il processo di privatizzazione dell acqua ha avuto inizio con la L. 36/1994, detta legge Galli. L obiettivo dichiarato della legge è stato quello di ridurre l eccessiva frammentazione dei soggetti gestori che, tra acquedotto, fognature e depurazione, erano all inizio degli anni novanta. La legge ha diviso il territorio italiano in 91 Ambiti Territoriali Ottimali - Ato, nient altro che assemblee dei sindaci dei comuni, i quali gestiscono l acqua nei propri territori e hanno un proprio organo decisionale, il Cda, di nomina politica. Per la legge Galli ogni Ato ha dovuto affidare la gestione del proprio servizio idrico integrato ad un unica società, con tre possibili alternative di gestione: azienda a capitale totalmente pubblico (opzione in house ); società a capitale misto pubblico-privato; società a totale capitale privato. La prima opzione (totalmente pubblica) è stata scartata da quasi tutti gli Ato italiani che hanno scelto gestioni private o miste di varia forma giuridica quali le Spa che possono essere quotate in Borsa e agiscono da società di tipo privatistico. Nelle Spa miste le regole che disciplinano i rapporti tra la parte pubblica e la parte privata sono stabilite essenzialmente nello Statuto e nei Patti Parasociali; i soci si accordano su procedure e termini di ripartizione degli incarichi e delle responsabilità, sulla composizione dei CdA e degli altri organi decisionali. La trasformazione da municipalizzate a Spa quotate è stata decisa nella maggioranza dei casi nelle città storicamente governate da amministrazioni di centro-sinistra. Bocciate le Spa, l obiettivo del Forum italiano dei movimenti per l acqua resta la ripubblicizzazione dell acqua attraverso la gestione di enti di diritto pubblico partecipati dalle comunità locali, di conseguenza necessita l abrogazione (secondo quesito referendario) dell art. 150 del DLgs 152/2006 (c.d. Codice dell ambiente) che, in linea con l art. 113 del DLgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), disciplina come uniche forme societarie possibili per l affidamento del servizio idrico integrato, le Spa a capitale totalmente privato, a capitale misto o a capitale interamente pubblico. Generalmente nelle Spa miste anche a maggioranza di capitale pubblico, l amministratore delegato e i piani tariffari sono stabiliti dalla componente privata. Le tariffe, secondo l art. 13 della legge Galli, mai messo in discussione da nessun governo, devono coprire non solo i costi, ma garantire soprattutto la remunerazione del capitale investito. Da abrogare anche l art. 154 del Decreto Legislativo 152/2006 (terzo quesito referendario) che fissa una percentuale del 7%, da caricare sulle bollette per garantire il profitto del gestore, ma il capitale realmente investito dalla componente privata è nullo, salvo qualche piccolo intervento di riparazione; i grandi ammodernamenti della rete idrica sono finanziati sempre da soldi pubblici. In sintesi: la componente pubblica mette i soldi, ma non controlla e non decide, mentre la componente privata guadagna senza rimetterci un euro. Un vero e proprio affare per Suez, per le italiane Acea, Hera, Iride, A2A e le altre grandi quotate in borsa, già note per i loro affari in energia, trasporti e rifiuti, tutte tuffatesi nel business acqua. La differenza sostanziale tra una gestione privata e quella pubblica è che la seconda non ha bisogno di produrre utili e nessuna percentuale è destinata al profitto. Ma se la Legge Galli ha spianato la strada ai ladri d acqua, l art. 23 bis della Legge 133/2008 (altro art. sottoposto a referendum abrogativo) peggiorato dall art. 15 del decreto Ronchi (convertito nella L. n. 166/1999), accelera il processo di privatizzazione non solo del servizio idrico ma anche del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e del trasporto pubblico locale. Stabilisce che la via ordinaria per l affidamento dei servizi pubblici locali a imprese private e a società miste è la gara pubblica e che il socio privato abbia come requisito il cosiddetto doppio oggetto e cioè un ruolo non meramente finanziario ma anche operativo. Non c è obbligo di gara per le nove Spa quotate a piazza Affari: gli affidamenti fatti in via diretta non cadranno fino a loro scadenza naturale, a condizione che il soggetto privato detenga una partecipazione non inferiore al 40% (questo per salvaguardare le società già operative e il forte blocco di potere che le caratterizza). Gli affidamenti in house, invece, cesseranno improrogabilmente entro il 31 dicembre 2011 e si andrà verso la fine della partecipazione maggioritaria degli enti locali nelle Spa quotate in Borsa che per poter mantenere l affidamento del servizio dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro il dicembre La gestione attraverso Spa a totale capitale pubblico è possibile solo per situazioni eccezionali legate al contesto territoriale e soprattutto quando il mercato non ne rileva l interesse economico: un eccezione alla regola ammessa solo dopo un indagine di mercato e il parere dell Antitrust; inoltre, le Spa in house saranno soggette al patto di stabilità interno. Si impone quindi per legge la cessione al mercato dei 64 Ato su 92 che ancora resistono alla completa privatizzazione e che, pur avendo scelto la contestata gestione in Spa, sono ancora a totale capitale pubblico; nel contempo decadono definitivamente le false argomentazioni delle amministrazioni locali sulle Spa a maggioranza pubblica che, arginando l ingresso dei privati, garantirebbero i controlli sulle tariffe, sulla qualità e la trasparenza di gestione, di bypassare i vincoli alle assunzioni di personale. Allora perché gli Ato (cioè i Comuni) hanno affidato la loro acqua alle multinazionali? Le responsabilità sono trasversali: politici e amministratori di centro-destra e di centro-sinistra hanno preso decisioni all interno dei Cda degli Ato, senza mai portare il dibattito all interno dei consigli comunali e men che meno tra la cittadinanza. Si tratta di una spartizione di potere e di poltrone all interno dei Cda delle società, e di stipendi decisamente sopra la media. Ex assessori, ex sindaci, ex dirigenti di partito, apparentemente spariti dal panorama politico, ricompaiono a fianco di esponenti delle multinazionali, in un intreccio di relazioni a volte davvero clamorose. Esemplare la carriera di Alberto Irace (del Partito democratico): da presidente dell Ato3 Campania sponsorizza e favorisce l ingresso di Acea (in cui Calta-girone detiene il 7,51 % e Suez il 9,98%) e poi, terminato il mandato, diventa amministratore delegato proprio di Acea! Cambiamo il sistema, non il clima! Un appello dal Forum Sociale Europeo di Istanbul Una transizione giusta per una vita buona per tutti. I giornali possono riempirsi di pagine sulla crisi economica e finanziaria, ma quando ci guardiamo intorno quello che vediamo non sono derivati e mercati finanziari. Vediamo la distruzione delle comunità, del contesto sociale e della natura, delle relazioni tra di noi. Vediamo che il capitalismo ci sta distruggendo. Contro questa devastazione, e i tempi duri che si porta dietro, le persone stanno resistendo, stanno combattendo, stanno cercando di creare quei nuovi mondi che sappiamo sono necessari: dal Ghana alla Grecia, da Copenhagen a Cochabamba, da Bangkok a Bruxelles. Noi, movimenti per la giustizia sociale e climatica riuniti al Forum Sociale Europeo di Istanbul, apparteniamo e ci ispiriamo a questi processi globali di resistenza e di creazione, ma sappiamo anche che abbiamo bisogno di lottare nei luoghi dove viviamo: per creare un altro mondo abbiamo bisogno di creare un altra Europa e di buttare giù i muri della fortezza che la circonda. Contro quelli che vogliono separare la lotta per la giustizia sociale da quella ecologica, noi affermiamo che non sono contraddittorie. Devono essere complementari. Il nostro è il sogno di assicurare una vita buona per tutti, non l incubo di una eco-austerity autoritaria. Contro quelli che si oppongono al desiderio delle persone di avere un posto di lavoro dignitoso e ben pagato e di superare la pazzia di una crescita infinita in un pianeta finito, noi chiediamo una giusta transizione rispetto al modo in cui lavoriamo, alle strutture di produzione e di consumo. Abbiamo bisogno, ad esempio, di fermare le pratiche distruttive di produzione di energia che sfruttano carbone, carburanti fossili, energia nucleare e acqua, come di fermare la pazzia di costruire ancora automobili personali per ciascuno. Abbiamo bisogno di espandere le esperienze di controllo comunitario delle fonti di energia rinnovabili, la sovranità alimentare e servizi pubblici determinanti per il nostro obiettivo di assicurare una vita buona per tutti, come trasporti pubblici gratuiti, sistemi sanitari, abitativi e dell educazione universali. Questo cambiamento creerebbe milioni di posti di lavoro utili per la società e per l ambiente. Questo è quello che intendiamo per giusta transizione, per giustizia climatica: non si tratta di avere soltanto la giusta posizione su quello che si negozia ai summit sul clima delle Nazioni Unite. Anche se è importante cambiare i nostri stili di vita individuali, giustizia climatica vuol dire cambiare i nostri modelli di produzione e consumo di cibo, beni materiali e immateriali, energia, i nostri modelli di vita nel loro complesso. Vuol dire porre rimedio, finalmente, al nostro debito ecologico con il resto del mondo. Noi in Europa stiamo cominciando adesso a imboccare la strada giusta verso la giustizia climatica, creando e resistendo in molti modi diversi come azioni dirette, la costruzione di alternative locali, la disobbedienza civile o le campagne di sensibilizzazione, solo per nominarne alcune forme. Ci sono molte occasioni per metterle in pratica: - 28 agosto: azioni di solidarietà in coincidenza del processo a Copenhagen contro Tash Verco e Noah Weiss; - Estate 2010: Climate Campeggi sul clima e No Border che si moltiplicheranno in tutta Europa; - 29 settembre: Giornata d azione dei Sindacati europei; ottobre: diverse reti hanno convocato mobilitazioni per la giustizia climatica. Il 12 ci sarà una giornata d azione diretta per la giustizia climatica; il 16 la Via Campesina tra gli altri ha chiamato una giornata di mobilitazione contro Monsanto. Dal dal 29 novembre al 10 dicembre si terrà a Cancun, in Messico, il 16esimo summit sui cambiamenti climatici. Dobbiamo dare vita a mille Cancun, per protestare contro le false soluzioni che ci stanno proponendo e cambiare strada verso una vera giustizia climatica e sociale.

20 8 COBAS 47 settembre - ottobre 2010 ABRUZZO L AQUILA via S. Franco d Assergi, 7/A sedeprovinciale@cobas-scuola.aq.it PESCARA - CHIETI via Caduti del forte, cobasabruzzo@libero.it TERAMO cobasteramo@alice.it BASILICATA LAGONEGRO (PZ) POTENZA piazza Crispi, cobaspz@interfree.it RIONERO IN VULTURE (PZ) c/o Arci, via Umberto I cobasvultur@tin.it CALABRIA CASTROVILLARI (CS) via M. Bellizzi, CATANZARO COSENZA Centro di Aggregazione Villaggio Montalto Uffugo CS p-internet@libero.it cobasscuola.cs@tiscali.it CROTONE REGGIO CALABRIA via Reggio Campi, 2 t.co, torredibabele@ecn.org CAMPANIA AVELLINO sanic@interfree.it BATTIPAGLIA (SA) via Leopardi, BENEVENTO cobasbenevento@libero.it CASERTA cobascaserta@libero.it NAPOLI vico Quercia, scuola@cobasnapoli.org SALERNO via Rocco Cocchia, cobas.salerno@virgilio.it EMILIA ROMAGNA BOLOGNA via San Carlo, cobasbologna@fastwebnet.it FERRARA via Muzzina, 11 - cobasfe@yahoo.it FORLÌ - CESENA cobasfc@livecom.it digilander.libero.it/cobasfc IMOLA (BO) via Selice, 13/a cobasimola@libero.it MODENA bet2470@iperbole.bologna.it PARMA manuelatopr@libero.it PIACENZA RAVENNA via Sant'Agata, capineradelcarso@iol.it REGGIO EMILIA Rione C.L.N. 4/e via Martiri della Bettola cobasre@yahoo.it RIMINI danifranchini@yahoo.it FRIULI VENEZIA GIULIA PORDENONE per.lui@tele2.it TRIESTE via de Rittmeyer, cobasts@fastwebnet.it LAZIO ANAGNI (FR) ARICCIA (RM) via Indipendenza, 23/ cobas-scuolacastelli@tiscali.it CASSINO (FR) CECCANO (FR) CIVITAVECCHIA (RM) via Buonarroti, cobas-scuola@tiscali.it FORMIA (LT) via Marziale 0771/ cobaslatina@genie.it FERENTINO (FR) FROSINONE via Cesare Battisti, cobas.frosinone@libero.it LATINA viale P. L. Nervi - Torre n. 4 int cobaslatina@libero.it MONTEROTONDO (RM) NETTUNO - ANZIO (RM) cobasnettuno@inwind.it OSTIA (RM) via M.V. Agrippa, 7/h PONTECORVO (FR) RIETI grnatali@libero.it ROMA viale Manzoni fax cobascuola@tiscali.it SORA (FR) TIVOLI (RM) VITERBO via delle Piagge cobas.scuola.viterbo@tusciaposta.it LIGURIA GENOVA vico dell Agnello, cobas.ge@cobasliguria.org LA SPEZIA piazzale Stazione cobascuola@interfree.it SAVONA cobas.sv@ .it francox_58@ .it LOMBARDIA BERGAMO cobas-scuola@ .it BRESCIA via Carolina Bevilacqua, 9/ cobasbs@tin.it LODI MANTOVA MILANO viale Monza, mail@cobas-scuola-milano.org VARESE via De Cristoforis, cobasva@tiscali.it MARCHE ANCONA cobasancona@tiscalinet.it ASCOLI rua del Crocifisso, cobas.ap@libero.it MACERATA via Bartolini, cobas.mc@libero.it cobasmc.altervista.org/index.html MOLISE CAMPOBASSO via Cardarelli, PIEMONTE ALBA (CN) cobas-scuola-alba@ .it ALESSANDRIA ASTI cobas.scuola.asti@tiscali.it coccia.francesco@gmail.com BIELLA cobas.biella@tiscali.it romaanclub@virgilio.it BRA (CN) CHIERI (TO) via Avezzana, 24 cobas.chieri@katamail.com CUNEO via Cavour, cobasscuolacn@yahoo.it PINEROLO (TO) gpcleri@libero.it TORINO via S. Bernardino, cobas.scuola.torino@katamail.com PUGLIA BARI corso Sonnino, cobasbari@yahoo.it BARLETTA (BA) capriogiuseppe@libero.it BRINDISI via Lucio Strabone, cobasscuola_brindisi@yahoo.it CASTELLANETA (TA) vico 2 Commercio, 8 FOGGIA pinosag@libero.it LECCE via XXIV Maggio, 27 cobaslecce@tiscali.it MOLFETTA (BA) via San Silvestro, cobasmolfetta@tiscali.it TARANTO via Lazio, m.marescotti@tiscali.it SARDEGNA CAGLIARI via Donizetti, cobascuola.ca@tiscalinet.it NUORO vico Deffenu, cobascuola.nu@tiscalinet.it ORISTANO via D. Contini, cobascuola.or@tiscali.it SASSARI via Marogna, cobascuola.ss@tiscalinet.it SICILIA AGRIGENTO piazza Diodoro Siculo cobasag@virgilio.it CALTANISSETTA piazza Trento, cobascl@alice.it CATANIA via Caltanissetta, alfteresa@libero.it cobascatania@libero.it LICATA (AG) MESSINA via dei Verdi, turidal@tele2.it MONTELEPRE (PA) giambattistaspica@virgilio.it NISCEMI (CL) francesco.ragusa@tiscali.it PALERMO piazza Unità d Italia, c.cobassicilia@tin.it cobasscuolapalermo.wordpress.com PIAZZA ARMERINA (EN) via G. Roccella, luigibascetta@virgilio.it SIRACUSA corso Gelone, cobassiracusa@libero.it giovanniangelica@alice.it TOSCANA AREZZO cobasarezzo@yahoo.it FIRENZE via dei Pilastri, 41/R fax cobascuola.fi@tiscali.it GROSSETO viale Europa, cobasgrosseto@virgilio.it LIVORNO via Pieroni, scuolacobaslivorno@yahoo.it LUCCA via della Formica, cobaslu@virgilio.it MASSA CARRARA via L. Giorgi, 43 - Carrara cobasms@gmail.com PISA via S. Lorenzo, cobaspi@katamail.com PISTOIA viale Petrocchi, fax cobaspt@tin.it geocities.com/athens/parthenon/8227 PONTEDERA (PI) Via C. Pisacane, 24/A PRATO via dell'aiale, cobascuola.po@ecn.org SIENA via Mentana, alessandropieretti@libero.it VIAREGGIO (LU) via Regia, 68 (c/o Arci) viareggio@arci.it TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO fax mariateresarusciano@virgilio.it UMBRIA CITTÁ DI CASTELLO (PG) renato.cipolla@tin.it PERUGIA via del Lavoro, cobaspg@libero.it TERNI via del Lanificio, cobastr@yahoo.it VENETO LEGNAGO (VR) paolinovr@virgilio.it PADOVA c/o Ass. Difesa Lavoratori via Cavallotti, fax perunaretediscuole@katamail.com ROVIGO rsu@istitutomaddalena.org TREVISO ciber.suzy@libero.it VENEZIA via Cà Rossa, 4 - Mestre tel fax posta@cobasscuolavenezia.it VERONA VICENZA ennsil@libero.it COBAS GIORNALE DEI COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA viale Manzoni, Roma giornale@cobas-scuola.it Autorizzazione Tribunale di Viterbo n 463 del DIRETTORE RESPONSABILE Antonio Moscato REDAZIONE Ferdinando Alliata Michele Ambrogio Piero Bernocchi Giovanni Bruno Rino Capasso Piero Castello Ludovico Chianese Giovanni Di Benedetto Gianluca Gabrielli Pino Giampietro Nicola Giua Carmelo Lucchesi Stefano Micheletti Anna Grazia Stammati Roberto Timossi STAMPA Rotopress s.r.l. - Roma Chiuso in redazione il 10/8/2010

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