Allegato 1: Individuazione tempestiva dei casi d'invalidità e accompagnamento delle persone inabili al lavoro per malattia (ITA)

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1 ALLEGATI 1-3 Ufficio federale delle assicurazioni sociali, settembre / ottobre a revisione AI: aperta la procedura di consultazione Allegato 1: Individuazione tempestiva dei casi d'invalidità e accompagnamento delle persone inabili al lavoro per malattia (ITA) Allegato 2: Provvedimenti di reinserimento Allegato 3: Contenimento dei costi: provvedimenti scartati dopo essere stati valutati Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna settembre / ottobre2004

2 ALLEGATO 1 Ufficio federale delle assicurazioni sociali, settembre / ottobre a revisione AI: aperta la procedura di consultazione Individuazione tempestiva dei casi d'invalidità e accompagnamento delle persone inabili al lavoro per malattia (ITA) (capitolo del progetto posto in consultazione) Situazione iniziale L'80 per cento delle rendite AI è concesso per malattia. Questa percentuale continua ad aumentare. Le assenze dal posto di lavoro per motivi di salute sono imputabili a un infortunio, a una malattia professionale o a una malattia non professionale. In caso d'infortunio o di malattia professionale le persone interessate sono indirizzate immediatamente verso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che provvede alla cura medica e al rapido coinvolgimento dell'ai per i successivi provvedimenti di reintegrazione. Per quanto concerne le malattie non professionali, invece, manca un sistema di prestazioni destinato a coordinare la cura medica e la reintegrazione nel mondo del lavoro: il personale medico provvede sì a che le condizioni di salute degli interessati siano buone, ma manca di regola una strategia per far ritornare al più presto la persona interessata al lavoro e mettere a disposizione gli aiuti necessari (ad es. assistenza all'interno dell'azienda, adeguamento della postazione di lavoro). Solo se l'incapacità lavorativa dura da parecchio tempo (sovente oltre un anno), queste persone si rivolgono all'ai, che deve quindi aspettare che esse si annuncino prima di poter intervenire. Individuazione tempestiva e accompagnamento (ITA) I provvedimenti di reintegrazione, per essere efficaci, devono essere presi già prima del momento in cui le persone si rivolgono all'ai. L'esperienza insegna che quanto prima vengono date alle persone interessate prospettive di reintegrazione nel mondo del lavoro, tanto maggiore è il successo dell integrazione. Per questi motivi si propone di creare un sistema che individui rapidamente i casi d'invalidità. Questo compito dovrà essere affidato a servizi speciali per l'individuazione tempestiva e l'accompagnamento (ITA). L'ITA intende contribuire a che le persone inabili al lavoro per malattia possano mantenere il posto di lavoro. Se questo è impossibile o possibile solo in parte, le persone interessate devono essere indirizzate per tempo verso il competente sistema di prestazioni (assicurazioni sociali, in particolare AD e AI, orientamento professionale, aiuto sociale). Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna settembre / ottobre2004

3 5a revisione AI: ITA Pagina 2 di 3 I compiti e le prestazioni dei servizi ITA divergono a seconda della fase della malattia: nella prima fase (assenze dal lavoro di breve durata) il servizio ITA informa e fornisce consulenza, sempre nell'ottica del mantenimento del posto di lavoro. Per beneficiare di queste prestazioni non è necessario annunciarsi presso il servizio ITA; se in una seconda fase le assenze diventano più lunghe, bisogna annunciarsi presso il servizio ITA. Per principio sono legittimati a farlo la persona interessata, il suo datore di lavoro, la competente assicurazione per l'indennità giornaliera e il medico curante. Una volta avvenuto l'annuncio, il servizio ITA prende contatto con la persona interessata, il datore di lavoro e eventualmente l'assicurazione per l'indennità giornaliera e chiede al medico di famiglia di fornirgli dei rapporti. In caso di dubbi o di domande il servizio ITA incarica un servizio medico regionale dell'ai (SMR) di eseguire un accertamento medico (seconda opinione). In base all'accertamento medico il servizio ITA propone provvedimenti volti a migliorare o a modificare la situazione lavorativa (provvedimenti sul posto di lavoro) e ulteriori misure indicate per il mantenimento del posto di lavoro e destinate ai datori di lavoro, ai medici e all'assicurazione per l'indennità giornaliera. Se l'smr ritiene che vi sia il rischio di un'incapacità lavorativa duratura o di un'incapacità al guadagno, il servizio ITA indirizza la persona interessata verso l'ai. Qualora, durante gli accertamenti svolti dal servizio ITA, la persona interessata dovesse perdere il posto di lavoro, il servizio la indirizza verso i competenti organi dell'assicurazione contro la disoccupazione (uffici regionali di collocamento, URC). Se per l'ad la persona non è più idonea al collocamento, l'urc la indirizza verso l'ufficio AI. Attuazione della 5a revisione AI Nell'ambito di due o tre esperimenti pilota che si svolgeranno in regioni economiche diverse si dovranno esaminare, inizialmente durante tre anni (possibile proroga di al massimo cinque anni), varie forme organizzative e tipi di applicazione dell'ita. A livello organizzativo si preferisce la creazione di un servizio indipendente. Quanto al soggetto giuridico, si possono immaginare varie forme che vanno da un soggetto giuridico costituito u- nicamente dall'ai a uno rappresentato da tutte le parti interessate. Utilità per le parti interessate La collaborazione con il servizio ITA permette ai salariati limitati nella loro capacità lavorativa da una malattia di beneficiare di un aiuto concreto e di un'assistenza adeguata. Le persone sono motivate a rimanere nel mondo del lavoro. Annunciandosi presso il servizio ITA e collaborando con esso, gli interessati mostrano che il loro obiettivo è di reintegrarsi professionalmente sotto la propria responsabilità e con l'aiuto di specialisti. Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna settembre /ottobre 2004

4 Pagina 3 di 3 5a revisione AI: ITA Ai datori di lavoro l ITA permette in particolare di individuare tempestivamente casi di malattia non manifesti e ridurre le assenze e le spese nel settore del personale. Quale contropartita all'aiuto e allo sgravio dati loro mediante l'ita, i datori di lavoro dovranno essere maggiormente disposti a continuare ad occupare dipendenti con prestazioni ridotte e ad offrire loro soluzioni su misura anziché metterli in malattia (e poi in invalidità). Per le aziende che hanno concluso per i propri dipendenti un'assicurazione per l'indennità giornaliera in caso di malattia, quest'assicurazione può annunciare i salariati inabili al lavoro al servizio ITA. Alcune assicurazioni hanno già iniziato ad allestire un sistema proprio di accompagnamento e assistenza alle persone assicurate. Una riduzione della durata della malattia grazie all ITA permette alle assicurazioni di ridurre le spese dovute al versamento delle indennità giornaliere. Ripercussioni finanziarie I costi cagionati dalla realizzazione degli esperimenti pilota si aggirano sui 5 milioni di franchi l'anno per un massimo di otto anni (proroga della fase pilota di al massimo cinque anni). Gli esperimenti pilota verranno finanziati unicamente dall'ai. settembre / ottobre 2004 Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna

5 ALLEGATO 2 Ufficio federale delle assicurazioni sociali, settembre / ottobre a revisione AI: apertura della consultazione Provvedimenti di reinserimento (capitolo del progetto posto in consultazione) Situazione iniziale Il principio dell AI «Priorità dell'integrazione sulla rendita» non può più oggi essere applicato nel senso originariamente stabilito. I provvedimenti d integrazione professionale forniti attualmente dall AI orientamento, prima formazione professionale, riformazione professionale e collocamento sono spesso inadatti segnatamente per reintegrare con successo il gruppo sempre più numeroso dei malati psichici o le persone con scarse qualifiche professionali incapaci al lavoro. Il sistema di sicurezza sociale in vigore mostra una carenza strutturale, in quanto non prevede il riconoscimento precoce e l integrazione in caso di malattia non professionale. Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che gli assicurati non sono attualmente sottoposti ad alcun obbligo di collaborazione efficace in caso di provvedimenti d integrazione. «Priorità dell'integrazione sulla rendita»: nuovi provvedimenti di reinserimento Lo scopo principale dei provvedimenti di reinserimento è di promuovere attivamente e migliorare la capacità al guadagno residua degli assicurati, affinché questi possano essere integrati rapidamente e in modo duraturo. Inoltre si deve fare in modo che gli assicurati tornino ad esercitare quanto prima un attività, affinché le loro giornate siano ben strutturate. Quest obiettivo va assolutamente perseguito, poiché è stato dimostrato che prolungati periodi d inattività professionale ostacolano l integrazione e portano più rapidamente ad una rendita. Inoltre, i nuovi provvedimenti di reinserimento intendono stabilizzare e migliorare le condizioni di salute degli interessati, creando quindi premesse più favorevoli all integrazione professionale. Questi provvedimenti vanno ad aggiungersi agli attuali provvedimenti d integrazione (provvedimenti sanitari, mezzi ausiliari, provvedimenti d integrazione professionale, istruzione scolastica speciale) e possono essere adottati i- solatamente o unitamente a provvedimenti professionali. La concessione di provvedimenti di reinserimento è subordinata all obbligo di collaborare. La copertura finanziaria degli assicurati è garantita da un indennità giornaliera. Il nuovo strumento aumenterà l incentivo all integrazione degli assicurati e migliorerà le basi decisionali dell AI per l assegnazione delle rendite. Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna settembre / ottobre 2004

6 5 a revisione AI: provvedimenti di reinserimento pagina 2 di 5 Nuova categoria di provvedimenti d integrazione I provvedimenti di reinserimento costituiscono una nuova categoria di provvedimenti d integrazione dell AI che va ad aggiungersi a quelli esistenti. In questo modo l integrazione di assicurati affetti da malattie psichiche o professionalmente non qualificati potrebbe essere gestita in modo molto più mirato. Contrariamente alle norme attualmente vigenti in materia, la concessione di provvedimenti di reinserimento è subordinata all obbligo di collaborazione (p.es. nella ricerca di un impiego, nei programmi occupazionali). Gli assicurati che non collaboreranno o non parteciperanno attivamente ai provvedimenti non percepiranno, durante il periodo in questione, alcuna indennità giornaliera. È dimostrato che prolungati periodi d inattività professionale ostacolano l integrazione e portano più rapidamente ad una rendita. È quindi importante che nel corso dei provvedimenti di reinserimento le persone interessate abbiano almeno un occupazione che permetta loro di organizzare la propria giornata. Gli uffici AI sono tenuti a proporre ai propri affiliati attività o impieghi adeguati. Copertura finanziaria mediante indennità giornaliere La copertura finanziaria degli assicurati sarà garantita da indennità giornaliere, secondo una prassi che AI e assicurazione contro gli infortuni già adottano per i provvedimenti professionali. Per le persone con obblighi di mantenimento, la copertura sarà, analogamente alle indennità giornaliere in vigore, dell 80% del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF. Le persone senza obblighi di mantenimento riceveranno invece un indennità giornaliera pari al 70% del guadagno LAINF. Gli assicurati che non collaboreranno o non parteciperanno attivamente ai provvedimenti non percepiranno, durante il periodo in questione, alcuna indennità giornaliera. Assistenza assidua delle persone interessate I provvedimenti di reinserimento sono accordati a condizione che l incapacità al lavoro sia di almeno il 40 per cento. Il grado d incapacità al lavoro potrà essere valutato unicamente dai medici AI dei servizi medici regionali (SMR). Il successo dell applicazione dei provvedimenti di reinserimento presuppone un assistenza assidua delle persone interessate, che comprende, ad esempio, quanto segue: riabilitazione socio-professionale, esercizi relativi al lavoro, richiamo di nozioni scolastiche o frequenza di corsi di lingua assidua opera di collocamento e disponibilità di assegni per il periodo di introduzione, strumenti d integrazione più efficaci per assicurati non qualificati (possibilità di raggiungere qualifiche più alte) e programmi occupazionali per salvaguardare attivamente la capacità lavorativa residua (analogamente a quanto avviene nell assicurazione contro la disoccupazione). Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna settembre / ottobre 2004

7 pagina 3 di 5 5 a revisione AI: provvedimenti di reinserimento Nel corso di una riformazione (che è un provvedimento professionale) i provvedimenti ausiliari possono, sotto forma di provvedimenti di reinserimento, risultare possibili e opportuni anche se, a differenza di oggi, dovrebbero avere carattere vincolante (p.es. nel caso del collocamento attivo). Il provvedimento di reinserimento viene accordato la prima volta per un periodo massimo di due anni. Prima di questa scadenza l ufficio AI dovrà verificare il grado di capacità al guadagno e decidere se prolungare il provvedimento, se scegliere un provvedimento di reinserimento diverso e più adeguato (p.es. un provvedimento d integrazione professionale quale la riformazione) oppure se accordare una rendita (parziale o completa). Per raggiungere l integrazione professionale e sociale degli assicurati è necessario che l AI possa offrire opportunità d occupazione, e che i diretti interessati collaborino. Tuttavia l esigibilità di un occupazione non deve essere subordinata alle stesse restrizioni previste dall assicurazione contro la disoccupazione, dato che in caso d invalidità l organizzazione della vita quotidiana dell assicurato è prioritaria e che questa può essere raggiunta attraverso una serie di attività che presuppongono gradi d impegno diversi. Vantaggi per le parti interessate In generale la nuova normativa implica accertamenti molto più differenziati, un assistenza più assidua e possibilità d integrazione per le persone la cui capacità al guadagno è stata compromessa da motivi di salute. Durante la fase del provvedimento di reinserimento, che precede la decisione sulla rendita, non vengono versate prestazioni della previdenza professionale e non si ha diritto a prestazioni complementari. Per la maggioranza degli assicurati l incentivo a perseguire una rendita AI viene quindi ridotto anche dal punto di vista finanziario. Incentivi per gli assicurati e per i datori di lavoro I provvedimenti di reinserimento intendono anche creare incentivi per potenziali datori di lavoro. Poiché con la 5a revisione le prestazioni verranno versate solo a partire dal momento della richiesta, è presumibile che gli assicurati stessi si annunceranno all AI prima di quanto non abbiamo fatto finora e che i datori di lavoro e gli assicuratori di indennità giornaliera per malattia li inviteranno a farlo per tempo. In questo modo l AI potrà incidere più rapidamente ed anche più efficacemente sul mantenimento del posto di lavoro o sul ritorno all attività lavorativa. Per ridurre il rischio finanziario dei datori di lavoro che assumono una persona assicurata nel quadro di un integrazione, il versamento delle indennità giornaliere può essere per esempio esteso al primo mese d impiego (periodo di prova). I datori di lavoro interessati risparmiano così una mensilità e vengono sgravati dall AI nel lavoro amministrativo. settembre / ottobre 2004 Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna

8 5 a revisione AI: provvedimenti di reinserimento pagina 4 di 5 Durante la fase dei provvedimenti di reinserimento, l ufficio AI dovrà assistere e sorvegliare la persona assicurata in modo più assiduo di quanto non sia attualmente il caso. L AI ha in questo modo migliori possibilità di decidere se e in che misura le persone assicurate siano effettivamente inabili al lavoro. Allo stesso scopo servono i certificati medici e gli accertamenti che saranno ora di competenza dei medici AI dei servizi medici regionali. Rispetto a quanto avvenuto finora sarà quindi più facile assicurarsi che le prestazioni AI saranno versate solo a chi ne ha effettivamente diritto. Abbinando i provvedimenti di reinserimento sotto forma di prestazioni in natura con un indennità giornaliera accessoria, l AI avrà la possibilità d influire in modo molto più incisivo rispetto ad oggi sulla collaborazione degli assicurati. Un comportamento non cooperativo durante il processo per l occupazione potrà inoltre tradursi nella riduzione di un eventuale rendita. L incentivo a collaborare attivamente viene inoltre rafforzato dal fatto che durante i provvedimenti di reinserimento non verranno versate prestazioni complementari. In caso di bisogno si dovrà ricorrere all aiuto sociale. L introduzione dei provvedimenti di reinserimento creano una nuova situazione anche in relazione alle prestazioni del 2 pilastro. Dato che il versamento di prestazioni del 2 pilastro è di regola legato ad una decisione di rendita da parte dell AI, con il nuovo sistema le prestazioni del 2 pilastro sarebbero esigibili più tardi rispetto ad oggi. Inoltre il 2 pilastro avrebbe molti più vantaggi dall impegno profuso dall AI nella reintegrazione. L integrazione di persone non residenti in Svizzera è per principio di competenza del Paese di domicilio. Dato che anche in casi simili il calcolo di una rendita AI svizzera presuppone un integrazione coronata da successo, non è necessario verificare se tali provvedimenti siano effettivamente stati adottati all estero. Viceversa, poiché i provvedimenti d integrazione sono considerati prestazioni in natura, non vi è l obbligo di esportarli. Ripercussioni finanziarie Se li si considera isolatamente, i provvedimenti di reinserimento causeranno all AI un sensibile aumento dei costi. Infatti, fino al 2025 la loro attuazione costerà presumibilmente circa 310 milioni di franchi all anno, cui si aggiungerebbero circa 470 milioni per la copertura delle indennità giornaliere. A questi costi vanno però contrapposti i risparmi che si conseguiranno grazie alla riduzione del 10% del numero delle nuove rendite: è infatti presumibile che un terzo delle persone che si saranno sottoposte a provvedimenti di reinserimento per quattro anni, cioè circa il 10% del numero complessivo delle nuove rendite, non percepiranno rendite. Tenendo conto di questi risparmi, nel periodo considerato l aumento dei costi si riduce ad una media di circa 72 milioni di franchi l anno. Come mostra il seguente grafico (nel quale non si tiene conto dell effetto di contenimento dei costi degli altri provvedimenti previsti dalla 5a revisione AI), i provvedimenti di reinserimento cominceranno ad avere effetti positivi sul bilancio dell AI a partire dal Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna settembre / ottobre 2004

9 pagina 5 di 5 5 a revisione AI: provvedimenti di reinserimento in mio. di fr Integrazione Anno settembre / ottobre 2004 Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna

10 ALLEGATO 3 Ufficio federale delle assicurazioni sociali, settembre / ottobre a revisione AI: avvio della procedura di consultazione Contenimento dei costi: provvedimenti scartati dopo essere stati valutati Prestazioni AI versate all estero Adeguamento delle rendite AI versate all estero al potere d acquisto dello Stato di residenza (capitolo del progetto posto in consultazione) La richiesta di adeguare i versamenti all estero al potere d acquisto è già stata presentata varie volte. L anno scorso il Consiglio federale ha fatto esaminare attentamente gli aspetti economici, giuridici e quantitativi dell esportazione di prestazioni ed è giunto alla conclusione che le possibilità di adeguamenti legislativi o a livello di accordi internazionali sono molto limitate. Un adeguamento delle rendite versate al potere d acquisto dello Stato di residenza si ripercuoterebbe sui cittadini svizzeri all estero e sui cittadini di Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale. Tutte queste convenzioni prevedono che le rendite vengano versate all estero senza alcuna riduzione. Le convenzioni dovrebbero dunque essere adeguate. Nel caso di un adeguamento delle rendite versate all estero al potere d acquisto si dovrebbe tener conto dell aumento della mobilità e potenziare appropriatamente la vigilanza. Non si potrebbe però nemmeno escludere che persone aventi diritto a una rendita, per evitare di riceverne una inferiore all estero, rimangano in Svizzera causando in questo modo costi supplementari nel nostro Paese (specialmente nell ambito delle prestazioni complementari). Oltretutto i risparmi conseguiti grazie ad un adeguamento al potere d acquisto non sarebbero significativi: dei 660 milioni di franchi versati all estero nel 2002 sotto forma di rendita, 83 milioni di franchi sono confluiti in Stati extracomunitari e di questi 83 milioni, 32 sono andati a cittadini svizzeri. Rinuncia all esportazione di rendite in Stati non appartenenti all UE/AELS (capitolo del progetto posto in consultazione) La rinuncia all esportazione di rendite in Stati non appartenenti all UE o all AELS si ripercuoterebbe sia su cittadini stranieri che su cittadini svizzeri (specialmente in Paesi con colonie svizzere importanti come p. es. gli Stati Uniti e il Canada). Complessivamente si dovrebbero denunciare ed eventualmente rinegoziare16 convenzioni di sicurezza sociale. Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna settembre / ottobre 2004

11 5a revisione AI: provvedimenti scartati pagina 2 di 4 Versamenti di prestazioni in capitale in Stati non appartenenti all UE/AELS (capitolo del progetto posto in consultazione) Alcune convenzioni di sicurezza sociale prevedono già oggi la liquidazione in capitale di rendite parziali esigue. In questo modo si conseguono esclusivamente risparmi amministrativi. Un versamento di prestazioni in capitale a cittadini svizzeri e stranieri residenti in Stati non appartenenti all UE/AELS comporterebbe risparmi soltanto se l indennità unica risultasse inferiore alle rendite versate. Persino una riduzione del 20% delle prestazioni in capitale versate comporterebbe a lungo termine un risparmio di soli 6 milioni di franchi. Inoltre andrebbero denunciate e rinegoziate tutte le 16 convenzioni di sicurezza sociale interessate. Prestazioni dell AI in caso d infortunio Inversione dell ordine di versamento delle rendite in caso d infortunio (capitolo del progetto posto in consultazione) Conformemente alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le rendite e le liquidazioni vengono concesse, secondo le disposizioni delle singole leggi, in primo luogo dall AVS o dall AI, in secondo luogo dall assicurazione militare o dall assicurazione contro gli infortuni (AINF) e, da ultimo, dalla previdenza professionale. Di conseguenza, se l AI assegna una rendita ad una persona vittima di un infortunio, l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni completa la rendita fino al raggiungimento del limite definito dalla LAINF (90% del guadagno assicurato). Inoltre la previdenza professionale concede rendite fino all importo di coordinamento, che ammonta al 90% del guadagno presumibilmente perso. Un inversione dell ordine di versamento delle prestazioni nel senso che in caso di infortunio le prestazioni verrebbero versate in primo luogo dall AINF, poi dalla previdenza professionale e infine dall AI, comporterebbe certamente dei risparmi per quest ultima. Tuttavia il fatto che nell AI i provvedimenti d integrazione professionale sono d importanza centrale indipendentemente dalla causa del danno alla salute (malattia o infortunio) fa propendere per il mantenimento del sistema vigente. I cataloghi delle prestazioni legali dell AINF e della previdenza professionale non prevedono alcun tipo d integrazione. Se dopo provvedimenti d integrazione infruttuosi viene concessa una rendita, in caso di inversione dell ordine di versamento delle prestazioni la rendita andrebbe versata dall AINF obbligatoria o dalla previdenza professionale. Ne conseguirebbe un aumento delle controversie tra l AINF o la previdenza professionale da una parte e l AI dall altra. Un inversione di sistema causerebbe inoltre un considerevole aumento dei premi dell AINF obbligatoria (circa dell 8%) o un aumento dei contributi della previdenza professionale (circa dell 1%). Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna settembre / ottobre 2004

12 pagina 3 di 4 5a revisione AI: provvedimenti scartati Invalidità Calcolo dell'invalidità (capitolo del progetto posto in consultazione) L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito da lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l insorgenza dell'invalidità e dopo le cure mediche del caso e eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito ipotetico d invalido), e il reddito da lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito ipotetico di persona non invalida). Nel 2003 l UFAS ha commissionato una perizia che aveva lo scopo di valutare dal punto di vista economico alcuni aspetti del calcolo del grado d invalidità. Dalla perizia era emerso che l attuale prassi di determinazione del reddito d invalido e del reddito di persona non invalida porta spesso a risultati poco plausibili. Spesso viene determinato un grado d invalidità in realtà superiore a quello effettivo. Questo soprattutto nel caso di persone che prima dell insorgenza del danno alla salute conseguivano un reddito superiore alla media delle persone attive nel loro settore economico con una funzione analoga. Sulla base della legge il Consiglio federale ha la competenza di definire il reddito da lavoro determinante per il calcolo del grado d invalidità. Per questo motivo vanno formulati a livello d ordinanza nuovi principi per la definizione del reddito da lavoro e prescrizioni procedurali per il confronto dei redditi. In questo modo potrebbero essere eliminate quasi interamente le distorsioni dell attuale calcolo del grado d invalidità. Un adeguamento della legge non è necessario. Sostituzione del termine invalidità (capitolo del progetto posto in consultazione) Il 1 novembre 2001 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale aveva presentato un postulato che invitava il Consiglio federale a valutare la possibilità di sostituire nei testi relativi al diritto delle assicurazioni sociali il termine invalidità e tutti i termini con la stessa radice, in quanto discriminatori. Il Consiglio federale ha accolto il postulato. Per prima cosa si è proceduto ad un confronto terminologico a livello europeo, da cui è risultato che nelle leggi analoghe alla LAI il termine invalidità è molto diffuso. I campi d applicazione sono inoltre assai differenti. Questi confronti non hanno quindi permesso di trovare una soluzione soddisfacente. La Conferenza delle associazioni centrali delle organizzazioni private d aiuto agli Settembre / ottobre 2004 Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna

13 5a revisione AI: provvedimenti scartati pagina 4 di 4 invalidi (DOK), che era stata esplicitamente invitata ad esprimersi in merito, ha rinunciato a formulare proposte di modifica della terminologia. Sulla base di una modifica della parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, il termine invalidità potrebbe essere sostituito dall espressione incapacità al guadagno duratura, che corrisponde a quella tedesca dauernde Erwerbsunfähigkeit e a quella francese incapacité de gain durable. Sul piano materiale, l espressione corrisponde alla vigente definizione di invalidità. La formulazione proposta è tuttavia piuttosto lunga. Per sostituire il termine attuale sarebbe necessaria una modifica della Costituzione federale, che andrebbe sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. Numerose leggi federali e ordinanze nonché gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale dovrebbero essere adeguati, il che comporterebbe un notevole onere amministrativo. La sostituzione del termine invalidità con l espressione incapacità al guadagno duratura non ha avuto un eco positiva presso l Amministrazione federale e la Commissione AVS/AI e non ha neppure suscitato gli entusiasmi dei rappresentanti delle organizzazioni private d aiuto agli invalidi. Ufficio federale delle assicurazioni sociali CH-3003 Berna settembre / ottobre 2004

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