TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. Romualda Rossi, residente in Sassari e Peppina Rossi, residente in

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1 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Atto di citazione per querela di falso Romualda Rossi, residente in Sassari e Peppina Rossi, residente in Gardaland, elettivamente domiciliate in Sassari nella Via Cavour n. 24, presso lo studio dell avv. che, disgiuntamente all avv. prof., le rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in data in calce al presente atto espongono. 1) In data decedeva in Tempio, senza lasciare figli né genitori né altri ascendenti, la Signora Concetta Viola, sorella della premorta madre delle attrici Cristina Viola nonché sorella di Francesco Viola, Roberto Viola e Luigia Viola, lasciando un cospicuo patrimonio immobiliare. 2) Con atto di citazione notificato il Romualda Rossi e Peppina Rossi, figlie della premorta sorella Cristina della de cuius, convenivano davanti al Tribunale di Tempio i Signori Francesco Viola, Roberto Viola e Luigia Viola, per chiedere la divisione, secondo le norme della successione ab intestato, ai sensi dell art. 570 c.c., dei beni immobili (analiticamente indicati in citazione) caduti nella eredità della de cuius. 3) Si costituivano in giudizio Francesco Viola e Roberto Viola chiedendo inizialmente il rigetto dell avversa domanda siccome irrita e infondata e, successivamente, deducendo per la prima volta nella comparsa conclusionale del , l esistenza di un testamento olografo della de cuius, senza peraltro indicarne né la data né altri estremi, testamento con il quale essi convenuti e non le attrici sarebbero stati nominati eredi dalla defunta. 4) Con sentenza del 20 giugno/26 luglio 1968 il Tribunale di Tempio, sul presupposto che non era stata fornita dai convenuti la prova Querela di falso 1

2 dell esistenza dell asserito testamento, accoglieva la domanda proposta dalle attrici, e per l effetto, disponeva la divisione dei beni secondo le norme della successione legittima, rimettendo le parti davanti all istruttore per «la nomina di un esperto per la formazione delle quote». Avverso tale sentenza il solo Roberto Viola formulava riserva di appello differito. 5) La causa, più volte cancellata dal ruolo e interrotta per morte dei convenuti, veniva tuttavia sempre riassunta. Per i tre germani Viola, tutti deceduti, si costituivano i loro eredi, e precisamente: Gilberto Viola e Vladimiro Viola, quali eredi legittimi di Roberto Viola e quali eredi testamentari di Francesco Viola e di Gilberto Viola; Seta Natalina ved. Viola, quale erede legittima di Roberto Viola. Dopo la predisposizione del progetto di divisione che prevedeva quattro quote uguali poiché i convenuti insistevano nella originaria eccezione circa l esistenza dei presupposti per l apertura di una successione testamentaria la causa veniva rimessa al Collegio. 6) Il Tribunale di Tempio, con sentenza del 19 marzo/27 maggio1998, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni caduti nell eredità di Concetta Viola ed attribuiva alle attrici quelli ricompresi nella quota n. 2 individuata nella relazione peritale depositata il , agli eredi di Roberto Viola (Gilberto Viola, Vladimiro Viola e Seta Natalina) quelli compresi nella quota n. 3, agli eredi di Gilberto Viola (Gilberto Viola e Vladimiro Viola) quelli compresi nella quota n. 1, agli eredi di Francesco Viola ( Gilberto Viola e Vladimiro Viola) quelli compresi nella quota n. 4, condannando le parti al pagamento di alcuni conguagli come precisati in sentenza. 7) Avverso tale sentenza e avverso quella precedente in data 20 Querela di falso 2

3 giugno/26 luglio 1968 Gilberto Viola, Vladimiro Viola e Seta Natalina ved. Viola, quali eredi degli originari convenuti, proponevano appello davanti alla Corte d appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari con atto di citazione notificato il I Viola censuravano le sentenze impugnate deducendo di aver prodotto all udienza del il testamento olografo di Concetta Viola e che la produzione era stata ripetuta in sede di costituzione degli attuali eredi Viola senza che le attrici avessero disconosciuto il testamento stesso ai sensi dell art. 215 c.p.c. Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande proposte dalle attrici e in via subordinata che si disponesse la verificazione del testamento olografo della Concetta Viola. 8) Si costituivano in giudizio le Signore Romualda Rossi e Peppina Rossi con comparsa di costituzione in data con la quale resistevano all appello deducendo che la sentenza del Tribunale di Tempio del 20 giugno/26 luglio 1968 doveva considerarsi una sentenza definitiva, che conseguentemente era inammissibile la riserva di appello formulata e non poteva quindi essere più proposto l appello essendo decorsi i termini per l impugnazione; deducevano ancora che la produzione della copia del testamento della Concetta Viola, essendo avvenuta successivamente alla sentenza del Tribunale di Tempio in data 20 giugno/26 luglio 1968, doveva considerarsi tardiva e priva di ogni valore; con la stessa comparsa proponevano appello incidentale lamentando che erroneamente il Tribunale anziché estrarre a sorte le quote, eguali tra loro, aveva provveduto alla loro attribuzione. Concludevano quindi chiedendo che si dichiarasse inammissibile l appello relativamente alla sentenza del Tribunale di Tempio in data 20 giugno/26 luglio 1968, che venisse inoltre rigettato l appello principale proposto dagli eredi Viola e si rimettesse la causa in istruttoria per Querela di falso 3

4 provvedere alla estrazione a sorte delle quote. 9) La Corte d appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 3 marzo/30 maggio 2000, ritenendo decisiva la produzione in giudizio del testamento olografo di Concetta Viola, ha accolto l appello principale proposto dai Signori Gilberto Viola, Vladimiro Viola e Seta Natalina ved. Viola, in totale riforma delle sentenze impugnate, ha rigettato la domanda di divisione secondo la successione ab intestato dei beni caduti nell eredità di Concetta Viola proposta dalle attrici Romualda Rossi e Peppina Rossi ritenendo che l eredità della de cuius si sia devoluta per testamento e non secondo le norme della successione legittima. 10) Avverso tale decisione le odierne attrici hanno proposto ricorso per Cassazione con atto notificato in data ai convenuti (che hanno resistito all impugnazione); ricorso sul quale la Suprema Corte non si è ancora pronunciata, e in ordine al quale il giorno 24 settembre 2003 si è celebrata l udienza di discussione. 11) Le odierne attrici ritengono che il testamento olografo in data 6 marzo 1958 che appare redatto da Cosima Viola (pubblicato in Tempio il , dott. Topolino notaio, e ivi registrato il al n. 403 vol 140, depositato in originale presso l Archivio Notarile Distrettuale di Sassari) non sia autografo ma costituisca un falso materiale. Il testamento in oggetto così recita: «Testamento. Lascio tutti i miei beni mobili e immobili ai miei fratelli Luigia, Francesco e Roberto Viola. Tempio 6 marzo Cosima Viola». Le odierne esponenti ritengono che tanto la scrittura con cui è espressa l istituzione di erede (in favore di Luigia, Francesco e Roberto Viola) e Querela di falso 4

5 la data quanto la sottoscrizione dicente Cosima Viola non siano di mano della de cuius. Infatti, come si evince dalla relazione di consulenza tecnica grafica che si produce, il confronto sistematico tra i principali connotati generali e specifici di tale documento e quelli delle scritture autografe della de cuius usate per la comparazione, rivela numerose e consistenti differenze dinamiche, tali da escludere che il testamento de quo sia di pugno della Signora Concetta Viola. In particolare, il grafismo della scheda testamentaria è statico, trattenuto, contraddistinto da incertezza e da tremore laddove nelle coeve scritture autografe il tracciato è veloce, dinamico, libero, disinvolto, fluido (v. pag. 13 e 14 doc. n. 2). A ciò si aggiungono ulteriori differenze non trascurabili (v. pag. 16 ss. doc. n. 2) le quali dimostrano chiaramente che il testamento in esame è il risultato di un tentativo, in parte ben riuscito, di riproduzione delle singole morfologie letterali proprie del tracciato della Signora Cosima Viola. Tale conclusione risulta rafforzata anche dalla circostanza che, pur essendo stato il (preteso) testamento in esame pubblicato con verbale notarile in data 6 novembre 1958 (e perciò perfettamente disponibile presso il notaio), esso venne formalmente prodotto dai convenuti a giudizio inoltrato, dopo circa 8 anni di causa, all udienza del 9 dicembre 1974, e addirittura nella fase successiva alla pronuncia della sentenza non definitiva del luglio 1968 con cui il Tribunale di Tempio aveva disposto la divisione dei beni secondo le norme della successione legittima. Le odierne attrici hanno perciò interesse all accertamento della falsità materiale dell intera scheda testamentaria e ciò soprattutto ai fini della eventuale proposizione di una impugnazione per revocazione ai sensi dell art 395 Querela di falso 5

6 n. 2 c.p.c. della menzionata decisione della Corte d appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, nella denegata ipotesi in cui il ricorso per Cassazione proposto avverso tale pronuncia dovesse venire rigettato. Quanto sopra esposto, le Signore Romualda Rossi e Peppina Rossi, a mezzo dei sottoscritti avvocati CITANO Gilberto Viola, residente in Tempio Pausania nella Piazza San Gallo n. 11, Vladimiro Viola, residente in Sassari nella via Golia n. 17 e Seta Natalina ved. Viola, residente in Tempio Pausania nella Piazza San Gallo n. 7, tutti e tre a comparire davanti al Tribunale Civile di Sassari all udienza che sarà tenuta dal designando giudice istruttore il giorno 19 febbraio 2004, ad ore di rito, ed invitano gli stessi convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme di cui all art 166 c.p.c. almeno venti giorni prima della predetta udienza o di quella che venisse fissata a norma dell art 168 bis comma 5 c.p.c., con l avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all art. 167 c.p.c. e che la mancata costituzione non impedisce la prosecuzione del giudizio in loro contumacia, ove si concluderà, come fin d ora si conclude, perché il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza rigettata, voglia: 1) in via principale: dichiarare la falsità materiale di tutto il testamento olografo in data 6 marzo 1958 che figura scritto e sottoscritto da Cosima Viola, pubblicato con verbale del notaio Topolino di Tempio Pausania in data , accertando che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria non sono autografe in quanto non vergate dalla Signora Cosima Viola; 2) in via subordinata (e salvo gravame): dichiarare la falsità Querela di falso 6

7 materiale della firma che figura apposta nel testamento de quo, accertando che la sottoscrizione che figura nella scheda testamentaria non è autografa in quanto non vergata dalla Signora Cosima Viola; 3) in ogni caso: 3.1) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all accertamento della falsità; 3.2) condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle attrici, danni da liquidarsi in separato giudizio; 4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Ad istruzione della querela, si producono ed offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1) copia autentica del testamento olografo datato 6 marzo 1958 che figura redatto da Cosima Viola, pubblicato in Tempio, con verbale per notaio Topolino in data 6 novembre 1958 (anch esso in copia autentica), registrato in Tempio il giorno al n. 403, vol 140 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Tempio il giorno 13 novembre 1958 al n. 1085, cas. 1390; 2) relazione di consulenza tecnica grafica della dott.ssa Giulia Verdi datata ; 3) sentenza del Tribunale di Tempio in data 20 giugno/26 luglio 1968; 4) sentenza del Tribunale di Tempio in data 19 marzo/27 maggio 1998, n. 225/1998; 5) copia autentica sentenza della Corte d appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari in data 3 marzo/30 maggio 2000, n. 122/2000; 6) certificato di pendenza in Cassazione del giudizio di cui alle tre sentenze di merito appena citate e fotocopia dell avviso dell udienza di discussione notificato in data Si chiede, fin d ora, che venga ammessa consulenza tecnica grafica al fine di accertare se la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nel citato e prodotto testamento datato 6 marzo 1958 di Cosima Viola siano di Querela di falso 7

8 mano della defunta, ossia per accertare la autografia della scrittura, della data e della sottoscrizione suddette. Al riguardo si indicano e si producono le seguenti scritture di comparazione: 7) copia autentica rogito di divisione per notaio Altea di Tempio in data 17 giugno 1948; 8) copia autentica rogito di compravendita per notaio Topolino di Tempio in data ; 9) fotocopia cartolina di Cosima Viola indirizzata a Romualda e Angela Rossi, con timbro postale del ; 10) fotocopia cartolina di Cosima Viola indirizzata a Olga Rossi Viola, con timbro postale illeggibile; 11) fotocopia cartolina di Cosima Viola indirizzata a Olga Rossi Viola, datata di pugno ; 12) fotocopia lettera senza data (ma risalente agli anni Venti) di Cosima Viola, indirizzata alla sorella Marietta; 13) fotocopia lettera di Cosima Viola con destinatario non precisato, ma verosimilmente indirizzata alla sorella Marietta, senza data, (ma risalente agli anni Quaranta); 14) fotocopia lettera di Cosima Viola indirizzata a Romualda, senza data (ma successiva al 48). Con espressa riserva di produrre nuovi documenti e dedurre ulteriori mezzi di prova. Si chiede che il Signor G.I., ai sensi dell art 224 c.p.c., voglia ordinare il sequestro del testamento impugnato di falso. Ai fini della legge n. 488 del 1999 gli avvocati e dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato è pari a 310,00. Cagliari-Sassari, 4 novembre 2003 Romualda Rossi Peppina Rossi avv. prof. avv. Querela di falso 8

9 PROCURA ALLE LITI Deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente procedimento sino a finale esecuzione, conferendo loro ogni facoltà, compresa quella di proporre querela di falso, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c. per impugnare i documenti e gli atti sopra menzionati nonché quella di confermare la proposizione della querela di falso nella prima udienza davanti al giudice istruttore ai sensi dell art. 99 disp. att. c.p.c. e altresì la facoltà di farsi sostituire nelle udienze, comprese quelle presidenziali e di chiamare terzi in causa, l avv. prof. e disgiuntamente l avv., ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell avv. in Sassari nella via Cavour n. 24. Sassari, 4 novembre 2003 Romualda Rossi Peppina Rossi Per autentica avv. Relazione di notificazione, Sassari, novembre 2003, ad urgente richiesta degli avv. Prof. e avv., nella loro sopraindicata qualità, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all Ufficio Unico Notificazioni della Corte d appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, ho notificato il suesteso Querela di falso 9

10 atto di citazione a: - Gilberto Viola, residente in Tempio Pausania (SS.), nella Piazza San Gallo n. 11, ivi consegnandone copia conforme all originale a - Vladimiro Viola, residente in Sassari, nella via Golia n 17., ivi consegnandone altra copia conforme all originale a - Seta Natalina ved. Viola, residente in Tempio Pausania (SS), nella Piazza San Gallo n. 7, ivi consegnandone una terza copia conforme all originale a Querela di falso 10

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