DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Via Francesco Guicciardini n Montopoli in Val d'arno (PI) - ( 0571/ ) - COPIA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 del 11/03/2009 OGGETTO: Progetto Sicurezza Territoriale. Delimitazione ed istituzione di Zona a Traffico Limitato in Montopoli Capoluogo. L anno DUEMILANOVE addì UNDICI del mese di MARZO e alle ore 18.30, in Montopoli in Val d Arno, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge. Presiede la seduta: VIVALDI ALESSANDRA Assiste DOTT. FABRIZIO PETRUZZI Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale. Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti VIVALDI ALESSANDRA SINDACO X FILIPPI ALDO ASSESSORE X TADDEI PIERO ASSESSORE X VANNI MARIA ASSESSORE X SASSETTI CLAUDIO VICE SINDACO X ATZORI UMBERTO ASSESSORE X Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa alla trattazione della pratica di cui all oggetto. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 1 di 12

2 Oggetto: Progetto Sicurezza Territoriale. Delimitazione ed istituzione di Zona a Traffico Limitato in Montopoli Capoluogo. LA GIUNTA COMUNALE Visto il progetto denominato Piano della Sicurezza Territoriale redatto dalla Polizia Municipale nel quale sono contenute una serie di misure ed interventi da effettuarsi sul territorio nell intento di migliorare la sicurezza complessiva; che tra le misure indicate è contemplata l ipotesi di delimitare delle zone a traffico limitato, come previste dall art. 7, comma 9, del Codice della strada- Dlgs 285\92- il quale prevede che : I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. ; considerate le problematiche di circolazione rilevate in Via del Falcone, strada comunale a fondo chiuso posta nel centro storico di Montopoli capoluogo e ritenuto opportuno, pur mantenendo la fruibilità della stessa ai residenti e l accessibilità per i servizi, non consentirvi un accesso indiscriminato dei veicoli al fine di garantire la sicurezza della circolazione e le esigenze dei residenti stessi; attesa pertanto la necessità, anche in considerazione della tipologia della strada e delle sue caratteristiche strutturali, di porre in essere idonee limitazioni al trasporto privato, sia per orari che per categorie; ritenuto pertanto di individuare e delimitare Via del Falcone e via Salita delle Scalelle quale Zona a Traffico Limitato ( Z.T.L). -, consentendovi l accesso, il transito e la sosta alle categorie di utenti come in dettaglio individuate nell allegato Disciplinare per il rilascio di permessi alla circolazione in ZTL che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto; ritenuto di dover demandare all ufficio Polizia Municipale il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente atto; visto l art. 3 comma 1- punto 54 del D.lgs 285\92 ( Codice della Strada); visto l art. 7 - commi del D.lgs 285\1992 ; vista il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica; omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell art. 49 del D Lgs 267\2000 in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata; 2 di 12

3 con votazione unanime DELIBERA Quindi 1) di delimitare ed istituire in Montopoli capoluogo, nella zona urbana che comprende Via del Falcone e via Salita delle Scalelle, una ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) ; 2) di stabilire che l accesso alla Z.T.L. sia consentito alle categorie e con le limitatazioni riportate nell allegato Disciplinare per il rilascio di permessi alla circolazione in ZTL che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 3) di dare mandato all Ufficio Polizia Municipale di dare attuazione a quanto prevede il presente atto ed in particolare: a) emanare l ordinanza prevista dall art. 7 comma 9 del D.lgs n. 285\92 per la istituzione delle limitazioni al transito sopra menzionate, individuando su Via del Falcone, ove possibile, appositi spazi di sosta riservati agli autorizzati, da evidenziare al pubblico a mezzo della prescritta segnaletica; b) predisporre e rilasciare i permessi di transito e sosta da consegnare agli aventi titolo secondo quanto stabilito dall allegato Disciplinare per il rilascio di permessi in Z.T.L La Giunta Comunale, con separata votazione e con voti unanimi DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del Dlgs 267\2000 stante l urgenza di provvedere. 3 di 12

4 Disciplinare per il rilascio di permessi alla circolazione in zona a traffico limitato. Articolo 1 - Principi generali Il presente disciplinare regola il rilascio dei permessi per gli abitanti ed operatori in ambito Z.T.L. in coerenza con i principi e gli obiettivi del Progetto della sicurezza territoriale volti a contenere la circolazione dei veicoli a tutela della prevalenza pedonale, della qualità ambientale e dei luoghi di valore storico-artistico. In dettaglio le presenti norme intendono fissare linee e principi per la disciplina del rilascio dei permessi di transito, fermata e sosta all'interno della zona a traffico limitato ubicata nel centro storico di Montopoli in V.A, così come delimitata dalla Deliberazione di Giunta n. in data della quale il presente disciplinare è allegato. Ai fini dell applicazione del presente disciplinare sono equipollenti alla proprietà del veicolo, il possesso in forza di contratto ( leasing, nolo a lungo termine, comodato gratuito registrato), il possesso di veicolo aziendale affidato in uso esclusivo ( per i residenti in Z.T.L. che siano dipendenti e\o legali rappresentanti di società). Si definisce Zona a Traffico Limitato (ai sensi art. 3 Comma 1 punto 54 e art. 7 C.d.S.) l "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli". L accesso alla Z.T.L. è consentito ai mezzi muniti di appositi permessi da rilasciarsi, per le categorie di utenti aventi diritto e di seguito indicate, ai seguenti tipi di veicoli: - motoveicoli ( con esclusione dei motocicli) - autoveicoli I ciclomotori ed i motocicli, come definiti dall art. 52 e 53 del C.D.S sono autorizzati a transitare nella Z.T.L. solo per raggiungere gli spazi di parcheggi privati o pubblici loro riservati senza rilascio di alcun permesso. Nella Z.T.L. il divieto di accesso, transito e sosta, ad esclusione dei veicoli autorizzati o esenti da autorizzazione, vige dalle 0,00 alle 24,00 di tutti i giorni della settimana. Articolo 2 -Rilascio dei permessi L'accesso dei mezzi veicolari alla Z.T.L. è consentito esclusivamente ai possessori di permesso rilasciato dall'amministrazione Comunale. Il permesso di transito ed eventuale sosta consiste in un contrassegno cartaceo da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo al quale si riferisce. Il permesso rilasciato è vincolato al veicolo per il quale è stato rilasciato e può essere di tipo permanente o di tipo temporaneo per il periodo di necessità debitamente comprovato. Il permesso può essere richiesto presso gli uffici della Polizia Municipale in Piazza S. Matteo 2, dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle esibendo i documenti specificati nel dettaglio al successivo art.5. I tempi di rilascio sono rispettivamente: 15 gg. per i permessi permanenti, 10 gg. per i permessi provvisori di cui all art. 5 lett.b). 4 di 12

5 La validità del permesso può avere durata massima annuale per i permessi permanenti e semestrale per quelli provvisori. I permessi permanenti devono essere rinnovati annualmente entro una data che sarà definita dall Ufficio Polizia Municipale. Articolo 3 - Veicoli autorizzati senza necessità di permesso Sono autorizzati, senza necessità di rilascio di permesso, all'accesso ed alla sosta: 1) i veicoli di rappresentanza Governativi, i veicoli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze Armate, alle Polizie Locali, i veicoli di Pronto Soccorso, Vigili del fuoco, Protezione Civile e pronto intervento in genere nonché le auto di rappresentanza dell'amministrazione Comunale; 2) limitatamente al tempo strettamente necessario all incombenza da espletare e senza recare intralcio alla circolazione, i seguenti veicoli: servizi pubblici e di pubblico interesse, servizi di pronto intervento ( es. Enel, Telecom, servizi del comune, della provincia e della Regione, servizi delle aziende che gestiscono reti di servizio, Scuolabus, Istituti di Vigilanza in servizio d istituto, servizio postale, servizi di onoranze funebri, porta valori, trasporto medicinali, nettezza urbana ); 3) i veicoli di medici, generici e specialistici, in visita domiciliare, iscritti all ordine dei medici : è consentita la sosta di un'ora previa esibizione del disco orario e della scritta "medico in visita domiciliare. La sosta è consentita negli spazi delimitati per la Cat. 1 (residenti o domiciliati in Z.T.L. ) o fuori degli stessi purché non venga arrecato intralcio alla circolazione. 4) i veicoli autorizzati per il trasporto DISABILI, muniti di apposito contrassegno di cui al D.P.R , n. 503 rilasciati ai sensi dell art. 381 del reg. di esecuzione al CDS DPR 16\12\1992 n. 495; 5) i velocipedi. Articolo 4 - Permessi permanenti I permessi permanenti possono essere rilasciati alle seguenti categorie di cittadini: Cat. 1 Residenti\ domiciliati\ proprietari di civili abitazioni in zona a traffico limitato Cat. 2 - Attività in zona a traffico limitato Cat. 3 Garage\posto auto in zona a traffico limitato Cat. 1 Residenti -domiciliati proprietari di civili abitazioni in Z.T.L. a) Residenti anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche) o domiciliati nella Z.T.L. proprietari o possessori con titolo legale di veicolo e privi di posti auto privati ( garage o area aperta). Viene rilasciato un solo permesso per ogni nucleo familiare con residenza nella Z.T.L. : sullo stesso permesso possono essere indicate al massimo n. 3 targhe di veicoli risultanti in possesso di componenti del nucleo familiare stesso. Il permesso dà diritto, per tutti i giorni della settimana, in orario 0-24, all'accesso e transito in Z.T.L. e alla sosta prolungata nei parcheggi delimitati ( contrassegno di colore verde). 5 di 12

6 b) Residenti o domiciliati come sopra, titolari, a qualunque titolo, di spazi propri per il ricovero dei veicoli all interno della Z.T.L. Viene rilasciato un permesso per ogni veicolo di proprietà con disponibilità di posto auto in garage, rimessa pubblica o privata, per il quale viene inoltrata richiesta. Il numero di permessi rilasciabili è pari alla capienza disponibile che se non diversamente deducibile, viene calcolata coni seguenti criteri: in ragione di mq 15 per ogni veicolo se trattasi di garage e di mq 18 se trattasi di area a cielo aperto. Il permesso da diritto all accesso e transito per tutti i giorni della settimana in orario 0-24 con possibilità di BREVE FERMATA per operazioni connesse al carico e scarico ( contrassegno di colore verde con logo divieto di sosta). c) Proprietari di appartamenti di civile abitazione ( il cui appartamento non risulta in uso a terzi) non residenti anagrafici all intero della Z.T.L. e non titolari, a qualunque titolo, di spazi propri per il ricovero dei veicoli all interno della Z.T.L. Viene rilasciato il permesso per un solo veicolo di proprietà. Il permesso dà diritto, per tutti i giorni della settimana, in orario 0-24, all'accesso e transito in Z.T.L. con possibilità di BREVE FERMATA per operazioni connesse al carico e scarico (contrassegno di colore verde con logo divieto di sosta). Cat. 2 Attività in Z.T.L. a) Commercianti e artigiani con attività lavorativa nella Z.T.L. con veicolo intestato personalmente o a ditta di cui si è titolari o soci. Il permesso dà diritto a commercianti ed artigiani con attività lavorativa all'interno della Z.T.L. all'accesso, al transito ed alla sosta breve per carico e scarico negli spazi delimitati nell'orario compreso tra le e le ore e tra le 15,00 e le 17,00. Viene rilasciato un solo permesso per ogni attività. La sosta è consentita, negli spazi delimitati, per un periodo massimo di 30 minuti con esposizione di disco (contrassegno di colore arancio ). b) Commercianti con necessità di effettuare consegne a domicilio nella Z.T.L. Il permesso da diritto, nell'orario compreso tra le e le ore e tra le 15,00 e le 17,00, all accesso e transito in Z.T.L. con possibilità di BREVE FERMATA per operazioni connesse al carico e scarico merci. Viene rilasciato un solo permesso per ogni attività (contrassegno di colore arancio con logo divieto di sosta ). Cat. 3 Garage\posto auto in sede propria Proprietari o affittuari o possessori a qualunque titolo di garage o di posto auto in sede propria all'interno del perimetro della Z.T.L.. non residenti nella stessa. Viene rilasciato un permesso per ogni veicolo di proprietà con disponibilità di posto auto in garage, rimessa pubblica o privata, per il quale viene inoltrata richiesta. Il numero di permessi rilasciabili è pari alla capienza disponibile che se non diversamente deducibile, viene calcolata coni seguenti criteri: in ragione di mq 15 per ogni veicolo se trattasi di garage e di mq 18 se trattasi di area a cielo aperto. Il permesso dà diritto al transito in Z.T.L. senza vincoli di orario per l accesso all area di sosta privata. Non è consentita la sosta ( contrassegno di colore rosso con logo divieto di sosta ). Articolo 5 Permessi provvisori di durata limitata 6 di 12

7 a) Per necessità episodiche e di breve durata, al fine di consentire operazioni occasionali, vengono rilasciati permessi di durata minima di ore UNA e massima fino ad ore 24 denominati PASS, sui quali dovrà essere riportata la targa del veicolo e data\ora di scadenza. I PASS consentono, per il periodo di validità, l accesso, il transito e la sosta breve per un massimo di 30 minuti con esposizione di disco orario negli spazi delimitati. I permessi in questione vengono rilasciati su richiesta anche verbale, in tutti i casi di comprovata necessità. Tali permessi possono essere rilasciati, per la durata di volta in volta ritenuta adeguata, per: operazioni di carico\scarico merci per rifornimenti ad attività, trasportatori e corrieri per consegna e\o ritiro merci anche presso private dimore, artigiani con veicolo adibiti a trasporto cose che effettuano interventi professionali opportunamente documentati, carico\scarico bagagli per i clienti di strutture ricettive, per accompagnamento di persone aventi più di 70 anni di età residenti nella Z.T.L oppure di residenti nella zona ed affetti da comprovati impedimenti fisici dovuti anche a temporanea malattia. b) E' inoltre possibile ottenere permessi, denominati PASS per l accesso alla Z.TL di durata che può variare da oltre le 24 ore fino ad un massimo di mesi 6 e comunque non oltre il decadere delle condizioni che ne determinano la necessità, previa presentazione di autocertificazione attestante la necessità di tale accesso per lavori da realizzarsi in Z.T.L limitatamente alle categorie artigianali tali da necessitare l accesso di mezzi d opera e qualora il mezzo sosti in garage, corte, giardino o spazio che non interessi la viabilità. Nel caso di indisponibilità di sosta in aree private la richiesta di tale permesso dovrà essere presentata unitamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico. Sul PASS dovrà essere riportata la targa del veicolo e la data di scadenza. Il Responsabile dell Ufficio Polizia ed i suoi collaboratori, in tutti i casi di accertata necessità ed urgenza, purché opportunamente documentati, e per fatti non contemplati nel presente disciplinare, possono rilasciare permessi temporanei di validità non superiore alle 24 ore. Articolo 6 - Documentazione per il rilascio dei permessi Il rilascio del permessi avverrà con le modalità di cui all Art. 2 Le istanze prodotte per le richieste dei permessi, incomplete della documentazione prevista e comunque ritenuta necessaria dall Ufficio Polizia per la verifica del possesso dei requisiti necessari per il rilascio dei permessi stessi, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che l Ufficio ne da agli interessati: trascorso infruttuosamente tale termine la pratica viene archiviata. I permessi non rinnovati sono ritirati a cura degli agenti accertatori. Il possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio dei permessi ai sensi del presente disciplinare sarà di norma dichiarato ai sensi e per gli effetti della normativa sulla semplificazione amministrativa DPR n. 445\ E facoltà del richiedente di presentare, in luogo di autocertificazione, documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. La documentazione da produrre per il rilascio dei permessi deve essere idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. In dettaglio ed indicativamente : 7 di 12

8 Cat. 1 Residenti -domiciliati proprietari di civili abitazioni in Z.T.L. Documentazione: - domanda su modulo in carta legale ; per la Cat. 1 lett a) : autocertificazione attestante la residenza anagrafica o il domicilio, la non disponibilità di spazi per il ricovero veicoli - copia carta\e di circolazione-; per la Cat. 1 lett. b) : autocertificazione attestante la residenza anagrafica o il domicilio, il titolo di possesso ed il numero dei posti auto per il ricovero veicoli in disponibilità corredata da copia planimetrica catastale - copia carta\e di circolazione- estremi autorizzazione passo carrabile; per la Cat.1 lett. c) : autocertificazione attestante il titolo di proprietà, che l immobile è libero e non è in uso a terzi, la non disponibilità di spazi per il ricovero veicoli copia carta di circolazione del veicolo. Rinnovo annuale : - presentazione del permesso per timbro e firma; - autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti. Periodo di validità: legato al periodo di residenza\ domicilio \ permanenza del titolo di proprietà. Categoria 2 - Attività in Z.T.L. Documentazione: - domanda su modulo in carta legale - autocertificazione in merito all'attività esercitata - copia carta circolazione del veicolo. Rinnovo annuale: - presentazione del permesso per timbro e firma. - autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti. Periodo di validità: legato al periodo di attività nella ZTL Categoria 3 Garages\posto auto in sede propria in Z.T.L. Documentazione: - domanda su modulo in carta legale; -autocertificazione attestante il titolo di possesso ed il numero dei posti auto per il ricovero veicoli in disponibilità corredata da copia planimetrica catastale; - copia carta circolazione del veicolo; - estremi autorizzazione passo carrabile. Rinnovo annuale: - presentazione del permesso per timbro e firma. - autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti. Periodo di validità: legato alla durata di disponibilità del posto auto Provvisori di durata limitata Per i PASS per i permessi provvisori di cui all art 5 punto a) la domanda può essere effettuata anche verbalmente fornendo comunque una documentazione sufficiente a dimostrare la necessità. Per i permessi di cui all art. 5 punto b) la domanda deve essere presentata su modulo in bollo allegando la necessaria documentazione attestante la motivazione della richiesta. Articolo 7 - Sanzioni e revoca Il titolare del permesso sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative. 8 di 12

9 Il permesso verrà revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità, salvo che non si configurino illeciti penali. Il decadere dei requisiti necessari all acquisizione del permesso ne inficia automaticamente la validità. Ogni variazione in merito ai requisiti dichiarati nella richiesta di permesso deve essere tempestivamente comunicata all Ufficio Polizia Municipale. Il permesso deve essere esposto sul parabrezza del veicolo, ben visibile in originale esclusivamente sul veicolo per il quale è stato rilasciato. La mancata esposizione del contrassegno sarà sanzionata nella stessa misura prevista per il non possesso dell autorizzazione. L uso del permesso su altro veicolo non autorizzato, l esposizione di fotocopie, l alterazione dello stesso, comporta la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso salvo che non si configurino illeciti penali e fatta salva l applicazione di specifiche sanzioni amministrative. Per i veicoli autorizzati alla sosta breve con esposizione di disco orario, la mancata esposizione dello stesso sarà sanzionata nella misura prevista per il non possesso dell autorizzazione. Le violazioni al presente regolamento, non espressamente previste dal Nuovo Codice della Strada, comportano l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267\2000, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00. 9 di 12

10 Indice Articolo 1 - Principi generali Articolo 2 - Rilascio dei permessi Articolo 3 - Veicoli autorizzati senza necessità di permesso Articolo 4 - Permessi permanenti Articolo 5 - Permessi provvisori di durata limitata Articolo 6 - Documentazione per il rilascio dei permessi Articolo 7 - Sanzioni e revoca 10 di 12

11 PARERE SU DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 23 DEL 11/03/2009 Oggetto: Progetto Sicurezza Territoriale. Delimitazione ed istituzione di Zona a Traffico Limitato in Montopoli Capoluogo. Ai sensi dell art.17, comma 1 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, nonchè dell art.49 - comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. Per la regolarità istruttoria Il Responsabile del Settore f.to Luisetta Giglioli Montopoli V.A., 11/03/2009 Ai sensi dell art.17, comma 2 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi, nonchè dell art.49 - comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta: - diminuzione di entrata - impegno di spesa. Montopoli V.A., IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO Servizio Economico/Finanziario (Benedetti Dott.ssa Carla) 11 di 12

12 Fatto. Letto e sottoscritto. IL SINDACO f.to Alessandra Vivaldi IL SEGRETARIO f.to Dott. Fabrizio Petruzzi Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/03/2009 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Fabrizio Petruzzi La presente è copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo e d ufficio. Lì 27/03/2009 IL SEGRETARIO COMUNALE Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione : - è stata pubblicata all albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all art. 127 del D.Lgs n La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per: - decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000. Lì / / IL SEGRETARIO COMUNALE 12 di 12

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