REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA DI SVAGO ED INTRATTENIMENTO.
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA DI SVAGO ED INTRATTENIMENTO. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.1 Il presente regolamento disciplina l orario delle attività di intrattenimento e svago, autorizzate ai sensi ai sensi degli artt.68, 69, 86 e 110 dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione, svolte nei pubblici esercizi. 2 - Compatibilmente alla normativa per essi prevista e limitatamente alle attività d intrattenimento e svago in essi svolte, il presente Regolamento si applica anche ai pubblici esercizi previsti dalle lett. a), b), e d) dell art.5, comma 1 della predetta legge n. 287/91. ART. 2 DEFINIZIONI 1 - Per attività di intrattenimento e svago s intende quella esercitata per soddisfare qualunque tipo di ristoro o godimento dello spirito, da cui esulano i caratteri dell insegnamento o della propaganda, indetta nell esercizio di attività imprenditoriale, svolta in modo organizzato e non casuale in locali nei quali è prevista un affluenza di pubblico, tale da costituire una certa attrattiva, per le quali è prescritta una delle licenze o autorizzazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione. ART. 3 COMPETENZE 1 - Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all attuazione di quanto determinato ai sensi del presente regolamento, nonché all adozione degli atti derogatori. ART. 4 ORARI 1 - L orario delle attività di intrattenimento e svago svolte nei pubblici esercizi di cui all art.1 del presente Regolamento, dovrà essere determinato osservando i seguenti criteri: a) sale da gioco, da biliardo, giochi leciti, stabilimenti di bagni e simili: Fascia oraria: dalle ore alle ore b) attività ginnico-sportive e simili (palestre, autopiste, pattinaggio, skateboard, tavole e apparecchi similari) :
2 Fascia oraria: dalle ore alle ore 12.00, dalle ore alle ore c) sale da ballo, piano-bar, caffè concerto, spettacoli di arte varia, spettacoli misti e simili: Fascia oraria: dalle ore alle ore d) sale per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, di varietà, sale pubbliche di audizione, sale televisive e simili: Fascia oraria: dalle ore alle ore Per le attività di cui al comma 1) lett. a), b), esclusivamente per il periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre, è prevista, in alternativa a quella prescritta nel comma precedente, la seguente fascia oraria facoltativa: dalle ore alle ore 12.30, dalle ore alle ore L esercente interessato alla fascia oraria facoltativa deve presentare al Comune apposita comunicazione scritta. 4 La fascia oraria antimeridiana non è soggetta a deroghe. 5 - Nelle giornate festive e prefestive, nell ultima settimana intera di carnevale e nell ultima giornata di carnevale, nella settimana antecedente la Pasqua, nel periodo dal 01 dicembre al 06 gennaio, l esercente ha facoltà di anticipare l apertura e posticipare la chiusura, fino ad un massimo di un ora. Il presente comma non si applica alla fascia oraria antimeridiana ed alla fascia oraria facoltativa di cui al c Nell ambito di ciascuna fascia oraria, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di cinque ore. 7 - I giochi leciti debitamente autorizzati nei pubblici esercizi di tipo a), b) o d) possono essere attivati, oltre che nella fascia orario di cui al comma 1 n. 1, anche nel seguente orario: dalle ore alle ore ART. 5 ALTRE ATTIVITA 1 - Per le attività non espressamente contemplate nel presente regolamento, comunque soggette ad autorizzazione o licenza di pubblica sicurezza, nel provvedimento amministrativo sarà stabilito l orario che dovrà essere osservato per la specifica attività, nel rispetto dell orario di cui all art. 4 comma 1, del presente regolamento. ART. 6 ATTIVITA CONGIUNTA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 1 - L orario consentito per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per gli esercizi classificati alla lettera c) dell art.5, comma uno, della legge 287/1991, non può eccedere quello autorizzato per l attività d intrattenimento e svago come stabilito nel presente Regolamento. 2 - L attività d intrattenimento e svago deve essere prevalente rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande. 3 - La somministrazione di alimenti e bevande di cui all art.5, comma uno,
3 lettera c) della legge n. 287/91 può essere effettuata esclusivamente a favore delle persone che accedono nel locale per usufruire dell attività di intrattenimento e svago. 4 - I pubblici esercizi autorizzati prima dell entrata in vigore del presente Regolamento possono continuare l attività anche se la superficie destinata all intrattenimento e svago non è conforme al parametro di cui all articolo 11 comma 2). ART. 7 TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE 1 E obbligatoria la chiusura per un intera giornata la settimana, scelta a facoltà dell esercente. 2 - I titolari dei pubblici esercizi di cui all art.1, comma 1 del presente Regolamento possono effettuare ulteriori chiusure, in aggiunta al turno di riposo obbligatorio, nel corso della settimana, fino ad un massimo di tre giornate, a loro scelta. 3 - Chi intende avvalersi di tale facoltà deve darne preventiva comunicazione al Comune e i turni di chiusura prescelti devono essere indicati nel cartello dell orario di cui al successivo articolo otto. ART. 8 DISCIPLINA DELL ORARIO 1 - Ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall avvenuta comunicazione. 2 - L orario di chiusura comunicato è considerato termine per l accesso al locale da parte dei clienti e lo sgombero completo del locale con la cessazione di ogni servizio deve avvenire entro un ora dall orario di chiusura qualora trattasi di tipologia c). 3 - L inosservanza del comma precedente comporterà è punita, ai sensi dell art.106 del R.D.3 marzo 1934, n. 383 Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, con una sanzione amministrativa da L a L L esercente deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l orario adottato e la giornata, o le giornate, di chiusura settimanale. 5 Per le attività soggette alle sole licenze T.U.L.P.S. trova comunque applicazione l art. 186 del Regio Decreto attuativo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
4 ART. 9 DEROGHE 1 - Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate. 2 - E disposta la deroga all obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi oggetto del presente Regolamento, in occasione delle seguenti circostanze: a) in tutte le festività infrasettimanali; b) nel periodo dal 01 dicembre al 06 gennaio; c) nel Mercoledì delle Ceneri; d) nell ultima settimana intera del carnevale e nell ultima giornata di carnevale; e) nella settimana antecedente la Pasqua 3 - Il Comune, previo assenso degli organismi di cui al comma uno, può disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali. 4 - Deroghe particolari alla disciplina dell orario, attuato ai sensi del presente Regolamento, possono essere concesse per giustificati e comprovati motivi, previa presentazione al Comune di apposita domanda motivata, redatta in competente bollo. ART. 10 CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI 1 Per la chiusura temporanea delle tipologie previste dal TULPS si osservano le disposizioni di seguito elencate: a - E consentito chiudere l esercizio sino ad un massimo di otto giorni, senza necessità di darne preavviso al Comune. b - Se la chiusura è superiore agli otto giorni ed inferiore a tre mesi, l esercente è tenuto a darne avviso preventivo al Comune. c - Se, per cause di forza maggiore, da comprovarsi da parte dell interessato, la chiusura debba protrarsi per un periodo superiore ai tre mesi, il titolate deve presentare al Comune apposita domanda preventiva, in competente bollo, al fine di ottenere l autorizzazione alla chiusura dell esercizio, che sarà rilasciata discrezionalmente nei casi in cui i motivi della richiesta siano riconosciuti validi ed esistenti. 2 Per le tipologie previste dalla L. 287/91 si osservano le disposizioni di cui all art. 45, comma 8 del D.P.G.R.02277/77.
5 ART. 11 ATTIVITA MISTE 1 - Per gli esercizi che svolgono attività di carattere misto di cui all art. 4 del presente regolamento, quella prevalente determina l orario di apertura e chiusura. 2 - Il carattere di prevalenza è stabilito dall esercente, il quale provvede a darne comunicazione al Comune, in conformità a uno dei seguenti parametri: il volume d affari; la superficie utilizzata, in rapporto al modo d utilizzo della stessa da parte del pubblico. 3 Il Sindaco può concedere, per un periodo complessivamente non superiore a sessanta giornate nel corso dell anno, anche non consecutive, l osservanza di un orario differenziato, in deroga a quanto disposto nel comma 1 del presente articolo. L interessato deve presentare apposita istanza motivata, in competente bollo, indicando esattamente le giornate durante le quali si chiede l orario differenziato e l orario che s intende osservare per ogni singola attività. 4 In caso di adozione dell orario differenziato di cui al comma precedente, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve comunque osservare l orario stabilito per l attività prevalente come individuata al comma 2 del presente articolo. 5 Durante le giornate nelle quali è osservato l orario differenziato, ogni singola attività autorizzata dovrà comunque svolgersi esclusivamente nell ambito della rispettiva fascia oraria come determinata nell art.4 del presente Regolamento. ART. 12 SANZIONI 1 - La determinazione e l irrogazione delle sanzioni previste dalla L.R. 8/99, dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione, avviene secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1/ Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei relativi atti di esecuzione, si applica l art. 37, comma 7, 9, 10 e 11 della L.R. n.8/99. 3 La violazione delle norme contenute nel regolamento, non specificatamente sanzionate dalla Legge o dalla normativa di pubblica Sicurezza è punita, ai sensi dell art. 106 del T.U.L.P.C approvato con R.D. n. 383/1934, con una sanzione amministrativa fino a L
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