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1 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore LUIGI RUSSO Monopoli (Ba) MONOPOLI (Ba) Via Procaccia, Tel. e Fax C.M. BAIS05300C C.Fisc e- mail: bais05300c@istruzione.it pec: bais05300c@pec.istruzione.it Prot. n Monopoli, 29 marzo 2014 LA GESTIONE DEL SITO WEB DI ISTITUTO REGOLAMENTO GENERALE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI Ai sensi della Direttiva del Ministero per la P.A. e l innovazione n.8 del Contesto normativo Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell'istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo di Monopoli di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69. che reca disposizioni dirette alla eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea. A decorrere dal 1 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale; per ciò che concerne invece i bandi di gara e i bilanci, il passaggio completo al digitale fu stabilito al 1 gennaio Il presente Regolamento fa riferimento alle norme del Codice dell Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e delle novità introdotte dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.L. n. 179/2012, nonché alle Linee Guida per i Siti web della P.A.. Inoltre, il presente Regolamento si rifà alle disposizioni di cui D.Lgs. 33 del 14/3/2013 che individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l organizzazione, l attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione e al D.M. 20/03/2013 riguardante Indicazioni sui requisiti di accessibilità dei siti istituzionali. 2. Premessa Le linee guida emanate in applicazione della Direttiva del Ministero per la P.A. e l innovazione n. 8 del 26/11/2009, ritenendo fondamentale fissare i criteri di aggiornamento, usabilità ed accessibilità dei siti internet della P.A., differenziano - sostanzialmente - due ambiti professionali coinvolti nella realizzazione e gestione di un sito web: uno legato alle competenze tecnologiche, per il quale si individuano i ruoli di Responsabile dei Sistemi Informativi e dell Accessibilità Informatica, il Webmaster, che gestisce ed amministra il sito web ed è responsabile dell analisi e sviluppo delle applicazioni basate sul web, agendo da coordinatore e supervisore delle attività di coloro che operano per il sito; l altro legato alle competenze editoriali, per il quale si individuano i ruoli di Redattore Web, Responsabile della Comunicazione, Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti (RPP), chiamato a ricevere le richieste di pubblicazione, assicurarsi che gli atti da pubblicare siano conformi alla normativa vigente, procedere alla pubblicazione o all invio degli atti per la pubblicazione conservando il repertorio degli atti pubblicati e delle relative notifiche. 3. Caratteristiche del processo di pubblicazione I documenti devono essere in formato elettronico. Il formato deve garantire l immodificabilità del contenuto. I documenti devono essere firmati con la firma elettronica o digitale da parte del responsabile del procedimento o dal Responsabile del procedimento di pubblicazione. MONOPOLI Via C. Beccaria, n.c. Tel. e Fax Liceo Artistico e Liceo Musicale Via Procaccia, 111 Tel. e Fax IPSIAM S. Francesco da Paola e Liceo Artistico

2 Quando il contenuto degli atti non è compatibile con l accessibilità, occorre fornire le indicazioni per l accesso alle informazioni. I documenti rimangono pubblicati per tutto il tempo previsto dalla normativa. L albo on- line deve prevedere i meccanismi per la pubblicazione e la rimozione/archiviazione degli atti. Tutti i documenti devono essere numerati automaticamente dal sistema in ordine cronologico. La consultazione dei documenti deve contenere le seguenti informazioni: L ente che ha pubblicato l atto. La data di pubblicazione. La scadenza. La descrizione. La lista degli allegati consultabili. 4. Accesso alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale Secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.L.gs. n. 33 del 14/03/2013, il sito istituzionale della scuola dispone almeno di tre aree fondamentali: Area Pubblicità Legale contiene l Albo Pretorio on- line e può contenere l Albo sindacale; Area Amministrazione Trasparente è accessibile senza filtri o limiti di indicizzazione o ricerca; contiene i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente ed organizzati in sezioni e sotto- sezioni secondo quanto specificato nella Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013; Area Privacy e Note legali. 5. La Pubblicità Legale La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. In particolare l art. 32, comma 1 della legge ha sancito che a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa: a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. 6. Cosa dice l Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) 1) A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2) Dalla stessa data del 1 gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 35) A decorrere dal 1 gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 7. L art. 14, c.7, D.P.R. 275/1999 I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro

3 pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. 8. Atti soggetti alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente Sono soggetti alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente tutti gli atti per i quali il D.Lgs. n. 33/2013 ne preveda l adempimento. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali sezioni in cui vengono pubblicati atti on line: Disposizioni generali Organizzazione Consulenti e collaboratori Personale Bandi di concorso Attività e procedimenti Provvedimenti Bandi di gara e contratti Bilanci Controlli e rilievi sull amministrazione Servizi erogati Pagamenti dell Amministrazione. Altri contenuti 9. Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti Bando Determina aggiudicazione definitiva Ogni atto dovrà contenere le seguenti informazioni: Struttura proponente Oggetto della determina a contrarre Importo aggiudicazione Aggiudicatario Eventuale base d asta Procedura di scelta del contraente Numero offerenti che hanno partecipato alla gara Tempi Importo somme liquidate Eventuali modifiche contrattuali Decisioni di ritiro e recesso contratti 10. La tutela della Privacy In generale, il Codice della Privacy garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dei minori: ciò anche a dispetto del diritto di pubblicità ed informazione. Infatti, la legge salvaguarda innanzitutto la personalità dei minori da indebite interferenze, da parte dei media, nella loro vita privata. Pertanto, l editore o chiunque operi sul web deve astenersi dal pubblicare fotografie o nomi che, in qualunque modo, siano idonei a identificare i minori, anche se coinvolti in fatti di pubblico interesse. È sempre bene, quindi, riportare la fotografia sgranata (cosiddetta pixellatura) e soltanto le iniziali del nome del minore. Non solo: occorre astenersi dal pubblicare, nei casi non consentiti, non solo il nome del minore, ma anche tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l indirizzo dell abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l indicazione della scuola cui appartenga.

4 Il Garante della Privacy ha affermato che la tutela del minore deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. È stata per esempio considerata illecita la pubblicazione di una foto contenente un minore perché occasionalmente vicino al genitore, persona pubblica (o di spettacolo), all interno di un servizio su un rotocalco. La notorietà del minore, di fatto derivante da suoi legami familiari, non fa venire meno l esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo. Pertanto è da considerare illecita anche la pubblicazione di foto di minori che siano semplicemente figli di personaggi pubblici. In tutti i casi è sempre necessario chiedere ed ottenere un preventivo consenso scritto, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, alla riproduzione di foto; l autorizzazione deve contenere anche la dichiarazione di consapevolezza e approvazione del contesto in cui saranno inserite tali immagini e del commento scritto o parlato che sarà fatto in proposito. L eventuale consenso alla pubblicazione, reso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, deve comunque subire un ulteriore vaglio di opportunità da parte dell'editore, il quale dovrà verificare l effettiva rispondenza dell attività di pubblicazione alle finalità pubbliche. Il diritto del minore alla riservatezza è considerato infatti come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Pertanto, l'editore, qualora per motivi di interesse pubblico decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell interesse oggettivo del minore secondo i principi e i limiti stabiliti dalla legge. 11. Invio dei file per la pubblicazione: criteri e modalità Il "Responsabile del procedimento di pubblicazione" (RPP), dopo aver raccolto gli atti ed essersi assicurato che il contenuto da pubblicare è conforme alle vigenti normative, invierà la documentazione all indirizzo e- mail del Webmaster accompagnati da un apposito modulo di richiesta di pubblicazione. I documenti provenienti dalla suite MS Office (.doc,.xls,.ppt,.pub, ecc.) o da altri applicativi, dovranno essere preventivamente convertiti ed inviati in PDF, formato standard multipiattaforma; per l invio di più documenti, dovrà essere creata ed inviata una sola cartella (.rar o.zip). Le immagini dovranno essere inviate con risoluzione pari a 72 dpi e con dimensioni non superiori ai 1000 x 1000 pixel (le foto HR provenienti da fotocamere digitali o smartphone di ultima generazione potranno essere ridimensionate con Apps gratuite e di facile utilizzo disponibili in Google Chrome). I video dovranno essere caricati sul canale YouTube dedicato all Istituto dal Responsabile del procedimento di pubblicazione che, successivamente, provvederà a comunicare il link di collegamento al Webmaster per il loro inserimento nel Sito di Istituto.

5 DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE OPERAZIONI DI PUBBLICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) RESPONSABILE PROCEDIMENTO PUBBLICAZIONE (RPP) DOCENTI WEBMASTER RESPONSABILE GESTIONE SITO (RG) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DIRETTORE S.G.A. RESPONSABILE PROCEDIMENTO PUBBLICAZIONE (RPP) Responsabile del Procedimento di Pubblicazione (RPP) Il "Responsabile del procedimento di pubblicazione" (RPP) è una figura introdotta dalla Direttiva n.8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che assicura una gestione coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni online e dei processi redazionali dell'amministrazione. Nel nostro caso si tratta dello stesso Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. I loro compiti principali sono: ricevere le richieste di pubblicazione distintamente da parte dei docenti e dagli assistenti amministrativi, assicurarsi che gli atti da pubblicare siano conformi alla normativa vigente, procedere all invio degli atti per la pubblicazione al Webmaster (il D.S.G.A. invia sempre copia degli atti per conoscenza al Dirigente Scolastico), conservare il repertorio degli atti pubblicati e delle relative notifiche. Webmaster - Responsabile Gestione Sito (RG) Il Webmaster cura esclusivamente l aspetto grafico e funzionale del sito, implementa i suoi contenuti con la pubblicazione degli atti provenienti dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ed eventualmente da altri Responsabili del Procedimento di Pubblicazione (RPP), provvedendo ad aggiornarlo periodicamente secondo le necessità. Il Webmaster non può essere ritenuto in alcun modo responsabile della pubblicazione di atti non rispondenti alle vigenti normative.

6 REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE All ALBO PRETORIO ON- LINE 12. Modalità di accesso all Albo Pretorio on line Al servizio digitale Albo Pretorio on- line si accede tramite il sito web della scuola: e precisamente nell'area denominata Pubblicità Legale. La pubblicazione di atti all Albo Pretorio on- line ha lo scopo di fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell efficacia, ecc.). 13. Atti soggetti alla pubblicazione Sono soggetti alla pubblicazione all Albo Pretorio on- line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l adempimento. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all Istituto oppure provenire da altri enti esterni o da soggetti privati. Sia gli atti interni che quelli esterni sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme all originale, ivi compresi i relativi allegati. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti che vengono pubblicati on line: a) Delibere Consiglio d Istituto (estratto del dispositivo) b) Bandi di gare Assistenza tecnica Compagnie di Assicurazione Noleggio Pullman Istituto Cassiere Acquisti materiale c) Comunicazioni Sindacali (circolari scioperi e assemblee) Famiglie d) Convocazioni Consiglio di Istituto Giunta Esecutiva Collegio Docenti Assemblee genitori Assemblee sindacali Assemblee studentesche d Istituto Individuazioni aspiranti supplenze e) Contabilità Programma annuale Conto Consuntivo Variazioni al Programma Annuale f) Graduatorie Graduatorie interne, docenti e ATA Graduatorie esterne docenti e ATA g) Contratti Personale docente e ATA Esperti esterni h) Altro Atti suscettibili di pubblicazione 14. Atti non soggetti alla pubblicazione in Albo Pretorio Non sono soggetti alla pubblicazione, ai sensi del precedente articolo, gli atti e i documenti cui l adempimento non produca effetti legali. In tal caso possono essere collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale, tra le quali anche Amministrazione Trasparente.

7 15. Modalità di pubblicazione I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento. Salvo casi specifici la durata è di quindici giorni. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti ma le eventuali modifiche apportate devono risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso. Di norma il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell avvenuta sostituzione o modifica. L Albo Pretorio on- line deve essere accessibile in tutti i giorni dell anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore. Alla scadenza dei termini gli atti già pubblicati non sono più visionabili. La pubblicazione sul web deve garantire il diritto all'oblio dei soggetti coinvolti e concluso il periodo di affissione i dati devono scomparire con l'istruzione indicante la richiesta ai motori di ricerca di non indicizzare il contenuto del documento. 16. Pubblicazione degli atti formati dall Istituto Il Responsabile del procedimento che ha adottato l atto provvede a richiedere, con apposito modulo, la pubblicazione all'albo in formato elettronico non modificabile (PDF) e firmato digitalmente. La pubblicità legale si realizza quando sono garantite: l autenticità dell'atto pubblicato la conformità all'originale inalterabilità (presupposto per garantire l integrità) preservare il grado giuridico dell'atto possibilità di conservazione rispettare i requisiti di accessibilità e usabilità validi per tutti i documenti pubblicati sul sito Modalità di redazione degli atti pubblici (il Responsabile che genera l atto deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e proporzionalità delle informazioni concernenti dati personali fornite dall atto. Per necessità e proporzionalità s intende che il Responsabile che genera l atto deve indicare nell atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire agli eventuali interessati e controinteressati all atto, la conoscenza necessaria sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi.) 17. Pubblicazione degli atti per conto di soggetti esterni alla Scuola L I.I.S.S. Luigi Russo di Monopoli provvede alla pubblicazione all Albo pretorio informatico di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazione o dal altri soggetti abilitati tramite l'emanazione di un atto o decreto di pubblicazione. (es. graduatorie) 18. Registro degli atti pubblicati all Albo pretorio Tutti i documenti inseriti all Albo sono numerati in ordine cronologico in base alla data e l'ora di inserimento nello stesso. Il numero progressivo univoco per anno viene generato automaticamente dal sistema. Tutto ciò che dovrà essere affisso all'albo deve essere protocollato. A tal fine le circolari di servizio recanti atti da pubblicare all'albo vanno protocollate. 19. Integralità della pubblicazione Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. 20. Figure Responsabili: Responsabile del Procedimento e Responsabile della Pubblicazione La responsabilità della formazione dell'atto soggetto a pubblicità legale è del Responsabile del Procedimento che ha generato l'atto e la responsabilità di pubblicazione all'albo on- line è del responsabile individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

8 Nel nostro Istituto Responsabili della Pubblicazione sono il Dirigente Scolastico, che può a sua volta delegare tali adempimenti ad altro soggetto competente, e il Direttore S.G.A. delegato per la pubblicazione degli atti di segreteria (di cui deve, comunque, dare sempre conoscenza al DS). Al Responsabile della Pubblicazione compete anche la possibilità di annullamento di un documento che comunque deve rimanere in pubblicazione per il periodo indicato e riportare la dicitura annullato. I documenti annullati devono essere compresi nel Repertorio di pubblicazione. Il Responsabile della Pubblicazione nel caso in cui un documento informatico sia stato ottenuto come copia per immagine del cartaceo originale, per rispondere ai requisiti di accessibilità, dovrà associare all'immagine una descrizione testuale alternativa. I Responsabili del procedimento hanno l obbligo di: a) caricare il documento in formato elettronico; b) assicurarsi che saranno pubblicati in un formato non modificabile da terzi; c) assicurarsi che la consultazione degli atti pubblicati riportano chiare e ben visibili: il numero di protocollo generale; la data di pubblicazione; la descrizione o l oggetto del documento; d) inviare la richiesta di pubblicazione al Responsabile della Pubblicazione, avvalendosi dello specifico modello, facendolo pervenire in tempo utile e comunque almeno due giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per l inizio della pubblicazione. e) porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari che saranno sostituiti da opportuni omissis così da non fare acquisire al documento un carattere ubiquitario evitando in tal modo danni che la notizia possa arrecare all onore e alla reputazione del soggetto interessato. 21. Garanzie di riservatezza La pubblicazione degli atti all Albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, trattamento dei dati sensibili e giudiziari. L accesso agli atti pubblicati all Albo Pretorio on- line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio web. Potranno essere scaricabili dall Albo Pretorio on- line gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo. Le modalità di pubblicazione all Albo Pretorio on- line degli atti e documenti contenenti dati personali, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n 196/2003 e dall art. 51 del D.Lgs. n 82/2005. La pubblicazione di atti all Albo Pretorio on- line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell art. 4, lettera m) del D.Lgs. n 196/2003, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui principalmente: tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n 17 del Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità- notizia che con la pubblicazione si persegue; la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, art. 4 comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n 196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende

9 perseguire, in conformità all apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Decreto Ministeriale n. 305 del 7 Dicembre 2006; i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall apposito Regolamento approvato dal Ministero della P. I. già citato; i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8 D.Lgs. 196/2003); i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da provvedimenti dell Autorità Garante della Privacy; i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento; Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l accesso come previsto dall art. 22 della legge n 241/1990 e dall art. 2 del D.P.R. n 184/2006. All Albo Pretorio on- line è sempre affisso un apposito avviso con cui si fornisce informazione dei diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché il riferimento alle modalità dell esercizio degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all Albo Pretorio informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell atto stesso da parte del Responsabile del procedimento che genera il medesimo atto. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all Albo Pretorio on- line, è responsabile il Responsabile che genera l atto. 22. Entrata in vigore Il presente Regolamento è esecutivo e, perciò, entra in vigore dalla data di affissione all Albo Pretorio on- line d Istituto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to prof. ing. Raffaele Buonsante Allegato: Modulo richiesta pubblicazione

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