Quaderno del CSV FVG per le Organizzazioni di Volontariato. a cura di Alessandro Olivo consulente amministrativo, contabile e fiscale del CSV-FVG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Quaderno del CSV FVG per le Organizzazioni di Volontariato. a cura di Alessandro Olivo consulente amministrativo, contabile e fiscale del CSV-FVG"

Transcript

1 Quaderno del CSV FVG per le Organizzazioni di Volontariato a cura di Alessandro Olivo consulente amministrativo, contabile e fiscale del CSV-FVG

2 INDICE Premessa p Capitolo I INQUADRAMENTO FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI p Enti commerciali ed enti non commerciali p Perdita della qualifica di ente non commerciale (e.n.c.) p Reddito complessivo p Introduzione e tipologie di reddito p Gli oneri deducibili dal reddito degli e.n.c. p Gli oneri detraibili dall'imposta lorda dovuta dagli e.n.c. p Le attività non commerciali degli e.n.c. p Esclusioni dal reddito complessivo p L'obbligo della contabilità separata per le attività commerciali degli enti p Le OdV e l esercizio di attività commerciali p Le Onlus e l esercizio di attività commerciali p La distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale p Le norme fiscali applicabili agli e.n.c. con particolare riferimento alle Onlus di volontariato p Le attività istituzionali decommercializzate p In generale p I tipi di associazioni agevolate p Le attività agevolate e quelle escluse p La natura dei destinatari p Attività escluse dal regime della decommercializzazione p Attività commerciali marginali delle OdV p Capitolo II OBBLIGHI FISCALI DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI p In generale p Il regime Onlus p In generale p I tipi di ONLUS e i soggetti ammessi p. 24

3 Onlus: disciplina fiscale p Imposte Dirette p IVA p Altre Imposte p Le sanzioni delle ONLUS p Le ONLUS di diritto: le OdV p Capitolo III OBBLIGHI FISCALI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI p Reddito d impresa degli enti non commerciali p L art. 143: a) le prestazioni di servizi detassate p L art. 143: b) i contributi pubblici p Gli obblighi fiscali delle attività commerciali p Alcuni casi tipici di attività commerciali p La gestione di eventi: la biglietteria p La vendita di prodotti p La gestione del bar e degli apparecchi da intrattenimento p Le sponsorizzazioni p L organizzazione di servizi a pagamento: a) le convenzioni con gli enti pubblici p Segue: b) le attività verso gli utenti con o senza contributi pubblici p I contributi pubblici e la ritenuta del 4% p I regimi contabili delle attività commerciali p Regimi applicabili p Il regime forfetario della L. 398/91 p Capitolo IV LE IMPOSTE E LE DICHIARAZIONI ANNUALI p Le dichiarazioni annuali: il modello UNICO e il modello 770 p L IRES p L IRAP p Calcolo dell'irap p L IVA p. 51 Appendice p. 51 3

4 Premessa Il presente volume intende offrire una panoramica generale sugli adempimenti fiscali degli enti non commerciali, con particolare riferimento alle Onlus di volontariato. Dopo una puntuale analisi dell inquadramento fiscale di tali enti, il testo passa in rassegna innanzitutto gli obblighi e le agevolazioni fiscali dell attività istituzionale, per concentrarsi poi su quelli dell eventuale attività commerciale. Il testo si chiude, infine, con una disamina delle varie imposte e dichiarazioni fiscali a carico di tali enti, riportando in appendice le principali normative fiscali di riferimento. Con questo testo siamo giunti a conclusione della trilogia di volumi sulle Associazioni di volontariato, curata da Alessandro Olivo (Quaderno n. 4, dedicato ai Profili civilistici e amministrativi, e Quaderno n. 8, sugli Obblighi contabili e di bilancio). I testi sono disponibili presso tutti gli sportelli territoriali del CSV. Ogni osservazione e suggerimento rispetto a questi Quaderni sono naturalmente graditi, sia da parte dell autore che del Centro Servizi Volontariato. dott. Alessandro Olivo consulente amministrativo, contabile e fiscale del CSV-FVG Sergio Raimondo Presidente del CSV-FVG Dario Mosetti Direttore del CSV-FVG 4

5 Capitolo I INQUADRAMENTO FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI 1.1. Enti commerciali ed enti non commerciali La disciplina tributaria opera una sostanziale distinzione tra enti commerciali (e.c.) ed enti non commerciali (e.n.c.). La nozione di ente non commerciale si ricava dall'art. 73, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte Redditi D.P.R. 917/1986) che definisce tali gli enti pubblici e privati diversi dalle società che NON hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. Ne discende che ciò che distingue gli enti non commerciali tra cui rientrano le associazioni di volontariato dagli enti commerciali è che essi non svolgono in via istituzionale attività commerciale. Sono, pertanto, non commerciali non solamente gli enti che non svolgono attività commerciale ma anche quelli che, pur svolgendo attività commerciale, non la svolgono in modo esclusivo né in modo prevalente, essendo la loro finalità istituzionale esclusivamente o principalmente di natura non commerciale. In sostanza il fisco ha concesso alle associazioni la possibilità di gestire attività d impresa ed ha creato una distinzione in base al peso di tale attività nell ambito dell economia di ogni ente. La legge fiscale non prende, quindi, in esame le finalità per cui l associazione esercita attività d impresa, anche se esse sono apprezzabili dal punto di vista etico. Ne deriva che le espressioni ente non profit ed ente non commerciale NON sono sinonimi: la prima è tipica del diritto civile, la seconda è tipica del diritto tributario. In sostanza la sola forma giuridica di associazione, fondazione o comitato non è sufficiente per essere qualificati in modo automatico come enti non commerciali ai fini fiscali. Per determinare la categoria di appartenenza dell'ente (commerciale o non) occorre fare riferimento all'oggetto esclusivo o principale determinato: in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto (in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata) in base all'attività effettivamente esercitata in base al peso dell eventuale attività commerciale nell economia dell ente. 5

6 Siccome l interesse del fisco è orientato alla delimitazione (e tassazione) dell attività d impresa, l ente non profit che viene inquadrato tra gli e.n.c. deve sopportare una divisione a metà della sua gestione. In sostanza l e.n.c. viene obbligato per legge a tenere separata evidenza contabile e fiscale della sua attività istituzionale (non d impresa) rispetto all attività d impresa (accessoria). Il corretto inquadramento di un associazione nel settore degli e.c. e degli e.n.c. è molto importante, perché comporta l applicazione di differenti regimi fiscali (vedi oltre) Perdita della qualifica di ente non commerciale Parallelamente alla individuazione degli enti non profit quali soggetti passivi di imposta, il TUIR all art. 149 individua le cause di perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini fiscali. Infatti, indipendentemente dalle previsioni statutarie, se l ente esercita di fatto, per un intero periodo di imposta, un attività prevalentemente commerciale, detto ente, perde tutte le agevolazioni riconnesse alla non commercialità, con decorrenza dall inizio del periodo di imposta in cui si è verificata la delineata situazione. L art. 149 TUIR menziona esemplificativamente quattro indici di commercialità: prevalenza delle immobilizzazioni relative all attività commerciale al netto delle quote di ammortamento, rispetto alle restanti attività; prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali; prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; prevalenza delle componenti negative inerenti l attività commerciale rispetto alle restanti spese. Va detto, peraltro, che il superamento di tali indici non implica una automatica perdita della qualità di soggetto non commerciale in quanto devono concorrere anche altri elementi, che in una valutazione complessiva, rilevino una gestione prevalentemente lucrativa nella maggior parte del periodo di imposta considerato. L effetto retro agisce sin dall inizio dell esercizio. Tanto ai fini I.RE.S. (Imposta sul Reddito delle Società e degli e.n.c.) che ai fini I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto), l eventuale perdita dello status comporta l obbligo di 6

7 iscrizione nell inventario (appositamente numerato e bollato) di tutti i beni appartenenti all ente divenuto commerciale, entro sessanta giorni. I beni verranno iscritti al costo storico. Il fine della norma è quello di porre l ente nella condizione di determinare il proprio reddito (divenuto di impresa) assolvendo a tutti gli obblighi contabili e fiscali prescritti in linea generale per i soggetti a scopo di lucro. Una volta persa la qualifica, anche l attività istituzionale dell ente verrà dal fisco attratta nella sfera della commercialità, con conseguente tassazione anche delle entrate consistenti in liberalità. La norma esposta non vale per le società sportive dilettantistiche e per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili Reddito complessivo Introduzione e tipologie di reddito Gli e.n.c. possono, quindi, gestire attività commerciale purché essa non sia preponderante rispetto a quella istituzionale. In particolare, gli enti non commerciali che esercitano altre attività oltre a quella istituzionale, determinano il reddito complessivo in modo analogo alle persone fisiche. Il reddito complessivo è formato dai seguenti redditi: fondiari, cioè quelli inerenti agli immobili che l'ente possiede in proprietà o per altro diritto reale, e che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio di attività commerciali. Il reddito è determinato in base alla rendita catastale o al reddito effettivo se affittati o concessi in uso a titolo oneroso; di capitale, rappresentati dagli interessi, utili ed altri proventi derivanti da mutui, depositi in c/c, ecc. percepiti nel periodo di imposta e non riferibili ad attività di impresa; di impresa, ovvero derivanti dall'esercizio abituale di attività commerciale; diversi, costituiti da incrementi di ricchezza, derivanti dall impiego di capitale, la cui percezione dipende da eventi incerti (sono tassativamente elencati all art. 67 del D.P.R. 917/1986). Restano esclusi i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o soggetti a imposta sostitutiva. 7

8 Gli oneri deducibili dal reddito degli e.n.c. L'art. 146 T.U.I.R. elenca in modo tassativo gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo. Tali oneri sono deducibili alle seguenti condizioni: 1) che essi non siano già deducibili nella determinazione dell'eventuale reddito di impresa conseguito dall'ente; 2) che tali oneri, di cui si richiede la deducibilità, risultino da idonea documentazione. E' ammessa la deduzione dal reddito complessivo degli e.n.c. residenti degli oneri indicati nelle lettere a), f), g), del primo comma dell'art. 10 T.U.I:R. e che vengono di seguito elencati: i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato Gli oneri detraibili dall'imposta lorda dovuta dagli e.n.c. L'art. 147, d.p.r. n. 917/86 (T.U.I.R.) consente all'e.n.c. alcune detrazioni dall'imposta lorda calcolata sul reddito complessivo ad eccezione di quelle, eventualmente rientranti nell'articolo 100, TUIR, che l'ente medesimo ha portato in deduzione dal reddito di impresa analogamente a quanto sopra osservato a proposito degli oneri deducibili. La detrazione, pari al 19%, può riguardare le seguenti tipologie di oneri: gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lett. a, D.P.R. n. 917/86); le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione, o restauro delle cose vincolate ai sensi della Legge n. 1089/39 e del D.P.R. n. 1409/63 (art. 15, comma 1, lett. G, D.P.R. n. 917/86); le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di 8

9 enti o istituzioni pubbliche, di comitati istituiti dal Ministero per i beni e le attività culturali, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale e artistico (art. 15, comma 1, lett. h, D.P.R. n. 917/86); il costo specifico, o il vero valore normale, dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per le attività indicate nel punto precedente (art. 15, comma 1, lett. H-bis, D.P.R. n. 917/86); le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ( art. 15, comma 1, lett. i, D.P.R. n. 917/86); le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a Euro 2.065,83, a favore delle ONLUS ( art. 15, comma 1, lett. i-bis, D.P.R. n. 917/86); le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a Euro 2.065,83 a favore delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri con le modalità fissate dall'ultimo periodo della lettera i-quater, art. 15, D.P.R. n.917/ Le attività non commerciali degli e.n.c. Non sono considerate attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art c.c. (vedi par. 3.1), a condizione che siano rese: - in conformità alle finalità istituzionali dell'ente; - senza specifica organizzazione; - verso pagamenti di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione Esclusioni dal reddito complessivo Inoltre, in base al comma 2-bis dell'art. 108, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali: i fondi pervenuti mediante raccolte pubbliche occasionali; i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività convenzionata Raccolte occasionali di fondi e contributi Il comma 3 dell'art.143 T.U.I.R. (introdotto dal D.Lgs. 460/97) stabilisce che non concorrono a formare il reddito degli e.n.c. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di: 9

10 raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni; ricorrenze; campagne di sensibilizzazione. Detti fondi sono, altresì, esenti (esclusi) da IVA e da ogni altro tributo. Il beneficio fiscale è strettamente legato all aspetto dell'occasionalità della manifestazione. Purtroppo quello dell'occasionalità è un principio piuttosto vago in quanto il D.Lgs. 460/97 non ha determinato il numero delle manifestazioni ammissibili nel corso di un esercizio. È chiaro, quindi, che ogni ente, date le proprie dimensioni e attività, dovrà ragionevolmente porsi dei limiti. E' anche necessario che, allorquando alla raccolta di fondi sia abbinata anche la cessione di beni, tali beni siano di modico valore: anche in questo caso non ci sono indicazioni più precise ed occorrerà comportarsi con prudenza. A fronte della concessione delle agevolazioni fiscali, è prevista una rigorosa rendicontazione della raccolta di fondi. L'art. 8 del D.Lgs. 460/97, infatti, introduce questo specifico obbligo all'art. 20 del D.P.R. 600/73, stabilendo che, indipendentemente della redazione del rendiconto annuale patrimoniale, economico e finanziario, gli e.n.c. che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (si veda il Quaderno. n. 8) Le convezioni con le amministrazioni pubbliche Per quanto riguarda le convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione da parte di e.n.c. svolgenti attività sanitarie e assistenziale, l'art. 143, comma 3, lettera b), T.U.I.R. stabilisce che i contributi corrisposti agli e.n.c. da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento (ai sensi della legge sulla sanità) di attività aventi finalità sociali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dagli enti stessi, purché tali attività sanitarie o assistenziali siano esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. 10

11 Non si fa, in tal senso, alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione, quindi, anche i contributi che assumono natura di corrispettivi L'obbligo della contabilità separata per le attività commerciali degli enti L'art. 144, comma 2, T.U.I.R., prevede obbligatoriamente a carico degli e.n.c. la tenuta di una contabilità separata per le attività commerciali eventualmente svolte. L'obbligo della contabilità separata consiste nella tenuta di un libro giornale separato, che porterà a risultanze contabili separate rispetto a quelle istituzionali. Sarà naturalmente poi possibile formare un bilancio generale dell'ente consolidando il bilancio istituzionale con quello commerciale. Per l impostazione del bilancio separato è esplicitamente previsto il richiamo alle regole dell'art. 65, commi 1 e 3-bis, T.U.I.R., che stabilisce le modalità di individuazione dei beni relativi all'impresa: ciò consente di impostare il bilancio di apertura (attività, passività e netto dell'attività commerciale) e di attivare quindi sul giornale le scritture delle attività commerciali esercitate. Per quanto riguarda i costi promiscui, è confermata per tali costi la deducibilità parziale, cioè limitata alla quota corrispondente al rapporto tra ammontare dei ricavi commerciali rispetto al totale dei proventi dell'ente. Ciò vale anche per gli immobili adibiti promiscuamente ad attività commerciale e non, nel qual caso si deduce la quota parte di rendita catastale degli immobili stessi. Tale problema va risolto caso per caso individuando innanzitutto per ciascun ente, che ha la sua tipicità, i costi con natura promiscua, rispetto ai costi di diretta imputazione (commerciale o istituzionale) e procedendo poi alla quantificazione dell'effettiva quota fiscalmente deducibile per i costi promiscui commerciali sulla base del rapporto proporzionale fra l'entità delle attività istituzionali rispetto alle attività commerciali. 11

12 1.5. Le OdV e l esercizio di attività commerciali Ad una prima lettura della Legge 266/91 sembrerebbe che le OdV non possano esercitare attività commerciali oltre a quelle marginali, previste dall art. 5, lett. g) e indicate dal successivo D.M. 25/5/95 (vedi par 1.10). Tale lettura risulta sicuramente restrittiva, non aderente alla volontà della legge stessa e contraddetta da vari indici: in primo luogo l art. 8 della L. 266/19 prevede l esclusione da IVA delle operazioni poste in essere da OdV E evidente che l IVA si applica solo per le operazioni poste in essere nell esercizio di impresa, per cui tale esclusione non avrebbe senso se alle OdV fosse vietata in radice ogni attività d impresa; l art. 5 della L. 266/91 ha un contenuto generico e non vincolante in quanto non esaurisce tutte le possibili fonti di entrate delle OdV: mancano ad esempio tutte le entrate patrimoniali (es. affitti di beni immobili, rendite di titoli, ecc.); l art. 1 del D.M. 25/5/95 prevede tra le attività marginali delle ipotesi che possono dare luogo anche ad attività commerciali a carattere continuativo con tutti i caratteri dell impresa: si vedano le lettere b (vendita di beni ricevuti gratuitamente), c (cessione di beni prodotti dagli assistiti o volontari), e (prestazione di servizi oltre i limiti dell art. 111 T.U.I.R.); il D.LGS. 460/97 prevede espressamente che le Onlus (incluse le OdV) possano svolgere attività imprenditoriali. La vera ratio dell art. 5 è semplicemente quella di enucleare alcune operazioni commerciali potenzialmente imponibili per il diritto comune per concederne l esenzione ai fini IRES (Imposta sul Reddito delle Società e degli e.n.c.) All epoca infatti non fu accordata un esenzione generale delle attività delle OdV ma fu concessa una esenzione limitata alle attività che si riteneva fossero le più diffuse tra le OdV Questa logica è stata superata dal D.LGS. 460/97 che, invece, esenta completamente le attività d impresa delle ONLUS, purché svolte nei limiti previsti dalla legge. 12

13 1.6. Le Onlus e l esercizio di attività commerciali Il regime ONLUS, in vigore dal 01/01/1998, ha preso atto della rilevanza sociale di alcune (non tutte) attività d impresa gestite dagli enti non profit e ha concesso l esenzione dall imposta sugli utili, oltre ad una serie di agevolazioni minori. In questo modo, solo per i soggetti ONLUS, è stata superata la distinzione tra e.c. ed e.n.c., creando la nuova categoria degli e.n.c. per presunzione di legge. Cardine del regime ONLUS è che questi enti devono svolgere solo le attività considerate meritevoli, senza poter estendere l esenzione da imposta sugli utili anche ad ulteriori indiscriminate attività d impresa, svolte anche con mera funzione di finanziamento. Per questo motivo le ONLUS possono svolgere una serie limitata di attività collaterali, dette connesse, alle quali sole si estende il regime di esenzione da imposta sugli utili, a patto però che ne venga data separata evidenza contabile. Al pari degli e.n.c. anche le ONLUS perdono la loro qualifica se queste attività connesse dovessero diventare quantitativamente superiori alle attività meritevoli ( istituzionali ). Ecco quindi che alle ONLUS viene applicato lo schema logico degli e.n.c. (dicotomia attività istituzionale attività commerciale), all interno però di una situazione completamente diversa, in cui tutte le attività sono qualificabili come d impresa La distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale Ai fini fiscali,dunque, l attività degli e.n.c. viene divisa in due settori: - istituzionale (non commerciale) - commerciale (eventuale). Il settore istituzionale consiste nell attività tipica dell associazione (ambiente, solidarietà, cultura, ecc.) ed è sempre presente in quanto è la ragione di vita dell ente. Il settore commerciale è eventuale e comprende tutte le attività economiche svolte per reperire dei fondi che, ai fini fiscali, sono considerate oggettivamente di natura commerciale. Si sottolinea che i fondi così raccolti sono comunque sempre destinati allo sviluppo dell associazione e non potranno mai essere divisi tra i soci. Ai fini fiscali le attività commerciali possono ricadere in due categorie: - attività commerciali occasionali (ex art. 67 ss. TUIR): sono tassabili come redditi diversi, salvo specifiche esclusioni di legge (come per le attività marginali delle OdV, vedi par. 1.10) 13

14 - attività commerciali abituali (ex art. 55 ss. TUIR): sono tassabili come redditi d impresa, salvo specifiche esclusioni di legge (come per le OdV/ONLUS) (vedi oltre). Lo svolgimento di attività commerciali occasionali non comporta, in genere, grandi problemi fiscali. Viceversa lo svolgimento di attività d impresa commerciale (quindi organizzate e svolte con continuità) comporta l applicazione del regime fiscale tipico delle aziende (salvo alcune eccezioni) e comporta anche l esame del corretto inquadramento tra gli e.n.c.. Per le associazioni generiche (non ONLUS) il mantenimento della qualifica di ente non commerciale è infatti legato al fatto che l attività istituzionale deve sempre essere prevalente rispetto alle attività commerciali. La verifica (fiscale) della prevalenza delle attività istituzionali sulle attività commerciali va fatta per ogni periodo d imposta (esercizio sociale). Secondo il fisco questa verifica va fatta dal Consiglio Direttivo addirittura in via preventiva (cioè ad inizio anno), altrimenti verrà fatta dallo stesso fisco, che ha però a disposizione gli ordinari termini per effettuare gli accertamenti (in genere 5 anni). Il passaggio di regime (da e.n.c. a e.c.) opera in modo retroattivo dall inizio del periodo d imposta in cui si verifica la prevalenza delle attività commerciali e comporta: il cambio di regime fiscale generale la perdita di tutte le agevolazioni (eventualmente) godute nel periodo d imposta in quanto e.n.c. (es. raccolte fondi detassate) l obbligo di istituire le scritture contabili fiscali il ricalcolo di tutte le imposte dovute sulla gestione commerciale. Per espressa deroga di legge, la perdita di qualifica di e.n.c. non riguarda mai due categorie di soggetti: a) gli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato in base ai vari Concordati; b) le associazioni sportive dilettantistiche. Il fisco ritiene, inoltre, che queste regole non siano applicabili alle ONLUS, per le quali si parla solo di decadenza dal regime ONLUS. 14

15 1.8. Le norme fiscali applicabili agli e.n.c. con particolare riferimento alle Onlus di volontariato Ai fini fiscali gli e.n.c. sono disciplinati, da varie classi di norme: - norme applicabili a tutti o a gran parte degli e.n.c. (diritto comune degli e.n.c.) - norme applicabili a settori degli e.n.c. in relazione al tipo giuridico (associazione, fondazione, comitato) - norme applicabili in relazione al settore di appartenenza (es. volontariato, o.n.g., Onlus, ecc.). E evidente che l intreccio di tutte queste norme possa comportare dubbi interpretativi sui singoli casi concreti. Per le OdV, quindi, le varie attività svolte possono essere disciplinate da diversi regimi, che si sovrappongono l uno all altro, con effetti e adempimenti diversi. In particolare il regime delle ONLUS è importante per le OdV perché serve per considerare esenti da IRES gli utili derivanti da (eventuali) attività svolte in osservanza ai propri compiti istituzionali che, ai fini fiscali, hanno carattere di impresa commerciale. E il caso di molteplici prestazioni di servizi a enti o privati verso pagamento di corrispettivi. Al tempo stesso questo regime integra per le OdV le regole della marginalità, considerando esenti da IRES ulteriori attività che hanno i caratteri fiscali dell impresa commerciale e che non sono strettamente connesse al proprio compito istituzionale, ma che sono svolte solo per raccogliere fondi Le attività istituzionali decommercializzate In generale Vari tipi di prestazioni di servizi e alcuni casi di cessione di beni svolte verso corrispettivo dagli enti non commerciali di tipo associativo, ivi comprese le OdV iscritte e non iscritte, possono godere di un regime fiscale di favore, se svolte nel rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali. Si tratta di molteplici attività a pagamento svolte (esclusivamente o principalmente) a favore dei soci, tra cui si segnalano: - corsi svolti nei confronti dei soci - gestione diretta di un bar interno al circolo 15

16 - pubblicazione di un bollettino - gestione di spettacoli per i soci. Nonostante una OdV debba tendere ad operare con la collettività in genere, più che con i soci, non si può escludere che queste attività interne possano coesistere con le attività esterne. L applicabilità di tale norma anche alle OdV è, peraltro, confermata dall art. 9 della L. 266/91. La disciplina fiscale di favore è contenuta principalmente nell art. 148 del T.U.I.R. (e nell art. 4 ai fini IVA) ed è riservata alle associazioni che siano, comunque, qualificabili come enti non commerciali. In caso di perdita di tale qualifica questo regime decade automaticamente. L agevolazione consiste, in sostanza, nel non considerare imprese commerciali alcune attività che, per loro natura, sarebbero sicuramente tali. In questo senso si usa il termine di attività decommercializzate, il cui regime fiscale viene per legge parificato a quello delle attività istituzionali. In tal modo i corrispettivi percepiti dall associazione non sono soggetti ad IVA, non occorre tenere le scritture contabili e non entrano a far parte del reddito imponibile ai fini IRES o IRAP, ecc.. Per godere di tale regime l ente deve avere uno statuto redatto (almeno) con una scrittura privata registrata che deve obbligatoriamente contenere le note clausole antielusive indicate dall art. 148 TUIR. Le OdV iscritte (ex art. 9 della L.266/91) possono godere di tale regime anche in assenza delle clausole antielusive: tuttavia si consiglia sempre di inserirle a scapito di contestazioni degli uffici fiscali. Il regime agevolato poggia su tre aspetti: - il tipo di associazione - lo specifico tipo di attività da svolgere - la natura del destinatario I tipi di associazioni agevolate Le associazioni che possono godere del regime agevolato ex art. 148 TUIR sono le seguenti: - politiche - sindacali e di categoria 16

17 - religiose - assistenziali - culturali - sportive dilettantistiche - di promozione sociale (il fisco ne ha dato un interpretazione in senso ampio comprensiva anche delle OdV) - di formazione extrascolastica della persona (es. università degli adulti) Le attività agevolate e quelle escluse Per le associazioni citate non si considerano commerciali le attività svolte anche a fronte di corrispettivi specifici, purché dirette ai soci o ad altre associazioni dello stesso settore facenti parte di un unica organizzazione locale o nazionale o ai soci di queste ultime. Non vengono, inoltre, considerate commerciali le cessioni anche nei confronti di terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli associati, in diretta attuazione delle finalità istituzionali disposte dallo statuto La natura dei destinatari L'art. 148, comma 3, d.p.r. n. 917/86, come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. n. 460/97, dispone che l'agevolazione spetta alle associazioni sopra citate qualora la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata nei confronti di: associati; partecipanti; iscritti; altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale; associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale; tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. 17

18 Attività escluse dal regime della decommercializzazione - Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (- commercio) - Somministrazione di pasti (- ristorante) - Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore - Prestazioni alberghiere e di alloggio - Prestazioni di trasporto - Gestione di spacci aziendali e di mense - Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale - Pubblicità commerciale - Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari Attività commerciali marginali delle OdV Oltre a quanto più sopra enunciato, per la OdV esiste un ulteriore serie di attività decomercializzate: le cosiddette attività commerciali marginali. Il Decreto Ministeriale del ha così determinato le attività marginali: a. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato; b. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; c. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; d. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e. attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali,svolte nei confronti di non soci,verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Si ricorda, altresì, che non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelle derivanti da convenzioni. Il D.M. 25/5/95, sulle attività marginali, ribadisce all art. 1 comma 3 che: non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni 18

19 La circolare ministeriale n. 3 del ha precisato che il beneficio della non imponibilità è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato. Per quanto riguarda le voci sub a. e sub d. l agevolazione spetta solo in presenza di due caratteri: - occasionalità - concomitanza di eventi. Le attività agevolate sono: - commercio di prodotti - attività di bar e di ristorante. Il fisco non ha chiarito il numero massimo di manifestazioni che si possono ritenere occasionali, nell arco del periodo d imposta. A scanso di contestazioni da parte del fisco si consiglia alle OdV di redigere un rendiconto separato delle singole raccolte fondi. La prima di queste ipotesi faccia riferimento alla vera e propria vendita, oltre alla consueta ottica dell offerta libera con cessione di un gadget il cui valore non è commisurato all offerta ricevuta. Per quanto riguarda le voci sub b. e sub c., si evidenzia che per la prima si potrebbe trattare, ad esempio, dei beni regalati da imprese godendo delle agevolazioni delle ONLUS, oppure di beni provenienti da raccolte di cose usate. Per la seconda la norma si riferisce a quelle ipotesi in cui la vendita appare più un modo indiretto di valorizzare la personalità dei soci o degli assistiti più che un vero e proprio scambio commerciale. Si pensi alle ipotesi degli oggetti fatti da handicappati, dagli ospiti di un centro per anziani, ecc.. In entrambi i casi la vendita potrà essere occasionale (es. mercatini di Natale) oppure essere gestita anche in via continuativa (es. presso la sede), purchè sia curata direttamente dai volontari, senza intermediari. Per quanto riguarda l attività sub e., si può ragionevolmente ritenere che non vi siano limiti ai settori di intervento purché: i fondi raccolti siano destinati ad attività prettamente istituzionali; il prezzo non dia un utile superiore al 50% dei costi specifici del servizio offerto. 19

20 Si sottolinea, altresì, che l OdV deve operare in modo prevalente con il lavoro gratuito dei volontari, limitando al minimo indispensabile l impiego di personale retribuito (v. art. 2 L. 266/91). Ai volontari si possono solo rimborsare le spese documentate. 20

21 Capitolo II OBBLIGHI FISCALI DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI 2.1. In generale Il settore istituzionale di un associazione comprende quattro macro classi di attività: - attività istituzionali tipiche dell ente - attività di mera gestione del patrimonio - attività a pagamento in regime di decommercializzazione - attività di fund raising. Per tutte queste attività istituzionali non esistono specifici obblighi fiscali, in quanto sono parificate alle attività svolte dai soggetti privati. Per gli eventuali redditi patrimoniali (affitti, proprietà immobiliari, ecc), vige la tassazione ordinaria ai fini IRES. L associazione, in presenza di sole attività istituzionali, deve richiedere il solo codice fiscale (la P.IVA riguarda solo l esercizio di attività d impresa). Anche in presenza di attività commerciali occasionali è sufficiente il solo codice fiscale. L associazione è, in ogni caso, sostituto d imposta e può essere tenuta ad adempiere ad obblighi fiscali strumentali al pagamento delle imposte dei soggetti cui l ente eroga dei compensi (ritenute per lavoratori subordinati, collaboratori con o senza P.IVA). Si riporta una breve sintesi dei principali aspetti fiscali delle attività istituzionali (v. Capitolo 4 per approfondimenti): a) IVA Le attività istituzionali (di tipo non commerciale) non sono soggette ad IVA per principio generale, per cui da un lato non occorre emettere la fattura, dall altro non si può detrarre l IVA sugli acquisti ad esse relative. b) IRES L associazione pagherà l imposta sul reddito delle società solo in presenza di redditi imponibili, derivanti ad esempio dal possesso di immobili o di altri redditi (di capitale, diversi). In ogni caso, la maggior parte dei redditi derivanti da capitali (es. interessi del conto corrente, proventi di gestioni patrimoniali) sono già tassati alla fonte e non vanno dichiarati. Per il 2007 l aliquota dell IRES è pari al 33%, per il 2008 pari al 27,50%. 21

22 c) IRAP Gli e.n.c. devono pagare l Irap anche in presenza di sola attività istituzionale, con riferimento ai compensi di lavoro (dipendente o assimilato o autonomo) corrisposti a terzi. Si sottolinea che esiste una franchigia esente da imposta di 8.000,00. Alcune Regioni hanno deliberato riduzioni all aliquota ordinaria del 4,25% per le ONLUS o addirittura esenzioni totali. La Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto l esenzione dal pagamento dell IRAP per le ONLUS, incluse le OdV iscritte nel Registro Regionale, con decorrenza dal 01/01/2002. d) RITENUTE D ACCONTO AI FINI IRPEF L associazione è, in ogni caso, sostituto d imposta, per cui nel caso paghi dei compensi ai prestatori di lavoro (sia dipendente che autonomo) ha l obbligo di effettuare la ritenuta d acconto ai fini dell IRPEF dovuta dai lavoratori e di versarla al Fisco. L ente dovrà presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (mod. 770). e) INPS e INAIL Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i rapporti di associazione in partecipazione di solo lavoro, per i compensi di lavoro autonomo occasionale (solo se superiori a per anno solare per ciascun percipiente) l associazione ha l obbligo di pagare, oltre alle ritenute IRPEF, anche un contributo previdenziale all INPS. I collaboratori coordinati e continuativi e gli associati d opera vanno inoltre assicurati presso l INAIL Il regime Onlus In generale Il D.LGS. 460/97 ha introdotto dall 1/1/98 nel nostro ordinamento fiscale la qualifica di ONLUS: organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Non si tratta di un nuovo soggetto di diritto, ma di una qualifica valida ai soli fini fiscali, che si aggiunge e sovrappone a tutte le regole applicabili ai vari soggetti potenzialmente interessati: codice civile, leggi di settore, altre regole fiscali, ecc.. In sintesi si può dire che alle ONLUS vengono concesse importanti (e disparate) agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell esercizio di alcune specifiche attività (indicate dalla legge). 22

23 I tipi di ONLUS e i soggetti ammessi In linea generale il regime ONLUS è opzionale e vi sono ammessi solo taluni soggetti di natura privata, con esclusione specifica di tutti gli enti pubblici. Vi sono, in particolare, tre tipi di enti (privati) che vengono considerati ONLUS di diritto, in quanto già inseriti in registri che ne certificano lo scopo di solidarietà sociale: OdV, ONG e Coop. Sociali (sia singolarmente che come consorzi al 100% di coop. sociali). Questi enti sono Onlus per obbligo (Onlus di diritto) e non possono rinunciare a tale qualifica, senza al tempo stesso rinunciare alle iscrizioni di settore. Infine altri tipi di enti (privati) possono, se vogliono, richiedere la qualifica di ONLUS solo per un settore della loro attività, se ricadente negli ambiti previsti dalla legge (ONLUS parziarie). Per approfondimenti in merito agli aspetti civilistici ed amministrativi in capo alle ONLUS si rimanda al Quaderno n Onlus: disciplina fiscale La categoria delle Onlus (tra le quali tutte le Odv iscritte al registro regionale) è destinataria di un regime tributario favorevole per quanto riguarda: - le imposte sui redditi - l imposta sul valore aggiunto (IVA) - altre imposte indirette Imposte Dirette Ai fini dell'imposta sul reddito non concorrono al reddito imponibile ai fini Ires: a) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, cioè quelle volte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, in quanto lo svolgimento di queste attività non costituisce esercizio di attività commerciali (salvo il caso di Onlus costituite nella forma di società cooperativa); b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali. 23

24 Fondamentalmente, le attività connesse sono riconducibili a due tipologie: 1. attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili; 2. attività accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse (quali ad esempio la vendita di materiale informativo nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione). Per un maggiore approfondimento in merito alla distinzione tra attività istituzionale e connesse si rimanda al Quaderno n. 8 par e 2.3. Inoltre non concorrono alla formazione del reddito imponibile, come già precedentemente accennato, ai fini Ires delle Onlus: 1. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 2. i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. REDDITO COMPLESSIVO Tipologia di reddito Redditi da attività istituzionale Redditi da attività direttamente connesse a quella istituzionale Redditi fondiari Redditi di capitale Redditi diversi Disciplina fiscale Irrilevanti a fini Ires Esenti da Ires. Tali redditi pur mantenendo la natura commerciale, per presunzione assoluta di legge, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires. Non sono previste agevolazioni La ritenuta alla fonte è sempre a titolo d'imposta Non sono previste agevolazioni 24

25 IVA Fra le agevolazioni fiscali riservate alle Onlus relativamente all'iva non sono previsti veri e propri sgravi, ma soltanto alcune disposizioni volte ad attenuare l'applicazione dell'imposta in oggetto. Il regime Iva applicabile alle Onlus può essere sintetizzato nei seguenti punti: a) le operazioni effettuate rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, e ad esse si applicano le regole ordinarie, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività istituzionali o di attività connesse; b) alcune attività di particolare rilevanza (vedi tabella sotto) sono considerate esenti, pertanto, per esse le Onlus non applicano l'imposta ma rimangono soggette a tutti gli ordinari obblighi previsti dal D.P.R.633/1972 (per esempio fatturazione, registrazione, ecc.); c) è previsto l'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, mediante ricevute o scontrino fiscale, per le attività istituzionali (art. 15, d. Lgs.460/1997). Sono invece soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni direttamente connesse a quelle istituzionali Operazioni passive ai fini Iva L'art. 14, D.Lgs. 460/1997 prevede che: a) non sono rilevanti ai fini Iva le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali delle Onlus (art. 3, co. 3, D.P.R. 633/1972); b) rientrano nel regime di esenzione Iva ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 12, D.P.R. 633/1972 le cessioni gratuite di beni alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività d'impresa effettuate in favore delle Onlus. A tale fine vanno osservati i seguenti obblighi formali: preventive comunicazioni scritte da parte del cedente ai competenti Ufficio delle Entrate e comando della Guardia di Finanza, che devono pervenire almeno 5 giorni prima della consegna dei beni alla Onlus, contenenti l'indicazione della data, ora e luogo di inizio trasporto, destinazione finale dei beni, nonché ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, del valore dei beni gratuitamente ceduti (tali comunicazioni non sono richieste per i beni di costo inferiore ad Euro 5.164,54); emissione, da parte del cedente, del documento di trasporto progressivamente numerato e contemporanea fattura immediate o successiva fattura differita. 25

26 Attività esenti ai fini Iva Nella tabella di cui sotto sono indicate le attività per le quali è riconosciuta l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. ATTIVITA' ESENTI D.P.R , n. 633 Trasporto di feriti o malati con veicoli equipaggiati, ad esempio ambulanze, elicotteri, ecc. Art. 10, co. 1, n. 15 Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona Art. 10, co. 1, n. 18 Prestazioni di ricovero e cura rese a ricoverati o in via ambulatoriale. Dato il loro carattere accessorio al ricovero e alla cura, sono inoltre esenti: la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; prestazioni di laboratori radiologici e di laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.) ed indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi, se rese nei confronti di soggetti ricoverati (C.M , n. 40/362756) Prestazioni socio-sanitarie di assisteza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, rese direttamente o in esecuzione di appalti o di convenzioni, in favore dei seguenti soggetti: anziani, inabili adulti; tossicodipendenti, malati di Aids; handicappati psico-fisici; minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza Art. 10, co. 1, n. 19 Art. 10, co. 1, n. 27-ter Prestazioni in favore di minori, anziani e disagiati Art. 10, co. 1, n. 21 Prestazioni educative dell'infanzia, della gioventù e quelle didattiche di ogni genere (comprese quelle in discipline sportive), anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, anche fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati Art. 10, co. 1, n

27 Altre Imposte Si evidenziano le principali agevolazioni riferite alle altre tipologie d'imposte. Imposta di bollo: ai sensi dell'art. 17, D.Lgs 460/1997 sono esenti dall'imposta di bollo: - gli atti; - i documenti; - le istanze; - i contratti; - gli estratti; - le certificazioni; - le attestazioni; posti in essere o richiesti da Onlus. Le agevolazione, pertanto, riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere. L'elencazione degli atti è tassativa; Tassa sulle concessioni governative: ai sensi dell'art. 18, D. Lgs. 460/1997 gli atti e provvedimenti concernenti le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative; Imposta di registro: ai sensi dell'art. 22, D. Lgs. 460/1997 l'imposta di registro è dovuta in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento nei confronti delle Onlus, qualora ricorrano determinate condizioni, vale a dire: la Onlus deve rendere nell'atto di acquisto la dichiarazione di intento dalla quale risulti la volontà di utilizzare direttamente il bene acquistato per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'organizzazione; l'utilizzo diretto del bene deve essere realizzato entro due anni dalla data di acquisto. Tributi locali: ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. 460/1997 è attribuito ai comuni, alle Province ed alle Regioni il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni od esenzioni dal pagamento dei tributi di loro pertinenza (es: ICI, tassa sui rifiuti,...); Imposta sugli intrattenimenti (art. 23, D. Lgs. 460/1997): l'art.5, D.P.R. 640/1972 prevede una riduzione del 50% della base imponibile per gli introiti derivanti dagli 27

28 intrattenimenti e dalle altre attività, destinati in favore di enti pubblici e di Onlus e utilizzati a fini di beneficenza. La riduzione spetta a condizione che l'attività: sia svolta occasionalmente; sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; sia data comunicazione dell'attività all'ufficio Siae accertatore territorialmente competente prima dell'inizio della stessa Le sanzioni delle ONLUS La legge obbliga le ONLUS ad inserire nello statuto la clausola che vieta la distribuzione di utili anche in modo indiretto. La legge elenca alcuni casi espliciti di distribuzione indiretta, limitando l operatività delle ONLUS. In particolare si segnala il divieto di praticare prezzi ridotti ai soci rispetto ai terzi e il divieto di erogare maggiorazioni superiori al 20% per gli stipendi del personale dipendente. L art. 28 del D.LGS. 460/97 prevede alcune sanzioni specifiche a carico dei Presidenti e degli amministratori delle ONLUS, che possono essere irrogate dagli uffici fiscali, anche su segnalazione dell Agenzia per le Onlus. Si segnalano l uso illecito della denominazione ONLUS (sanzione da 309,87 a 3.098,74 per ogni amministratore), l eccesso di attività connesse o la distribuzione indiretta di utili (sanzione da 1.032,91 a 6.197,48 per ogni amministratore) Le ONLUS di diritto: le OdV Come già accennato sopra le OdV iscritte nel Registro Regionale sono considerate ONLUS di diritto nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità e, per esse, sono fatte salve le previsioni di maggior favore contenute nelle specifiche leggi di settore (art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/97). In sostanza per questi enti vige una sovrapposizione di regimi che può generare seri problemi interpretativi. Concentrandoci solo sulle OdV iscritte nei Registri Regionali si segnalano i seguenti punti principali. 28

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo Università ità Commerciale Luigi i Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ENTI NON COMMERCIALI Francesco Dal Santo Panoramica Qualificazione ENTI NON COMMERCIALI Non commercialità:

Dettagli

Quali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano.

Quali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano. Cos è l Irap? E una sorta di tassa sul costo del lavoro. Se l associazione ha personale dipendente, un collaboratore a progetto o delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale deve pagare l Irap su

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

SOGGETTI INTERESSATI

SOGGETTI INTERESSATI Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. I REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI GIAMPIERO LA TORRE Tributarista in Gradisca d'isonzo (GO) SOGGETTI INTERESSATI Associazioni Sportive Dilettantistiche

Dettagli

Estratto dal D. L. 04/12/97 n. 460

Estratto dal D. L. 04/12/97 n. 460 Estratto dal D. L. 04/12/97 n. 460 1. RIFORMA DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E ISTITUZIONE DELLE ONLUS modifica la disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul

Dettagli

INQUADRAMENTO CIVILISTICO E FISCALE DELLE BANDE MUSICALI

INQUADRAMENTO CIVILISTICO E FISCALE DELLE BANDE MUSICALI INQUADRAMENTO CIVILISTICO E FISCALE DELLE BANDE MUSICALI 21 Settembre 2008 LE BANDE MUSICALI Definizione di ente senza fine di lucro. Definizione di ente non commerciale. Attività svolte dall associazione

Dettagli

per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni.

per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Egregi Tesorieri, in questo elaborato vengono riportate alcune annotazioni pratiche e fiscali per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Auguri di buon lavoro Lion Giovanna Cobuzzi Tesoriere Distrettuale

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

6 CAMPO DI APPLICAZIONE DELL IVA INFORMAZIONI FISCALI IL TRATTAMENTO DELLE ONLUS Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali che si possono adottare per l associazione A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori

Dettagli

4. La Società di Mutuo Soccorso 4.7 Il regime fiscale 4.7.1 Le imposte dirette

4. La Società di Mutuo Soccorso 4.7 Il regime fiscale 4.7.1 Le imposte dirette 92 4. La Società di Mutuo Soccorso 4.7 Il regime fiscale 4.7.1 Le imposte dirette La disciplina fiscale delle Società di mutuo Soccorso deve essere esaminata alla luce della approvazione del D. Lgs. 4

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti: a) regime ordinario; b) regime semplificato; c) regime

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

Onlus ed enti non commerciali

Onlus ed enti non commerciali CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Thomas Tassani Aggregato di Diritto Tributario Università di Urbino Carlo Bo

Dettagli

Le associazioni sportive

Le associazioni sportive L IVA nelle associazioni sportive dilettantistiche 1 Attività «ISTITUZIONALE» Attività «COMMERCIALE» applicazione del regime «ORDINARIO» liquidazione ordinaria dell IVA eccezione per attività spettacolistiche

Dettagli

Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE

Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE 1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 446/97 il presupposto dell'irap e' costituito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Gli adempimenti per l iscrizione

Gli adempimenti per l iscrizione La Rendicontazione economica e sociale degli enti non - profit Gli adempimenti per l iscrizione al R.E.A. e al Registro delle Imprese Bologna, 15 giugno 2011 L Ente non profit consiste in un organizzazione

Dettagli

La fiscalità della sanità integrativa

La fiscalità della sanità integrativa La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir

Dettagli

Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI PER L ATTIVITA SPORTIVA DILETTANTISTICA 1 REQUISITI FORMALI la COSTITUZIONE Ai sensi dell art. 90 L. 289/2002 e

Dettagli

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI - IMPOSTE SUL REDDITO (IRES) - OBBLIGHI DICHIARATIVI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 23 del 30 settembre 2009 Enti associativi e società sportive dilettantistiche - Comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati fiscalmente rilevanti - Approvazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato

Dettagli

LA NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA E IL SUO IMPATTO SULLE FONDAZIONI DI EROGAZIONE. Stresa 27 novembre 2009

LA NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA E IL SUO IMPATTO SULLE FONDAZIONI DI EROGAZIONE. Stresa 27 novembre 2009 LA NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA E IL SUO IMPATTO SULLE FONDAZIONI DI EROGAZIONE Stresa 27 novembre 2009 EVOLUZIONE STORICA DELLA NOZIONE DI BENEFICENZA art. 10, comma 1, lett. a), n. 3, D. lgs. 460/1997

Dettagli

I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI. Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre

I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI. Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (O.N.L.U.S.) D.LGS. 4 dicembre 1997 n 460 (ART. 10 e SS.) C.M. 26

Dettagli

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive 2.. Le società sportive dilettantistiche La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 4314 del 29 dicembre 2009 pag. 1/5

ALLEGATOA alla Dgr n. 4314 del 29 dicembre 2009 pag. 1/5 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 4314 del 29 dicembre 2009 pag. 1/5 BILANCIO FINANZIARIO (Modello 1) IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI 1. LIQUIDITA INIZIALE (cassa+banca+titoli) ENTRATE

Dettagli

ASSOCIAZIONI NO PROFIT Associazioni/gruppi sportivi Associazioni Sportive Dilettantistiche

ASSOCIAZIONI NO PROFIT Associazioni/gruppi sportivi Associazioni Sportive Dilettantistiche ASSOCIAZIONI NO PROFIT Associazioni/gruppi sportivi Associazioni Sportive Dilettantistiche ASSOCIAZIONI/GRUPPI SPORTIVI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Normativa di riferimento D.lgs 460/97 (riforma

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

Corso Diritto Tributario

Corso Diritto Tributario Corso Diritto Tributario Il reddito d impresad Lezione 16/ PARTE I Il reddito d impresad L articolo 55 tratta del reddito d impresa d delle persone fisiche (come categoria IRPEG) Le norme sulla determinazione

Dettagli

GUIDA OPERATIVA ALL ADEMPIMENTO DELL ARTICOLO 30

GUIDA OPERATIVA ALL ADEMPIMENTO DELL ARTICOLO 30 GUIDA OPERATIVA ALL ADEMPIMENTO DELL ARTICOLO 30 Come compilare correttamente il Modello EAS Ottobre 2009 Seconda edizione PRIMA PARTE Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano Il 2 settembre

Dettagli

ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Principali disposizioni fiscali e tributarie

ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Principali disposizioni fiscali e tributarie ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Principali disposizioni fiscali e tributarie OBBLIGHI FISCALI L Associazione è soggetta a specifiche norme fiscali, anche se svolge soltanto l attività

Dettagli

Oneri deducibili. Contributi

Oneri deducibili. Contributi Oneri deducibili Le spese che costituiscono oneri sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente se non già dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito

Dettagli

CONTABILITA E BILANCIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

CONTABILITA E BILANCIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI Direzione Regionale della Lombardia VIII CONVEGNO ANNUALE CODIS CONTABILITA E BILANCIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI GIAN MARIO COLOMBO 9 Novembre 2011 - Teatro Angelicum Milano CONTABILITA FISCALE DEGLI

Dettagli

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Oggetto: Interpello 954-189/2001-Art.11, Legge 27-7-2000, N. 212 - Art. 108, comma 2-bis, lettera b) del TUIR

Oggetto: Interpello 954-189/2001-Art.11, Legge 27-7-2000, N. 212 - Art. 108, comma 2-bis, lettera b) del TUIR RISOLUZIONE N. 70/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 4 marzo 2002 Oggetto: Interpello 954-189/2001-Art.11, Legge 27-7-2000, N. 212 - Art. 108, comma 2-bis, lettera b) del TUIR Con l istanza

Dettagli

INQUADRAMENTO FISCALE DELL ATTIVITA INTERNA ED ESTERNA DELLE APS

INQUADRAMENTO FISCALE DELL ATTIVITA INTERNA ED ESTERNA DELLE APS S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO INQUADRAMENTO FISCALE DELL ATTIVITA INTERNA ED ESTERNA DELLE APS Borghisani Chiara 17 marzo 2015 - ODCEC MILANO Associazioni di promozione sociale Circolare

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

Le Onlus. Le ONLUS: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale...51. Anagrafe delle ONLUS e procedura di iscrizione...53

Le Onlus. Le ONLUS: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale...51. Anagrafe delle ONLUS e procedura di iscrizione...53 Le Onlus Le ONLUS: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale...51 Anagrafe delle ONLUS e procedura di iscrizione...53 Obblighi formali e contabili delle ONLUS...54 Le principali agevolazioni fiscali

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. COMUNE DI CERVENO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2012)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Le differenze tra queste due attengono al momento della formazione e a quello delle responsabilità economiche.

Le differenze tra queste due attengono al momento della formazione e a quello delle responsabilità economiche. Enti no profit (associazioni) Una organizzazione no profit si caratterizza per il fatto che, non avendo scopo di lucro e non essendo destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili interamente

Dettagli

B) partner nello svolgimento del progetto

B) partner nello svolgimento del progetto L IVA sui progetti di ricerca finanziati dall Unione Europea L'art. 72 del DPR 633/72, come regola generale, prevede che siano non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alle Comunità

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

La disciplina fiscale delle ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La disciplina fiscale delle ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE La disciplina fiscale delle ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le fonti normative Normativa fiscale Riferimenti D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) Artt. 73, 143-150 L. 398/91 Regime forfetario di determinazione

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art. RISOLUZIONE N. 284/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

AGGIORNAMENTO FISCALE Traccia dell intervento

AGGIORNAMENTO FISCALE Traccia dell intervento Conferenza Episcopale Italiana 3 Convegno Nazionale degli Economi Diocesani L Istruzione in materia amministrativa 2005 AGGIORNAMENTO FISCALE Traccia dell intervento Rag. PATRIZIA CLEMENTI, Tributarista

Dettagli

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 Marzo 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR Con la consulenza specificata

Dettagli

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, DEI GRUPPI FOLKLORISTICI E DEI GRUPPI RIEVOCATIVI STORICI.

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, DEI GRUPPI FOLKLORISTICI E DEI GRUPPI RIEVOCATIVI STORICI. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, DEI GRUPPI FOLKLORISTICI E DEI GRUPPI RIEVOCATIVI STORICI. Franca Della Pietra Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti - Trento Via

Dettagli

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ONLUS: LE IMPOSTE INDIRETTE

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ONLUS: LE IMPOSTE INDIRETTE LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ONLUS: LE IMPOSTE INDIRETTE 1 LA DISCIPLINA IVA (art. 14 D.Lgs. 460/97) Per l IVA non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le imposte sui redditi, ma si prevede

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico)

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) Vediamo innanzi tutto quali sono le imposte a cui è soggetto il medico. I.A Imposte sui redditi I.A.1 IRPEF

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 39/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 marzo 2004

RISOLUZIONE N. 39/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 marzo 2004 RISOLUZIONE N. 39/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 marzo 2004 OGGETTO: Istanza di interpello IVA Prestazioni educative, didattiche e complementari rese presso asili nido comunali.

Dettagli

a cura del Dott. Stefano Setti

a cura del Dott. Stefano Setti TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA DEGLI ENTI NON-COMMERCIALI a cura del Dott. Stefano Setti Ai sensi dell art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/72 per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell

Dettagli

ART. 20 DPR 600/73 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI

ART. 20 DPR 600/73 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI SLIDE 1/7 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI RIEPILOGO SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (INCLUSE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO EX L. 266/1991) ART. 20 DPR 600/73 ENTI NON COMMERCIALI CON SOLO

Dettagli

TREMONTI-TER. art. 5 D.L. 78/ 09 C.M. 44/ 09. Dott. Davide Tersigni d.tersigni@devitoeassociati.com. Studio De Vito & Associati

TREMONTI-TER. art. 5 D.L. 78/ 09 C.M. 44/ 09. Dott. Davide Tersigni d.tersigni@devitoeassociati.com. Studio De Vito & Associati TREMONTI-TER art. 5 D.L. 78/ 09 C.M. 44/ 09 Dott. Davide Tersigni d.tersigni@devitoeassociati.com 1 D.L. 01-07-2009, n. 78 Art. 5 - Detassazione degli investimenti in macchinari (testo in vigore dal 5

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 INFORMATIVA N. 229 18 SETTEMBRE 2013 IMPOSTE INDIRETTE LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 Art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 26, DL n. 104/2013 Nell ambito del Decreto c.d.

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) DLGS 460/97

Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) DLGS 460/97 Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) DLGS 460/97 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi ARTICOLO

Dettagli

ASPETTI ECONOMICI, CONTABILI E DICHIARATIVI DELLE ASD

ASPETTI ECONOMICI, CONTABILI E DICHIARATIVI DELLE ASD ASPETTI ECONOMICI, CONTABILI E DICHIARATIVI DELLE ASD Latina, 18 dicembre 2015 Dott. Massimiliano Lucaroni COSTITUZIONE DI UNA ASD - artt. 36 e seguenti del Codice Civile - per accedere ai benefici fiscali,

Dettagli

SOMMARIO 1. ENTI NON LUCRATIVI NEL CODICE CIVILE

SOMMARIO 1. ENTI NON LUCRATIVI NEL CODICE CIVILE SOMMARIO 1. ENTI NON LUCRATIVI NEL CODICE CIVILE INTRODUZIONE... 3 FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE... 4 Costituzione di associazioni riconosciute e fondazioni... 4 Riconoscimento della personalità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Erogazioni liberali e raccolta fondi

Erogazioni liberali e raccolta fondi In che modo è possibile per chi fa una donazione ad una associazione scaricarla dalla dichiarazione dei redditi? Affinché il soggetto che elargisce un erogazione liberale in denaro nei confronti di un

Dettagli

Seminario Trentinerbe. S. Rocco di Villazzano, 26 gennaio 2015

Seminario Trentinerbe. S. Rocco di Villazzano, 26 gennaio 2015 Seminario Trentinerbe S. Rocco di Villazzano, 26 gennaio 2015 Che cos è ènpn? Non Profit Network (NPN) è un associazione di secondo livello (ad oggi la base associativa è composta da più di 100 associazioni)

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

L ENTE NON PROFIT NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA. non esiste una definizione giuridica di ente non profit

L ENTE NON PROFIT NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA. non esiste una definizione giuridica di ente non profit L ENTE NON PROFIT NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA non esiste una definizione giuridica di ente non profit CODICE CIVILE (artt. 14-42) associazioni fondazioni comitati TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI (artt.

Dettagli

CSV Marche Scadenzario Fiscale 2014 - aggiornamento 27 marzo 2014

CSV Marche Scadenzario Fiscale 2014 - aggiornamento 27 marzo 2014 CSV Marche Scadenzario Fiscale 2014 - aggiornamento 27 marzo 2014 ADEMPIMENTI FISCALI 2014: COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI e VERSAMENTI NB: qualora il giorno di scadenza cada di sabato o domenica, la scadenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Adempimenti ed agevolazioni delle società ed associazioni sportive dilettantistiche

Adempimenti ed agevolazioni delle società ed associazioni sportive dilettantistiche FIPAV - Comitato Provinciale di Rimini Dott. Andrea Biselli Dott. Marco Frassini Adempimenti ed agevolazioni delle società ed associazioni sportive dilettantistiche Sommario 1. Forma giuridica e requisiti

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 109/E Roma, 23 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento fiscale, ai fini dell Irpef e ai fini dell Irap, delle borse di studio

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Aspetti fiscali del trust

Aspetti fiscali del trust Aspetti fiscali del trust CONCETTO GENERALE L ART. 1 CO. 74 DELLA L. N. 296/2006 HA INSERITO IL TRUST TRA GLI ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI NELL AMBITO DEI SOGGETTI CHE SCONTANO L IRES DI CUI ALL

Dettagli

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

ARTICOLO 100, DPR 917/1986 ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO RISOLUZIONE N. 93/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2013 OGGETTO: IVA Trattamento tributario applicabile alle prestazioni sociosanitarie. Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L. CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

SOMMARIO. Capitolo I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SOMMARIO Capitolo I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 1. Il c.d. modello Italia e il CONI... 3 1.1. Premessa... 3 1.2. Il Decreto Melandri... 5 1.3. Ruolo delle Regioni... 5 1.4. Attuale

Dettagli

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali aggiornata con la normativa in vigore al 30 novembre 2007 2. LE LIBERALITÀ ALLE LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE Per effetto del cosiddetto

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli