Parte I. Titolo I PREMESSA, QUADRO GENERALE, FINALITÀ DEL CCNL

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Parte I. Titolo I PREMESSA, QUADRO GENERALE, FINALITÀ DEL CCNL"

Transcript

1 Parte I Titolo I PREMESSA, QUADRO GENERALE, FINALITÀ DEL CCNL Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie in qualità di OO.SS. comparativamente più rappresentative ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un ottica di rilancio reale dell occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione negoziale nell ambito del dialogo sociale. Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, sul piano del diritto al lavoro ed all esercizio dell impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative. Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Economica Europea. Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione del lavoro. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione: Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo a garanzia dell equità distributiva dei salari che dovendo necessariamente avere come riferimento l intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto. Il secondo, di livello territoriale o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare dove è possibile misurare effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le Pagina1

2 esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto in una realtà come quella italiana caratterizzata da fortissimi squilibri. Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione. Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica de parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo di lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulle evoluzione del costo della vita. Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambienti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali a della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al lavoro nero, ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile. Pagina2

3 Parte II Titolo I SFERA DI APPLICAZIONE, VALIDITÀ, DECORRENZA, DURATA, CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE art. 1 - sfera di applicazione 1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori interinali forniti da società autorizzate e, se compatibili a tempo determinato, tra tutte le attività qui di seguito elencate ed il relativo personale dipendente. A) Professionista o Studio Professionale, specializzato in uno o più dei seguenti settori: sicurezza del lavoro, Rifiuti, Energia, Qualità e Ambiente. B) Professionista o Studio Professionale, specializzato nel settore dell Ingegneria clinica o comunque attivo nel campo della gestione sicura, appropriata ed economica delle tecnologie e delle apparecchiature in ambito clinico. C) Professionista, Studio Professionale, Ente specializzato nella valutazione, l installazione, la manutenzione, l adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari e la collaborazione con gli operatori sanitari nell utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali. D) Professionista, Studio Professionale, Ente che si occupa di valutazione dell adozione e corretta gestione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul lavoro. E) Professionista, Studio Professionale, Ente che opera nell'ambito dello sviluppo sostenibile: studi sul ciclo di vita di un prodotto, progetti ad Impatto ambientale zero, Etichette Ambientali di Prodotto, carbon footprint, tco 2 eq F) Professionista, Studio Professionale, Ente che opera prevalentemente nel settore della Medicina del Lavoro, anche con l ausilio di mezzi mobili G) Professionista, Studio Professionale, Ente operante nel campo della sicurezza sul lavoro, sia nell ambito della formazione che della consulenza. H) Società ed Enti di formazione I) Altre attività che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie art. 2 - validità del contratto 1. Gli Studi Professionali che intendono applicare il presente CCNL devono inviare richiesta di adesione all Ente Bilaterale EBILGEN (vedi art. 161). 2. Il CCNL non è applicabile in mancanza della conferma da parte dell Ente Bilaterale. 3. Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti. 4. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti. art. 3 decorrenza e durata del contratto 1. Il presente contratto decorre dal 15 marzo 2012 ed avrà scadenza il 14 marzo 2015 sia per quanto concerne la parte normativa che per quanto concerne la parte economica. 2. Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno, e così di anno in anno. 3. Le parti si impegnano ad incontrarsi 6 (sei) mesi prima della scadenza, in sede sindacale, per un esame dell'intera materia contrattuale e avviare la trattativa di rinnovo contrattuale. art. 4 condizioni di miglior favore 1. Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivano. Pagina3

4 art. 5 - classificazione del personale 1. Il personale è classificato su 6 livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore. QUADRI A questo livello appartengono i lavoratori che conducono operativamente e tecnicamente i diversi rami dell azienda, assumendosi dirette responsabilità nella gestione delle procedure e nella direzione del restante personale. 1 Livello A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore o di titolo di studio equipollente legalmente riconosciuto, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all intera attività dell azienda con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa. In dettaglio: Responsabile / Coordinatore del corpo docente (formatori) Responsabile dell organizzazione di eventi, meeting, congressi e corsi Coordinatore scientifico ed editoriale di corsi di formazione continua in medicina (ECM) Coordinatore editoriale di riviste, newsletter e comunicazioni in ambito tecnico e medico Responsabile di grafica editoriale (progettazione locandine, depliant, programmi ecc ) Formatore Orientatore Responsabile dei consulenti Responsabile dei valutatori/asseveratori di Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro Responsabile della medicina del lavoro Laureati in possesso di una delle lauree previste dal D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 5 Soggetti abilitati ai sensi di legge a ricoprire l incarico di Medico Competente, così come definito dal D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera h con i requisiti previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 38) Responsabile dell ingegneria clinica Responsabile dell area dello sviluppo sostenibile Responsabile commerciale Responsabile delle relazioni pubbliche Responsabile ricerche statistiche Responsabile della qualità aziendale Direttore di logistica Product manager System Manager Lan Manager Security Manager Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti (coordinamento progettisti, disegnatori) Capo ufficio tecnico Capo ufficio amministrativo Esperto di sviluppo organizzativo Consulente di supporto all iter per l ottenimento della certificazione di qualità Consulente di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione Analista sistemista RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RLST Responsabile Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Senior CSP Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione CSE Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione 2 Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali con autonomia di iniziativa nell ambito delle direttive generali del Titolare dell azienda nonché con eventuali responsabilità di settori che implichino coordinamento e controllo dell attività di altri dipendenti ed analoghe responsabilità per quanto riguarda il rispetto di scadenze legislative o amministrative. In dettaglio: Laureati in possesso di una delle lauree previste dal D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 5 Pagina4

5 Soggetti abilitati ai sensi di legge a ricoprire l incarico di Medico Competente, così come definito dal D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera h con i requisiti previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 38) Laureati abilitati ai sensi di legge ad effettuare prelievi, lettura degli elettrocardiogrammi, degli elettro-encefalogrammi, addetti alla batteriologia e alla chimica clinica Tecnico audiometrista muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (professione tecnico-sanitaria - DM , n G.U , n. 283) Tecnico competente in acustica ambientale, muniti della relativa abilitazione conseguita a noma di legge (D.P.C.M G.U , n. 120) Tecnico competente in materia di valutazione/asseverazione di sistemi gestionali per la sicurezza sul lavoro, di vantata esperienza professionale, e qualificato a seguito di specifica formazione dimostrata o certificata, riconosciuto da Ente Bilaterale e/o da associazione di rappresentanza professionale o di categoria Ortottista (assistenti di oftalmologia) Infermiere professionale con mansioni di coordinamento di colleghi e/o addetti tecnici Addetto Senior all organizzazione di eventi, meeting, congressi e corsi Addetto Senior al coordinamento scientifico ed editoriale di corsi di formazione continua in medicina (ECM) Addetto Senior al coordinamento editoriale di riviste, newsletter e comunicazioni in ambito tecnico e medico Grafico editoriale Senior (progettazione locandine, depliant, programmi ecc ) Formatore Senior Formatore Tutor Capi ufficio tecnici e amministrativi Contabili con responsabilità di controllo delle procedure amministrative Addetti alla segreteria di direzione Capi Servizio qualità Addetto amministrativo con conoscenze generali e complessive tecnico-legali sul diritto del lavoro Addetto all Ufficio Tecnico (esecuzione di progetti o di parte di essi) Progettista progettista disegnatore Contabile di concetto Segretari di direzione con mansioni di concetto Assistente del product manager Specialista di controllo di sistemi di gestione della qualità (auditor di sistema) Analista di procedure organizzative RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RLST Responsabile Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Junior CSP Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione CSE Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione Consulente di supporto all iter per l ottenimento della certificazione di qualità Consulente di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione Addetto amministrativo con competenze di diritto del lavoro Web master 3 Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico professionali comunque acquisite. In dettaglio: Addetti all ufficio tecnico Addetto Junior all organizzazione di eventi, meeting, congressi e corsi Addetto Junior al coordinamento scientifico ed editoriale di corsi di formazione continua in medicina (ECM) Addetto Junior al coordinamento editoriale di riviste, newsletter e comunicazioni in ambito tecnico e medico Grafico editoriale Junior (progettazione locandine, depliant, programmi ecc ) Formatore Junior Pagina5

6 Analisti chimici Infermieri professionali Tecnici di laboratorio Auditor dei sistemi di gestione della qualità Responsabile del controllo qualità Tecnico competente in materia di valutazione/asseverazione di sistemi gestionali per la sicurezza sul lavoro, qualificato a seguito di specifica formazione qualificato a seguito di specifica formazione dimostrata o certificata, riconosciuto da Ente Bilaterale e/o da associazione di rappresentanza professionale o di categoria Contabile d ordine Disegnatore non progettista con mansioni relative e/o sviluppo di particolari esecutivi Addetto a mansioni d ordine di segreteria Impiegato amministrativo Traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte) Tecnico informatico 4 Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite. In dettaglio: Addetto all organizzazione di eventi, meeting, congressi e corsi Addetto al coordinamento scientifico ed editoriale di corsi di formazione continua in medicina (ECM) Addetto al coordinamento editoriale di riviste, newsletter e comunicazioni in ambito tecnico e medico Addetti di segreteria Addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati Autisti Contabili d'ordine Infermieri generici Esecutori di prove strumentali e registrazione dei dati (fonometrici, valutazione vibrazioni, tecnici di laboratorio, monitoraggio ambientale) Esecutore prove di laboratorio Tecnico informatico generico Tecnico rilievi topografici, geologici, sulla qualità dell aria Addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori Addetti all'accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti clinici Addetti al ricevimento ed alla prima lavorazione dei dati Operatore generico On line assistant (Help Desk) 5 Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni ausiliarie con conoscenza tecnico-pratiche comunque acquisite. A questo livello appartengono i lavoratori neoassunti con iter di carriera prefissati per i livelli Quarto e Quinto. In dettaglio: Archivista Centralinista Portiere o Custode Fattorino Addetto alle pulizia Addetto allo smistamento delle pratiche Stenodattilografo o Fatturista o Protocollista NOTA CONGIUNTA A VERBALE I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni: - Custode - Portiere al fine della determinazione dell orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa. Pagina6

7 art. 6 mansioni promiscue 1. Il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente sul complesso delle attività dallo stesso svolte. 2. Al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 (due) mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione superiore. art. 7 mutamento mansioni 1. Qualora l esercizio delle mansioni si prolunghi oltre 4 (quattro) mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiore, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore. art. 8 mansioni jolly 1. Vengono considerati "jolly" quei lavoratori dipendenti cui l'impresa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'impresa stessa. 2. L'inquadramento del jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle attività svolte Pagina7

8 Titolo II QUADRI art. 9 declaratoria 1. Appartengono alla categoria dei QUADRI, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190 i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l attuazione degli obbiettivi dell azienda nell ambito di strategie e programmi aziendali definiti. CHIARIMENTO CONGIUNTO A VERBALE La corretta interpretazione dell articolo è la seguente: 1) sono considerati quadri i lavoratori in possesso di tutte le competenze tecnico-professionali in grado di gestire nel suo complesso l attività aziendale, con la sola esclusione della direzione strategico e/o industriale di competenze della proprietà e/o dei Dirigenti 2) il raggiungimento delle capacità di cui al punto 1) richiede pertanto, oltre alla propria competenza professionale specifica, una generica conoscenza di tutte le aree produttivo/organizzative in cui si articola l azienda, con la conseguente capacità di indirizzo e valutazione del lavoro svolto dagli altri dipendenti e con la capacità, in sede straordinaria e di durata minima, di supplire a qualsiasi assenza del personale di regola assegnato alle diverse mansioni produttivo/organizzative 3) in aggiunta ai precedenti punti, il quadro impiegato presso l azienda con più sedi operative, deve, se specificatamente delegato e formato al compito, essere in grado di gestire la totalità delle operazioni connesse con la corretta gestione dell unità produttiva a lui assegnata art orario part-time speciale per Quadri 1. Per i QUADRI, in deroga al successivo art. 69 (disciplina del lavoro a tempo parziale), è consentita l assunzione con contratto a tempo indeterminato Part-time con il limite minimo di 16 (sedici) ore mensili. 2. L orario di lavoro dei QUADRI con contratto di lavoro sino a 30 (trenta) ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 (quattro) ore. art assegnazione della qualifica 1. L assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di QUADRO, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quanto si sia protratta per un periodo di oltre 180 (centottanta) giorni di calendario. art polizza assicurativa 1. Ai QUADRI viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l esercizio delle funzioni svolte. 2. L azienda è tenuta altresì ad assicurare i QUADRI contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. art indennità di funzione 1. A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di QUADRO da parte dell azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un indennità di funzione pari a euro 150,00 (centocinquanta) lordi per 14 (quattordici) mensilità. Pagina8

9 Titolo III QUADRI DI DIREZIONE art. 14 declaratoria 1. Al fine di premiare ed incentivare la permanenza nelle aziende dei lavoratori con altissima professionalità, le Parti ravvisano l utilità di attivare una figura intermedia tra il Quadro ed il personale dirigente. Tale figura di raccordo tra il personale dipendente e quello dirigenziale è individuata nel Quadro di Direzione. 2. Questa qualifica, sfuggendo alla declaratorie di cui al precedente art. 5 (classificazione del personale), non è contraddistinta dallo svolgimento di specifiche mansioni o ruoli all interno del ciclo lavorativo aziendale ma dalla libera valutazione, effettuata dall azienda, del valore aggiunto apportato dal lavoratore interessato all interno dell azienda. art accesso alla qualifica 1. La qualifica di Quadro di Direzione è attribuita liberamente dall Azienda ai lavoratori che, secondo il suo insindacabile giudizio, abbiano maturato le competenze professionali e dimostrato il loro impegno nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Trattandosi di una qualifica meritocratica, non è previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica ovvero nel ruolo. 2. La nomina deve essere comunicata all interessato in forma scritta unitamente alla lettera di accordo sui contenuti economici e/o normativi per i quali è prevista la modifica migliorativa rispetto al presente contratto collettivo. 3. In caso di non adesione alla previsione di cui al successivo art. 17 (norme di salvaguardia), la nomina sarà sub-judice sino alla sua avvenuta certificazione da parte dell Ente bilaterale che lo comunicherà, quale che sia l esito del lodo, con raccomandata all Azienda ed al Quadro. art minimi retributivi 1. Per la qualifica di Quadro di Direzione è richiesta, in caso di contrattazione individuale, una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i Quadri, maggiorata del 10%. 2. Nel caso di applicazione di quanto previsto dal successivo articolo la maggiorazione sarà quella prevista da questo CCNL e comunque mai inferiore a quanto fissato nel comma precedente del presente articolo. 3. Nel computo della maggioranza retributiva non vanno comprese le altre voci che normalmente compongono la retribuzione ordinaria, quali, a titolo di esempio, gli scatti di anzianità, i superminimi aziendali e ogni altra indennità economica che possa essere riconducibile a contrattazione collettiva/territoriale/aziendale. art norme di salvaguardia 1. Le Parti convengono che in alcun modo l attribuzione della qualifica di Quadro di Direzione possa essere con la diminuzione di qualsiasi tutela prevista dalla Legge o dal presente contratto. Pertanto in caso di controversia fa fede il testo del presente contratto. Pagina9

10 Titolo IV LIVELLI DI CONTRATTAZIONE La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso: a) contrattazione di 1 livello: contratto nazionale di settore b) contrattazione di 2 livello: contratto integrativo aziendale art. 18 contrattazione di 1 livello Alla contrattazione collettiva di 1 livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate: a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali art. 19 contrattazione di 2 livello 1. La contrattazione collettiva di 2 livello sarà svolta in sede aziendale o territoriale e di comparto, con il coinvolgimento dell Ente Bilaterale EBILGEN (di cui al successivo art. 161) e delle OO.SS. rappresentante all interno dell Ente Bilaterale e firmatarie del presente CCNL Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1 livello. 2. Alla contrattazione collettiva di 2 livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate: a. possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno b. determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione Presenza". Detto elemento sarà concordato in sede aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nell'azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali c. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto D.Lgs. 81/08 e s.m.i. d. realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina e approvazione dei CFL, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti e. attuazione della disciplina della formazione professionale f. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio g. determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna h. determinazione della indennità per i lavori in galleria i. regolamentazione dei servizi mensa e trasporto o indennità sostitutiva in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente e aziendali j. determinazione dell'indennità per i dipendenti addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche. 3. Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello aziendale. 4. Le parti convengono che là dove esistano carenti condizioni tecnico/organizzative, la contrattazione di 2 livello sarà accentrata a livello nazionale. 5. AI fine di rendere esigibile per il settore la pratica attuazione del 2 livello di contrattazione, questa, in via preferenziale troverà soluzione a livello Regionale per l'intero Settore. 6. Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative. Pagina10

11 7. A questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie: A) DIRITTI DI INFORMAZIONE Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per Area professionale e/o per Area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di Attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio - economici nel territorio regionale e in materia lavoristica. B) CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI REGIONALI/TERRITORIALI Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri con le istituzioni territoriali alle quali, nell ambito delle competenze loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore, al ruolo delle Attività professionali, al coordinamento delle attività formative per le quali è possibile tenere conto di quanto previsto dalle linee guida di cui all accordo quadro sul confronto con le istituzioni territoriali per il coordinamento delle attività formative promosse dalle Regioni, nonché quelle derivanti dall analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dall Ente Bilaterale EBILGEN (di cui al successivo art. 161) sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa. C) MATERIE DI ACCORDI REGIONALI La contrattazione collettiva di livello regionale si esercita nell'ambito delle materie ad essa delegate dal presente contratto. Resta inteso che, in caso di Incremento economico derivante da contrattazione collettiva di secondo livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi e delle misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente. A questo livello, inoltre, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato del presente CCNL criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori le modalità di orario dei lavoratori in formazione la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore eventuali altre materie quali: lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le rappresentanze sindacali territoriali. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in accordo con le autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione. Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie: accordi per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, quantità delle prestazioni, redditività e innovazione contratto di lavoro a termine lavoro a tempo parziale contratti di inserimento somministrazione di lavoro lavoro a chiamata (comprese le misure di welfare) la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse istituzioni universitarie, regionali o provinciali sicurezza del lavoro Pagina11

12 Titolo V INDENNITÀ art indennità 1. Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutte le aziende che occupino più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti. Le indennità saranno pagate per dodici mensilità o pro rata in caso di frazioni utili di mese. I lavoratori in malattia, infortunio, ferie, permesso, recupero, aspettativa, maternità, sospensione disciplinare non hanno diritto a percepire le indennità. 2. Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l erogazione delle indennità di cui al precedente titolo. 3. Indennità Trasporto Comuni con più di abitanti Le aziende che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l orario di inizio o termine dell attività lavorativa non compatibile con l utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un indennità di 5,00 Euro al giorno. Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di servizio. 4. Indennità Trasporto Comuni con più di abitanti Le aziende che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l orario di inizio o termine dell attività lavorativa non compatibile con l utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un indennità di 3,50 Euro al giorno. Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di servizio. 5. Indennità Trasporto Comuni con più di abitanti Le aziende che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l orario di inizio o termine dell attività lavorativa non compatibile con l utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un indennità di 2,00 Euro al giorno. Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di servizio. 6. Indennità trasporto Comuni con più di abitanti Le aziende che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l orario di inizio o termine dell attività lavorativa non compatibile con l utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un indennità di 1,00 Euro al giorno. Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di servizio. 7. Indennità sotterranei I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulle salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un indennità giornaliera di 0,50 Euro. 8. Indennità mensa Le aziende che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, ed ticket restaurant pari a 5,30 Euro giornalieri NOTA CONGIUNTA A VERBALE Le parti richiamano la giurisprudenza e la normativa sull assoluto carattere non retributivo dell indennità sostitutiva della mensa. 9. Indennità mezzi pubblici Le aziende che abbiano la loro sede nelle zone a traffico limitato attribuiranno ai dipendenti una indennità di trasporto pari al costo mensile dell abbonamento al trasporto pubblico per il solo territorio comunale. Pagina12

13 10. Indennità locali rumorosi I lavoratori che prestino l intera attività lavorativa in locali al cui interno siano attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un indennità giornaliera pari a 0,25 Euro. 11. Indennità valori Ai lavoratori cui sia attribuito, senza carattere di continuità, la responsabilità di conservazione o trasporto di valori, di importo superiore a 250,00 Euro, sarà attribuita un indennità pari allo 0,1 % del valore consegnato. 12. Indennità vestiario - Divisa di lavoro Le aziende che richiedano al loro personale di indossare un determinato vestiario saranno tenuti a fornirlo ai dipendenti senza alcuna partecipazione alle spese da parte dei dipendenti. I costi delle riparazioni di sartoria, per un importo forfetario 25,00 euro all anno per gli uomini e di 50,00 euro all anno per le donne, saranno erogati direttamente dall azienda ai lavoratori. I capi saranno sostituiti una volta l anno e dovranno prevedere indumenti estivi ed invernali. 13. Indennità vestiario. Codice di abbigliamento Le aziende che richiedano al proprio personale di vestire secondo determinate regole, (cd. Codice di abbigliamento) erogheranno ai dipendenti nei mesi di Aprile e Settembre una speciale indennità pari a 100,00 Euro. art. 21 personale non soggetto a limitazione di orario 1. Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1, RDL n. 692/23, il quale esclude dalla limitazione dell orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23). 2. I lavoratori dipendenti di cui sopra, hanno diritto a un indennità speciale nella misura del 20% della paga base nazionale. art. 22 personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia 1. Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1, RDL n. 692, approvato con RD n e pubblicata nella GU n. 299 del e s.m.i., sono considerati tali le seguenti figure professionali: a. custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui all'art. 133 (mansioni particolari) 2. L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi con alloggio nello stabilimento o nel magazzino o simili, l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali. 3. Le ore eventualmente prestate oltre agli orari settimanali di cui ai commi precedenti sono compensate con la maggiorazione di straordinario. 3. Al guardiano notturno è riconosciuta una maggiorazione dell'8% per ogni ora di effettivo servizio prestato tra le ore 22 e le 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno. Pagina13

14 Titolo VI FORMAZIONE art. 23 obiettivi della formazione 1. Tenuto conto dei processi di unificazione europea e dell armonizzazione, a livello comunitario, dei titoli di studio e dei titoli di esercizio delle attività professionali specializzate, le parti considerano la formazione come uno strumento indispensabile per il consolidamento dell occupazione e una risorsa formidabile per lo sviluppo qualitativo del settore. 2. A tale fine, fermo restando i ruoli e i compiti che in tema di formazione professionale sono demandati ai diversi livelli istituzionali decentrati, nonché di confronto tra le parti a livello Regionale, come già previsto nel presente CCNL, le parti convengono di individuare nell Ente Bilaterale EBILGEN (di cui al successivo art. 161) e nel Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (di cui al successivo art. 167) gli strumenti attuativi per il conseguimento dei seguenti obiettivi: aggiornare e migliorare il livello professionale degli occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia da processi di innovazione tecnologica che da quanto potrà essere normato, a livello legislativo, in tema di profili professionali rispondere alle esigenze di formazione per i lavoratori occupati nel settore con contratti di inserimento / reinserimento anche con la predisposizione di specifici progetti a favore di occupati e di addetti al Settore con rapporto di: o apprendistato o collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione a progetto o partita IVA in mono-committenza o formazione/lavoro quali stage e praticantato incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli aggiornare la formazione sulla legislazione sulla Salute e Sicurezza e il mondo del lavoro e sue regolamentazioni conoscere almeno una lingua dell Unione Europea in aggiunta alla lingua madre art. 24 contenuti della formazione 1. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere più specialistico. Quelle a carattere trasversale saranno articolate nelle seguenti 5 aree di contenuti: competenze relazionali organizzazione ed economia disciplina del rapporto di lavoro privacy sicurezza sul lavoro Quelle a carattere più specialistico dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi: conoscere i prodotti e i servizi di Settore nel contesto dell'area di attività dell azienda conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche indispensabili per la propria mansione conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto 2. I progetti ed i piani formativi specifici saranno oggetti di accordi separati e concordati a livello territoriale tra le organizzazioni datoriali e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL o che, successivamente, vi aderiranno. In alternativa, dove le organizzazioni di cui sopra non risultano presenti, interverrà l Ente Bilaterale competente territorialmente. 3. Una particolare attenzione verrà dedicata alla formazione sulla tutela dell ambiente, con azioni specifiche di formazione in virtù dei diversi livello di inquadramento. Pagina14

15 Le tematiche affrontate nelle azioni di formazione verteranno su: garantire il mantenimento degli standard qualitativi miglioramento della gamma dei servizi offerti sviluppo sostenibile e sua promozione in azienda sistemi di gestione ambientale e loro adozione da parte dell azienda utilizzo di prodotti, processi e servizi a minor impatto ambientale e con criteri ecologici: criteri di selezione e scelta la gestione dei rifiuti ed in particolare sulle modalità di raccolta e differenziazione, flussi generati e loro destinazione, gestione dei rifiuti pericolosi, modalità di stoccaggio temporaneo (aree e impianti, quantità e tempi) misure di gestione sulla prevenzione e controllo delle emergenze Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti. art. 25 modalità di erogazione della formazione 1. A livello di area professionale e/o di area professionale omogenea potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni dell'attività delle strutture lavorative. 2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazioni o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. 3. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L attività formativa potrà essere di tipo teorico; di tipo pratico e di tipo teorico/pratico. 4. L attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD in auto-formazione e/o e- learning per non più del 50% delle ore totali di formazione. 5. Le ore dedicate all attività formativa svolta con modalità FAD in auto-formazione e/o e- learning non saranno comprese nel normale orario di lavoro mentre i costi per l utilizzo degli applicativi FAD in auto-formazione e/o e-learning saranno coperti dal datore di lavoro. 6. Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro art. 26 formazione continua 1. Le parti, considerato che: il settore è composto da realtà lavorative per le quali il mantenimento e lo sviluppo nel tempo del capitale personale di competenze acquisite rappresenta una risorsa primaria le azioni riconducibili alla professionalità degli addetti costituiscono un patrimonio comune da valorizzare per far fronte alle conseguenti problematiche si rende opportuno: o prediligere i modelli di formazione continua erogata con modalità FAD e/o e- learning o individuare delle forme di aggregazione della domanda e dell offerta dei servizi formativi, magari collaborando con istituzioni Universitarie e/a associazioni culturali e scientifiche attive nei settori della formazione di interesse specifico concordano nel ritenere indispensabile l attivazione di processi di formazione continua che prevedano la partecipazione ad almeno 8 ore all anno per addetti appartenenti al 5 livello, di 12 ore all anno per gli addetti dei livelli 4 e 3, di 16 ore all anno per il 2 livello e di 20 ore all anno per gli addetti di 1 livello e i QUADRI. 2. Per le modalità di erogazione vale quanto indicato all art. 25 (modalità di erogazione della formazione) del presente contratto. 3. La certificazione della formazione continua, comunque effettuata, avverrà tramite registrazione, a cura dell Ente erogante, sul Libretto formativo del cittadino previsto dall art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/ Tutti gli aspetti attuativi, così come l accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione continua vengono demandati all Ente Bilaterale di cui al successivo art. 161 Pagina15

16 Titolo VII ASSUNZIONE, PERIODO DI PROVA art. 27 assunzione ordinaria e con contratti atipici 1. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. 2. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: a. la data di assunzione b. la durata del periodo di prova c. la tipologia contratto applicato d. luogo di lavoro e. orario di lavoro f. la qualifica del lavoratore e livello di inquadramento g. la retribuzione h. numero di registrazione a libro matricola i. informativa sulla privacy j. informativa sul TFR k. termini di preavviso in caso di recesso l. gli altri elementi di cui alla direttiva Cons. CEE n.91/533 del In caso di assunzione a tempo determinato i contenuti dovranno specificare, espressamente, la durata del rapporto stesso e le eventuali clausole di proroga. 4. La lettera di assunzione deve inoltre indicare: cognome e nome e/o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, posizione INPS del datore di lavoro o società, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge. 5. Per i lavoratori assunti con qualifica di Apprendista si rimanda al successivo Titolo VIII 6. Per le assunzioni con contratti di Formazione - Lavoro, si rimanda al successivo Titolo IX 7. Per le assunzioni con contratti di Inserimento si rimanda al successivo Titolo X 8. Per le assunzioni a Cottimo si rimanda al successivo Titolo XI 9. Per le assunzioni con contratti a Tempo Determinato si rimanda al successivo Titolo XII 10. Per le assunzioni con contratti di lavoro Somministrato si rimanda al successivo Titolo XIII 11. Per le assunzioni con contratti di lavoro Ripartito si rimanda al successivo Titolo XIV 12. Per le assunzioni con contratti a Tempo Parziale si rimanda al successivo Titolo XV art. 28 documentazione 1. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti: a. certificato di nascita b. certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di addestramenti frequentati c. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito d. certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro e. documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti f. numero di codice fiscale g. eventuali altri documenti e certificati ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 115 (anzianità convenzionale) h. documentazioni e dichiarazioni necessarie per l applicazione delle leggi previdenziali e fiscali i. dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell anno di calendario in corso j. dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall art. 5, legge li novembre 1983, n. 638 k. liberatoria per il trattamento dei dati personale, ai sensi della vigente normativa 2. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all atto della cessazione del rapporto di lavoro. Pagina16

17 art periodo di prova 1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: livello QUADRI e 1 durata 180 giorni di calendario 2 e giorni di lavoro effettivo 4 90 giorni di lavoro effettivo 5 30 giorni di lavoro effettivo 2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 3. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso. 4. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio. Titolo VIII APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE art. 30 premessa e disciplina comune 1. L'apprendistato è disciplinato, nelle sue 4 (quattro) articolazioni tipologiche, dal decreto legislativo n. 167/2011 e dalla normativa contenuta nel presente titolo. 2. I successivi articoli da 17 a 26 rappresentano una disciplina comune che si applica a tutte le tipologie di apprendistato contenute nel presente titolo. art assunzione, livello di inquadramento (disciplina comune) 1. Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato (Allegato 2) con annesso il fac-simile di progetto formativo individuale - PFI (Allegato 3). Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale. 2. L informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente CCNL Qualora sia consentito dalla normativa regionale, il PFI potrà essere definito e firmato anche entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto e costituirà allegato dello stesso. 3. È possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part-time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste. art riconoscimento precedenti periodi di apprendistato (disciplina comune) 1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altri Studi Professionali o Società di Servizi Professionali sarà computato presso il nuovo Studio Professionale o Società di Servizi Professionali ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l altro, una interruzione superiore a 1 anno. 2. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata dal datore di lavoro e riportata nel libretto formativo dell apprendista. (vedi Allegato 1) art periodo di prova (disciplina comune) 1. Il lavoratore e il datore di lavoro possono prevedere un periodo di prova per valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro. Pagina17

18 2. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli Istituti contrattuali (i ratei maturati di ferie e mensilità aggiuntive -tredicesima e premio di produzione- e trattamento di fine rapporto), con i criteri di maturazione previsti da questo CCNL per i dipendenti di uguale qualifica. 3. La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti non potrà superare i seguenti limiti, espressi in numero di giorni di lavoro effettivi: Apprendisti livelli III 90 giorni Apprendisti livelli IV super 75 giorni Apprendisti livello IV 60 giorni 4. È facoltà dell impresa sospendere il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, nel caso di malattia. In caso di ricovero ospedaliero, la proroga non è rifiutabile, nel limite massimo di 60 giorni. 5. Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di apprendistato ai sensi dell'art c.c. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva e il tempo di prova va calcolato nell anzianità di servizio. art. 34 trattamento economico (disciplina comune) 1. L inquadramento dell apprendista non può essere inferiore per più di 2 (due) livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione. 2. Per il trattamento economico si procederà come segue : 2 livelli retributivi inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato 1 livello retributivo inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato 3. Alla fine dell apprendistato, il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita art. 35 Tutor (disciplina comune) 1. Per l apprendistato è necessaria la presenza di un Tutor interno. Tale figura dovrà essere individuata all avvio dell attività formativa ed avrà il compito di seguire l attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo. Il nominativo del Tutor dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato, può essere il titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma delegata a tal fine. In quest ultimo caso, il Tutor dovrà necessariamente essere un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il Tutor e l apprendista per verificare l attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo dì apprendistato, ecc. 2. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero del lavoro recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale", le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni, al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM , per i lavoratori impegnati in qualità di Tutor, comprendendo tra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle strutture lavorative con meno di 15 addetti. 3. Le parti riconoscono che qualora Tutor dell apprendista sia il professionista, questi è già in possesso delle necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all esercizio di una professione ed obbligato alla formazione professionale continua. Pagina18

19 Per tutte le tipologie di apprendistato, lo studio professionale e/o l impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l erogazione della formazione, trasversale di base o professionalizzante, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente presso la Regione o Provincia autonoma in cui si svolge l attività formativa, oppure di strutture riconosciute da parte dell Ente Bilaterale EBILGEN. art. 36 piani formativi (PFI), registrazione della formazione e attribuzione della qualifica (disciplina comune) 1. Per la formazione degli apprendisti, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi indicati nel DM , attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività di riferimento. 2. Fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome, la formazione trasversale è basata su: accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del patto formativo capacità relazionali e di comunicazione conoscenze base di una seconda o terza lingua disciplina del rapporto di lavoro comprese bilateralità e welfare contrattuale organizzazione dello studio professionale e/o impresa di servizi sicurezza e igiene sul lavoro. 3. La formazione dovrà essere registrata sul Libretto Formativo del cittadino. La registrazione della formazione erogata, in assenza del Libretto Formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del Libretto Formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente fatte da parte degli organi di controllo, tutta la documentazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione dell avvenuta formazione dell apprendista (iscrizione o attestazioni per la partecipazione a corsi esterni, documenti contabili, fogli presenza e documentazione per la formazione interna ecc.). 4. AI termine del rapporto di apprendistato, il datore di lavoro certificherà e comunicherà all apprendista l avvenuta formazione e attribuirà la qualifica professionale all interessato. art. 37 proporzione numerica (disciplina comune) 1. Le parti convengono che il numero di apprendisti che l imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l azienda stessa, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C. 2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a È consentita, in deroga al presente articolo, l assunzione di un apprendista per gli Studi Professionali o le Società di Servizi Professionali che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio. 4. Per poter assumere lavoratori apprendisti per l'apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Pagina19

20 5. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei 18 (diciotto) mesi precedenti all assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Inoltre, la disciplina di cui al precedente comma 4 non trova applicazione per le altre tipologie di apprendistato. art. 38 anzianità aziendale e prolungamento (disciplina comune) 1. Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell anzianità aziendale e di servizio. 2. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo. art trattamento normativo (disciplina comune) 1. L apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, allo stesso trattamento normativo previsto dai rispettivi CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. art trattamento malattia e infortunio (disciplina comune) 1. Il relativo trattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo stesso previsto per tutti i lavoratori dipendenti. art apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale 1. In attesa delle necessarie intese tra Governo e Regioni ai sensi dell articolo 3, comma 1 del D.Lgs. 67/2011, le parti firmatarie del presente CCNL, auspicando un maggiore e migliore utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello, quale canale di inserimento dei giovani nel settore, manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o le singole Regioni intendano promuovere nell ambito della normativa vigente. 2. La sottoscrizione di accordi che rendano operativa tale tipologia contrattuale così come la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale e/o presso lo studio professionale, è demandata, nel rispetto degli standard generali fissati dalle Singole Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, alla contrattazione nazionale o di secondo livello. 3. L erogazione della formazione dovrà comunque avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da rendere efficace l intervento formativo erogato. 4. La retribuzione dell apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale segue la tabella sotto-riportata, ricordando che la percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento (profilo professionale per il quale viene svolto l apprendistato) primi 12 mesi 45% dal 13 al 24 mese 55% dal 25 mese 60% Pagina20

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

Dettagli

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

Apprendistato formazione e studi professionali

Apprendistato formazione e studi professionali Apprendistato formazione e studi professionali Danilo Papa La formazione in apprendistato costituisce un elemento fondamentale che, anche in relazione alla nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011,

Dettagli

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri

Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri AREA FUNZIONALE PRIMA ( ex A1 e A1S ) Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Modello di contratto. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Modello di contratto Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE ex art. 4, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO VISTO lo Statuto

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Dettagli

LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEL CCNL COMPARTO SCUOLA: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO

LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEL CCNL COMPARTO SCUOLA: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEL CCNL COMPARTO SCUOLA: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO CCNI DEL 31.8.1999 TUTELA DELLA SALUTE NELL AMBIENTE DI LAVORO Art. 57 - Finalità 1. Al fine di assicurare

Dettagli

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA ART. 1 - COMPITI DEL PERSONALE ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ

Dettagli

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si

Dettagli

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal. - La Regione, rappresentata dal E Il Dott., ammesso

Dettagli

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione

Dettagli

CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL'INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA

CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL'INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA Roma, Dicembre 2006 CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL'INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA Premessa. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA L Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata brevemente Università ) Codice Fiscale

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI Approvato con Delibera dell Amministratore Unico n 164 del

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 1. INTRODUZIONE La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito Decreto,

Dettagli

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI DI ALTA FORMAZIONE

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI DI ALTA FORMAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI DI ALTA FORMAZIONE tra l UGL - Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro, articolazione centrale di associazione sindacale confederale a carattere nazionale con sede

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.65 del 30 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Contratto di apprendistato: con l approvazione del Jobs Act si applica anche ai disoccupati Gentile cliente, con la

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

Procedure per l'acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e gli appalti

Procedure per l'acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e gli appalti In base all'art. 18 della Legge n. 133 /2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo sono tenute all'adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità per il reclutamento del

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA ex art. 11, co.1, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA ex art. 11, co.1, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA ex art. 11, co.1, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l'impiego della Provincia.., rappresentati da......... Il Datore di lavoro..... rappresentato da...... Premesso

Dettagli

Piattaforma per il rinnovo del contratto autoscuole e agenzie automobilistiche 2012-2015

Piattaforma per il rinnovo del contratto autoscuole e agenzie automobilistiche 2012-2015 Piattaforma per il rinnovo del contratto autoscuole e agenzie automobilistiche 2012-2015 Premessa Il contesto nel quale avviene il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle autoscuole e agenzie è

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli

POLITICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE CIVILE

POLITICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE CIVILE POLITICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE CIVILE 1. Che cos è la formazione La formazione è il processo attraverso il quale si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane affinché personale

Dettagli

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE A cura di Avv. Prof. Gabriele Fava Presidente Studio Legale FAVA&ASSOCIATI www.favalex.it 1 Introduzione L apprendistato è stato oggetto di numerose modifiche

Dettagli

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1 Risorse Umane REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1 Pag. 1 di 11 Indice OGGETTO... 3 Finalità:... 3 1 FREQUENZA VOLONTARIA... 3 1.1 Definizione... 3

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

INTESA IN MATERIA DI FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE NELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

INTESA IN MATERIA DI FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE NELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE INTESA IN MATERIA DI FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE NELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE La Commissione Paritetica istituita ai sensi della dichiarazione a verbale n. 1 in calce all articolo 60

Dettagli

Nota della Uilca sul Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l 1/4/2008 in attuazione della Legge delega 123/2007

Nota della Uilca sul Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l 1/4/2008 in attuazione della Legge delega 123/2007 DIPARTIMENTO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 00187 ROMA VIA LOMBARDIA 30 TEL. 06.420.35.91 FAX 06.484.704 e-mail: dssl@uilca.it pagina web: www.uilca.it UILCA UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Dettagli

Presentazione Formazione Professionale

Presentazione Formazione Professionale Presentazione Formazione Professionale Adecco Training Adecco Training è la società del gruppo Adecco che si occupa di pianificare, organizzare e realizzare progetti formativi che possono coinvolgere lavoratori

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 Consulenza organizzativa e formazione 1 Sommario Sintesi dei requisiti per

Dettagli

Testo Unico dell apprendistato

Testo Unico dell apprendistato Testo Unico dell apprendistato Art. 1 Definizione 1. L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 2. Il contratto di apprendistato

Dettagli

Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008

Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008 Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008 Cod. Denominazione del corso Ore Pag. SI1 Formazione per operai/ primo ingresso in edilizia 16 2 SI2 RSPP/ASPP - Responsabili del

Dettagli

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITA FORMATIVE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELL ART.

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITA FORMATIVE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELL ART. PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITA FORMATIVE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 68/99 (Così come modificato dall art. 1, comma 37 L.247/07)

Dettagli

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014 CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: RUOLI E RESPONSABILITÀ 1 Dicembre 2014 IS E. MOLINARI Via Crescenzago, 110 - Milano Formazione ed informazione

Dettagli

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 - Regolamento di disciplina dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre

Dettagli

Comune di Nuoro DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE. Settore AA.GG. e Personale. Ufficio Formazione

Comune di Nuoro DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE. Settore AA.GG. e Personale. Ufficio Formazione Comune di Nuoro Settore AA.GG. e Personale Ufficio Formazione DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE Ultimo aggiornamento settembre 2008 Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Le disposizioni contenute

Dettagli

ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE VADEMECUM INFORMATIVO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE FORMALE INTERNA RELATIVA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE INTRODUZIONE Il presente Vademecum

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Come indicato nel Piano Annuale della Performance (P.A.P.), predisposto a partire dall anno 2015, l Azienda annualmente esplicita gli obiettivi,

Dettagli

Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il risultato di una serie di interventi, succedutisi in

Dettagli

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP ALLEGATO 1 COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP Premessa. I corsi hanno una durata minima di 16 ore e a determinate condizioni e entro certi limiti (v. punto 4), è consentito

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09. REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"

Dettagli

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA. Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA)

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA. Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA) REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA) 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per

Dettagli

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Tra la Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via, tel. partita IVA (o codice fiscale) n

Dettagli

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA APPLICABILE ANCHE AL 2010 L articolo 2, co.156 e 157 della Finanziaria 2010 rende operative anche per il 2010 alcune misure finalizzate al sostegno della famiglia,

Dettagli

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5 D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5 OGGETTO: INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA SIG.RA DURANTE ALESSANDRA PER SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE SOCIO

Dettagli

Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. Pagina 1 di 6

Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. Pagina 1 di 6 Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Pagina 1 di 6 ART. 1 È costituito presso la sede municipale il GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO

Dettagli

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO. Protocollo di intesa L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) tra e REGIONE LAZIO per l erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell istituto

Dettagli

ACCORDO. tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. e Regione Lombardia

ACCORDO. tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. e Regione Lombardia ACCORDO tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e Regione Lombardia SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER L ESPLETAMENTO

Dettagli

RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITÀ PER L ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 1

RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITÀ PER L ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 1 Doc. di riferimento MQ Sez.7 Ediz. 1 Rev. 2 Codice documento: MD APP_AGV.1 Pagina 1 di 6 Spett.le Commissione paritetica territoriale per l apprendistato - Comparto Agenzie Viaggioe T.O.- c/o EBTL Via

Dettagli

Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010.

Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. 1 OGGETTO PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET QUESITO (posto in data 3 marzo 2010) Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. RISPOSTA (inviata in data 5 marzo 2010)

Dettagli

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che ACCORDO PER IL PASSAGGIO DEI QUADRI DIRETTIVI E DEL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLA CASSA DEPOSIT I E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI

Dettagli

Consiglio Regionale della Toscana

Consiglio Regionale della Toscana Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale

Dettagli

Master Universitario di primo livello. Regolamento didattico

Master Universitario di primo livello. Regolamento didattico Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Giurisprudenza Master Universitario di primo livello IN LEGISLAZIONE SCOLASTICA E MANAGEMENT PER LA NEGOZIAZIONE Regolamento didattico ART. 1 - ISTITUZIONE

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE D.Lgs.81 - Introduzione D.Lgs.81 - Introduzione TITOLO I: PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Finalità; Art. 2: Definizioni; Art. 3: Campo di

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE di cui all art.4 del D.lgs 14 settembre 2011 n 167

PROTOCOLLO D INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE di cui all art.4 del D.lgs 14 settembre 2011 n 167 PROTOCOLLO D INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE di cui all art.4 del D.lgs 14 settembre 2011 n 167 Tra LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e LE ASSOCIAZIONI DEI

Dettagli

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Titolo del pag. 1 di 6 Titolo del I N D I C E 1. SCOPO 2. GENERALITÀ 3. CAMPO DI APPLICAZIONE 4. LISTA DI DISTRIBUZIONE 5. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO 6. SELEZIONE DEL PERSONALE 7. ITER DI INSERIMENTO

Dettagli

L'apprendistato. R.S.U. Siae Microelettronica

L'apprendistato. R.S.U. Siae Microelettronica R.S.U. Siae Microelettronica L'apprendistato La materia è regolata da leggi dello Stato e dal contratto nazionale di lavoro (Ccnl) dell'industria metalmeccanica (sia della grande che della piccola impresa).

Dettagli

SCHEDA SINTETICA RELATIVA AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2013 Art. 20, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n.

SCHEDA SINTETICA RELATIVA AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2013 Art. 20, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n. SCHEDA SINTETICA RELATIVA AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2013 Art. 20, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 L Università per Stranieri di Perugia ha destinato per

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

SELEZIONE PRIVATA PER L ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE DEL SETTORE DISTRETTO MONTANO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

SELEZIONE PRIVATA PER L ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE DEL SETTORE DISTRETTO MONTANO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SELEZIONE PRIVATA PER L ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE DEL SETTORE DISTRETTO MONTANO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AVVISO 2 In esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

Indice. Cos è 5 Le finalità 6. Quali servizi offre 7 Come aderire 8 Compilazione Modello F24 9 FAQ 10 10 Contatti 10 11

Indice. Cos è 5 Le finalità 6. Quali servizi offre 7 Come aderire 8 Compilazione Modello F24 9 FAQ 10 10 Contatti 10 11 Indice Cos è 5 Le finalità 6 Quali servizi offre 7 Come aderire 8 Compilazione Modello F24 9 FAQ 10 10 Contatti 10 11 3 EBC: cos è L Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza è un associazione

Dettagli

Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra Comune di SAN DONA DI PIAVE (VE)

Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra Comune di SAN DONA DI PIAVE (VE) Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra Comune di SAN DONA DI PIAVE (VE) SCHEDA DI VALUTAZIONE ANNO VALUTATO: Cognome... Nome... Profilo professionale:... VALUTATORE: Cognome... Nome... Sistema di

Dettagli

Deliberazione legislativa n. 87/2014 2. Art. 1 Finalità

Deliberazione legislativa n. 87/2014 2. Art. 1 Finalità Deliberazione legislativa n. 87/2014 2 Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, nell ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23-02-2007 SOMMARIO ART. 1 - Costituzione e denominazione

Dettagli

Avviso 4/2013. Corsi Professionalizzanti e Master

Avviso 4/2013. Corsi Professionalizzanti e Master Avviso 4/2013 1. Attività finanziabili 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 13-11-2006 REGIONE BASILICATA. Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 13-11-2006 REGIONE BASILICATA. Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. Page 1 of 9 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 13-11-2006 REGIONE BASILICATA Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 71 del 17

Dettagli

AVVISO 02/14 per il finanziamento di una formazione individuale a catalogo

AVVISO 02/14 per il finanziamento di una formazione individuale a catalogo FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI STUDI PROFESSIONALI E NELLE AZIENDE COLLEGATE AVVISO 02/14 per il finanziamento di una formazione individuale a catalogo 1.

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO 1 OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO QUESITO (posto in data 4 luglio 2014) Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato

Dettagli

CGIL CISL UIL. Gli Enti Bilaterali emanazione delle parti sociali (alle quali resta la competenza delle politiche. 00198 Roma Corso d Italia, 25

CGIL CISL UIL. Gli Enti Bilaterali emanazione delle parti sociali (alle quali resta la competenza delle politiche. 00198 Roma Corso d Italia, 25 Particolare rilievo è posto alla questione della formazione professionale continua che si evidenzia come un importante strumento per il rafforzamento del patrimonio di conoscenze dei lavoratori, per il

Dettagli

ACCORDO. Il giorno.2007, In Padova. tra. la ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A. (di seguito R.S.I. )

ACCORDO. Il giorno.2007, In Padova. tra. la ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A. (di seguito R.S.I. ) ACCORDO Il giorno.2007, In Padova la (di seguito Banca ); la (di seguito R.S.I. ) tra e le SEGRETERIE NAZIONALI, le SEGRETERIE DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO e le RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI di Padova

Dettagli