Newsletter. Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa. Edizione Speciale. 9 gennaio 2015

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1 Newsletter Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Edizione Speciale 9 gennaio 2015 D.Lgs. Semplificazioni fiscali : i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

2 D.Lgs. Semplificazioni fiscali : i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E/2014, ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nel D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto Semplificazioni fiscali ). Si riporta, di seguito, una breve sintesi delle principali precisazioni rese dall erario. Semplificazioni per le persone fisiche Spese di vitto e alloggio dei professionisti (art. 10) Viene previsto che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente, non costituiscono più compensi in natura per il professionista. In altri termini, tali spese non saranno più addebitate in fattura al committente dal professionista, né da quest ultimo dedotte in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo. L Agenzia, considerata la sostanziale identità tra la nozione di compenso riferibile all attività di lavoro autonomo professionale e quella riferibile all attività di lavoro autonomo non abituale, ha ritenuto che la modifica in commento sia applicabile anche ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionali. Per quel che concerne il committente, tali spese non soggiacciono al limite di deducibilità del 75% di cui all articolo 109, comma 5 del DPR n. 917/1986. Esse, pertanto, sono integralmente deducibili ma a condizione che sia dimostrabile la loro inerenza rispetto all attività svolta dal committente, la loro effettività e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni. Secondo l Agenzia, infine, il nuovo regime non sarebbe applicabile alle spese diverse da quelle di vitto e alloggio quali, ad esempio, le spese di trasporto, ancorché sostenute direttamente dal committente. Decorrenza - 1 gennaio Dichiarazione di successione: esoneri e documentazione da allegare (art. 11) E eliminato l obbligo di presentazione della dichiarazione di successione nel caso in cui l eredità, devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta, abbia un valore non superiore ad e non comprenda beni immobili. Sanzioni - Sebbene tale modifica si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, l Agenzia ha chiarito che, in applicazione del principio del favor rei, non dà luogo all irrogazione di sanzioni l omessa presentazione della dichiarazione di successione entro i termini previsti se, in base alle modifiche introdotte, tale adempimento non risulta più dovuto. Abrogazione della comunicazione all Agenzia delle Entrate per i lavori di risparmio energetico (art. 12) E eliminato l obbligo di presentare la comunicazione all Agenzia delle Entrate per i lavori - ammessi alla detrazione IRPEF a fronte delle spese sostenute per il risparmio energetico - che proseguono per più periodi d imposta. Detta soppressione riguarda: i) i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015; ii) i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, per le spese sostenute nel periodo d imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni successivo alla sua chiusura scada a decorrere dal 13 dicembre Sanzioni - In applicazione del principio del favor rei, non sono applicabili le sanzioni anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 (13 dicembre 2014), salvo l ipotesi in cui il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Semplificazioni per le società Comunicazioni dell esercizio dell opzione (art. 16) Con riferimento all eliminazione dell obbligo di presentare un apposita comunicazione per poter fruire dei seguenti regimi opzionali IRES ed IRAP, l Agenzia ha chiarito che: i) per la trasparenza fiscale, tali modifiche valgono anche per quella che riguarda le società a ristretta base proprietaria, disciplinata dall art. 116 del DPR n. 917/1986; ii) per il consolidato fiscale, la modifica riguarda soltanto l esercizio ed il rinnovo dell opzione. Invece, la comunicazione relativa all interruzione della tassazione di gruppo o quella relativa all importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell opzione devono continuare ad essere effettuate separatamente. Società in perdita sistemica (art. 18) A decorrere dal periodo d imposta 2014, il periodo di osservazione ai fini della disciplina delle società non operative è stato ampliato passando da tre a cinque anni. Pertanto, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistemica trova applicazione per il periodo d imposta 2014, solo qualora questi abbiano conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d imposta ( ) ovvero presentino, indifferentemente, perdite fiscali per quattro periodi e per uno un reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo. Semplificazioni in materia di fiscalità internazionale Dichiarazione delle società ed enti che non hanno sede legale o amministrativa in Italia (art. 19) Le società e gli enti che non hanno sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, non devono più indicare nella dichiarazione dei redditi l indirizzo dell eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Tale modifica, ha chiarito l Agenzia, elimina anche le incertezze e le possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti, in caso di divergenza tra i dati finora indicati da tali soggetti nella dichiarazione dei redditi e quelli presenti nell Anagrafe tributaria. Comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d intento (art. 20) Con riferimento alle operazioni da effettuare dal 1 gennaio 2015, gli esportatori abituali dovranno inviare ai loro fornitori o alla dogana la dichiarazione d intento, soltanto dopo averla trasmessa telematicamente all Agenzia delle Entrate, insieme alla relativa ricevuta di trasmissione. Il fornitore potrà effettuare operazioni senza applicazione dell imposta soltanto dopo aver acquisito dall esportatore la dichiarazione d intento e la ricevuta dell avvenuta trasmissione all Agenzia, nonché il riscontro telematico che l esportatore ha adempiuto all obbligo della comunicazione nei confronti 2

3 dell Agenzia, pena l applicazione delle sanzioni dal 100% al 200% dell imposta. L Agenzia ha chiarito che il riscontro telematico potrà essere effettuato secondo due modalità alternative: i) immediatamente operativa per tutti gli operatori attraverso l accesso al sito internet inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica; ii) per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare l avvenuta presentazione della ricevuta telematica attraverso il proprio cassetto fiscale. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici e, pertanto, inizialmente sarà visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento disponibile. Il fornitore, oltre ad acquisire dall esportatore abituale la dichiarazione d intento, la ricevuta telematica ed effettuare il riscontro telematico, è tenuto altresì a riepilogare i dati delle dichiarazioni d intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale. Inoltre, permangono i preesistenti obblighi in capo al dichiarante e al fornitore, quali la tenuta e l aggiornamento del registro a norma dell art. 39 del DPR 633/1972, e successive modificazioni. In particolare, il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni d intento ricevute sulle fatture emesse e il relativo regime di non imponibilità. Decorrenza (Provv. Direttore Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2014, prot. n /2014): i) fino all 11 febbraio 2015: gli esportatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate, rimanendo, tuttavia, a suo carico l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate le lettere d intento ricevute; ii) dal 12 febbraio 2015: le dichiarazioni d intento che sono state consegnate o spedite con le nuove regole. Pertanto, le dichiarazioni d intento inviate con le vecchie regole, che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all 11 febbraio 2015, dovranno essere ritrasmesse con le nuove modalità. L Agenzia precisa che gli operatori possono comunque avvalersi immediatamente della nuova disciplina per la trasmissione telematica delle lettere d intento, utilizzando il software disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate. Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list (art. 21) Viene elevato ad euro l importo complessivo annuale delle operazioni intercorse con operatori black list da comunicare all Agenzia delle Entrate e modificata la cadenza di trasmissione dei dati che da mensile/ trimestrale diventa annuale. Per quel concerne l importo complessivo annuale l Agenzia ha chiarito che esso deve intendersi riferito al totale delle operazioni effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata. Decorrenza (Comunicato Stampa dell Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2014) Le nuove regole si applicano già alle operazioni poste in essere del Tuttavia, i contribuenti possono continuare ad adottare le vecchie regole per le comunicazioni da effettuare fino al 31 dicembre Di conseguenza, è possibile non presentare sia le comunicazioni per le operazioni di importo inferiore a 500 euro che quelle di importo complessivo non superiore a euro. Stante l entrata in vigore della norma il 13 dicembre 2014, non sono più sanzionabili le violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione, salvo l ipotesi in cui il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (art. 22) Viene previsto che la richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie ha effetto immediato. Non è più necessario attendere 30 giorni. Per i soggetti non titolari di partita IVA la richiesta di inclusione nella banca dati Vies deve essere effettuata nella dichiarazione inizio attività, mentre per quelli già titolari di partita IVA, detta richiesta potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi on line disponibili sul sito dell Agenzia delle Entrate. Revoca dell autorizzazione - L autorizzazione può essere revocata dall Agenzia delle Entrate: i) in base a successivi controlli all invio della richiesta; ii) d Ufficio, per i soggetti che non hanno presentato elenchi Intra per quattro trimestri consecutivi. Tale presunzione opera, come chiarito dall Agenzia, dall entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 (13 dicembre 2014). L esclusione avrà effetto a decorrere dal 60 giorno successivo alla data di spedizione di un apposita comunicazione da parte dell Ufficio competente. Al fine di vincere la suddetta presunzione, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l iscrizione nella banca dati potrà fornire all Ufficio competente la documentazione delle operazioni intracomunitarie effettuate nel periodo relativo ai quattro trimestri consecutivi o in alternativa potrà manifestare l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. Sanzioni - Per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, l Agenzia ritiene applicabile il principio del favor rei: non è più sanzionabile il soggetto passivo che abbia effettuato operazioni intracomunitarie prima che siano trascorsi i 30 giorni dalla data di invio della richiesta di autorizzazione, salvo l ipotesi in cui il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Contenuto elenchi Intrastat servizi (art. 23) Viene soppresso l obbligo di indicare nei modelli Intrastat servizi, resi e ricevuti, le seguenti informazioni: (i) il numero e la data della fattura; (ii) le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un analisi del rischio. Decorrenza - Le nuove modalità di compilazione si applicheranno dalla data che verrà indicata dal Provvedimento dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell Agenzia delle Entrate e d intesa con l ISTAT, con il quale sarà modificato il contenuto dei suddetti elenchi. Premi assicurativi incassati da operatori esteri (art. 24) Diventa annuale la denuncia dei premi assicurativi incassati dagli operatori esteri attivi nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi. La scadenza per l invio è fissata al 31 maggio di ogni anno. Poiché la denuncia da presentare il 31 maggio di ogni anno si riferisce ai premi ed accessori incassati nell anno solare precedente, l Agenzia è dell avviso che il nuovo termine di presentazione della dichiarazione trovi applicazione in relazione ai premi ed accessori incassati a decorrere dal 1 gennaio Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat (art. 25) La sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro si applica ai soli operatori che realizzano scambi commerciali con i paesi dell Unione europea per un ammontare pari o superiore a 750 mila euro. 3

4 La norma in commento ridimensiona anche il carico sanzionatorio, prevedendo l applicazione della sanzione una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso. Ulteriori semplificazioni ed eliminazione di adempimenti superflui Ritenuta sugli agenti (art. 27) La comunicazione al committente di avvalersi di dipendenti o terzi, necessaria per poter fruire della ritenuta sul 20% delle provvigioni percepite (anziché sul 50%) può essere trasmessa anche tramite PEC e non ha più limiti di tempo. Essa, infatti, resta valida fino a revoca. Pertanto, come chiarito dall Agenzia, le dichiarazioni inviate dall agente entro il 31 dicembre 2013 o entro i15 giorni successivi alla stipula dei contratti, conservano la loro validità fino alla perdita dei requisiti. Sanzioni - L omessa comunicazione e l invio della stessa con dati non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa compresa tra 258 e euro. Responsabilità negli appalti (art. 28) Viene eliminata la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente. Sanzioni - In applicazione del principio del favor rei, viene chiarito che non trova applicazione la sanzione amministrativa compresa tra euro e euro posta a carico del committente per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 (13 dicembre 2014) e non diventate ancora definitive a tale data. Il medesimo principio non trova, invece, applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all appaltatore per le violazioni commesse dal subappaltatore entro la predetta data del 13 dicembre Estinzione società ai fini tributari (art. 28) Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, sanzioni ed interessi, l estinzione della società - ai sensi dell articolo 2495 c.c. - ha effetto decorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. L Agenzia ha chiarito che la norma trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già richiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 (13 dicembre 2014). IVA: omaggi irrilevanti fino ad. 50,00 (art. 30) Viene elevato da 25,82 euro a 50 euro non solo il limite entro il quale le cessioni gratuite di beni (omaggi) e le prestazioni di servizi non sono rilevanti ai fini IVA, ma anche l importo massimo detraibile delle spese di rappresentanza. Per identificare le spese considerate di rappresentanza, occorre far riferimento, anche ai fini IVA, al Decreto del 19 novembre 2008 del Ministro dell Economia e Finanze, con cui sono state fornite le disposizioni attuative dell art. 108, comma 2, del DPR n. 917/1986. Decorrenza - Le disposizioni sopra commentate si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 (13 dicembre 2014). Rettifica IVA relativa a crediti non riscossi (art. 31) Il decreto modifica l articolo 26, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo la possibilità di emettere delle note di credito IVA anche per mancato pagamento in tutto o in parte dell imponibile a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell art. 182-bis della legge fallimentare, ovvero di un piano di risanamento del debito attestato ai sensi dell art. 67, co. 1 lett. d) della medesima legge, pubblicato nel Registro delle imprese. Come chiarito dall Agenzia, prima delle modifiche in esame, in considerazione del contenuto tendenzialmente pattizio delle procedure in questione, la nota di variazione non poteva essere emessa oltre un anno dalla data di effettuazione dell operazione. Allo stato attuale, invece, le note di variazione possono essere emesse senza limiti temporali, salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione. Tale modifica ha inteso allineare la disciplina attualmente prevista ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi (art. 101 del DPR n. 917/1986), e la disciplina IVA prevista dall art. 26 del DPR n. 633/1972. Allineamento definizione prima casa IVA - Registro (art. 33) Con la nuova disciplina viene allineata la nozione di prima casa, rilevante ai fini dell applicazione della disciplina IVA agevolata, a quella prevista in materia di imposta di registro. In particolare, l aliquota IVA agevolata al 4% si applica agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: i) cat. A/1 - abitazioni signorili ii) cat. A/8 - abitazioni in ville iii) cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. L applicazione dell agevolazione IVA sulla prima casa è quindi ora vincolata esclusivamente alla categoria catastale dell immobile, non assumendo più alcun rilievo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 per contraddistinguere le abitazioni di lusso. Soppressione dell obbligo di depositare copia dell appello (art. 36) Viene eliminata la disposizione che prevede l obbligo di depositare copia dell appello nell ambito del processo tributario. Decorrenza - In mancanza di una disposizione transitoria, la nuova disposizione si applica anche agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014. Per gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014, invece, l Agenzia ritiene che continui a valere la previgente disciplina e che quindi sia necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. 4

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