Condizioni generali di contratto per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici Edizione gennaio 2004
|
|
- Valeria Elena Bertolini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Condizioni generali di contratto per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici Edizione gennaio Campo d applicazione e validità 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l esecuzione di contratti per la compera e vendita di sistemi informatici completi 1, la produzione di software specifici come pure per altre prestazioni, in particolare quelle derivanti da un contratto d opera. 1.2 Il committente indica nella richiesta d offerta le CGC applicabili. Tali condizioni sono considerate accettate, quando il fornitore presenta un offerta scritta. 1.3 Deroghe alle CGC sono citate espressamente come tali nel capitolato d oneri, rispettivamente nell offerta e, per essere valide, devono essere menzionate nel contratto. 2 Offerta 2.1 L offerta e le relative dimostrazioni sono gratuite. 2.2 Se l offerta differisce dalla richiesta d offerta del committente, il fornitore deve indicarlo esplicitamente. 2.3 Se l offerta non prevede diversamente, il fornitore resta impegnato con la sua offerta per 3 mesi dalla data della stessa. 2.4 Fino alla sottoscrizione del contratto o all accettazione scritta dell offerta (ordinazione) le parti possono recedere dalle trattative contrattuali senza subire conseguenze finanziarie. Rimane riservato quanto stabilito al punto Prodotti e prestazioni Il tipo, l'estensione e i requisiti dei prodotti e delle prestazioni corrispondono all offerta accettata oppure sono definiti nel contratto. Quest ultimo può far riferimento ad altri documenti. 4 Esecuzione 4.1 L esecuzione avviene utilizzando metodi di gestione di progetto riconosciuti. Il fornitore informa regolarmente il committente sull avanzamento dei 1 Per i contratti che contemplano unicamente l utilizzo di software standard, valgono le CGC per licenze. Per i contratti che contemplano unicamente la compravendita di hardware, valgono le CGC per la compera e vendita di hardware. Per i contratti che contemplano unicamente le prestazioni di servizio, valgono le CGC per prestazioni di servizio. lavori e raccoglie tutte le necessarie indicazioni. Egli informa inoltre il committente su sviluppi ulteriori che, per motivi di natura tecnica o economica, rendono opportuna una modifica delle prestazioni contrattuali. Il committente procura tempestivamente al fornitore tutte le indicazioni del suo settore, di cui dispone e che sono necessarie per l adempimento del contratto. 4.2 Le parti contrattuali s informano reciprocamente ed immediatamente su tutte le circostanze del loro ambito che potrebbero compromettere l'adempimento secondo contratto. 4.3 Il committente assicura al fornitore il necessario accesso ai suoi locali, gli procura, previo accordo, l allacciamento alla corrente elettrica e altri raccordi e mette a disposizione i locali necessari per depositare il materiale. 4.4 Eventuali altri obblighi di cooperazione del committente saranno stabiliti, nel singolo caso, tramite contratto. 4.5 Il fornitore impegna sé stesso ed il suo personale al rispetto dell ordinamento aziendale del committente, in particolare a rispettare le direttive per l accesso, nella misura in cui queste direttive gli siano state comunicate per scritto prima della conclusione del contratto o vengano concordate successivamente. 4.6 Il fornitore si avvale dell aiuto di terzi solo previa autorizzazione del Il committente non può rifiutare la sua approvazione senza un valido motivo, mentre non è tenuto a rivelare i motivi nel quadro del segreto d ufficio. Il fornitore resta responsabile della fornitura di prestazioni nei confronti del 5 Documentazione 5.1 Prima di un collaudo in comune, il fornitore consegna al committente le necessarie istruzioni per l installazione e l uso, in una forma che possa essere letta e riprodotta dal Il committente può esigere, nella sua richiesta d offerta, la fornitura di una documentazione per la manutenzione tecnica. La documentazione per gli utenti sarà in tedesco/italiano, quella per gli informatici potrà essere in tedesco/italiano o in inglese.
2 CGC CSI per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici pagina Per le applicazioni che concernono la contabilità occorre garantire la possibilità d accesso alla documentazione del sistema agli organi di revisione del 5.3 Il compratore può riprodurre e utilizzare la documentazione per gli scopi previsti dal contratto. 5.4 Qualora vi fossero difetti da correggere, il fornitore aggiorna nella misura del necessario la documentazione. 6 Formazione 6.1 Il fornitore istruisce il personale del committente nella misura convenuta. 6.2 Il fornitore deve garantire questa istruzione per un periodo di 5 anni dal collaudo generale. 7 Rimunerazione 7.1 Il fornitore fornisce le sue prestazioni ad un prezzo fisso convenuto o sulla base dei costi effettivi, con un tetto massimo. Nella sua offerta, egli comunica le voci di costo e i prezzi unitari. 7.2 La rimunerazione copre tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto, in particolare i costi d installazione, per la documentazione e l istruzione, le spese, i diritti di licenza, i costi d imballaggio, di trasporto, d assicurazione, i pubblici tributi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto (IVA compresa), come pure la tassa anticipata per il riciclaggio che possono essere indicate separatamente. 7.3 La fattura sarà emessa ad accettazione effettuata oppure secondo un piano di pagamento, qualora questo sia stato precedentemente concordato. Le fatture sono esigibili entro 30 giorni dalla data di ricezione. 7.4 Qualora venga concordato il pagamento rateale (caparre o acconti), il compratore può esigere dal venditore delle garanzie secondo il capitolato d oneri. 7.5 La rimunerazione è adeguata al rincaro unicamente se ciò è previsto nel contratto. 7.6 Se il fornitore fornisce le sue prestazioni sulla base dei costi effettivi, egli è tenuto ad allegare alla fattura un rapporto indicante le prestazioni giornaliere e il dispendio di ogni persona occupata. 8. Modifica delle prestazioni 8.1 Ambedue le parti contrattuali possono chiedere per scritto, tramite i responsabili designati in base all organizzazione del progetto, di apportare delle modifiche alle prestazioni concordate. Se dalla modifica ci si deve attendere delle ripercussioni sui prezzi e sui termini di consegna, entro un termine da convenire, il fornitore deve sottoporre al committente la relativa offerta. Tale offerta deve comprendere la valutazione della fattibilità, la descrizione delle prestazioni supplementari necessarie e le conseguenze sull insieme del progetto, in modo particolare per quanto concerne costi e termini di realizzazione. L offerta dovrà indicare inoltre se il progetto dovrà essere parzialmente o totalmente interrotto fino alla decisione relativa all'esecuzione di questa modifica e quali saranno gli effetti di tale interruzione sulla rimunerazione e sulle scadenze. 8.2 In assenza di accordi contrari, durante l esame della proposta di modifica, il fornitore è tenuto a continuare i suoi lavori come da contratto. 8.3 La modifica delle prestazioni ed eventuali adeguamenti della rimunerazione, dei termini e di altri punti del contratto saranno fissati per scritto, prima dell esecuzione, in un appendice al contratto. L adeguamento della rimunerazione è calcolato secondo la tariffa in vigore al momento in cui la modifica è concordata. Per accordi su modifiche che non hanno un influenza sostanziale sull'estensione delle prestazioni, sulla rimunerazione e sui termini, è sufficiente la firma di un verbale di modifica da parte dei rappresentanti del fornitore e del 9. Diritti concernenti software specifici 9.1 I diritti concernenti software prodotti dal fornitore espressamente per il committente, compresi il codice sorgente, la descrizione del programma e la documentazione (su carta o leggibili dalla macchina) sono trasmessi al Entrambe le parti contrattuali possono liberamente disporre ed usare idee, procedure e metodi non legalmente protetti. Il fornitore consegna al committente, prima del collaudo in comune, e su richiesta prima di eventuali pagamenti parziali, la documentazione del software (in particolare la documentazione del codice sorgente con un prospetto generale, un modello dei dati e delle funzioni, come pure una descrizione delle funzioni) e gli altri documenti. 9.2 Diritti di brevetto su invenzioni, sorti nell adempimento del contratto, appartengono - al committente, se le invenzioni sono state fatte dal suo personale; - al fornitore, se le invenzioni sono state fatte dal suo personale o da terzi da lui chiamati a partecipare; - al committente e al fornitore se le invenzioni sono state fatte in comune dal personale del committente e del fornitore, rispettivamente da terzi chiamati a partecipare. Le parti contrattuali rinunciano reciprocamente ad avanzare i diritti di licenza. Esse possono cedere i loro diritti o concedere un diritto d uso a terzi senza chiedere l autorizzazione all altra parte. 10 Diritti concernenti software standard 10.1 I diritti di protezione sui software standard rimangono al fornitore o a terzi. Se tali diritti spettano a terzi, il fornitore garantisce di disporre dei necessari diritti di utilizzazione e di distribuzione.
3 CGC CSI per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici pagina Il committente riceve il diritto non esclusivo di utilizzo del software standard nella misura convenuta nel contratto Il committente può allestire copie del software standard per scopi di sicurezza e di archiviazione Quando l hardware è fuori uso, il committente è autorizzato ad utilizzare il software standard su un hardware di riserva, senza dover pagare indennità supplementari. 11 Diritti di protezione 11.1 Il fornitore garantisce che, con la sua offerta e le sue prestazioni, non viola diritti di protezione di terzi riconosciuti in Svizzera Il fornitore oppone, a proprio costo e rischio, le pretese di terzi per violazione dei diritti di protezione. Il committente comunica per scritto e senza indugio tali pretese al fornitore e gli cede l esclusiva conduzione di un possibile processo e l assunzione delle misure necessarie per la definizione giudiziale o extragiudiziale della lite. A queste condizioni, il fornitore assume i costi e le prestazioni di risarcimento dei danni addebitati al 11.3 Se viene introdotta un azione per violazione di diritti di protezione o se sono chieste misure provvisionali, il fornitore può, a proprie spese e a sua scelta, procurare al committente il diritto di utilizzare il software sollevandolo da ogni responsabilità per violazione dei diritti di protezione commerciali oppure adeguare il software, rispettivamente sostituirlo con un altro che adempie i requisiti essenziali del contratto oppure è tenuto al risarcimento dei danni. 12 Tutela del segreto e protezione dei dati 12.1 Le parti contrattuali si impegnano al rispetto del segreto sui fatti e sui dati che non siano notori o accessibili al pubblico. Questo obbligo deve essere imposto anche ai terzi incaricati. In caso di dubbio, fatti e dati devono essere trattati confidenzialmente. Questo obbligo a rispettare il segreto sussiste già prima della stipulazione del contratto e continua a sussistere dopo la conclusione del rapporto contrattuale, rispettivamente dopo l adempimento della prestazione concordata. Resta riservato l obbligo legale d informazione Il fornitore può rendere noto, a potenziali terzi incaricati, oggetto e contenuti essenziali della richiesta d offerta Pubblicità e pubblicazioni che si riferiscono a delle prestazioni specifiche, necessitano del consenso scritto dell altra parte contrattuale Se una parte contrattuale, o un terzo incaricato, viola il presente obbligo di rispetto del segreto, essa è tenuta a versare all altra parte contrattuale una pena convenzionale, salvo che essa dimostri che nessuna colpa è imputabile ad essa o al terzo incaricato. La pena convenzionale ammonta al 10% della rimunerazione totale, al massimo però 50'000.- franchi per caso. Il pagamento della pena convenzionale non libera dagli obblighi di tutela del segreto. Restano riservati diritti di risarcimento dei danni; la pena convenzionale viene computata sul risarcimento dei danni dovuto Le disposizioni vigenti sulla protezione dei dati devono essere osservate. Disposizioni supplementari per la protezione e la sicurezza dei dati devono essere concordate. 13 Impiego di personale 13.1 Il fornitore impiega unicamente del personale scelto e ben formato. Se richiesto dal committente, egli sostituisce in tempo utile le persone che non dispongono delle necessarie conoscenze tecniche o che, in qualche altro modo, pregiudicano l adempimento del contratto Le parti contrattuali concordano l organizzazione del progetto e designano le persone responsabili. 14 Verifica e accettazione 14.1 Il fornitore si impegna a fornire esclusivamente sistemi informatici completi, rispettivamente software specifici già testati. Il committente ha il diritto di consultare i verbali dei test eseguiti Le parti contrattuali concordano le modalità di accettazione che fissano quanto segue: termine di consegna, programma per la verifica in comune, criteri di accettazione (ad es. funzioni, disponibilità, caratteristiche delle prestazioni, valutazione dei difetti) e gli obblighi di cooperazione del 14.3 Prima dell accettazione, viene eseguita una verifica in comune. Il fornitore convoca tempestivamente il Viene allestito un verbale sulla verifica e sui risultati dei test eseguiti, firmato dalle parti Con l accordo delle parti, sono ammesse anche accettazioni parziali. La loro validità è subordinata all accettazione complessiva Se dalla verifica non risultano difetti, la firma del verbale vale quale accettazione Qualora durante la verifica si evidenziassero dei difetti irrilevanti, l accettazione avviene ugualmente con la firma del verbale di verifica. Il fornitore elimina i difetti riscontrati, nell ambito delle prestazioni di garanzia. I difetti sono considerati irrilevanti quando la soluzione è utilizzabile in tutte le sue funzioni essenziali.
4 CGC CSI per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici pagina Se si riscontrano difetti rilevanti, l accettazione è rinviata. Il fornitore provvede immediatamente ad eliminare i difetti costatati e convoca d tempestivamente il committente per una nuova verifica. Se anche durante questa nuova verifica si riscontrano difetti rilevanti e le parti contrattuali non giungono ad un accordo sulla continuazione delle prestazioni, il presente contratto cessa e tutte le prestazioni vengono rimborsate. Restano riservate le pretese di risarcimento dei danni. Un difetto è considerato rilevante quando, per causa sua, la soluzione non può essere sfruttata in una funzione essenziale La prestazione viene considerata accettata quando il committente, dopo un ingiunzione non esegue la verifica per l accettazione in un termine ragionevole o utilizza i risultati in modo produttivo, senza il consenso del fornitore. In caso di difetti rilevanti, in alternativa, può recedere dal contratto o richiedere la documentazione necessaria (in particolare il codice sorgente) ammesso che il fornitore abbia il diritto di rilasciarlo e prendere, egli stesso, le misure necessarie o far eseguire la riparazione da terzi I difetti devono essere denunciati entro 60 giorni dalla scoperta. I diritti di garanzia cadono in prescrizione nel termine di un anno dall accettazione complessiva. Dopo la riparazione di un difetto denunciato decorre un nuovo periodo di garanzia sulla parte riparata. I diritti di garanzia per difetti sottaciuti in modo doloso possono essere fatti valere durante un periodo di dieci anni a contare dall accettazione Prestazioni di garanzia divergenti, applicabili a dei prodotti di terzi, devono essere specificate nel contratto 15 Mora 15.1 Se le parti contrattuali non osservano i termini comminatori stabiliti per contratto, esse sono in mora senza altro avviso. Per altri termini esse sono considerate in mora solo dopo un'ingiunzione e previa concessione di un adeguata proroga del termine Se il fornitore è in mora, egli è tenuto a versare all altra parte contrattuale una pena convenzionale, salvo che dimostri che nessuna colpa è imputabile a lui o al terzo incaricato. La pena convenzionale ammonta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, all'uno per mille, complessivamente però al massimo al 10% della rimunerazione totale. La pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate senza riserva. Il pagamento di un eventuale pena convenzionale non libera il fornitore dagli altri obblighi contrattuali; restano riservati i diritti di risarcimento dei danni e la pena convenzionale viene computata su un eventuale risarcimento dei danni dovuto. 16 Prestazioni di garanzia 16.1 Il fornitore garantisce che i suoi prodotti e servizi corrispondono ai requisiti convenuti e a quelli che il committente può presupporre, in buona fede, anche senza speciale accordo, in linea con lo stato attuale della tecnica In caso di difetto, il committente può dapprima chiedere solo una riparazione gratuita. Il fornitore è tenuto a correggere il difetto entro un termine adeguato a sue spese. Se l unico mezzo per eliminare il difetto è la realizzazione di un nuovo prodotto, allora il diritto alla riparazione comprende pure il diritto alla realizzazione di un nuovo prodotto Se il fornitore non ha effettuato la riparazione richiesta o non l'ha effettuata tempestivamente o efficacemente, il committente può apportare una riduzione della rimunerazione concordata corrispondente al minor valore. 17 Responsabilità per danni 17.1 Una parte contrattuale risponde, nell'ambito del rapporto contrattuale, per i danni cagionati da essa o cagionati da un terzo da essa incaricato, salvo che essa dimostri che nessuna colpa è imputabile ad essa o al terzo incaricato. La parte in causa risponde al massimo per l ammontare del danno cagionato In caso di negligenza lieve, la responsabilità per danni alle persone è illimitata; è al massimo di franchi per sinistro per i danni alle cose Se il danno è esclusivamente pecuniario e la negligenza lieve, la responsabilità è limitata ai danni effettivi. Per una remunerazione fino a 1 000'000.- franchi la responsabilità ammonta al massimo a 200'000.- franchi per sinistro. Per una remunerazione superiore a 1 000'000.- franchi la responsabilità ammonta al 20% della remunerazione, al massimo però 1 000'000.- franchi per sinistro. È esclusa la responsabilità per il guadagno perso Per rischi elevati sono da concordare clausole speciali. 18 Fornitura di pezzi di ricambio, manutenzione e assistenza 18.1 Il fornitore garantisce al committente durante un periodo di almeno 6 anni dall'accettazione complessiva, la fornitura di pezzi di ricambio o di prodotti sostitutivi.. Qualora venisse adottato un altro termine, questo deve essere specificato nel contratto Se richiesto dal committente, il fornitore si incarica della manutenzione e assistenza dell'hardware e del software, per almeno 5 anni dopo che sia decorso il termine di prescrizione di 1 anno per diritti di garanzia sulla base del contratto di manutenzione.
5 CGC CSI per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici pagina Dopo la scadenza del termine di prescrizione per i diritti di garanzia, le forniture dei pezzi di ricambio e gli interventi di manutenzione e assistenza del fornitore saranno fatturati alle condizioni correnti di mercato. 19 Luogo d adempimento Il luogo d adempimento per le prestazioni del venditore è il luogo di installazione dell'hardware o del software. 20 Cessazione del rapporto contrattuale 20.1 Dopo la cessazione del rapporto contrattuale, il fornitore deve riconsegnare al committente, senza esserne richiesto, tutta la documentazione da questi ricevuta e tutti i risultati del lavoro, in particolare anche quelli in forma scritta o leggibile dalla macchina Se necessario, sono concordate altre modalità per la chiusura. 21 Cessione, trasferimento, costituzione in pegno 21.1 Diritti e doveri derivanti dal rapporto contrattuale non possono essere ceduti, trasferiti o costituiti in pegno a terzi senza il preventivo accordo scritto della parte contrattuale. Tale consenso non va negato senza motivo. Le singole società all interno di un gruppo non sono considerate terzi Al momento della consegna, le obbligazioni che figurano nei certificati di importazione sono trasferiti dal fornitore al committente, purché il fornitore l abbia menzionato nell offerta. 22 Documenti contrattuali e ordine di priorità In caso di disposizioni contraddittorie fra i documenti relativi ad un contratto, il contratto originale ha la preminenza sulle disposizioni delle presenti CGC; le CGC hanno la preminenza sull offerta e quest ultima sul capitolato d oneri. 23 Diritto applicabile e foro 23.1 Per tutto quanto non contemplato nel contratto è applicabile il diritto svizzero Le disposizioni del diritto di compravendita di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna il 11 aprile 1980), non sono applicabili Il foro è quello della sede del committente oppure del fornitore, se questi risiede nello stesso Cantone. Il foro è fissato nel contratto. 24 Disposizioni finali In caso di divergenze d'interpretazione fa stato esclusivamente il testo tedesco delle presenti condizioni generali di contratto.
Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali
Condizioni generali e basi contrattuali 1. Basi contrattuali 1.1. Conclusione e oggetto del contratto Il contratto è concluso quando il mandante accetta per iscritto, mediante firma, l offerta presentata
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliPROVINCIA DI BRINDISI
$//(*$72³% DOOD'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOH1BBBBBGHOBBBBBBBBBBB PROVINCIA DI BRINDISI 9LD'H/HR%5,1',6, CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (parte meccanica ed
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliCONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e
CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si
DettagliContratto di comodato
Contratto di comodato/ prestito d uso per attrezzature tra Tratter Engineering S.r.l. Via Luigi Negrelli 13 I -39100 Bolzano Part. IT-01674780216 (sede legale) (di seguito chiamato committente o TE) e
DettagliCONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,
DettagliTECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.
ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.
ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1 CONTRATTO E PREZZI 1.1 L ordine deve intendersi come proposta irrevocabile da parte del committente 1.2 Geo Italy emette conferma d ordine al Cliente che deve confermare
DettagliL anno., il giorno. del mese di.. presso
BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA
DettagliCOMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA
Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliCOMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale.
COMUNE DI PALAIA DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI ATTREZZATURE COMUNALI (SEDIE E TAVOLI) PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI INDICE Art. 1 Oggetto. Art. 2 Modalità di concessione
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto
SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna
DettagliISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara
Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI
DettagliModulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5
Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliImpegno alla Riservatezza
Allegato 2 [LA PRESENTE DEVE ESSERE RIPRODOTTA SU VOSTRA CARTA INTESTATA] Riservata e Confidenziale Spettabile Investire Partecipazioni S.p.A. Via Calabria, 46 00100 Roma c/o KPMG Advisory S.p.A. Via Ettore
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliCONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1
Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Le ordinazioni dei nostri prodotti si intendono sempre subordinate all accettazione della nostra sede ed alle nostre condizioni di vendita in vigore all epoca della consegna
DettagliAPPROVVIGIONARE APPROVVIGIONARE. Rev. Data Causale Redazione Verifica Approvazione. 00 xx/xx/xxxx Prima emissione
APPROVVIGIONARE Rev. Data Causale Redazione Verifica Approvazione 00 xx/xx/xxxx Prima emissione INDICE SCOPO DELLA PROCEDURA RESPONSABILITÀ CAMPO DI APPLICAZIONE MODALITÀ OPERATIVE MONITORAGGIO E MISURAZIONE
DettagliRoma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)
Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliFCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)
2raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:15 Pagina 349 FCA FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) Nel Franco Vettore il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all esportazione,
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliDUAL Ambiente e Sicurezza
DUAL Ambiente e Sicurezza Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Addetti alla Consulenza Ambientale e Sicurezza sul Lavoro La seguente Proposta di assicurazione è in relazione
Dettagli2. I prezzi sono intesi al netto dell IVA in vigore il giorno della fatturazione.
Condizioni generali di vendita (versione data 01.10.2010) 1 Ambito di validità Oggetto del contratto 1. Le nostre CGV valgono per la fornitura di cose mobili, conformemente alle disposizioni del contratto
DettagliCONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA
1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Finalità Nelle more dell emanazione da parte dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas di provvedimenti per la determinazione
DettagliCondizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliConservazione elettronica della fatturapa
Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliRegolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali
COMUNE DI RIVELLO Provincia di Potenza Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 in data 19 agosto 2008. ART. 1 Oggetto
DettagliPromemoria: Bandi di concorso nel settore dei software: garantire il maggior numero possibile di offerenti
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP) e Servizio giuridico UFCL Promemoria:
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliUNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere
DettagliCONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1
Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal
DettagliAddendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft
Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft ALLA FINE DEL PRESENTE ADDENDUM AL CONTRATTO PER MICROSOFT PARTNER PROGRAM ( MSPP ) FACENDO CLIC SUL PULSANTE ACCETTO,
DettagliAcquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento
Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi
DettagliALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L
DettagliCONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA
CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
DettagliAREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliCondizioni derivati DEGIRO
Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution
DettagliOrdinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale
DettagliCONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE Tra: l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di.,
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliCodice civile svizzero (Atti pubblici)
Codice civile svizzero (Atti pubblici) Avamprogetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il titolo finale del Codice
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliPROVINCIA DI PRATO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E IL
PROVINCIA DI PRATO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E IL PROFESSIONISTA INCARICATO PER L ATTIVITA DI ISPETTORE DI CANTIERE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA
DettagliNUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti
DettagliCondizioni generali di contratto
Condizioni generali di contratto 1 Ambito di applicazione 1. Le presenti Condizioni generali di contratto si applicano a tutti gli ordini effettuati in Europa e in Svizzera tramite lo shop online sulle
DettagliCondizioni generali di vendita (CGV) del Cham Paper Group e delle sue società affiliate
Condizioni generali di vendita (CGV) del Cham Paper Group e delle sue società affiliate 1. Campo d applicazione Salvo diversi accordi tra le parti, le presenti Condizioni generali di vendita (di seguito
DettagliLA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge
LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro
DettagliALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.
DettagliCondizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015
Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015 1. Regolamentazioni generali ambito di validità 1.1 Le presenti condizioni
Dettagli1 Ambito di applicazione e definizioni
CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ON SITE 1 Ambito di applicazione e definizioni... 1 2 Subappalto dei Servizi di Assistenza Tecnica On Site... 1 3 Periodo di Disponibilità dei Servizi
DettagliResidente in via/piazza n. Città Provincia DELEGO. Preventivo/fattura intestato a: C.F. Part. IVA tel: Indirizzo di spedizione:
Io sottoscritto1 Residente in via/piazza n Città Provincia C.I. n 2 DELEGO La società DUFERCO ENERGIA SPA ad effettuare la/e seguenti operazioni4: Preventivo nuovo impianto Colloca contatore con attivazione
Dettagli1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO
CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DALLA REFERTAZIONE DEI DATI RILEVATI DAI SERVIZI HOLTER ONLINE tra M&M s.r.l. con sede in Milano, via Ettore Bugatti 11, P. IVA 04733180964, in persona del legale rappresentante
Dettagli01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA
01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA Pax, Fondazione per il promoviemento della previdenza in favore del personale Edizione 01.2008 Regolamento riguardante
DettagliPREVENTIVO uno strumento che ci tutela!
PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREMESSA. Prima di avviare un qualsiasi rapporto professionale o commerciale, la richiesta e la compilazione di un preventivo, non rappresentano solo e soltanto
DettagliMODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI
Pagina:1 di 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI INDICE 1. INTRODUZIONE...1 2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL INIZIO DELLE VERIFICHE...2 3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ...2
DettagliCONTRATTO PER VENDITA
CONTRATTO PER VENDITA DI MOBILI E BENI DI ARREDAMENTO CONTRATTO NUM. DEL FATTURA SI NO IVA COMPRESA SI NO P.IVA CLIENTE. SIG...TEL. CELLULARE.... INDIRIZZO CAP.CITTA...... LUOGO DI CONSEGNA.PIANO.....CITTA..
DettagliCondizioni generali della Holcim (Svizzera) SA per l acquisto di merci e servizi
Condizioni generali della Holcim (Svizzera) SA per l acquisto di merci e servizi I. Disposizioni generali 1. Validità Le presenti condizioni generali disciplinano la conclusione, il testo e l esecuzione
DettagliCOMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro
COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro *********************** REGOLAMENTO COMUNALE PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 36 del 28/11/2014
DettagliOmbudsman delle banche svizzere
Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa
DettagliOrdinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 1 sui servizi di telecomunicazione (OST) è modificata come segue:
Dettagli2. SOGGETTI BENEFICIARI
ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI
DettagliCircolare N.94 del 21 Giugno 2012
Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso
DettagliCondizioni di Vendita
Condizioni di Vendita Le presenti Condizioni di Vendita vanno lette con attenzione dal Cliente prima di procedere ad effettuare ogni acquisto. Con l avvertenza che il Cliente sarà soggetto alle Condizioni
DettagliCONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,
DettagliAPPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA
Core Multiramo Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio unico Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili La presente appendice costituisce parte integrante del Fascicolo informativo.
DettagliSERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO FRA LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. Modalità attuative
SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO FRA LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA Parte generale Modalità attuative 1) Il servizio di prestito interbibliotecario è predisposto per l effettuazione
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliREGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142
REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 PREMESSA Il presente regolamento interno é stato approvato in data 10 settembre
DettagliOrdinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici
Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) 641.201.511 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l articolo 125 dell ordinanza
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
DettagliComunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che:
OGGETTO: Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Con la presente la sottoscritta impresa con sede in Via...::::: Informa
DettagliLa figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione
La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE
DettagliREGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO NOTO Filiera Controllata e Certificata prodotti tipici della Val di Noto
Rev. 0 del 18/03/2014 Pag. 1 di 5 STATO DI REVISIONE E MODIFICHE N Data Descrizione Elaborazione 0 18/03/14 Prima emissione Responsabile Schema Verifica/ Validazione Esperto Tecnico Approvazione RD Copia
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliI LEASING MOBILIARE FINANZIARIO
LEASING Sommario Capo I LEASING MOBILIARE FINANZIARIO Definizione Art. 1 Scelta del fornitore e del bene» 2 Forma del contratto» 3 Ordine al fornitore» 4 Consegna» 5 Pagamento del corrispettivo» 6 Assicurazione»
DettagliCondizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete
Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete CG di BKW I per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con
DettagliALLEGATO 2 OFFERTA TECNICA LOTTO 1
ALLEGATO 2 OFFERTA TECNICA LOTTO 1 ALLEGATO 2 - OFFERTA TECNICA La Busta B Offerta tecnica dovrà, pena l esclusione dalla gara, contenere i documenti di cui ai punti 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 del
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
DettagliCondizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked
Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Condizioni di Contratto E' un prodotto di Distribuito da Prodotto distribuito da Banca Mediolanum
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL AUDITORIUM DEL CENTRO RISORSE EDUCATIVE
82 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL AUDITORIUM DEL CENTRO RISORSE EDUCATIVE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 179/75 PROP.DEL. NELLA SEDUTA DEL 09/10/2006 CRITERI DI UTILIZZO
Dettagli