Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

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1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 55 Presentata dai Consiglieri Blasoni, Camber, Ciriani, Panontin <<Istituzione della figura dell'operatore sociale e disciplina organica dell'operatore socio-sanitario e dell'operatore socio-sanitario specializzato>> Presentata il 19/02/2004

2 Signor Presidente, signori consiglieri, l accordo tra il Ministro per la sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2001 (e pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2001, n. 91), ha ritenuto non più differibile l istituzione di una specifica figura denominata operatore socio-sanitario che svolga attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l autonomia dell utente. Inoltre, l accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell operatore socio-sanitario di cui all articolo 1, comma 8, del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 gennaio 2001, n.1 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003, n. 51), ha sancito la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria dell operatore socio-sanitario (c.d. operatore socio-sanitario specializzato ) al fine di consentire allo stesso di collaborare con l infermiere o con l ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all organizzazione dell unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da anni opera per realizzare modalità di intervento assistenziale di base, integrate e complessive, che riconoscano la centralità della persona. Oggi vi è una forte rivisitazione dei ruoli e delle qualifiche che devono essere in linea con i bisogni di salute e di assistenza sociale del nostro territorio. Il processo di superamento della logica ospedaliera come unica risposta alla domanda di cura e di riabilitazione e l avvio di un sistema a rete con una molteplicità di risposte presenti nel territorio e nella comunità ci porta ad evidenziare la necessità di una unica figura socio-assistenziale che si possa qualificare all interno di un sistema a forte integrazione socio-sanitaria. I nuovi bisogni, le nuove povertà, i diversamente abili, il processo di invecchiamento stanno rimettendo in discussione l allocazione delle risorse, non solo quelle finanziarie ma anche quelle umane e professionali. L evoluzione della professione infermieristica è uno degli aspetti più evidenti di tale situazione. L esperienza della nostra Regione, con l avvio dei corsi sperimentali di formazione integrata della doppia qualifica ADEST-OTA e il loro inserimento direttamente nel sistema sanitario regionale e nelle realtà socio-assistenziali del territorio, ha evidenziato la possibilità di dare risposte crescenti ai bisogni delle persone in stato di disagio. Questa esperienza ha consentito altresì di determinare l equipollenza della qualifica di ADEST-OTA, conseguita a seguito della partecipazione dei corsi sperimentali di formazione integrata con la qualifica di operatore socio-sanitario. I

3 Peraltro, si ritiene necessario individuare un quadro normativo certo che riconosca la qualifica di operatore socio-sanitario e di operatore socio-sanitario specializzato, con un provvedimento legislativo. Questa proposta inoltre prevede la disciplina di una figura che potremmo dire iniziale, quella dell operatore sociale, che dal punto di vista ordinamentale si colloca prima dell operatore socio-sanitario ed il quale dovrebbe rappresentare il primo gradino di una eventuale carriera socio-sanitaria. Tale figura, pur meno specializzata, risulta essere a nostro parere di vitale importanza per lo svolgimento di tutta una serie di attività di tipo sociale che però non debbono mancare nelle nostre strutture. Ciò si rende necessario anche perché le precedenti figure ADEST-OTA sono sostanzialmente transitate, dopo un percorso formativo integrativo, in quelle dell operatore sociosanitario. Si deve tenere presente anche il nuovo sistema di inquadramento del personale, l apertura di nuove prospettive di carriera, gli aspetti di privatizzazione presenti sia nel comparto sanità che negli enti locali. Si va in pratica verso un sistema che fa della qualificazione l elemento cardine di valorizzazione delle nuove professioni. Bisogna consentire un approccio integrato dell intervento assistenziale alle persone in particolare nelle cinque aree ad alta integrazione sociale e sanitaria: la persona anziana, il disabile, l alcolista, il paziente psichiatrico, il minorenne in situazione di disagio. Venendo all esame della proposta si indicano qui di seguito i contenuti dell articolato: Art. 1, (Finalità e definizione delle figure e dei profili). Istituisce la figura dell operatore sociale, dell operatore socio-sanitario e di quello specializzato. Art. 2, (La formazione). Definisce la formazione dell operatore nelle sue tre figure, determinando la programmazione dei corsi, i metodi di attivazione e i soggetti abilitati, nonché il cofinanziamento. Art. 3, (Contesti operativi). Determina i contesti operativi delle tre nuove figure, lasciando la definizione ad un apposito regolamento. Art. 4, (Contesto relazionale). Determina i contesti relazionali delle nuove figure. Art. 5, (Attività e competenze). Le attività e le competenze vengono definite da apposito regolamento. Art. 6, (Requisiti di accesso). Pone i requisiti per l accesso ai corsi di formazione professionale. II

4 Art. 7, (Organizzazione didattica). Struttura i corsi di formazione per aree disciplinari e moduli didattici (base per l operatore sociale, di base, professionalizzante, facoltativo tematico per l operatore socio-sanitario e per l operatore socio-sanitario specializzato quello complementare). La Giunta può prevedere con regolamento le modifiche o l integrazione della struttura didattica sia in relazione all ampia possibilità di utilizzo che alla struttura in cui opera. Art. 8, (Materie di insegnamento). Le materie sono articolate in aree di disciplinari. Art. 9, (Tirocinio). Viene previsto un periodo di tirocinio guidato presso le strutture in cui operano le tre nuove figure. Art. 10, (Esame finale e rilascio dell attestato). Sono disciplinate le modalità di espletamento dell esame finale e del rilascio dell attestato, valido su tutto il territorio nazionale. Art. 11, (Titoli pregressi e progressioni di qualifica). La Giunta qualifica il credito formativo da attribuirsi ai titoli ed ai servizi pregressi e definisce i percorsi formativi per il passaggio da operatore sociale ad operatore sociosanitario. Art. 12, (Misure urgenti per l occupazione) Individua una serie di misure urgenti per l avviamento al lavoro di disoccupati ed in particolar modo di quelli provenienti dal mondo femminile Art. 13, (Convenzioni con istituti di formazione professionale statali) Consente di stipulare convenzioni con i suddetti istituti al fine di conseguire un percorso formativo per le nuove figure. Art. 14 (Norma finale) Prevede le modalità di approvazione dei regolamenti previsti dalla legge. Art. 15, (Norma finanziaria). Prevede le modalità di finanziamento della legge. In considerazione dell importanza della presente proposta di legge si auspica una rapida discussione ed approvazione da parte dell Aula. BLASONI CAMBER CIRIANI PANONTIN III

5 Atti consiliari IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 55 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia <<Istituzione della figura dell operatore sociale e disciplina organica dell operatore socio-sanitario e dell operatore socio-sanitario specializzato>> Art. 1 (Finalità e definizione delle figure e dei profili) 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge istituisce la figura dell operatore sociale nonché disciplina organicamente le figure dell operatore socio-sanitario e socio-sanitario specializzato. 2. Sono istituite le figure dell operatore sociale (OS), dell'operatore sociosanitario (OSS) e dell'operatore socio-sanitario specializzato (OSSS). 3. L operatore sociale è l operatore che, a seguito dell attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale di base, svolge attività di assistenza di base alla persona, di aiuto alla persona e prestazioni di carattere sociale. 4. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale di base, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. 5. L operatore socio-sanitario specializzato, a seguito dell attestato di formazione professionale complementare in assistenza sanitaria conseguito dopo la formazione di cui al comma 4, svolge attività indirizzata a: a) svolgere alcune attività conformemente alle direttive del responsabile infermieristico o sotto la supervisione dello stesso; b) coadiuvare l infermiere e l ostetrica nell ambito dell assistenza sanitaria rispettivamente infermieristica e ostetrica. Art. 2 (La formazione) 1. La formazione dell operatore sociale, dell'operatore socio-sanitario e dell operatore socio-sanitario specializzato è di competenza della Regione che provvede all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattico-formative, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato, programma l'attivazione dei corsi.

6 Atti consiliari IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 55 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia <<Istituzione della figura dell operatore sociale e disciplina organica dell operatore socio-sanitario e dell operatore socio-sanitario specializzato>> 3. I corsi per la formazione professionale di base sono attivati e gestiti dalle Aziende per i Servizi Sanitari, dalle Aziende Ospedaliere e dalle istituzioni pubbliche e private. 4. I corsi per la formazione professionale complementare per l operatore socio-sanitario specializzato sono attivati e gestiti dalle Aziende per i Servizi Sanitari e dalle Aziende Ospedaliere. 5. Le Aziende per i Servizi Sanitari, le Aziende Ospedaliere e le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione pubblichi e privati attivano e gestiscono i corsi di cui al comma 2. Nel caso delle istituzioni private le medesime devono: a) possedere comprovata esperienza nel settore socio-assistenziale; b) rispondere ai requisiti minimi specificati secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale; c) essere accreditate dalla Giunta regionale per quanto riguarda le precedenti lettere a) e b). 6. I corsi per la formazione professionale di base e complementare possono essere cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento. Art. 3 (Contesti operativi) 1. L'operatore sociale, l operatore socio-sanitario e l operatore sociosanitario specializzato svolgono le loro attività nelle organizzazioni e nei servizi pubblici e privati in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo socioassistenziale e socio-sanitario, di tipo residenziale, semiresidenziale, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell utente e negli ulteriori casi previsti da apposito regolamento della Giunta regionale. Art. 4 (Contesto relazionale) 1. L operatore sociale, l operatore socio-sanitario e l operatore sociosanitario specializzato svolgono la loro attività, in base al metodo di lavoro d equipe, con gli operatori professionali preposti all assistenza sociale, sanitaria ed educativa nel rispetto delle reciproche competenze e come meglio individuate all articolo 5. Art. 5 (Attività e competenze)

7 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 55 <<Istituzione della figura dell operatore sociale e disciplina organica dell operatore socio-sanitario e dell operatore socio-sanitario specializzato>> 1. Le attività e le competenze dell operatore sociale e dell'operatore sociosanitario sono definite rispettivamente negli allegati A e B. Le prestazioni complementari dell operatore socio-sanitario specializzato sono definite nell allegato C. Art. 6 (Requisiti di accesso) 1. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di base per l operatore sociale e per l operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso. 2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale complementare è richiesto il possesso dell attestato di operatore socio-sanitario. Art. 7 (Organizzazione didattica) 1. Il corso di formazione professionale di base per l acquisizione dell attestato di operatore sociale è strutturato in un modulo e per aree disciplinari secondo quanto previsto dall allegato D. Il corso di formazione non può essere comunque inferiore alle 300 ore. 2. Il corso di formazione professionale di base per l acquisizione dell attestato di operatore socio-sanitario è strutturato didatticamente per moduli e per aree disciplinari secondo quanto previsto dall allegato E, e comprende i seguenti moduli didattici: a) un modulo di base; b) un modulo professionalizzante; c) un modulo facoltativo tematico integrativo. 3. Il corso di formazione professionale di base di cui al comma 2 ha durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a Il corso di formazione professionale complementare per l acquisizione dell attestato di operatore socio-sanitario specializzato e le relative articolazioni sono definite da apposita delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Il corso di formazione professionale complementare non può essere comunque inferiore alle 300 ore e deve prevedere un modulo tematico sanitario del profilo didattico specifico.

8 Atti consiliari IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 55 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia <<Istituzione della figura dell operatore sociale e disciplina organica dell operatore socio-sanitario e dell operatore socio-sanitario specializzato>> 5. La Giunta regionale, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore sociale, dell operatore socio-sanitario, e dell operatore socio-sanitario specializzato, può prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche, ecc.) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc.). Art. 8 (Materie di insegnamento) 1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'articolo 7, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari e di cui all allegato F : a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa; b) area psicologica e sociale; c) area igienico-sanitaria; d) area tecnico-operativa; e) area assistenza sanitaria. Art. 9 (Tirocinio) 1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura dell'operatore sociale, dell operatore sociosanitario e dell operatore socio-sanitario specializzato. Art. 10 (Esame finale e rilascio dell'attestato) 1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al dieci per cento delle ore complessive. 2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1.

9 Atti consiliari IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 55 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia <<Istituzione della figura dell operatore sociale e disciplina organica dell operatore socio-sanitario e dell operatore socio-sanitario specializzato>> 3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica. 4. All'allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, ai sensi della normativa vigente. L operatore sociale espleta la propria attività presso le strutture residenziali a carattere sociale e nell ambito di servizi domiciliari previsti dalla vigente legislazione regionale e resi da soggetti pubblici e privati; a tal fine la disciplina normativa regionale vigente si adeguerà alla presente legge. Art. 11 (Titoli pregressi e progressioni di qualifica) 1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore sociale e di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce i percorsi formativi integrativi che consentano il passaggio da operatore sociale ad operatore socio-sanitario. Art. 12 (Misure urgenti per l occupazione) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di facilitare l accesso ai corsi di formazione di cui all articolo 7 a soggetti disoccupati di età compresa fra i quaranta e i cinquanta anni e con particolare attenzione alla disoccupazione femminile, attraverso finanziamenti per le seguenti misure indicate in forma esemplificativa e non esaustiva: a) contributi finalizzati a conciliare attività formativa e vita familiare; b) contributi a garanzia del sostentamento economico a soggetti privi di redditi adeguati durante l espletamento del percorso formativo e purché garantiti dall obbligo di frequenza; c) contributi per la concessione di vaucher previsti nell ambito dal Progetto Futura.

10 Atti consiliari IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 55 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia <<Istituzione della figura dell operatore sociale e disciplina organica dell operatore socio-sanitario e dell operatore socio-sanitario specializzato>> Art. 13 (Convenzioni con istituti di formazione professionale statali) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti pubblici statali di formazione professionale che abbiano sede in Friuli Venezia Giulia per l attivazione e/o lo sviluppo di percorsi formativi adeguati per le figure professionali di cui alla presente legge, comprensivi anche del tirocinio necessario, ed utili all immediato inserimento lavorativo, anche in forma integrata con le Aziende per i Servizi Sanitari e le Aziende Ospedaliere. Art. 14 (Norma finale) 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, approva i regolamenti di cui alla presente legge entro 180 giorni dall entrata in vigore della medesima. In caso di inutile decorso del termine, si prescinde dal parere. Art. 15 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si provvede per l anno 2004 con una spesa di euro.. che faranno carico all UPB. e ai capitoli di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2004, con prelevamento, a copertura della spesa, di pari importo dal Fondo. che viene ridotto conseguentemente.

11 Allegato A (in riferimento all'articolo 5, comma 1) Elenco delle principali attività e competenze previste per l'operatore sociale 1) Attività e competenze di rapporto con l utenza volta a favorire l autosufficienza nell operatività giornaliera: - aiuto nelle attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto; pulizie personali; vestizione; assunzione dei pasti; corretta deambulazione; movimento di arti invalidi; uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo; uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; mobilizzazione della persona costretta a letto); - aiuto per il governo dell alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell alloggio; riordino del letto e della stanza; cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia; preparazione dei pasti e acquisti; eventuale fornitura dei pasti a domicilio e simili). 2) Attività e competenze di sostegno volta alla tutela igienico-sanitaria: - fornire prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione inserite in un programma globale di assistenza e in collaborazione con servizio sanitario (rilevamento della temperatura e del polso; frizioni e massaggi antidecubito; assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmacologiche; rilevazione di qualsiasi anormalità nelle condizioni dell utente, provvedendo a segnalarla al servizio sanitario competente). 3) Collaborazione nel settore del segretariato sociale e dell educazione sanitaria: - possedere conoscenze idonee a dare informazioni su diritti, pratiche e servizi e piccole commissioni; - possedere conoscenze idonee a dare informazioni sull educazione sanitaria; - concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione; - accompagnamento dell utente per visite mediche, scuole, pratiche varie e altre necessità. 4) Interventi volti a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con altri operatori: - comprendere i meccanismi di relazione necessari per il coinvolgimento di vicini e parenti; - comprendere i meccanismi di relazione necessari per l attivazione di rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio;

12 - comprendere i meccanismi necessari per la partecipazione agli interventi di socializzazione e/o recupero che impegnino l utente. Allegato B (in riferimento all'articolo 5, comma 1) Elenco delle principali attività previste per l'operatore socio-sanitario 1) Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero: - assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale; - realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; - collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale; - realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi; - coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente; - aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita; - cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale: - osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; - collabora all'attuazione degli interventi assistenziali; - valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre; - collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi; - riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative; - mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale e il mantenimento e recupero dell'identità personale. 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: - utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;

13 - collabora alla verifica della qualità del servizio; - concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione; - collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento; - collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici. Competenze dell'operatore socio-sanitario Competenze tecniche In base alle proprie competenze e in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. È in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc...). È in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia: - nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria; - nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti; - quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti; - nella sanificazione e sanitizzazione ambientale. È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti. Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette. In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto è in grado di: - aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;

14 - aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie; - osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc...); - attuare interventi di primo soccorso; - effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse ed effettuare iniezioni intramuscolari; - controllare e assistere la somministrazione delle diete; - aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive e manuali; - collaborare a educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi; - provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella; - collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento; - utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio; - svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche; - accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi. Competenze relative alle conoscenze richieste Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse. Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati. Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato demente o handicappato mentale ecc... È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche. Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente. Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.

15 Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro famigliari. Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali. Competenze relazionali Sa lavorare in équipe. Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. È in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Sa sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale. È in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse. È in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

16 Allegato C (in riferimento all articolo 5, comma 1) Elenco delle principali attività e competenze previste per l'operatore sociosanitario specializzato con formazione complementare in assistenza sanitaria L'operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l'infermiere o l'ostetrica/o e, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire: - la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione; - la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione; - i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni; - la rilevazione e l'annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente; - la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico; - le medicazioni semplici e bendaggi; - i clisteri; - la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee; - la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; - la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione; - l'attuazione e il mantenimento dell'igiene della persona; - la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici; - la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati; - il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici; - la somministrazione dei pasti e delle diete;

17 - la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

18 Allegato D (in riferimento all articolo 7, comma 1) Organizzazione didattica e obiettivi di modulo Organizzazione didattica Modulo Didattico Tipo di Formazione n. minimo di ore Modulo di base Motivazione-orientamento e conoscenze di base Teorica Tirocinio Obiettivi di modulo Modulo di base (200 ore di teoria, 100 di tirocinio.) - acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali; - distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi; - conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti, ecc...); - conoscere i concetti di base dell'igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente.

19 Allegato E (in riferimento agli articoli 7, comma 2 e 3, e 8, comma 1) Organizzazione didattica, obiettivi di modulo e materie di insegnamento Organizzazione didattica Modulo Didattico Tipo di Formazione n. minimo di ore Modulo di base Teorica 200 Motivazione-orientamento e conoscenze di base Modulo professionalizzante Teorica Esercitazione/stage Tirocinio Modulo facoltativo tematico integrativo Tematiche professionali specifiche Teorica Esercitazione/stage Tirocinio Obiettivi di modulo Modulo di base (200 ore di teoria) - acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali; - distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi; - conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti, ecc...); - conoscere i concetti di base dell'igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente. Modulo professionalizzante (250 ore di teoria, 100 di esercitazioni, 450 di tirocinio) - riconoscere e classificare i bisogni e interpretare le problematiche assistenziali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicaps, ecc. o in situazioni di pericolo; - identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'assistenza, collaborando con le figure professionali preposte;

20 - riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento; - applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato, cura della persona, mantenimento delle capacità residue, recupero funzionale; - conoscere e applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio; - conoscere i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale dell'utente. Modulo facoltativo tematico integrativo: tematica professionale specifica (50 ore di teoria, 50 di esercitazione, 100 di tirocinio) - approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento a una particolare tipologia di utenza o a uno specifico ambiente assistenziale.

21 Allegato F (in riferimento all articolo 8, comma 1) Principali materie di insegnamento Area socio-culturale, istituzionale e legislativa - elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale; - elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi; - elementi di etica e deontologia; - elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza; - conoscenza delle carte dei diritti del cittadino. Area psicologica e sociale - elementi di psicologia e sociologia; - aspetti psico-relazionali e interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza. Area igienico-sanitaria e area tecnico-operativa - elementi di igiene; - disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; - igiene dell'ambiente e comfort alberghiero; - interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza; - metodologia del lavoro sociale e sanitario; - assistenza sociale. Area assistenza sanitaria - i moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l'esercizio delle attività e dei compiti indicati nell'allegato C, che è parte integrante del presente atto; - i modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari;

22 - la direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.

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