Il commento. Le collaborazioni a progetto. Il punto della situazione al 24 ottobre Definizione
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- Beata Falco
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1 Le collaborazioni a progetto. Il punto della situazione al 24 ottobre 2004 Il commento Il lavoro a progetto. Le tappe dell applicazione della nuova disciplina La disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto è stata introdotta con il D.Lgs. 10/09/2003, n (riforma Biagi) ed è in vigore dal 24 ottobre La disciplina di tali contratti è un elemento qualificante la riforma posto che incide, ridefinendola, su una figura contrattuale 2 il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di larga diffusione. Diffusione incoraggiata dall estrema duttilità della fattispecie che, tuttavia, ha anche favorito il tentativo di eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La riforma ha voluto conservare per quanto possibile la duttilità, impedendo però l elusione 3. I provvedimenti di legge prevedono che dal 24 ottobre 2003 le nuove collaborazioni coordinate e continuative debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici. I progetti devono essere gestiti dal collaboratore autonomamente nel rispetto del coordinamento con l organizzazione aziendale. La delimitazione dell oggetto del contratto ha rappresentato la grande novità rispetto alle vecchie collaborazioni. Con la riforma, infatti, deve aversi uno scopo ben delimitato il progetto; prima di essa, invece, la collaborazione era definita solo nella durata. Per quanto riguarda il settore privato, i contratti di co.co.co previsti dalla precedente normativa, in vigore al 23/10/2003, mantengono efficacia fino alla scadenza, ma non oltre il 23/10/2004. A partire dal 24/10/2004 saranno soggetti alla nuova normativa del lavoro a progetto. Con il D.Lgs. 06/10/2004, n , che modifica il D.Lgs. 276/2003 di attuazione della riforma del lavoro, sono state introdotte alcune novità. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, settembre doveva essere l ultimo mese di vigenza delle vecchie collaborazioni (a meno che non fossero intervenuti specifici accordi sindacali di proroga); il nuovo decreto, invece, ha prorogato l efficacia delle collaborazioni fino al 24/10/2005, sempre che, a monte, vi sia uno specifico accordo sindacale di transizione. Le imprese potranno così utilizzare le vecchie collaborazioni, senza ricorrere ai lavori a progetto e senza incorrere nella trasformazione del contratto a tempo indeterminato, fino al 24/10/2005. Definizione Ai sensi dell art. 61, D.Lgs. 276/2003, sono collaborazioni a progetto i rapporti di cui all art. 409, co. 3, c.p.c., che: a) abbiano carattere prevalentemente personale; b) siano senza vincolo di subordinazione; c) siano riconducibili all esecuzione di uno o più progetti specifici, ovvero programmi di lavoro o fasi dello stesso, determinati dal committente e gestiti in modo autonomo dal collaboratore in funzione del risultato, rispettando il coordinamento con l organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per realizzarlo. Posto che, in base a quanto precisato dalla circolare del Ministero del e delle Politiche Sociali 1/2004, il progetto, programma o la fase di esso costituiscono una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, degli stessi possono darsi le seguenti definizioni: progetto: determinata attività produttiva, individuata dal committente, volta alla realizzazione di un risultato concreto. Può essere connesso tanto all attività principale quanto ad un attività accessoria dell impresa; programma di lavoro (o fase di esso): tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Si individua nel programma di lavoro un piano il cui sviluppo richiede l apporto di un collaboratore dotato di peculiari attitudini professionali in vista di un risultato finale. È il collegamento con il risultato finale che costituisce la differenza più evidente con la nozione di programma dettata dalla circolare. Il programma è un tipo di attività, ben identificata, produttiva o meno, cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. L oggetto dell attività nel programma dovrebbe essere un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. Nel programma, il risultato finale resta sullo sfondo. Non è la collaborazione coordinata e continuativa con altri soggetti funzionalmente rivolta al risultato finale (progetto), ma è la collaborazione coordinata e continuativa volta a produrre un fattore o parte di un fattore produttivo o una fase di un ciclo produttivo 5. 1 Pubblicato sulla G.U. n. 235 del 09/10/2003, Supplemento ordinario. 2 Elaborata sulla base dell art. 409, n. 3, c.p.c.. 3 Si vedano, sul punto, F. d Agostini e L. Morone, Collaborazioni a progetto e occasionali: la circolare del Ministero del n. 1 del 08/01/2004, nella E-Dispensa MAP del 20 gennaio Pubblicato sulla G.U. n. 239 del 11/10/ L argomento è stato trattato dall avv. Fabrizio d Agostini e dalla d.ssa Livia Morone nel corso della Diretta MAP del 20 gennaio CHIUSURA IN REDAZIONE: 16/10/2004 1
2 Il commento Destinatari e settori Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e tutte le attività. Sono escluse da tale disciplina e non hanno quindi l obbligo di prevedere un progetto 6 : l'attività di agenti e rappresentanti; le collaborazioni occasionali con una durata complessiva non superiore a 30 giorni nell anno solare con lo stesso committente e a condizione che il compenso complessivamente percepito nell anno solare non ecceda Ove il parametro temporale del limite dei 30 giorni o quello economico del limite retributivo annuale di 5000 vengano superati, troveranno applicazione, rispettivamente, le seguenti disposizioni: se è ravvisabile, nel rapporto tra committente e collaboratore, un apprezzabile grado di continuità, troveranno applicazione le disposizioni previste per il lavoro a progetto dall art. 61, co. 1, D.Lgs. 276/2003; se, invece, il collaboratore percepisce un compenso superiore a 5000 da uno stesso committente nel medesimo anno solare, ma per una o più prestazioni del tutto singolari ed episodiche, non riconducibili quindi ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicherà la disciplina del contratto d opera di cui all art. 2222, c.c.. In entrambi i casi, nell ipotesi di superamento del limite annuo retributivo di 5000 e a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali sorgerà, in capo al collaboratore, l obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui alla L. 08/08/1995, n. 335, e al pagamento dei relativi contributi 7. Forma e contenuto del contratto A norma dell art. 62, D.Lgs. 276/2003, il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere, a fini probativi: la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro; l indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante dedotto in contratto; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese 8 ; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente sull esecuzione della prestazione 9 ; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto 10, oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Diritti e obblighi del collaboratore Obblighi del collaboratore Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente. Al collaboratore è vietato svolgere attività in concorrenza col committente e compiere atti che rechino danno all attività di quest ultimo 11. Diritti del collaboratore Il collaboratore ha diritto: alla sospensione del rapporto senza diritto al compenso in caso di gravidanza, malattia e infortunio 12 ; alla proroga di 180 giorni in caso di gravidanza, salva più favorevole disposizione del contratto individuale; all'applicazione delle norme in materia di processo sul lavoro e a quelle in materia di sicurezza quando la prestazione è svolta presso il committente 13 ; alla tutela economica in caso di maternità e malattia; all'assicurazione INAIL contro gli infortuni. Il collaboratore ha altresì il diritto di essere riconosciuto autore dell invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto. 6 Circolare INPS n. 9/ Circolare INPS n. 9/ Art. 63, D.Lgs. 276/ Art. 61, co. 1, D.Lgs. 276/ Art. 66, co. 4, D.Lgs. 276/ Art. 64, co. 1, D.Lgs. 276/ Sospensione che, ad eccezione del caso di gravidanza, non comporta una proroga della durata del contratto, il quale si estingue alla scadenza, salva la possibilità per il committente di recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, oppure superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. Art. 66, D.Lgs. 276/ È estesa ai collaboratori l applicazione del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni. 2
3 Il commento Risoluzione del rapporto Il contratto a progetto si risolve per una delle seguenti motivazioni 14 : per la realizzazione del progetto o programma o fase di esso; prima della scadenza del termine per giusta causa; prima della scadenza del termine per altra ragione o con il semplice preavviso se previsto dalle parti. Fra le diverse causali o modalità di risoluzione del rapporto, rimesse dalla legge all autonomia negoziale delle parti, il contratto potrà prevedere che, al verificarsi di determinati eventi oggettivi, consegua la cessazione dell interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto. Sanzioni Le sanzioni, previste dall art. 69, co. 1 e 2, D.Lgs. 276/2003, sono le seguenti: i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. L'eventuale conversione in un rapporto di lavoro subordinato, ove il progetto difetti, dovrà comunque essere oggetto di un accertamento in sede giudiziaria all interno del quale il committente potrà fornire la prova dell effettiva autonomia del rapporto intercorso tra le parti; ove il giudice accerti che la collaborazione ha dissimulato un rapporto subordinato, la collaborazione si trasforma nel rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzata. Ciò comporta la possibilità che il giudice emetta una pronuncia in cui si dichiara costituito non un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, bensì, ad esempio, un rapporto a tempo parziale e/o a tempo determinato. 14 Art. 67, D.Lgs. 276/
4 Gli aspetti operativi Scadenze e adempimenti - INPS Per i lavoratori a progetto, così come per i collaboratori coordinati continuativi sussiste 15 l obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Gli interessati devono effettuare personalmente tale iscrizione, che deve avvenire contestualmente all inizio dell attività di collaborazione. L iscrizione si effettua tramite la compilazione di un modulo disponibile presso tutte le sedi INPS. Nella compilazione occorre specificare, oltre ai dati anagrafici, l attività svolta, la data di inizio e i dati del committente. Il modulo correttamente redatto va consegnato presso la sede INPS nel cui territorio è ubicata l azienda committente (o in alternativa qualsiasi altra sede). Il committente deve semplicemente accertarsi che il collaboratore abbia provveduto all iscrizione. Versamento mensile contributi Denuncia annuale (modello GLA) I contributi INPS devono essere versati, mediante modello F24 (codice CXX, per collaboratori senza cassa, e codice C10 per le altre aliquote) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. I compensi assoggettati a contribuzione devono essere riepilogati annualmente nel modello GLA, che deve essere presentato entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di erogazione dei compensi (entro il 30 aprile se la presentazione avviene in forma telematica o mediante supporti magnetici). La misura dell aliquota contributiva 17,80% 16 Dal 1 gennaio 2004 l aliquota contributiva pensionistica per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), per gli iscritti alla Gestione Separata che non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. 10% Per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o per i lavoratori che hanno contributi volontari o figurativi e per i titolari di pensione di reversibilità. 15% Per i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro. Scadenze e adempimenti - INAIL L INAIL è intervenuto sul tema del lavoro a progetto con la circolare 18/03/2004, n. 22. Nel testo vengono commentate le disposizioni del D.Lgs. 276/2003 precisando che anche i lavoratori a progetto, in quanto percettori di redditi assimilati a quelli derivanti da lavoro dipendente, rientrano nell area della parasubordinazione e sono soggetti all obbligo assicurativo solo in presenza di rischio da assicurare. Pertanto dovranno essere assicurati in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati anche sotto l aspetto relativo alla determinazione della base imponibile. Sussiste anche per i collaboratori a progetto l obbligo di denuncia e della compilazione dei libri paga e matricola. Al compenso corrisposto si applicano i tassi delle diverse tariffe in funzione dell attività esercitata, nel rispetto del minimale e del massimale. L autoliquidazione del premio avviene con le modalità previste per i lavoratori dipendenti, cioè attraverso il versamento di una rata anticipata ed il successivo conguaglio a saldo sui compensi effettivamente corrisposti. 15 Ex art. 2, co. 26, L. 335/ Per la quota di reddito che supera la prima fascia di retribuzione pensionabile ( per il 2004), l aliquota è aumentata di un punto percentuale. Negli anni successivi saranno applicati incrementi fino al raggiungimento dell aliquota del 19%. Sempre nel 2004, l aliquota di computo al fine della determinazione delle prestazioni è pari al 19,30% per le quote di reddito entro il limite di , e del 20% per quelle eccedenti (circolare 10/03/2004, n. 45). 4
5 Dall esperienza Zucchetti Prospetto riepilogativo dei vari tipi di lavoro - Dopo la riforma Biagi TIPOLOGIA LAVORO DURATA VINCOLI IMPORTO PREVIDENZA TIPO DI REDDITO co.co.pro. Non superiore a 30 giorni nell anno solare presso uno stesso committente. Max per ogni committente. Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Assimilato al lavoro dipendente. a progetto Il contratto termina una volta realizzato il progetto, il programma di lavoro o la fase di esso. Non si possono ricondurre a questa tipologia i seguenti contratti: contratto di collaborazione (non più di 30 giorni nell anno solare e un massimo compenso di 5.000); agenti di commercio; professionisti iscritti ad albi professionali; attività rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche; soggetti che compongono organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni; coloro che percepiscono pensione di vecchiaia. INPS 17,80% e INAIL variabile a seconda del rischio. Assimilato al lavoro dipendente. autonomo con compensi < (art. 2222, c.c.) Attività di lavoro autonomo non svolta in forma di impresa e/o libero professionale nella quale gli strumenti necessari utilizzati sono messi a disposizione dallo stesso prestatore. Con compenso annuo del lavoratore inferiore a Nessun tipo di contributo. Redditi diversi. autonomo con compensi > (art. 2222, c.c.) Attività di lavoro autonomo non svolta in forma di impresa e/o libero professionale nella quale gli strumenti necessari utilizzati sono messi a disposizione dallo stesso prestatore. Con compenso annuo del lavoratore superiore a Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Redditi diversi. accessorio Massimo di 30 giorni nel corso dell anno solare per il totale dei committenti. Prestazioni lavorative occasionali di cura e assistenza nell ambito: dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l assistenza domiciliare al bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; dell insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio nonché di pulizia e manutenzione dl edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali sportive, culturali o caritatevoli; delle collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento dl lavori di emergenza come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. Rese da determinati soggetti iscritti in apposite liste tenute presso i centri per l impiego: disoccupati da oltre 12 mesi; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei 6 mesi successivi alla perdita di lavoro. Max annui considerando la globalità dei committenti (la retribuzione e la relativa contribuzione verranno assolte mediante il distacco di buoni-voucher). Sono ora soggette a INPS e INAIL, infatti è disposto che l ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all INPS, alla Gestione Separata (in misura di 1) e per fini assicurativi contro gli infortuni all INAIL (in misura di 0,5). Esente (no tax area). 5
6 Norme e prassi 17 rilevanti Per approfondire NORME D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 (pubblicato sulla G.U. n. 235 del 09/10/2003) D.Lgs. 06/10/2004, n. 251 (pubblicato sulla G.U. n. 239 del 11/10/2004) Art. 409, c.p.c. L. 08/08/1995, n. 335 (pubblicata sulla G.U. n. 190 del 16/08/1995) D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12/11/1994) PRASSI Circolare Agenzia Entrate 21/06/2004, n. 28/E Circolare 08/01/2004, n. 1 del Ministero del e delle Politiche Sociali Circolare INPS 05/01/2004, n. 1 Circolare INPS 22/01/2004, n. 9 Circolare INPS 10/03/2004, n. 45 Circolare INPS 06/07/2004, n. 103 Circolare INAIL 18/03/2004, n. 22 Il MAP ne ha parlato: Tutti i marchi sono registrati dagli aventi diritto. I contenuti della presente scheda sono protetti dalle norme sul diritto d autore. La loro riproduzione è vietata salvo espressa autorizzazione della MAP Servizi S.r.l. - Via Morosini, 19 - Torino FONTE AUTORE TITOLO E-Dispensa MAP del 20/01/2004, pag. 45 E-Dispensa MAP del 19/11/2003, pag. 87 E-Dispensa MAP del 22/10/2003, pag. 5 E-Dispensa MAP del 22/10/2003, pag. 24 Fabrizio d Agostini e Livia Morone Fabrizio d Agostini Giuseppe Maccarone Benedetto Santacroce Collaborazioni a progetto e occasionali: la circolare del Ministero del n. 1 del 08/01/2004 Le nuove tipologie contrattuali previste dalla Riforma Biagi La riforma del mercato del lavoro: le principali novità di interesse e le diverse nuove figure contrattuali Le nuove collaborazioni coordinate e continuative (lavori a progetto): gli aspetti contrattuali e fiscali 17 Circolari, risoluzioni, pareri del Ministero dell Economia e delle Finanze e di altri Ministeri, Autorità ed Istituzioni, associazioni di categoria rilevanti. 6
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